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Notiziario Marketpress di
Lunedì 11 Luglio 2005
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Web e diritto per le nuove tecnologie |
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VIDEOTERMINALISTI: DISPOSIZIONI E SANZIONI |
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Dalla lettura combinata del Decreto ministeriale 2 ottobre 2000 e dell'art. 56, comma 3, del Decreto legislativo n. 626/94 e successive modifiche, è videoterminalista colui che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali. Tale lavoratore ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale. In assenza di una disposizione contrattuale il lavoratore ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale. E' esclusa la cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro. I lavoratori addetti ai videoterminali sono sottoposti ad accertamenti preventivi, per constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui gli stessi sono destinati e valutarne la idoneità alla mansione specifica, e ad accertamenti periodici per controllarne lo stato di salute ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica (idoneo, con o senza prescrizioni, non idonei). Per la mancata tutela sono previsti arresto o ammenda.
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