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Notiziario Marketpress di
Martedì 12 Luglio 2005
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ACCESSO DEL PUBBLICO ALLE INFORMAZIONI AMBIENTALI: LA COMMISSIONE PROCEDE NEI CONFRONTI DI SETTE STATI MEMBRI |
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Bruxelles, 12 luglio 2005 - La Commissione europea ha formalmente intimato a sette Stati membri di recepire nell'ordinamento nazionale una normativa Ue che garantisce ai cittadini un miglior accesso alle informazioni ambientali. Potendo disporre di informazioni quali i risultati delle valutazioni d’impatto ambientale, i dati relativi all’incidenza delle emissioni sulla salute e altri dati, i cittadini hanno più possibilità di influenzare il processo di definizione delle politiche in campo ambientale. La direttiva avrebbe dovuto essere recepita nei vari ordinamenti nazionali entro il 14 febbraio 2005: Belgio, Francia, Grecia, Italia, Lussemburgo, Spagna e Ungheria non hanno rispettato la scadenza. Se uno Stato membro non ottempera alla richiesta della Commissione, quest'ultima può rivolgersi alla Corte di giustizia delle Comunità europee. Questa iniziativa rientra in una serie di decisioni riguardanti procedimenti di infrazione in campo ambientale nei confronti di vari Stati membri, di cui la Commissione sta dando comunicazione in questi giorni. Il Commissario per l’ambiente, Stavros Dimas, ha dichiarato: “La nuova direttiva è un passo fondamentale per aumentare la trasparenza del processo legislativo in campo ambientale. Adesso i cittadini europei non hanno solo la possibilità ma anche il diritto di consultare informazioni ambientali detenute o prodotte dalle autorità pubbliche. Gli Stati membri devono tuttavia recepire la direttiva per consentire ai propri cittadini di esercitare concretamente i loro diritti.” Accesso alle informazioni ambientali - Adottata nel 2003, la nuova direttiva sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale[1] sostituisce una direttiva precedente che risale al 1990[2]. La nuova direttiva concede ai cittadini il diritto di accedere alle informazioni ambientali che le autorità pubbliche detengono o producono, come i dati sulle emissioni ambientali, l’impatto che esse hanno sulla salute dei cittadini e i risultati delle valutazioni d’impatto. La direttiva rispecchia le disposizioni della convenzione di Aarhus del 1998, di cui la Comunità europea è parte contraente dal maggio 2005. La direttiva dimezza (da due mesi a un mese) i tempi entro i quali le autorità pubbliche devono presentare le informazioni richieste e chiarisce in quali casi le autorità possono rifiutarsi di diffonderle: in genere l'accesso alle informazione è consentito solo se l'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione delle informazioni è superiore all’interesse tutelato dal rifiuto di divulgarle. Il testo impone anche agli Stati membri di istituire una procedura di riesame in caso di ricorso del pubblico contro atti o omissioni della pubblica autorità in relazione ad una richiesta di informazioni ambientali. Poiché il Belgio, la Francia, la Grecia, l’Italia, il Lussemburgo, la Spagna e l’Ungheria non hanno ancora recepito la direttiva, la Commissione ha deciso di inviare loro un parere motivato. Iter procedurale Procedimento standard - L'articolo 226 del trattato conferisce alla Commissione la facoltà di procedere nei confronti di uno Stato membro che non adempie ai propri obblighi. Se constata che la disciplina comunitaria è stata violata e che sussistono i presupposti per iniziare un procedimento di infrazione, la Commissione trasmette allo Stato membro in questione una diffida o lettera di "costituzione in mora" (prima fase del procedimento), in cui intima alle autorità del paese interessato di presentare le proprie osservazioni entro un termine stabilito, solitamente fissato a due mesi. Sulla scorta della risposta o in assenza di una risposta dallo Stato membro in questione, la Commissione può decidere di trasmettere allo Stato un "parere motivato" (seconda fase del procedimento) in cui illustra in modo chiaro e univoco i motivi per cui ritiene che sussista una violazione del diritto comunitario e lo sollecita a conformarsi entro un determinato termine (di solito due mesi). Se lo Stato membro non si conforma al parere motivato, la Commissione può decidere di adire la Corte di giustizia delle Comunità europee. Se la Corte di giustizia accerta che il trattato è stato violato, lo Stato membro inadempiente è tenuto ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi al diritto comunitario. Le iniziative della Commissione descritte in questo comunicato stampa sono state adottate a norma dell’articolo 226, se non specificato diversamente. Seguito del procedimento - L'articolo 228 del trattato conferisce alla Commissione la facoltà di agire nei confronti di uno Stato membro che non si sia conformato ad una precedente sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, ancora una volta attraverso l’invio di una lettera di costituzione in mora (prima fase del procedimento) e di un parere motivato (seconda e ultima fase del procedimento). Sempre a norma dell'articolo 228, la Commissione può chiedere alla Corte di infliggere sanzioni pecuniarie allo Stato membro interessato. Per statistiche aggiornate sulle infrazioni in generale, consultare il seguente sito web: http://europa.Eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_en.htm#infractions Per le sentenze della Corte di giustizia, cfr.: http://curia.Eu.int/en/content/juris/index.htm
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