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Notiziario Marketpress di Martedì 12 Luglio 2005
 
   
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  RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE: LA COMMISSIONE EUROPEA PROCEDE NEI CONFRONTI DI OTTO STATI MEMBRI  
   
   Bruxelles, 12 luglio 2005 - La Commissione europea ha chiesto formalmente a otto Stati membri (Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Malta, Polonia e Regno Unito) di recepire nella legislazione nazionale tre direttive comunitarie relative ai problemi ambientali causati dall’aumento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il termine per il recepimento era il 13 agosto 2004. La Commissione potrebbe deferire alla Corte di giustizia gli Stati membri che non ottemperano a questa richiesta. Le direttive in questione intendono assicurare che i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (e-waste), che spesso contengono sostanze pericolose, non siano semplicemente gettati via ma raccolti, riciclati e reimpiegati, smaltendo adeguatamente i rifiuti rimanenti. Le azioni rientrano nella serie di decisioni di infrazione in materia ambientale che la Commissione sta annunciando contro diversi Stati membri. Stavros Dimas, commissario responsabile dell’ambiente, ha dichiarato: “Nessuno vuole che l’ambiente sia inquinato da mucchi di vecchi computer e televisori abbandonati sul ciglio della strada. È necessario favorirne la raccolta efficiente e il riciclaggio o il reimpiego. Gli Stati membri hanno concordato una normativa ambiziosa per affrontare i problemi causati dal rapido aumento dell’e-waste, ma devono anche svolgere un’opera di controllo e attuare quanto hanno concordato". Legislazione comunitaria sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - Nel 2002 il Consiglio e il Parlamento europeo hanno adottato la direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) che impone agli Stati membri di istituire sistemi per la raccolta di questi rifiuti entro agosto 2005. Inoltre, gli Stati membri devono assicurarne il reimpiego, il recupero e il riciclaggio, provvedendo anche al corretto smaltimento dei rifiuti rimanenti. Con l’avvio dei sistemi di raccolta i consumatori potranno riportare gratuitamente questi prodotti ai negozi e ai punti di raccolta. La direttiva fissa anche obiettivi per la raccolta, il reimpiego e il riciclaggio e delinea gli obblighi finanziari dei produttori. Una modifica del 2003 alla direttiva Raee  chiarisce ulteriormente gli obblighi in merito al finanziamento di apparecchiature professionali (non domestiche). Insieme alla direttiva Raee il Consiglio e il Parlamento europeo hanno adottato la direttiva sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, che a partire dal 1° luglio 2006 vieta l’uso di determinate sostanze per favorire il riciclaggio e ridurre le emissioni quando i rifiuti restanti sono interrati o inceneriti. Le sostanze vietate includono metalli pesanti e un certo numero di sostanze chimiche industriali pericolose, che possono causare l’asma e il cancro e danneggiare il cervello, il fegato, i reni, il sistema nervoso e quello cardio-vascolare. Nell’ue i rifiuti elettronici sono la categoria di rifiuti che aumenta con più rapidità, facendo registrare un tasso del 3-5% all'anno, tre volte superiore ai rifiuti normali. Attualmente ogni cittadino dell’Ue produce tra 17 e 20 kg di questi rifiuti all'anno. Il 90% circa è ancora interrato, incenerito o ritirato senza pretrattamento: in questo modo le sostanze che vi sono contenute possono contaminare il suolo, l’acqua e l’aria, diventando così un rischio per la salute umana. Le tre direttive dovevano essere recepite entro il 13 agosto 2004. Francia, Italia e Regno Unito non le hanno recepite. La Finlandia non le ha ancora recepite nella provincia di Åland. La Grecia ha già recepito la direttiva Raee e quella sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ma non la modifica alla direttiva Raee. L’estonia, Malta e la Polonia hanno recepito la direttiva sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ma non la Raee e la relativa modifica. La Commissione ha quindi inviato un parere motivato – l’ultimo atto prima del deferimento alla Corte di giustizia – agli otto Stati membri. Iter procedurale Procedimento standard - L'articolo 226 del trattato conferisce alla Commissione la facoltà di procedere nei confronti di uno Stato membro che non adempie ai propri obblighi. Se constata che la disciplina comunitaria è stata violata e che sussistono i presupposti per iniziare un procedimento di infrazione, la Commissione trasmette allo Stato membro in questione una diffida o lettera di "costituzione in mora" (prima fase del procedimento), in cui intima alle autorità del paese di presentare le proprie osservazioni entro un termine stabilito, solitamente fissato a due mesi. Sulla scorta della risposta o in assenza di una risposta dallo Stato membro in questione, la Commissione può decidere di trasmettere allo Stato un "parere motivato" (seconda fase del procedimento) in cui illustra in modo chiaro e univoco i motivi per cui ritiene che sussista una violazione del diritto comunitario e lo sollecita a conformarsi entro un determinato termine (di solito due mesi). Se lo Stato membro non si conforma al parere motivato, la Commissione può decidere di adire la Corte di giustizia delle Comunità europee. Se la Corte di giustizia accerta che il trattato è stato violato, lo Stato membro inadempiente è tenuto a prendere le misure necessarie per conformarsi al diritto comunitario. Le iniziative della Commissione descritte in questo comunicato stampa sono state adottate a norma dell’articolo 226, se non specificato diversamente. Seguito del procedimento - L'articolo 228 del trattato conferisce alla Commissione il potere di agire nei confronti di uno Stato membro che non si sia conformato ad una precedente sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, ancora una volta attraverso l’invio di una lettera di diffida (prima fase del procedimento) e di un parere motivato (seconda e ultima fase del procedimento). Sempre a norma dell'articolo 228, la Commissione può chiedere alla Corte di infliggere sanzioni pecuniarie allo Stato membro interessato. Per statistiche aggiornate sulle infrazioni in generale, consultare il seguente sito web: http://europa.Eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_en.htm#infractions  Per le sentenze della Corte di giustizia, consultare il seguente sito web: http://curia.Eu.int/en/content/juris/index.htm  Per maggiori informazioni riguardanti la direttiva Raee e la direttiva sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche consultare: Ip/04/1033, Memo/05/248 http://europa.Eu.int/comm/environment/waste/weee_index.htm  
     
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