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Notiziario Marketpress di
Venerdì 15 Luglio 2005
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TERRORISMO: RICORDIAMO LE REGOLE PER I VIAGGI. IL CONSUMATORE HA DIRITTO DI DISDIRE LE VACANZE SENZA PAGARE PENALI. LE METE A RISCHIO, COMPRESA L'ITALIA, SI POSSONO DISDETTARE. IL DIRITTO ALLA PAURA VINCE ANCHE IN TRIBUNALE
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Dopo il terribile attentato terroristico di Londra e il conseguente aumento del rischio di ulteriori attentati, confermato dall'innalzamento del livello di attenzione di tutti i Paesi che hanno rafforzato le misure di sicurezza, dalle dichiarazioni di tutti i Ministri degli Interni e dalle recenti minacce via internet, è evidente che non tutti i consumatori hanno la giusta serenità per affrontare una vacanza. Ricordiamo che chi deve recarsi nelle mete a rischio (quindi anche in località italiane) ed è preoccupato per i possibili attentati, ha diritto di disdire le vacanze senza il pagamento di alcuna penale. Non si tratta, infatti, di una rinuncia volontaria, ma di una causa di forza maggiore. Innumerevoli sentenze di tutti i Tribunali d'Italia dimostrano il “diritto ad avere paura”. Ecco perché il consumatore ha diritto al rimborso integrale di quanto versato, salvo decida di accettare in alternativa un cambio di destinazione, di data o un bonus. Il consumatore, infatti, può decidere di usufruire di un altro pacchetto di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, o di un pacchetto di qualità inferiore previa restituzione della differenza di prezzo; se invece accetta il rimborso, la somma di denaro già corrisposta deve essergli restituita entro sette giorni lavorativi dal momento della cancellazione. Ricordiamo le regole rimanenti. Se il consumatore si trovava già a Londra, ha diritto ad un risarcimento solo se l'assicurazione stipulata al momento della partenza prevedeva una copertura in casi di questo tipo; è opportuno, quindi, leggere attentamente tutti i documenti firmati; se è il consumatore è costretto ad anticipare il rientro o a posticiparlo non può chiedere i danni, salvo sia in grado di dimostrare che il ritardo e l'anticipo erano evitabili; in caso di rientro anticipato il tour operator deve comunque restituire la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato, detratti i costi generali. In caso di ulteriori dubbi potete contattare le sedi del Codacons
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