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Notiziario Marketpress di
Lunedì 29 Marzo 2004
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Web e diritto per le nuove tecnologie |
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LA FATTURA ELETTRONICA |
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Sul supplemento ordinario n. 30 della Gazzetta ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2004 è stato pubblicato il Decreto legislativo 20 febbraio 2004 n. 52, che è entrato in vigore lo scorso 29 febbraio 2004 (giorno successivo alla sua pubblicazione). Il provvedimento da attuazione della Direttiva 2001/115/CE, che semplifica ed armonizza le modalità di fatturazione in materia di IVA, modificando e sostituendo l'art. 21 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, meglio conosciuto come decreto sull'Iva. La nuova formulazione dell'art. 21 sancisce che è possibile emettere ed archiviare le fatture in forma elettronica.Per ciascuna operazione imponibile il soggetto, che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio, emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, o, ferma restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa dal cessionario o dal committente, ovvero, per suo conto, da un terzo. La fattura è datata e numerata in ordine progressivo per anno solare e deve sempre contenere il numero di partita Iva del cessionario del bene o del committente del servizio qualora lo stesso sia debitore d'imposta in luogo del cedente o del prestatore, con indicazione della relativa norma. L'emissione della fattura, cartacea o elettronica, da parte del cliente o del terzo residente in un Paese con il quale non esiste alcun strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza è consentita a condizione che ne sia data preventiva comunicazione all'amministrazione finanziaria e perché il soggetto passivo nazionale abbia iniziato l'attività da almeno cinque anni e nei suoi confronti non siano stati notificati, nei cinque anni precedenti, atti impositivi o di contestazione di violazioni sostanziali in materia di imposta sul valore aggiunto. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame il direttore dell'Agenzia delle Entrate, con proprio provvedimento, determina le modalità, i contenuti e le procedure telematiche della comunicazione. Precisiamo, infine, che la fattura si ha per emessa all'atto della sua consegna o spedizione all'altra parte ovvero all'atto della sua trasmissione per via elettronica.
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