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Notiziario Marketpress di
Mercoledì 31 Marzo 2004
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LA COMMISSIONE PORTA A TERMINE LA MODERNIZZAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE DELLE REGOLE ANTITRUST DELL'UE |
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Bruxelles, 31 marzo 2004 - La Commissione europea ha adottato ieri una serie di testi che completano la significativa modernizzazione delle norme e delle procedure di applicazione delle regole antitrust dell’Unione europea. Questi testi, che riguardano argomenti quali il trattamento delle denunce, la redazione di lettere di orientamento e il funzionamento dello “European Competition Network”, la rete che riunisce le autorità garanti della concorrenza in Europa, entreranno in vigore il 1° maggio contemporaneamente al nuovo regolamento di applicazione delle regole antitrust . I nuovi testi integrano il regolamento 1/2003 (il nuovo regolamento di applicazione delle regole antitrust) che applica le disposizioni del trattato Ce che vietano le intese che restringono la concorrenza come i cartelli – articolo 81 – e gli abusi di posizione dominante – articolo 82. Il complesso delle nuove disposizioni è noto come “Pacchetto modernizzazione” ed entrerà in vigore il 1° maggio prossimo. “La riforma è stata concepita per mettere a disposizione della Commissione nuovi poteri e procedure antitrust per un’Unione europea allargata e più matura. Vengono sostituiti testi legislativi, norme e strumenti adottati più di 40 anni or sono quando in Europa c’era poca familiarità con la politica di concorrenza sia da parte delle imprese che da parte delle autorità pubbliche” - ha dichiarato Mario Monti, commissario responsabile della concorrenza. Il nuovo sistema antitrust si propone di assicurare una più efficace applicazione delle regole di concorrenza dell'Ue nell’interesse dei consumatori e delle imprese, riducendo al tempo stesso le formalità burocratiche per le imprese che operano in Europa. Il regolamento 1/2003 abolisce l’obbligo di notificare alla Commissione gli accordi tra imprese, secondo un sistema che era stato messo a punto nel 1962 ma che era diventato inutilmente pesante visto che le imprese che operano in Europa conoscono ormai bene il diritto della concorrenza[1]. Del resto, un sistema di notificazione non esiste neppure negli Stati Uniti. Un elemento significativo della riforma è che consente ai giudici e alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri di partecipare in maggior misura all’applicazione del diritto della concorrenza europeo. Questo comporta anche una maggiore parità di trattamento per le imprese in quanto tutte le autorità competenti avranno l’obbligo di applicare il diritto comunitario della concorrenza in tutti i casi nei quali rischia di essere pregiudicato il commercio tra gli Stati membri. Il regolamento e le sei comunicazioni della Commissione adottati oggi integrano il regolamento 1/2003 e completano il nuovo quadro giuridico che entrerà in vigore il 1° maggio. Lo “European Competition Network” (Ecn) Uno degli elementi centrali del pacchetto è la comunicazione sulla cooperazione nell'ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza. Questa cooperazione è già in atto dato che la Commissione e le autorità garanti degli Stati membri avevano dato vita allo "European Competition Network" (Ecn) oltre un anno fa[2]. La comunicazione fa tuttavia compiere un salto di qualità alla cooperazione tra le autorità preposte alla tutela della concorrenza nell'Unione europea. L'entrata in vigore del nuovo quadro giuridico attiverà una serie di nuovi meccanismi di cooperazione tra la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri. La comunicazione impartisce indirizzi in merito, tra l'altro, alla divisione del lavoro tra le varie autorità, agli scambi di informazioni sui casi pendenti nelle diverse fasi dei procedimenti e alla comunicazione di elementi di prova. Particolare attenzione è stata dedicata alla questione del trattamento favorevole riservato alle imprese che collaborano alle indagini sui cartelli, per preservare l'efficienza del regime di clemenza dell'Ue e di quelli nazionali, quando esistono. La comunicazione stabilisce in particolare che le informazioni non saranno comunicate ad altri membri della rete senza il consenso dell'impresa che le ha fornite, a meno che l'autorità ricevente garantisca la protezione delle imprese che collaborano. La Commissione ha ricevuto impegni scritti in tal senso da parte della stragrande maggioranza degli Stati membri e pubblicherà tra breve l'elenco delle autorità nazionali garanti della concorrenza che hanno firmato una dichiarazione in proposito. L’abolizione del sistema di notificazione Il regolamento 1/2003 abolisce il sistema centralizzato di notificazione e autorizzazione per l'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3 del trattato Ce, che dispone che un accordo che produce effetti anticoncorrenziali può ciononostante essere autorizzato se i suoi effetti negativi sono compensati da vantaggi di cui traggano beneficio anche i consumatori. A norma del nuovo regolamento l'articolo 81, paragrafo 3 può essere direttamente invocato dalle imprese dinanzi ad una giurisdizione nazionale o ad un'autorità nazionale garante della concorrenza; non è necessario alcun nulla osta della Commissione. L'accordo, la decisione o la condotta di cui trattasi devono essere dichiarati legittimi se le parti interessate dimostrano che sussistono le condizioni stabilite dall'articolo 81, paragrafo 3. In questa prospettiva, gli Stati membri e le imprese hanno invitato la Commissione a pubblicare degli orientamenti per l'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3. Le linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3 adottate oggi nell'ambito del pacchetto modernizzazione sono state preparate per venire incontro a questa richiesta. Per promuovere un'applicazione coerente e fornire dei punti di riferimento per le imprese, la comunicazione espone i principi ai quali ci si deve attenere nell'applicare l'articolo 81, paragrafo 3. La comunicazione non vuole sostituire, ma semplicemente integrare le numerose indicazioni già presenti nelle linee direttrici della Commissione relative a categorie specifiche di accordi, e in particolare nelle linee direttrici sugli accordi di cooperazione orizzontale e nelle linee direttrici sulle restrizioni verticali. Gli altri documenti del pacchetto Il “Pacchetto modernizzazione” comprende inoltre: Il nuovo regolamento della Commissione sullo svolgimento dei procedimenti antitrust Il regolamento della Commissione contiene disposizioni particolareggiate su una serie di importanti aspetti procedurali, quali le audizioni, le denunce e l'accesso al fascicolo. Le linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio Il criterio del pregiudizio al commercio è un criterio giurisdizionale, che definisce il campo di applicazione della normativa comunitaria in materia di concorrenza. Esso riveste particolare importanza nel nuovo sistema di applicazione, che fa obbligo ai giudici e alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri di applicare il diritto comunitario della concorrenza a tutti gli accordi e a tutte le pratiche che possano pregiudicare il commercio tra gli Stati membri. In questa prospettiva le linee direttrici adottate oggi sintetizzano l'estesa giurisprudenza degli organi giurisdizionali comunitari per fornire un quadro di riferimento a coloro che saranno chiamati ad applicare le norme e alle imprese. La comunicazione sulla cooperazione tra la Commissione e le giurisdizioni nazionali Le regole di concorrenza del trattato possono essere invocate dinanzi ai giudici nazionali dalle imprese e da qualsiasi cittadino. L'abolizione del sistema di notificazione che consegue dall'entrata in vigore del nuovo sistema di applicazione rimuove un rilevante ostacolo all'applicazione della normativa comunitaria nelle controversie tra privati. In questo contesto la nuova comunicazione sulla cooperazione tra la Commissione e le giurisdizioni nazionali è stata concepita come uno strumento pratico per i giudici nazionali chiamati ad applicare il diritto comunitario della concorrenza. Essa illustra in particolare gli strumenti di cooperazione previsti dal regolamento 1/2003, che comprendono tra l'altro la possibilità per i giudici nazionali di chiedere alla Commissione informazioni e pareri sulle cause che devono trattare che hanno per oggetto l'applicazione delle regole di concorrenza comunitarie. La comunicazione sull’orientamento informale per le imprese (lettere di orientamento) Se l'abolizione del sistema di notificazione per l'applicazione dell'articolo 81 è l'elemento centrale del nuovo sistema, la Commissione è ancora disposta a discutere casi specifici con le imprese quando ve ne sia l'esigenza. La Commissione è in particolare pronta a dare delle indicazioni alle imprese quando si presenta una fattispecie nuova che rende difficile per esse valutare un accordo o un comportamento alla luce del diritto comunitario della concorrenza. La comunicazione adottata oggi prevede che possano essere indirizzate alle imprese delle lettere di orientamento. Lettere del genere saranno limitate ai casi nei quali si pone un problema veramente nuovo di applicazione dell'articolo 81 o 82 e verranno preparate subordinatamente alle priorità della Commissione per quanto riguarda l'applicazione delle norme. Le lettere di orientamento saranno motivate e verranno pubblicate. La comunicazione sulla procedura applicabile alle denunce presentate alla Commissione La comunicazione illustra sia le modalità per trasmettere alla Commissione senza formalità burocratiche elementi d'informazione sui mercati, sia la procedura da seguire per presentare una denuncia formale. Essa si propone di incoraggiare cittadini e imprese a farsi avanti e ad informare la Commissione su presunte infrazioni delle regole di concorrenza. Antefatti Il processo di modernizzazione delle norme di applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato Ce è stato formalmente avviato dalla Commissione con la pubblicazione del Libro bianco sulla modernizzazione delle disposizioni di applicazione degli articoli 81 e 82 nel 1999. Successivamente la Commissione ha presentato, nel settembre 2000, la proposta di nuovo regolamento destinato a sostituire il regolamento n. 17 del 1962. Dopo oltre due anni di intense discussioni in sede di Consiglio, sulla base di questa proposta è stato adottato, il 16 dicembre 2002, il regolamento n. 1/2003, che è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea nel gennaio 2003.
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