|
|
|
|
|
|
|
Notiziario Marketpress di
Giovedì 01 Aprile 2004
|
|
|
|
|
|
Pagina1 |
|
|
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI: LA COMMISSIONE CHIEDE ALLA GERMANIA DI MODIFICARE LA LEGGE VOLKSWAGEN |
|
|
|
|
|
Bruxelles, 1 aprile 2004 - La Commissione europea ha deciso di inviare una richiesta formale alla Germania di modificare alcune disposizioni della legge del 1960 che privatizza la Volkswagen (legge Vw). Tale misura di Stato, basata su un accordo del 1959 tra il Bund (governo federale) e il Land della Bassa Sassonia, attribuisce diritti speciali agli azionisti che detengono il 20% dei diritti di voto. Inoltre, la legge attribuisce al Bund e al Land un diritto specifico ad una rappresentanza obbligatoria al consiglio di amministrazione della società, a prescindere dal numero delle azioni che detengono. Di solito il Bund e il Land detenevano il 20% circa dei diritti di voto mentre ora il Land detiene circa il 20% circa dei diritti di voto della società ed è rappresentato obbligatoriamente da 2 membri in sede di Consiglio di amministrazione. La Commissione sostiene che tali disposizioni della legge Vw rendono significativamente meno attraente per gli altri investitori dell'Ue l'acquisizione di azioni della società al fine di partecipare effettivamente alle decisioni di gestione o al controllo della società. La procedura di infrazione è stata iniziata con l'invio di una lettera di costituzione in mora nel marzo 2003 e la risposta delle autorità tedesche non ha modificato l'opinione della Commissione secondo cui alcune disposizioni di tale legge costituiscono un disincentivo ad investire negli altri Stati membri in violazione delle norme del trattato Ce sulla libera circolazione di capitali (articolo 56) e sul diritto di stabilimento (articolo 43). La Commissione ha formulato la richiesta sotto forma di parere motivato, seconda fase della procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 226 del trattato Ce. Qualora le autorità tedesche non prendano misure soddisfacenti per porre fine alla violazione della normativa comunitaria entro due mesi dal ricevimento del parere motivato, la Commissione può decidere di rinviare il caso alla Corte di giustizia europea. La procedura di infrazione riguarda in particolare tali aspetti della legge Vw (legge relativa al trasferimento al settore privato delle azioni della Volkswagenwerkgmbh, nella versione del 31 luglio 1970, Gesetz über die Überführung der Anteilsrechte an der Volkswagenwerk Gesellschaft mit beschränkter Haftung in private Hand) che possono dissuadere investitori in altri Stati membri dall'acquisizione di azioni e dall'investimento di capitali nella Volkswagen Ag e possono, pertanto, ostacolare la libera circolazione dei capitali e la libertà di stabilimento garantite dal trattato Ce. Tali aspetti consistono in un limite di voto del 20%, in combinazione con una minoranza di blocco del 20% e nella rappresentanza obbligatoria delle autorità pubbliche nel consiglio di amministrazione della società. Un limite di voto del 20%, in combinazione con una minoranza di blocco del 20% In deroga alle norme tedesche generalmente applicabili alle società quotate in borsa, tutti gli azionisti che detengono più del 20% delle azioni con diritto di voto in Vw possono esercitare al massimo il 20% dei voti in sede di assemblea degli azionisti. Oltre a questo limite del 20% dei voti, per adottare decisioni importanti è necessaria, a prescindere dal numero delle azioni possedute, una maggioranza superiore all'80% dei voti degli azionisti, il che significa che ogni azionista che detiene il 20% dei diritti di voto può esercitare il veto sulle decisioni della società. La Commissione si preoccupa che tali disposizioni possano conferire nella pratica uno speciale diritto di minoranza di blocco al principale azionista individuale di Vw, ossia il Land della Bassa Sassonia, che detiene attualmente circa il 20% delle azioni con diritto di voto. Entrambe le restrizioni sono state imposte dallo Stato che ha agito in qualità di autorità pubblica piuttosto che in conseguenza di una normale operazione del diritto delle società. Esse rientrano pertanto nel campo di applicazione dell'articolo 56 Ce (cfr. La sentenza della Corte di giustizia europea del 13.5.2003 nella causa C-98/01, British Airport Authority, punto 48). La minoranza di blocco del 20% e il limite di voto del 20% fanno sì che la legge Vw attribuisca poteri speciali a tutti gli azionisti che detengono il 20% dei diritti di voto (attualmente il Land) rispetto a tutti gli altri - reali o potenziali - azionisti di Volkswagen. Tali poteri speciali possono dissuadere i potenziali investitori di altri Stati membri e costituire quindi una restrizione agli investimenti diretti transfrontalieri nell'Ue in violazione delle norme del trattato Ce sia per quanto riguarda la libera circolazione dei capitali che per quanto concerne la libertà di stabilimento, garantite rispettivamente dagli articoli 56 e 43 del trattato. Rappresentanza obbligatoria delle autorità pubbliche nel consiglio di amministrazione La legge Vw prevede inoltre che, fintantoché detengono azioni dell'impresa, il governo federale tedesco e il Land della Bassa Sassonia devono avere due posti nel consiglio di amministrazione (che consiste di 20 membri, di cui solo la metà rappresenta gli azionisti). Di conseguenza, grazie ad una misura statale e in deroga alla normale normativa tedesca sulle società, 4 dei 10 membri che rappresentano gli azionisti possono essere direttamente nominati dalle autorità pubbliche. Il consiglio di amministrazione svolge un ruolo fondamentale nelle decisioni strategiche dell'impresa, comprese tra l'altro le decisioni sullo stabilimento e la rilocalizzazione degli impianti di produzione e quelle di investimento. Dato che il governo federale ha venduto tutte le proprie azioni, il Land della Bassa Sassonia è ora l'unico ad avere il diritto di nominare due membri del consiglio di amministrazione. Tuttavia, dal momento che tale disposizione ad hoc attribuisce al Bund e al Land un diritto di rappresentanza che non è proporzionato al loro livello di partecipazione al capitale della società, il Bund può agevolmente recuperare tale diritto speciale acquisendo solo due azioni della società. La Commissione ritiene che le disposizioni della legge Vw relative alla rappresentanza obbligatoria nel consiglio di amministrazione possano dissuadere gli investitori di altri Stati membri dall'acquisire azioni e dall'investire capitali nella Volkswagen Ag e ostacolare pertanto l'esercizio della libertà di circolazione dei capitali e della libertà di stabilimento garantite dal trattato. Nella sentenza del 4 giugno 2002 in Commissione/francia (C-483/99), Commissione/ Belgio (C-503/99) e Commissione/portogallo (C-367/98) - la Corte di giustizia ha concluso che una legislazione che dissuada gli investitori di altri Stati membri da investimenti di capitali può rendere la libera circolazione dei capitali illusoria e costituire, pertanto, una restrizione della circolazione di capitali (in violazione dell'articolo 56 Ce). Nella sentenza del 5 novembre 2002 ("Überseering", causa C-208/00), la Corte di giustizia europea ha inoltre specificato che, in linea di principio, l'acquisizione di quote di una società costituita e stabilita in un altro Stato membro rientra nelle disposizioni del trattato relative alla libera circolazione dei capitali, mentre, quando la partecipazione conferisce una sicura influenza sulle decisioni della società e consente di indirizzarne le attività, si applicano le disposizioni del trattato Ce relative alla libertà di stabilimento (articolo 43). Pertanto, la Commissione ritiene che le disposizioni della legge Vw siano incompatibili con la legislazione comunitaria sia per quanto riguarda la libera circolazione dei capitali che per quanto concerne la libertà di stabilimento, garantite rispettivamente dagli articoli 56 e 43 del trattato. Informazioni generali recenti su infrazioni relative a tutti gli Stati membri possono essere consultate all'indirizzo: http://europa.Eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_en.htm
|
|
|
|
|
|
<<BACK
|
|
|
|
|
|
|
|