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Notiziario Marketpress di
Lunedì 05 Aprile 2004
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ACCORDO CON LA SVIZZERA SULLA TASSAZIONE DEL RISPARMIO |
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Strasburgo, 5 aprile 2004 - La commissione per i problemi economici e monetari ha adottato la relazione di José Manuel García-margallo Y Marfil (Ppe/de, E) che approva con taluni emendamenti la proposta di decisione relativa alla conclusione di un accordo con la Svizzera in materia di tassazione dei redditi da risparmio. L'accordo ha lo scopo di garantire l'adozione da parte della Confederazione di misure equivalenti a quelle comunitarie per assicurare l'imposizione effettiva dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi. La relazione adottata introduce diversi nuovi «considerando» alla proposta di decisione. Innanzitutto, i deputati ritengono che il fine ultimo è permettere che i redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi realizzati in uno Stato membro e destinati a beneficiari effettivi e a privati residenti in un altro Stato membro, «siano sottoposti a un'imposizione fiscale efficace,necessaria per lottare contro una dannosa concorrenza fiscale e contribuire a migliorare il funzionamento del mercato unico eliminando incentivi artificiali al flusso di capitali nell'Unione europea e al di là delle sue frontiere». Inoltre, essi considerano che un trattamento fiscale equo ed efficace dei risparmi in Europa «implica necessariamente che gli Stati membri abbiano il diritto di tassare il reddito dei loro residenti in tutto il territorio comunitario, conformemente alle loro rispettive disposizioni fiscali e aliquote d'imposizione nazionali». A tal fine, i deputati reputano necessario uno scambio automatico di informazioni tra le amministrazioni fiscali. La Svizzera - come alcuni Stati membri - ha optato per un'imposta ritenuta alla fonte e introdurrà un'imposta equivalente sui fondi provenienti da residenti dell'Unione europea, con il trasferimento del 75% dell'entrata generata da tale ritenuta allo Stato membro di residenza del beneficiario effettivo. Condividendo tale approccio, i deputati sostengono tuttavia che bisogna tenere presenti le esigenze dei settori bancari di taluni Stati membri e le loro differenze strutturali concedendo loro «un periodo transitorio durante il quale potranno imporre una ritenuta fiscale alla fonte ad un tasso progressivamente crescente fino a raggiungere il 35%». Per evitare la fuga di capitali all'esterno delle frontiere dell'Unione europea, l'applicazione di tale accordo è condizionata dall'adozione e dall'attuazione - da parte dei territori dipendenti o associati degli Stati membri, nonché da parte degli Stati Uniti d'America, Andorra, Liechtenstein, Monaco e San Marino - di misure identiche o equivalenti a quelle contenute nella direttiva 2003/48/Ce o nell'accordo in questione. Inoltre, pur considerando che la conclusione di un accordo con la Svizzera non dovrebbe essere vincolata ai negoziati in corso con altre parti, i deputati reputano necessario che i negoziati con gli altri Paesi terzi siano conclusi tempestivamente e che qualsiasi loro nuova controrichiesta non sia accettata.
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