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Notiziario Marketpress di Lunedì 05 Aprile 2004
 
   
  Web e diritto per le nuove tecnologie  
  MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE TELEMATICA ABUSIVA DI OPERE CINEMATOGRAFICHE E ASSIMILATE  
   
  Nella Gazzetta ufficiale n. 69 del 23 marzo 2004 è stato pubblicato il Decreto legge 22 marzo 2004, n. 72  n. 72, contenente interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo. Il provvedimento modifica il comma 2 dell'art. 171-ter della Legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, inserendo, dopo la lettera a), il punto a-bis) relativo alla violazione dell'art. 16, da parte di chi diffonde al pubblico per via telematica, anche mediante programmi di condivisione di file fra utenti, un'opera cinematografica o assimilata protetta dal diritto d'autore, o parte di essa, mediante reti e connessioni di qualsiasi genere. Per effetto di tale inserimento all'art. 174-ter della Legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono aggiunti altri commi. Il nuovo comma 2-bis., ad esempio, prevede che chiunque, in violazione dell'art. 16, diffonde al pubblico per via telematica, anche mediante programmi di condivisione di file fra utenti, un'opera cinematografica o assimilata protetta dal diritto d'autore, o parte di essa, mediante reti e connessioni di qualsiasi genere, in altre parole, con le medesime tecniche, fruisce di un'opera cinematografica o parte di essa, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1500, nonché con la confisca degli strumenti e del materiale e con la pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale e su di un periodico specializzato nel settore dello spettacolo. Il nuovo comma 2-ter, invece, prevede che chiunque pone in essere iniziative dirette a promuovere o ad incentivare la diffusione delle condotte di cui precedente comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 2000 e con le sanzioni accessorie previste al medesimo comma. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno raccoglie le segnalazioni di interesse per la prevenzione e la repressione delle violazioni di cui alla lettera a-bis) del comma 2 dell'art. 171-ter e di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'art. 174-ter della Legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, assicurando il raccordo con le amministrazioni interessate.  
     
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