PARMALAT FINANZIARIA SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA: PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AL PASSIVO
Collecchio (Pr), 5 aprile 2004 - In relazione all’approssimarsi della data fissata per la presentazione delle domande di insinuazione al passivo dalla sentenza dichiarativa dell’insolvenza della Parmalat Spa (20 aprile 2004) e Parmalat Finanziaria Spa (30 aprile 2004) si precisa quanto segue: La data fissata per la presentazione delle domande di ammissione al passivo dalle diverse sentenze dichiarative dell’insolvenza 1 non deve essere intesa come termine perentorio in quanto la legge italiana considera comunque tempestive tutte le domande pervenute prima della chiusura dello stato passivo. Data la sua presumibile complessità, si ritiene che la chiusura dello stato passivo richiederà alcune udienze e si concluderà non prima del termine previsto per la presentazione del Programma di Ristrutturazione da parte del Commissario Straordinario (Articolo 4, commi 2 e 3, Legge 39/04). La legge prevede l’obbligo dell’uso della lingua italiana per la domanda di ammissione; per agevolare la presentazione è presente nel sito del Tribunale di Parma (http://web.Ltt.it/tribunale/home.htm) una traduzione in lingua inglese del modulo di domanda. La documentazione allegata alla domanda può essere anche solo in lingua originale: è facoltà del giudice di disporne la traduzione nel caso che alla stessa non provveda la procedura o non vi abbia provveduto, anche in un momento successivo, l’interessato. Il vincolo sui titoli è richiesto al solo fine di evitare la duplicazione delle domande. I titoli possono comunque essere oggetto di vendita in qualunque momento purché ne sia data tempestiva comunicazione al Tribunale da parte del soggetto che ha apposto il vincolo; la revoca del vincolo comporta la non ammissione allo stato passivo definitivo e/o la mancata partecipazione al riparto. L’acquirente del titolo potrà proporre un’autonoma domanda di ammissione. Si precisa che la procedura di verifica dello stato passivo da parte del Giudice Delegato non prevede l’ammissione d’ufficio dei crediti. Essa è invece prevista nell’ipotesi particolare di proposta di concordato. Benché quanto sopra sia relativo alla proposizione delle domande di ammissione al passivo, esso è comunque utile al fine di facilitare la predisposizione degli elenchi dei creditori nel caso in cui il Commissario Straordinario presenti un Programma di Ristrutturazione contenente una proposta di concordato e che esso sia approvato dal Ministro delle Attività Produttive.