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Notiziario Marketpress di Martedì 13 Luglio 2004
 
   
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  LA COMMISSIONE EUROPEA CHIEDE ALL’ITALIA E AL LUSSEMBURGO DI APPLICARE LE DECISIONI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA IN MATERIA DI FIERE E CONSULENTI IN BREVETTI  
   
  Bruxelles, 13 luglio 2004 - La Commissione europea ha deciso di chiedere formalmente all’Italia di conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia europea che obbliga tale paese ad eliminare le restrizioni che impone all’esercizio dell’attività di organizzazione di fiere. La Commissione chiederà anche all’Italia e al Lussemburgo di applicare due sentenze della Corte di giustizia che riguardano le rispettive legislazioni relative ai consulenti in brevetti, che limitano senza giustificazione l’esercizio di tale attività sui loro territori. In base al’articolo 228 del trattato Ce, la Corte potrebbe infliggere delle penalità di mora all’Italia e al Lussemburgo in mancanza di adozione delle misure necessarie. Fiere - Italia La normativa italiana in materia di fiere, che è ormai di competenza regionale, limitando l’esercizio dell’attività di organizzazione di fiere e di accesso a tali fiere, provoca problemi di compatibilità con i principi della libera prestazione dei servizi e della libertà di stabilimento previsti agli articoli 43 e 49 del trattato Cee. In seguito ad una procedura di infrazione della Commissione (Ip/98/1174), la Corte di giustizia ha constatato, in una sentenza del 15 gennaio 2002 (sentenza C-439/99), che una lunga serie di requisiti imposti agli organizzatori di fiere e di esposizioni da parte dei testi legislativi statali, regionali e provinciali, viola il principio della libera prestazione dei servizi e talvolta anche quello della libertà di stabilimento. La Commissione ha inviato all’Italia nel marzo del 2003 una lettera di costituzione in mora (si veda Ip/03/668) invitandola a conformarsi a tale sentenza. L’italia ha comunicato alla Commissione una serie di modifiche legislative emanate dalle varie Regioni interessate dalla sentenza. Tuttavia l’analisi dei testi legislativi ricevuti indica la persistenza, a seconda delle Regioni interessate, di talune incompatibilità con la sentenza della Corte di giustizia per quanto riguarda in particolare : l'obbligo di autorizzazione imposta senza distinzione a tutti gli operatori; il rispetto di termini eccessivamente restrittivi; l'impossibilità di organizzare fiere al di fuori del calendario ufficiale; la conformità dell’organizzazione delle fiere con gli obiettivi della programmazione regionale; il ruolo delle commissioni consultive composte da operatori locali. Gli elementi citati influenzano in modo negativo il diritto degli operatori non italiani a prestare i loro servizi in Italia, limitano le scelte disponibili per gli espositori che desiderano promuovere i loro prodotti o i loro servizi mediante fiere e, potenzialmente aumentano i costi di tale promozione e quindi i prezzi finali che i compratori dei prodotti e dei servizi interessati devono pagare. Consulenti in brevetti – Italia e Lussemburgo In una sentenza del 13 febbraio 2003 (sentenza C-131/01), la Corte di giustizia ha censurato la legislazione italiana che richiede l’obbligo di essere iscritto all’albo italiano e avere una residenza o un domicilio professionale in Italia per poter prestare tali servizi. Allo stesso modo in una sentenza del 6 marzo 2003 (sentenza C-478/01), la Corte di giustizia ha riconosciuto l’incompatibilità con l’articolo 49 del trattato Cee (che prevede la libera prestazione dei servizi) dell’obbligo previsto dalla legislazione lussemburghese per i consulenti in brevetti di eleggere domicilio presso un mandatario abilitato in occasione di una prestazione di servizi. La Commissione ha inviato nel dicembre del 2003 (Ip/03/1764), lettere di costituzione di mora invitando l'Italia e il Lussemburgo a conformarsi a tali sentenze della Corte di giustizia, ma le autorità nazionali interessate non hanno ancora notificato alla Commissione le misure necessarie a tale proposito.  
     
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