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Notiziario Marketpress di
Giovedì 08 Aprile 2004
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Web alimentazione e benessere |
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IMBALLAGGI ALIMENTARI AL PASSO COI TEMPI |
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La qualità degli alimenti è anche garantita dall'imballaggio con cui sono confezionati. Mentre la ricerca e l'industria hanno fatto grandi progressi in questo campo, la legislazione europea non ha tenuto il passo con questi sviluppi. Peraltro, alcuni tipi di imballaggio sono tollerati da qualche Stato membro, ma non in altri. Attualmente, tale materia è disciplinata da una direttiva del 1989 che la Commissione europea ha ritenuto opportuno rivedere e aggiornare attraverso lo strumento del regolamento, piuttosto che con una nuova direttiva. Il Parlamento, in veste di colegislatore, è chiamato a contribuire alla definizione di questa nuova normativa. In tale ambito, la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori ha adottato in prima lettura una relazione di Astrid Thors (Eldr, Fi) sulla proposta di regolamento relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari, ora all'esame della Plenaria. La proposta di regolamento definisce le confezioni «attive» e «intelligenti». Gli imballaggi attivi sono destinati ad interagire con gli alimenti per preservarne le qualità e prolungarne la conservazione. Gli imballaggi intelligenti sono utilizzati per controllare gli alimenti e fornire informazioni sulla loro qualità, ad esempio possono cambiare colore per far conoscere al cliente il grado di freschezza del cibo e rivelare se il cibo è scaduto per un cambiamento di temperatura durante l'immagazzinamento o per una perdita dell'imballaggio. I deputati hanno anche esaminato le disposizioni specifiche volte a garantire la rintracciabilità degli oggetti che restano in contatto con gli alimenti (una questione che finora non era disciplinata) e la loro etichettatura. D'ora innanzi, qualsiasi materiale o oggetto destinato a restare in contatto con gli alimenti dovrà essere accompagnato dalla menzione «adatto al contatto con gli alimenti» o dal simbolo corrispondente stabilito dalla direttiva 80/590/Cee. Secondo i deputati, l'informazione sul prodotto deve essere redatta in una lingua facilmente comprensibile da parte degli acquirenti, pena il divieto di commercializzare tali materiali. A questo proposito, la relazione precisa che «lo Stato membro in cui il prodotto è commercializzato può, nel rispetto delle regole del trattato, imporre nel proprio territorio che tali indicazioni dell'etichettatura siano scritte almeno in una o più lingue da esso stabilite tra le lingue ufficiali della Comunità». Riguardo alle domande di autorizzazione, il regolamento mantiene il principio attuale delle liste positive delle sostanze e dei materiali debitamente autorizzati, perciò l'assenza di un divieto esplicito non implica che l'uso del materiale sia permesso. Il regolamento stabilisce nuove procedure per la commercializzazione e la valutazione da un punto di vista sanitario e, a tale proposito, i deputati apportano talune precisazioni. Infine, sono previste delle misure di salvaguardia affinché uno Stato membro possa ritirare dal mercato delle derrate alimentari di cui si sia constatata le pericolosità per la salute umana. In proposito, i deputati richiedono delle misure specifiche di rintracciabilità per consentire reazioni più tempestive ed efficaci in casi di questo genere.
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