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Notiziario Marketpress di Martedì 13 Aprile 2004
 
   
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  PER NON CADERE NELLA RETE… ARRIVA LA TUTELA DEL CONSUMATORE NEGLI ACQUISTI ON-LINE: STOP ALLE CLAUSOLE VESSATORIE NEI CONTRATTI.  
   
  Milano, 13 aprile 2004 – Da oggi i consumatori hanno uno strumento di tutela in più nei confronti del commercio elettronico: stop alle clausole vessatorie, non possono essere più inserite nei contratti. Per acquisti on line, bollette da pagare, servizi on-line delle banche, prenotazioni aeree e alberghiere, solo per citare alcuni esempi. D’ora in poi le clausole contrattuali dovranno essere ben visibili in una apposita sezione del sito e non sintetizzate, a volte in maniera fuorviante, nelle Faq, le domande più frequenti. Se poi il consumatore ordinerà da un sito un chilo di arance, il peso alla consegna non potrà differire che del 10-20%. E ancora, se i prodotti ordinati non sono disponibili nessuno potrà sostituirli automaticamente con altri di pari valore. Il diritto di recesso? Per i consumatori è consentito e senza penali. Ma se a rinunciare è il fornitore, c’è l’obbligo di informare i consumatori. Non siete a casa quando arriva la merce? Il fornitore deve ritentare la consegna o rimborsare il prezzo ricevuto. E se i prezzi cambiano deve essere prevista la possibilità, per il consumatore, di recedere dall’impegno di acquisto qualora il prezzo sia eccessivamente elevato rispetto a quello originario. I consumatori possono fare riferimento al parere sulla conformità delle clausole contrattuali del commercio elettronico alla normativa vigente reso dalla Commissione Clausole Vessatorie della Camera di commercio, che ha il compito di valutare l’eventuale presenza di clausole inique nei contratti fra professionisti e consumatori. Il parere è stato comunicato alle imprese, che potranno adeguare i contratti e modificare le clausole ritenute vessatorie. Il mancato adeguamento ai nuovi parametri previsti, potrebbe tradursi in azioni inibitorie da parte della Camera di commercio. “Il consumatore - ha detto Angela Alberi, consigliere della Camera di Commercio di Milano - soggetto più debole nei rapporti contrattuali, trova ora una sorta di vademecum nel parere della Camera di commercio di Milano. L'esame condotto sulle condizioni generali di contratto del settore del commercio elettronico oltre a descrivere e denunciare la vessatorietà di alcune clausole, propone anche soluzioni per una corretta modifica dei contratti”. “Garantire la trasparenza del mercato e tutelare i soggetti in esso coinvolti - ha dichiarato Pier Andrea Chevallard, Segretario Generale della Camera di commercio di Milano - sono compiti che la Camera di commercio di Milano affronta in modo concreto attraverso il Servizio di Regolazione del Mercato. In questo contesto trova giusto spazio il parere che presentiamo oggi. È uno strumento utile per i consumatori, ma anche per le imprese, per un mercato efficiente e moderno”.
Alcune Clausole Vessatorie:
Conosci le clausole del contratto concluso on-line? Il sito deve fartele trovare facilmente! In una parte apposita e non nella sezione Faq “domande più frequenti”. E se il peso dei prodotti scelti è di tipo variabile? E’ possibile ricevere una quantità di merce diversa rispetto a quella ordinata, ma peso e prezzo possono differire al massimo del 10-20%. In ogni caso l’addebito non potrà mai essere superiore a quello stabilito al momento dell’ordine. I prodotti non sono disponibili? Il fornitore non è responsabile per l’indisponibilità dei prodotti, ma è obbligato ad informare il consumatore e a rimborsarne il prezzo entro trenta giorni dall’invio dell’ordine. E’ illegale sostituire automaticamente il prodotto non disponibile con altri di pari valore. Il diritto di recesso. Consentito e senza penali. La violazione dell’obbligo di informazione relativo al diritto di recesso è sanzionata con il pagamento di una somma pecuniaria. Responsabilità? Il professionista è responsabile per: l’operatività del sito stesso, l’accuratezza, la completezza e l’affidabilità delle informazioni presenti, per le caratteristiche dei beni o servizi acquistabili on line o per danni di qualsiasi tipo, anche morte o danno alla persona. Non siete a casa quando arriva la merce? E’ obbligatorio segnalare una fascia oraria di consegna. In caso di mancato recapito, il fornitore deve tentare la consegna in un momento successivo e, in ultima istanza, depositare la merce presso la sede del corriere. Modifiche del prezzo. L’operatore non ha il diritto di modificare i prezzi dei prodotti se non è prevista la possibilità, per il consumatore, di recedere dall’impegno di acquisto qualora il prezzo sia eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente pattuito. Le Clausole Vessatorie Nei Contratti On-line
1. Conoscenza delle clausole contrattuali. Devono trovarsi facilmente! Ci deve essere una parte apposita del sito, subito visibile e chiara, all’interno della quale vengano elencate tutte le modalità di vendita. Non vanno bene quei siti che si avvalgono delle “Faq - domande più frequenti” per la gestione delle condizioni generali di contratto.
2. Invio del “contratto”. L’invio dell’ordine di acquisto, inoltrato on-line dal consumatore, viene spesso considerato come “proposta contrattuale del cliente” rivolta al professionista, il quale, si riserva il diritto di accettarla o meno. Tutto ciò è vessatorio.
3. Prodotti a peso variabile. E’ possibile ricevere una quantità di merce diversa rispetto a quella ordinata, ma peso e prezzo possono differire al massimo del 10-20%. In ogni caso l’addebito non potrà mai essere superiore a quello stabilito al momento dell’ordine.
4. Prodotti non disponibili. Il fornitore non è responsabile per l’indisponibilità dei prodotti, ma è obbligato ad informare il consumatore e a rimborsarne il prezzo entro trenta giorni dall’invio dell’ordine. E’ illegale sostituire automaticamente il prodotto non disponibile con altri di pari valore.
5. Diritto di recesso. La facoltà per il consumatore di recedere dal contratto deve essere riconosciuta senza penali. La violazione dell’obbligo di informazione relativo al diritto di recesso è sanzionata con il pagamento di una somma pecuniaria. Le limitazioni al diritto di recesso (ad es.: la riduzione del termine per esercitare tale diritto, la previsione della sostituzione del prodotto al posto del rimborso del prezzo, la previsione di una “franchigia” sul rimborso del prezzo, l’esclusione del diritto di recesso) sono illegittime.
6. Recesso del professionista. E’ vessatoria la clausola che riconosce al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto.
7. Limitazioni di responsabilità. Abusive le clausole che escludono la responsabilità del professionista per i contenuti del sito: l’operatività del sito stesso, l’accuratezza, la completezza e l’affidabilità delle informazioni presenti nel sito, i dati e le eventuali inesattezze tecniche, le caratteristiche dei beni o servizi acquistabili on-line. Illegali anche le clausole che escludono qualsiasi responsabilità del professionista per danni di qualsiasi tipo, anche morte o danno alla persona. Vessatorie anche quelle che limitano l’ammontare del risarcimento dovuto al consumatore.
8. Modifiche alle condizioni generali. Vessatori i documenti contrattuali poco chiari e quelli che assicurano al professionista una libertà illimitata di modificare le clausole contrattuali in qualsiasi momento a scapito di quanto già stabilito con il consumatore. Vessatoria anche la disposizione ove l’incertezza sui termini di applicabilità delle modifiche negoziali sia unilaterale e abbia l’effetto di conferire solo al professionista la facoltà di modificare le caratteristiche del prodotto o del servizio, senza un giustificato motivo preventivamente indicato nel contratto stesso.
9. Mancato recapito di prodotti. E’obbligatorio segnalare una fascia oraria di consegna. In caso di mancato recapito, il fornitore deve tentare la consegna in un momento successivo e, in ultima istanza, depositare la merce presso la sede del corriere.
10. Modifiche del prezzo. Vessatoria la clausola che prevede, per l’operatore, il diritto di modificare i prezzi dei prodotti al momento della conferma dell’ordine da parte del consumatore, qualora non sia prevista la possibilità, per quest’ultimo, di recedere dall’impegno di acquisto se il prezzo è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto.
11. Conformità dei prodotti. Quando i siti tacciono totalmente sulle condizioni di garanzia dei prodotti, si attua il c.D. “silenzio assenso”, ovvero nel silenzio delle pattuizioni deve ritenersi applicabile in toto la nuova disciplina codicistica sulla garanzia dei beni di consumo (D.lgs. N. 24 del 2 febbraio 2002, che ha introdotto nel codice civile gli articoli da 1519-bis a 1519-novies). In particolare, il consumatore deve essere risarcito per qualsiasi danno causato dal prodotto o dalla mancanza di integrità del prodotto al momento della consegna.
12. Obblighi di qualità e indennizzi. Il Codice delle comunicazioni elettroniche prevede che tra gli elementi che devono essere indicati nei contratti di fornitura di servizi di comunicazione elettronica vi siano: i livelli di qualità dei servizi offerti, le disposizioni relative all’indennizzo ed al rimborso applicabili qualora non sia raggiunto il livello di qualità del servizio previsto dal contratto.
13. Informazioni sulla qualità. Per rispettare i criteri di trasparenza, chiarezza e tempestività, ma anche i principi di buona fede e lealtà nei confronti dei consumatori, i siti devono pubblicare i parametri di qualità, le modalità giuridiche, economiche e tecniche di prestazione dei servizi.
14. Clausola di indennizzo. E’ obbligatorio inserire una specifica clausola che faccia riferimento al diritto ad un indennizzo e al rimborso. Il contratto deve quindi indicare il livello minimo di qualità dei servizi, in modo chiaro e trasparente, pena indennizzi a favore degli utenti. Le pattuizioni contrattuali dovranno specificare ammontare e modalità di corresponsione.
 
     
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