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Notiziario Marketpress di
Lunedì 19 Aprile 2004
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Web e diritto per le nuove tecnologie |
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TUTELA DELLA PRIVACY - DELIBERAZIONE DEL GARANTE SULLE NOTIFICAZIONI |
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Con la deliberazione n. 1 del 31 marzo 2004 il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato il provvedimento relativo ai trattamenti di dati da sottrarre all'obbligo di notificazione di cui all'art. 37, commi 1 e 2, del d.Lg. 30 giugno 2003, n. 196. Riportiamo, di seguito, le parti della delibera che, con riferimento alla gestione del rapporto di lavoro, esonerano il titolare dall'obbligo di notificazione di cui all'art. 37, comma 1, del Codice: a. Con riferimento ai casi di cui al comma 1, lett. C), sono sottratti all'obbligo di notificazione i trattamenti di dati idonei a rivelare la sfera psichica dei dipendenti e collaboratori effettuati da associazioni, enti od organismi a carattere sindacale per adempiere esclusivamente a specifici obblighi o compiti previsti dalla normativa in materia di rapporto di lavoro o di previdenza, anche in tema di diritto al lavoro dei disabili; b. Con riferimento ai casi di cui al comma 1, lett. D), sono sottratti all'obbligo di notificazione i trattamenti di dati personali che non siano fondati unicamente su un trattamento automatizzato volto a definire profili professionali, effettuati per esclusive finalità di occupazione o di gestione del rapporto di lavoro, fuori dei casi di cui alla lettera e) del medesimo art. 37, comma 1; c. Con riferimento ai casi di cui al comma 1, lett. E), sono sottratti all'obbligo di notificazione i trattamenti di dati sensibili effettuati al solo fine di selezione di personale per conto esclusivamente di soggetti appartenenti al medesimo gruppo bancario o societario; d con riferimento ai casi di cui al comma 1, lett. F), sono sottratti all'obbligo di notificazione i trattamenti di dati personali registrati in banche di dati utilizzate da soggetti pubblici o privati per adempiere esclusivamente ad obblighi normativi in materia di rapporto di lavoro, previdenza o assistenza
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