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Notiziario Marketpress di Venerdì 23 Aprile 2004
 
   
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  DECISIONI, ADOTTATE CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA SULLA RETE TRANSEUROPEA DEI TRASPORTI, AGLI ACCORDI IN MATERIA DI SERVIZI AEREI CON I PAESI TERZI E ALLE STATISTICHE COMUNITARIE SULLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE  
   
  Bruxelles, 23 aprile 2004 - Il 14 aprile 2004 il Consiglio ha adottato all'unanimità, mediante procedura scritta, la posizione comune (doc. 5762/04) riguardante la decisione sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (orientamenti Rte). Il Consiglio concorda che è necessario adeguare alle esigenze di un'Europa allargata il quadro giuridico comunitario che disciplina lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, affinché ne risulti un sistema di trasporti coerente, efficiente e sostenibile. Il Consiglio, pertanto, può dare totale appoggio agli obiettivi globali della proposta della Commissione e, concretamente, in linea generale, al suo contenuto. Per quanto riguarda gli emendamenti proposti dal Parlamento europeo nella prima lettura del 30 maggio 2002 e in occasione della nuova consultazione dell'11 marzo 2004, il Consiglio rileva che nella posizione comune è stata integrata - alla lettera o nello spirito, del tutto o in parte - gran parte degli emendamenti. Il Consiglio ritiene pertanto che il testo della posizione comune garantisca il conseguimento dell'obiettivo perseguito dagli emendamenti del Parlamento. Si ricorda che la decisione proposta mira ad aggiornare gli orientamenti della Comunità in materia di Ten-t del 1996 per tener conto dell'aumento di traffico previsto entro il 2010 e dei conseguenti problemi di congestione, come pure dell'allargamento dell'Unione europea. La decisione comprende un elenco di progetti prioritari da realizzare nella prospettiva del 2020, che si aggiunge, includendoli, ai progetti adottati dal Consiglio europeo di Essen nel 1994, ed è stato definito sulla base delle raccomandazioni contenute nella relazione del Gruppo ad alto livello presieduto dal sig. Karel Van Miert. Accordi in materia di servizi aerei Il 14 aprile 2004 il Consiglio ha approvato, mediante procedura scritta, gli emendamenti del Parlamento europeo (doc. 7951/04) alla posizione comune sul regolamento relativo all'adozione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i paesi terzi (doc. 13732/03). Il regolamento adottato in forma di posizione comune così modificata istituisce un quadro, coerente con il funzionamento del mercato mondiale dei servizi aerei, all'interno del quale gli Stati membri possono continuare a negoziare ed attuare accordi di questo tipo nel rispetto della legislazione comunitaria in questo settore di "competenza mista". Si ricorda che la proposta di regolamento è stata elaborata alla luce delle sentenze della Corte di giustizia del 5 novembre 2002 relative ad accordi bilaterali in materia di servizi aerei conclusi tra otto Stati membri e gli Stati Uniti. Tali sentenze hanno confermato che gli accordi in questione contenevano disposizioni che rientrano nella competenza esclusiva della Comunità. La Corte ha inoltre confermato che gli Stati membri non hanno una competenza esclusiva per negoziare e concludere un accordo bilaterale classico in materia di servizi aerei. Statistiche comunitarie sulla società dell'informazione Il 16 aprile 2004 il Consiglio ha adottato mediante procedura scritta, con il voto contrario della delegazione tedesca, il regolamento relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell'informazione (doc. 3621/04). Il regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto proposto dispone un quadro normativo che consente agli istituti nazionali di statistica di fornire le statistiche richieste per gli indicatori strutturali, utilizzati nella relazione annuale di primavera per il Consiglio europeo, e per il processo di analisi comparativa del piano eEurope, mantenendo nel contempo la flessibilità necessaria per rispondere a nuove esigenze. L'atto è costituito da un regolamento quadro che copre le statistiche da fornire solo in termini di produzione, lasciando agli Stati membri una piena flessibilità in materia di raccolta dei dati, ed ha una durata limitata al fine di evitare oneri statistici permanenti.  
     
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