|
|
|
|
|
|
|
Notiziario Marketpress di
Martedì 11 Maggio 2004
|
|
|
|
|
|
Pagina5 |
|
|
ASSOCIAZIONE SOFTWARE LIBERO:MODIFICARE IL DECRETO URBANI |
|
|
|
|
|
Roma, 11 maggio 2004 - Nel segno della continuità, l'Associazione Software Libero e Lug Roma proseguono insieme la campagna contro le forme di contrassegnatura legale del Software Libero iniziata con la pubblicazione della Legge n. 248 del 2000. Il Decreto-legge 22 marzo 2004 n. 72 (Decreto Urbani), dopo aver subito ogni forma possibile di emendamento (soppressivi, aggiuntivi, modificativi), presso la Camera dei Deputati, è attualmente in sede di conversione "impura" presso il Senato della Repubblica Italiana. L'associazione software libero e il Lug Roma considerano l'attuale testo emendato non tanto una conversione quanto una vera e propria "invenzione". Infatti il Ministro dei Beni Culturali intendeva attraverso la presentazione di un proprio decreto, necessario ed urgente, porre misure atte a reprimere la pirateria di opere cinematografiche ed assimilate, invece il Senato si trova a convertire in legge un testo che spiegherà efficacia su tutte le opere dell'ingegno. Per tali motivi parliamo di "invenzione" e non di "conversione pura e semplice" cosi come prevede l'art. 77 della Costituzione. Premesso ciò riteniamo il testo attuale così come emendato dalla Camera dei Deputati, una concreta minaccia per la diffusione e lo sviluppo di Software Libero. Per tali motivi l'associazione software libero e il Lug Roma hanno distintamente chiesto di poter essere audite presso la Vii Commissione Permanente del Senato della Repubblica Italiana al fine di esporre il proprio pensiero, alla stregua del quale, presentare degli emendamenti aggiuntivi circa la totale ed espressa esclusione del Software Libero dall'ambito di applicazione del Decreto-legge in esame qualora venisse convertito nelle suo tenore letterale attuale. Questa la memoria depositata presso la commissione: Alla Onorevole Vii Commissione permanente del Senato della repubblica italiana. Per le associazioni che rappresentiamo, le reti telematiche sono da sempre considerate veicolo di libera comunicazione. La rete Internet in particolare deve la diffusione che stiamo vivendo anche grazie alle capacità di autorganizzazione che l'ha sempre caratterizzata. Riteniamo che il decreto legge 22 marzo 2004 n. 72 costituisca una concreta minaccia per lo sviluppo e la diffusione della conoscenza, in special modo di quella tecnologica, che fin dalla nostra nascita condividiamo con chiunque ne abbia interesse nel pieno rispetto delle norme nazionali ed internazionali in materia di opere dell'ingegno. Nel testo del decreto legge, attualmente in sede di conversione presso la Vii Commissione permanente del Senato della repubblica italiana, registriamo con forte rammarico un ambito di applicazione normativo non adeguatamente determinato. Questa è caratteristica purtroppo comune con altre ormai numerose leggi approvate negli ultimi anni, leggi che non hanno in tutta evidenza intaccato in maniera significativa il problema delle violazioni del diritto d'autore. Tale situazione ci vedrebbe soggetti d'imperio a degli obblighi giuridici che per definizione non hanno possibilità alcuna di sorgere in capo al destinatario della norma stessa, in particolare facciamo riferimento all'obbligo di indicare le sanzioni per le specifiche violazioni di cui al punto 1 dell'art. 1 del decreto legge in esame. Consideriamo un assurdo giuridico una simile espressione del volere legislativo qualora dovesse essere applicata a fattispecie ove, per volontà espressa dal creatore dell'opera dell'ingegno, la distribuzione e la utilizzazione dell'opera stessa sia sempre ammessa; di conseguenza l'unico comportamento antigiuridico ravvisabile è proprio la violazione dei diritti d'autore che nelle intenzioni del legislatore si vuole reprimere attraverso la codifica di una presunzione assoluta circa le attività di riproduzione delle opere dell'ingegno, che, nel caso il testo normativo non venisse emendato, per definizione vengono sempre ritenute fattispecie qualificanti una condotta abusiva e sanzionabile. Riteniamo quindi di sostanziale importanza che in sede di produzione normativa primaria si fissino con certezza le linee generali circa l'ambito di applicabilità della legge in procinto di promulgazione, in particolare nel caso de quo dove l' atto normativo é il risultato di un iter legislativo connotato dalla necessità ed urgenza, in una materia dove, negli ultimi 4 anni la potestà legislativa é stata esercitata piu volte. Chiediamo pertanto che in questa sede istituzionale siano fissati i principi generali circa le fattispecie astratte oggetto della previsione normativa, e che sia delegata all'autorità esecutiva la funzione di definire nel dettaglio quanto indicato in modo generale dalla legge di conversione. Alla stregua di quanto finora esposto riteniamo che, per le opere dell'ingegno, la cui distribuzione é sempre consentita da chi ne detiene i relativi diritti, sia da ravvisarsi una specifica ed espressa esclusione dal campo di applicazione della normativa in esame. Agli onorevoli componenti della Vii commissione permanente del Senato della repubblica italiana, chiediamo, in via principale, di volere emendare in sede di conversione il decreto legge 22 marzo 2004 n. 72, mediante l'introduzione di un nuovo comma all'art. 1 dal seguente tenore letterale: «Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge le opere dell'ingegno i cui diritti di uso e di copia siano sempre consentiti dal legittimo titolare dei diritti d'autore». Sempre in via principale chiediamo la cancellazione dalla lettera b), punto 9 dell'art. 1, della frase «e software finalizzato alla masterizzazione». In via subordinata, chiediamo lo stralcio integrale dell'art. 1 del decreto legge 22 marzo 2004 n.72. Infolink: Http://softwarelibero.it/
|
|
|
|
|
|
<<BACK
|
|
|
|
|
|
|
|