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Notiziario Marketpress di Lunedì 10 Gennaio 2005
 
   
  Web e diritto per le nuove tecnologie  
  CORTE DI GIUSTIZIA UE: CAUSA MICROSOFT  
   
  Con ordinanza 22 dicembre 2004, il Presidente del Tribunale di primo grado nella causa T-201/04 R, Microsoft Corp./Commissione delle Comunità europee, ha respinto la domanda di provvedimenti urgenti presentata dalla Microsoft in quanto ha ritenuto che “gli elementi di prova fatti valere non sono sufficienti per dimostrare che l'esecuzione delle misure correttive imposte dalla Commissione rischia di provocarle un danno grave ed irreparabileâ€?. Ricodiamo che il 24 marzo 2004, la Commissione europea ha adottato una decisione con la quale ha constatato che la Microsoft aveva violato l’art. 82 del Trattato CE, commettendo un abuso di posizione dominante con due comportamenti distinti, imponendole un'ammenda pari a più di 497 milioni di euro. Il primo comportamento sanzionato riguarda il rifiuto della Microsoft di fornire ai suoi concorrenti certe “informazioni relative all'interoperabilitàâ€? e di autorizzarne l'uso per lo sviluppo e la distribuzione di prodotti concorrenti ai propri sul mercato dei sistemi operativi per server per gruppi di lavoro per il periodo tra il mese di ottobre 1998 e la data di adozione della decisione. Come misura correttiva, la Commissione ha imposto alla Microsoft di divulgare a tutte le imprese che desiderano sviluppare e distribuire sistemi operativi per server per gruppi di lavoro le specificazioni» di suoi protocolli di comunicazione cliente-server e server-server. Le specificazioni descrivono certe caratteristiche di un programma e devono quindi essere distinte dal codice fonte del programma, che designa il codice informatico effettivamente eseguito dal computer. Il secondo comportamento sanzionato dalla Commissione è la vendita collegata del lettore multimediale Windows Media Player e del sistema operativo Windows. La Commissione ha ritenuto che tale pratica pregiudicasse la concorrenza sul mercato dei lettori multimediali. Come misura correttiva, la Commissione ha imposto alla Microsoft di offrire in vendita una versione di Windows senza Windows Media Player. La Microsoft conserva comunque la possibilità di commercializzare Windows con Windows Media Player. Il 7 giugno 2004, la Microsoft ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso di annullamento della decisione della Commissione. Il 25 giugno seguente, la Microsoft ha chiesto la sospensione dell'esecuzione delle misure correttive imposte da tale decisione. Dopo il deposito di tale domanda, la Commissione ha reso noto al Presidente del Tribunale di primo grado che non intendeva procedere all'esecuzione forzata delle misure correttive prima che quest'ultimo si fosse pronunciato sulla domanda di sospensione. La Commissione ha confermato che la Microsoft aveva pagato l'ammenda. Dopo l'audizione dinanzi al Presidente, svoltasi il 30 settembre ed il 1° ottobre, durante la quale sono state sentite le parti principali e le parti ammesse ad intervenire nel procedimento sommario, la Computer & Communications Industry Association (CCIA) e la Novell hanno rinunciato ai loro interventi a sostegno della Commissione. Come detto in premessa, con l'ordinanza del 22 dicembre, il Presidente del Tribunale di primo grado, Bo Vesterdorf, ha respinto la domanda di provvedimenti urgenti della Microsoft: dopo aver esaminato le circostanze del caso di specie, il Presidente ha considerato che la Microsoft non avesse dimostrato che rischiava di subire, con l'esecuzione della decisione impugnata, un danno grave ed irreparabile. A proposito del rifiuto di fornire le informazioni relative all’interoperabilità, il Presidente ha ritenuto che la causa principale sollevasse diversi problemi di principio relativi alle condizioni in cui la Commissione può concludere che un rifiuto di divulgare informazioni costituisce un abuso di posizione dominante in contrasto con l’art. 82 CE. Sottolineando che spetta esclusivamente al giudice del merito risolvere tali problemi, il Presidente del Tribunale ha concluso che il ricorso di annullamento proposto dalla Microsoft non è a prima vista privo di fondamento e che la condizione relativa al fumus boni juris (che consiste nel valutare, a prima vista, il carattere fondato del ricorso principale) è soddisfatta. Il Presidente, tuttavia, ha ritenuto non soddisfatta la condizione relativa all'urgenza, in quanto la Microsoft non ha fornito la prova che la divulgazione delle informazioni tenute segrete fino ad allora sarebbe la causa di un danno grave ed irreparabile. Al termine di un esame fattuale delle conseguenze concrete della divulgazione fatte valere dalla Microsoft, il Presidente ha constatato, in particolare, che la divulgazione di un'informazione sino ad allora segreta non implica necessariamente un danno grave e che, alla luce delle circostanze di specie, un tale danno non è stato concretamente dimostrato. La Microsoft non ha neanche dimostrato, in primo luogo, che l'uso, da parte dei suoi concorrenti, delle informazioni divulgate condurrebbe alla loro diluizione, in secondo luogo, che il mantenimento dei prodotti concorrenti nei canali di distribuzione dopo l'eventuale annullamento della decisione impugnata costituirebbe un danno grave ed irreparabile, in terzo luogo, che i concorrenti della Microsoft potrebbero clonare i suoi prodotti, in quarto luogo, che la Microsoft dovrebbe procedere ad un cambiamento fondamentale della sua politica commerciale e, in quinto luogo, che la decisione causerebbe un'evoluzione irreversibile del mercato. Per quanto riguarda la vendita collegata di Windows e di Windows Media Player, il Presidente ha considerato, anzitutto, che certi argomenti della Microsoft sollevano problemi complessi, come quello dell'effetto anticoncorrenziale della vendita collegata derivante da effetti di rete indiretti, che il Tribunale deve risolvere nella causa principale. Giungendo alla conclusione che la condizione relativa al fumus boni juris è soddisfatta, il Presidente ha esaminato, poi, l'urgenza di ordinare la sospensione chiesta. Procedendo ad un'analisi fattuale dei danni fatti valere, il Tribunale ha considerato che la Microsoft non ha concretamente dimostrato che rischia di subire un danno grave ed irreparabile derivante dalla lesione della sua politica commerciale o della sua reputazione. La domanda di provvedimenti urgenti della Microsoft è stata, quindi, integralmente respinta. Il Tribunale di primo grado pronuncerà la propria sentenza definitiva nel merito della causa in una data successiva.  
     
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