Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Lunedì 10 Gennaio 2005
 
   
  Web e diritto per le nuove tecnologie  
  FINANZIAMENTI E CREDITO AL CONSUMO: CODICE DEONTOLOGICO E DI BUONA CONDOTTA  
   
  Il Garante della privacy ha varato il codice di deontologia e buona condotta, sottoscritto lo scorso 12 novembre dalle associazioni rappresentative del settore con la collaborazione delle associazioni dei consumatori, applicabile nel settore del credito al consumo, a partire dal prossimo 1° gennaio 2005 (ma per la maggior parte degli adempimenti gli operatori hanno tempo fino al 30 aprile 2005): sono così previste maggiori garanzie per i cittadini che chiedono prestiti, mutui, dilazioni di pagamento, leasing e carte di credito. Il codice deve essere rigorosamente rispettato da quanti (società che gestiscono le cosiddette "centrali rischi", nonché banche, società finanziarie o società di leasing che le consultano) detengono delicate informazioni relative ai numerosi cittadini che chiedono un prestito personale, un mutuo, un finanziamento per l'acquisto di beni di consumo (es.: un'autovettura, un elettrodomestico, ecc.), una dilazione di pagamento, il rilascio di una carta di credito, ecc. Si tratta di banche dati ad ampio accesso costituite per verificare l'affidabilità, la puntualità nei pagamenti, il rischio di sovraindebitamento e le eventuali situazioni di morosità. Ad esse accedono vari operatori finanziari prima di concedere un prestito, un mutuo o un finanziamento. Le nuove regole introducono significative garanzie, in particolare su: maggiore trasparenza nei confronti dei consumatori attraverso una modulistica più chiara; esattezza e pertinenza dei dati nonché esclusive finalità di tutela del credito, in base alle quali le informazioni presenti nei data base non potranno essere usate, ad esempio, per fare marketing o ricerche di mercato; tempi per segnalare le "morosità" (nei sistemi in cui sono registrati solo i consumatori che sono in ritardo nei pagamenti, dopo 4 mesi o in caso di mancato pagamento di 4 rate, nelle altre centrali rischi comunque soltanto dopo due mesi o rate di ritardo, in modo da evitare anche registrazioni di dati causate da errori o disguidi) e per conservare nei predetti sistemi i dati positivi e negativi; richieste di credito, che vanno conservate in rete per non oltre 180 giorni (se la richiesta non è accolta o è oggetto di rinuncia i dati possono essere conservati per 30 giorni); “sofferenze" successivamente regolarizzate, che verranno cancellate dopo 1 anno, per ritardi fino a due rate, e dopo 2 anni, per ritardi superiori poi sanati; informazioni su inadempimenti non regolarizzati, che possono essere conservate fino a 3 anni; procedure adottate per semplificare l'esercizio da parte degli interessati dei diritti di accesso, rettifica o cancellazione dei dati e per garantire il tempestivo riscontro da parte degli operatori del settore; principi da rispettare in caso di uso di particolari tecniche di elaborazione di giudizi o punteggi sul grado di affidabilità e solvibilità della clientela (il c.d. credit scoring) e di acquisizione di dati provenienti anche da altri registri, banche dati o archivi di fonte pubblica.  
     
  <<BACK