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Notiziario Marketpress di
Lunedì 10 Gennaio 2005
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Web e diritto per le nuove tecnologie |
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FINANZIAMENTI E CREDITO AL CONSUMO: CODICE DEONTOLOGICO E DI BUONA CONDOTTA |
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Il Garante della privacy ha varato il codice di deontologia e buona condotta, sottoscritto lo scorso 12 novembre dalle associazioni rappresentative del settore con la collaborazione delle associazioni dei consumatori, applicabile nel settore del credito al consumo, a partire dal prossimo 1° gennaio 2005 (ma per la maggior parte degli adempimenti gli operatori hanno tempo fino al 30 aprile 2005): sono così previste maggiori garanzie per i cittadini che chiedono prestiti, mutui, dilazioni di pagamento, leasing e carte di credito. Il codice deve essere rigorosamente rispettato da quanti (società che gestiscono le cosiddette "centrali rischi", nonché banche, società finanziarie o società di leasing che le consultano) detengono delicate informazioni relative ai numerosi cittadini che chiedono un prestito personale, un mutuo, un finanziamento per l'acquisto di beni di consumo (es.: un'autovettura, un elettrodomestico, ecc.), una dilazione di pagamento, il rilascio di una carta di credito, ecc. Si tratta di banche dati ad ampio accesso costituite per verificare l'affidabilità , la puntualità nei pagamenti, il rischio di sovraindebitamento e le eventuali situazioni di morosità . Ad esse accedono vari operatori finanziari prima di concedere un prestito, un mutuo o un finanziamento. Le nuove regole introducono significative garanzie, in particolare su: maggiore trasparenza nei confronti dei consumatori attraverso una modulistica più chiara; esattezza e pertinenza dei dati nonché esclusive finalità di tutela del credito, in base alle quali le informazioni presenti nei data base non potranno essere usate, ad esempio, per fare marketing o ricerche di mercato; tempi per segnalare le "morosità " (nei sistemi in cui sono registrati solo i consumatori che sono in ritardo nei pagamenti, dopo 4 mesi o in caso di mancato pagamento di 4 rate, nelle altre centrali rischi comunque soltanto dopo due mesi o rate di ritardo, in modo da evitare anche registrazioni di dati causate da errori o disguidi) e per conservare nei predetti sistemi i dati positivi e negativi; richieste di credito, che vanno conservate in rete per non oltre 180 giorni (se la richiesta non è accolta o è oggetto di rinuncia i dati possono essere conservati per 30 giorni); “sofferenze" successivamente regolarizzate, che verranno cancellate dopo 1 anno, per ritardi fino a due rate, e dopo 2 anni, per ritardi superiori poi sanati; informazioni su inadempimenti non regolarizzati, che possono essere conservate fino a 3 anni; procedure adottate per semplificare l'esercizio da parte degli interessati dei diritti di accesso, rettifica o cancellazione dei dati e per garantire il tempestivo riscontro da parte degli operatori del settore; principi da rispettare in caso di uso di particolari tecniche di elaborazione di giudizi o punteggi sul grado di affidabilità e solvibilità della clientela (il c.d. credit scoring) e di acquisizione di dati provenienti anche da altri registri, banche dati o archivi di fonte pubblica.
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