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Notiziario Marketpress di Lunedì 10 Gennaio 2005
 
   
  Web e diritto per le nuove tecnologie  
  FINANZIAMENTI E CREDITO AL CONSUMO: BREVE SINTESI DEL CODICE DEONTOLOGICO E DI BUONA CONDOTTA  
   
  Sono state introdotte diverse occasioni di spiegazione e di maggiore informativa preventiva e successiva agli interessati, sia direttamente, sia attraverso alcune comunicazioni al pubblico anche via Internet. Le banche e le finanziarie hanno l’obbligo di di utilizzare un modello unico di informativa semplificata che deve essere inserito in modo chiaro ed evidente nella modulistica dei finanziamenti. Il trattamento dei dati può riguardare solo dati personali di tipo obiettivo, che vengono espressamente individuati. Non possono essere usate informazioni e giudizi del tipo: "cattivo pagatore". Non si possono usare codici o codifiche occulti per classificare i clienti: se si usano, l'interessato deve poterne capire bene il significato. Ci sono annotazioni speciali a garanzia dell'interessato quando è contestata la qualità del bene acquistato. I sistemi di informazioni creditizie possono contenere solo dati esatti. Il codice impone vari riscontri sull'esattezza e sull'aggiornamento delle informazioni. Più chiarezza su chi immette i dati nel sistema ed è maggiormente tenuto a correggerli. C'è più attenzione nel prevenire un eccesso di informazioni rispetto allo scopo: il trattamento dei dati deve essere limitato alle sole informazioni strettamente pertinenti e non eccedenti le finalità perseguite. C'è una separazione tra dati sugli inadempimenti e altri dati tratti da archivi pubblici. Le banche dati dei sistemi di informazioni creditizie non possono contenere dati sensibili o giudiziari. I dati personali conservati devono riguardare solo il debitore (un consumatore, un'impresa o un libero professionista) ed eventuali coobbligati, non terzi che non abbiano un collegamento giuridico con il debitore stesso. Quando si determina un ritardo nel pagamento, l'interessato ha diritto di essere avvertito prima della registrazione nel sistema e ha la possibilità di far valere notizie a lui favorevoli. Vi sono più controlli prima di immettere le informazioni in rete, e successivamente. Le informazioni relative al primo ritardo potranno essere comunicate ai sistemi di informazioni creditizie solo dopo che sia decorso un periodo di almeno 120 giorni dalla data di scadenza del pagamento, o in caso di mancato pagamento di almeno 4 rate mensili non regolarizzate. Nel caso di sistemi con informazioni sia positive, sia negative, i termini per i consumatori è di 60 giorni o in caso di mancato pagamento di almeno 2 rate mensili. L'obiettivo è impedire segnalazioni frettolose che non tengano conto dei fatti sopravvenuti. Il codice deontologico limita i tempi di conservazione dei dati a seconda della gravità degli adempimenti. Le notizie sui ritardi di pagamento successivamente regolarizzati possono essere conservate 1 anno (in passato si arrivava sino a 5 e in alcuni casi anche oltre) per i ritardi non superiori a due rate o mesi oppure 2 anni per i ritardi superiori. La notizia sul fatto che pende una richiesta di credito è conservata in rete non oltre 180 giorni. Se la richiesta non va avanti (per rigetto o rinuncia) i dati possono essere conservati per 30 giorni. Le informazioni su inadempimenti non regolarizzati possono essere conservate per un massimo di a 3 anni dalla scadenza del contratto o dalla data successiva in cui è cessato in altro modo il rapporto o vi è stato un aggiornamento per effetto di accordi sul rimborso. Le notizie positive relative a contratti senza inadempimenti sono conservate solo con il consenso. La loro conservazione scende gradualmente a tre anni e si vedrà nel 2005 se scendere ulteriormente a due anni o mantenere tale termine. All'interessato è dovuta la massima trasparenza. L'interessato ha diritto di accesso e il riscontro alla sua richiesta deve essere tempestivo e completo. L'interessato può integrare, eliminare o modificare i dati registrati in un sistema di informazioni creditizie. Vi è più chiarezza e meno burocraticità nel modo con cui i diritti possono essere esercitati sia presso la banca o finanziaria, sia presso il sistema. Vi è l'obbligo del segreto per chi consulta i sistemi. L'accesso ai dati deve essere giustificato dalla pendenza di una richiesta o di un rapporto di credito. Non accedono al sistema le società di recupero crediti. Crescono le misure di sicurezza dei dati. I concreti utilizzatori (presso banche, intermediari finanziari o soggetti che chiedono una dilazione di pagamento) dovranno essere opportunamente individuati in un numero limitato e formalmente designati come responsabili o incaricati del trattamento. La consultazione deve essere tecnicamente congegnata in modo da evitare che il sistema fornisca dati relativi a soggetti diversi da quello oggetto dell'interrogazione o ammetta interrogazioni di massa. I dati detenuti dai sistemi di informazioni creditizie non possono essere usati per fare marketing, ricerche di mercato, pubblicità, vendita diretta di prodotti. Tutti i gestori dei sistemi di informazioni creditizie, gli intermediari e gli altri soggetti che partecipano ai sistemi saranno soggetti alle sanzioni amministrative e penali del Codice e tenuti al risarcimento del danno, in aggiunta ad altre misure sanzionatorie previste sul piano dell'autodisciplina (richiami formali, sospensione e revoca dell'autorizzazione ad accedere al sistema, pubblicazione della notizia della violazione). Introdotti controlli periodici anche a campione con la collaborazione delle associazioni dei consumatori. Controlli più specifici da parte del Garante.  
     
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