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Notiziario Marketpress di Lunedì 17 Gennaio 2005
 
   
  Web e diritto per le nuove tecnologie  
  FINANZIARIA 2005: PRINCIPALI NOVITÀ PREVIDENZIALI  
   
  La Legge 30 dicembre 2004, n. 311  nota anche come Legge Finanziaria per l'anno 2005, approvata in via definitiva dal Parlamento lo scorso 29 dicembre 2004 e pubblicata sul supplemento ordinario n. 19 alla Gazzetta ufficiale del 31 dicembre 2004, prevede le seguenti particolari novità previdenziali. I periodi di Cassa integrazione guadagni, fruiti negli anni 2003-2004, non vengono computati ai fini del limite massimo di utilizzo annuale dell'integrazione salariale ordinaria, per le imprese industriali fornitrici o subfornitrici del settore automobilistico (art. 1, comma 146). Con decorrenza dal prossimo 1° giugno 2005 saranno modificate le modalità di invio del certificato di malattia: il medico dovrà trasmettere on line all'Inps il certificato di diagnosi secondo le modalità che l'Inps stabilirà (art. 1, comma 149). Il Ministro del lavoro di concerto con quello dell'economia, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, può disporre, entro il 31 dicembre 2005, concessioni dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, mobilità e disoccupazione speciale finalizzati alla gestione di crisi occupazionali (art. 1, comma 155). Le imprese escluse dal campo di applicazione della Cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi dell'art. 1 della Legge 19 dicembre 1984 n. 863 possono stipulare contratti di solidarietà sino al 31 dicembre 2005 (art. 1, comma 162) I lavoratori che hanno svolto funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi antecedenti il 1° gennaio 2003, possono esercitare questa facoltà entro la data del 31 marzo 2005 (art. 1, comma 239). L'assegno per il nucleo familiare, fermi restando i requisiti di legge, viene erogato al coniuge dell'avente diritto secondo le disposizioni di attuazione che saranno adottate, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2005 (art. 1, comma 559).  
     
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