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Notiziario Marketpress di
Lunedì 17 Gennaio 2005
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APPALTI PUBBLICI: LA COMMISSIONE INTERVIENE NEI CONFRONTI DI GERMANIA, GRECIA, SPAGNA, ITALIA, AUSTRIA, PORTOGALLO E FINLANDIA PER FARE RISPETTARE IL DIRITTO COMUNITARIO |
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Bruxelles, 17 gennaio 2005 - La Commissione europea ha deciso, a proposito di venti casi che riguardano sette diversi Stati membri, o di deferire gli Stati membri in questione alla Corte di giustizia europea o di chiedere loro in forma ufficiale di conformarsi alla normativa comunitaria in materia di appalti pubblici. Queste richieste prendono la forma di "pareri motivati", seconda fase della procedura prevista nei casi di infrazione del diritto comunitario dall'articolo 126 del trattato Ce. Se, entro il termine di due mesi, non riceverà una risposta soddisfacente, la Commissione potrà adire la Corte di giustizia. La Germania dovrà rispondere alla Corte dell'attribuzione da parte del comune di Hinte di una concessione per i servizi di smaltimento delle acque reflue e riceverà pareri motivati concernenti il trasporto di opere d'arte e vari appalti di servizi o concessioni che riguardano le città di Hinte e Eisenhüttenstadt, il distretto Rhein-neckar, vari distretti della Bassa Sassonia, il Land Brandeburgo e la città di Oestrich-winkel. La Commissione ha deciso di deferire alla Corte la Grecia a proposito di vari appalti per la fornitura di assistenza tecnica agli agricoltori e di inviare un parere motivato circa irregolarità nelle procedure di aggiudicazione per la costruzione di una centrale termoelettrica a Lavrio. La Spagna dovrà rispondere alla Corte circa l'inadeguatezza delle procedure di ricorso previste per i concorrenti esclusi dall'aggiudicazione di appalti e riceverà un parere motivato a proposito dell'esclusione, nella legge spagnola, di alcune amministrazioni aggiudicatrici dall'elenco di quelle soggette agli obblighi previsti dalla direttiva europea sugli appalti di servizi. La Commissione intende deferire alla Corte l'Italia in relazione alle norme nazionali che prevedono la possibilità di rinnovare i contratti d'appalto senza gara e all’aggiudicazione dell’appalto dei servizi di trattamento dei rifiuti in Sicilia. All'italia saranno inviati pareri motivati riguardanti la concessione per il raccordo autostradale di collegamento con l'aeroporto di Montichiari, gli appalti per la fornitura di servizi di ambulanza in Toscana e un decreto che permette alle autorità di acquistare elicotteri per la polizia e i vigili del fuoco senza ricorrere a una procedura di gara. L'austria riceverà un parere motivato concernente un appalto per i servizi d smaltimento dei rifiuti nella città di Villaco. Il Portogallo sarà deferito alla Corte per la non conformità della sua legge nazionale alle norme comunitarie sugli appalti nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni. La Commissione ha emesso un parere motivato nei riguardi della Finlandia sull'aggiudicazione in base a criteri discriminatori di un appalto per i servizi di viaggio aereo per i funzionari nazionali. Infine, un procedimento contro il Regno Unito per la non applicazione a enti di edilizia sociale delle norme europee in materia di appalti pubblici sarà archiviato, avendo il Regno Unito accettato di conformarsi alla parere della Commissione. Le procedure di aggiudicazione aperte e trasparenti previste dalla normativa europea significano maggiore concorrenza, maggiori garanzie contro la corruzione, servizi migliori a vantaggio dei contribuenti. Germania – Trasporto di opere d'arte e appalti/concessioni di servizi a Hinte e Eisenhüttenstadt, nel distretto Rhein-neckar, in Bassa Sassonia, nel Brandeburgo e nella città di Oestrich-winkel La Commissione ha deciso di aprire nei confronti della Germania sette procedimenti per infrazione riguardanti l’aggiudicazione senza gara di appalti e concessioni di servizi. Nel dicembre 1999 il comune di Hinte in Bassa Sassonia ha attribuito all’Oldenburgisch-ostfriesischer Wasserverband una concessione per la fornitura dei servizi di smaltimento delle acque reflue. L'aggiudicazione non è avvenuta secondo una procedura trasparente, nel rispetto della normativa comunitaria come interpretata dalla Corte di giustizia (causa C-324/98, Telaustria). La Germania ha sostenuto che il comune di Hinte non ha acquistato un servizio sul mercato, ma ha invece trasferito un servizio tra organismi pubblici, cui non si applicherebbe, a suo giudizio, la normativa comunitaria in materia di appalti pubblici. La Commissione non accetta questo punto di vista, in quanto la Corte di giustizia europea ha stabilito che i contratti stipulati tra organismi pubblici sono soggetti alla normativa comunitaria. Pertanto, l’attribuzione di una concessione è avvenuta in violazione del diritto comunitario; di conseguenza, la Commissione ha deciso di adire la Corte di giustizia. In sei altri casi alle autorità tedesche sono stati inviati pareri motivati. Diversi musei tedeschi aggiudicano regolarmente appalti di servizi di trasporto di opere d'arte in occasione di esposizioni temporanee a società di trasporto specializzate, senza ricorrere a procedure di gara trasparenti. La Germania sostiene che in questi casi gli obblighi di trasparenza sono ridotti e che - dato il modesto valore del contratto - non si applica la direttiva comunitaria sugli appalti. Inoltre, la Germania sostiene che le attribuzioni dirette sono obiettivamente giustificate dalle condizioni di qualità richieste per questi servizi e dalla necessità di rispettare le condizioni imposte da chi concede in prestito le opere d'arte. Tuttavia, poiché in Europa esiste un ampio mercato dei trasporti di opere d'arte, la Commissione ritiene ingiustificata la non applicazione in questo caso delle norme del mercato interno. La Stadtwerke Eisenhüttenstadt Gmbh ha attribuito nel novembre 2000, senza una procedura di gara trasparente, una concessione per la fornitura di servizi via cavo a banda larga nella città di Eisenhüttenstadt. La Germania sostiene che il contratto stipulato riguarda soltanto la privatizzazione della Telekommunikationsgesellschaft Eisenhüttenstadt mbH. La posizione della Commissione si basa tuttavia sul fatto che, con il contratto, sono stati attribuiti al fornitore privato diritti e obblighi specifici relativi al servizio e in tal modo sono stati violati i principi del diritto comunitario in materia di libertà di stabilimento e di prestazione di servizi. La Abfallverwertungsgesellschaft des Rhein-neckar Kreises mbH (Avr) ha attribuito nel 2002 i servizi di smaltimento dei rifiuti nel distretto Rhein-neckar alla Avr Service Gmbh, di cui detiene il 51% delle azioni. La Germania sostiene che l’appalto non è soggetto al diritto degli appalti pubblici, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia nella causa “Teckal” (C-107/98), che afferma che le norme europee sugli appalti pubblici non si applicano quando gli appalti sono attribuiti ad un'entità interna dell’amministrazione aggiudicatrice. Tuttavia, la Commissione ha ritenuto che in questo caso non si davano le condizioni di un’entità “interna” e che l’attribuzione è avvenuta in violazione delle norme della direttiva 92/50/Cee sull'aggiudicazione degli appalti di servizi. Nel 1995 i distretti (Landkreise) di Rotenburg (Wümme), Harburg, Soltau-fallingbostel e Stade, nel Land Bassa Sassonia, hanno affidato direttamente alla Stadtreinigung Hamburg un appalto per la fornitura dei servizi di smaltimento dei rifiuti fino all'anno 2019. La Germania sostiene che il contratto riguarda una cooperazione tra comuni e non rientra nel campo d'applicazione delle direttive sugli appalti pubblici. Poiché la Corte di giustizia ha stabilito che i contratti tra organismi pubblici ricadono sotto la normativa comunitaria, la Commissione reputa che sia stata violata la direttiva 92/50/Cee. Il Land Brandeburgo ha costituito 4 piattaforme esterne per la sua politica a sostegno delle sue relazioni economiche esterne. In questo contesto, nel 2001 quattro appalti per servizi di consulenza, pubbliche relazioni e pubblicità sono stati attribuiti direttamente, senza ricorrere a procedure di gara. Le autorità tedesche sostengono che a questi contratti non si applicano le norme comunitarie in materia di appalti. Tuttavia, a giudizio della Commissione, poiché hanno per oggetto servizi prestati contro remunerazione, gli appalti ricadono nel campo d'applicazione della direttiva 92/50/Cee. Nel 2003 la città di Oestrich-winkel ha attribuito direttamente, senza alcuna forma di pubblicità, un appalto per servizi di pianificazione. Il valore del contratto era inferiore alla soglia oltre cui si applica la direttiva 92/50/Cee, ma anche al di sotto di tale soglia l’aggiudicazione degli appalti di servizi deve avvenire nel rispetto dei principi del trattato Ce. Le autorità tedesche concordano, ma sostengono che la procedura di aggiudicazione è stata sufficientemente trasparente. La Commissione non condivide questa opinione. Poiché l’appalto è stato attribuito direttamente, senza alcuna forma di pubblicità, vi è stata una palese violazione dei principi sanciti dal trattato Ce. Grecia – Assistenza tecnica agli agricoltori e costruzione della centrale termoelettrica di Lavrio La Commissione ha deciso di deferire la Grecia alla Corte di giustizia per irregolarità nell’attribuzione di vari appalti per la fornitura di assistenza tecnica agli agricoltori greci. Per aiutare gli agricoltori a fruire di taluni aiuti dell'Unione europea concessi del quadro della politica agricola comune, il governo greco ha stipulato ogni anno contratti di assistenza tecnica con ditte specializzate, sulla base di una procedura di gara. Nel 2001, abbandonando la prassi seguita in precedenza, ha attribuito direttamente i contratti per la gestione di un programma quadro e per la realizzazione di tale programma, senza seguire le procedure di gara previste dalla direttiva 92/50/Cee. La Commissione non accetta l'argomento delle autorità greche, che sostengono, nonostante siano in disaccordo con la Commissione, di essersi in pratica conformati al parere motivato inviato nel dicembre 2003 (cf. Ip/03/1763) avendo sottoposto i contratti alla concorrenza conformemente alla direttiva e con la pubblicazione di una circolare da parte del segretario generale del ministero dell'agricoltura. A quanto risulta alla Commissione, la pretesa apertura alla concorrenza degli appalti in questione dal 2003 è soltanto teorica in quanto, grazie a vari meccanismi, gli appalti sono stati aggiudicati alla stessa associazione di agricoltori. La Commissione ritiene inoltre che persiste il rischio di violazioni analoghe in futuro e che la circolare del segretario generale, nella sua forma attuale, non ha permesso di correggere l’infrazione e potrebbe anzi portare ad una sua ripetizione. L’ente pubblico ellenico dell'energia (Dei) ha indetto una gara per la costruzione di una centrale termoelettrica a Lavrio. La Commissione ritiene che le due imprese ammesse all'ultima fase della procedura (presentazione delle offerte finanziarie) non abbiano soddisfatto le condizioni stabilite nel bando di gara, benché nel bando stesso e nell'invito a presentare un'offerta fosse esplicitamente indicato che ogni offerta non rispondente ai requisiti specifici sarebbe stata respinta. Una delle imprese in questione non possedeva l'esperienza richiesta, mentre l'offerta presentata dalla seconda impresa, risultata poi aggiudicataria dell'appalto, non soddisfaceva una delle condizioni relative all'accordo di manutenzione a lungo termine. Ammettendo queste due imprese alla fase finale della procedura e aggiudicando l'appalto ad una di esse, la Dei ha violato l'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 93/38/Cee (settori esclusi), nonché i principi della parità di trattamento dei partecipanti e della trasparenza affermati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea. L'inosservanza di questi principi arreca un pregiudizio non soltanto alle imprese partecipanti ad una determinata gara, ma anche a quelle che avrebbero partecipato se avessero saputo che l'ente appaltante non avrebbe applicato le condizioni da esso stesso fissate nel bando. Spagna – Insufficienza delle procedure di ricorso ed esclusione di alcuni organismi dalla qualità di amministrazioni aggiudicatrici La Commissione ha deciso di sottoporre alla Corte di giustizia un caso di inappropriata attuazione da parte della Spagna della direttiva 89/665/Cee, relativa all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione di appalti pubblici di forniture, lavori e servizi. La Commissione ritiene che la legislazione spagnola non sia conforme alla direttiva perché, prevedendo la concomitanza dell’aggiudicazione con la stipulazione del contratto, priva gli offerenti esclusi della possibilità di esaminare in tempo utile la validità della decisione di aggiudicazione e di impugnare la decisione stessa in una fase in cui le violazioni possono ancora essere corrette. La Commissione è del parere che la fissazione di un termine ragionevole per permettere all'offerente escluso di impugnare la decisione di aggiudicazione sia la soluzione che sul piano legislativo meglio corrisponde alle prescrizioni della direttiva "ricorso", come interpretate dalla giurisprudenza della Corte. Inoltre, la legge spagnola prevede che in caso di annullamento di un contratto, quando ciò perturbi gravemente un servizio pubblico, possa essere deciso di mantenere l’efficacia del contratto, alle stesse condizioni, fino all’adozione di provvedimenti urgenti destinati ad evitare un pregiudizio all'interesse pubblico. La Commissione ritiene che il fatto che questa dichiarazione di nullità sia sottoposta all'eccezione della salvaguardia del servizio pubblico possa anche privare di efficacia le disposizioni della direttiva 89/665/Cee in quanto, secondo la legislazione spagnola, il campo d'applicazione è assai ampio e comprende, oltre ai casi di nullità assoluta (di pieno diritto) delle decisioni, l'annullamento puro e semplice delle decisioni illegali. La Commissione ha anche deciso di inviare un parere motivato alla Spagna per la scorretto recepimento della direttiva 92/50/Cee, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi. La Commissione ritiene che la legge spagnola[1], anche dopo la modifica intervenuta nel 2003, non recepisca correttamente la nozione di organismi di diritto pubblico della direttiva, poiché esclude da questa nozione, e quindi dal campo d'applicazione della direttiva, certi enti di diritto privato, come le fondazioni. Italia: rinnovo di contratti senza gare, trattamento dei rifiuti in Sicilia, elicotteri della polizia e dei vigili del fuoco, concessione autostradale in Lombardia, trasporto sanitario in Toscana La Commissione ha deciso di esperire dinanzi alla Corte di giustizia un ricorso per inadempimento contro l'Italia per violazione del diritto comunitario in materia di appalti pubblici se, entro un termine di tre mesi, il Parlamento italiano, all'esame del quale è attualmente sottoposta la questione, non abrogherà le disposizioni di cui all'articolo 44 della legge 724/1994 (in combinato disposto con l’articolo 6 della legge 573/1993), già oggetto di un parere motivato inviato al governo italiano nel dicembre 2003 (Ip/03/1763). La Commissione ha ritenuto questa disposizione incompatibile con le predette norme comunitarie, in quanto consente alle amministrazioni aggiudicatrici italiane di rinnovare appalti pubblici di forniture o di servizi a favore dell'operatore titolare di una precedente attribuzione senza alcuna forma di messa in concorrenza. A seguito di un parere motivato inviato alle autorità italiane nel luglio 2004 (Ip/04/951), la Commissione deferirà inoltre l'Italia alla Corte per violazione della direttiva 92/50/Cee sugli appalti pubblici nella scelta, da parte delle autorità competenti, degli operatori incaricati di prestare il servizio di trattamento – con trasformazione in energia elettrica – dei rifiuti urbani prodotti nell'intero territorio della Sicilia. L'appalto è stato aggiudicato per una durata ventennale. L'amministrazione aggiudicatrice ha fatto pubblicare un bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, che non contiene però le informazioni prescritte dalle direttive comunitarie al fine di permettere ai potenziali interessati di partecipare alla gara. La Commissione ha inviato un parere motivato all’Italia a proposito di un decreto del ministro dell'interno dell'11 luglio 2003, che permette di acquistare gli elicotteri leggeri destinati alle forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco senza applicare le norme di concorrenza della direttiva 93/36/Cee sugli appalti pubblici di forniture. La Commissione ritiene che questo decreto costituisca una violazione di tale direttiva, in quanto l’Italia non ha dimostrato che una delle condizioni che consentono di derogarvi, in particolare quella relativa agli appalti la cui esecuzione deve essere accompagnata da particolari misure di sicurezza, è in questo caso soddisfatta. La Commissione ha già deciso di presentare alla Corte di giustizia un ricorso per inadempimento contro l’Italia in altri due casi riguardanti i anch’essi le procedure seguite dal governo italiano per l'acquisto di elicotteri per uso civile. Il primo caso riguarda un'ordinanza del presidente del Consiglio che autorizza il Corpo forestale dello Stato ad acquistare elicotteri mediante trattativa privata (cf. Ip/03/1037). Il secondo caso riguarda la pratica del governo italiano di attribuire direttamente alla società Agusta gli appalti per l'acquisto di elicotteri destinati ai corpi dello Stato (Ip/04/875). La Commissione ha inoltre emesso un parere motivato nei confronti dell'Italia riguardante l'aggiudicazione diretta, senza alcuna forma di concorrenza preliminare a livello comunitario, della realizzazione e della gestione del raccordo autostradale tra il casello di Ospitaletto (A4), il nuovo casello di Poncarale (A21) e l'aeroporto di Montichiari, in Lombardia. La Commissione ritiene che questa attribuzione diretta costituisca una violazione della direttiva 93/37/Cee, che impone alle amministrazioni aggiudicatrici che intendono stipulare un contratto di concessione di lavori pubblici di rendere nota la loro intenzione mediante un avviso da pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione ritiene che non possano essere accettate le giustificazioni addotte dall'Italia a sostegno della legalità di tale attribuzione diretta. Un terzo parere motivato è stato inviato all'Italia per violazione delle norme sull'aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi stabilite dalla direttiva 92/50/Cee, in occasione dell'attribuzione, da parte della Regione Toscana, della gestione dei servizi di trasporto sanitario (essenzialmente servizi di ambulanza) nel territorio regionale. Si tratta, più precisamente, della conclusione tra la Regione Toscana e varie associazioni, negli anni 1999, 2003 e 2004, di accordi concernenti tali servizi senza l'applicazione delle procedure di gara previste dalla legislazione comunitaria in materia di appalti pubblici. Austria - Smaltimento dei rifiuti La città di Villaco ha attribuito un appalto per i servizi di smaltimento dei rifiuti per un periodo minimo di 15 anni ad un operatore selezionato tra un numero ristretto di imprese operanti in Austria e che disponevano già di una sede nel Land della Carinzia. Le autorità austriache sostengono che l'appalto riguarda una concessione di servizi e non rientra quindi nel campo d'applicazione delle norme specifiche della direttiva 92/50/Cee sugli appalti pubblici di servizi. La Commissione è invece del parere che l'appalto rientri tra quelli disciplinati dalla direttiva e che avrebbero quindi dovuto applicarsi le norme di pubblicità da essa previste. Anche se lo si considera una concessione di servizi, tuttavia, la procedura di selezione applicata dalla città di Villaco non è conforme ai principi generali del trattato Cee, in particolare al principio di non discriminazione per motivi di nazionalità. È stato quindi deciso l'invio di un parere motivato. Portogallo – Non conformità della legislazione nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni La Commissione ha deciso di adire la Corte in relazione a due casi di scorretto recepimento delle direttive 93/38/Cee e 92/13/Cee. La prima direttiva riguarda il coordinamento delle procedure di appalto nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni. La seconda è volta a garantire un'applicazione efficace della precedente direttiva mettendo a disposizione dei fornitori, degli imprenditori e dei prestatori di servizi mezzi di ricorso efficaci e rapidi in caso di violazione del diritto comunitario o delle norme nazionali che recepiscono tale diritto. La Commissione giudica la legislazione portoghese non conforme alla legislazione comunitaria, in particolare nei suoi aspetti relativi al campo e alle soglie d'applicazione, ai termini di ricezione delle offerte, ai concorsi e alle offerte anormalmente basse. Finlandia – Servizi di trasporto aereo per i funzionari del governo La Commissione ha deciso di indirizzare un parere motivato alla Finlandia a proposito di una decisione del ministero delle finanze di attribuire un contratto quadro per i servizi di trasporto aereo per i funzionari del governo in base criteri discriminatori, in violazione della direttiva 92/50/Ec sugli appalti pubblici di servizi. Il ministero delle finanze ha aggiudicato l'appalto sulla base criteri non pubblicati, ha comparato prezzi di biglietti non basati su condizioni eguali o analoghe e ha incluso tra i collegamenti da assicurare una destinazione già riservata a una compagnia aerea finlandese, mettendo così le altre compagnie nell'impossibilità di proporre un'offerta per questo collegamento. Il valore stimato dell'appalto era di 30 milioni €. Le autorità finlandesi non hanno riconosciuto l'infrazione. Se le autorità finlandesi non daranno una risposta soddisfacente al parere motivato entro due mesi, manifestando l’intenzione di modificare la procedura di aggiudicazione di tali appalti, la Commissione si riserva di sottoporre il caso alla Corte di giustizia. Regno Unito - Archiviazione del caso Registered Social Landlords La Commissione ha deciso di archiviare il procedimento per infrazione nei confronti del Regno Unito, avendo il governo di quest’ultimo modificato la propria posizione riguardo ai Registered Social Landlords, enti di edilizia sociale del Regno Unito. La Commissione aveva aperto nel dicembre 2001 un procedimento per infrazione nei confronti del Regno Unito per il non riconoscimento ai Registered Social Landlords della qualità di enti di diritto pubblico tenuti a conformarsi alle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici. Nel dicembre 2003 la Commissione aveva annunciato l'intenzione di deferire il Regno Unito alla Corte di giustizia, che si era già pronunciata contro la Francia a proposito degli enti di edilizia sociale con la sentenza “Hlm” (causa C-237/99). Nel settembre 2004 il governo del Regno Unito ha deciso di modificare la propria posizione e ha pubblicamente riconosciuto che la Commissione ha ragione di considerare che i Registered Social Landlords sono enti di diritto pubblico ai fini del diritto comunitario degli appalti pubblici e sono quindi tenuti a conformarsi alle direttive in vigore. Il governo del Regno Unito ha inoltre fornito ai Registered Social Landlords orientamenti sull'applicazione delle direttive. In considerazione del pubblico riconoscimento del governo del Regno Unito, la Commissione ritiene sia venuta meno la necessità di portare la sua azione dinanzi alla Corte di giustizia e ha deciso di archiviare il caso. Le ultime informazioni sui procedimenti per infrazione nei confronti degli Stati membri possono essere consultate al seguente indirizzo: http://europa.Eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_en.htm
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