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 di Giovanni Scotti

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Lunedì 17
 
gennaio 2000
 
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Fondi pensione: proposte di modifica

Il Consiglio dei ministri ha dato via libera alla riforma della tassazione dei fondi pensione, con l'obiettivo di incentivare la diffusione della previdenza complementare, equiparare il trattamento fiscale di tutte le forme previdenziali integrative e favorire la destinazione del Tfr dei lavoratori dipendenti ai fondi pensione.

Il decreto legislativo è improntato alla neutralità fiscale tra fondi pensione chiusi, fondi aperti e polizze previdenziali.

Le novità principali:

·     l'aliquota sui rendimenti dell'11% per i fondi pensione chiusi o aperti e sulla rivalutazione del Tfr. Sono escluse dalle agevolazioni le polizze vita inferiori ai quindici anni;

·     la tassazione all'11% della quota di pensione derivante dal rendimento annuo del fondo. La quota corrispondente ai contributi non dedotti dal contribuente al momento del versamento nel corso dell'attività lavorativa entrerà a far parte del reddito complessivo sottoposto a Irpef, la quota derivante dal rendimento ottenuto dal fondo, sarà sottoposta a tassazione sostitutiva con aliquota fissa dell'11%;

·     l'aumento della deducibilità degli importi versati ai fondi fino a un ammontare massimo del 12% del reddito del contribuente (rispetto al 6% attuale) e comunque con un tetto massimo di 10 milioni (rispetto ai 5 milioni attuali). Per i lavoratori dipendenti, questo sconto fiscale è condizionato al versamento nei fondi previdenziali di una quota di Tfr pari ad almeno la metà dell'intera contribuzione. La stessa deduzione è consentita per chiunque versi contributi a favore di un familiare a carico. Deducibili anche i versamenti per le forme assicurative istituite a fini esclusivamente previdenziali (le polizze devono avere la durata di almeno 15 anni). Per le posizioni già in essere presso fondi o assicurazioni, continuerà a essere applicato l'attuale regime;

·     le prosecuzioni volontarie del versamento di contributi, oggi detraibili al 19%, saranno considerate deducibili al 12% dall'imponibile;

·     deducibile il riscatto di laurea o i contributi versati per altri tipi di ricongiunzione, che fino a oggi potevano essere detratti fino a un limite di 2,5 milioni;

·     le casalinghe potranno versare nei loro fondi pensione i "buoni sconto" che i negozi metteranno a loro disposizione, invece delle solite promozioni;

·     i dirigenti industriali che hanno aderito a un fondo di previdenza complementare prima del 1993 potranno mantenere tale forma previdenziale, anche se eccedono i nuovi tetti;

·     la decorrenza del nuovo regime tributario é fissata al 2001.

Il Decreto legislativo ora va all'esame del Parlamento per il parere e poi tornerà al Consiglio dei Ministri per il varo definitivo.

 

Nuove disposizioni in materia di lavoro temporaneo

1° gennaio 2000 - E' entrato in vigore l'art. 64 della c.d. legge finanziaria per il 2000 con le nuove disposizioni che modificano parzialmente quanto previsto dalla Legge 24 giugno 1997, n. 196 in materia di lavoro interinale.

Edilizia ed agricoltura: il lavoro temporaneo vale anche per la categoria degli impiegati. Per le altre categorie permane ancora la fase sperimentale.

Abrogazione della esclusione per le qualifiche di esiguo contenuto professionale: la contrattazione collettiva nazionale potrà individuare le mansioni per le quali è vietata la fornitura di lavoro temporaneo, con particolare riguardo a quelle il cui svolgimento può presentare maggiore pericolo per la sicurezza del prestatore di lavoro o di soggetti terzi. Fin tanto che le parti sociali non si saranno attivate non vi sono mansioni che ostacolano l'accesso al lavoro temporaneo.

Riduzione del contributo per la formazione ed altri interventi: la contribuzione al Fondo da parte delle imprese fornitrici è ridotta dal 5 al 4% della retribuzione corrisposta al lavoratore. Il Fondo, costituito dalle associazioni rappresentative delle imprese fornitrici e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, assume natura privatistica (associazione non riconosciuta o persona giuridica privata) ed è rivolto non solo ad iniziative formative, ma anche a specifiche misure di carattere previdenziale a favore dei lavoratori temporanei o ad iniziative di verifica dell'efficacia del lavoro temporaneo anche in termini di promozione dell'emersione del lavoro non regolare.

 

Pensioni di vecchiaia

1° gennaio 2000 - E' giunta al traguardo la parte della riforma pensionistica che riguarda l'età pensionabile con conseguente allineamento alla media europea. Il nuovo limite per poter avere la pensione di vecchiaia ora per gli uomini è di 65 anni e per le donne di 60 anni. Il nuovo tetto non riguarda i lavoratori ciechi, che possono andare in pensione con  55 anni di età se uomini e 50 anni se donne, e i lavoratori addetti a lavori usuranti il cui limite di età pensionabile è anticipato di due mesi per ogni anno di occupazione usurante fino ad un massimo di cinque anni complessivi sia per gli uomini che per le donne.

Il requisito assicurativo e contributivo minimo per il 2000 è ancora di 19 anni e salirà a 20 anni a partire dal 1° gennaio 2001.

 

Nuove regole per il processo penale

2 gennaio 2000 - A seguito della modifica di una sessantina di articoli del codice di procedura penale il giudice unico di primo grado è entrato in funzione anche nel campo penale.

Le preture ed i tribunali vengono accorpati: la prime sono soppresse e nei secondi opera un giudice unico per tutti i reati non appartenenti alla Corte d'Assise.

La maggior parte dei reati viene giudicata da un solo giudice e scompare quasi del tutto il collegio di tre magistrati. Il giudice monocratico è competente per i reati puniti fino a 10 anni di reclusione e per il reato di piccolo spaccio di stupefacenti. Per gli altri reati viene affiancato da due colleghi

E’ stato incentivato il ricorso ai procedimenti speciali.

Sono state introdotte nuove possibilità per l'indagato di accedere al rito abbreviato, vale a dire al processo che si svolge davanti al giudice per le indagini preliminari su richiesta dell'imputato, che accetta in tal modo di essere giudicato sulla base degli atti dell'indagine svolta dal Pubblico ministero e delle risultanze relative, rinunciando al processo in cui la formazione della prova ha luogo in contraddittorio. Il giudizio abbreviato può essere concesso senza l'assenso del Pm ed essere richiesto dall'imputato anche in subordine all'espletamento della prova. In caso di condanna scatta la riduzione della pena di un terzo.

Ulteriore novità è l’obbligo per il Pm di avvisare l'indagato e il suo difensore della conclusione delle indagini preliminari e di mettere a loro disposizione la documentazione relativa alle indagini espletate.

La difesa ha così la possibilità di conoscere gli atti, di presentare memorie e documenti e chiedere al Pm di compiere ulteriori atti di indagine. Anche il giudice, nell'udienza preliminare, può chiedere una integrazione alle indagini prima di dichiarare il “non luogo a procedere”.

Se l'indagato non lo consente, è vietata la pubblicazione di fotografie di persone arrestate quando sono riprese in manette o sottoposte a altro mezzo di coercizione fisica.

Contestualmente scatta anche l'incompatibilità tra Gip (giudice per l'indagine preliminare) e Gup (giudice per l'udienza preliminare), senza distinzione tra processi futuri e processi in corso. L'indagato ha la possibilità di ricusare il Gip quando il giudice, fuori dai casi previsti dalla legge, esprima giudizi che manifestano una valutazione di colpevolezza. Oltre alla possibilità per l’accusa e la difesa di ricusare il Gip, è previsto che il Gup non debba ricominciare tutto il procedimento penale da capo, in caso di incompatibilità.

 

Giusto processo

7 gennaio 2000 - Entrano in vigore i principi del "giusto processo", introdotti nell'art. 111 della Costituzione dalla Legge ostituzionale n. 2/99: il processo deve svolgersi nel pieno rispetto del contraddittorio tra le parti, che deve avvenire in condizioni di parità fra accusa e difesa per cui la colpevolezza non può essere fondata sulle dichiarazioni di chi si sottrae volontariamente all'interrogatorio da parte della difesa.

Tali principi valgono anche per i procedimenti penali in corso in cui non sia stato ancora dichiarato aperto il dibattimento.

Nei procedimenti penali in cui il dibattimento è già stato dichiarato aperto, invece, la colpevolezza dell'imputato non può essere provata esclusivamente sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore. Tali dichiarazioni possono essere valutate come prova dei fatti quando risulta che la persona che le ha rese è stata sottoposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o altra utilità affinchè si sottragga all'esame.

 

Registrazione on line dei contratti di affitto

17 gennaio 2000 - I possessori di più di cento unità immobiliari possono richiedere alla Direzione regionale delle entrate competente per territorio, in ragione del domicilio fiscale del contribuente, di essere abilitati alla registrazione dei contratti di affitto e di locazione mediante la trasmissione telematica del testo e dei dati del contratto.

L'ufficio attesta l'adempimento mediante una ricevuta di ricezione del file e l'attestazione di registrazione di ogni singolo contratto.

L'imposta di registro e di bollo si paga mediante banca con il sistema Rid, per cui l'amministrazione finanziaria addebita il relativo importo sul conto corrente dell'utente sulla base dei dati trasmessi.

 

Collocamento dei disabili

18 gennaio 2000 - Entra in vigore la Legge 12 marzo 1999 n. 68, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 68/99, che detta nuove regole per promuovere l'inserimento e l'integrazione lavorativa dei disabili nel mondo del lavoro ed ha abrogato la Legge n. 482/68, che finora ha regolamentato la materia.

I datori di lavoro con più di 50 dipendenti hanno l'obbligo di avere in azienda un numero di disabili equivalente al 7% dei lavoratori in forza e possono assumere nominativamente il 60% delle assunzioni necessarie per coprire la nuova aliquota percentuale.

Le aziende, che occupano da 36 a 50 dipendenti, debbono avere in forza solo due disabili, di cui uno può essere assunto nominativamente.

Le aziende di piccole dimensioni, finora escluse, che occupano da 15 a 35 dipendenti, sono tenute ad avere in forza un disabile. L'obbligo si applica solo in caso di nuove assunzioni e l'assunzione può essere nominativa.

Per determinare il numero dei disabili da assumere non bisogna considerare tra i dipendenti in forza quelli assunti in base alla normativa sul collocamento obbligatorio, i lavoratori a tempo determinato di durata non superiore a nove mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro e i dirigenti, i giovani in contratto di formazione e lavoro, gli apprendisti e i lavoratori assunti con contratto di reinserimento. I lavoratori part time si computano in funzione dell'orario concordato ed effettivamente svolto.

I datori di lavoro con almeno 15 dipendenti debbono presentare la richiesta di avviamento al lavoro agli uffici competenti entro sessanta giorni dal momento in cui scatta l'obbligo di assunzione dei disabili.

Alla richiesta di avviamento è equiparata l'informazione sulla situazione occupazionale. Il relativo prospetto deve essere inviato agli uffici competenti entro il mese di gennaio di ogni anno (per il solo 2000 il termine è posticipato al 31 marzo).

Le aziende, anziché presentare la semplice richiesta di avviamento al lavoro, possono stipulare con gli uffici competenti apposite convenzioni per concordare i tempi e le modalità di copertura dei posti: gli obblighi di legge vengono così assolti mediante un graduale ingresso in azienda dei disabili, attuando anche forme di flessibilizzazione del rapporto di lavoro (svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, assunzione con contratto di lavoro a termine, svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo).

Per i datori di lavoro che sottoscrivono ed attuano le convenzioni e quelli che, pur non essendo soggetti agli obblighi di legge, procedono all'assunzione di disabili, sono previste particolari forme di incentivazione contributiva. E' possibile ottenere, per massimo otto anni, la fiscalizzazione totale dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per ogni lavoratore disabile assunto che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento ovvero un handicap intellettivo e psichico. La fiscalizzazione dei contributi previdenziali ed assistenziali, invece, spetta, solamente nella misura del 50 per cento e per massimo cinque anni, in caso di assunzione di disabili con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 e il 79 per cento. E' possibile ottenere anche il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie per trasformare il posto di lavoro in modo da adeguarlo alle possibilità operative dei disabili che hanno una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento, per apprestare le tecnologie di telelavoro o per rimuovere le barriere architettoniche che limitano l'integrazione lavorativa del disabile.

La Legge n. 68/99 non prende le seguenti categorie di disabili, per i quali rimangono in vigore le relative normative: centralinisti telefonici non vedenti (Leggi n. 594/57, n. 778/60, n. 155/65, n. 231/67, n. 397/71 e n. 113/85), massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti (Leggi n. 686/61 e n. 403/71), terapisti della riabilitazione non vedenti (Legge n. 29/94), insegnanti non vedenti (art. 61 Legge n. 270/82) e sordomuti (artt. 6 e 7 Legge n. 308/58).

 

Divieto dello star del credere

.. gennaio 2000 - Entra in vigore l'art. 28 della Legge comunitaria che vieta lo star del credere di agenti e rappresentanti, il patto, cioè, che pone a carico di queste figure professionali una responsabilità, anche solo parziale, per l'inadempimento del terzo..

Le disposizioni in materia previste dai vigenti accordi economici collettivi e le clausole contenute nei contratti individuali di agenzia decadono.

In base al nuovo comma dell'art. 1746 cod. civ. é consentito eccezionalmente alle parti di concordare, di volta in volta, la concessione di una apposita garanzia da parte dell'agente con riferimento a singoli affari di particolare natura e importo individualmente determinati, purché l'obbligo di garanzia assunto dall'agente non sia di ammontare più elevato della provvigione che l'agente avrebbe diritto di percepire  per quell'affare. Per tale garanzia spetta all'agente un compenso supplementare.

 

Ancona: costituito il consorzio d'acquisto dell'energia "Consenergy"

il 1° dicembre 1999 è stato costituito da Assindustria Ancona il consorzio d'acquisto dell'energia, denominato Consenergy.

Già 49 aziende si sono consorziate, 2 di esse appartengono al settore pubblico per un totale complessivo di consumi elettrici pari a circa 150 milioni di chilowattora.

Il nuovo organismo contratterà con i fornitori elettrici operanti sul libero mercato riduzioni sui costi della bolletta elettrica rispetto alle attuali tariffe.

 

Adeguamenti prevenzione incendi in strutture turistico-alberghiere: proroga al 30 giugno 2000

Il Decreto Ministeriale del 20 dicembre 1999, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2000, reca la proroga dal 31 dicembre 1999 al 30 giugno 2000 del termine per la redazione dei progetti da presentare ai comandi provinciali dei Vigili del Fuoco.

Le strutture turistico-alberghiere esistenti, con ricettività superiore a venticinque posti letto, hanno l'obbligo di ottenere il necessario parere di conformità.

 

Vicenza: operativo il consorzio d'acquisto dell'energia

Dal 1° gennaio 2000 Energindustria, il Consorzio Energia dell’Associazione Industriali di Vicenza, che raggruppa sotto un unica organizzazione tutte le imprese della provincia, eroga l’energia alle aziende attraverso Edison Energia Spa.

Allo stato Energindustria, sorto a settembre 1999, è la più grande struttura consortile italiana per l’acquisto di energia elettrica sul mercato libero.

Le aziende consorziate sono circa duecento aziende per un totale di circa 800 milioni di kwh di energia consumata ogni anno ed  una bolletta energetica complessiva che arriva a 120 miliardi di energia consumata annualmente.

Ad Energindustria possono aderire non solo le aziende iscritte all’Associazione Industriali, ma anche tutte le imprese, gli enti ed altre tipologie di utenza che rispondono al requisito base richiesta dalla legge di 1 milione di kwh all’anno.

 

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