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Fondi pensione:
proposte di modifica Il Consiglio dei
ministri ha dato via libera alla riforma della tassazione dei fondi
pensione, con l'obiettivo di incentivare la diffusione della previdenza
complementare, equiparare il trattamento fiscale di tutte le forme previdenziali
integrative e favorire la destinazione del Tfr dei lavoratori dipendenti ai
fondi pensione. Il decreto legislativo è
improntato alla neutralità fiscale tra fondi pensione chiusi, fondi aperti e
polizze previdenziali. Le novità principali: · l'aliquota sui rendimenti dell'11% per i
fondi pensione chiusi o aperti e sulla rivalutazione del Tfr. Sono escluse dalle
agevolazioni le polizze vita inferiori ai quindici anni; · la tassazione all'11% della quota di pensione
derivante dal rendimento annuo del fondo. La quota corrispondente ai contributi
non dedotti dal contribuente al momento del versamento nel corso dell'attività
lavorativa entrerà a far parte del reddito complessivo sottoposto a Irpef, la
quota derivante dal rendimento ottenuto dal fondo, sarà sottoposta a tassazione
sostitutiva con aliquota fissa dell'11%; · l'aumento della deducibilità degli importi
versati ai fondi fino a un ammontare massimo del 12% del reddito del
contribuente (rispetto al 6% attuale) e comunque con un tetto massimo di 10
milioni (rispetto ai 5 milioni attuali). Per i lavoratori dipendenti, questo
sconto fiscale è condizionato al versamento nei fondi previdenziali di una
quota di Tfr pari ad almeno la metà dell'intera contribuzione. La stessa
deduzione è consentita per chiunque versi contributi a favore di un familiare a
carico. Deducibili anche i versamenti per le forme assicurative istituite a fini
esclusivamente previdenziali (le polizze devono avere la durata di almeno 15
anni). Per le posizioni già in essere presso fondi o assicurazioni, continuerà
a essere applicato l'attuale regime; · le prosecuzioni volontarie del versamento di
contributi, oggi detraibili al 19%, saranno considerate deducibili al 12%
dall'imponibile; · deducibile il riscatto di laurea o i
contributi versati per altri tipi di ricongiunzione, che fino a oggi potevano
essere detratti fino a un limite di 2,5 milioni; · le casalinghe potranno versare nei loro fondi
pensione i "buoni sconto" che i negozi metteranno a loro disposizione,
invece delle solite promozioni; · i dirigenti industriali che hanno aderito a
un fondo di previdenza complementare prima del 1993 potranno mantenere tale
forma previdenziale, anche se eccedono i nuovi tetti; · la decorrenza del nuovo regime tributario é
fissata al 2001. Il Decreto legislativo ora va
all'esame del Parlamento per il parere e poi tornerà al Consiglio dei Ministri
per il varo definitivo. Nuove disposizioni in materia di lavoro temporaneo 1° gennaio 2000 - E' entrato in
vigore l'art. 64 della c.d. legge finanziaria per il 2000 con le nuove
disposizioni che modificano parzialmente quanto previsto dalla Legge 24 giugno
1997, n. 196 in materia di lavoro interinale. Edilizia ed agricoltura: il lavoro temporaneo vale anche per la
categoria degli impiegati. Per le altre categorie permane ancora la fase
sperimentale. Abrogazione della esclusione per le qualifiche di esiguo contenuto
professionale: la contrattazione collettiva nazionale potrà individuare le
mansioni per le quali è vietata la fornitura di lavoro temporaneo, con
particolare riguardo a quelle il cui svolgimento può presentare maggiore
pericolo per la sicurezza del prestatore di lavoro o di soggetti terzi. Fin
tanto che le parti sociali non si saranno attivate non vi sono mansioni che
ostacolano l'accesso al lavoro temporaneo. Riduzione del contributo per la formazione ed altri interventi: la
contribuzione al Fondo da parte delle imprese fornitrici è ridotta dal 5 al 4%
della retribuzione corrisposta al lavoratore. Il Fondo, costituito dalle
associazioni rappresentative delle imprese fornitrici e dalle organizzazioni
sindacali dei lavoratori, assume natura privatistica (associazione non
riconosciuta o persona giuridica privata) ed è rivolto non solo ad iniziative
formative, ma anche a specifiche misure di carattere previdenziale a favore dei
lavoratori temporanei o ad iniziative di verifica dell'efficacia del lavoro
temporaneo anche in termini di promozione dell'emersione del lavoro non
regolare. Pensioni di vecchiaia 1° gennaio 2000 - E' giunta al
traguardo la parte della riforma pensionistica che riguarda l'età pensionabile
con conseguente allineamento alla media europea. Il nuovo limite per poter avere
la pensione di vecchiaia ora per gli uomini è di 65 anni e per le donne di 60
anni. Il nuovo tetto non riguarda i lavoratori ciechi, che possono andare in
pensione con 55 anni di età se
uomini e 50 anni se donne, e i lavoratori addetti a lavori usuranti il cui
limite di età pensionabile è anticipato di due mesi per ogni anno di
occupazione usurante fino ad un massimo di cinque anni complessivi sia per gli
uomini che per le donne. Il requisito assicurativo e
contributivo minimo per il 2000 è ancora di 19 anni e salirà a 20 anni a
partire dal 1° gennaio 2001. Nuove
regole per il processo penale 2
gennaio 2000 - A seguito della modifica di una sessantina di articoli del codice
di procedura penale il giudice unico di primo grado è entrato in funzione anche
nel campo penale. Le
preture ed i tribunali vengono accorpati: la prime sono soppresse e nei secondi
opera un giudice unico per tutti i reati non appartenenti alla Corte d'Assise. La
maggior parte dei reati viene giudicata da un solo giudice e scompare quasi del
tutto il collegio di tre magistrati. Il giudice monocratico è competente per i
reati puniti fino a 10 anni di reclusione e per il reato di piccolo spaccio di
stupefacenti. Per gli altri reati viene affiancato da due colleghi E’
stato incentivato il ricorso ai procedimenti speciali. Sono
state introdotte nuove possibilità per l'indagato di accedere al rito
abbreviato, vale a dire al processo che si svolge davanti al giudice per le
indagini preliminari su richiesta dell'imputato, che accetta in tal modo di
essere giudicato sulla base degli atti dell'indagine svolta dal Pubblico
ministero e delle risultanze relative, rinunciando al processo in cui la
formazione della prova ha luogo in contraddittorio. Il giudizio abbreviato può
essere concesso senza l'assenso del Pm ed essere richiesto dall'imputato anche
in subordine all'espletamento della prova. In caso di condanna scatta la
riduzione della pena di un terzo. Ulteriore
novità è l’obbligo per il Pm di avvisare l'indagato e il suo difensore della
conclusione delle indagini preliminari e di mettere a loro disposizione la
documentazione relativa alle indagini espletate. La
difesa ha così la possibilità di conoscere gli atti, di presentare memorie e
documenti e chiedere al Pm di compiere ulteriori atti di indagine. Anche il
giudice, nell'udienza preliminare, può chiedere una integrazione alle indagini
prima di dichiarare il “non luogo a procedere”. Se
l'indagato non lo consente, è vietata la pubblicazione di fotografie di persone
arrestate quando sono riprese in manette o sottoposte a altro mezzo di
coercizione fisica. Contestualmente scatta anche
l'incompatibilità tra Gip (giudice per l'indagine preliminare) e Gup (giudice
per l'udienza preliminare), senza distinzione tra processi futuri e processi in
corso. L'indagato ha la possibilità di ricusare il Gip quando il giudice, fuori
dai casi previsti dalla legge, esprima giudizi che manifestano una valutazione
di colpevolezza. Oltre alla possibilità per l’accusa e la difesa di ricusare
il Gip, è previsto che il Gup non debba ricominciare tutto il procedimento
penale da capo, in caso di incompatibilità. Giusto processo 7 gennaio 2000 - Entrano in
vigore i principi del "giusto processo", introdotti nell'art. 111
della Costituzione dalla Legge ostituzionale n. 2/99: il processo deve svolgersi
nel pieno rispetto del contraddittorio tra le parti, che deve avvenire in
condizioni di parità fra accusa e difesa per cui la colpevolezza non può
essere fondata sulle dichiarazioni di chi si sottrae volontariamente
all'interrogatorio da parte della difesa. Tali principi valgono anche per i
procedimenti penali in corso in cui non sia stato ancora dichiarato aperto il
dibattimento. Nei procedimenti penali in cui il
dibattimento è già stato dichiarato aperto, invece, la colpevolezza
dell'imputato non può essere provata esclusivamente sulla base di dichiarazioni
rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame
da parte dell'imputato o del suo difensore. Tali dichiarazioni possono essere
valutate come prova dei fatti quando risulta che la persona che le ha rese è
stata sottoposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o altra
utilità affinchè si sottragga all'esame. Registrazione on line dei contratti di affitto 17 gennaio 2000 - I possessori di
più di cento unità immobiliari possono richiedere alla Direzione regionale
delle entrate competente per territorio, in ragione del domicilio fiscale del
contribuente, di essere abilitati alla registrazione dei contratti di affitto e
di locazione mediante la trasmissione telematica del testo e dei dati del
contratto. L'ufficio attesta l'adempimento
mediante una ricevuta di ricezione del file e l'attestazione di registrazione di
ogni singolo contratto. L'imposta di registro e di bollo
si paga mediante banca con il sistema Rid, per cui l'amministrazione finanziaria
addebita il relativo importo sul conto corrente dell'utente sulla base dei dati
trasmessi. Collocamento dei disabili 18 gennaio 2000 - Entra in vigore
la Legge 12 marzo 1999 n. 68, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
ufficiale n. 68/99, che detta nuove regole per promuovere l'inserimento e
l'integrazione lavorativa dei disabili nel mondo del lavoro ed ha abrogato la
Legge n. 482/68, che finora ha regolamentato la materia. I datori di lavoro con più di 50
dipendenti hanno l'obbligo di avere in azienda un numero di disabili equivalente
al 7% dei lavoratori in forza e possono assumere nominativamente il 60% delle
assunzioni necessarie per coprire la nuova aliquota percentuale. Le aziende, che occupano da 36 a
50 dipendenti, debbono avere in forza solo due disabili, di cui uno può essere
assunto nominativamente. Le aziende di piccole dimensioni,
finora escluse, che occupano da 15 a 35 dipendenti, sono tenute ad avere in
forza un disabile. L'obbligo si applica solo in caso di nuove assunzioni e
l'assunzione può essere nominativa. Per determinare il numero dei
disabili da assumere non bisogna considerare tra i dipendenti in forza quelli
assunti in base alla normativa sul collocamento obbligatorio, i lavoratori a
tempo determinato di durata non superiore a nove mesi, i soci di cooperative di
produzione e lavoro e i dirigenti, i giovani in contratto di formazione e
lavoro, gli apprendisti e i lavoratori assunti con contratto di reinserimento. I
lavoratori part time si computano in funzione dell'orario concordato ed
effettivamente svolto. I datori di lavoro con almeno 15
dipendenti debbono presentare la richiesta di avviamento al lavoro agli uffici
competenti entro sessanta giorni dal momento in cui scatta l'obbligo di
assunzione dei disabili. Alla richiesta di avviamento è
equiparata l'informazione sulla situazione occupazionale. Il relativo prospetto
deve essere inviato agli uffici competenti entro il mese di gennaio di ogni anno
(per il solo 2000 il termine è posticipato al 31 marzo). Le aziende, anziché presentare
la semplice richiesta di avviamento al lavoro, possono stipulare con gli uffici
competenti apposite convenzioni per concordare i tempi e le modalità di
copertura dei posti: gli obblighi di legge vengono così assolti mediante un
graduale ingresso in azienda dei disabili, attuando anche forme di
flessibilizzazione del rapporto di lavoro (svolgimento di tirocini con finalità
formative o di orientamento, assunzione con contratto di lavoro a termine,
svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto
collettivo). Per i datori di lavoro che
sottoscrivono ed attuano le convenzioni e quelli che, pur non essendo soggetti
agli obblighi di legge, procedono all'assunzione di disabili, sono previste
particolari forme di incentivazione contributiva. E' possibile ottenere, per
massimo otto anni, la fiscalizzazione totale dei contributi previdenziali ed
assistenziali dovuti per ogni lavoratore disabile assunto che abbia una
riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento ovvero un
handicap intellettivo e psichico. La fiscalizzazione dei contributi
previdenziali ed assistenziali, invece, spetta, solamente nella misura del 50
per cento e per massimo cinque anni, in caso di assunzione di disabili con una
riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 e il 79 per cento. E'
possibile ottenere anche il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie
per trasformare il posto di lavoro in modo da adeguarlo alle possibilità
operative dei disabili che hanno una riduzione della capacità lavorativa
superiore al 50 per cento, per apprestare le tecnologie di telelavoro o per
rimuovere le barriere architettoniche che limitano l'integrazione lavorativa del
disabile. La Legge n. 68/99 non prende le
seguenti categorie di disabili, per i quali rimangono in vigore le relative
normative: centralinisti telefonici non vedenti (Leggi n. 594/57, n. 778/60, n.
155/65, n. 231/67, n. 397/71 e n. 113/85), massaggiatori e massofisioterapisti
non vedenti (Leggi n. 686/61 e n. 403/71), terapisti della riabilitazione non
vedenti (Legge n. 29/94), insegnanti non vedenti (art. 61 Legge n. 270/82) e
sordomuti (artt. 6 e 7 Legge n. 308/58). Divieto dello star del credere .. gennaio 2000 - Entra in vigore
l'art. 28 della Legge comunitaria che vieta lo star del credere di agenti e
rappresentanti, il patto, cioè, che pone a carico di queste figure
professionali una responsabilità, anche solo parziale, per l'inadempimento del
terzo.. Le disposizioni in materia
previste dai vigenti accordi economici collettivi e le clausole contenute nei
contratti individuali di agenzia decadono. In base al nuovo comma dell'art.
1746 cod. civ. é consentito eccezionalmente alle parti di concordare, di volta
in volta, la concessione di una apposita garanzia da parte dell'agente con
riferimento a singoli affari di particolare natura e importo individualmente
determinati, purché l'obbligo di garanzia assunto dall'agente non sia di
ammontare più elevato della provvigione che l'agente avrebbe diritto di
percepire per quell'affare. Per
tale garanzia spetta all'agente un compenso supplementare. Ancona:
costituito il consorzio d'acquisto dell'energia "Consenergy" il 1° dicembre
1999 è stato costituito da Assindustria Ancona il consorzio d'acquisto
dell'energia, denominato Consenergy. Già 49 aziende si sono consorziate, 2 di esse
appartengono al settore pubblico per un totale complessivo di consumi elettrici
pari a circa 150 milioni di chilowattora. Il nuovo organismo
contratterà con i fornitori elettrici operanti sul libero mercato riduzioni sui
costi della bolletta elettrica rispetto alle attuali tariffe. Adeguamenti
prevenzione incendi in strutture turistico-alberghiere: proroga al 30 giugno
2000 Il Decreto
Ministeriale del 20 dicembre 1999, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 2 del
4 gennaio 2000, reca la proroga dal 31 dicembre 1999 al 30 giugno 2000 del
termine per la redazione dei progetti da presentare ai comandi provinciali dei
Vigili del Fuoco. Le strutture
turistico-alberghiere esistenti, con ricettività superiore a venticinque posti
letto, hanno l'obbligo di ottenere il necessario parere di conformità. Vicenza:
operativo il consorzio d'acquisto dell'energia Dal 1° gennaio 2000 Energindustria, il Consorzio Energia
dell’Associazione Industriali di Vicenza, che raggruppa sotto un unica
organizzazione tutte le imprese della provincia, eroga l’energia alle aziende
attraverso Edison Energia Spa. Allo stato
Energindustria, sorto a settembre 1999, è la più grande struttura consortile
italiana per l’acquisto di energia elettrica sul mercato libero. Le aziende
consorziate sono circa duecento aziende per un totale di circa 800 milioni di
kwh di energia consumata ogni anno ed una
bolletta energetica complessiva che arriva a 120 miliardi di energia consumata
annualmente. Ad Energindustria
possono aderire non solo le aziende iscritte all’Associazione Industriali, ma
anche tutte le imprese, gli enti ed altre tipologie di utenza che rispondono al
requisito base richiesta dalla legge di 1 milione di kwh all’anno.
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