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Già
pronto un caso per il Sottosegretario Passigli Il
22 dicembre 1999 il Presidente del Consiglio, Massimo D'Alema, nel corso delle
dichiarazioni programmatiche presentate al Parlamento, ha annunciato un piano di
azione per lo sviluppo della società dell'informazione. Il
29 dicembre, a dimostrazione di tale impegno, il Consiglio dei Ministri ha
nominato il Sen. Stefano Passigli Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio
per l'Innovazione tecnologica e Internet. In
una recente intervista a Mediamente, apparsa anche mercoledì 20 gennaio sul
nostro periodico, Passigli ha tra l'altro affermato che "il commercio
elettronico è appunto l'altra grande fonte di innovazione legata alla internet
economy. In Italia è ancora molto basso il numero di navigatori internet che
utilizzano il commercio elettronico: solo il 7,6% degli utenti. Una quantità
inferiore rispetto non solo agli Stati Uniti dove sono intorno al 31%, ma anche
a paesi come l'Inghilterra dove la percentuale di surfisti che fanno acquisti on
line è di 27 su 100". Mentre
oltreoceano suggeriscono di defiscalizzare il commercio on line, Passigli ha
sostenuto che non sarà solo il commercio a cambiare con l'economia digitale e
che "l'intero mondo del lavoro sarà modificato dalla nuova economia dei
bit con forme e tipologie diverse rispetto al passato". Ma
perchè ciò avvenga, diciamo noi, occorre anche che vi sia una linearità e
chiarezza di comportamenti. Poichè così non è, segnaliamo che una piccola
Ditta di Valenza ha dovuto contestare l'Authority Name-I.A.T.-C.NR. Proprio
mentre il 2° Governo D'Alema entrava in carica, la ALFA di Valenza, con sede
operativa a Genova, già proprietaria di altro dominio it (dove it. sta per
Italia) ha deciso di far registrare un nuovo dominio dal nome webagency.it. Pertanto
in base alla nuova normativa per l'iscrizione al naming in vigore dalla metà di
dicembre 1999, si è rivolta alla Naming Authority, l'organismo che, in base
alla normativa ISO 6523, stabilisce le procedure operative ed il regolamento in
base al quale opera la Registration Authority nazionale. Poichè
la registrazione del dominio è il modo più economico per garantire che il
proprio nome o il proprio marchio siano riservati per sempre su Internet, l'ALFA
ha chiesto la registrazione del nome in data 18 dicembre, visualizzando
l'iscrizione sul database dell'Authority con data 21 dicembre, spedendo il 24
dicembre 1999 la lettera di assunzione di responsabilità (unico documento
valido per l'iscrizione del dominio) e confermando l'invio a mezzo telegramma
all'Authority in data 5 gennaio 2000. Per
caso scopre di avere altri due concorrenti per lo stesso nome di dominio; ma non
si preoccupa troppo in quanto il concorrente più diretto risulta iscritto il 5
Gennaio 2000. Pochi
giorni dopo il dominio risultava attribuito al concorrente in forza di una
lettera di assunzione responsabilità arrivata alla N.A. il giorno 22 dicembre
1999, ben 14 giorni prima di fare la formale richiesta di iscrizione dominio. La
Ditta Alfa ha registrato un dominio: webagency.as nelle Isole American Samoa, ma
sicuramente è ancora in attesa che qualcuno, caro Signor Sottosegretario, le
chiarisca quanto è avvenuto. Il perchè se lo immagina..... Irresponsabilità
del provider Si
sta formando una giurisprudenza di merito anche relativamente alla responsabilità
o meno del provider. Alcuni
Tribunali, investiti del problema, stanno chiarendo che il fornitore di accessi
ad Internet, che mette a disposizione una macchina su cui viene ospitato il
materiale da far circolare in rete, non è un editore di giornale. Pertanto
egli non ha alcuna responsabilità sui contenuti delle pagine, se non ne è
autore o non ha contribuito materialmente alla loro realizzazione. Dopo
alcune incertezze, sembra che si sta ormai consolidando questo orientamento
nell'ambito della giurisprudenza di merito e che la stessa sia finalmente in
linea con il resto del mondo. Gli
Stati Uniti, infatti, già operano una distinzione fra: -
publisher, l'editore che è responsabile di quanto immesso in rete perchè
effettua un controllo sui contenuti o ne è a conoscenza -
distributor, colui che si limita ad ospitare, distribuire il materiale senza
assumersi la responsabilità del materiale diffuso dagli utenti. Il
Parlamento europeo, a sua volta, in una risoluzione ha affermato che: -
il service provider è responsabile solo per il materiale che immette
personalmente in rete -
il terzo fornitore di contenuti è responsabile per il materiale che mette a
disposizione del pubblico ed il provider ne diventa responsabile solo se ne
conosceva il contenuto. Ristrutturazione
del settore dell'autotrasporto Sulla
Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre scorso è stato pubblicato il Decreto legge
n. 484/99, che modifica la Legge n. 454/97, in merito alla ristrutturazione
dell'autotrasporto e allo sviluppo dell'intermodalità. Il
provvedimento allinea la legge di ristrutturazione con la decisione con cui la
Commissione europea, nel maggio scorso, aveva riconosciuto valide le misure
istituite per il settore, contenute nei decreti attuativi del 7 luglio 1999. Il
decreto legge estende il periodo di validità della Legge n. 454/97 a tutte le
operazioni di ristrutturazione avviate a realizzazione nel quadriennio
1998/2001. Le
aziende di autotrasporto interessate possono presentare la domanda di
finanziamento agli istituti di credito che saranno individuati a seguito di
apposita gara di appalto che sarà immediatamente attivata. In
attesa di tale individuazione, secondo i chiarimenti forniti dal Ministero dei
Trasporti, con una nota del 24 dicembre scorso, le domande debbono essere
presentate, in duplice copia, al Comitato per l'autotrasporto e l'intermodalità,
presso il Ministero dei Trasporti, Dipartimento Trasporti Terrestri. Depenalizzazione
dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio Nel
supplemento ordinario n° 233/L alla Gazzetta ufficiale n° 306 del 31 dicembre
1999 è stato pubblicato il Decreto legislativo 30 dicembre 1999 n° 507,
relativo alla depenalizzazione dei reati minori e alla riforma della disciplina
sanzionatoria nelle materie indicate negli artt. 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della Legge
25 giugno 1999, n° 205 e all'attribuizione al Giudice di Pace della competenza
in materia di opposizione all'ordinanza ingiunzione di cui agli artt. 22, 23 e
24 della Legge 24 novembre 1981, n° 689. Il
provvedimento consta di otto titoli. I
primi sei riguardano la depenalizzazione e la riforma del sistema sanzionatorio
nei singoli settori interessati (alimenti, navigazione, circolazione stradale,
violazioni finanziarie, assegni, altri interventi di depenalizzazione). Il
settimo introduce le modifiche alla Legge 24 novembre 1981 n° 689, relativa
alle sanzioni amministrative. L'ultimo
titolo detta le disposizioni transitorie e finali. Centralinisti
ciechi Il
Ministero del lavoro con Decreto dell'11 gennaio 2000 ha individuato, ai fini
dell'applicazione della Legge n. 113/85, relativa al collocamento al lavoro dei
centralinisti non vedenti, le qualifiche equipollenti a quella di centralinista
telefonico, idonee al collocamento dei lavoratori non vedenti: -
operatore telefonico addetto alle informazioni alla clientela e agli uffici
relazioni col pubblico; -
operatore telefonico addetto alla gestione e all'utilizzazione di banche dati; -
operatore telefonico addetto ai servizi di telemarketing e telesoccorso, In
base all'art. 3, 7° comma, della Legge 12 marzo 1999, n. 68, relativa alla
riforma del collocamento obbligatorio, anche i lavoratori che vengono assunti ai
sensi della Legge n. 113/85 sono computati nella quota di riserva. Costi
chilometrici dell'auto aziendale Sul
supplemento ordinario n. 214 della Gazzetta ufficiale n. 288 del 9 dicembre
1999) sono state pubblicate le tabelle per i costi chilometrici di esercizio
delle autovetture e motocicli elaborate dall'Aci, valide per i calcoli che i
sostituti d'imposta sono chiamati a fare, relativamente all'anno 2000, per
l'utilizzo promiscuo delle auto aziendali da parte dei dipendenti. Le
tabelle, per i vari tipi di vettura e serie, forniscono il costo chilometrico e
l'importo annuo del fringe benefit del dipendente a cui danno luogo. Divieti
di circolazione: calendario 2000 Le
direttive e il calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori
dai centri abitati per l'anno 2000 sono state dettate dal Ministero dei Lavori
pubblici con il Decreto del 30 novembre 1999, pubblicato ulla Gazzetta ufficiale
n. 301 del 24 dicembre 1999. La
circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli,
per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a
7,5 t, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell'anno 2000 di
seguito elencati: -
tutte le domeniche dei mesi gennaio, febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre
e dicembre, dalle ore 8 alle ore 22; -
tutte le domeniche dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, dalle
ore 7 alle ore 24; - dalle ore 8 alle ore 22 del 1° e del 6 gennai; -
dalle ore 16 alle ore 22 del 21 aprile e dalle ore 8 alle ore 22 del 22, del 24,
del 25 e del 29 aprile; -
dalle ore 7 alle ore 24 del 1° maggio; -
dalle ore 7 alle ore 24 del 24 giugno; -
dalle ore 7 alle ore 24 del 1°, dell'8, del 15, del 22 luglio; dalle ore 16
alle ore 24 del 28 luglio; dalle ore 7 del 29 luglio alle ore 7 del 30 luglio; -
dalle ore 7 alle ore 24 del 5, del 12, del 15, del 19, del 26 agosto; -
dalle ore 7 alle ore 24 del 2, del 9 settembre; -
dalle ore 8 alle ore 22 del 1° novembre; -
dalle ore 8 alle ore 22 dell'8, del 25 e del 26 dicembre. Il
provvedimento indica anche le deroghe e le eccezioni.
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