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Direttiva UE sulla firma elettronica Sulla GUCE L 13 del 19 gennaio 2000 è stata pubblicata la Direttiva 99/93/CE del 13 dicembre 1999 con la quale il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno definito il quadro comunitario per le firme elettroniche, utile sia per agevolarne l'uso che per contribuire al loro riconoscimento giuridico. Tali disposizioni non pregiudicano, ci pare, i requisiti formali previsti dalla nostra legislazione sulla conclusione dei contratti o sulle regole di determinazione del luogo della conclusione del contratto, ma disciplinano gli effetti giuridici delle firme elettroniche cosiddette "avanzate" vale a dire quelle basate su di un certificato qualificato, avente i requisiti richiesti d'allegato 1 della Direttiva, e create mediante un dispositivo che ne comporti la sicurezza. AI sensi dell'art. 5 della direttiva gli Stati Membri debbono intervenire per far si che le firme elettroniche posseggano i requisiti legali richiesti per una firma in relazione ai dati in forma elettronica (così come una firma autografa li possiede per i dati cartacei) e siano ammesse come prova in giudizio.
Poiché la firma digitale non è direttamente riconducibile all'identità di colui che la appone, l'Autorità di certificazione deve garantire e pubblicare l'associazione tra la firma digitale e il soggetto sottoscrittore. Il prestatore dei servizi di certificazione, secondo il diritto dei singoli Paesi, è responsabile per i danni provocati a entità, persone fisiche o giuridiche che abbiano fatto ragionevole affidamento su di un certificato qualificato. La Direttiva 1999/93/CE affronta anche i seguenti argomenti: - art. 3: accesso al mercato relativo alla prestazione di servizi di certificazione - art. 7: aspetti internazionali relativi al riconoscimento delle certificazioni stesse - art. 8: protezione dei dati (trattamento e circolazione dei dati personali) - art. 13: termine del 19 luglio 2001 per dare attuazione alla direttiva tramite disposizioni legislative, regolamentari e amministrative.
Lavoro notturno: le novità Sulla Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio u.s. è stato pubblicato il Decreto legislativo n. 532 del 26 novembre 1999, che attua nel nostro ordinamento la Direttiva UE 93/104 in tema di lavoro notturno.
Trascorso il normale periodo di vacatio legis (quindici giorni successivi alla data di pubblicazione), i datori di lavoro pubblici e privati dovranno attuate il provvedimento in esame, con il quale viene per la prima volta disciplinato per legge il lavoro notturno. Finora, infatti, è stato disciplinato solamente dall'art. 2108 cod. civ., per quanto riguarda la relativa maggiorazione retributiva, e da talune leggi speciali, riguardanti particolari categorie di lavoratori, meritevoli di adeguata protezione, come le lavoratrici, i minori e gli apprendisti. Ora è lavoro notturno l'attività svolta nel corso di un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo fra mezzanotte e le cinque Mentre è lavoratore notturno chi svolge durante il periodo notturno, in via non eccezionale, almeno tre ore del lavoro giornaliero o svolge durante il periodo notturno almeno una parte del suo normale orario di lavoro, secondo le norme definite dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Se il contratto non ha disciplinato la materia è lavoratore notturno chi svolge per almeno 80 giorni all'anno lavoro notturno. Il datore di lavoro ha l’obbligo di tutelare la salute del lavoratore notturno e di darne informazione alle organizzazioni sindacali ed alla Direzione provinciale del Lavoro.
Oro: liberalizzazione del mercato Proseguendo nella lettura della gazzetta ufficiale abbiamo trovato un'altra legge che attua una direttiva europea. La Legge 17 gennaio 2000, n. 7, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio u.s., infatti, per attuare la direttiva 98/80/CE del 12 ottobre 1998, ha cancellato il monopolio dell'oro, attribuito da 55 anni all'Ufficio italiano cambi, ed ha introdotto una nuova disciplina del mercato di tale metallo, liberalizzandolo. La legge, che entrerà il vigore a partire dal 5 febbraio 2000, cambia le regole del commercio dell’oro ed in particolare di quello considerato da investimento, che rimane esente da IVA, ma si assoggetta al tributo quando entra nel circuito della lavorazione. L’imposta è dovuta dall’acquirente soggetto passivo, che assolve il tributo mediante un’apposita autofattura ovvero l’integrazione della fattura d’acquisto. L’IVA è assolta con la liquidazione periodica anche nella importazione di oro ed argento in lingotti e semilavorati. Le disposizioni in esame riguardano il commercio dell'oro: - in lingotti o placchette di peso superiore ad 1 grammo e di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli; - in monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800; - come materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale, sia in forma di semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, sia in qualunque altra forma e purezza. In base alla nuova disciplina liberalizzatrice del settore, chi, per motivi professionali e non, dispone o effettua il trasferimento di oro da o verso l'estero, commercia oro nel nostro territorio nazionale ovvero effettua altra operazione in oro anche a titolo gratuito, se il valore della stessa è di importo pari o superiore a 20 milioni di lire, deve farne idonea dichiarare all'Ufficio italiano dei cambi. I dati delle dichiarazioni sono a disposizione delle amministrazioni a fini fiscali, antiriciclaggio, di ordine e di sicurezza pubblica.
Infortuni sul lavoro: la magistratura cambia i termini della prescrizione La Corte di Cassazione con la massima n. 616/99 ha stabilito che il diritto di richiedere l'indennizzo per gli incidenti sul lavoro coperti dall'Inail non si prescrive più in tre anni, ma in cinque. Il termine decorre dal momento in cui il lavoratore ha acquisito la consapevolezza della riconducibilità della patologia che lo ha colpito ad ina causa violente costituente infortunio sul lavoro.
Recepimento delle novità dall’EuropaCon la Legge comunitaria 1999, approvata con la Legge n. 526/99 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 13/2000, il Governo ha ricevuto l’incarico di emanare entro un anno dall’entrata in vigore del provvedimento i relativi decreti legislativi contenenti le disposizioni che darano attuazione alle direttive comunitarie richiamate negli allegati. Tra le novità segnaliamo: Art. 16: per i cittadini degli stati membri sarà possibile equiparare domicilio professionale e residenza. Art. 19: la normativa italiana relativa alla disciplina della professione d’avvocatura deve essere adeguata alla direttiva europea. Art. 25: le clasuole vessatorie sfavorevoli al consumatore sono inefficaci se contenute in un contratto tra professioniste cittadino. Art. 28: la nullità dei patti scritti che contengono a carico dell’agente di commercio clausole generali di responsabilità in caso di inadempimento del terzo. Ora è possibile solo che l’agente conceda una garanzia per singoli affari e dietro pagamento di un apposito corrispettivo.
Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. Sulla Gazzetta ufficiale n.13 del 18 gennaio 2000 è stato pubblicato il Decreto legislativo 19 novembre 1999 n. 528 che contiene le modifiche e le integrazioni al Decreto legislativo 14 agosto 1996 n. 494 recante l'attuazione della Direttiva n. 92/57/Cee in materia di prescrizioni minime di sicurezza e salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili. Il decreto legislativo entrerà in vigore 3 mesi dopo la sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale. Il provvedimento, giova sottolinearlo, si raccorda solamente in parte con gli obblighi previsti dalla Legge n. 415/98, comunemente nota come Merloni-ter, lasciando ancora in sospeso diversi aspetti applicativi aventi prevalentemente ricadute di tipo organizzativo e gestionale sulla sicurezza del processo costruttivo.
Tariffe postali agevolate: proroga L'aumento dei costi che gli editori dovranno sostenere per le spedizioni postali delle loro riviste è solo rinviato.
L’articolo 27, 7° comma, della Legge finanziaria n. 488/99 ha prorogato, di nove mese, fino al 30 settembre 2000, l’attuale sistema di tariffe postali agevolate per la spedizione di libri e giornali. Conseguentemente il regime di contributi diretti previsto dall’art. 41 della Legge n. 448/98 dovrebbe decorrere dal 1° ottobre 2000. Ma per allora le Poste saranno riuscite a migliorare la qualità del servizio offerto?
Nuovi sitiA seguito della liberalizzazione della registrazione dei domini Internet non pia solo le aziende con partita Iva, ma adesso anche qualunque cittadino può registrare il proprio sito con un dominio italiano (nome.it). I siti che offrono questo servizio sono numerosi. Consigliamo, comunque, di consultare in primo luogo le pagine Web della Registration authority italiana, vale a dire l'organismo che ha la responsabilità della assegnazione dei nomi. Successivamente si può entrare in uno dei siti appositi che permettono, a pagamento, di verificare se il nome scelto è già stato registrato o meno e di effettuare, on line, la registrazione.
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