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 di Giovanni Scotti

NOTIZIARIO
 
MARKETPRESS
 
Lunedì 7
 
febbraio 2000
 
pagina 5
 
quotidiano di:
economia
finanza
politicaì
e tecnologia



Imprese edili ed affini: rinnovo del contratto collettivo

Il 29 gennaio 2000 è stato sottoscritto l'accordo per il rinnovo del contratto collettivo per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili ed affini, che decorre dal 1° gennaio .2000 e scadrà il 31 dicembre 2001, per la parte economica, e il 31 dicembre 2003, per quella normativa,

Tra i vari punti del rinnovo contrattuale si sottolineano, in particolare, i seguenti:

Orario di lavoro: il principio del calcolo in media annua delle 40 ore settimanali è stato generalizzato.

Riposi: il riposo settimanale può essere effettuato cumulativamente in periodi ultrasettimanali. Il monte ore annuo di riposi spettante a titolo di permessi individuali, è portato, senza oneri per le aziende, da 48 ad 88 ore, con l'utilizzo delle 40 ore, destinate, in passato, a consentire la prestazione di 35 ore settimanali nel periodo invernale.

Previdenza complementare: in vista della costituzione di un Fondo che riguarderà anche le aziende aderenti alle organizzazioni artigiane dell'edilizia, sono state definite le modalità di costituzione, i destinatari, i soci, gli organi del fondo, le modalità d'adesione, la contribuzione (1% paritetico e 18% del TFR), le prestazioni, la cessazione dell'obbligo contributivo e le vicende del rapporto associativo.

Accordi locali: entro il 30 giugno 2001 le Associazioni nazionali definiranno la misura massima entro cui, a livello locale sarà rinegoziato l'elemento economico territoriale, vale a dire il premio di risultato del settore.

Classificazione dei lavoratori: sono stati individuate nuove professionalità derivanti sia da modifiche tecnologiche e/o organizzative sia dall'ampliamento del campo di applicazione contrattuale (demolizione di opere edili contenenti materiali nocivi o la cui rimozione richieda particolari procedure, progettazione lavori, manutenzione restauro e restauro artistico, consulenza in materia di sicurezza per i cantieri).

Apprendistato: la disciplina dell'apprendistato è stata aggiornata in relazione alle possibilità offerte dalle nuove disposizioni legislative e regolamentari.

Lavoro temporaneo: alla luce della Legge n. 488/99 è stata introdotta la disciplina del cd lavoro interinale, che prevede cinque fattispecie che vanno ad aggiungersi a quelle di legge. Il contratto individua anche le attività pericolose con riferimento alle quali è esclusa la possibilità di ricorso al lavoro temporaneo.

Aumenti retributivi: l'aumento dei minimi tabellari (pari a 72.000 lire per il 3° livello) sarà suddiviso in due tranches decorrenti rispettivamente dal 1° gennaio 2000 e dal 1° gennaio 2001.

 

 

Petrolio-energia: accordo rinnovo biennale parte retributiva del ccnl

Il 1° febbraio è stata rinnovata la parte retributiva del contratto collettivo nazionale di lavoro del 23 luglio 1998 valevole per gli addetti ai settori del petrolio-energia, inquadrati dall'ASIEP e ai comparti gpl-lubrificanti, inquadrati dalla Federchimica.

Dando applicazione ai criteri sanciti dal protocollo sul costo del lavoro del luglio 1993, per il biennio 2000-2001, è prevista la corresponsione di incrementi retributivi a regime mediamente pari a L. 79.500 per il settore del petrolio-energia e a L.70.000 per il settore gpl-lubrificanti.

L'aumento retributivo è ripartito in due quote decorrenti, rispettivamente, dal 1° gennaio 2000 e dal 1° gennaio 2001.

Contestualmente, come previsto dall'accordo 23 luglio 1998, è stato definito anche un nuovo sistema di classificazione del personale addetto ai settori petrolio-energia: la struttura di inquadramento è articolata su 5 categorie, più una di ingresso per il periodo di 12 mesi. In ciascuna categoria saranno inseriti ruoli di equivalente contenuto professionale, con diversificate articolazioni retributive in funzione dei seguenti 4 fattori: complessità, responsabilità, esperienza, autonomia.

Il nuovo regime categoriale sarà attuato in maniera graduale ed entrerà a regime a decorrere dal 1° marzo 2001.

 

 

Assicurazione infortuni: autoliquidazione dei premi 1999/2000

Mercoledì 16 febbraio 2000 è il termine ultimo entro il quale i datori di lavoro debbono provvedere all'autoliquidazione dei premi Inail (saldo 1999/acconto 2000), utilizzando il modulo 10 SM per la dichiarazione delle retribuzioni ed il modulo F24 per il versamento, che può avvenire in unica soluzione o frazionato in quattro rate trimestrali.

Nulla è innovato per quanto riguarda la compilazione del modulo 10 SM.

Le novità di quest'anno riguardano:

- il frazionamento, che può riguardare sia il premio anticipato 2000 sia la regolazione 1999. Il tasso di interesse da applicare, provvisoriamente, per il 2° e per il 3° versamento (16 maggio e 16 agosto) è pari al 2,5%. In occasione del versamento del saldo al 16 novembre saranno fatti i dovuti conguagli considerando la nuova misura degli interessi definiti a livello ministeriale;

- sconto del 5% da calcolare solo sui premi dovuti a titolo di rata 2000, che anticipa la revisione della Tariffa;

- dirigenti, per quelli già in forza è possibile effettuare il calcolo per la regolazione del premio 1999 e per il pagamento della rata anticipata 2000 sull'importo di L. 39.709.000, equivalente all'imponibile convenzionale annuo valevole ai fini della liquidazione delle rendite. Per i dirigenti non ancora assicurati all’Inail, la decorrenza dell’obbligo sarà stabilita dal decreto legislativo in fase di emanazione;

- proroga per l'anno 2000 dell'agevolazione a favore delle imprese di autotrasporto in conto terzi, nella misura del 5% per la rata 2000 e del 10% per la regolazione 1999;

- mancata proroga delle normative premiali per l’anno 2000. Le imprese, con meno di 16 addetti e in regola con gli adempimenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, se hanno presentato la relativa istanza entro il 16 febbraio 1999, possono fruire della riduzione del 5% del premio solo per la regolazione del premio dello scorso anno. Lo stesso discorso vale per la riduzione premiale del 10% a favore delle imprese edili.

 

 

Domini anche europei

L'Unione europea si sta attivando presso l'Icann, l'organizzazione internazionale che regola l'assegnazione degli indirizzi Web, per ottenere nuovi domini con la sua targa ed istituire poi l'apposito registro che dovrà regolare l'assegnazione dei nuovi indirizzi.

A fianco dei domini nazionali (es. it per l'Italia) presto ci saranno anche domini con la sigla virtuale ue che potrà essere utilizzata da tutte le società, le organizzazioni e gli individui residenti nel territorio europeo.

 

Commercio elettronico diretto ed indiretto

La Legge finanziaria n. 488/99 tra le varie, tante  disposizioni ha previsto anche la concessione di un credito di imposta per lo sviluppo delle attività di commercio elettronico (o e-commerce se vogliamo utilizzare una terminologia anglosassone).

Poiché questo strumento, destinato sicuramente a diffondersi anche nel nostro Paese, presenta ancora grossi problemi, cogliamo l'occasione per chiarire che nell'ambito della dizione commercio elettronico è possibile distinguere, in funzione delle modalità di vendita, fra commercio diretto e commercio indiretto.

Il commercio diretto (distribuzione on line di beni) può riguardare:

-       un bene immateriale (un programma software, un'opera multimediale, libro un giornale, un brano musicale, ecc.), che non necessita per essere trasferito di un supporto fisico e che può viaggiare, scomposto, in bit, attraverso le linee telefoniche ed essere immagazzinato e ricomposto nella memoria di un computer;

-       un servizio, che può essere eseguito tramite la rete stessa (es. consulenza, utilizzo di banche dati, ecc.).

Per quanto riguarda le operazioni di commercio elettronico on line, secondo l'Unione europea, fin dal giugno 1998, tutti i vari prodotti immateriali ordinati, trasmessi, consegnati e pagati tramite la rete debbono essere considerati come servizi.

Ed il Ministero delle Finanze nel mese di agosto dello stesso anno ha chiarito che è inquadrabile come prestazione di servizio la fornitura di un programma software, se questo viene acquistato direttamente su Internet ed il bene, essendo incorporale, non transita fisicamente in dogana.

Diverso, invece, è il commercio indiretto, vale a dire l'ordinazione per via elettronica di beni materiali.

In questo caso, infatti, l'acquirente fa la sua ordinazione di beni materiali non con il telefono o con il fax, ma tramite la rete. Dal suo computer, tramite il modem e la rete Internet, entra nella pagina Web del fornitore, sceglie gli articoli e visualizza la scelta effettuata. Dopo aver avuto a video le informazioni relative a quantità, prezzo, costi di spedizione,  termine di consegna del prodotto o di esecuzione del servizio, l'acquirente conferma, modifica o annulla l’ordine.

Il fornitore conferma l’ordinazione con l’invio di un messaggio personale (E-mail), che contiene il riepilogo dell’ordine e la segnalazione che è possibile annullare l'ordine entro 24 ore.

Se il cliente non si attiva, il contratto è concluso e il fornitore gli invia la merce, tramite i canali tradizionali, vale a dire per posta o per corriere commerciale, e la fattura per il pagamento (che dovrà riportare in dettaglio le spese e le modalità per l'eventuale esercizio del diritto di recesso).

 

 

Maggiore sicurezza negli acquisti on line

Per quanto riguarda la sicurezza del consumatore segnaliamo un'iniziativa presa dal Comitato Consumatori Altroconsumo con il patrocinio della Commissione europea.

Il Comitato, intervenendo come soggetto attivo nell’ambito dell’e-commerce, ha messo a punto il Web Trader Code, un Codice di condotta per le imprese di commercio elettronico.

Le imprese, che aderiscono al Codice, si impegnano a garantire la correttezza e la completezza delle informazioni fornite nel loro sito.

Prima dell’invio di qualsiasi ordine d’acquisto, il fornitore dovrà, infatti, informare correttamente ed in modo completo il consumatore sui seguenti elementi:

-         propria denominazione, forma giuridica, indirizzo completo, numero di telefono, e-mail, iscrizione alla camera di commercio, eventuali permessi e licenze;

-         caratteristiche essenziali dei prodotti e dei servizi offerti, compresi i servizi post-vendita e la garanzia (eventuali foto ed illustrazioni che appaiono nel sito hanno valore contrattuale);

-         disponibilità dei prodotti;

-         modalità, luogo e termine massimo di consegna del bene o di esecuzione del servizio;

-         prezzo e spese accessorie (tasse, trasporto, ecc.). Se non è possibile determinare con precisione un elemento del prezzo, in quanto variabile (ad esempio spese di spedizione in funzione del paese o del peso), il fornitore deve comunicare il listino delle tariffe, indicando i prezzi almeno in lire e in euro;

-         modalità di pagamento e divise accettate;

-         condizioni generali di contratto applicabili;

-         durata della validità dell'offerta;

-         esistenza o assenza, durata e modalità dell’esercizio del diritto di recesso e di annullamento del contratto;

-     procedura di reclamo.

Le imprese, se rispettano le condizioni indicate nel Web Trader Code, possono inserire sul proprio sito il logo Web Trader di Altroconsumo, con il quale i consumatori possono riconoscere i siti che si sono impegnati a garantire loro le migliori condizioni nelle quali effettuare un acquisto on-line.

Il logo è rilasciato dal Comitato Consumatori Altroconsumo solo dopo aver verificato che il Codice Web Trader sia stato effettivamente rispettato. Non solo, ma il Comitato attuerà anche delle verifiche periodiche successive.

Il consumatore può segnalare scorrettezze o disservizi da parte di un operatore in possesso del logo Web Trader all'e-mail associati@altroconsumo.it.

Per una maggiore tutela del consumatore Altroconsumo ha previsto che:

-         il fornitore debba concedere un termine per l’esercizio del diritto di recesso di almeno 10 giorni dal momento della consegna del prodotto o della conclusione del contratto di prestazione di servizi;

-         durante questo termine il fornitore s’impegna a prelevare i prodotti consegnati o ad annullare i contratti di prestazione di servizi, senza spese a carico del consumatore;

-         in caso di esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore, le somme già pagate gli saranno rimborsate entro 15 giorni.

Il diritto di recesso non è applicabile ai contratti che hanno per oggetto la fornitura di prodotti personalizzati o su misura o che, per loro natura, non possono essere rispediti o sono suscettibili di rapido deterioramento, alla fornitura di giornali, periodici e all’acquisto di valori mobiliari.

Per i servizi on-line oggetto di abbonamento, il consumatore perde il diritto di recesso quando chiede la prestazione immediata del servizio. Questa richiesta dev’essere espressa ed essere preceduta dalla comunicazione che in questo caso si perde il diritto ad esercitare il recesso. Il fornitore accorda un termine di prova gratuito di almeno 10 giorni lavorativi.

Il fornitore offre la scelta tra diverse modalità di pagamento, di cui una almeno consenta al consumatore di pagare soltanto al momento dello spirare del termine per il recesso e senza maggiorazione di prezzo. Il fornitore non deve accettare pagamenti prima della conclusione del contratto ed in caso di pagamento con carta di credito si deve impegnare a non trasmettere l’ordine di pagamento all’emittente fino allo spirare del termine per il recesso.

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