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 di Giovanni Scotti

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Lunedì 14
 
febbraio 2000
 
pagina 5
 
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Referendum: ammessi solo 7 dei 21 quesiti

La Corte costituzionale ha ammesso solo i seguenti quesiti referendari:

elezione della Camera dei deputati: abolizione del voto di lista per l'attribuzione con metodo proporzionale del 25% dei seggi.

Se vincesse il sì rimarrebbe il criterio per l'attribuzione dei seggi, non si creerebbe alcun vuoto normativo e la legge sarebbe immediatamente;

rimborso delle spese elettorali: abrogazione del rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie.

Il quesito riguarda gli artt 1, 2 e 3 della Legge n. 157/99 che costituiscono un corpo normativo omogeneo all'interno della legge che li contiene.

licenziamenti: abrogazione delle norme sulla reintegrazione nel posto di lavoro in caso di licenziamento intimato da datore di lavoro con più di quindici dipendenti.

Il quesito è stato ammesso perché una vittoria del sì non lascerebbe in alcun modo privi di tutela i lavoratori licenziati illegittimamente.

Infatti, l'eventuale abrogazione della tutela reale (reintegrazione nel posto di lavoro) avrebbe il solo effetto di cancellare uno dei modi per realizzare la garanzia del diritto al lavoro e resterebbe, comunque, operante la tutela obbligatoria (risarcimento economico) prevista dalla Legge 604/66;

sindacati: abolizione delle trattenute alla fonte effettuate dall'Inps e dall'Inail per riscuotere i contributi e le quote di iscrizione a favore delle associazioni sindacali e di categoria.

L'elettore è in grado di percepire con immediatezza le conseguenze del suo voto, che non toccherebbe il diritto dei sindacati a ottenere contributi dai propri iscritti La vittoria del sì comporta solo che non sarebbe più possibile la riscossione dei contributi, attraverso l'intermediazione degli enti previdenziali;

elezione del Consiglio superiore della Magistratura: abrogazione del voto di lista dei membri togati del Csm.

In caso di vittoria del sì non ci sarebbe alcun vuoto legislativo in quanto la attribuzione dei seggi avverrebbe in base al numero di voti ottenuti da ciascuno candidato;

ordinamento giudiziario: separazione delle carriere dei magistrati giudicanti e requirenti.

La vittoria del sì non porterebbe a una vera e propria separazione delle carriere, in quanto richiederebbe una nuova organica disciplina, suscettibile di essere introdotta solo attraverso una complessa operazione legislativa.

Il quesito riguarda solo la separazione delle funzioni e la disciplina relativa alla procedura dei passaggi dall'una all'altra funzione in occasione dei trasferimenti dei magistrati a domanda.

L'attuale disciplina rimane in vigore per i passaggi dall'una all'altra carriera per trasferimenti d'ufficio e per concorso.

incarichi extragiudiziali dei magistrati: abolizione della possibilità di altri incarichi incompatibili con le funzioni ordinarie giudiziarie.

Il quesito vieta di accedere a incarichi estranei al loro ruolo istituzionale e di assumere le funzioni di arbitro.

Gli altri 14 quesiti (su immigrazione, Servizio sanitario nazionale, collocamento al lavoro, part-time, lavoro a tempo determinato, lavoro a domicilio, esclusiva Inail su infortuni sul lavoro, ritenuta d'acconto, pensioni di anzianità, finanziamento dei patronati, custodia cautelare, termini processuali, responsabilità civile dei magistrati, Guardia di Finanza) sono stati bocciati perché le loro materie rientrano tra quelle per le quali l'art. 75 della Costituzione vieta il voto diretto degli elettori e/o i quesiti non rispondono ai principi integrativi fissati in più occasioni dalla Corte Costituzionale.

 

 

Ordinanza ministeriale: "scippo" a Milano

Venerdì 11 febbraio il Consiglio dei Ministri ha affrontato la questione della costruzione dei tre depuratori per il trattamento delle acque reflue di Milano. Lo scopo dichiarato era quello di evitare che il Comune dovesse rispondere della maximulta minacciata dall'Unione europea per il fatto che Milano è l'unica fra le grandi città a non depurare ancora le acque, per una serie di ritardi ormai storici, non attribuibili alla presente giunta.

Ma l'ordinanza governativa è andata ben oltre tale scopo e, non rispettando neanche il concetto di autonomia comunale, ha, di fatto, avocato a sé il problema e "requisito" i 500 miliardi versati dai milanesi per la costruzione dei depuratori.

Il Governo, infatti, ha nominato commissario straordinario per la depurazione delle acque non il Sindaco della città, ma il Prefetto Sorge.

Non solo, ma il Ministro dell'Ambiente si è riservato anche il potere di nominare sia il sub-commissario che il presidente e un membro della commissione scientifica.

 

 

Appalti pubblici nei settori speciali

Sulla Gazzetta ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2000 è stato pubblicato il Decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525, che ha recepito nel nostro ordinamento giuridico la Direttiva europea n. 98/4, modificando, di conseguenza, alcune disposizioni del Decreto legislativo n. 158/95, che era stato a sua volta emanato in attuazione della Direttiva n. 93/38.

Il provvedimento permette di adeguare la precedente normativa in materia di appalti nei settori speciali dell'acqua, dell'energia, delle telecomunicazioni e dei trasporti al GPA (Government Procurement Agreement), l'Accordo sugli appalti pubblici concluso a Marrakesh nell'aprile 1994 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1996.

I settori speciali che rientrano nel GPA sono quelli della produzione, distribuzione e trasporto di acqua potabile, della produzione, distribuzione e trasporto di elettricità, dei servizi urbani di ferrovie, tranvie, filobus o autobus, delle attrezzature aeroportuali e delle attrezzature per porti marittimi, porti fluviali o altri terminali.

Sono esclusi dal GPA e sono regolati solamente dalle direttive dell'Unione europea gli appalti nei settori del trasporto e distribuzione di gas o energia termica, della prospezione ed estrazione di petrolio e di gas, della prospezione ed estrazione di carbone e di altri combustibili solidi, dei servizi ferroviari e delle telecomunicazioni.

Il decreto legislativo fissa un sistema di soglie, al di sopra delle quali diventano operative le regole, distinto in funzione dell'ambito di applicazione della normativa europea o del GPA.

 

 

Cassa integrazione guadagni: i massimali per l'anno 2000

A decorrere dal 1° gennaio 2000, i valori degli importi massimi mensili per la cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria, e per l'indennità iniziale di mobilità sono i seguenti:

            - L 1.441.709 lorde (L. 1.361.838, al netto della trattenuta del 5,54%) per retribuzioni inferiori a L. 3.119.030;

            - L 1.732.795 lorde (L. 1.636,798 al netto della trattenuta del 5,54%)) per retribuzioni superiori a L 3.119.030;

            - L 1.730.051 lorde (L. 1.634.206 nette) per il settore edile, in caso di eventi meteorologici per retribuzioni superiori a L 3.119.030;

            - L 2.079.354 (L. 1.964.158 nette) per retribuzioni superiori a L. 3.119.030.

 

 

Collaboratori familiari: contributi per l'anno 2000

Per effetto della soppressione del contributo finora posto a carico del lavoratore extracomunitario, destinato al Fondo di rimpatrio , dal 1° gennaio 2000 i contributi dovuti all'inps per i collaboratori familiari stranieri sono più leggeri.

Dal 1° luglio 2000 i contributi dovuti per tutti gli addetti ai servizi familiari saranno più leggeri per effetto della soppressione di alcuni contributi e della revisione di altri.

Dal 1° gennaio 2000, quindi, i contributi dovuti per i collaboratori familiari sono i seguenti:

- per una retribuzione oraria effettiva fino a L. 11.290, cui corrisponde una retribuzione convenzionale di L. 10.030, l'importo del contributo con cuaf (assegni familiari) è di L. 2.274 di cui L. 473 a carico del lavoratore) mentre l'importo del contributo senza cuaf di L. 1873 (di cui L. 473 a carico del lavoratore);

            - per una retribuzione oraria effettiva da L. 11.291 a L. 13.790, cui corrisponde una retribuzione convenzionale di L. 11.290, l'importo del contributo con cuaf è di L. 2.559 di cui L. 533 a carico del lavoratore) mentre l'importo del contributo senza cuaf di L. 2.108 (di cui L. 533 a carico del lavoratore);

            - per una retribuzione oraria effettiva oltre L. 13.790 cui corrisponde una retribuzione convenzionale di L. 13.790, l'importo del contributo con cuaf (assegni familiari) è di L. 3.126 di cui L. 651 a carico del lavoratore) mentre l'importo del contributo senza cuaf di L. 2.575 (di cui L. 651 a carico del lavoratore);

- in caso di orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali, la retribuzione convenzionale di L. 7.290, l'importo del contributo con cuaf (assegni familiari) è di L. 1.653 di cui L. 344 a carico del lavoratore) mentre l'importo del contributo senza cuaf di L. 1.361 (di cui L. 344 a carico del lavoratore).

Dal 1° luglio 2000, invece, i contributi saranno i seguenti:

- per una retribuzione oraria effettiva fino a L. 11.290, cui corrisponde una retribuzione convenzionale di L. 10.030, l'importo del contributo con cuaf (assegni familiari) è di L. 2.254 di cui L. 473 a carico del lavoratore) mentre l'importo del contributo senza cuaf di L. 1.853 di cui L. 473 a carico del lavoratore);

            - per una retribuzione oraria effettiva da L. 11.291 a L. 13.790, cui corrisponde una retribuzione convenzionale di L. 11.290, l'importo del contributo con cuaf è di L. 2.537 di cui L. 533 a carico del lavoratore) mentre l'importo del contributo senza cuaf di L. 2.085 (di cui L. 533 a carico del lavoratore);

            - per una retribuzione oraria effettiva oltre L. 13.790 cui corrisponde una retribuzione convenzionale di L. 13.790, l'importo del contributo con cuaf (assegni familiari) è di L. 3.099 di cui L. 651 a carico del lavoratore) mentre l'importo del contributo senza cuaf di L. 2.547 (di cui L. 651 a carico del lavoratore);

- in caso di orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali, la retribuzione convenzionale di L. 7.290, l'importo del contributo con cuaf (assegni familiari) è di L. 1.638 di cui L. 344 a carico del lavoratore) mentre l'importo del contributo senza cuaf di L. 1.346 (di cui L. 344 a carico del lavoratore).

Il versamento deve essere sempre fatto trimestralmente dal datore di lavoro entro 10 giorni dalla scadenza del trimestre solare considerato.

 

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