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 ED ECONOMIA

 di Giovanni Scotti

NOTIZIARIO
 
MARKETPRESS
 
lunedì 13
 
marzo 2000
 
pagina 5
 
quotidiano di:
economia
finanza
politica
e tecnologia

LA Parità scolastica

 

Sulla Gazzetta è stata pubblicata la Legge recante norme in materia di parità scolastica, composta di un unico articolo suddiviso in 17 commi.

Il provvedimento stabilisce il principio che le scuole paritarie private e degli enti locali si affiancano alle scuole statali per costituire il sistema nazionale d’istruzione con piena libertà per quanto riguarda l'indirizzo pedagogico e didattico.

Le scuole hanno l'obbligo di improntare l'insegnamento ai principi della Costituzione e di rispettare alcune regole fondamentali dettate dal provvedimento in esame.

La qualifica di scuola paritaria sarà rilasciata dal Ministero dopo aver costatato che sono stati garantiti i seguenti otto requisiti:

- avere un progetto educativo conforme ai principi costituzionali;

- disporre di locali e arredi adeguati;

- istituire gli organi collegiali democratici;

- garantire l'accesso a chiunque ne faccia richiesta, pur ché in possesso di titolo di studio valido;

- accettare l'inserimento degli alunni disabili;

- garantire corsi scolastici completi (non potrà essere riconosciuta la parità singole classi);

- avere insegnanti in possesso dell'abilitazione statale al quale applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro;

- accettare la valutazione da parte del servizio nazionale di valutazione dell'istruzione.

Alle scuole è riconosciuto il trattamento fiscale previsto per le onlus, vale a dire le organizzazioni di utilità sociale che non hanno scopo di lucro. Alle materne ed alle elementari parificate vengono concessi a partire dal prossimo anno finanziario maggiori stanziamenti.

Le famiglie di alunni di scuole statali e paritarie con reddito non superiore a 30 milioni più le esenzioni potranno usufruire di borse di studio, comprese fra le 400.000 per le scuole elementari e le 600.000 per le scuole superiori, o di detrazioni fiscali.

 

 

La riforma del diritto penale tributario

Con apposito Decreto legislativo è stata mandata in soffitta la Legge n. 516/82, nota come "manette agli evasori" ed è stato riformato il sistema delle sanzioni penali tributarie, che punisce con il carcere solo i grandi evasori.

Tra i comportamenti sanzionati penalmente rimangono l'emissione di documenti falsi, la distruzione di documenti, la dichiarazione fraudolenta con l'uso di fatture o altri documenti che attestano operazioni inesistenti, la dichiarazione infedele e l'omessa dichiarazione, la condotta fraudolenta su beni e somme destinate alla riscossione dei tributi e l'occultamento e distruzione di scritture contabili.

Il provvedimento prevede come la sanzione della reclusione nelle seguenti nuove misure:

- da un anno e sei mesi a sei anni per la dichiarazione fraudolenta con uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

- da sei mesi a due anni per i casi di minor gravità e con un’evasione inferiore a 300 milioni

- da un anno e sei mesi a sei anni per la dichiarazione fraudolenta supportata da un impianto contabile costruito per sviare e ostacolare l'accertamento, se l'imposta evasa supera 150 milioni e, congiuntamente, il reddito imponibile occultato è superiore al 5% di quello dichiarato o comunque a 3 miliardi

- da uno a tre anni per la dichiarazione infedele, se l’evasione d’imposta supera i 200 milioni e il reddito imponibile occultato è pari al 10% di quello dichiarato.

La sanzione scatta comunque se quest’ultimo rapporto, anche se inferiore al 10%, è superiore a 4 miliardi

- da uno a tre anni per l’omessa dichiarazione se comporta un’evasione superiore a 150 milioni.

Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza, non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

E’ previsto uno sconto della pena, fino alla metà, per gli evasori, che, scoperti dal Fisco, verseranno, anche ratealmente, l'imposta evasa e le relative sanzioni prima di presentarsi davanti al giudice.

- diciotto mesi per l'emissione di fatture false

     - un anno per la dichiarazione fraudolenta

     - sei mesi per l'occultamento e la distruzione di scritture contabili e la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

Le soglie di punibilità al di sotto delle quali non c'è reato penale sono state così elevate:

     - da 100 a 150 milioni di imposta evasa per la dichiarazione fraudolenta con altri artifici

     - da 150 a 200 milioni per la dichiarazione infedele

     - da 3 a 4 miliardi per gli elementi attivi sottratti ad imposizione

     - da 150 a 200 per l'omessa dichiarazione.

La non punibilità per errore ora risulta collegata a condizioni di obiettiva incertezza della norma, come esimente autonoma. La non punibilità vale anche per chi si adegua ai pareri del Ministero delle finanze.

Entro un anno dalla sua entrata in vigore il decreto potrà essere corretto con la procedura e nei limiti della delega.

 

 

CARTA DI CIRCOLAZIONE EUROPEA

Sulla Gazzetta ufficiale n. 52 del 3 marzo 2000 è stato pubblicato il Decreto 14 febbraio 2000 con cui il Ministro dei Trasporti ha recepito la Direttiva europea n. 99/37 del 29 aprile 1999, relativamente alla nuova versione europea della carta di circolazione.

Entro i prossimi sei mesi sarà definita la data di distribuzione del modello definitivo, che, allineato al formato standard A4, non conterrà più le diciture classiche, ma codici armonizzati su base europea che designano il campo destinato, ad esempio, a contenere i numeri che stanno a significare gli estremi della targa.

 

 

Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD)

Le imprese debbono presentare, entro il 30 aprile 2000, il Modello Unico di Dichiarazione ambientale per la comunicazione annuale al Catasto dei Rifiuti dei dati relativi ai rifiuti e agli imballaggi.

Il modello, lo stesso dell'anno scorso, fu definito con il DPCM del 31 marzo 1999 e pubblicato sul supplemento ordinario n. 70 alla Gazzetta ufficiale del 14 aprile 1999.

E' possibile richiedere alle Camere di Commercio o scaricare dal sito Internet di Unioncamere, http://www.unioncamere.it. il software per la comunicazione su supporto magnetico relativa ai dati 1999, le istruzioni e la guida.

 

 

Discariche e PCB

Con la Legge 25 febbraio 2000, n.33, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 48 del 28 febbraio. è stato convertito, con modificazioni, il Decreto legge 30 dicembre 1999, n.500, recante disposizioni urgenti concernenti: è stato convertito il Decreto legge 30 dicembre 1999 n. 500 concernente:

- la proroga per lo smaltimento in discarica dei rifiuti, ai sensi dell'art. 5, 6° comma, del Decreto Legislativo n. 22/97.

La proroga si è resa necessaria per coordinare la norma del Decreto Ronchi con le disposizioni della nuova Direttiva n. 1999/31/CE dell'Unione europea sulle discariche, di cui è stata avviata la procedura per il recepimento nel nostro Paese.

Pertanto la scadenza della proroga per lo smaltimento in discarica sarà raccordata alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva "discariche";

- la proroga per la comunicazione relativa ai PCB, ai sensi dell'art.3 del Decreto Legislativo 22 maggio 1999.

La proroga è stata motivata dal fatto che non è ancora stato emanato il decreto ministeriale relativo alle metodologie che debbono essere utilizzate per effettuare le determinazioni analitiche sui PCB;

     - l'autorizzazione alla spesa di 300 miliardi di lire per l'anno 1999 per tutti gli interventi di rilievo ambientale, e non solo quelli di interesse nazionale, in attuazione del Protocollo di Kyoto.

 

 

Consorzio Energia a Trieste

L’Associazione degli Industriali di Trieste ha promosso e costituito il Consorzio Energia Assindustria Trieste con lo scopo di assicurare consistenti riduzioni nel costo dell’energia elettrica alle imprese a seguito della liberalizzazione del mercato.

Il Consorzio, allo stato, aggrega 10 aziende operanti nella provincia di Trieste.

Il Consorzio Energia Assindustria Trieste è aperto oltre che alle aziende iscritte all’Associazione Industriali, anche a tutte le imprese, gli Enti e strutture di altro genere che rispondono ai requisiti di legge.

 

 

privacy: adozione delle misure minime di sicurezza

Nel notiziario precedente avevamo dato notizia della scadenza del 29 marzo 2000 per l'individuazione delle misure minime di sicurezza tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali che, in via preventiva, debbono essere adottate per ridurre al minimo i rischi di distruzione o di perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Il 7 marzo 2000 il Garante ha precisato che, con provvedimento approvato il 29 febbraio 2000, in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, sono stati chiariti alcuni aspetti applicativi della nuova normativa in materia di sicurezza rispetto agli altri adempimenti previsti dalla legge sulla privacy.

In particolare si sottolinea che l'adozione di tali misure di sicurezza non comporta l'obbligo di ripresentare la notifica a suo tempo inviata al Garante stesso per segnalare l'esistenza di un trattamento.

Il Garante ha così stabilito che i soggetti che hanno notificato i trattamenti dei dati personali prima del 29 marzo 2000 non dovranno presentare una nuova dichiarazione, qualora abbiano adottato, nel rispetto dei nuovi obblighi, le misure di sicurezza previste dal Regolamento n. 318/99.

 

 

Prescrizione contributiva

La prescrizione è un modo generale di estinzione dei rapporti fondato sull'inerzia del soggetto, che entro un certo periodo non esercita un suo diritto o facoltà.

Il periodo prescrizionale in materia contributiva, secondo quanto previsto dall’art.3, 9° e 10° comma, della Legge n. 335 dell'8 agosto 1995, è fissato, con decorrenza dal 1° gennaio 1996, in 5 anni, decorrenti dalla giorno della scadenza del versamento.

Per quanto riguarda la contribuzione relativa alle gestioni pensionistiche obbligatorie il periodo di prescrizione è elevato a 10 anni solo ed esclusivamente in presenza di una denuncia formale e scritta del lavoratore o dei suoi superstiti all'autorità competente: istituto previdenziale, direzione provinciale del lavoro, autorità giudiziaria.

La denuncia deve contenere la quantificazione del credito o, comunque, l’indicazione di tutti gli elementi che consentano al debitore di pervenire alla sua quantificazione. Non sono, pertanto, valide le frasi generiche tipo "si interrompe ogni termine prescrizionale per i contributi eventualmente non versati", le dichiarazioni rese da un lavoratore in sede ispettiva, a meno che le stesse non vengano formalizzate con le modalità previste dall'Inps e dagli altri istituti previdenziali.

Gli enti possono fare eccezione rispetto al periodo prescrizionale di cinque anni e, quindi, riconoscere la prescrizione decennale solo se sono stati compiuti degli atti interruttivi della prescrizione prima del 1° gennaio 1996.

I contributi prescritti, di qualsiasi tipo, non possono essere versati e, se acquisiti, dovranno essere comunque restituiti e rimborsati all'interessato.

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