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COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO DEI DISABILI: PROSPETTI INFORMATIVI
Le aziende soggette all'obbligo di assunzione di disabili debbono inviare, come prescritto dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale, n. 43 del 22 febbraio 2000, il prospetto informativo con la seguente periodicità: - entro il 31 gennaio di ogni anno; -.entro il 31 marzo 2000 se occupano più di 35 dipendenti; - entro 60 giorni dopo il termine ultimo (12 mesi) per assumere il disabile, se occupano più di 14 dipendenti, ma meno di 36 Il prospetto informativo deve essere inviato al Centro per l'impiego della provincia in cui è ubicata la sede. Se l'impresa opera in più province della stessa regione o in regioni diverse debbono anche compilare un prospetto riassuntivo da inviare al Centro per l'impiego in cui l'azienda ha la sede legale. La Legge n. 68/99 prevede una sanzione amministrativa pari a L. 1.000.000, se il prospetto informativo non viene inviato entro il termine suddetto, che ha anche carattere progressivo, nel senso che è maggiorata di L. 50.000 per ogni giorno di ritardo. Il Ministero del Lavoro ha predisposto un modello valido su tutto il territorio nazionale, mentre alcune Province hanno elaborato un loro modello. La singola azienda dovrà, quindi, contattare il Centro provinciale per l'impiego competente per sapere quale modulo utilizzare. AGENTI: VERSAMENTO DELL'INDENNITA' PER LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO Entro venerdì 31 marzo 2000 le aziende preponenti debbono versare allo specifico fondo gestito dall'Enasarco (FIRR) l'indennità di risoluzione del rapporto relativa all'anno 1999, accantonata secondo le norme in vigore, che ne definiscono l'ammontare. L'indennità per la risoluzione del rapporto di agenzia viene calcolata sull'ammontare globale delle provvigioni maturate per gli affari andati a buon fine nel corso di ogni anno solare (1° gennaio - 31 dicembre). Ricordiamo che l'obbligo dell'accantonamento cessa alla data di scioglimento del rapporto. La quota relativa al periodo non coperto dall'ultimo versamento all'Enasarco e maturato fino alla data di risoluzione del rapporto, a qualsiasi titolo dovuta, deve essere corrisposta direttamente all'agente, con il rispetto degli obblighi fiscali vigenti. Doppia etichettatura Il Governo con l'ennesimo Decreto legislativo ha dato attuazione alla Direttiva europea n. 98/6/Ce, relativa all'obbligo della doppia etichettatura su tutti i prodotti offerti al pubblico. A seguito della pubblicazione del provvedimento sulla gazzetta ufficiale, il consumatore dovrà trovare, sugli scaffali, nei depliants o nei cataloghi, generi alimentari e non alimentari con l'indicazione: - del prezzo unitario finale di vendita comprensivo di IVA, che deve essere specificato anche in Euro - del prezzo per unità di misura del prodotto, vale a dire il suo costo al chilogrammo, al litro o al metro o dei rispettivi multipli o sottomultipli decimali. L'indicazione non è necessaria quando il presso per unità di misura è eguale a quello di vendita. A carico degli esercenti che non si adeguano è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra 1 e 6 milioni di lire. L'obbligo della doppia etichettatura varrà solo fino al 1° marzo 2002, termine del periodo di doppia circolazione della lira e dell'euro. Dalla normativa sono esclusi i piccoli esercenti commerciali, che assistono il consumatore nella scelta del prodotto. L'obbligo in esame inoltre non riguarda una lista di prodotti, che viene aggiornata dal Ministro dell'Industria, e che comprende, ad esempio, prodotti alimentari sfusi, venduti a pezzo o a collo, o quelli commercializzati nei distributori automatici. CONGEDI PARENTALI: RECEPITA UN'ALTRA DIRETTIVA EUROPEA Con la Legge 8 marzo 2000, n. 53, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 60 del 13 marzo u.s., contenente disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città, il nostro Paese ha dato attuazione ad un'altra direttiva europea, la Direttiva n. 34/96 sui congedi parentali, che recepiva, a sua volta, l'accordo quadro stipulato il 14 dicembre 1995 tra il sindacato e le organizzazioni imprenditoriali europee. Per quanto riguarda le singole disposizioni del provvedimento, che creano nuovi vincoli per le imprese e "snaturano" i contenuti della Direttiva europea, si sottolineano in particolare i seguenti aspetti: - un periodo di assenza dal lavoro, limitato ad una durata determinata per anno e/o per evento, per cause di forza maggiore derivante da ragioni familiari urgenti dovute a malattie o infortuni che rendono indispensabile la presenza immediata del lavoratore; - l'ampliamento del periodo di astensione facoltativa per maternità, portandolo dagli attuali 6 mesi (entro il 1° anno di età del bambino) a 10 mesi complessivi tra entrambi i genitori (entro gli 8 anni di età del bambino). Ciascun genitore ha diritto ad un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, portati a sette per il padre lavoratore che si astiene dal lavoro per un periodo non inferiore a tre mesi consecutivi: se si verifica questa eventualità, il limite complessivo è elevato a 11 mesi; - l'ampliamento dell'assenza per malattia del bambino, portandola fino agli 8 anni di età dello stesso; - l'ampliamento, per i casi di adozione e di affidamento dell'astensione facoltativa per maternità e delle assenze per malattia del bambino, secondo il nuovo regime sopra delineato, al quale si aggiunge altresì, sempre in termini di assenze concesse, una nuova ipotesi di astensione per i minori tra i 6 ed i 12 anni. Il diritto di assentarsi dal lavoro è riconosciuto, a titolo individuale, anche al padre lavoratore subordinato. Diversamente dall'attuale sistema il padre può astenersi dalla prestazione anche se la moglie è libera professionista, collaboratrice coordinata e continuativa, coltivatrice diretta, colono, artigiana ed esercente attività commerciale, casalinga, disoccupata; - permessi retribuiti di 3 giorni l'anno per eventi e cause particolari; - congedi per eventi e cause particolari di natura familiare di 2 anni, non retribuiti; - congedi per formazione di 11 mesi, non retribuiti; - congedi per formazione continua, retribuiti nella misura e secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva; - estensione al padre lavoratore del diritto a usufruire dei c.d. permessi per allattamento (2 ore al giorno retribuite, sino al compimento di un anno di età del bambino), nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente. GIUBILEO E CONTRATTI A TERMINE Il Ministero del Lavoro ha chiarito che è possibile assumere il personale a tempo determinato in occasione del Giubileo. Tale tipo di evento, infatti, comporta, per le attività ad esso collegate, un fabbisogno di personale che è connesso ad iniziative di carattere civile, religioso e culturale, particolari e non periodicamente ricorrenti, che determinato un imponente afflusso di persone definito e predeterminato. L'assunzione viene fatta ai sensi dell'art. 1, lett. c) della Legge n. 230/60. Per questi tipi di contratto a termine non è necessaria alcuna preventiva autorizzazione da parte del servizio ispettivo del Ministero del Lavoro. PARITA' UOMO-DONNA NEL LAVORO: RAPPORTO Il 30 aprile 2000 scade il termine per la presentazione del rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile relativo al biennio 1998-1999. L'obbligo, introdotto dall'art. 9 della Legge n. 125/91, è rivolto alle sole aziende con più di 100 dipendenti. Tali aziende sono tenute alla compilazione delle tabelle ministeriali allegate al Decreto ministeriale 17 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 26 luglio 1996, n. 174. DICHIARAZIONE DEI REDDITI: LE SANZIONI Entro il mese di aprile 2000 i contribuenti sono tenuti a presentare al sostituto dimposta la dichiarazione Mod. 730 e la busta contenente il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dellotto per mille dellIrpef. Il sostituto di imposta rilascia ricevuta dellavvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente. Il termine, invece, è fissato a maggio 2000 se i contribuenti presentano al Caf la dichiarazione Mod. 730, il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dellotto per mille dellIrpef. Il Caf rilascia ricevuta dellavvenuta presentazione della dichiarazione e del Mod. 730-1 da parte del contribuente. Nel riservarci approfondimenti su taluni specifici aspetti delle dichiarazioni fiscali, iniziamo oggi dall'aspetto più spinoso, quello relativo alle sanzioni: - omessa presentazione della dichiarazione dei redditi: sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dellammontare delle imposte dovute, con un minimo di lire cinquecentomila. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da lire 500.000, pari a euro 258,23, a lire 2.000.000, pari a euro 1.032,91. - dichiarazione redatta su stampati non conformi al modello approvato dal Ministero delle Finanze: nullità della dichiarazione. In tale ipotesi si applicano le sanzioni previste per lomessa presentazione. - dichiarazione non redatta in conformità al modello approvato dal Ministero delle Finanze: sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000, pari a euro 258,23, a lire 4.000.000, pari a euro 2.065,83.
La medesima sanzione amministrativa si applica altresì se nella dichiarazione sono omessi o non sono indicati in maniera esatta o completa dati rilevanti per lindividuazione del contribuente nonché per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli. - indicazione di reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, unimposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante: sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della maggiore imposta o della differenza del credito. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni dimposta ovvero indebite deduzioni dallimponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenute alla fonte. - omesso, insufficiente o ritardato versamento in acconto o a saldo delle imposte: poste risultanti dalla dichiarazione: sanzione amministrativa pari al 30 per cento di ogni importo non versato o versato in ritardo. Identica sanzione si applica sulle maggiori imposte risultanti dai controlli automatici e formali. La sanzione del 30 per cento è ridotta: - al 10 per cento nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dellesito della liquidazione automatica; - al 20 per cento nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro trenta giorni dal ricevimento dellesito del controllo formale della dichiarazione. - inesatta indicazione del codice fiscale nella dichiarazione dei redditi: punita, indipendentemente dalle altre sanzioni riguardanti il contenuto della dichiarazione stessa, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000, pari a euro 103,29, a lire 4.000.000, pari a euro 2.065,83. La stessa pena si applica a carico di chi indica il numero di codice fiscale provvisorio pur avendo già ricevuto quello definitivo o indica il numero di codice fiscale rilasciato in data meno recente nel caso gli siano pervenute più comunicazioni. |