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 ED ECONOMIA

 di Giovanni Scotti

NOTIZIARIO
 
MARKETPRESS
 
Lunedì 3
 
aprile 2000
 
pagina 5
 
quotidiano di:
economia
finanza
politica
e tecnologia
 
Part time: nuove norme

Sulla Gazzetta ufficiale n. 66 del 20 marzo u.s. è stato pubblicato il Decreto legislativo n. 61 del 25 febbraio 2000, che detta la nuova disciplina legislativa del lavoro a tempo parziale ed ha ratificato nel nostro ordinamento la Direttiva europea n. 97/81 CE relativa all'accordo sindacale europeo sottoscritto da UNICE, CEEP e CES il 16 giugno 1997, il cui termine per il recepimento è scaduto il 20 gennaio 2000.

Di seguito illustriamo alcuni dei punti più significativi della nuova disciplina, che entra in vigore il 5 aprile p.v.

Le definizioni:

orario di lavoro a tempo parziale = orario di lavoro stabilito dal contratto individuale, inferiore all'orario a tempo pieno.

orario di lavoro a tempo pieno = orario normale legale (40 ore settimanali ex art. 13, Legge n. 196/97) o minor orario normale fissato dai contratti collettivi

part-time orizzontale = riduzione prevista in relazione all'orario giornaliero di lavoro

part-time verticale = prestazione lavorativa svolta ad orario pieno per periodi limitati nel corso della settimana, del mese o dell'anno.

Nel contratto scritto di lavoro deve essere contenuta la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese ed all'anno. L'atto scritto è richiesto anche per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il part-time orizzontale è possibile il lavoro supplementare, corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre l'orario di lavoro ridotto ed entro il limite del tempo pieno, con diritto alla sola retribuzione oraria. Il rifiuto di svolgere lavoro supplementare non costituisce motivo di licenziamento o infrazione disciplinare.

Nell’ipotesi di part-time verticale è consentito lo svolgimento di prestazioni straordinarie in relazione alle giornate di attività lavorativa.

La nuova disciplina dispone anche è possibile concordare un patto che autorizza il datore di lavoro a modificare, previo preavviso non inferiore a dieci giorni, la prestazione lavorativa del lavoratore a tempo indeterminato che presta lavoro part time e che il rifiuto del lavoratore di sottoscrivere detta clausola non costituisce motivo di licenziamento.

Se manca la forma scritta, il lavoratore può richiedere al giudice di dichiarare la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data in cui la mancanza dell'atto scritto viene giudizialmente accertata. Naturalmente il prestatore di lavoro ha diritto alla retribuzione dovuta per le prestazioni effettivamente rese prima di tale data.

Industria tessile: Rinnovato il contratto

Il 26 marzo è stata raggiunta l'intesa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro valevole per gli addetti alle industrie tessili ed abbigliamento, che era scaduto il 31 dicembre scorso.

Gli aspetti più significativi dell'intesa riguardano:

durata del contratto: validità quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte economica, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2003;

aumenti retributivi: per i livelli 3° e 4°, di maggior addensamento di personale, sono stati stabiliti incrementi a regime di L.64.000 e di L.67.000 con una la prima tranche che decorre dal 1° maggio 2000 e la seconda dal 1° febbraio 2001;

una tantum: per il periodo compreso fra gennaio ed aprile 2000 è previsto un importo di L. 120.000, che non è utile agli effetti del computo degli istituti di legge, di contratto e del TFR;

orario di lavoro: mediante soluzioni aziendali, è possibile un’articolazione multiperiodale dell’orario contrattuale, per cui l’orario viene realizzato in regime ordinario come media in un periodo non superiore a 12 mesi. Resta confermata la normativa sulla flessibilità ordinaria, mentre è stata regolamentata la flessibilità tempestiva, atta a fronteggiare esigenze di mercato imprevedibili: nell’ambito del tetto attuale di 96 ore annue complessive, è possibile attivare una procedura che permette, dopo 5 giorni dalla comunicazione, di attuare la flessibilità con la maggiorazione del 21%. Sempre in materia è stato concordato anche che il lavoratore può far confluire in una banca delle ore le prime 32 ore di lavoro straordinario che, a sua richiesta e compatibilmente con le esigenze dell'impresa, potranno essere recuperate nell’anno successivo sotto forma di riposi compensativi. Nella banca delle ore confluiscono anche le giornate di permesso a titolo ex festività.

Lavoratori extracomunitari: Flussi di ingresso per il 2000

Nella Gazzetta ufficiale del 15 marzo è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2000, che ha determinato, per l'anno in corso, il tetto massimo di ingressi per lavoro di cittadini extracomunitari nel nostro Paese.

Secondo il provvedimento possono essere autorizzati 63.000 nuovi ingressi di cui:

     - 28.000 unità destinate al lavoro subordinato a tempo indeterminato, tempo determinato, e lavoro stagionale, provenienti da qualsiasi Paese extracomunitario, con eccezione di albanesi, marocchini, tunisini;

     - 2.000 unità per svolgere lavoro autonomo ed attività professionali, provenienti da qualsiasi Paese extracomunitario, con eccezione di albanesi, marocchini, tunisini;

     - 18.000 albanesi, marocchini, tunisini o cittadini di altri Paesi, che sottoscrivano intese di cooperazione in materia migratoria, per svolgere lavoro subordinato o autonomo o per inserimento nel mercato del lavoro;

     - 15.000 cittadini extracomunitari, non albanesi, marocchini o tunisini, per inserimento nel mercato del lavoro.

 

INAIL: ASSICURAZIONE DEI LAVORATORI PARASUBORDIANTI

Entro il 15 aprile 2000, per effetto dell'entrata in vigore del Decreto legislativo n. 38/00 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 50 del 1° marzo u.s., occorre denunciare all'Inail i lavoratori parasubordinati con i loro codici fiscali, i compensi pattuiti e la durata della collaborazione.

Sono soggetti al nuovo obbligo i seguenti collaboratori:

- amministratori, sindaci, revisori dei conti di società, associazioni ed enti con o senza personalità giuridica;

- collaboratori di giornali , riviste, enciclopedie e simili (è naturalmente escluso il caso della cessione del diritto d'autore);

- membri di collegi e commissioni;

- collaboratori coordinati e continuativi.

Il committente è tenuto a tutti gli adempimenti previsti dal Testo unico Inail n. 1124/65 a carico del datore di lavoro, quali, ad esempio, la tenuta dei libri paga e matricola, l'obbligo di determinazione e pagamento del premio, l'istituzione del registro infortuni, la denuncia di infortuni, ecc.).

Il premio assicurativo, frazionabile per dodicesimi, è calcolato sui compensi effettivamente percepiti applicando il tasso relativo all'attività svolta dal lavoratore parasubordinato.

 

Trattamento fiscale dei contributi per assistenza sanitaria

Sulla Gazzetta ufficiale n. 52 del 3 marzo 2000 è stato pubblicato il Decreto legislativo 18 febbraio 2000 n. 41, entrato in vigore il 18 marzo u.s., che ha modificato il trattamento fiscale dei contributi versati per assistenza sanitaria.

Tale provvedimento prevede le agevolazioni per i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale (cosiddetti fondi doc) e quelle per tutti gli altri (fondi non doc) che continueranno ad erogare tutte le prestazioni non garantite dal servizio pubblico.

È possibile cumulare in una certa misura le diverse agevolazioni previste per i due tipi di fondi.

I contributi versati a fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, istituiti o adeguati in base all'art. 9 del Decreto legislativo n. 502/92 per un importo complessivo non superiore a L. 2.000.000 per gli anni 2001 e 2002, sono deducibili dal reddito. Tale importo è fissato in L. 3.000.000 per gli anni 2003 e 2004 ed è aumentato a L. 3.500.000 per gli anni 2005 e 2006 ed a L. 4.000.000 a decorrere dal 2007.

Per i contributi versati per i familiari a carico, la deduzione spetta per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito.

Modificato l'art. 48 del Tuir, concorrono a formare reddito i contributi versati per assistenza sanitaria agli altri tipi di fondo fino al limite di L. 7 milioni fino al 2002 e di L. 6 milioni per l'anno 2003, diminuito negli anni successivi in ragione di lire 500 mila annue fino a L. 3 milioni e 500 mila.

A decorrere dall'1° gennaio 2003 il suddetto importo viene determinato dalla differenza tra L. 6 milioni e 500 mila e l'importo dei contributi versato, entro i valori fissati per i fondi doc.

 

 

DENUNCIA DEI REDDITI: SPESE SANITARIE RIMBORSATE

In sede di denuncia dei redditi un problema è rappresentato dall’importo delle spese sanitarie che possono essere esposte nel rigo RP 1 della Sezione I del relativo Quadro, relativo agli oneri detraibili al 19%.

In merito si possono presentare tre casi:

     - rimborso delle spese sanitarie per effetto di una polizza assicurativa stipulata dal datore di lavoro a favore del dipendente: in questo caso, la spesa sanita­ria sostenuta da quest’ultimo  resta a suo carico, anche se rimborsata, e può essere detratta

     - rimborso effettuato direttamente dal datore di lavoro: l’erogazione non può essere ritenuta a carico del contribuente e, pertanto, non può essere detratta

            - versamento da parte del datore di lavoro di contributi a casse aventi esclusivamente finalità di assistenza sanitaria: l’onere rimborsato non è carico del contribuente, che, pertanto, anche in questo caso, non potrà detrarlo

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