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time: nuove norme
Sulla Gazzetta ufficiale n. 66 del 20 marzo u.s. è stato pubblicato il Decreto legislativo n. 61 del 25 febbraio 2000, che detta la nuova disciplina legislativa del lavoro a tempo parziale ed ha ratificato nel nostro ordinamento la Direttiva europea n. 97/81 CE relativa all'accordo sindacale europeo sottoscritto da UNICE, CEEP e CES il 16 giugno 1997, il cui termine per il recepimento è scaduto il 20 gennaio 2000. Di
seguito illustriamo alcuni dei punti più significativi della nuova
disciplina, che entra in vigore il 5 aprile p.v. Le definizioni: orario di lavoro a tempo parziale = orario di lavoro stabilito dal contratto individuale, inferiore all'orario a tempo pieno. orario
di lavoro a tempo pieno
= orario normale legale (40 ore settimanali ex art. 13, Legge n. 196/97) o
minor orario normale fissato dai contratti collettivi part-time
orizzontale =
riduzione prevista in relazione all'orario giornaliero di lavoro part-time
verticale
= prestazione lavorativa svolta ad orario pieno per periodi limitati nel
corso della settimana, del mese o dell'anno. Nel
contratto scritto di lavoro deve essere contenuta la puntuale
indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione
temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese
ed all'anno. L'atto scritto è richiesto anche per la trasformazione del
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Nel
rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il part-time orizzontale è
possibile il lavoro supplementare,
corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre l'orario di lavoro
ridotto ed entro il limite del tempo pieno, con diritto alla sola
retribuzione oraria. Il rifiuto di svolgere lavoro supplementare non
costituisce motivo di licenziamento o infrazione disciplinare. Nell’ipotesi
di part-time verticale è consentito lo svolgimento di
prestazioni straordinarie in relazione alle giornate di attività
lavorativa. La
nuova disciplina dispone anche è possibile concordare un patto che
autorizza il datore di lavoro a modificare, previo preavviso non inferiore
a dieci giorni, la prestazione lavorativa del lavoratore a tempo
indeterminato che presta lavoro part time e che il rifiuto del lavoratore
di sottoscrivere detta clausola non costituisce motivo di licenziamento. Se
manca la forma scritta, il lavoratore può richiedere al giudice di
dichiarare la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo
pieno a partire dalla data in cui la mancanza dell'atto scritto viene
giudizialmente accertata. Naturalmente il prestatore di lavoro ha diritto
alla retribuzione dovuta per le prestazioni effettivamente rese prima di
tale data. Industria tessile: Rinnovato il contratto Il
26 marzo è stata raggiunta l'intesa per il rinnovo del contratto
collettivo nazionale di lavoro valevole per gli addetti alle industrie
tessili ed abbigliamento, che era scaduto il 31 dicembre scorso. Gli
aspetti più significativi dell'intesa riguardano: durata del contratto: validità quadriennale per la parte normativa e
biennale per la parte economica, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2003; aumenti retributivi: per i livelli 3° e 4°, di maggior addensamento di personale, sono
stati stabiliti incrementi a regime di L.64.000 e di L.67.000 con una la
prima tranche che decorre dal 1° maggio 2000 e la seconda dal 1°
febbraio 2001; una tantum: per il periodo compreso fra gennaio ed aprile 2000 è previsto un
importo di L. 120.000, che non è utile agli effetti del computo degli
istituti di legge, di contratto e del TFR; orario di lavoro: mediante soluzioni aziendali, è possibile un’articolazione
multiperiodale dell’orario contrattuale, per cui l’orario viene
realizzato in regime ordinario come media in un periodo non superiore a 12
mesi. Resta confermata la normativa sulla flessibilità ordinaria, mentre
è stata regolamentata la flessibilità tempestiva, atta a fronteggiare
esigenze di mercato imprevedibili: nell’ambito del tetto attuale di 96
ore annue complessive, è possibile attivare una procedura che permette,
dopo 5 giorni dalla comunicazione, di attuare la flessibilità con la
maggiorazione del 21%. Sempre in materia è stato concordato anche che il
lavoratore può far confluire in una banca delle ore le prime 32 ore di
lavoro straordinario che, a sua richiesta e compatibilmente con le
esigenze dell'impresa, potranno essere recuperate nell’anno successivo
sotto forma di riposi compensativi. Nella banca delle ore confluiscono
anche le giornate di permesso a titolo ex festività. Lavoratori extracomunitari: Flussi di ingresso per il 2000 Nella Gazzetta ufficiale del 15 marzo è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2000, che ha determinato, per l'anno in corso, il tetto massimo di ingressi per lavoro di cittadini extracomunitari nel nostro Paese. Secondo
il provvedimento possono essere autorizzati 63.000 nuovi ingressi di cui: - 28.000 unità destinate al lavoro
subordinato a tempo indeterminato, tempo determinato, e lavoro stagionale,
provenienti da qualsiasi Paese extracomunitario, con eccezione di
albanesi, marocchini, tunisini; - 2.000 unità per svolgere lavoro
autonomo ed attività professionali, provenienti da qualsiasi Paese
extracomunitario, con eccezione di albanesi, marocchini, tunisini; - 18.000 albanesi, marocchini,
tunisini o cittadini di altri Paesi, che sottoscrivano intese di
cooperazione in materia migratoria, per svolgere lavoro subordinato o
autonomo o per inserimento nel mercato del lavoro; - 15.000 cittadini extracomunitari,
non albanesi, marocchini o tunisini, per inserimento nel mercato del
lavoro.
INAIL:
ASSICURAZIONE DEI LAVORATORI PARASUBORDIANTI Entro
il 15 aprile 2000, per effetto dell'entrata in vigore del Decreto
legislativo n. 38/00 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 50 del 1°
marzo u.s., occorre denunciare all'Inail i lavoratori parasubordinati con
i loro codici fiscali, i compensi pattuiti e la durata della
collaborazione. Sono
soggetti al nuovo obbligo i seguenti collaboratori: - amministratori, sindaci, revisori dei conti di società, associazioni ed enti con o senza personalità giuridica; -
collaboratori di giornali , riviste, enciclopedie e simili (è
naturalmente escluso il caso della cessione del diritto d'autore); - membri di
collegi e commissioni; -
collaboratori coordinati e continuativi. Il
committente è tenuto a tutti gli adempimenti previsti dal Testo unico
Inail n. 1124/65 a carico del datore di lavoro, quali, ad esempio, la
tenuta dei libri paga e matricola, l'obbligo di determinazione e pagamento
del premio, l'istituzione del registro infortuni, la denuncia di
infortuni, ecc.). Il
premio assicurativo, frazionabile per dodicesimi, è calcolato sui
compensi effettivamente percepiti applicando il tasso relativo all'attività
svolta dal lavoratore parasubordinato. Trattamento fiscale dei contributi per assistenza sanitaria Sulla
Gazzetta ufficiale n. 52 del 3 marzo 2000 è stato pubblicato il Decreto
legislativo 18 febbraio 2000 n. 41, entrato in vigore il 18 marzo u.s.,
che ha modificato il trattamento fiscale dei contributi versati per
assistenza sanitaria. Tale
provvedimento prevede le agevolazioni per i fondi integrativi del Servizio
sanitario nazionale (cosiddetti fondi doc) e quelle per tutti gli altri
(fondi non doc) che continueranno ad erogare tutte le prestazioni non
garantite dal servizio pubblico. È
possibile cumulare in una certa misura le diverse agevolazioni previste
per i due tipi di fondi. I
contributi versati a fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale,
istituiti o adeguati in base all'art. 9 del Decreto legislativo n. 502/92
per un importo complessivo non superiore a L. 2.000.000 per gli anni 2001
e 2002, sono deducibili dal reddito. Tale importo è fissato in L.
3.000.000 per gli anni 2003 e 2004 ed è aumentato a L. 3.500.000 per gli
anni 2005 e 2006 ed a L. 4.000.000 a decorrere dal 2007. Per
i contributi versati per i familiari a carico, la deduzione spetta per
l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo
complessivamente stabilito. Modificato
l'art. 48 del Tuir, concorrono a formare reddito i contributi versati per
assistenza sanitaria agli altri tipi di fondo fino al limite di L. 7
milioni fino al 2002 e di L. 6 milioni per l'anno 2003, diminuito negli
anni successivi in ragione di lire 500 mila annue fino a L. 3 milioni e
500 mila. A
decorrere dall'1° gennaio 2003 il suddetto importo viene determinato
dalla differenza tra L. 6 milioni e 500 mila e l'importo dei contributi
versato, entro i valori fissati per i fondi doc. DENUNCIA DEI REDDITI: SPESE SANITARIE RIMBORSATE In
sede di denuncia dei redditi un problema è rappresentato dall’importo
delle spese sanitarie che possono essere esposte nel rigo RP 1 della
Sezione I del relativo Quadro, relativo agli oneri detraibili al 19%. In
merito si possono presentare tre casi:
- rimborso delle spese sanitarie per effetto di una polizza
assicurativa stipulata dal datore di lavoro a favore del dipendente: in
questo caso, la spesa sanitaria sostenuta da quest’ultimo
resta a suo carico, anche se rimborsata, e può essere detratta - rimborso effettuato direttamente
dal datore di lavoro: l’erogazione non può essere ritenuta a carico del
contribuente e, pertanto, non può essere detratta |