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GIURIDICA
 ED ECONOMIA

 di Giovanni Scotti

NOTIZIARIO
 
MARKETPRESS
 
Lunedì 10
 
aprile 2000
 
pagina 5
 
quotidiano di:
economia
finanza
politica
e tecnologia
 



La standardizzazione ICT e l'industria nazionale

Presso la sede del Cnel si è tenuto il 23 marzo u.s. il panel su "La standardizzazione ICT e l'industria nazionale", organizzato nell'ambito del Forum per le Tecnologie dell'Informazione.

Amministrazioni pubbliche (quali i Ministeri delle Finanze e delle Comunicazioni, l'Autorità Nazionale per la Sicurezza, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) ed Aziende o Associazioni (quali la Bull, l'ENI, la Confindustria, il Sicurform e l'Anuit) hanno compiuto una attenta riflessione sullo stato dell'arte dei processi di standardizzazione nei settori interessati alle ICT e sulla adeguatezza o meno di tali processi rispetto allo sviluppo dei mercati interessati.

Il Prof. Colicchia, che ha introdotto i lavori, ha ricordato la diversa evoluzione della standardizzazione nei settori interessati e ha precisato che i processi di standardizzazione mentre sono molto utilizzati dall'industria delle telecomunicazioni sono quasi disattesi nell'industria informatica In questo campo, infatti, vengono adottati "standard de facto" stabiliti dal mercato, in quanto sono diverse le tempistiche che l'evoluzione del mercato e delle tecnologie IT rispetto a quelle dei normali processi di standardizzazione presso organismi internazionali (ETSI o ITU).

Nel corso del dibattito, incentrato sulla evitabilità del ricorso a standard di fatto, alcuni si sono dichiarati favorevoli ai processi di standardizzazione tradizionali, altri hanno manifestato una valutazione più orientata al mercato.

Un punto di accordo è stato individuato nella necessità di ricondurre gli utenti al centro delle preoccupazione degli "standardizzatori".

 

Costi chilometrici dell'auto aziendale

Sul supplemento ordinario n. 214 della Gazzetta ufficiale n. 288 del 9 dicembre 1999 è possibile consultare le tabelle per i costi chilometrici di esercizio delle autovetture e motocicli elaborate dall'Aci.

Le tabelle sono valide per i calcoli che i sostituti d'imposta sono chiamati a fare, nel corso dell'anno 2000, per l'utilizzo promiscuo delle auto aziendali da parte dei dipendenti.

Una volta individuato il tipo di vettura e la serie, le tabelle forniscono non solo il costo chilometrico, ma anche l'importo annuo del fringe benefit del dipendente a cui danno luogo

 

Pubblicità comparativa

Secondo quanto previsto dal decreto legislativo che ha recepito la Direttiva n. 97/55/CE, il messaggio diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale per promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la presentazione di opere o di servizi non può essere “pubblicità ingannevole”.

Il messaggio non deve indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolto o che raggiunge, né deve pregiudicare il loro comportamento economico, né ledere un concorrente.

La novità consiste nel fatto che la pubblicità può essere comparativa, identificando in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente.

Conseguentemente la pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta.

 

Rifiuti in discarica

Sulla Gazzetta ufficiale n. 48 del 28 febbraio 2000 è stata pubblicata la Legge 25 febbraio 2000, n. 33 che, in sede di conversione, con modificazioni, del Decreto legge 30 dicembre 1999 n. 500, ha prorogato i termini per lo smaltimento in discarica dei rifiuti e per le comunicazioni relative ai PCB.

Pertanto è ancora possibile conferire in discarica i rifiuti.

Il termine del 1° gennaio 2000, infatti, è stato prorogato fino alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della Direttiva 1993/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999, che fisserà le modalità, i termini e le condizioni per lo smaltimento in discarica dei rifiuti. Secondo il provvedimento il termine ultimo dovrebbe essere il 16 luglio 2001.

 

denuncia per i PCB

I detentori di apparecchi contenenti policlorobifenili (PCB) per un volume superiore a 5 dm 3 hanno la possibilità di inviare la comunicazione alle sezioni regionali del catasto rifiuti (ARPA) fino al 31dicembre 2000.

La comunicazione dovrà essere inviata poi con periodicità biennale.

 

Il MUD Non cambia

Entro il prossimo 30 aprile 2000, le imprese debbono presentare al Catasto dei Rifiuti il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, per la comunicazione annuale dei dati relativi ai rifiuti e agli imballaggi.

Occorre utilizzare lo stesso modello dell'anno scorso, che è stato introdotto dal DPCM 31 marzo 1999.

In particolare si segnala che le tre schede dell'apposita sezione imballaggi debbono essere compilate dichiarando:

- le quantità di imballaggi (espresse in tonnellate) suddivisi per tipo di materiale, immessi sul mercato nazionale ed esportati;

- le quantità di imballaggi (espresse in tonnellate) suddivisi per tipo di materiale e per tipo di imballaggio immessi sul mercato nazionale;

- le quantità di imballaggi (espresse in tonnellate) suddivisi per tipo di materiale, per tipo di imballaggio e per destinazione, riutilizzati tal quali.

Pertanto, anche le imprese che non hanno prodotto rifiuti, ma hanno prodotto, importato o esportato imballaggi in quantità superiore a cinquanta chilogrammi hanno l'obbligo di compilare il Mud.

 

Appalti pubblici di servizi

Sulla Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2000, n. 70 è stato pubblicato il Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, che modifica la vigente disciplina sugli appalti di servizi nei settori tradizionali contenuta nel Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 per adeguarla alla Direttiva n. 97/52.

Le innovazioni più significative introdotte con il Decreto legislativo n. 65/00 sono le seguenti.

Ambito di applicazione

Per gli appalti regolati dal GPA, il valore delle soglie, al di sopra delle quali la normativa trova applicazione, è stabilito in Diritti Speciali di Prelievo (DSP) ed è così bipartito:

- in 200 mila DSP (Lit.414.993.004) per gli appalti di servizi indetti dagli enti pubblici regionali e locali nonchè dai vari organismi di diritto pubblico come definiti nell'allegato 7 al Decreto legislativo n.65;

- in 130 mila DSP (Lit. 269.745.646) per gli appalti aggiudicati dalle Amministrazioni statali.

Il valore delle soglie è fissato in 200 mila Euro (Lit. 387.254.000) per gli appalti dei settori non ricompresi nel GPA, che sono contenuti nell'allegato 2 al Decreto legislativo n. 157/95 e quelli contenuti nell'allegato 1 riguardanti servizi di telecomunicazioni (telefonia vocale, telex, radiotelefonia, radioavviso senza trasmissione di parola, servizi di trasmissione via satellite) ed i servizi di R.&S.

La soglia vale anche per i servizi sovvenzionati per più del 50% da Pubbliche Amministrazioni e collegati ad appalti di lavori.

I valori espressi in DSP saranno determinati di volta in volta con apposito decreto del Ministero  del Tesoro sulla base delle comunicazioni pubblicate sulla GUCE dalla Commissione Europea.

Contratti misti di lavori e servizi e contratti di servizi

Quando i lavori assumono rilievo economico superiore al 50% trovano applicazione le norme  della Legge n. 109/94 sugli appalti di lavori.

Appalti esclusi

I contratti aventi per oggetto i servizi di telefonia vocale, telex, radiotelefonia, radioavviso e radiotelecomunicazioni via satellite  non sono più esclusi dall'ambito di applicazione della normativa.

Avviso indicativo dei bandi di gara

L'avviso deve essere espresso dalle stazioni appaltanti per valori superiori a 750 mila Euro (Lit.1.452.202.500) per gli appalti di rilevanza comunitaria ed a 750 mila DSP (Lit. 1.556.223.765) per quelli regolati dal GPA.

Esclusione dalla partecipazione alle gare

Le cause di esclusione, già previste per gli appalti di forniture, sono state integrate per quelli di servizi, in analogia a quanto avvenuto per gli appalti di lavori, con l'introduzione del "patteggiamento" ex art. 444 cod. proc. pen., quale causa di esclusione dalla partecipazione alle gare.

Concorsi di progettazione

I concorsi di progettazione sono disciplinati dal Decreto legislativo n. 157/95 sia nell'ipotesi che rientrino nell'ambito di una procedura di appalto di servizi nei settori tradizionali, indetta ai sensi di tale decreto, sia nell'ipotesi che rientrino nel campo di applicazione del Decreto legislativo n. 158/95 sui settori speciali.

Elemento di differenziazione è rappresentato dalle soglie di applicazione del Decreto legislativo n. 157/95 in quanto nel primo caso valgono le soglie fissate dallo stesso provvedimento e nel secondo caso si applicano le soglie previste per i settori speciali, che sono: 600 mila Euro (Lit.1.161.762.000) per i concorsi rientranti nel settore delle telecomunicazioni; 400 mila DSP (Lit. 829.987.944) per i concorsi di progettazione relativi ai settori che rientrano nel GPA; 400 mila Euro (Lit. 774.508.000) per i concorsi di progettazione relativi ai settori non ricompresi nel GPA, come sopra indicati.

Comunicazioni sull'esito delle gare

L'Amministrazione deve comunicare, entro 15 giorni, ai concorrenti che ne facciano richiesta scritta i motivi della loro esclusione, le caratteristiche e i vantaggi propri dell'offerta accolta, oltre al nome dell'aggiudicatario.

Possono essere omesse le informazioni relative all'aggiudicazione qualora siano di ostacolo all'applicazione di norme di legge, siano contrarie al pubblico interesse, siano lesive di interessi commerciali legittimi di imprese pubbliche o private, pregiudichino la concorrenza fra i prestatori di servizi.

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