WEB
GIURIDICA
 ED ECONOMIA

 di Giovanni Scotti

NOTIZIARIO
 
MARKETPRESS
 
Lunedì 17
 
aprile 2000
 
pagina 5
 
quotidiano di:
economia
finanza
politica
e tecnologia

Trasmissione di informazioni tramite linee telefoniche dedicate

Il Ministero delle Finanze con la risoluzione n. 14/E del 14 febbraio 2000 non ha riconosciuto l'applicabilità dell'aliquota agevolata del 4% alle informazioni di carattere economico e finanziario trasmesse attraverso terminali collegati tramite linee telefoniche dedicate.

La risoluzione ha chiarito che l'aliquota del 4% si applica solo a giornali e notiziari quotidiani, dispacci di agenzie di stampa e libri periodici, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria (n. 18, Tabella A, parte seconda, allegata al D.P.R. n. 633/72.

L'informazione trasmessa attraverso terminali collegati tramite linee telefoniche dedicate non può essere assimilata al prodotto editoriale o al dispaccio di agenzia, in quanto nel primo caso manca il supporto cartaceo e nel secondo caso la notizia non è destinata ad essere elaborata da imprese editrici per essere diffusa attraverso organi di informazione.

Pertanto per il prodotto in esame occorre continuare ad applicare l'aliquota IVA del 20%.

Si rimane in attesa di una soluzione a livello comunitario, che riesamini la materia.

 

WEB MARKETING

Attraverso un uso adeguato delle possibilità offerte da Internet le aziende sono sempre più in grado di essere più visibili con conseguente allargamento della propria clientela.

Però per vendere meglio, ridurre i propri costi e fidelizzare il cliente occorre centrare il proprio sito, che, pertanto, non deve essere solo un biglietto da visita.

Prima di pensare all'aspetto estetico, occorre, infatti, definire la funzione che il sito deve avere individuando correttamente gli obiettivi che l'azienda intende raggiungere, che possono essere si semplice comunicazione o di vendita di beni o servizi.

Successivamente occorre procedere alla sua creazione tenendo conto del fatto che esso deve essere usato e fruito dal cliente, che deve trovare una struttura semplice, che gli consenta una rapida navigazione ed una concreta possibilità di interazione.

 

Fondo per gli incentivi alle imprese: ripartizione delle risorse

Con il Decreto ministeriale 30 marzo 2000, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 82 del 7 aprile u.s., il Ministro dell'Industria ha disposto la ripartizione del Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese.

La ripartizione dei 6.763,68 miliardi per l'anno 2000 è stata effettuata tenendo conto dei pareri consultivi espressi dalle Commissioni parlamentari del Bilancio e delle Attività Produttive in sede di esame del provvedimento.

Le risorse in questione vengono così attribuite:

settore

miliardi

Commercio

911,60

Industria aeronautica

1.142,80

Ricerca e sviluppo (FIT - L. 46/82)

25,00

Ristrutturazione/riconversione industriale

353,09

Settore minerario

82,80

Aree depresse

3.007,39

Imprenditoria femminile (L. 215/92)

320,00

Altri interventi

233,00

Trasferimenti a Regioni

688,00

 

Aziende Grafiche ed Editoriali: rinnovaTo il contratto

Il 5 aprile è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 24 gennaio 1996 per le Aziende Grafiche ed Editoriali, scaduto il 31 dicembre 1999.

Il campo di applicazione contrattuale è stato riformulato con l'elencazione esemplificativa delle attività proprie del settore, che sono state ampliate a quelle caratterizzate dall’innovazione tecnologica dei sistemi organizzativi e dei prodotti.

Sono stati riscritti gli articoli relativi al lavoro a tempo determinato, al lavoro temporaneo, attraverso l’incremento delle tipologie e l’elevazione delle percentuali di utilizzo di tali contratti, al telelavoro, al part-time e all’apprendistato.

Sono stati ridefiniti i regimi di orario di lavoro, che sono stati adeguati nei contenuti alle attuali esigenze organizzative delle imprese. L’orario normale risulta chiaramente fissato in 40 ore medie settimanali, è stato introdotto il lavoro domenicale, è stato individuato l’arco temporale, settimanale o plurisettimanale non superiore a 3 mesi, per l’effettuazione delle quantità medie di lavoro notturno, nel rispetto dei limiti di legge.

Le parti hanno proceduto anche all’aggiornamento della classificazione unica, indicando nuovi profili professionali collegati allo sviluppo della multimedialità e delle nuove tecnologie produttive, individuando una mansione di confine con il lavoro giornalistico nelle aziende editoriali.

L'aumento salariale è pari a L. 80.000 per la C1, che è il baricentro della classificazione professionale unica, e viene corrisposto in due tranche, di cui la prima dal 1° maggio 2000 e la seconda di pari importo dal 1° gennaio 2001.

Per il periodo 1° gennaio 30 aprile 2000 è prevista una tantum pari a L. 160.000 per la C1, non utile agli effetti del computo degli istituti contrattuali e di legge e del TFR.

La validità quadriennale della parte normativa del contratto è stata fissata dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2003, mentre per quella economica, invece, la validità è biennale.

L'intesa sarà sottoposta all’esame delle assemblee dei lavoratori entro il 30 aprile e sarà applicabile dopo la firma definitiva, prevista per i primi giorni di maggio.

 

MODENA: Consorzio Sviluppoenergia1

A seguito della liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, anche a Modena è stato costituito il consorzio Sviluppoenergia1, cui hanno aderito 43 imprese, per un consumo complessivo di energia elettrica pari a 200 milioni di kilowattora.

Il Consorzio ha individuato come fornitore di energia è l'Edison Spa.

Le attività operative e di gestione sono state affidate dal Consorzio a Metasviluppo, la società mista pubblico-privata che ha come soci di riferimento Meta e imprese dell'Unione industriali Modena e della Lega cooperative.

 

VERCELLI: Consorzio S. Andrea

Nel Vercellese ed in Valsesia è stato costituito il Consorzio S. Andrea per offrire alle imprese le opportunità che derivano dalla liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica.

Il Consorzio già prevede un potenziale complessivo di consumo annuo a superare i 100 milioni di Kilowattora.

L'iniziativa si affianca a quella del Consorzio S. Giulio, del quale fanno già parte alcune imprese operanti nell'area della Valsesia.

 

MONZA: consorzio per l’acquisto di energia elettrica

L'Associazione degli Industriali di Monza e Brianza, la Energy Saving e la società di servizi tecnologici Serteced Srl hanno costituito, a Monza, il Consorzio energia Brianza per l’acquisto di energia elettrica a decorrere dal mese di maggio 2000.

Allo stato del consorzio fanno parte 11 imprese dell’area appartenenti a diversi settori industriali per una fornitura di circa 60 milioni di Kwh annui.

 

debiti contributivi: Nuova misura del tasso di differimento e di dilazione 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2000 è stato pubblicato il Decreto ministeriale del 16 marzo 2000, con il quale è stato disposto che l’interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti  per i contributi ed accessori di legge, dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, è fissato nella misura del 9,25% a decorrere dal 9 febbraio 2000.

La nuova misura del tasso degli interessi di dilazione comporta anche un adeguamento dell'aliquota di calcolo delle somme aggiuntive:

- per le inadempienze previste al comma 217 dell’art. 1 della legge 662/96 l'aliquota è pari al 12,25 %;

- per le inadempienze previste al comma 218 del summenzionato art. 1 l'aliquota 

è pari al 9,25 %

 

ANATOCISMO

Il CICR, secondo quanto stabilito dall’art. 120 del Testo Unico Bancario, come modificato dal Decreto legislativo n. 342/99, ha emanato una delibera per disciplinare le modalità e i criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni effettuate nell’esercizio dell’attività bancaria e finanziaria.

Il CICR ha individuato le operazioni, svolte da banche e da intermediari finanziari, cui applicare la disciplina: 

-       le operazioni in conto corrente (art. 2)

Gli accrediti, gli addebiti e i saldi che risultano alle chiusure effettuate alle scadenze prefissate, generano interessi secondo quanto stabilito dai contratti.

Le banche e i clienti possono pattuire liberamente la periodicità di maturazione degli interessi, che deve essere applicata agli interessi attivi e a quelli passivi.

Il saldo risultante dalla chiusura definitiva del conto può produrre interessi solo se stabiliti nel contratto. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica. Anche se nel contratto non sono pattuiti interessi, è possibile applicare gli interessi al tasso legale (artt. 1282 e 1284 cod. civ.)

-       i finanziamenti con rimborso rateale (art. 3)

Non è consentita la capitalizzazione sugli interessi, contrattualmente stabiliti, relativi all’importo dovuto alla scadenza di ogni rata per le operazioni di finanziamento con rimborso rateale, in caso di inadempimento del debitore

Pertanto, se il contratto lo prevede, sulle rate scadute e non pagate decorrono solo interessi semplici a titolo di mora dal giorno della scadenza fino a quello dell’adempimento, mentre, se il contratto non lo prevede, valgono gli artt. 1282 e 1284 cod. civ.

La stessa disciplina si applica ai casi in cui il mancato pagamento determina la risoluzione del contratto di finanziamento.

Se il pagamento avviene attraverso regolamento in conto corrente, invece, si applica la disciplina prevista per le operazioni in conto corrente.

-       le operazioni di raccolta (art. 4).

E' possibile capitalizzare gli interessi da pagare ai clienti, pertanto, nelle operazioni di raccolta gli interessi maturati possono produrre altri secondo le modalità e i criteri stabiliti nei contratti.

Per tutte le operazioni diverse da quelle elencate, si rinvia all’art. 1283 codice civile, che consente l'anatocismo a due condizioni che gli interessi siano dovuti per almeno un semestre e che venga proposta una domanda giudiziale o, in alternativa, che si perfezioni un patto in tal senso dopo la data di scadenza degli interessi.

Ai sensi dell'art. 7 tutte le condizioni contenute nei contratti, stipulati prima della data di entrata in vigore della delibera, devono essere adeguate alle nuove disposizioni entro il 30 giugno 2000 con effetto dal 1° luglio.

Se l'adeguamento alla nuova disciplina comporta un peggioramento delle condizioni contrattuali, è necessaria l’espressa accettazione da parte del cliente.

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