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 di Giovanni Scotti

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NOTIZIARIO
 
MARKETPRESS
 
Martedì 2
 
maggio 2000
 
pagina 5
 
quotidiano di:
economia
finanza
politica
e tecnologia

 

Unico 2000: proroga

Il Ministro delle Finanze ha disposto con proprio decreto la proroga per la presentazione del modello Unico 2000.

Al fine di agevolare la presentazione della denuncia dei redditi via Internet il modello per le persone fisiche e le società di persone può essere presentato entro il 31 luglio, mentre per le società di capitali il nuovo termine è fissato al 20 luglio 2000.

Per i pagamenti le persone fisiche e le società di persone hanno tempo fino al 20 giugno, senza maggiorazione. Dal 21 giugno al 20 luglio si applica una maggiorazione dello 0,4%.

 

TUTELA DELLA PRIVACY: PROROGA DEL TERMINE PER L'ADOZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA

Il Garante ha anticipato che il termine per l'adozione delle misure di sicurezza, previsto per il 31 aprile 2000, dovrebbe slittare al 31 maggio 2000.

Mancata bollatura dei registri contabili

Le scritture contabili non bollate si considerano non tenute, mentre non sono più ritenute omesse le scritture contabili non vidimate per due anni consecutivi, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, del Decreto legge n. 429/82, convertito dalla Legge n. 516/82, modificato dall'art. 7-bis del Decreto legge n. 357/94.

Conseguentemente sono punite penalmente la mancata bollatura del libro giornale e del libro degli inventari e la bollatura non conforme alle regole dettate dall'art. 2215 cod. civ. e, in particolare, la bollatura apposta dopo l'uso.

 

LUCCA: CONSORZIO ENERGETICO LUCCHESE

Nell'ottobre del 1999 è stata avviata la costituzione del Consorzio Energetico Lucchese - CEL cui hanno aderito 65 utenze industriali per un consumo di oltre 240 milioni di kilowattora.

Fornitore di energia è ENEL Trade.

chiarimenti del Ministero sulle stock option

Il Ministero delle finanze, con la circolare 25 febbraio 2000, n. 30/E, ha fornito dei chiarimenti in merito alle modalità di determinazione del valore delle azioni assegnate ai lavoratori dipendenti ai fini dell'applicazione della disciplina delle cosiddette "stock option", regolamentate dall'art. 48, 2° comma, lett. g e g bis del Decreto Presidente della Repubblica n. 917/86, come modificato dall'art. 13, 1° comma, lett. b, n. 2 del Decreto Legislativo n. 505/99.

La nuova normativa prevede che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo che non può superare complessivamente nel periodo d'imposta L. 4.000.000.

Le azioni non devono essere riacquistate da parte della società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute per almeno tre anni.

Nel caso in cui non venga rispettata la condizione del mantenimento delle azioni nel periodo considerato, l'importo non assoggettato è assunto a tassazione, quale reddito di lavoro dipendente, nel periodo d'imposta in cui si verifica la cessione delle azioni stesse.

In caso di assegnazione di azioni a un dipendente, l'importo che non concorre a formare il reddito è costituito dalla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e quanto corrisposto dal dipendente.

Presupposto dell'agevolazione è che l'ammontare corrisposto dal dipendente per l'acquisto delle azioni sia almeno pari al valore delle azioni stesse al momento dell'offerta. Quando il prezzo pagato dal dipendente è inferiore al valore delle azioni al momento dell'offerta, il beneficio fiscale non spetta e si applicano le disposizioni di carattere generale della disciplina del reddito di lavoro dipendente, in base alla quale i compensi in natura devono essere assoggettati a tassazione al netto di quanto corrisposto dal lavoratore dipendente a fronte dell'assegnazione stessa. Pertanto, costituisce reddito di lavoro dipendente la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e il corrispettivo pagato.

Per evitare che la nuova disposizione possa penalizzare i piani di azionariato già deliberati, i nuovi criteri di tassazione non si applicano alle assegnazioni già effettuate prima del 1° gennaio 2000, nonché alle assegnazioni derivanti dall'esercizio di opzione che sono state già attribuite nel periodo che compreso fra il 1° gennaio 1998 e il 15 gennaio 2000, alle quali continua ad applicarsi la previgente disciplina, sempreche più favorevole.

INDUSTRIA ORAFA E ARGENTIERA: ACCORDO PER IL RINNOVO

In data 7 aprile è stato sottoscritto l'accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per l'industria orafa ed argentiera.

Il nuovo contratto decorre dal 1° aprile 2000 ed avrà scadenza il 31.12. 2003, per la parte normativa, ed il 31.12 2001 per la parte economica.

Sono state ampliate la possibilità di ricorso ai contratti a tempo determinato ed è stata introdotta la disciplina del lavoro interinale.

Sono state ampliate le casistiche del ricorso al lavoro straordinario e le quantità di ore (260 annuali). Dal 2002 per le aziende fino a cinquanta dipendenti e dal 2001 per le aziende di maggiori dimensioni, opererà una banca ore per gli straordinari.

Gli aumenti periodici di anzianità sono stati congelati in cifra fissa.

Il trattamento di fine rapporto dovrà essere pagato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'indice ISTAT utile per la sua rivalutazione.

Dal 1° maggio opera una nuova disciplina dell'apprendistato.

I minimi, che conglobano l'indennità di contingenza, sono elevati in due rate decorrenti dal 1° aprile 2000 e dal 1° aprile 2001.

 

Immobili adibiti ad attività non commerciali per Onlus ed enti pubblici

Il Ministero delle Finanze, con la circolare 28 dicembre 1999, n. 244/E, ha comunicato che è consentito che non siano applicate le sanzioni amministrative, in base all'art. 6, 2° comma, del Decreto Legislativo n. 472/97, nei confronti degli enti e delle organizzazioni che hanno erroneamente escluso dall'imposizione i redditi degli immobili strumentali alle attività istituzionali.

A tal fine il Ministero chiarisce che non costituiscono esercizio di attività commerciali l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici e l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le Unità sanitarie locali.

Con lo stesso atto il Ministero ha anche affermato che il reddito complessivo imponibile degli enti non commerciali non si esaurisce nell'unica categoria del reddito d'impresa, nella quale confluiscono i proventi di qualsiasi fonte, ma si determina sulla base della somma dei redditi appartenenti alle varie categorie (redditi fondiari, redditi di capitale, redditi d'impresa e redditi diversi, art, 108 del Tuir).

La decommercializzazione operata dal Testo Unico, nell'escludere la riconducibilità ditali attività istituzionali alle categorie del reddito d'impresa, non sottrae ad imposizione indistintamente tutti i redditi comunque connessi all'esercizio delle attività medesime. L'attività decommercializzata, infatti, deve essere equiparata a quella istituzionale che caratterizza gli enti non commerciali e in particolare, gli immobili adibiti a queste attività, al pari degli immobili strumentali all'attività istituzionale degli altri enti non commerciali, acquistano autonomia reddituale e sono, pertanto, produttivi di reddito fondiario.

 

APPROVATI I MODELLI PER LA RICHIESTA A BANCHE E POSTE DI INFORMAZIONI SUL CONTRIBUENTE

Sulla Gazzetta ufficiale n. 33/00 è stato pubblicato il Decreto ministeriale 9 dicembre 1999 con il quale sono stati approvati i modelli di questionario con i quali gli Uffici delle entrate, gli Uffici distrettuali delle imposte dirette, gli Uffici I.V.A., la Direzione centrale per l'accertamento e la programmazione del Dipartimento delle entrate, i servizi per l'accertamento e la programmazione delle direzioni regionali delle entrate, la Guardia di finanza e gli esperti del servizio consultivo ispettivo tributario possono chiedere alle banche e alla Poste italiane Spa ulteriori dati, notizie e documenti di carattere specifico relativi ai conti intrattenuti con il contribuente.

I modelli sostituiscono quelli approvati con il precedente Decreto ministeriale 14 ottobre 1982.

 

Industria Gomma Plastica: Rinnovato il CCNL

Il 15 aprile è stato sottoscritto l'accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 30 marzo 1996 per gli addetti all'industria della gomma, cavi elettrici ed affini e all'industria delle materie plastiche.

Di seguito sintetizziamo alcuni punti del nuovo contratto, che scadrà il 31 dicembre 2003 per la parte normativa, mentre la parte economica rimarrà in vigore sino al 31 dicembre 2001.

E' stato concordato un incremento salariale in linea con i tassi di inflazione programmata, pari a L. 61.000 al livello baricentrico E. L'aumento sarà corrisposto in due tranches di L. 34.000 dal 1° maggio 2000 e di L. 27.000 dal 1° maggio 2001.

Al personale in forza alla data del 15 aprile 2000 verrà corrisposto un importo forfettario di L. 140.000 lorde, da erogarsi con le competenze del mese di maggio 2000. L'una tantum non utile ai fini dei vari istituti contrattuali nonché del TFR e comprensivo dell'indennità di vacanza contrattuale di cui al Protocollo 23 luglio 1993.

Il compenso sostitutivo del cottimo è stato definitivamente consolidato negli importi in atto precedentemente all'accordo di rinnovo e verrà corrisposto solamente ai lavoratori in forza al 30 aprile 2000, con una detrazione di L. 8.000 per i lavoratori che usufruiranno dell'indennità sostitutiva del premio di risultato. Ai lavoratori assunti dopo il 1° maggio 2000 non deve essere corrisposto nulla a titolo di compenso sostitutivo di cottimo.

L'indennità sostitutiva del premio di risultato potrà essere corrisposta, con decorrenza dal 1° maggio 2000, nelle aziende sino a 100 dipendenti in cifra fissa, secondo importi prestabiliti e parametrati.

I premi di produzione e istituti retributivi aziendali, già consolidati in cifra, continueranno ad essere corrisposti "ad personam" solo ai lavoratori in forza alla data del 15 maggio 2000, mentre ai lavoratori assunti dopo tale data saranno corrisposti per intero alla fine del quarto anno di anzianità di servizio e pro rata nei primi quattro anni, secondo modalità definite a livello aziendale.

L'indennità giornaliera di trasferta è stata ridotta dal 40% al 30%, con decorrenza dal 1° maggio 2000.

La normativa dell'apprendistato è stata adeguata alle nuove norme di legge.

E' stato ulteriormente ampliato l'elenco dei casi per i quali è possibile utilizzare il contratto a termine e il contratto di fornitura di lavoro temporaneo ed è stata incrementata la percentuale dei lavoratori che possono essere assunti con questi contratti (dal 20 al 25% per il contratto a termine e dal 15 al 20% per il contratto di fornitura di lavoro temporaneo), precisando che la percentuale complessiva dei lavoratori così occupati non deve superare il 35% dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'Impresa.

L'orario di lavoro dei turnisti a ciclo continuo (3 turni giornalieri per 7 giorni la settimana) è stato ridotto di 8 ore annue con decorrenza dal 1° gennaio 2000 (dal 1° gennaio 2002 per il settore cavi). Coloro che prestano la loro opera su 2 turni diurni per 7 giorni la settimana nel 2000 hanno la stessa riduzione dei turnisti su 17 turni settimanali, con l'aggiunta di ulteriori 8 ore a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Gli operai con un'anzianità aziendale superiore a 18 anni, a decorrere dal 1° gennaio 2003, matureranno non più 23, ma 24 giorni annui di ferie.

Dal 1° maggio 2000 il periodo di preavviso dei lavoratori con qualifica operaia è stato parificato a quello dei lavoratori con qualifica impiegatizia, secondo una tabella appositamente predisposta.

 

Tasse automobilistiche relative ai rimorchi

Il Ministero delle finanze con apposito decreto ministeriale ha differito il termine di pagamento delle tasse automobilistiche relative ai rimorchi adibiti al trasporto di cose, conto terzi e conto proprio.

Il termine per il pagamento, già prorogato dal 29  febbraio al 30 aprile, è stato ora differito al periodo compreso fra il 1 giugno e il 30 giugno 2000.

 

F24:USCITO IL NUOVO MODELLO

Con il Decreto ministeriale 31 marzo 2000, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 85 dell'11 aprile u.s. è stato approvato il nuovo modello F24, la distinta, cioè, che permette il versamento unificato delle imposte (IRPEF, IRPEG, IVA, IRAP, imposte sostitutive, ritenute alla fonte, addizionali regionali o comunali all'IRPEF, interessi per versamenti rateali) e dei contributi (INPS, INAIL, ENPALS, INPDAI, interessi per versamenti rateali).

Il modello, che deve essere utilizzato a partire dal 1° maggio 2000, serve anche per versare gli interessi e le sanzioni dovuti in caso di liquidazione della dichiarazione, accertamento, concordato, conciliazione e ravvedimento.

Di conseguenza il mod. F23 serve solo per il pagamento di tributi diversi da quelli citati, quali ad esempio l'imposta di registro, l'imposta di successione, gli altri tributi indiretti e gli interessi e le sanzioni relativi.

Le istruzioni operative sono state diramate dal Ministero delle Finanze con la circolare n. 84/E del 27 aprile u.s.

 

Industria tessile-abbigliamento - Accordo 19 aprile 2000

Il 19 aprile è stato sottoscritto l'accordo conclusivo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro valevole per gli addetti alle industrie dei settori tessile ed abbigliamento, scaduto il 31 dicembre scorso.

L'accordo riporta i contenuti dell'intesa raggiunta il 26 marzo scorso sui seguenti argomenti: durata del contratto, aumenti retributivi ed una tantum, orario di lavoro, articolazione dell'orario/flessibilità, banca ore, inquadramento dei lavoratori, adeguamento di part time e lavoro notturno alle recenti disposizioni di legge, definizione/revisione di alcune normative.

Per le aziende contoterziste le due tranches degli aumenti retributivi concordati saranno erogate a febbraio 2001 e a novembre 2001. L'una tantum è pari a L.60.000.

Le parti confermano anche la validità dello strumento dei contratti di emersione, sollecitando, entro il 2000, adeguati interventi di sgravio per i lavoratori che abbiano raggiunto il pieno riallineamento.

Segnaliamo in particolare la regolamentazione sperimentale del job-sharing o contratto di lavoro ripartito, con il quale due o più lavoratori assumono in solido l'adempimento di un'unica obbligazione lavorativa, restando singolarmente responsabili per l'adempimento dell'intero obbligo contrattuale.

Nel protocollo relativo ai processi di internazionalizzazione, le parti hanno anche inserito una dichiarazione sul codice di condotta per il rispetto dei diritti umani fondamentali e per l'eliminazione dello sfruttamento del lavoro minorile nelle attività economiche e produttive internazionali.

SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI: NUOVA DISCIPLINA

Sulla Gazzetta ufficiale n. 84/00 è stata pubblicata la Legge n. 83 dell'11 aprile 2000, che disciplina lo sciopero nei servizi pubblici essenziali (che garantiscono il godimento dei diritti della persona alla vita, salute, libertà, sicurezza, libertà di circolazione, assistenza e previdenza, istruzione e libertà di comunicazione).

Di seguito segnaliamo le novità più significative del provvedimento, che interagisce con la Legge n. 146/90.

L'art. 2  afferma il diritto di sciopero nei predetti servizi, ma nel rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione di prestazioni indispensabili, sancendo l'obbligo di un preavviso minimo di 10 giorni, di comunicare per iscritto la durata, le modalità di attuazione e le motivazioni alle amministrazioni o imprese erogatrici, alla autorità competente e alla Commissione di garanzia. Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi, nell'ambito di accordi sindacali devono individuare le prestazioni indispensabili da assicurare anche in caso di sciopero, in relazione alla natura del servizio, alle esigenze e alla salvaguardia dell'integrità degli impianti.

Le misure concordate possono stabilire forme di erogazione periodica del servizio e devono indicare intervalli minimi da osservare tra uno sciopero e la proclamazione dell'altro. Negli accordi devono essere previste misure di raffreddamento e procedure conciliative. La commissione di garanzia ha comunque il compito di valutare l'idoneità delle misure adottate. Le amministrazioni e le imprese erogatrici devono comunicare all'utenza almeno 5 giorni prima dello sciopero le modalità e i tempi di erogazione del servizio stesso.

A meno che non sia intervenuto un accordo, la revoca spontanea dello sciopero proclamato è considerato passibile di sanzione.

L'art. 2 bis, nuovo, estende la disciplina in esame anche a categorie di lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori che erogano servizi pubblici essenziali e che, in virtù di tale estensione, dovranno ora adottare appositi codici di autoregolamentazione.

Secondo l'art. 4 i lavoratori che scioperano violano l'obbligo di effettuare le prestazioni indispensabili sono passibili di sanzione disciplinare, con esclusione però del licenziamento disciplinare.

Nei confronti dell'organizzazione sindacale che non rispetta le norme di legge viene disposta, per la durata dell'astensione, la sospensione dei permessi sindacale e delle trattenute sindacali, in quest'ultimo caso, per un ammontare minimo di lire 5 milioni e massimo di lire 50 milioni.

La sanzione amministrativa gravante sui dirigenti delle imprese che erogano servizi pubblici in caso di inosservanza degli obblighi di legge o contrattuali viene fissata da un minimo di lire 5 milioni ad un massimo di 50 milioni.

Se non è possibile effettuare alcuna trattenuta sui contributi sindacali o se le organizzazioni sindacali non partecipano alle trattative, la Commissione di garanzia applica una sanzione amministrativa a carico di chi risponde legalmente per l'associazione da lire 5 milioni a 50 milioni.

Il procedimento per valutare il comportamento delle organizzazioni sindacali viene aperto dalla Commissione di garanzia su richiesta delle associazione degli utenti. La commissione valuta la condotta e delibera l'eventuale provvedimento indicando il termine entro cui eseguire lo stesso. La mancata applicazione delle sanzioni da parte delle amministrazioni o imprese erogatrici comporta a carico dei dirigenti delle stesse l'applicazione di una sanzione amministrativa da lire 400 mila a lire 1 milione.

L'art. 7 bis introduce nell'ordinamento il diritto a favore delle associazioni degli utenti di agire in giudizio per ottenere una sentenza che accerti la violazione dei loro diritti nel caso di revoca dello sciopero dopo la comunicazione agli utenti con loro relativo pregiudizio e mancata informazione da parte delle amministrazioni e delle imprese erogatrici con conseguente pregiudizio.

I lavoratori subordinati, i professionisti o piccoli imprenditori che non osservano i precetti dell'ordinanza emanata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, da un Ministro delegato o dal Prefetto, a seconda dei casi, per garantire le prestazioni indispensabili sono assoggettati alla sanzione pecuniaria da lire 500 mila a lire 1 milione. Le organizzazioni sindacale che non ottemperano all'ordinanza sono punite con la sanzione da lire 5 milioni a lire 50 milioni per ogni giorno di omissione. Le sanzioni sono irrogate con l'ordinanza e vengono applicate con ordinanza-ingiunzione dalla Direzione provinciale del lavoro.

RIFORMA DELLE DISCIPLINA DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI

Nella Gazzetta ufficiale del 7 aprile 2000 è pubblicato il Decreto Legislativo 28 febbraio 2000 n. 81, che, in attuazione della delega di cui all'art. 45 della Legge n. 144/99, introduce norme di integrazione e modifica della disciplina dei Lavori Socialmente Utili recata dal Decreto Legislativo n. 468/97 e dal successivo Decreto ministeriale del 21 maggio 1998.

Gli Enti che avevano in corso attività progettuali alla data del 31 dicembre 1999 possono continuare ad utilizzare i lavoratori impegnati in LSU.

Per poter proseguire nelle attività in corso, i lavoratori devono presentare all'ente utilizzatore una dichiarazione, ex Legge n. 15/68, con l'indicazione dei progetti nei quali sono stati impegnati e, in caso di progetti promossi da altri enti, dei periodi di effettivo impegno in ciascun progetto.

Sul sito del Ministero del Lavoro è possibile prelevare lo schema di tale dichiarazione.

Condizione per l'impiego nelle attività individuate dalla legge è la non sussistenza di rapporto di lavoro. L'importo dell'assegno per l'utilizzo è confermato in 850.000 lire mensili, a fronte di un impegno di venti ore settimanali e non più di otto ore giornaliere. Dal 1° maggio 2000 la durata della prestazione non può essere superiore a sei mesi, rinnovabile per ulteriori sei mesi.

I lavoratori interessati dalla disciplina degli LSU sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative ed istituti.

Con le assunzioni di questi lavoratori si intende assolto anche l'onere della riserva del 12% di cui all'art. 25, 1° comma, della Legge n. 223/91.

La applicazione delle disposizioni in materia di LSU cessa nei confronti dei lavoratori che rifiutino l'assunzione in luogo distante fino a 50 chilometri da quello di   residenza, rifiutino di partecipare ai corsi di formazione finalizzati all'assunzione presso datori di lavoro privati, rifiutino l'avviamento a selezione da parte dei servizi per l'impiego o di agenzie private convenzionate con il Ministero del Lavoro, con le Regioni o le Province, su richiesta dei datori di lavoro.

INCENTIVAZIONE PER L'ASSUNZIONE CON CONTRATTO INDETERMINATO A TEMPO PIENO

E' previsto un incentivo di diciotto milioni pro capite a favore dei datori di lavoro privato e gli enti pubblici economici che assumono a tempo pieno ed indeterminato. Per le assunzioni a tempo indeterminato parziale con orario inferiore alle 30 ore, il contributo è corrisposto in misura ridotta, proporzionalmente al numero delle ore previste dal contratto di lavoro.

Inoltre, in caso di conversione a tempo indeterminato del rapporto, viene comunque riconosciuto il contributo capitario di diciotto milioni che, a richiesta del datore di lavoro, può essere concesso a conguaglio degli oneri contributivi dovuti per il periodo antecedente alla trasformazione.

SITI INTERNET

Al fine di realizzare economie di gestione, segnaliamo di seguito alcuni siti nei quali è possibile trovare gli atti o le circolari citate nella rubrica ovvero reperire ulteriori informazioni:

Ministero delle Finanze:       www.finanze.it

Ministero del Lavoro:          www.minlavoro.it

Inps:              www.inps.it

Inpdai:           www.inpdai.it

Inail:               www.inail.it

Enasarco:       www.enasarco.it

Fasi:                www.fasi.it

Previndai:        www.previndai.it                

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