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Martedì
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Unico
2000: proroga Il
Ministro delle Finanze ha disposto con proprio decreto la proroga per la
presentazione del modello Unico 2000. Al
fine di agevolare la presentazione della denuncia dei redditi via Internet
il modello per le persone fisiche e le società di persone può essere
presentato entro il 31 luglio, mentre per le società di capitali il nuovo
termine è fissato al 20 luglio 2000. Per
i pagamenti le persone fisiche e le società di persone hanno tempo fino
al 20 giugno, senza maggiorazione. Dal 21 giugno al 20 luglio si applica
una maggiorazione dello 0,4%. TUTELA
DELLA PRIVACY: PROROGA DEL TERMINE PER L'ADOZIONE DELLE MISURE DI
SICUREZZA Il Garante ha anticipato che il termine per l'adozione delle misure di sicurezza, previsto per il 31 aprile 2000, dovrebbe slittare al 31 maggio 2000. Mancata
bollatura dei registri contabili Le
scritture contabili non bollate si considerano non tenute, mentre non sono
più ritenute omesse le scritture contabili non vidimate per due anni
consecutivi, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, del Decreto legge n.
429/82, convertito dalla Legge n. 516/82, modificato dall'art. 7-bis del
Decreto legge n. 357/94. Conseguentemente
sono punite penalmente la mancata bollatura del libro giornale e del libro
degli inventari e la bollatura non conforme alle regole dettate dall'art.
2215 cod. civ. e, in particolare, la bollatura apposta dopo l'uso. LUCCA:
CONSORZIO ENERGETICO LUCCHESE Nell'ottobre
del 1999 è stata avviata la costituzione del Consorzio Energetico
Lucchese - CEL cui hanno aderito 65 utenze industriali per un consumo di
oltre 240 milioni di kilowattora. Fornitore
di energia è ENEL Trade. chiarimenti
del Ministero sulle stock option Il
Ministero delle finanze, con la circolare 25 febbraio 2000, n. 30/E, ha
fornito dei chiarimenti in merito alle modalità di determinazione del
valore delle azioni assegnate ai lavoratori dipendenti ai fini
dell'applicazione della disciplina delle cosiddette "stock option",
regolamentate dall'art. 48, 2° comma, lett. g e g bis del Decreto
Presidente della Repubblica n. 917/86, come modificato dall'art. 13, 1°
comma, lett. b, n. 2 del Decreto Legislativo n. 505/99. La
nuova normativa prevede che non concorre a formare il reddito di lavoro
dipendente il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti
per un importo che non può superare complessivamente nel periodo
d'imposta L. 4.000.000. Le
azioni non devono essere riacquistate da parte della società emittente o
dal datore di lavoro o comunque cedute per almeno tre anni. Nel
caso in cui non venga rispettata la condizione del mantenimento delle
azioni nel periodo considerato, l'importo non assoggettato è assunto a
tassazione, quale reddito di lavoro dipendente, nel periodo d'imposta in
cui si verifica la cessione delle azioni stesse. In
caso di assegnazione di azioni a un dipendente, l'importo che non concorre
a formare il reddito è costituito dalla differenza tra il valore delle
azioni al momento dell'assegnazione e quanto corrisposto dal dipendente. Presupposto
dell'agevolazione è che l'ammontare corrisposto dal dipendente per
l'acquisto delle azioni sia almeno pari al valore delle azioni stesse al
momento dell'offerta. Quando il prezzo pagato dal dipendente è inferiore
al valore delle azioni al momento dell'offerta, il beneficio fiscale non
spetta e si applicano le disposizioni di carattere generale della
disciplina del reddito di lavoro dipendente, in base alla quale i compensi
in natura devono essere assoggettati a tassazione al netto di quanto
corrisposto dal lavoratore dipendente a fronte dell'assegnazione stessa.
Pertanto, costituisce reddito di lavoro dipendente la differenza tra il
valore delle azioni al momento dell'assegnazione e il corrispettivo
pagato. Per evitare che la nuova disposizione possa penalizzare i piani di azionariato già deliberati, i nuovi criteri di tassazione non si applicano alle assegnazioni già effettuate prima del 1° gennaio 2000, nonché alle assegnazioni derivanti dall'esercizio di opzione che sono state già attribuite nel periodo che compreso fra il 1° gennaio 1998 e il 15 gennaio 2000, alle quali continua ad applicarsi la previgente disciplina, sempreche più favorevole. INDUSTRIA
ORAFA E ARGENTIERA: ACCORDO PER IL RINNOVO In
data 7 aprile è stato sottoscritto l'accordo per il rinnovo del contratto
collettivo nazionale di lavoro per l'industria orafa ed argentiera. Il
nuovo contratto decorre dal 1° aprile 2000 ed avrà scadenza il 31.12.
2003, per la parte normativa, ed il 31.12 2001 per la parte economica. Sono
state ampliate la possibilità di ricorso ai contratti a tempo determinato
ed è stata introdotta la disciplina del lavoro interinale. Sono
state ampliate le casistiche del ricorso al lavoro straordinario e le
quantità di ore (260 annuali). Dal 2002 per le aziende fino a cinquanta
dipendenti e dal 2001 per le aziende di maggiori dimensioni, opererà una
banca ore per gli straordinari. Gli
aumenti periodici di anzianità sono stati congelati in cifra fissa. Il
trattamento di fine rapporto dovrà essere pagato entro 30 giorni dalla
data di pubblicazione dell'indice ISTAT utile per la sua rivalutazione. Dal
1° maggio opera una nuova disciplina dell'apprendistato. I
minimi, che conglobano l'indennità di contingenza, sono elevati in due
rate decorrenti dal 1° aprile 2000 e dal 1° aprile 2001. Immobili
adibiti ad attività non commerciali per Onlus ed enti pubblici Il
Ministero delle Finanze, con la circolare 28 dicembre 1999, n. 244/E, ha
comunicato che è consentito che non siano applicate le sanzioni
amministrative, in base all'art. 6, 2° comma, del Decreto Legislativo n.
472/97, nei confronti degli enti e delle organizzazioni che hanno
erroneamente escluso dall'imposizione i redditi degli immobili strumentali
alle attività istituzionali. A
tal fine il Ministero chiarisce che non costituiscono esercizio di
attività commerciali l'esercizio di funzioni statali da parte di enti
pubblici e l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e
sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine,
comprese le Unità sanitarie locali. Con
lo stesso atto il Ministero ha anche affermato che il reddito complessivo
imponibile degli enti non commerciali non si esaurisce nell'unica
categoria del reddito d'impresa, nella quale confluiscono i proventi di
qualsiasi fonte, ma si determina sulla base della somma dei redditi
appartenenti alle varie categorie (redditi fondiari, redditi di capitale,
redditi d'impresa e redditi diversi, art, 108 del Tuir). La
decommercializzazione operata dal Testo Unico, nell'escludere la
riconducibilità ditali attività istituzionali alle categorie del reddito
d'impresa, non sottrae ad imposizione indistintamente tutti i redditi
comunque connessi all'esercizio delle attività medesime. L'attività
decommercializzata, infatti, deve essere equiparata a quella istituzionale
che caratterizza gli enti non commerciali e in particolare, gli immobili
adibiti a queste attività, al pari degli immobili strumentali
all'attività istituzionale degli altri enti non commerciali, acquistano
autonomia reddituale e sono, pertanto, produttivi di reddito fondiario. APPROVATI
I MODELLI PER LA RICHIESTA A BANCHE E POSTE DI INFORMAZIONI SUL
CONTRIBUENTE Sulla
Gazzetta ufficiale n. 33/00 è stato pubblicato il Decreto ministeriale 9
dicembre 1999 con il quale sono stati approvati i modelli di questionario
con i quali gli Uffici delle entrate, gli Uffici distrettuali delle
imposte dirette, gli Uffici I.V.A., la Direzione centrale per
l'accertamento e la programmazione del Dipartimento delle entrate, i
servizi per l'accertamento e la programmazione delle direzioni regionali
delle entrate, la Guardia di finanza e gli esperti del servizio consultivo
ispettivo tributario possono chiedere alle banche e alla Poste italiane
Spa ulteriori dati, notizie e documenti di carattere specifico relativi ai
conti intrattenuti con il contribuente. I
modelli sostituiscono quelli approvati con il precedente Decreto
ministeriale 14 ottobre 1982. Industria
Gomma Plastica: Rinnovato il CCNL Il
15 aprile è stato sottoscritto l'accordo per il rinnovo del contratto
collettivo nazionale di lavoro 30 marzo 1996 per gli addetti all'industria
della gomma, cavi elettrici ed affini e all'industria delle materie
plastiche. Di
seguito sintetizziamo alcuni punti del nuovo contratto, che scadrà il 31
dicembre 2003 per la parte normativa, mentre la parte economica rimarrà
in vigore sino al 31 dicembre 2001. E'
stato concordato un incremento salariale in linea con i tassi di
inflazione programmata, pari a L. 61.000 al livello baricentrico E.
L'aumento sarà corrisposto in due tranches di L. 34.000 dal 1° maggio
2000 e di L. 27.000 dal 1° maggio 2001. Al
personale in forza alla data del 15 aprile 2000 verrà corrisposto un
importo forfettario di L. 140.000 lorde, da erogarsi con le competenze del
mese di maggio 2000. L'una tantum non utile ai fini dei vari istituti
contrattuali nonché del TFR e comprensivo dell'indennità di vacanza
contrattuale di cui al Protocollo 23 luglio 1993. Il
compenso sostitutivo del cottimo è stato definitivamente consolidato
negli importi in atto precedentemente all'accordo di rinnovo e verrà
corrisposto solamente ai lavoratori in forza al 30 aprile 2000, con una
detrazione di L. 8.000 per i lavoratori che usufruiranno dell'indennità
sostitutiva del premio di risultato. Ai lavoratori assunti dopo il 1°
maggio 2000 non deve essere corrisposto nulla a titolo di compenso
sostitutivo di cottimo. L'indennità
sostitutiva del premio di risultato potrà essere corrisposta, con
decorrenza dal 1° maggio 2000, nelle aziende sino a 100 dipendenti in
cifra fissa, secondo importi prestabiliti e parametrati. I
premi di produzione e istituti retributivi aziendali, già consolidati in
cifra, continueranno ad essere corrisposti "ad personam" solo ai
lavoratori in forza alla data del 15 maggio 2000, mentre ai lavoratori
assunti dopo tale data saranno corrisposti per intero alla fine del quarto
anno di anzianità di servizio e pro rata nei primi quattro anni, secondo
modalità definite a livello aziendale. L'indennità
giornaliera di trasferta è stata ridotta dal 40% al 30%, con decorrenza
dal 1° maggio 2000. La
normativa dell'apprendistato è stata adeguata alle nuove norme di legge. E'
stato ulteriormente ampliato l'elenco dei casi per i quali è possibile
utilizzare il contratto a termine e il contratto di fornitura di lavoro
temporaneo ed è stata incrementata la percentuale dei lavoratori che
possono essere assunti con questi contratti (dal 20 al 25% per il
contratto a termine e dal 15 al 20% per il contratto di fornitura di
lavoro temporaneo), precisando che la percentuale complessiva dei
lavoratori così occupati non deve superare il 35% dei contratti di lavoro
a tempo indeterminato in atto nell'Impresa. L'orario
di lavoro dei turnisti a ciclo continuo (3 turni giornalieri per 7 giorni
la settimana) è stato ridotto di 8 ore annue con decorrenza dal 1°
gennaio 2000 (dal 1° gennaio 2002 per il settore cavi). Coloro che
prestano la loro opera su 2 turni diurni per 7 giorni la settimana nel
2000 hanno la stessa riduzione dei turnisti su 17 turni settimanali, con
l'aggiunta di ulteriori 8 ore a decorrere dal 1° gennaio 2001. Gli
operai con un'anzianità aziendale superiore a 18 anni, a decorrere dal
1° gennaio 2003, matureranno non più 23, ma 24 giorni annui di ferie. Dal
1° maggio 2000 il periodo di preavviso dei lavoratori con qualifica
operaia è stato parificato a quello dei lavoratori con qualifica
impiegatizia, secondo una tabella appositamente predisposta. Tasse
automobilistiche relative ai rimorchi Il
Ministero delle finanze con apposito decreto ministeriale ha differito il
termine di pagamento delle tasse automobilistiche relative ai rimorchi
adibiti al trasporto di cose, conto terzi e conto proprio. Il
termine per il pagamento, già prorogato dal 29
febbraio al 30 aprile, è stato ora differito al periodo compreso
fra il 1 giugno e il 30 giugno 2000. F24:USCITO
IL NUOVO MODELLO Con
il Decreto ministeriale 31 marzo 2000, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale
n. 85 dell'11 aprile u.s. è stato approvato il nuovo modello F24, la
distinta, cioè, che permette il versamento unificato delle imposte
(IRPEF, IRPEG, IVA, IRAP, imposte sostitutive, ritenute alla fonte,
addizionali regionali o comunali all'IRPEF, interessi per versamenti
rateali) e dei contributi (INPS, INAIL, ENPALS, INPDAI, interessi per
versamenti rateali). Il
modello, che deve essere utilizzato a partire dal 1° maggio 2000, serve
anche per versare gli interessi e le sanzioni dovuti in caso di
liquidazione della dichiarazione, accertamento, concordato, conciliazione
e ravvedimento. Di
conseguenza il mod. F23 serve solo per il pagamento di tributi diversi da
quelli citati, quali ad esempio l'imposta di registro, l'imposta di
successione, gli altri tributi indiretti e gli interessi e le sanzioni
relativi. Le
istruzioni operative sono state diramate dal Ministero delle Finanze con
la circolare n. 84/E del 27 aprile u.s.
Industria
tessile-abbigliamento - Accordo 19 aprile 2000 Il
19 aprile è stato sottoscritto l'accordo conclusivo per il rinnovo del
contratto collettivo nazionale di lavoro valevole per gli addetti alle
industrie dei settori tessile ed abbigliamento, scaduto il 31 dicembre
scorso. L'accordo
riporta i contenuti dell'intesa raggiunta il 26 marzo scorso sui seguenti
argomenti: durata del contratto, aumenti retributivi ed una tantum, orario
di lavoro, articolazione dell'orario/flessibilità, banca ore,
inquadramento dei lavoratori, adeguamento di part time e lavoro notturno
alle recenti disposizioni di legge, definizione/revisione di alcune
normative. Per
le aziende contoterziste le due tranches degli aumenti retributivi
concordati saranno erogate a febbraio 2001 e a novembre 2001. L'una tantum
è pari a L.60.000. Le
parti confermano anche la validità dello strumento dei contratti di
emersione, sollecitando, entro il 2000, adeguati interventi di sgravio per
i lavoratori che abbiano raggiunto il pieno riallineamento. Segnaliamo
in particolare la regolamentazione sperimentale del job-sharing o
contratto di lavoro ripartito, con il quale due o più lavoratori assumono
in solido l'adempimento di un'unica obbligazione lavorativa, restando
singolarmente responsabili per l'adempimento dell'intero obbligo
contrattuale. Nel protocollo relativo ai processi di internazionalizzazione, le parti hanno anche inserito una dichiarazione sul codice di condotta per il rispetto dei diritti umani fondamentali e per l'eliminazione dello sfruttamento del lavoro minorile nelle attività economiche e produttive internazionali. SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI: NUOVA DISCIPLINA Sulla
Gazzetta ufficiale n. 84/00 è stata pubblicata la Legge n. 83 dell'11
aprile 2000, che disciplina lo sciopero nei servizi pubblici essenziali
(che garantiscono il godimento dei diritti della persona alla vita,
salute, libertà, sicurezza, libertà di circolazione, assistenza e
previdenza, istruzione e libertà di comunicazione). Di
seguito segnaliamo le novità più significative del provvedimento, che
interagisce con la Legge n. 146/90. L'art.
2 afferma il diritto di
sciopero nei predetti servizi, ma nel rispetto di misure dirette a
consentire l'erogazione di prestazioni indispensabili, sancendo l'obbligo
di un preavviso minimo di 10 giorni, di comunicare per iscritto la durata,
le modalità di attuazione e le motivazioni alle amministrazioni o imprese
erogatrici, alla autorità competente e alla Commissione di garanzia. Le
amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi, nell'ambito di
accordi sindacali devono individuare le prestazioni indispensabili da
assicurare anche in caso di sciopero, in relazione alla natura del
servizio, alle esigenze e alla salvaguardia dell'integrità degli
impianti. Le
misure concordate possono stabilire forme di erogazione periodica del
servizio e devono indicare intervalli minimi da osservare tra uno sciopero
e la proclamazione dell'altro. Negli accordi devono essere previste misure
di raffreddamento e procedure conciliative. La commissione di garanzia ha
comunque il compito di valutare l'idoneità delle misure adottate. Le
amministrazioni e le imprese erogatrici devono comunicare all'utenza
almeno 5 giorni prima dello sciopero le modalità e i tempi di erogazione
del servizio stesso. A
meno che non sia intervenuto un accordo, la revoca spontanea dello
sciopero proclamato è considerato passibile di sanzione. L'art.
2 bis, nuovo, estende la disciplina in esame anche a categorie di
lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori che erogano
servizi pubblici essenziali e che, in virtù di tale estensione, dovranno
ora adottare appositi codici di autoregolamentazione. Secondo
l'art. 4 i lavoratori che scioperano violano l'obbligo di effettuare le
prestazioni indispensabili sono passibili di sanzione disciplinare, con
esclusione però del licenziamento disciplinare. Nei
confronti dell'organizzazione sindacale che non rispetta le norme di legge
viene disposta, per la durata dell'astensione, la sospensione dei permessi
sindacale e delle trattenute sindacali, in quest'ultimo caso, per un
ammontare minimo di lire 5 milioni e massimo di lire 50 milioni. La
sanzione amministrativa gravante sui dirigenti delle imprese che erogano
servizi pubblici in caso di inosservanza degli obblighi di legge o
contrattuali viene fissata da un minimo di lire 5 milioni ad un massimo di
50 milioni. Se
non è possibile effettuare alcuna trattenuta sui contributi sindacali o
se le organizzazioni sindacali non partecipano alle trattative, la
Commissione di garanzia applica una sanzione amministrativa a carico di
chi risponde legalmente per l'associazione da lire 5 milioni a 50 milioni. Il
procedimento per valutare il comportamento delle organizzazioni sindacali
viene aperto dalla Commissione di garanzia su richiesta delle associazione
degli utenti. La commissione valuta la condotta e delibera l'eventuale
provvedimento indicando il termine entro cui eseguire lo stesso. La
mancata applicazione delle sanzioni da parte delle amministrazioni o
imprese erogatrici comporta a carico dei dirigenti delle stesse
l'applicazione di una sanzione amministrativa da lire 400 mila a lire 1
milione. L'art.
7 bis introduce nell'ordinamento il diritto a favore delle associazioni
degli utenti di agire in giudizio per ottenere una sentenza che accerti la
violazione dei loro diritti nel caso di revoca dello sciopero dopo la
comunicazione agli utenti con loro relativo pregiudizio e mancata
informazione da parte delle amministrazioni e delle imprese erogatrici con
conseguente pregiudizio. I lavoratori subordinati, i professionisti o piccoli imprenditori che non osservano i precetti dell'ordinanza emanata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, da un Ministro delegato o dal Prefetto, a seconda dei casi, per garantire le prestazioni indispensabili sono assoggettati alla sanzione pecuniaria da lire 500 mila a lire 1 milione. Le organizzazioni sindacale che non ottemperano all'ordinanza sono punite con la sanzione da lire 5 milioni a lire 50 milioni per ogni giorno di omissione. Le sanzioni sono irrogate con l'ordinanza e vengono applicate con ordinanza-ingiunzione dalla Direzione provinciale del lavoro. RIFORMA
DELLE DISCIPLINA DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI Nella
Gazzetta ufficiale del 7 aprile 2000 è pubblicato il Decreto Legislativo
28 febbraio 2000 n. 81, che, in attuazione della delega di cui all'art. 45
della Legge n. 144/99, introduce norme di integrazione e modifica della
disciplina dei Lavori Socialmente Utili recata dal Decreto Legislativo n.
468/97 e dal successivo Decreto ministeriale del 21 maggio 1998. Gli
Enti che avevano in corso attività progettuali alla data del 31 dicembre
1999 possono continuare ad utilizzare i lavoratori impegnati in LSU. Per
poter proseguire nelle attività in corso, i lavoratori devono presentare
all'ente utilizzatore una dichiarazione, ex Legge n. 15/68, con
l'indicazione dei progetti nei quali sono stati impegnati e, in caso di
progetti promossi da altri enti, dei periodi di effettivo impegno in
ciascun progetto. Sul
sito del Ministero del Lavoro è possibile prelevare lo schema di tale
dichiarazione. Condizione
per l'impiego nelle attività individuate dalla legge è la non
sussistenza di rapporto di lavoro. L'importo dell'assegno per l'utilizzo
è confermato in 850.000 lire mensili, a fronte di un impegno di venti ore
settimanali e non più di otto ore giornaliere. Dal 1° maggio 2000 la
durata della prestazione non può essere superiore a sei mesi, rinnovabile
per ulteriori sei mesi. I
lavoratori interessati dalla disciplina degli LSU sono esclusi dal computo
dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per
l'applicazione di particolari normative ed istituti. Con
le assunzioni di questi lavoratori si intende assolto anche l'onere della
riserva del 12% di cui all'art. 25, 1° comma, della Legge n. 223/91. La
applicazione delle disposizioni in materia di LSU cessa nei confronti dei
lavoratori che rifiutino l'assunzione in luogo distante fino a 50
chilometri da quello di residenza,
rifiutino di partecipare ai corsi di formazione finalizzati all'assunzione
presso datori di lavoro privati, rifiutino l'avviamento a selezione da
parte dei servizi per l'impiego o di agenzie private convenzionate con il
Ministero del Lavoro, con le Regioni o le Province, su richiesta dei
datori di lavoro. INCENTIVAZIONE
PER L'ASSUNZIONE CON CONTRATTO INDETERMINATO A TEMPO PIENO E'
previsto un incentivo di diciotto milioni pro capite a favore dei datori
di lavoro privato e gli enti pubblici economici che assumono a tempo pieno
ed indeterminato. Per le assunzioni a tempo indeterminato parziale con
orario inferiore alle 30 ore, il contributo è corrisposto in misura
ridotta, proporzionalmente al numero delle ore previste dal contratto di
lavoro. Inoltre,
in caso di conversione a tempo indeterminato del rapporto, viene comunque
riconosciuto il contributo capitario di diciotto milioni che, a richiesta
del datore di lavoro, può essere concesso a conguaglio degli oneri
contributivi dovuti per il periodo antecedente alla trasformazione. SITI
INTERNET Al
fine di realizzare economie di gestione, segnaliamo di seguito alcuni siti
nei quali è possibile trovare gli atti o le circolari citate nella
rubrica ovvero reperire ulteriori informazioni: Ministero
delle Finanze:
www.finanze.it Ministero
del Lavoro:
www.minlavoro.it Inps:
www.inps.it Inpdai:
www.inpdai.it Inail:
www.inail.it Enasarco:
www.enasarco.it Fasi:
www.fasi.it Previndai:
www.previndai.it |