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 di Giovanni Scotti

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Lunedì 12
 
giugno 2000
 
pagina 5
 
quotidiano di:
economia
finanza
politica
e tecnologia
 
 

ASSOLOMBARDA: NET ECONOMY

Lunedì 5 giugno 2000 nel corso dell'Assemblea generale di Assolombarda, cui hanno partecipato Autorità istituzionali e di Governo, si è parlato di net economy.

Ad essa, l'Assolombarda ha dedicato un approfondito documento intitolato "Le imprese milanesi e la net economy. Promuovere la competitività, sviluppare le competenze e attuare il cambiamento", che è stato consegnato alle Autorità di Governo.

Il documento approfondisce in particolare i seguenti temi: l'impatto della rivoluzione tecnologica sulle imprese, la crescente importanza del territorio come fattore di competitività, il ruolo di Milano nella net economy. Sono anche esaminati tutti i nodi che l'Italia deve sciogliere per sfruttare l'opportunità offerta dalle nuove tecnologie, quali un mercato del lavoro governato da norme che non tengono il passo del cambiamento, l'alfabetizzazione informatica, le infrastrutture.

Sul sito Internet www.assolombarda.it  è possibile consultare documenti, informazioni, grafici e link sul tema dell'economia digitale.

 

 

ICI: BASE IMPONIBILE, IMPOSTA, DETRAZIONI

Per pagare l'imposta comunale sugli immobili il proprietario di case, negozi, capannoni industriali, terreni fabbricabili o agricoli, ovvero chi gode di un immobile il diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie, anche se non residente sul territorio dello Stato, deve determinare la base imponibile, calcolare l'imposta relativa ed applicare le detrazioni spettanti.

In primo luogo il soggetto passivo deve determinare la base imponibile, che per i fabbricati iscritti in catasto si ottiene moltiplicando la rendita catastale, maggiorata del 5 %, per 100 per le categorie A, B e C (escluse A/l0 e C/1), per 50 per le categorie A/10 e D e per 34 per la categoria C/1.

Se il fabbricato non è ancora iscritto in catasto si utilizza la rendita presunta, vale a dire quella degli immobili simili nella stessa zona.

Per le aree fabbricabili, la base immobiliare si determina dal prezzo commerciale al 1° gennaio con riguardo anche ai prezzi medi rilevati sul mercato per la vendita di aree con caratteristiche simili.

Per i terreni agricoli, invece, occorre fare riferimento al reddito domenicale risultante in catasto, aumentata del 25% e moltiplicato per 75.

La base imponibile ridotta del 50% se immobile è inagibile o inabitabile e non è utilizzato.

Alla base imponibile si applica, per determinare l'imposta dovuta, l'aliquota stabilita dal comune ove è sito l'immobile (tra un minimo del quattro per mille e un massimo del sette per mille). Ogni contribuente deve pertanto verificare l'ammontare dell'aliquota da applicare. Lo può fare telefonando all'ufficio tributi del comune competente, consultando il supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 117/00, il sito internet del ministero delle finanze, quello del comune stesso o quello dell'associazione dei comuni, www.ancicic.it

All'imposta lorda dovuta possono essere applicate la detrazione riconosciuta per la casa direttamente adibita ad abitazione principale del proprietario (la detrazione base è di L. 200.000, ma ogni comune ha avuto la facoltà di deliberare detrazioni superiori) o quella, se spettante, legata alla situazione specifica del soggetto passivo dell'imposta (anziani, disoccupati, inoccupati) o al reddito del nucleo familiare.

Se più proprietari abitano la stessa casa, la detrazione deve essere divisa in parti eguali e non per quote di proprietà.

Se l'acquisto o la vendita dell'immobile è avvenuta in corso d'anno, la detrazione deve essere calcolata solo per i mesi di possesso.

 

 

ICI: PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

L'imposta comunale sugli immobili deve essere pagata da tutti i proprietari di immobili o di loro porzioni. Gli inquilini non sono tenuti al pagamento dell'ICI.

Il versamento dell'ICI è dovuto solo se l'imposta da versare supera L. 4.000.

Entro la fine del mese di giugno occorre versare l'acconto pari al 90% di quanto dovuto per il primo semestre (vale a dire il 45% del totale) e tra il 1° e il 20 dicembre 2000 deve essere pagata la seconda rata a saldo pari al rimanente 55% del totale.

Anche le detrazioni spettanti debbono essere divise fra le due rate applicando le suddette percentuali.

E' possibile anche pagare tutta l'ICI in una sola rata entro il 30 giugno 2000.

Il contribuente deve anche verificare se il Comune ha attivato un apposito conto corrente postale per il versamento diretto o se ricorre ad un concessionario per la riscossione.

 

 

ICI: PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Chi ha acquistato o venduto l'immobile nel corso dell'anno deve pagare la quota relativa ai mesi per i quali è stato proprietario e l'anno successivo fra il 2 maggio e il 31 luglio deve presentare al Comune la dichiarazione di variazione.

Entro il luglio 2000 deve essere pertanto presentata la dichiarazione ai fini ICI relativa al 1999.

La dichiarazione deve essere presentata non solo in caso di acquisto, vendita o acquisto per successione o donazione, ma anche in caso di variazione del valore dell'immobile, ovvero perdita o acquisizione del requisito di abitazione principale.

La dichiarazione deve essere presentata al Comune di ubicazione dell'immobile a cura dei nuovi titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale. La presentazione può avvenire a mano, facendosi rilasciare la ricevuta, oppure spedita per raccomandata.

 

 

DISABILI: INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE

Sulla Gazzetta ufficiale n. 88 del 14 aprile 2000 è stato pubblicato il Decreto ministeriale n. 91 del 13 gennaio con cui è stato emanato il regolamento per il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili e la concessione delle agevolazioni.

I destinatari delle agevolazioni sono i datori di lavoro privati, le cooperative sociali, i consorzi costituiti come società cooperative, organizzazioni senza fine di lucro che operano nel sociale.

Le suddette categorie di datori di lavoro hanno diritto a agevolazioni o rimborsi.

In caso di assunzione di disabili è possibile ottenere la fiscalizzazione degli oneri previdenziali ed assistenziali sociali nelle seguenti misure:

      - il 100%, per la durata di otto anni, in caso di assunzione di inabili con invalidità superiore al 79%, con minorazioni ascritte dalla 1a alla 3a categoria o con handicap intellettivo e psichico;

      - il 50%, per la durata di cinque anni, in caso di assunzione di disabili con invalidità fra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla 4a alla 6a categoria.

E' possibile anche ottenere un rimborso forfetario delle spese sostenute dall'impresa per trasformare il posto di lavoro e rimuovere le barriere architettoniche e gli ostacoli allo svolgimento della prestazione lavorativa del disabile che ha un'invalidità superiore al 50%.

I datori di lavoro che hanno presso di sé disabili che effettuano tirocini di orientamento o di addestramento possono ottenere anche un rimborso degli oneri derivanti dall'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per la responsabilità civile.

Il Ministero del Lavoro, entro il 10 marzo di ogni anno, ripartisce le risorse del fondo. I datori di lavoro, entro il successivo 30 giugno, presentano al Centro per l'impiego il programma sulla scorta del quale chiedono di usufruire delle agevolazioni. Le regioni, entro il 30 novembre, comunicano al Ministero il numero dei programmi predisposti per favorire l'inserimento lavorativo dei disabili a favore dei quali sono ammessi i benefici. Il Ministero del lavoro procede infine alla ripartizione dei fondi.

 

 

LICENZE COMMERCIALI: ROTTAMAZZIONE

Dal 5 giugno 2000 è possibile presentare al Ministero dell'Industria la richiesta per la concessione di un indennizzo a seguito della restituzione delle licenze dei piccoli esercizi commerciali.

La circolare del Ministero dell'Industria n. 902411 del 9 maggio 2000, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 115/00, ha fornito le istruzioni relative al Decreto ministeriale 12 aprile 2000, che ha modificato il Decreto ministeriale 5 ottobre 1999.

Le domande per la concessione dell'indennizzo, che devono essere presentate per il tramite della Camera di commercio, possono riguardare solo la cessazione dell'attività avvenuta tra il 9 maggio 1998 e l'8 maggio 2000.

 

 

PART TIME: INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE

Sulla Gazzetta ufficiale del 5 giugno è stato pubblicato il Decreto del 12 aprile 2000, con il quale il Ministero del Lavoro ha precisato il contenuto degli incentivi (600 miliardi distribuiti in tre anni) spettanti alle imprese che assumono nuovi lavoratori con contratti part time.

Gli incentivi, sotto forma di agevolazioni contributive, spettano solo alle aziende che assumono a tempo indeterminato con rapporto part time che non dovrà superare le 32 ore.

 

 

INDUSTRIA DELL'OCCHIALERIA: RINNOVO CONTRATTUALE.

Il 31 maggio è stato sottoscritto l'accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro valevole per gli addetti all'industria dell'occhialeria, scaduto il 31 dicembre scorso.

Il contratto, con validità quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte economica, decorre dal 1° gennaio 2000 e avrà validità fino al 31 dicembre 2003.

Gli aumenti concordati saranno erogati in tranches decorrenti, rispettivamente, dal 1° giugno 2000 e dal 1° febbraio 2001. Per il periodo compreso fra il mese di gennaio e quello di maggio 2000 è previsto un importo, non utile agli effetti del computo degli istituti contrattuali e di legge e del TFR;

Mediante soluzioni da determinare in sede aziendale, è possibile un'articolazione multiperiodale dell'orario contrattuale, in base alla quale l'orario viene realizzato in regime ordinario come media in un periodo non superiore a 12 mesi.

Sono state individuate disposizioni in applicazione della recente normativa di legge sul part time. E' stato regolamento il contratto di lavoro ripartito, con il quale due o più lavoratori assumono in solido l'adempimento di un'unica obbligazione lavorativa, restando singolarmente responsabili per l'adempimento dell'intero obbligo contrattuale.

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