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DIRETTIVA SUL COMMERCIO ELETTRONICO www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/proposals/taxation/tax_prop.htm è il sito Internet sul quale è possibile consultare il testo della proposta di Direttiva presentata il 7 giugno scorso dalla Commissione dell'Unione europea in merito alle modifiche necessarie per adattare le regole Iva attualmente in vigore al commercio elettronico
CREDITO D'IMPOSTA ALLE PMI PER LE NUOVE ASSUNZIONI IN AREE SVANTAGGIATE Non ha ancora trovato attuazione l'art.4 della Legge n. 448/98, relativo alla concessione di un credito d'imposta alle piccole e medie imprese per le nuove assunzioni effettuate dal 1 gennaio 1999 al 31 dicembre 2001. Il Ministero delle Finanze non ha potuto dar seguito alle disposizioni normative, in quanto il Ministero del Lavoro non ha provveduto a fornirgli con tempestività l'elenco dei territori ammessi all'agevolazione. La stessa si applica alle piccole e medie imprese individuate con il Decreto del Ministero dell'Industria 18 settembre 1997, in conformità alla disciplina comunitaria, le cui unità produttive sono ubicate: - nei territori delle sezioni circondariali del collocamento, nei quali il tasso medio di disoccupazione è superiore alla media nazionale e che sono confinanti con le regioni Molise, Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna; - nelle aree di crisi di cui all'art.1, 1° comma, del Decreto legge n. 148/93, situate in province nelle quali il tasso di disoccupazione accertato sia superiore del 20% alla media nazionale. Le nuove assunzioni devono rappresentare un incremento effettivo della base occupazionale, devono essere a tempo indeterminato e rispettare i contratti collettivi nazionali. Il livello di occupazione raggiunto non deve subire riduzioni nel corso del periodo agevolato. I nuovi dipendenti devono essere iscritti nelle liste di collocamento o di mobilità o devono fruire della cassa integrazione guadagni. Devono essere rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalla Legge n. 626/94 e quelle relative ai parametri delle prestazioni ambientali. Il credito d'imposta, spettante a ciascun nuovo assunto con contratto a tempo indeterminato, è pari, per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 1999, a L. 1 milione (elevato a 3 milioni se si tratta di lavoratore disabile assunto a tempo indeterminato con un'invalidità superiore al 65%) e a L. 3 milioni per i periodi d'imposta successivi. L'importo del credito non può eccedere 60 milioni annui in ciascuno dei tre periodi d'imposta successivi alla prima assunzione.
BONIFICA DEI SITI INQUINATI Il 16 giugno u.s. il Governo ha emanato apposito Decreto ministeriale per prorogare dal 16 giugno 2000 al 1º gennaio 2001 la scadenza, prevista dall'art. 9 del Decreto ministeriale n. 471/99, per la presentazione di una comunicazione sui siti da bonificare, ai fini del loro inserimento nei Piani regionali di bonifica.
APPALTI PUBBLICI L'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici ha provveduto, ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica n. 34/00 alla costituzione della Commissione Consultiva che dovrà emettere pareri sulle autorizzazioni e sulle revoche allo svolgimento dell'attività di attestazione da parte delle Società Organismi Attestazione. Sul sito Internet dell'Autorità, www.autoritalavoripubblici.it è possibile vedere la composizione della Commissione, che dovrà esprimersi sulle linee guida per il funzionamento delle SOA che costituiscono il necessario presupposto per l'avvio della fase autorizzatoria nei confronti dei suddetti Organismi. Sulla Gazzetta ufficiale n.131 del 7 giugno 2000, è stato pubblicato il Decreto ministeriale 19 aprile 2000, n.145 contenente il nuovo Regolamento sul capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici. Il provvedimento si aggiunge al Regolamento Generale contenuto nel Decreto Presidente della Repubblica n. 554/99 e al Regolamento sul nuovo sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici contenuto nel Decreto Presidente della Repubblica n. 34/00.
NUOVI FLUSSI DI INGRESSO PER I LAVORATORI STRANIERI Sul sito Internet del Ministero del Lavoro, www.minlavoro.it è possibile consultare il testo del Decreto 8 giungo 2000 con il quale il Ministero ha disposto, ad integrazione delle quote stabilite nel DPCM 8 febbraio 2000, l'ingresso di ulteriori 20.000 lavoratori provenienti da Paesi extracomunitari utilizzabili in attività stagionali. Con successiva circolare n. 39 del 14 giugno, il Ministero del Lavoro ha disposto l'assegnazione a livello regionale di 16.400 unità, attribuendo alle Direzioni regionali del Lavoro la potestà di ripartizione a livello di provincia, riservandosi di assegnare le residue 3600 unità a fronte di ulteriori eventuali richieste. Dei 16.400 nuovi ingressi possono beneficiare le Province di Trento e Bolzano e le seguenti regioni: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Marche, Puglia e Basilicata,
COEFFICIENTE PER LA RIVALUTAZIONE DEL TFR L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati a base 1995 del mese di maggio è 111,7. Il coefficiente per la rivalutazione del trattamento di fine rapporto è pari a 1,015082. Conseguentemente i coefficienti valevoli per i vari mesi dell'anno in corso sono i seguenti: Mese Indice prezzi Coefficiente Montante gennaio 110,5 0,192935 1,00192935 febbraio 111,0 0,657609 1,00657609 marzo 111,3 0,986413 1,00986413 aprile 111,4 1,179348 1,01179348 maggio 111,7 1,508152 1,01508152 ASSICURAZIONE INFORTUNI: OBBLIGO DI DENUNCIA CONTESTUALE DEI LAVORATORI ASSUNTI O CESSATI DAL SERVIZIO La Direzione generale dell'Inail ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all'obbligo di denuncia contestuale dei lavoratori assunti o cessati dal servizio, previsto dall'art. 14, 2° comma, del Decreto Legislativo n. 38/00, con particolare riferimento ad alcune fattispecie di non ricorrenza di tale obbligo. L'obbligo di comunicazione all'Inail del codice fiscale dei lavoratori da parte del datore di lavoro non sussiste per i soci di società, per i collaboratori familiari, i partecipanti all'impresa familiare e gli associati in partecipazione. CURE TERMALI: LE REGOLE Il Ministero della Sanità con il Decreto ministeriale del 15 marzo 2000, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 126/00 del 1° giugno 2000, ha emanato le istruzioni per l'erogazione delle prestazioni idrotermali a seguito del raccordo fra le aziende sanitarie locali, l'Inps e l'Inail. Le prestazioni prestate a favore di assicurati di tali istituti sono erogate dalle aziende termali e poste a carico del Fondo sanitario nazionale gestito dalle ASL di competenza. Le prestazioni economiche accessorie, invece, sono a carico dei due enti previdenziali ed assicurativi, che provvedono a gestire la fase amministrativa relativa all'avvio dell'assicurato all'azienda termale, dandone comunicazione alla ASL competente ed allegando anche una sintesi diagnostica dei singoli casi. L'azienda termale, che eroga la prestazione, fattura la stessa alla ASL che provvede a liquidare quanto dovuto.
CONTRIBUZIONE VOLONTARIA Sul sito Internet dell'Inps, all'indirizzo www.inps.it, è possibile consultare la circolare n. 88 del 27 aprile 2000 con la quale l'istituto assicuratore ricorda il termine del 30 giugno per il versamento dei contributi volontari relativi al periodo gennaio, febbraio e marzo 2000. Nelle tabelle allegate alla circolare è possibile trovare anche l'aliquota utile per determinare gli importi dei contributi volontari
ARTICOLI PER SCRITTURA, SPAZZOLE E PENNELLI Il 15 giugno 2000 è stato raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti all'industria degli articoli per scrittura, pazzole e pennelli, che era scaduto il 31 dicembre scorso. Il contratto decorre dal 1° gennaio 2000 ed avrà validità quadriennale per la parte normativa e biennale per quella economica. Per i livelli 3° e 4°, di maggiore addensamento di personale, sono stabiliti incrementi a regime rispettivamente di L. 65.000 e di L. 67.000, con due tranches decorrenti, rispettivamente, dal 1° giugno 2000 e dal 1° febbraio 2001. Per il periodo compreso fra gennaio e maggio 2000 deve essere corrisposto un importo una tantum di L. 155.000, non utile agli effetti del computo degli istituti contrattuali e di legge e del TFR. Mediante soluzioni da determinare in sede aziendale, è stata prevista la possibilità di un'articolazione multiperiodale dell'orario contrattuale, in base alla quale l'orario viene realizzato in regime ordinario come media in un periodo non superiore a 12 mesi. E' stata istituita una commissione tecnica paritetica nazionale per approfondire la problematica relativa alla classificazione del personale. Sono state individuate disposizioni in applicazione della recente normativa di legge in tema di part time ed è stata concordata una regolamentazione sperimentale del contratto di lavoro ripartito, con il quale due o più lavoratori assumono in solido l'adempimento di un'unica obbligazione lavorativa, restando singolarmente responsabili per l'adempimento dell'intero obbligo contrattuale.
INFORMAZIONI SU BYBLOS Consultando il sito internet all'indirizzo www.fondobyblos.it i lavoratori e le aziende esercenti l'industria della carta e del cartone, delle aziende cartotecniche e trasformatrici, delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali possono avere informazioni su Byblos, il fondo nazionale pensione complementare. Il Fondo permette ad ogni suo iscritto di avere un conto pensionistico, personale ed individuale, sul quale confluiscono i contributi versati e i rendimenti maturati in modo da accrescersi di anno in anno fino a formare un capitale che, al momento del pensionamento, potrà essere percepito come pensione aggiuntiva a quella erogata dall'Inps. Il sito fornisce comunicazioni, notizie, documentazione e consente un contatto diretto, tramite posta elettronica, all'indirizzo e-mail: info@fondobyblos.it con gli uffici del Fondo, per richiedere informazioni, chiarimenti o ricevere la documentazione occorrente per aderire a Byblos. Gli operai, gli impiegati ed i quadri, dipendenti delle aziende cartarie, cartotecniche, grafiche e editoriali, assunti a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo pieno o anche part time, o con rapporto di apprendistato o di formazione e lavoro possono aderire a Byblos compilando la domanda di adesione composta da quattro fogli a ricalco. All'adesione l'interessato vera una quota di iscrizione pari a L. 10.000, prelevata dalla sua retribuzione, che l'azienda deve versare alla Banca Unicredito Ag. N. 19 di Roma, Piazza Mazzini, 13, cap 00195 sul conto corrente n. 12552, ABI 02008, CAB 03219, intestato a Fondo Pensione BYBLOS. Versata la quota, l'azienda trasmetta l'originale e la 2a copia del modulo di adesione e la copia del bonifico bancario a Lavoro e Previdenza Service S.p.A., Via Stalingrado, n. 57, Bologna, cap 40128, la società che svolge il servizio amministrativo provvisorio. |