NOTIZIARIO - NEWS
WEB
GIURIDICA
ED ECONOMIA
di Giovanni Scotti
e - mail
scottigio@tin.it
|
ASSICURAZIONI:
UN SITO AL SERVIZIO DEL CONSUMATORE
Il
consumatore per la prima volta, gratuitamente e in tempi rapidissimi, ha la
possibilità di consultare un articolato servizio di comparazione delle tariffe
assicurative e vendita delle polizze per l'assicurazione auto delle principali
compagnie.
In
base ad un profilo assicurativo personalizzato dall'utente con i vari dati
richiesti, con 6SICURO, reperibile al sito Internet www.6sicuro.it
l'utente può, in primo luogo, verificare quali tra le principali compagnie
offrono le condizioni più vantaggiose per la sua situazione.
Quindi
può scegliere, se vuole, senza alcuna pressione di vendita, una delle tre
migliori offerte proposte, valutate in base al prezzo, per Rc auto e Rc auto
incendio e furto.
Infine,
se vuole, acquista direttamente sul sito, con tempi immediati di risposta e
totale sicurezza 24 ore su 24, l'eventuale polizza (successivamente riceverà a
casa propria il documento scritto). Oppure, in alternativa, l'utente potrà
accedere al sito della compagnia assicurativa prescelta (da settembre) ovvero,
salvato e stampato il preventivo, l'utente potrà perfezionare l'acquisto presso
gli uffici del Gruppo Assiteca, la primaria società di brokeraggio
assicurativo, che ha lanciato 6SICURO.
Il
servizio online di comparazione, primo in Italia, offre anche altri servizi
personalizzati quali un glossario, la newsletter mensile, l'avviso di scadenza
polizza, l'indicazione dei tempi e delle procedure da attivare per l'eventuale
disdetta, i suggerimenti su chi contattare e su cosa fare in caso di sinistro,
facsimile di lettere da utilizzare per ogni necessità di comunicazione con la
compagnia assicurativa.
6SICURO
attualmente è operativo solo per le auto, ma sono allo studio nuovi servizi
online per le moto e la casa.
DOMINI
INTERNET: PROBLEMI SEMPRE APERTI
Segnaliamo
che il Tribunale di Firenze, con un'ordinanza del 29 giugno 2000, resa nota
giovedì 6 luglio u.s., in contrasto con la dottrina e la giurisprudenza, ha
affermato che la tutela prevista dalla legge sui marchi non può essere
applicata alla registrazione di un dominio Web.
Secondo
il Tribunale di Firenze non esiste una necessaria corrispondenza fra marchio e
nome del dominio, ma l'indirizzo internet di un computer collegato alla rete è
un mero indirizzo o un mero numero telefonico, anche se tradotto in lettere.
In
buona sostanza, vige il principio del "chi arriva prima registra
prima", che, come precisa il giudice, è fra le regole adottate dalla
Naming Autority italiana.
GARANTE
DELLA PRIVACY
Il
Garante della Privacy ha realizzato anche un CD-ROM che contiene tutte le
informazioni relative al tema "Cittadini e società
dell'informazione".
Il
CD può essere richiesto anche via fax al numero 06/ 6818649 e viene inviato
gratuitamente.
Le
stesse informazioni contenute nel CD possono essere reperite anche sul sito del
Garante all'indirizzo www.garanteprivacy.it
VERTICE
UNONE EUROPEA E INDIA
Sul
sito internet, http://ue.eu.int/newsroom/main.cfm?LANG=1
è possibile consultare il testo della Dichiarazione congiunta sottoscritta fra
Unione Europea ed India in occasione del primo vertice tenuto a Lisbona il 28
giugno 2000 per rafforzare il dialogo politico, migliorare la cooperazione
economica e promuovere il commercio a livello bilaterale (il volume degli
scambi, attualmente pari a 22 miliardi di dollari l'anno, dovrà elevarsi a 40
miliardi entro il 2010) e multilaterale.
In
tale occasione è stato elaborato un Piano d'azione per il raggiungimento degli
obiettivi comuni, consultabile sullo stesso sito
Tra
i 22 punti del Piano sottolineiamo in particolare i seguenti: rafforzamento del
dialogo economico sulle questioni commerciali, economiche e finanziarie, avvio
di iniziative congiunte nei settori delle tecnologie dell'informazione e delle
telecomunicazioni, conclusione di un accordo di cooperazione nel campo delle
scienze e delle tecnologie, formulazione di un piano di cooperazione nei settori
della cultura, dell'istruzione e della gestione amministrativa, promozione dei
flussi di merci e di servizi tra l'UE e l'India, eliminazione o riduzione degli
ostacoli che limitano gli investimenti europei in India, miglioramento dei
meccanismi di consultazione all'interno dei forum esistenti al fine di
migliorare le legislazioni sul commercio, sugli investimenti e sui servizi,
instaurazione su base regolare di un dialogo di alto livello sui temi oggetto di
discussione in seno all'Organizzazione Mondiale del Commercio.
IMPRESE
ESERCENTI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE: NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI
LAVORO
Il
28 giugno 2000 è stato sottoscritto il primo contratto collettivo nazionale di
lavoro per il settore delle telecomunicazioni, che si applica alle imprese
esercenti, con licenze/autorizzazioni ove previste, servizi di
telecomunicazione, intendendosi per tali i servizi di telefonia fissa e/o mobile
e/o trasmissione dati anche attraverso l'esercizio di reti e servizi di
networking (e-commerce, internet, posta elettronica, ecc.) e che, salvo quanto
diversamente previsto per singoli istituti, decorre dal 1° luglio 2000 con
scadenza al 31 dicembre 2002 per la parte economica e al 31 dicembre 2004 per
quella normativa.
I
personale è stato inquadrato in un sistema di classificazione unica articolata
su sette livelli professionali e sette livelli retributivi con declaratorie,
profili ed esemplificazioni.
Al
7° livello è stato collocato il quadro.
L'addetto
al call center è stato inserito nel 3° livello, mentre l'operatore di call
center/customer care è stato collocato in 4° livello e nel 5° livello è
stato inserito il coordinatore di call center/customer care.
Nel
5° livello ritroviamo anche il webmaster, mentre il publisher è in 6°.
L'automatismo
di carriera è limitato al 3° livello. Il titolo di studio non è elemento
utile ai fini dell'inquadramento.
Anche
questo contratto prevede normative specifiche per le assunzioni con contratto a
tempo determinato, come lavoro interinale, con part time (con espresso
riferimento al part time misto) con apprendistato (la durata massima non può
essere inferiore a 18 mesi e superiore a 40 mesi, 42 mesi, 38 mesi, 32 mesi, 26
mesi in funzione del titolo di studio posseduto, con una progressione delle
percentuali di retribuzione che va dal 67 al 95% ed un impegno formativo esterno
che varia da 80 a 120 ore). Una specifica disciplina è prevista anche per il
telelavoro.
Per
quanto riguarda l'orario di lavoro, definita la durata massima normale
dell'orario di lavoro settimanale in 40 ore, il contratto prevede il regime di
flessibilità (con la maggiorazione del 10%), la riduzione d'orario (72 ore
annue cui si aggiungerà, dal 1° dicembre 2004, una riduzione di ulteriori 8
ore esclusivamente per i lavoratori addetti a 3 turni avvicendati che prestano
attività in sistemi di turnazione di 15 o più turni), il lavoro straordinario
(obbligatorio, salvo giustificato motivo di impedimento, con un tetto di 250 ore
annuali ed 80 trimestrali.), il
lavoro notturno (che agli effetti legali è compreso nell'arco 24.00 - 7.00 ed
agli effetti retributivi fra le 22.00 e le 7.00).
Le
ferie sono pari a 4 settimane cui si aggiunge 1 giorno per i lavoratori che
maturano oltre 10 anni di anzianità di servizio.
Ogni
due anni maturano gli aumenti periodici di anzianità, in cifra fissa,
maturabili nel limite di 7.
Essendo
il primo contratto del settore le parti hanno definito la composizione della
retribuzione contrattuale valevole fino al 31 dicembre 2000 per poter poi
corrispondere gli aumenti.
La
retribuzione risulta composta da minimi (con parametro 100-222), ex indennità
di contingenza, edr, per un totale che varia da L. 1.754.940 mensili lorde, per
il 1° livello, a L. 2.703.976, per il 7° livello. Ai lavoratori di 7° livello
è stato riconosciuto un elemento retributivo pari a L. 115.000 mensili lorde,
mentre ai quadri è stata riconosciuta una indennità di funzione pari a L.
190.000 mensili lorde, comprensive dell'elemento retributivo di 7° livello.
Per
il biennio 2001-2002, sono stati previsti aumenti (da L. 50.000 lire mensili
lorde per il 1° livello a L. 111.000 lire mensili lorde per il 7° livello),
che vengono erogate in due tranches, la prima pari al 55% con decorrenza dal 1°
gennaio 2001 e la seconda pari al 45% con decorrenza dal 1° gennaio 2002, da
corrispondere per tredici mensilità.
AGRICOMPASS
Rivenditori
ed imprese agricole da settembre, all'indirizzo www.agricompass.com, potranno
consultare Agricompass, il mercato telematico per il commercio elettronico
"bussines to bussines" di prodotti agricoli.
Sul
sito è possibile trovare anche servizi per la logistica ed un data base sui
fitofarmaci.
ADEGUAMENTO
TARIFFE OBBLIGATORIE AUTOTRASPORTO MERCI CONTO TERZI
Sulla
Gazzetta ufficiale del 30 giugno 2000 è stato pubblicato il Decreto del 20
giugno u. s., entrato il vigore il 1° luglio, con cui il Ministro dei Trasporti
ha disposto l'incremento delle tariffe obbligatorie nella misura del 2,5%,
rispetto a quelle in vigore per i trasporti di merci su strada per conto di
terzi. L'ultima revisione era stata disposta con il Decreto ministeriale del 18
settembre 1996.
L'aumento
è un elemento positivo verso la prossima liberalizzazione tariffaria, in
discussione in Parlamento, nell'ambito del disegno di legge n.4173.
RAPPRESENTANTE
DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
Il
Ministero del Lavoro con la circolare n. 40 del 16 giugno 2000 ha fornito dei
chiarimenti sull'applicazione dell'art. 19 del Decreto Legislativo n. 626/94, in
merito agli adempimenti che l'azienda deve porre in essere nei confronti del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
In
particolare il Ministero ha chiarito che il datore di lavoro ha l'obbligo,
specifico, di consegnare al RLS il documento di valutazione del rischio,
precisando che la consegna costituisce "la migliore espressione del
principio di collaborazione delle parti, cui é improntato il nuovo sistema di
gestione della sicurezza sul lavoro".
Si
ritiene, comunque, legittima anche la semplice "consultazione" nei
locali messi a disposizione dal datore di lavoro, per la riservatezza
industriale che può caratterizzare molte delle informazioni in esso contenute.
OCCUPAZIONE
E LAVORO ATIPICO
La
rilevazione trimestrale dell'Istat del mese di aprile 2000 ha evidenziato che,
per merito del lavoro atipico, c'è stata una crescita degli occupati dell'1,5%
ed un calo delle persone in cerca di occupazione del 6,7% rispetto all'aprile
1999.
Il
tasso di disoccupazione è a sua volta sceso dall'11,7% al 10,8%.
IL
PIL NEL PRIMO TRIMESTRE 2000
Dalla
lettura dei conti economici resi noti dall'Istat, nel corso del primo trimestre
del corrente anno il prodotto interno lordo è cresciuto dell'1% rispetto agli
ultimi tre mesi del 1999 e del 3% nei confronti del corrispondente periodo
compreso fra gennaio e marzo del 1999.
Conseguentemente
si sta lentamente riducendo anche il divario con gli altri paesi.
Meglio
dell'Italia hanno fatto, dal punto di vista congiunturale, solo il Giappone
(+2,4%) e gli Stati Uniti (+1,4%).
La
crescita del nostro paese è vicina a quella di Francia e Germania (+3,3%) e
Gran Bretagna (+3,1%) e molto superiore a quella del Giappone (+0,7%).
TELELAVORO:
GIUDICE COMPETENTE
Di seguito
segnaliamo la prima importante sentenza in merito al telelavoro, il rapporto di
lavoro caratterizzato dal fatto che le mansioni sono svolte, in via
continuativa, in luoghi diversi dalle sedi aziendali. Il telelavoro può essere
autonomo o subordinato e rientra nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato,
ai sensi dell'art. 2094 cod. civ., quando è svolto nel domicilio del dipendente
o in altro locale in suo possesso, individuato d'intesa tra le parti, con
modalità che regolamentano l'utilizzo degli impianti necessari per lo
svolgimento del lavoro e gli aspetti del loro funzionamento e che consentono al
datore di lavoro l'esercizio del potere di direzione, di indirizzo e di
controllo della prestazione. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11586
del 10 ottobre 1999, ha individuato il giudice competente a definire una
controversia in materia di telelavoro domiciliare quando il domicilio del
lavoratore e la sede dell'azienda appartengono a due fori diversi. La suprema
Corte ha affermato che il giudice territorialmente competente a dirimere la
controversia è quello individuato con riferimento alla sede dell'azienda e non
al domicilio del telelavoratore.
AGENTI E
RAPPRESENTANTI
Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente Nazionale di Assistenza degli agenti e
rappresentanti di commercio (ENASARCO) ha approvato una modifica al Regolamento
delle prestazioni istituzionali, che riguarda la possibilità di iscrizione
anche agli agenti e rappresentanti non iscritti nel ruolo professionale,
previsto dalla legge n. 204/85. La modifica diventerà operativa dopo
l'approvazione dei Ministeri del Lavoro e del Tesoro. L'Ente ha rivisto la
propria posizione a seguito della sentenza della Corte di Giustizia delle
Comunità europee del 30 aprile 1998 e della sentenza della Corte di Cassazione
del 18 maggio 1999, n. 4817, che hanno ritenuto in contrasto con la normativa
europea la disposizione contenuta nell'art. 9 della Legge n. 204/85, nella parte
in cui sancisce la nullità dei contratti di agenzia stipulati con soggetti non
iscritti nei ruoli professionali.
TECNOLOGIA E
SICUREZZA: PORTALI
A cura dell'Associazione Nazionale Imprese Elettroniche (ANIE) e con il
patrocinio del Ministero del Commercio con l'Estero è stato realizzato il primo
portale ufficiale costruito per favorire la crescita, la qualificazione e lo
sviluppo internazionale delle imprese dell'elettronica, dell'elettrotecnica,
dell'illuminotecnica e dell'Information and Communication Technology (ICT).
All'indirizzo Internet, www.elettronet.it, è consultabile il portale
Elettronet.it, che, costruito con la collaborazione di tutti gli attori del
settore, fra i quali gli enti tecnici e normatori, contiene l'elenco per
categorie e sottocategorie dei prodotti, con link ad oltre 1.000 imprese che
offrono prodotti, sistemi e impianti per la casa, l'edificio, l'ufficio, la città,
la società dell'informazione, la fabbrica, i trasporti e l'energia elettrica.
L'utente ha a disposizione anche una rubrica di approfondimento delle questioni
più complesse emerse nel forum, la bacheca virtuale in cui è possibile
esprimere pareri e confrontare opinioni, e link ai motori di ricerca sulle
principali norme del settore. www.intelshow.com
invece, è il portale realizzato da Associazione Intel per le informazioni ed i
dati relativi al settore della sicurezza, cui è dedicata SICUREZZA 2000, la
mostra internazionale che si terrà a Fiera Milano dal 22 al 26 novembre 2000,
in cui è possibile trovare tecnologie elettroniche, difese passive e
comportamenti di prevenzione del crimine. Informazioni relative a security,
safety e building automation sono reperibili anche nel sito dell'Associazione
Italiana Sicurezza e Automazione Edifici, all'indirizzo www.anciss.it
FRANCHISING E
REGOLE
Sulla Gazzetta ufficiale n. L336 del 29 dicembre 1999 è stato pubblicato il
Regolamento n. 2790/99 del 22 dicembre 1999, con cui la Commissione europea ha
dettato le norme relative all'applicazione dell'art. 81, 3° paragrafo, del
Trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate. In parole
povere il provvedimento, entrato in vigore il 1° giugno 2000, ha fissato le
regole e i principi generali cui dovranno adeguarsi gli operatori in franchising,
ha ampliato i poteri delle autorità nazionali di concorrenza ed ha adottato le
linee direttrici sulle restrizioni verticali. Nel rinviare alla lettura del
provvedimento si sottolinea che esso riguarda anche coloro che vogliono
inserirsi nei meccanismi virtuali della rete e nei nuovi mercati. Attraverso lo
sviluppo orizzontale della rete, intesa come complesso unitario del quale
franchisor (affiliante) e franchisee (affiliato) si suddividono funzioni e
competenze, infatti, essi agiscono come un unico organismo imprenditoriale,
capillarmente presente sul territorio, che può interagire anche con la new
economy, potenziando i canali distributivi e logistici con un miglioramento
della qualità ed efficienza nei servizi, una accresciuta rapidità nella
consegna delle merci e una gestione più funzionale dei magazzini. Si segnala
anche che esiste una bozza di legge italiana sul franchising, che non intende
disciplinare compiutamente la materia, peraltro in continua evoluzione, ma
piuttosto il momento precedente alla stipulazione del contratto, puntando su
concetti basilari, quali trasparenza, chiarezza, correttezza e buona fede,
lasciando all'autoregolamentazione la fase contrattuale e quella successiva alla
stipula del contratto. Si ricorda anche che dal 1° gennaio 1995 è in vigore un
codice di autoregolamentazione che i soci dell'Associazione italiana del
Franchising sono tenuti a rispettare. part time ed Istruzioni Inps Il lavoro
subordinato che fosse interessato ad approfondire le problematiche del part time
alla luce delle nuova disciplina introdotta dal Decreto legislativo n. 61 del 20
febbraio 2000 può consultare, sul sito www.inps.it, la circolare n. 128 del 27
giugno u.s., con cui l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le
prime indicazioni operative. La circolare fornisce, oltre ai chiarimenti sugli
aspetti contributivi e previdenziali, anche un'articolata sintesi e spiegazione
della normativa. Piano di Azione di e-government del Governo Italiano L'altra
settimana avevamo dato la notizia che il Governo aveva approvato il Piano di
Azione per l'e-government, nel rinviare al commento a suo tempo fatto,
segnaliamo che i testi integrali dei Piani di Azione sono pubblicati nel sito
Internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri all'indirizzo www.palazzochigi.it/fsi.
LAVORATORI
EXTRACOMUNITARI: ASSUNZIONE DIRETTA
La Corte di Cassazione, a sezioni unite, con la sentenza n. 62 del 30 marzo 2000
ha ritenuto ammissibile l'assunzione diretta di lavoratori extracomunitari da
parte delle aziende che occupano fino a tre dipendenti. La Corte si è così
contrapposta alle interpretazioni del Ministero del Lavoro e a precedenti
orientamenti giurisprudenziali. La nuova posizione si base sulla applicazione di
due principi. Il primo principio è quello della parità di trattamento e della
piena eguaglianza dei diritti di lavoratori stranieri rispetto a quelli
italiani. Il secondo principio è quello affermato dalla Corte costituzionale
con la sentenza n. 454 del 30 dicembre 1998 in base al quale le norme e le
procedure speciali riguardano solo ed esclusivamente la fase dell'accesso degli
stranieri al mercato del lavoro: una volta acquisita l'autorizzazione al lavoro,
gli stranieri godono degli stessi diritti riconosciuti ai cittadini italiani.
Poiché non esiste una esplicita esclusione del diritto degli extracomunitari
all'assunzione diretta, essi possono essere assunti direttamente in tutti i casi
previsti dalla Legge n. 264/49 e, quindi, anche nel caso di instaurazione del
rapporto di lavoro con azienda che occupa fino a tre dipendenti.
APPALTI
PUBBLICI
A seguito di richieste pervenute in redazione si segnala che il Decreto 19
aprile 2000, n. 145 con cui il Ministero dei Lavori Pubblici ha introdotto il
nuovo capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici è stato pubblicato
sulla Gazzetta ufficiale n. 131 del 7 giungo 2000. La nuova disciplina è stata
emanata in attuazione della Legge "Merloni" si aggiunge al Regolamento
generale emanato con il Decreto Presidente della Repubblica n. 554/99 e al
Regolamento sul nuovo sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori
pubblici con Decreto del Presidente della Repubblica n. 34/00. Assumendo la
guida dell'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili (ANCE), il neo
Presidente Claudio De Albertis ha sollecitato una revisione della legge quadro
per i lavori pubblici, invocando la "sburocratizzazione" ed auspicando
che si rimettano in discussione i seguenti punti: il criterio del massimo
ribasso nelle gare di appalto, la separazione netta tra progettazione e
costruzione, le regole per il project financing
LAVORATRICI
MADRI: INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE
L'Inps con la circolare n. 128 del 5 luglio 2000, consultabile sul sito
dell'istituto previdenziale, all'indirizzo www.inps.it
ha fornito i chiarimenti richiesti in merito al riconoscimento dell'indennità
ordinaria di disoccupazione alle lavoratrici madri, che hanno cessato il
rapporto di lavoro per dimissioni volontarie nel periodo di divieto di
licenziamento (che opera fino all'anno di età del bambino). Il chiarimento si
è reso necessario a seguito dell'entrata in vigore dell'art.34, 5° comma,
della Legge n. 448 del 23 dicembre 1998, in base al quale, dal 1° gennaio 1999,
l'indennità di disoccupazione non spetta se la cessazione del rapporto di
lavoro è avvenuta per dimissioni volontarie. L'Inps con la circolare sopra
citata ha chiarito che le lavoratrici madri, che si dimettono durante il periodo
in cui esiste il divieto di licenziamento, possono aver titolo all'indennità di
disoccupazione L'art. 12 della Legge 30 dicembre 1971, n.1204, riguardante le
lavoratrici madri, infatti, dispone espressamente che, in caso di dimissioni
volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di
licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da
disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. Decreto
"Letta" di recepimento della Direttiva Gas Sulla Gazzetta ufficiale n.
142 del 20 giugno 2000 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 23 maggio
2000, n.164 di attuazione della Direttiva europea n. 98/30/CE recante norme
comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della Legge
17 maggio, n.144. Il provvedimento, entrato in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, disegna le linee guida per il riassetto del
settore gas in Italia, liberalizzando le attività di importazione,
esportazione, trasporto, dispacciamento, distribuzione e vendita di gas
naturale. Dall'entrata in vigore del provvedimento e fino al 31 dicembre 2002
sono clienti idonei, che hanno, cioè, diritto d'accesso alle reti di trasporto
e che hanno facoltà di scegliere il proprio fornitore: - le imprese che
acquistano gas per la produzione di energia elettrica o per la cogenerazione di
energia elettrica e calore; - i clienti finali il cui consumo sia superiore a
200.000 mc annui; - i consorzi e le società consortili il cui consumo
complessivo sia superiore ai 200 mila mc annui e singolarmente ai 50 mila mc
annui; - i clienti che utilizzano il gas prodotto nel territorio nazionale, nel
mare territoriale e nella piattaforma territoriale italiana; - i clienti
grossisti e le imprese di distribuzione di gas per il volume consumato dai
propri clienti nell'ambito del proprio sistema di distribuzione. A decorrere dal
1° gennaio 2003 tutti i clienti saranno considerati idonei. L'attività
d'importazione è libera, ma, se è rivolta a Paesi non aderenti all'Unione
europea, è soggetta ad apposita autorizzazione del MICA. Le imprese che
svolgono attività di trasporto e dispacciamento debbono allacciare alla propria
rete gli utenti che ne fanno richiesta, se il sistema di cui esse dispongono ha
idonea capacità e purché le opere di allacciamento siano tecnicamente ed
economicamente realizzabili. L'attività di stoccaggio è svolta in conformità
ad una concessione, di durata non superiore a venti anni, regolata da un
disciplinare tipo, emanato dal Ministero dell'Industria. I titolari di
concessioni di stoccaggio di gas naturale debbono assicurare e fornire i servizi
di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione agli utenti che ne facciano
richiesta, purché il sistema abbia idonea capacità e i servizi richiesti
dall'utente siano tecnicamente ed economicamente realizzabili, secondo i criteri
stabiliti dal MICA. Criteri e priorità di accesso, atti a garantire a tutti gli
utenti la libertà di accesso a parità di condizioni, saranno fissati
dall'Autorità per l'energia. L'accesso al sistema gas può essere rifiutato se
non è disponibile la capacità necessaria, se si ostacola lo svolgimento di
obblighi di pubblico servizio o ci si sono gravi difficoltà economiche e
finanziarie, in relazione a contratti di tipo "take or pay"
sottoscritti prima dell'entrata in vigore della Direttiva n. 98/30/CE. L'attività
di distribuzione di gas naturale è considerata attività di servizio pubblico,
affidato tramite gara per periodi non superiori a 12 anni. Gli enti locali, che
affidano il servizio, svolgono attività di indirizzo, vigilanza, programmazione
e controllo. I rapporti tra l'ente locale e il gestore del servizio sono
regolati con un apposito contratto tipo, che viene predisposto dall'Autorità e
approvato dal Ministero dell'industria. Alla scadenza del periodo di affidamento
le reti rientrano nella piena disponibilità dell'ente locale. Dal 1° gennaio
2003 le imprese, che intendono svolgere attività di vendita del gas naturale ai
clienti finali, devono essere autorizzate dal Ministero dell'Industria, tenuto a
verificare che i soggetti richiedenti abbiano la disponibilità di un servizio
di modulazione adeguato, dimostrino la provenienza del gas e l'affidabilità
delle condizioni di trasporto, abbiano capacità tecniche e finanziarie
adeguate. Dal 1° gennaio 2002 le attività di trasporto e dispacciamento sono
societariamente separate da tutte le altre attività del settore gas, ad
eccezione dell'attività di stoccaggio, dalla quale sono separate solo
contabilmente e gestionalmente. Lo stoccaggio è a sua volta separato
societariamente da tutte le altre attività del settore. Entro lo stesso
termine, anche l'attività di distribuzione di gas, intesa come il trasporto di
gas attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti, è separata
societariamente dalle altre attività. L'Autorità per l'energia determina le
tariffe di vendita ai clienti vincolati, realizzando un'adeguata ripartizione
dei benefici tra clienti ed imprese fornitrici ed assicurando a queste ultime
una congrua remunerazione del capitale investito. Entro il 1° gennaio 2001,
l'Autorità per l'energia determina anche le tariffe per il trasporto ed il
dispacciamento, per l'utilizzo degli stoccaggi e dei terminali GNL e per la
distribuzione, assicurando, anche in questo caso, una congrua remunerazione del
capitale investito. Le tariffe di trasporto dovranno tenere conto della capacità
impegnata, della distanza di trasporto e della quantità trasportata
indipendentemente dalla distanza. Fino al 31 dicembre di quest'anno le imprese
che svolgono attività di trasporto/dispacciamento/stoccaggio determineranno
tariffe transitorie fino alla pubblicazione delle tariffe dell'Autorità, dopo
di che si procederà alla compensazione nei confronti degli utenti interessati.
A decorrere dal 1° gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2010, nessuna impresa del
gas può vendere ai clienti finali più del 50% dei consumi nazionali di gas su
base annua. A decorrere dal 1° gennaio 2002 e fino al 31 dicembre 2010, nessuna
impresa può immettere gas nella rete nazionale per quantitativi superiori al
75% dei consumi nazionali su base annua. Il limite scende di due punti
percentuali per ciascun anno successivo al 2002 fino a raggiungere il 61%.
Industria del vetro: rinnovo parte retributiva Il 10 luglio u.s. è stato
raggiunto l'accordo per il rinnovo biennale della parte retributiva del
contratto collettivo nazionale di lavoro valevole per gli addetti all'industria
del vetro, in scadenza il prossimo 31 luglio. Come previsto dal protocollo sul
costo del lavoro del luglio 1993, per il biennio compreso fra il 1° agosto 2000
e il 31 luglio 2002, sono stati concordati aumenti a regime pari a L. 81.000 per
il 4° livello, baricentrico nell'ambito della classificazione del personale e
di maggior addensamento. L'aumento è ripartito in due quote decorrenti,
rispettivamente, dal 1° agosto 2000 e dal 1° settembre 2001. Per gli addetti
ad aziende dei settori a soffio, a mano e con macchine semiautomatiche e per
quelli delle seconde lavorazioni del vetro, la seconda tranche degli aumenti,
invece, decorrerà dal 1° ottobre 2001. Rispettando le compatibilità
complessive, le parti hanno destinato risorse alla previdenza complementare, con
un incremento dell'aliquota della contribuzione paritetica dall'1, 06% all'1,
20%, a decorrere dal mese di settembre 2001. Nel mese di febbraio 2001 sarà
corrisposto un importo una tantum di L. 120.000, da destinare sempre a
previdenza complementare. Per i lavoratori non iscritti al Fondo nazionale di
previdenza Fonchim, tale somma una tantum sarà erogata con la retribuzione del
mese di febbraio 2002.
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