NOTIZIARIO - NEWS

WEB
GIURIDICA
 ED ECONOMIA

 di Giovanni Scotti

e - mail

scottigio@tin.it 

NOTIZIARIO
 
MARKETPRESS
 
Lunedì 10
 
luglio 2000
 
pagina 5
 
quotidiano di:
economia
finanza
politica
e tecnologia
 

ASSICURAZIONI: UN SITO AL SERVIZIO DEL CONSUMATORE

Il consumatore per la prima volta, gratuitamente e in tempi rapidissimi, ha la possibilità di consultare un articolato servizio di comparazione delle tariffe assicurative e vendita delle polizze per l'assicurazione auto delle principali compagnie.

In base ad un profilo assicurativo personalizzato dall'utente con i vari dati richiesti, con 6SICURO, reperibile al sito Internet www.6sicuro.it  l'utente può, in primo luogo, verificare quali tra le principali compagnie offrono le condizioni più vantaggiose per la sua situazione.

Quindi può scegliere, se vuole, senza alcuna pressione di vendita, una delle tre migliori offerte proposte, valutate in base al prezzo, per Rc auto e Rc auto incendio e furto.

Infine, se vuole, acquista direttamente sul sito, con tempi immediati di risposta e totale sicurezza 24 ore su 24, l'eventuale polizza (successivamente riceverà a casa propria il documento scritto). Oppure, in alternativa, l'utente potrà accedere al sito della compagnia assicurativa prescelta (da settembre) ovvero, salvato e stampato il preventivo, l'utente potrà perfezionare l'acquisto presso gli uffici del Gruppo Assiteca, la primaria società di brokeraggio assicurativo, che ha lanciato 6SICURO. 

Il servizio online di comparazione, primo in Italia, offre anche altri servizi personalizzati quali un glossario, la newsletter mensile, l'avviso di scadenza polizza, l'indicazione dei tempi e delle procedure da attivare per l'eventuale disdetta, i suggerimenti su chi contattare e su cosa fare in caso di sinistro, facsimile di lettere da utilizzare per ogni necessità di comunicazione con la compagnia assicurativa.

6SICURO attualmente è operativo solo per le auto, ma sono allo studio nuovi servizi online per le moto e la casa.

 

DOMINI INTERNET: PROBLEMI SEMPRE APERTI

Segnaliamo che il Tribunale di Firenze, con un'ordinanza del 29 giugno 2000, resa nota giovedì 6 luglio u.s., in contrasto con la dottrina e la giurisprudenza, ha affermato che la tutela prevista dalla legge sui marchi non può essere applicata alla registrazione di un dominio Web.

Secondo il Tribunale di Firenze non esiste una necessaria corrispondenza fra marchio e nome del dominio, ma l'indirizzo internet di un computer collegato alla rete è un mero indirizzo o un mero numero telefonico, anche se tradotto in lettere.

In buona sostanza, vige il principio del "chi arriva prima registra prima", che, come precisa il giudice, è fra le regole adottate dalla Naming Autority italiana.

 

GARANTE DELLA PRIVACY

Il Garante della Privacy ha realizzato anche un CD-ROM che contiene tutte le informazioni relative al tema "Cittadini e società dell'informazione".

Il CD può essere richiesto anche via fax al numero 06/ 6818649 e viene inviato gratuitamente.

Le stesse informazioni contenute nel CD possono essere reperite anche sul sito del Garante all'indirizzo www.garanteprivacy.it

 

VERTICE UNONE EUROPEA E INDIA

Sul sito internet, http://ue.eu.int/newsroom/main.cfm?LANG=1  è possibile consultare il testo della Dichiarazione congiunta sottoscritta fra Unione Europea ed India in occasione del primo vertice tenuto a Lisbona il 28 giugno 2000 per rafforzare il dialogo politico, migliorare la cooperazione economica e promuovere il commercio a livello bilaterale (il volume degli scambi, attualmente pari a 22 miliardi di dollari l'anno, dovrà elevarsi a 40 miliardi entro il 2010) e multilaterale.

In tale occasione è stato elaborato un Piano d'azione per il raggiungimento degli obiettivi comuni, consultabile sullo stesso sito

Tra i 22 punti del Piano sottolineiamo in particolare i seguenti: rafforzamento del dialogo economico sulle questioni commerciali, economiche e finanziarie, avvio di iniziative congiunte nei settori delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni, conclusione di un accordo di cooperazione nel campo delle scienze e delle tecnologie, formulazione di un piano di cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione e della gestione amministrativa, promozione dei flussi di merci e di servizi tra l'UE e l'India, eliminazione o riduzione degli ostacoli che limitano gli investimenti europei in India, miglioramento dei meccanismi di consultazione all'interno dei forum esistenti al fine di migliorare le legislazioni sul commercio, sugli investimenti e sui servizi, instaurazione su base regolare di un dialogo di alto livello sui temi oggetto di discussione in seno all'Organizzazione Mondiale del Commercio.

 

IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE: NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

Il 28 giugno 2000 è stato sottoscritto il primo contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore delle telecomunicazioni, che si applica alle imprese esercenti, con licenze/autorizzazioni ove previste, servizi di telecomunicazione, intendendosi per tali i servizi di telefonia fissa e/o mobile e/o trasmissione dati anche attraverso l'esercizio di reti e servizi di networking (e-commerce, internet, posta elettronica, ecc.) e che, salvo quanto diversamente previsto per singoli istituti, decorre dal 1° luglio 2000 con scadenza al 31 dicembre 2002 per la parte economica e al 31 dicembre 2004 per quella normativa.

I personale è stato inquadrato in un sistema di classificazione unica articolata su sette livelli professionali e sette livelli retributivi con declaratorie, profili ed esemplificazioni.

Al 7° livello è stato collocato il quadro.

L'addetto al call center è stato inserito nel 3° livello, mentre l'operatore di call center/customer care è stato collocato in 4° livello e nel 5° livello è stato inserito il coordinatore di call center/customer care.

Nel 5° livello ritroviamo anche il webmaster, mentre il publisher è in 6°.

L'automatismo di carriera è limitato al 3° livello. Il titolo di studio non è elemento utile ai fini dell'inquadramento.

Anche questo contratto prevede normative specifiche per le assunzioni con contratto a tempo determinato, come lavoro interinale, con part time (con espresso riferimento al part time misto) con apprendistato (la durata massima non può essere inferiore a 18 mesi e superiore a 40 mesi, 42 mesi, 38 mesi, 32 mesi, 26 mesi in funzione del titolo di studio posseduto, con una progressione delle percentuali di retribuzione che va dal 67 al 95% ed un impegno formativo esterno che varia da 80 a 120 ore). Una specifica disciplina è prevista anche per il telelavoro.

Per quanto riguarda l'orario di lavoro, definita la durata massima normale dell'orario di lavoro settimanale in 40 ore, il contratto prevede il regime di flessibilità (con la maggiorazione del 10%), la riduzione d'orario (72 ore annue cui si aggiungerà, dal 1° dicembre 2004, una riduzione di ulteriori 8 ore esclusivamente per i lavoratori addetti a 3 turni avvicendati che prestano attività in sistemi di turnazione di 15 o più turni), il lavoro straordinario (obbligatorio, salvo giustificato motivo di impedimento, con un tetto di 250 ore annuali ed  80 trimestrali.), il lavoro notturno (che agli effetti legali è compreso nell'arco 24.00 - 7.00 ed agli effetti retributivi fra le 22.00 e le 7.00).

Le ferie sono pari a 4 settimane cui si aggiunge 1 giorno per i lavoratori che maturano oltre 10 anni di anzianità di servizio.

Ogni due anni maturano gli aumenti periodici di anzianità, in cifra fissa, maturabili nel limite di 7.

Essendo il primo contratto del settore le parti hanno definito la composizione della retribuzione contrattuale valevole fino al 31 dicembre 2000 per poter poi corrispondere gli aumenti.

La retribuzione risulta composta da minimi (con parametro 100-222), ex indennità di contingenza, edr, per un totale che varia da L. 1.754.940 mensili lorde, per il 1° livello, a L. 2.703.976, per il 7° livello. Ai lavoratori di 7° livello è stato riconosciuto un elemento retributivo pari a L. 115.000 mensili lorde, mentre ai quadri è stata riconosciuta una indennità di funzione pari a L. 190.000 mensili lorde, comprensive dell'elemento retributivo di 7° livello.

Per il biennio 2001-2002, sono stati previsti aumenti (da L. 50.000 lire mensili lorde per il 1° livello a L. 111.000 lire mensili lorde per il 7° livello), che vengono erogate in due tranches, la prima pari al 55% con decorrenza dal 1° gennaio 2001 e la seconda pari al 45% con decorrenza dal 1° gennaio 2002, da corrispondere per tredici mensilità.

 

AGRICOMPASS

Rivenditori ed imprese agricole da settembre, all'indirizzo www.agricompass.com, potranno consultare Agricompass, il mercato telematico per il commercio elettronico "bussines to bussines" di prodotti agricoli.

Sul sito è possibile trovare anche servizi per la logistica ed un data base sui fitofarmaci.

 

ADEGUAMENTO TARIFFE OBBLIGATORIE AUTOTRASPORTO MERCI CONTO TERZI

Sulla Gazzetta ufficiale del 30 giugno 2000 è stato pubblicato il Decreto del 20 giugno u. s., entrato il vigore il 1° luglio, con cui il Ministro dei Trasporti ha disposto l'incremento delle tariffe obbligatorie nella misura del 2,5%, rispetto a quelle in vigore per i trasporti di merci su strada per conto di terzi. L'ultima revisione era stata disposta con il Decreto ministeriale del 18 settembre 1996.

L'aumento è un elemento positivo verso la prossima liberalizzazione tariffaria, in discussione in Parlamento, nell'ambito del disegno di legge n.4173.

 

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 

Il Ministero del Lavoro con la circolare n. 40 del 16 giugno 2000 ha fornito dei chiarimenti sull'applicazione dell'art. 19 del Decreto Legislativo n. 626/94, in merito agli adempimenti che l'azienda deve porre in essere nei confronti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

In particolare il Ministero ha chiarito che il datore di lavoro ha l'obbligo, specifico, di consegnare al RLS il documento di valutazione del rischio, precisando che la consegna costituisce "la migliore espressione del principio di collaborazione delle parti, cui é improntato il nuovo sistema di gestione della sicurezza sul lavoro".

Si ritiene, comunque, legittima anche la semplice "consultazione" nei locali messi a disposizione dal datore di lavoro, per la riservatezza industriale che può caratterizzare molte delle informazioni in esso contenute.

 

OCCUPAZIONE E LAVORO ATIPICO

La rilevazione trimestrale dell'Istat del mese di aprile 2000 ha evidenziato che, per merito del lavoro atipico, c'è stata una crescita degli occupati dell'1,5% ed un calo delle persone in cerca di occupazione del 6,7% rispetto all'aprile 1999.

Il tasso di disoccupazione è a sua volta sceso dall'11,7% al 10,8%.

 

IL PIL NEL PRIMO TRIMESTRE 2000

Dalla lettura dei conti economici resi noti dall'Istat, nel corso del primo trimestre del corrente anno il prodotto interno lordo è cresciuto dell'1% rispetto agli ultimi tre mesi del 1999 e del 3% nei confronti del corrispondente periodo compreso fra gennaio e marzo del 1999.

Conseguentemente si sta lentamente riducendo anche il divario con gli altri paesi.

Meglio dell'Italia hanno fatto, dal punto di vista congiunturale, solo il Giappone (+2,4%) e gli Stati Uniti (+1,4%).

La crescita del nostro paese è vicina a quella di Francia e Germania (+3,3%) e Gran Bretagna (+3,1%) e molto superiore a quella del Giappone (+0,7%).

TELELAVORO: GIUDICE COMPETENTE 

Di seguito segnaliamo la prima importante sentenza in merito al telelavoro, il rapporto di lavoro caratterizzato dal fatto che le mansioni sono svolte, in via continuativa, in luoghi diversi dalle sedi aziendali. Il telelavoro può essere autonomo o subordinato e rientra nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 2094 cod. civ., quando è svolto nel domicilio del dipendente o in altro locale in suo possesso, individuato d'intesa tra le parti, con modalità che regolamentano l'utilizzo degli impianti necessari per lo svolgimento del lavoro e gli aspetti del loro funzionamento e che consentono al datore di lavoro l'esercizio del potere di direzione, di indirizzo e di controllo della prestazione. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11586 del 10 ottobre 1999, ha individuato il giudice competente a definire una controversia in materia di telelavoro domiciliare quando il domicilio del lavoratore e la sede dell'azienda appartengono a due fori diversi. La suprema Corte ha affermato che il giudice territorialmente competente a dirimere la controversia è quello individuato con riferimento alla sede dell'azienda e non al domicilio del telelavoratore. 

AGENTI E RAPPRESENTANTI 
Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente Nazionale di Assistenza degli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) ha approvato una modifica al Regolamento delle prestazioni istituzionali, che riguarda la possibilità di iscrizione anche agli agenti e rappresentanti non iscritti nel ruolo professionale, previsto dalla legge n. 204/85. La modifica diventerà operativa dopo l'approvazione dei Ministeri del Lavoro e del Tesoro. L'Ente ha rivisto la propria posizione a seguito della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 30 aprile 1998 e della sentenza della Corte di Cassazione del 18 maggio 1999, n. 4817, che hanno ritenuto in contrasto con la normativa europea la disposizione contenuta nell'art. 9 della Legge n. 204/85, nella parte in cui sancisce la nullità dei contratti di agenzia stipulati con soggetti non iscritti nei ruoli professionali. 

TECNOLOGIA E SICUREZZA: PORTALI 
A cura dell'Associazione Nazionale Imprese Elettroniche (ANIE) e con il patrocinio del Ministero del Commercio con l'Estero è stato realizzato il primo portale ufficiale costruito per favorire la crescita, la qualificazione e lo sviluppo internazionale delle imprese dell'elettronica, dell'elettrotecnica, dell'illuminotecnica e dell'Information and Communication Technology (ICT). All'indirizzo Internet, www.elettronet.it, è consultabile il portale Elettronet.it, che, costruito con la collaborazione di tutti gli attori del settore, fra i quali gli enti tecnici e normatori, contiene l'elenco per categorie e sottocategorie dei prodotti, con link ad oltre 1.000 imprese che offrono prodotti, sistemi e impianti per la casa, l'edificio, l'ufficio, la città, la società dell'informazione, la fabbrica, i trasporti e l'energia elettrica. L'utente ha a disposizione anche una rubrica di approfondimento delle questioni più complesse emerse nel forum, la bacheca virtuale in cui è possibile esprimere pareri e confrontare opinioni, e link ai motori di ricerca sulle principali norme del settore. www.intelshow.com  invece, è il portale realizzato da Associazione Intel per le informazioni ed i dati relativi al settore della sicurezza, cui è dedicata SICUREZZA 2000, la mostra internazionale che si terrà a Fiera Milano dal 22 al 26 novembre 2000, in cui è possibile trovare tecnologie elettroniche, difese passive e comportamenti di prevenzione del crimine. Informazioni relative a security, safety e building automation sono reperibili anche nel sito dell'Associazione Italiana Sicurezza e Automazione Edifici, all'indirizzo www.anciss.it  

FRANCHISING E REGOLE 
Sulla Gazzetta ufficiale n. L336 del 29 dicembre 1999 è stato pubblicato il Regolamento n. 2790/99 del 22 dicembre 1999, con cui la Commissione europea ha dettato le norme relative all'applicazione dell'art. 81, 3° paragrafo, del Trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate. In parole povere il provvedimento, entrato in vigore il 1° giugno 2000, ha fissato le regole e i principi generali cui dovranno adeguarsi gli operatori in franchising, ha ampliato i poteri delle autorità nazionali di concorrenza ed ha adottato le linee direttrici sulle restrizioni verticali. Nel rinviare alla lettura del provvedimento si sottolinea che esso riguarda anche coloro che vogliono inserirsi nei meccanismi virtuali della rete e nei nuovi mercati. Attraverso lo sviluppo orizzontale della rete, intesa come complesso unitario del quale franchisor (affiliante) e franchisee (affiliato) si suddividono funzioni e competenze, infatti, essi agiscono come un unico organismo imprenditoriale, capillarmente presente sul territorio, che può interagire anche con la new economy, potenziando i canali distributivi e logistici con un miglioramento della qualità ed efficienza nei servizi, una accresciuta rapidità nella consegna delle merci e una gestione più funzionale dei magazzini. Si segnala anche che esiste una bozza di legge italiana sul franchising, che non intende disciplinare compiutamente la materia, peraltro in continua evoluzione, ma piuttosto il momento precedente alla stipulazione del contratto, puntando su concetti basilari, quali trasparenza, chiarezza, correttezza e buona fede, lasciando all'autoregolamentazione la fase contrattuale e quella successiva alla stipula del contratto. Si ricorda anche che dal 1° gennaio 1995 è in vigore un codice di autoregolamentazione che i soci dell'Associazione italiana del Franchising sono tenuti a rispettare. part time ed Istruzioni Inps Il lavoro subordinato che fosse interessato ad approfondire le problematiche del part time alla luce delle nuova disciplina introdotta dal Decreto legislativo n. 61 del 20 febbraio 2000 può consultare, sul sito www.inps.it, la circolare n. 128 del 27 giugno u.s., con cui l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le prime indicazioni operative. La circolare fornisce, oltre ai chiarimenti sugli aspetti contributivi e previdenziali, anche un'articolata sintesi e spiegazione della normativa. Piano di Azione di e-government del Governo Italiano L'altra settimana avevamo dato la notizia che il Governo aveva approvato il Piano di Azione per l'e-government, nel rinviare al commento a suo tempo fatto, segnaliamo che i testi integrali dei Piani di Azione sono pubblicati nel sito Internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri all'indirizzo www.palazzochigi.it/fsi

LAVORATORI EXTRACOMUNITARI: ASSUNZIONE DIRETTA 
La Corte di Cassazione, a sezioni unite, con la sentenza n. 62 del 30 marzo 2000 ha ritenuto ammissibile l'assunzione diretta di lavoratori extracomunitari da parte delle aziende che occupano fino a tre dipendenti. La Corte si è così contrapposta alle interpretazioni del Ministero del Lavoro e a precedenti orientamenti giurisprudenziali. La nuova posizione si base sulla applicazione di due principi. Il primo principio è quello della parità di trattamento e della piena eguaglianza dei diritti di lavoratori stranieri rispetto a quelli italiani. Il secondo principio è quello affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 454 del 30 dicembre 1998 in base al quale le norme e le procedure speciali riguardano solo ed esclusivamente la fase dell'accesso degli stranieri al mercato del lavoro: una volta acquisita l'autorizzazione al lavoro, gli stranieri godono degli stessi diritti riconosciuti ai cittadini italiani. Poiché non esiste una esplicita esclusione del diritto degli extracomunitari all'assunzione diretta, essi possono essere assunti direttamente in tutti i casi previsti dalla Legge n. 264/49 e, quindi, anche nel caso di instaurazione del rapporto di lavoro con azienda che occupa fino a tre dipendenti. 

APPALTI PUBBLICI 
A seguito di richieste pervenute in redazione si segnala che il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 con cui il Ministero dei Lavori Pubblici ha introdotto il nuovo capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 131 del 7 giungo 2000. La nuova disciplina è stata emanata in attuazione della Legge "Merloni" si aggiunge al Regolamento generale emanato con il Decreto Presidente della Repubblica n. 554/99 e al Regolamento sul nuovo sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici con Decreto del Presidente della Repubblica n. 34/00. Assumendo la guida dell'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili (ANCE), il neo Presidente Claudio De Albertis ha sollecitato una revisione della legge quadro per i lavori pubblici, invocando la "sburocratizzazione" ed auspicando che si rimettano in discussione i seguenti punti: il criterio del massimo ribasso nelle gare di appalto, la separazione netta tra progettazione e costruzione, le regole per il project financing

 

LAVORATRICI MADRI: INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE 
L'Inps con la circolare n. 128 del 5 luglio 2000, consultabile sul sito dell'istituto previdenziale, all'indirizzo www.inps.it  ha fornito i chiarimenti richiesti in merito al riconoscimento dell'indennità ordinaria di disoccupazione alle lavoratrici madri, che hanno cessato il rapporto di lavoro per dimissioni volontarie nel periodo di divieto di licenziamento (che opera fino all'anno di età del bambino). Il chiarimento si è reso necessario a seguito dell'entrata in vigore dell'art.34, 5° comma, della Legge n. 448 del 23 dicembre 1998, in base al quale, dal 1° gennaio 1999, l'indennità di disoccupazione non spetta se la cessazione del rapporto di lavoro è avvenuta per dimissioni volontarie. L'Inps con la circolare sopra citata ha chiarito che le lavoratrici madri, che si dimettono durante il periodo in cui esiste il divieto di licenziamento, possono aver titolo all'indennità di disoccupazione L'art. 12 della Legge 30 dicembre 1971, n.1204, riguardante le lavoratrici madri, infatti, dispone espressamente che, in caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. Decreto "Letta" di recepimento della Direttiva Gas Sulla Gazzetta ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n.164 di attuazione della Direttiva europea n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della Legge 17 maggio, n.144. Il provvedimento, entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, disegna le linee guida per il riassetto del settore gas in Italia, liberalizzando le attività di importazione, esportazione, trasporto, dispacciamento, distribuzione e vendita di gas naturale. Dall'entrata in vigore del provvedimento e fino al 31 dicembre 2002 sono clienti idonei, che hanno, cioè, diritto d'accesso alle reti di trasporto e che hanno facoltà di scegliere il proprio fornitore: - le imprese che acquistano gas per la produzione di energia elettrica o per la cogenerazione di energia elettrica e calore; - i clienti finali il cui consumo sia superiore a 200.000 mc annui; - i consorzi e le società consortili il cui consumo complessivo sia superiore ai 200 mila mc annui e singolarmente ai 50 mila mc annui; - i clienti che utilizzano il gas prodotto nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma territoriale italiana; - i clienti grossisti e le imprese di distribuzione di gas per il volume consumato dai propri clienti nell'ambito del proprio sistema di distribuzione. A decorrere dal 1° gennaio 2003 tutti i clienti saranno considerati idonei. L'attività d'importazione è libera, ma, se è rivolta a Paesi non aderenti all'Unione europea, è soggetta ad apposita autorizzazione del MICA. Le imprese che svolgono attività di trasporto e dispacciamento debbono allacciare alla propria rete gli utenti che ne fanno richiesta, se il sistema di cui esse dispongono ha idonea capacità e purché le opere di allacciamento siano tecnicamente ed economicamente realizzabili. L'attività di stoccaggio è svolta in conformità ad una concessione, di durata non superiore a venti anni, regolata da un disciplinare tipo, emanato dal Ministero dell'Industria. I titolari di concessioni di stoccaggio di gas naturale debbono assicurare e fornire i servizi di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione agli utenti che ne facciano richiesta, purché il sistema abbia idonea capacità e i servizi richiesti dall'utente siano tecnicamente ed economicamente realizzabili, secondo i criteri stabiliti dal MICA. Criteri e priorità di accesso, atti a garantire a tutti gli utenti la libertà di accesso a parità di condizioni, saranno fissati dall'Autorità per l'energia. L'accesso al sistema gas può essere rifiutato se non è disponibile la capacità necessaria, se si ostacola lo svolgimento di obblighi di pubblico servizio o ci si sono gravi difficoltà economiche e finanziarie, in relazione a contratti di tipo "take or pay" sottoscritti prima dell'entrata in vigore della Direttiva n. 98/30/CE. L'attività di distribuzione di gas naturale è considerata attività di servizio pubblico, affidato tramite gara per periodi non superiori a 12 anni. Gli enti locali, che affidano il servizio, svolgono attività di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo. I rapporti tra l'ente locale e il gestore del servizio sono regolati con un apposito contratto tipo, che viene predisposto dall'Autorità e approvato dal Ministero dell'industria. Alla scadenza del periodo di affidamento le reti rientrano nella piena disponibilità dell'ente locale. Dal 1° gennaio 2003 le imprese, che intendono svolgere attività di vendita del gas naturale ai clienti finali, devono essere autorizzate dal Ministero dell'Industria, tenuto a verificare che i soggetti richiedenti abbiano la disponibilità di un servizio di modulazione adeguato, dimostrino la provenienza del gas e l'affidabilità delle condizioni di trasporto, abbiano capacità tecniche e finanziarie adeguate. Dal 1° gennaio 2002 le attività di trasporto e dispacciamento sono societariamente separate da tutte le altre attività del settore gas, ad eccezione dell'attività di stoccaggio, dalla quale sono separate solo contabilmente e gestionalmente. Lo stoccaggio è a sua volta separato societariamente da tutte le altre attività del settore. Entro lo stesso termine, anche l'attività di distribuzione di gas, intesa come il trasporto di gas attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti, è separata societariamente dalle altre attività. L'Autorità per l'energia determina le tariffe di vendita ai clienti vincolati, realizzando un'adeguata ripartizione dei benefici tra clienti ed imprese fornitrici ed assicurando a queste ultime una congrua remunerazione del capitale investito. Entro il 1° gennaio 2001, l'Autorità per l'energia determina anche le tariffe per il trasporto ed il dispacciamento, per l'utilizzo degli stoccaggi e dei terminali GNL e per la distribuzione, assicurando, anche in questo caso, una congrua remunerazione del capitale investito. Le tariffe di trasporto dovranno tenere conto della capacità impegnata, della distanza di trasporto e della quantità trasportata indipendentemente dalla distanza. Fino al 31 dicembre di quest'anno le imprese che svolgono attività di trasporto/dispacciamento/stoccaggio determineranno tariffe transitorie fino alla pubblicazione delle tariffe dell'Autorità, dopo di che si procederà alla compensazione nei confronti degli utenti interessati. A decorrere dal 1° gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2010, nessuna impresa del gas può vendere ai clienti finali più del 50% dei consumi nazionali di gas su base annua. A decorrere dal 1° gennaio 2002 e fino al 31 dicembre 2010, nessuna impresa può immettere gas nella rete nazionale per quantitativi superiori al 75% dei consumi nazionali su base annua. Il limite scende di due punti percentuali per ciascun anno successivo al 2002 fino a raggiungere il 61%. Industria del vetro: rinnovo parte retributiva Il 10 luglio u.s. è stato raggiunto l'accordo per il rinnovo biennale della parte retributiva del contratto collettivo nazionale di lavoro valevole per gli addetti all'industria del vetro, in scadenza il prossimo 31 luglio. Come previsto dal protocollo sul costo del lavoro del luglio 1993, per il biennio compreso fra il 1° agosto 2000 e il 31 luglio 2002, sono stati concordati aumenti a regime pari a L. 81.000 per il 4° livello, baricentrico nell'ambito della classificazione del personale e di maggior addensamento. L'aumento è ripartito in due quote decorrenti, rispettivamente, dal 1° agosto 2000 e dal 1° settembre 2001. Per gli addetti ad aziende dei settori a soffio, a mano e con macchine semiautomatiche e per quelli delle seconde lavorazioni del vetro, la seconda tranche degli aumenti, invece, decorrerà dal 1° ottobre 2001. Rispettando le compatibilità complessive, le parti hanno destinato risorse alla previdenza complementare, con un incremento dell'aliquota della contribuzione paritetica dall'1, 06% all'1, 20%, a decorrere dal mese di settembre 2001. Nel mese di febbraio 2001 sarà corrisposto un importo una tantum di L. 120.000, da destinare sempre a previdenza complementare. Per i lavoratori non iscritti al Fondo nazionale di previdenza Fonchim, tale somma una tantum sarà erogata con la retribuzione del mese di febbraio 2002.

                                Pagina 4