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LUNEDI

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Notiziario Marketpress di Lunedì 12 Giugno 2006
ACCESSO AGLI ATTI: NUOVO REGOLAMENTO  
 
Lo scorso 2 giugno scorso è entrato in vigore il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006 n. 184, che contiene il nuovo regolamento sull´accesso ai documenti amministrativi, ed abroga il precedente regolamento, approvato con D. P. R. N. 352/92. Il diritto di accesso può essere esercitato anche da soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi e può essere azionato anche nei confronti dei soggetti di diritto privato, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse. La P. A. Non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso. La P. A,. Cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, deve dare comunicazione agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica (se è stata dagli stessi consentita tale forma di comunicazione). I controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Il provvedimento prevede anche che le Pa debbono assicurare che il diritto d´accesso possa essere esercitato anche in via telematica. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituita una Commissione per l´accesso ai documenti amministrativi, cui può essere inviato, anche a mezzo fax o per via telematica, un ricorso in via amministrativa avverso il diniego delle Pa. Le sedute della Commissione non sono pubbliche. La disciplina dei ricorsi alla Commissione si applica, in quanto compatibile, anche al ricorso al difensore civico. La Commissione tiene un archivio degli atti concernenti la disciplina del diritto di accesso. A tale fine, le P. A. Trasmettono per via telematica alla Commissione per l´accesso i suddetti atti e ogni loro successiva modificazione. .  
   
   
CELLULARI.IT: IL TRIBUNALE DI MILANO RIASSEGNA IL SITO ALL´EDITORE  
 
Cellulari. It, la testata giornalistica milanese che dal 1998 è punto di riferimento per gli appassionati della telefonia mobile italiana, riprende le pubblicazioni al consueto indirizzo internet:www. Cellulari. It. Il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso d´urgenza presentato da Mediasafe S. R. L. (http://www. Cellulari. It/provvedimento), che ha riottenuto l´uso del dominio. Fra le ragioni del giudizio una anomalia nel meccanismo di registrazione e la riconosciuta notorietà della testata giornalistica, frutto del lavoro della redazione e della fedeltà dei lettori. Il direttore Giacomo Ghisolfi ha sottolineato che "… la sentenza del Tribunale di Milano tutela l´identità del nostro giornale on line e la stabilità di questa impresa della net economy italiana, che ha saputo affermarsi sul mercato grazie alla convinzione di un gruppo di giovani imprenditori e con il nostro impegno. Ringraziamo di cuore i tanti, colleghi, lettori e appassionati che ci hanno sostenuto in questo momento difficile. " Cellulari. It lancerà una campagna di informazione e di sensibilizzazione per migliorare il funzionamento del Nic: Lo stesso Ghisolfi ha affermato che "… vorremmo che la nostra vicenda avesse un risvolto positivo per tutti i cittadini digitali. Semplici aggiornamenti del regolamento potrebbero escludere casi simili in futuro". .  
   
   
MESE DELLA RESPONSABILITÀ D’IMPRESA  
 
L’associazione Pentapolis, che promuove la diffusione della responsabilità sociale tra tutti gli attori che operano e costituiscono la società civile, approfondirà con 6 convegni e due talk show, tra Roma, Milano, Venezia e Monza, dal 13 al 27 giugno alcuni dei grandi temi della Csr: comunicazione e consumo, informazione, città sostenibili, mobilità, organizzazione d’impresa, partnership trilaterali, ruolo delle tecnologie. Con Il Mese della Responsabilità d’Impresa Pentapolis apre i suoi petali su alcuni dei temi chiave con l’obiettivo di favorire il dibattito a livello nazionale. Ecco il calendario delle manifestazioni: Dalla Comunicazione al Consumo Responsabile - Milano, 13 giugno; Dall’impresa etica alla mobilità sostenibile - Roma, 15 giugno; Comprendere e leggere il bilancio delle organizzazioni non profit - Le partnership trilaterali - Milano, 19 giugno; Imprese integrali, Monza, 19 giugno; L’italia che va - Monza, 20 giugno; Meno indici più contenuti - Roma, 21 giugno; Le Città Sostenibili - Venezia, 22 giugno; Tecnologia & Sostenibilità - Milano, 27 giugno. Secondo Enzo Argante, Presidente dell’Associazione, “… siamo nella fase ‘pre-pionieristica’ della csr, poichè a tutt’oggi si sono mossi in questo senso solo i pionieri. Le aziende sensibili creano un circuito fra loro, ma si tratta di un recinto piuttosto chiuso al di fuori del quale non si muove ancora molto. E proprio per cambiare questa situazione Pentapolis si propone di andare verso il pubblico delle imprese e dei consumatori: la csr deve pervadere la nostra economia settore per settore. Posizionandosi come partner di informazione, comunicazione e divulgazione della csr, Pentapolis si pone come alleato di tutti i soggetti che credono nella responsabilità sociale d’impresa e operano in quella direzione. Pentapolis, nelle sue componenti diversificate e di prestigio, rappresenta una visione organica e approfondita di questi processi …”. .  
   
   
PRIVACY: ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI ELETTRONICI  
 
In base all’art. 10 della Legge 23 febbraio 2006, n. 51 scade il 30 giugno 206 il termine per l’adeguamento degli strumenti elettronici nel caso in cui alla data di entrata in vigore del codice della privacy (1° gennaio 2004) il titolare non fosse stato in grado, per obiettive ragioni tecniche, di applicare immediatamente le misure di sicurezza minime. In primo luogo ricordiamo l’obbligo della autenticazione informatica con l’inserimento di una password che deve essere modificata ogni sei mesi e deve essere disattivata se non utilizzata da almeno sei mesi. Semestralmente debbono essere aggiornati i programmi antivirus, i vari programmi utilizzati e con frequenza settimanale deve essere effettuato il salvataggio dei dati. .  
   
   
PRIVACY: INCONTRO GARANTE E AGCOM  
 
Il Garante per la protezione dei dati personali e l´Autorità per le garanzie nelle comunicazioni si sono incontrati per avviare una riflessione congiunta, nell´ambito delle rispettive competenze, sul settore delle telecomunicazioni, in particolare per le questioni attinenti alle intercettazioni, ai servizi non richiesti, alla profilazione della clientela e alla gestione dei dati di traffico. Le Autorità hanno espresso la comune determinazione ad operare con la massima tempestività riguardo alle delicate e complesse questioni in esame ed hanno convenuto di proseguire le rispettive attività di verifica in un quadro di collaborazione, così come previsto dall´art. 154 del Codice in materia di protezione dei dati personali. .  
   
   
CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA: ANNULLATA LA DECISIONE DEL CONSIGLIO RELATIVA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E GLI STATI UNITI D´AMERICA SUL TRATTAMENTO E TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI E LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE RELATIVA AL LIVELLO DI PROTEZIONE ADEGUATO DI TALI DATI  
 
La Corte di Giustizia europea, nelle cause riunite C-317/04 e C‑318/04 Parlamento europeo / Consiglio dell´Unione europea, ha annullato la decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d´America sul trattamento e trasferimento di dati personali e la decisione della Commissione relativa al livello di protezione adeguato di tali dati. Né la decisione della Commissione che constata l´adeguatezza della protezione accordata dagli Stati Uniti ai dati personali né la decisione del Consiglio che approva la conclusione di un accordo sul loro trasferimento verso tale paese sono fondate su una base giuridica appropriata. Ricordiamo che, a seguito degli attacchi terroristici dell´11 settembre 2001, gli Stati Uniti hanno adottato una normativa in base alla quale i vettori aerei che assicurano collegamenti con destinazione o partenza nel territorio degli Stati Uniti ovvero traversanti tale territorio sono tenuti a fornire alle autorità doganali degli Stati Uniti un accesso elettronico ai dati contenuti nel loro sistema automatico di prenotazione e di controllo delle partenze, denominati «Passenger Name Records» (Pnr). La Commissione, ritenendo che tali disposizioni rischiassero di entrare in contrasto con la legislazione comunitaria e con quella degli Stati membri in materia di tutela dei dati, ha avviato dei negoziati con le autorità americane. In esito a tali trattative, il 14 maggio 2004 la Commissione ha adottato la Decisione 14 maggio 2004, 2004/535/Ce (la decisione sull´adeguatezza), relativa al livello di protezione adeguato dei dati personali contenuti nelle schede nominative dei passeggeri aerei trasferiti all´Ufficio delle dogane e della protezione delle frontiere degli Stati Uniti (United States´ Bureau of Customs and Border Protection, Cbp) volta a garantire un livello di protezione adeguato dei dati Pnr trasmessi dalla Comunità. Il 17 maggio 2004 il Consiglio ha adottato la Decisione 17 maggio 2004, 2004/496/Ce, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d´America sul trattamento e trasferimento dei dati di identificazione delle pratiche (Passenger Name Record, Pnr) da parte dei vettori aerei all´ufficio doganale e di protezione dei confini del dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti. Tale accordo è stato firmato a Washington il 28 maggio 2004 ed è entrato in vigore lo stesso giorno. Il Parlamento europeo ha chiesto alla Corte di giustizia delle Comunità europee di annullare la decisione del Consiglio (causa C-317/04) e la decisione sull´adeguatezza (causa C-318/04), sostenendo, in particolare, che la decisione sull´adeguatezza è stata adottata ultra vires, che l´art. 95 Ce (adozione di misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l´instaurazione ed il funzionamento del mercato interno) non costituisce un fondamento giuridico appropriato per la decisione che approva la conclusione dell´accordo e facendo valere, in entrambi i casi, una violazione dei diritti fondamentali. A sostegno delle conclusioni del Parlamento nei due procedimenti il Garante europeo della protezione dei dati è intervenuto dinanzi alla Corte per la prima volta dalla sua istituzione. Con la sentenza la Corte annulla entrambe le decisioni. Per quanto riguarda la decisione sull´adeguatezza, la Corte ha verificato, innanzi tutto, se la Commissione potesse validamente adottare la decisione sull´adeguatezza sul fondamento della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995 95/46/Ce relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. A tale proposito, ricordiamo che l´art. 3, n. 2, della direttiva esclude dal suo ambito di applicazione i trattamenti di dati personali effettuati per l´esercizio di attività che non rientrano nell´ambito di applicazione del diritto comunitario e, comunque, i trattamenti aventi come oggetto la pubblica sicurezza, la difesa, la sicurezza dello Stato e le attività dello Stato in materia di diritto penale. Risulta dalla decisione sull´adeguatezza che l´obbligo di trasmissione dei dati si basa sulla legislazione statunitense relativa, in particolare, al rafforzamento della sicurezza, che la Comunità sostiene pienamente gli Stati Uniti nella loro lotta contro il terrorismo e che i dati Pnr devono essere utilizzati al solo scopo di prevenire e di combattere il terrorismo, i reati collegati al terrorismo e altri reati gravi, compresa la criminalità organizzata. Ne risulta che il trasferimento dei dati Pnr al Cbp costituisce un trattamento avente come oggetto la pubblica sicurezza e le attività dello Stato in materia di diritto penale. Se è giusto considerare che i dati Pnr sono inizialmente raccolti dalle compagnie aeree nell´ambito di un’attività che rientra nel diritto comunitario, ossia la vendita di un biglietto aereo che dà diritto ad una prestazione di servizi, il trattamento dei dati che viene preso in considerazione nella decisione sull’adeguatezza, tuttavia, possiede una natura del tutto diversa. Infatti, tale decisione non riguarda un trattamento di dati necessario alla realizzazione di una prestazione di servizi, ma ritenuto necessario per salvaguardare la pubblica sicurezza e a fini repressivi. Il fatto che i dati Pnr siano raccolti da operatori privati a fini commerciali e che siano questi ultimi ad organizzarne il trasferimento ad uno Stato terzo, non impedisce che tale trasferimento sia considerato un trattamento di dati escluso dall´ambito di applicazione della direttiva. Infatti, tale trasferimento rientra in un ambito istituito dai poteri pubblici e attinente alla pubblica sicurezza. La Corte ha concluso che la decisione sull´adeguatezza non rientra nell´ambito di applicazione della direttiva, poiché riguarda un trattamento di dati personali che ne è escluso. Di conseguenza, la Corte ha annullato la decisione sull´adeguatezza. Per quanto riguarda la decisione del Consiglio, la Corte ha constatato che l´art. 95 Ce, in combinato disposto con l´art. 25 della direttiva, non è idoneo a fondare la competenza della Comunità a concludere l´accordo in questione con gli Stati Uniti. Infatti, l’accordo riguarda lo stesso trasferimento di dati della decisione sull´adeguatezza e quindi trattamenti di dati che sono esclusi dall´ambito di applicazione della direttiva. Conseguentemente, la Corte annulla la decisione del Consiglio che approva la conclusione dell´accordo e non considera necessario esaminare gli altri motivi invocati dal Parlamento. Dato che l´accordo resta applicabile per 90 giorni dalla sua denuncia, la Corte, per ragioni di certezza del diritto e al fine di proteggere le persone interessate, ha deciso di mantenere gli effetti della decisione sull´adeguatezza fino al 30 settembre 2006. .