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LUNEDI

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Notiziario Marketpress di Lunedì 23 Aprile 2007
DIRITTO D’AUTORE: SIAE PROPONE UN CODICE DI DEONTOLOGIA  
 
Marco Luci e Ugo Porcelli, due degli autori dei "Cervelloni", si sono rivolti alla S. I. A. E. Perché si pronunci sul presunto caso di plagio del loro programma da parte di "Colpo di genio" in onda su Raiuno e presentato da Simona Ventura e Teo Teocoli. "Il problema del format - ha dichiarato in proposito Giorgio Assumma, Presidente della Società Italiana Autori ed Editori - è molto sentito dalla Siae che da tempo ha istituito un tavolo di consultazione tra tutte le associazioni di autori e produttori interessati. Si sta anche approntando, con l´ausilio del Centro Studi della Siae, un disegno di legge da sottoporre all´esame del Parlamento. Ma, si sa che il cammino di una legge è lungo e quindi ho indetto una riunione tra le associazioni di autori ed editori, i vertici Rai, Mediaset e di altre emittenti, per stilare un codice di deontologia del format da poter applicare prontamente alle nuove programmazioni". .  
   
   
E-GOVERNMENT, E-DEMOCRACY: LA PA DEVE AVERE IL CORAGGIO DI OSARE PER INNOVARE  
 
Venerdì 20 aprile si è svolto a Milano l´incontro, sul tema "e-government, e-democracy", organizzato da Siav con il patrocinio del Cnipa e moderato dal direttore generale del Forum Pa Carlo Mochi Sismondi. L’incontro ha messo in evidenza che ci sono già normative e tecnologie per la dematerializzazione dei documenti, ma manca ancora la cultura: con l´attuale livello di efficienza della Pa un´azienda andrebbe in fallimento. La normativa per eliminare il cartaceo a favore del digitale sta prendendo sempre più una forma definita e i vantaggi di questo cambiamento sono evidenti in termini sia di efficienza sia di risparmio economico. Eppure in Italia i fogli continuano a farla da padrone sulle scrivanie della pubblica amministrazione. Il problema di fondo è che "c´è una scarsa fiducia nel documento informatico", ha spiegato Pierluigi Ridolfi, già componente del Cnipa e presidente della Commissione per la dematerializzazione. Dello stesso parere Carlo Notarmuzi, dirigente generale Ufficio politiche per la digitalizzazione della Pa - Dipartimento per l´innovazione e le tecnologie: "L´attuazione del codice dell´amministrazione digitale presuppone un grande cambiamento di cultura, di mentalità". Alfieri Voltan, presidente di Siav, ha sottolineato un altro aspetto che grava sulla Pa: la mancanza di un reale meccanismo di misurazione dell´efficienza. "Secondo la classifica della Banca centrale europea l´Italia è al ventitreesimo posto per l´efficienza della pubblica amministrazione con un indice di autoreferenzialità, vale a dire il numero di persone impiegate per far funzionare la struttura interna di un ente, del 46% - ha affermato Voltan -. Questi dati applicati a un´azienda privata la porterebbero rapidamente al fallimento". Come uscire da questa empasse? Per Voltan è necessaria una "forte introduzione dell´It nella Pa", così come è stabilito nelle linee strategiche del ministro per le Riforme e l´Innovazione nella Pa Luigi Nicolais "e in particolare la reingegnerizzazione dei processi di servizio". Con l´introduzione della gestione elettronica dei documenti i vantaggi sono notevoli non solo per i cittadini ma anche per l´organizzazione stessa della pubblica amministrazione: "Il lavoro è più semplice ed efficiente ed è possibile misurare le performance in modo oggettivo in modo da poter incentivare i comportamenti eccellenti nella Pa", ha spiegato Voltan. Esempi pratici dei vantaggi dell´utilizzo della gestione elettronica dei documenti sono stati illustrati durante il convegno: la Mail Room di Poste Italiane, presentata da Andrea Alfieri - responsabile servizi innovativi Bu Mail di Poste Italiane -; il sistema del Pra, illustrato da Daniele Bettarelli, amministratore delegato Aci Informatica; il comune di Bressanone con il consulente Luca Agostini; la digitalizzazione dei beni librari messa in atto dal ministero dei Beni culturali. Carlo Notarmuzi ha concluso l´incontro spiegando che l´obiettivo "è quello di informatizzare l´azione amministrativa, non la pubblica amministrazione: bisogna dare modo a ciascun operatore amministrativo, indipendentemente dall´ufficio nel quale lavora, di avere a disposizione un codice valido per gestire al meglio ogni processo utilizzando il digitale".  
   
   
PRIVACY: MAGGIORI GARANZIE A TUTELA DEGLI INVALIDI CIVILI  
 
Il Garante della Privacy, con un provvedimento del 21 marzo 2007, ha chiarito che le aziende sanitarie locali non devono più indicare la diagnosi sui certificati che attestano il riconoscimento dell´invalidità civile per l´iscrizione alle liste del collocamento obbligatorie o per la richiesta di esenzione dalle tasse scolastiche o universitarie. Le stesse dovranno adottare gli accorgimenti necessari, quali distanze di cortesia, spazi per colloqui riservati, consegna e trasferimento della documentazione in busta chiusa, ed impartire precise istruzioni al personale sanitario, per garantire un elevato livello di tutela della riservatezza delle persone. La decisione dell’Autorità Garante è arrivata al termine dell´esame di alcune segnalazioni di invalidi civili che lamentavano la violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e chiedevano maggiori garanzie per la loro dignità: in particolare, che fossero omessi da talune certificazioni i riferimenti personali alle patologie invalidanti, specie nei casi in cui fosse stato riscontrato lo stato di sieropositività o l´infezione da Hiv. Richieste legittime secondo l´Autorità. Se può risultare infatti lecito riportare le patologie nei verbali delle commissioni mediche che accertano tipo e grado di invalidità, perché oltre ad essere prescritto dalla normativa è indispensabile in caso di revisione o di ricorso, non è giustificato indicare gli stessi dati nelle certificazioni per l´iscrizione al collocamento o per avere l´esenzione dalle tasse scolastiche. Innanzitutto perché l´indicazione di tali dati non risulta indispensabile e poi perché vi sono normative che prevedono tutele rafforzate per specifiche patologie: ad esempio, le garanzie previste dalla legge 135 del 1990 per i malati di Aids limitano la comunicazione dei risultati di accertamenti per l´infezione da Hiv alla sola persona che si è sottoposta agli esami. Inoltre, tra i requisiti essenziali per avere diritto ad esenzioni o per l´iscrizione a categorie protette, quali l´appartenenza ad una famiglia in disagiate condizioni economiche, l´aver subito una riduzione della capacità lavorativa ecc. ,non risulta mai la patologia sofferta. Ai fini del collocamento, infine, è prevista solo una valutazione delle funzionalità della persona disabile per individuarne le capacità lavorative. L´autorità prosegue così nell´azione di tutela dei dati personali in ambito sanitario, che oltre ai numerosi interventi specifici, ha già visto l´adozione di un provvedimento a carattere generale, nel novembre 2005, relativo alle grandi strutture sanitarie pubbliche e private.  
   
   
PRIVACY: POLITICA EUROPEA PER I SISTEMI RFID  
 
Una politica europea per i sistemi Rfid, la nuova tecnologia che consente l´identificazione attraverso l´uso di radiofrequenze: questo l´obiettivo perseguito dalla Commissione europea attraverso la Comunicazione recentemente diffusa all´esito di una consultazione pubblica conclusasi nel 2006. Una politica a tutto campo, che coniughi l´esigenza di sfruttare le potenzialità di questa tecnologia con l´attenzione alla tutela della privacy ed ai possibili rischi per la salute e l´ambiente. Non è certamente un caso che una parte consistente della Comunicazione della Commissione europea sui sistemi a radiofrequenza in Europa (http://ec. Europa. Eu/. En. Pdf ) sia dedicata all´analisi delle tematiche connesse alla tutela della vita privata ed ai rischi percepiti rispetto all´Rfid. La consultazione pubblica lanciata nel 2006 dalla Commissione ha segnalato chiaramente che al primo posto fra le preoccupazioni dei cittadini c´è proprio la tutela della privacy. In questo contesto, tutela della privacy non significa soltanto proteggere l´integrità del dato personale in sé, ma soprattutto evitare possibili abusi legati all´interconnessione fra i sistemi basati sulla tecnologia Rfid ed altri sistemi per la gestione delle informazioni (bancarie, commerciali, o di altro genere). La Comunicazione della Commissione riconosce senza ambiguità l´esigenza di dare risposta a queste preoccupazioni, anche attraverso il coinvolgimento delle autorità di protezione dati che sono chiamate a fornire indicazioni specifiche sulle modalità per garantire che le applicazioni della tecnologia siano rispettose della privacy. La formula-chiave, in questo ambito, è "privacy by design", ossia fare in modo che la tutela della privacy sia inscritta nella struttura operativa dei sistemi Rfid fin dal momento della loro progettazione. Significativo il fatto che una percentuale elevata delle risposte alla consultazione pubblica (70%) indichi nelle soluzioni tecnologiche la via più opportuna, mentre ben il 66% ritiene che la normativa in materia di protezione dati debba essere aggiornata con riguardo alla tecnologia Rfid. Il Gruppo articolo 29 sta lavorando da tempo su queste tematiche: oltre al documento di lavoro con cui, nel 2005, è stata ribadita la validità di alcuni principi fondamentali fissati dalla direttiva sulla protezione dei dati anche nel contesto delle tecnologie Rfid (e tali principi sono stati ripresi puntualmente nella Comunicazione della Commissione, che ha sottolineato l´esigenza di un´adeguata sensibilizzazione a tutti i livelli oltre alla necessità di effettuare un vero e proprio privacy impact assessment prima di procedere con l´implementazione di specifici sistemi Rfid), è al lavoro una task force che sta esaminando l´applicazione del concetto di dato personale al contesto Rfid. Da queste iniziative potranno scaturire indicazioni importanti, anche in vista della redazione di una Raccomandazione che la Commissione intende sviluppare entro la fine del 2007 su tutti gli aspetti dell´utilizzazione delle tecnologie Rfid, con particolare riguardo alla tutela della privacy. I Garanti europei sono chiamati anche a collaborare al Gruppo di lavoro (Rfid Stakeholder Group) che la Commissione costituirà prossimamente per elaborare la strategia europea concernente l´Rfid, in previsione di un´ulteriore analisi a tutto campo (ma con particolare riguardo alla privacy ed alla fiducia degli utenti nei sistemi Rfid) che sarà condotta entro la fine del 2008.  
   
   
RESPONSABILITÀ SOCIALE: RACCOLTA DI BUONE PRASSI  
 
Lo Sportello Csr della Camera di Commercio di Milano, insieme con Unioncamere Lombardia e la rete degli sportelli Csr delle Camere di Commercio lombarde, ha lanciato un Bando intitolato "Raccolta di buone prassi di imprese impegnate in percorsi di responsabilità sociale (csr)" . La partecipazione al bando è aperta alle imprese di ogni dimensione e dei vari settori economici che abbiano sede nella provincia di Milano e che abbiano realizzato o stiano mettendo in atto comportamenti e iniziative in almeno due tra i seguenti campi attinenti alla responsabilità sociale-Csr: qualità del lavoro e relazioni con il personale (incluso il capitolo delle pari opportunità); progetti e iniziative a favore della comunità e del territorio; progetti, iniziative, sistemi di gestione con impatti positivi sulle problematiche ambientali; qualità delle relazioni con i fornitori, partners commerciali, i clienti e i consumatori; innovazione di prodotto o di servizio di rilevanza sociale e ambientale. La prassi di Csr segnalata deve rappresentare un caso inedito e, pertanto, non deve essere stata precedentemente già oggetto di iniziative (premi, pubblicazione, ricerche, ecc). Le buone prassi raccolte sul territorio milanese saranno pubblicizzate sul sito della Camera di Commercio di Milano in una rassegna appositamente dedicata e attraverso eventuali altre iniziative (stampa, eventi aperti al pubblico), previo consenso di ciascuna impresa. Anche le altre Camere di Commercio lombarde partecipano al bando: nel caso in cui l´impresa abbia sede in un´altra provincia lombarda, può contattare direttamente il referente Sportello Csr della Camera di Commercio di competenza. La partecipazione al bando potrebbe essere un’occasione di far conoscere le proprie iniziative e comportamenti che, al di là degli obblighi di legge, hanno ricadute positive per i collaboratori, i partners commerciali, i clienti, i consumatori, la comunità locale, l´ambiente; qualificare l´immagine e rinforzare la reputazione; dimostrare la propria cultura d´impresa e la capacità gestionale innovativa. Le imprese interessate a partecipare devono iscriversi compilando l’apposita scheda (http://www. Mi. Camcom. It/upload/file/1355/677808/filename/bando_raccolta_buone_prassi_cciaamilano. Pdf) allegata che dovrà pervenire entro il 30 aprile 2007, in formato elettronico, all’indirizzo e-mail sportelloCsr-sc@mi. Camcom. It.  
   
   
REGIONE LOMBARDIA: ABOLIZIONE DI TALUNE CERTIFICAZIONI SANITARIE IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA  
 
La Legge n. 8/07 della Regione Lombardia, entrata in vigore lo scorso 7 aprile, tra i vari provvedimenti adottati per la semplificazione di alcuni adempimenti amministrativi in materia di ambiente e sicurezza, prevede l’abolizione delle seguenti certificazioni sanitarie in materia di igiene e sanità pubblica: certificato medico di non contagiosità richiesto agli alimentaristi dopo l´assenza per malattia superiore a 5 giorni; certificato di idoneità fisica per l´assunzione degli apprendisti; certificato di idoneità per l´esecuzione di operazioni che comportano l´impiego di gas tossici. I lavoratori interessati possono chiedere alla Asl tali certificazioni se sono richieste da imprese, enti o datori di lavoro che si trovano in Regioni dove è in vigore una normativa differente. Inoltre, per le aziende che operano solo ed esclusivamente sul territorio regionale, non è più richiesta la vidimazione del registro degli infortuni, istituito con Decreto del Ministero del Lavoro del 12 settembre 1958. Gli infortuni dovranno essere sempre registrati perché l´analisi documentale sarà svolta dall´Inail o dall´Autorità giudiziaria. Le aziende che operano al di fuori del territorio regionale devono continuare a vidimare il registro infortuni presso l´Azienda Sanitaria Locale (A. S. L. ) territorialmente competente.  
   
   
REGIONE LOMBARDIA: ABOLIZIONE DEL NULLA OSTA PER L’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ LAVORATIVE E DI ALTRE AUTORIZZAZIONI  
 
La Legge n. 8/07 della Regione Lombardia, entrata in vigore lo scorso 7 aprile, tra i vari provvedimenti adottati per la semplificazione di alcuni adempimenti amministrativi in materia di ambiente e sicurezza, prevede l’abolizione del nulla osta per l’esercizio di attività lavorative e di altre autorizzazioni. Il nulla osta all’esercizio di attività lavorative e depositi è disciplinato dal paragrafo 3. 1. 9 del Regolamento locale di igiene tipo approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. Iv/45266 del 25 luglio 1989. Il nulla osta sarebbe sostituito con una dichiarazione di inizio di attività produttiva, da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (Suap) del Comune, che a sua volta inoltrerà una copia alla Asl competente per territorio ed al Dipartimento territoriale dell´Arpa. La dichiarazione di inizio di attività produttiva è presentata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di certificazione o di atto di notorietà, e assolve anche agli obblighi previsti dall’articolo 48 del D. P. R. N. 303/56 (Chi intende costruire, ampliare od adattare un edificio od un locale per adibirlo a lavorazioni industriali cui debbano presumibilmente essere addetti più di 3 operai, è tenuto a darne notizia all´Ispettorato del lavoro, mediante lettera raccomandata od in altro modo equipollente) e dall’articolo 216 del Testo Unico delle leggi sanitarie del 1934 (Chiunque intende attivare una fabbrica o manifattura classificata come insalubre, deve quindici giorni prima darne avviso per iscritto al Sindaco, il quale, quando lo ritenga necessario nell´interesse della salute pubblica, può vietarne l´attivazione o subordinarla a determinate cautele). La dichiarazione di inizio di attività produttiva e la ricevuta di deposito costituiscono titolo per l´avvio dell’attività. La Delibera regionale n. Viii/4502/2007 rimanda la definizione dei moduli per la dichiarazione sostitutiva a decreti successivi della Regione Lombardia. La legge regionale abolisce anche: l´autorizzazione all´esercizio delle strutture sanitarie e sociosanitarie, che rimane solo per le strutture sanitarie di ricovero e cura, comprese day surgery e day hospital; l´autorizzazione sanitaria alla vendita e al commercio di prodotti fitosanitari; l´autorizzazione sanitaria per gli stabilimenti di produzione di sostanze alimentari. La Delibera regionale n. Viii/4502 del 9 aprile 2007, emanata ai sensi della Legge regionale n. 1/07, in base alla quale i procedimenti amministrativi per l´avvio delle attività economiche sono sostituiti da una dichiarazione sostitutiva di certificazione oppure di dichiarazione sostitutiva dell´atto di notorietà, specifica le disposizioni per la semplificazione delle procedure per l´inizio attività e precisa che il certificato di agibilità degli edifici che accolgono attività economiche è sostituito da una dichiarazione sostitutiva del proprietario dell´immobile e del direttore dei lavori.  
   
   
REGIONE LOMBARDIA: MODIFICA DELL’ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLE ASL  
 
La Legge n. 8/07 della Regione Lombardia, entrata in vigore lo scorso 7 aprile, tra i vari provvedimenti adottati per la semplificazione di alcuni adempimenti amministrativi in materia di ambiente e sicurezza, prevede la modifica dell’attività di vigilanza e controllo delle Asl. La Legge regionale n. 8/07 modifica così le disposizioni della Legge regionale n. 31/97 sullo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo da parte delle Asl. La Delibera regionale n. Viii/4502/2007 dà alcune indicazioni sull´attività di vigilanza e ispezione delle Asl che dovranno tenere conto dei rischi e degli indici infortunistici presenti nei diversi settori produttivi. Gli interventi delle Asl saranno coordinati con quelli dell´Arpa per razionalizzare le risorse impiegate. Secondo la nuova normativa regionale i funzionari delle Asl svolgeranno le loro funzioni anche al di fuori dal proprio territorio di competenza e, in alcuni casi specifici, anche i funzionari delle Direzioni regionali competenti potranno esercitare funzioni di controllo, affiancati dalle Asl.  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: LA PUBBLICITÀ COMPARATIVA TRA PRODOTTI PRIVI E PRODOTTI PROVVISTI DI DENOMINAZIONE D´ORIGINE È IN CERTI CASI POSSIBILE  
 
La Corte di giustizia europea con la sentenza pronunciata nella causa C-381/05 (De Landtsheer Emmanuel Sa / Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, Veuve Clicquot Ponsardin Sa) ha affermato che la pubblicità comparativa tra prodotti privi e prodotti provvisti di denominazione d´origine è in certi casi possibile. Il riferimento in un messaggio pubblicitario a un tipo di prodotto, e non a un´impresa o a un prodotto determinati, può essere considerato una pubblicità comparativa. La direttiva 84/450/Cee sulla pubblicità ingannevole e comparativa, ammette, a determinate condizioni, la pubblicità comparativa intesa come qualsiasi pubblicità che identifichi in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente (art. 2, punto 2 bis, della direttiva, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 ottobre 1997, 97/55/Ce). Nella fattispecie, la società belga De Landtsheer Sa produce e commercializza diversi tipi di birra recanti il marchio «Malheur». Nel corso del 2001 essa ha lanciato sul mercato con il nome «Malheur Brut Réserve» una birra realizzata con un metodo che s’ispira a quello di elaborazione del vino spumante. La De Landtsheer ha utilizzato le diciture «Brut Réserve» [Brut Riserva], «La première bière Brut au monde» [La prima birra Brut al mondo], «Bière blonde à la méthode traditionnelle» [Birra bionda secondo il metodo tradizionale] e «Reims-france» [Reims-francia], ed ha fatto riferimento ai vignaioli di Reims e di Épernay. Con l’espressione «Champagnebier» la detta società ha voluto far intendere che si trattava di una birra fabbricata col metodo champenois. Essa ha vantato, inoltre, l´originalità della nuova birra Malheur evocando le caratteristiche del vino spumante e, soprattutto, quelle dello champagne. In data 8 maggio 2002 il Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (Civc) e la Veuve Clicquot Ponsardin Sa hanno citato la De Landtsheer dinanzi al Tribunale commerciale di Nivelles (Belgio) per far cessare l’uso delle suddette diciture. Tale utilizzo sarebbe non solo ingannevole, ma anche costitutivo di una pubblicità comparativa illecita. Con sentenza 26 luglio 2002 il tribunale ha condannato la De Landtsheer ad interrompere qualsiasi uso dell’indicazione «Méthode traditionnelle», della denominazione d’origine «Champagne» e dell’indicazione geografica «Reims-france», nonché ogni riferimento ai vignaioli di Reims e di Épernay e al metodo di fabbricazione dello champagne. Il ricorso del Civc e della Veuve Clicquot è stato respinto, invece, per quanto riguarda l’utilizzo delle diciture «Brut», «Réserve», «Brut Réserve» e «La première bière Brut au monde». Pur dichiarando di rinunciare all’utilizzo della denominazione d´origine «Champagne» nell´espressione «Champagnebier», la De Landtsheer ha proposto appello avverso detta sentenza relativamente agli altri elementi della controversia. Il Civc e la Veuve Clicquot hanno proposto appello incidentale relativamente all´utilizzo delle diciture «Brut», «Réserve», «Brut Réserve» e «La première bière Brut au monde». La Corte d´appello di Bruxelles ha a tale proposito sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee diverse questioni pregiudiziali. Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se secondo la direttiva 84/450/Cee possa essere considerato pubblicità comparativa il riferimento, in un messaggio pubblicitario, soltanto ad un tipo di prodotto (e non ad un’impresa o a un prodotto determinati). La Corte risolve la questione in senso affermativo: può trattarsi di pubblicità comparativa se permette di identificare come concreto riferimento del messaggio pubblicitario un´impresa o i beni ch´essa offre. La circostanza che, in concreto, possa essere identificato come riferimento del messaggio pubblicitario, un numero più ampio di concorrenti dell´operatore pubblicitario o di beni e servizi ch´essi offrono è irrilevante ai fini del riconoscimento del carattere comparativo della pubblicità. Il giudice del rinvio chiede anche se dalla direttiva discenda l’illiceità di ogni confronto fra prodotti privi di denominazione d’origine e prodotti che ne sono provvisti. Una delle condizioni cui la direttiva subordina la liceità della pubblicità comparativa per prodotti recanti denominazione di origine è, infatti, che essa si riferisca in ogni caso a prodotti aventi la stessa denominazione. La Corte ricorda al riguardo che è giurisprudenza costante che le condizioni imposte alla pubblicità comparativa devono interpretarsi nel senso ad essa più favorevole. Constata, inoltre, che un´altra condizione di liceità della pubblicità comparativa è che essa non tragga indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al marchio, alla denominazione commerciale o ad altro segno distintivo di un concorrente o alle denominazioni di origine di prodotti concorrenti. A giudizio della Corte, l’effetto utile di tale condizione sarebbe in parte compromesso se fosse vietato comparare prodotti privi di denominazione d´origine con prodotti che invece recano tale denominazione. La Corte considera che, se tutte le altre condizioni di liceità della pubblicità comparativa sono soddisfatte, una tutela delle denominazioni d´origine che finisse col vietare categoricamente raffronti tra prodotti privi e prodotti provvisti di denominazione d´origine sarebbe ingiustificata e non troverebbe fondamento nelle disposizioni della direttiva. La Corte conclude che non ogni raffronto tra prodotti privi di denominazione d´origine e prodotti che ne sono provvisti è illecito.  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: L’ESCLUSIONE ASSOLUTA DEL RIMBORSO DELLE SPESE DI RICOVERO ALL’ESTERO È CONTRARIA AL DIRITTO COMUNITARIO  
 
La sentenza della Corte di Giustizia pronunciata nel procedimento C-444/05 (Aikaterini Stamatelaki / Npdd Organismos Asfaliseon Eleftheron Epangelmation (Oaee) ha affermato che l’esclusione assoluta del rimborso delle spese di ricovero all’estero è contraria al diritto comunitario. Un sistema di autorizzazioni preventive o la definizione di limiti massimi rimborsabili potrebbero essere più rispettosi dei principi del diritto comunitario. Il sig. Dimitrios Stamatelakis, residente in Grecia, era assicurato presso l’Organismos Asfaliseos Eleftheron Epangelmation (ente previdenziale dei liberi professionisti), che è succeduto al Tameio Asfalisesos Emboron (cassa previdenziale dei commercianti). È stato ricoverato per due volte nel 1998 presso la clinica privata London Bridge Hospital, nel Regno Unito, e per tale ricovero ha versato 13 600 sterline. Il rimborso di queste spese gli è stato negato, in quanto, secondo la legge ellenica (Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale n. 35/1385/1999, recante la disciplina relativa al ramo sanitario dell’ente previdenziale dei lavoratori autonomi), le spese di ricovero in cliniche private situate all’estero sono rimborsate solo qualora riguardino bambini di età inferiore ai 14 anni. Dopo la sua scomparsa, la sig. Ra Aikaterini Stamatelaki, sua sposa ed erede, ha adito il Dioikitiko Protodikeio Athinon (Tribunale amministrativo di primo grado di Atene), il quale ha chiesto alla Corte di giustizia delle Comunità europee se la normativa ellenica sia conforme ai principi del Trattato in materia di libera prestazione dei servizi. La Corte ricorda anzitutto che il diritto comunitario non restringe la competenza degli Stati membri in materia di organizzazione dei loro sistemi previdenziali: in mancanza di un’armonizzazione a livello comunitario, spetta a ciascuno Stato membro determinare le condizioni per la concessione delle prestazioni in materia previdenziale. Ciò nondimeno, nell’esercizio di tale competenza, gli Stati membri devono rispettare il diritto comunitario, in particolare il principio della libera prestazione dei servizi. Quest’ultimo comporta il divieto degli Stati membri di introdurre o mantenere ingiustificate restrizioni dell’esercizio di questa libertà nell’ambito delle cure sanitarie. La Corte poi rileva che un cittadino il quale riceva cure presso una clinica pubblica o privata convenzionata, situata in Grecia, non deve effettuare nessun esborso in caso di ricovero, mentre egli deve far fronte a spese e queste ultime non gli sono rimborsate quando è ricoverato presso una clinica privata situata in un altro Stato membro. Così, le spese per un ricovero d’urgenza in una clinica privata non convenzionata in Grecia sono rimborsate al paziente, mentre ciò non avviene quando si tratta di un ricovero d’urgenza presso una clinica privata situata in un altro Stato membro. Per la Corte, è evidente che una siffatta normativa scoraggia - o addirittura ostacola - le persone dal rivolgersi ai servizi ospedalieri situati in Stati membri diversi dallo Stato membro al cui sistema previdenziale essi sono iscritti e costituisce pertanto una restrizione della libera prestazione dei servizi. Una siffatta normativa può considerarsi oggettivamente giustificata? La Corte giudica che il carattere assoluto del divieto (eccezion fatta per i bambini di età inferiore ai 14 anni) non è adeguato né allo scopo di conservare un sistema sanitario o una competenza medica sul territorio nazionale, né alla salvaguardia dell’equilibrio economico del sistema previdenziale nazionale. Al contrario, si potrebbero adottare misure meno restrittive e più rispettose della libertà di prestazione dei servizi, quali un regime di autorizzazione preventiva che rispetti gli obblighi imposti dal diritto comunitario, o la definizione di massimali rimborsabili.  
   
   
VENDITA A DOMICILIO: LUCA POZZOLI È IL NUOVO PRESIDENTE DI AVEDISCO  
 
Lo scorso 17 aprile, nel corso dell’assemblea annuale di Avedisco, l’associazione nata nel 1969 che raggruppa le principali imprese della vendita diretta a domicilio in Italia (36), dopo l’approvazione del bilancio 2006, che ha segnato una crescita economica del 4,3% assestandosi a oltre un miliardo 320 milioni di euro di fatturato - la più alta rispetto a tutti i canali di distribuzione presenti in Italia – sono state rinnovate le cariche direttive. A Enrico Festa, che ha ricoperto la carica di presidente per due mandati, dal 2003 al 2007, è subentrato Luca Pozzoli, amministratore delegato di Tupperware -multinazionale di beni durevoli per la casa - 42 anni, sposato, due figli: “Sono orgoglioso di rappresentare un’associazione di categoria che cresce continuamente di anno in anno. Nel 2006, le aziende associate Avedisco hanno avuto un incremento economico del 4,3%: il più alto rispetto a tutti gli altri canali della distribuzione. Un chiaro segnale della professionalità degli oltre 200mila addetti alla vendita che quotidianamente entrano nelle case dei consumatori italiani e dell’alta qualità dei prodotti proposti dalla vendita a domicilio”. Il mandato di presidente di Avedisco è biennale (2007/2009). A fianco del presidente è stato nominato vicepresidente Ciro Sinatra, 46 anni, della Vorwerk Folletto. L’assemblea ha nominato anche i 15 membri del Consiglio Direttivo e i cinque componenti del Comitato Esecutivo. .  
   
   
BERGAMO: INAUGURATO L’UFFICIO INFOREX  
 
E’ stato inaugurato a Bergamo l’ufficio della Inforex, società che si occupa di gestioni in valute. Inizialmente riservato ai soggetti istituzionali, quali istituti di credito, banche centrali, società multinazionali e di brokeraggio, oggi il Forex, mercato internazionale delle valute, è aperto anche ai singoli investitori privati attraverso l´utilizzo di piattaforme di trading on-line. Si tratta del mercato finanziario più antico e più grande del mondo. Più antico, perché la moneta sostituì la meno efficiente economia del baratto; più grande, perché è un mercato internazionale in cui si incontrano venditori e compratori di ogni parte del mondo che, quotidianamente, scambiano oltre 2. 000 miliardi di euro in contrattazioni non-stop, 24 ore su 24, dalla domenica notte al venerdì sera successivo. Ad avvicinare il mercato delle valute ai piccoli risparmiatori ci ha pensato Inforex Financial Service Spa, una società che opera sul mercato dei cambi monetari Forex (Foreign Exchange market - autorizzata dall´ufficio italiano dei cambi ex art. 106 al n. 35287, Abi Code n. 328740). In base al grado di propensione al rischio sono state studiate quattro linee di gestione in valute che sono in grado di soddisfare le esigenze del risparmiatore: N1 (Nice one), Gr8 (Great), 10Q (Thank you) e t+ (Think positive).  Di fatto il mercato Forex è un´interessante alternativa al complesso degli strumenti finanziari quotati sui mercati mobiliari.  Infine, la mancata tassazione dei guadagni sulle operazioni spot, fa del Forex un mercato di assoluto interesse. Il mercato Forex assorbe inoltre un volume di contrattazioni molto superiore a quello di altri mercati, assicurando così sempre la disponibilità di una controparte con cui concludere gli scambi al prezzo desiderato. L´alto numero di contraenti da ogni parte del mondo, la contrattazione continua e l’alto numero di negoziazioni fanno sì che il prezzo sia il più vicino a quello della concorrenza perfetta. Le quattro linee di gestione, che utilizzano ognuna un differente “effetto leva” sono ricompresse, a fini fiscali, fra le ipotesi disciplinate dall’art. 81 comma 1, lettera c-ter) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 (Tuir), nel testo modificato dal D. Lgs. 461/97 (riforma della tassazione di rendite finanziarie, il cosiddetto “Capital Gain”). Tale disposizione, prevedendo l’imponibilità come redditi diversi di natura finanziaria delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso delle valute solo nell’ipotesi di aver acquisito o mantenuto la disponibilità delle stesse, ha decretato, per i profitti generati nel mercato Forex, l’esclusione da qualsiasi tipo di tassazione. Per ulteriori informazioni e delucidazioni: ufficio Inforex di Bergamo – tel. 035. 4284532.