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LUNEDI

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Notiziario Marketpress di Lunedì 10 Dicembre 2007
SERVIZI MEDIA AUDIOVISIVI: NUOVA DIRETTIVA EUROPEA  
 
Gli Stati membri dell´Unione Europea hanno due anni di tempo per attuare la nuova "Direttiva servizi di media audiovisivi senza frontiere", approvata il 29 novembre scorso dal Parlamento Europeo. Obiettivo della Direttiva è di modernizzare le regole dell´industria audiovisiva europea ed offrire un quadro normativo complessivo che includa tutti i servizi media audiovisivi, compresi quelli on demand. Sono previste regole più flessibili per la pubblicità, un miglior finanziamento per i contenuti audiovisivi e visibilità per le differenze culturali. Secondo Viviane Reding, commissario Europeo per i Media e la Società dell´Informazione, "questa riforma permetterà al settore audiovisivo di meglio fronteggiare gli sviluppi tecnologici e di mercato, garantirà nuovi diritti ai cittadini, migliorerà la sicurezza legale e farà fronte alla domanda di un´industria dinamica e in forte crescita".  
   
   
UDINE: CONVEGNO SU TEMPORARY MANAGER, SUPPORTO PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE  
 
Marted¨¬ 11 dicembre 2007, alle ore 18. 30 ad Udine, Palazzo Kechler (Piazza Xx Settembre) Maurizio Quarta, Managing Partner di Temporary Management & Capital Advisors e coordinatore nazionale dell¡¯Institute of Interim Management e Cristiana Compagno, Docente di Strategie di Impresa all¡¯Universit¨¤ degli Studi di Udine, delegato del Rettore per l¡¯innovazione tecnologica e imprenditoriale e direttore scientifico di Technoseed parleranno del ¡°manager a tempo¡±. I relatori illustreranno il supporto valido anche per le piccole e medie imprese che hanno un problema da risolvere o un progetto da realizzare. La soluzione risulta particolarmente efficiente per acquisire competenze di alto livello senza per forza doverle far nascere dal nulla e mantenerle per sempre in organico. I lavori saranno introdotti da Gian Luca Gortani, Direttore Confartigianato Udine, membro della Commissione regionale di valutazione dei progetti a valere sulla Lr 4/2005. Per ulteriori informazioni: Segreteria organizzativa - Confartigianato Udine - Via del Pozzo, 8 33100 Udine - Telefono 0432 516775 © Fax 0432 509127 - e©mail csaracino@uaf. It - http://www. %20confartigianatoudine. %20com/. .  
   
   
LAVORATORI EXTRACOMUNITARI: FLUSSI D´INGRESSO 2007  
 
Come anticipato lunedì scorso nella Gazzetta ufficiale n. 279 del 30 novembre è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2007, recante la programmazione transitoria dei flussi d´ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali, nel territorio dello Stato, per l´anno 2007, che fissa in 170mila unità, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero della Solidarietà Sociale, la quota d’ingresso per l’anno in corso di lavoratori immigrati non comunitari. Con la circolare n. 23 dell’8 novembre 2007 il Ministero dell’Interno ha precisato che a partire dal 2007 le richieste di nulla-osta al lavoro potranno essere inviate agli Sportelli Unici competenti solamente in formato elettronico. La nuova procedura prevede l’accreditamento al sito web del Ministero – www. Interno. It - e l’utilizzo dell’apposita modulistica scaricabile dal sito stesso. La circolare n. 5257 del 30 novembre 2007 del Dipartimento per le libertà civili e l´immigrazione del Ministero dell’Interno. Specifica che sono previsti termini specifici per la presentazione delle domande: dalle ore 8. 00 del 15 dicembre potranno essere presentate le istanze relative ai lavoratori delle nazioni che hanno sottoscritto specifici accordi di cooperazione in materia migratoria (Albania, Algeria, Bangladesh, Egitto, Filippine, Ghana, Marocco, Moldavia, Nigeria, Pakistan, Senegal, Somalia, Sri Lanka, Tunisia) a prescindere dalla tipologia di lavoro (quindi per tutte le tipologie di lavoro, anche per i lavoratori domestici e di assistenza alla persona, edili o lavoro subordinato in genere, purché i lavoratori da assumere siano di una di queste nazionalità); dalle ore 8. 00 del 18 dicembre potranno essere presentate le domande relative ai lavoratori domestici e di assistenza alla persona di tutte le altre nazionalità non menzionate al primo punto; dalle ore 8. 00 del 21 dicembre potranno essere presentate le domande relative a tutti i restanti lavori delle nazionalità non previste al primo punto.  
   
   
INTERNET: ATTEGGIAMENTO DEI GENITORI VERSO I VIDEOGIOCHI  
 
La società di ricerca Strategyone, con la sponsorizzazione di Microsoft, ha recentemente condotto un sondaggio in cui è stato preso in esame l’atteggiamento di 4. 000 genitori residenti in Italia, Regno Unito, Francia e Germania in relazione a una varietà di problematiche legate al mondo dei videogiochi. Il sondaggio ha affrontato argomenti quali le abitudini di gioco dei minori, il tempo da dedicare al gioco, la conoscenza dei sistemi di classificazione e il livello di preoccupazione sui contenuti dei giochi. Tale sondaggio fa parte della campagna Play Smart, Play Safe, promossa da Microsoft per accrescere l’impegno di genitori, politici, rivenditori e responsabili del settore al fine di garantire un’esperienza di gioco sicura ai minori di tutte le età. Di seguito sono riepilogati i principali risultati del sondaggio, sia a livello generale che di singolo paese. La maggioranza dei genitori sostiene che i propri figli utilizzano principalmente i videogiochi per console (53%), seguiti dai videogiochi per Pc (32%), ad eccezione della Germania in cui i videogiochi per console (43%) e per Pc (44%) vengono utilizzati nella stessa percentuale. L’utilizzo dei videogiochi è un’attività solitaria, come testimoniano i quasi due terzi degli intervistati (64%) che affermano che i propri figli giocano prevalentemente da soli, specialmente in Francia (72%) e nel Regno Unito (70%). La maggior parte degli intervistati è al corrente dell’esistenza di funzionalità di controllo per i genitori nelle piattaforme di gioco (79%) e di indicazioni sull’età per i videogiochi (96%). Tuttavia, è molto meno diffusa la conoscenza dei sistemi di classificazione dei videogiochi in grado di aiutare i genitori a stabilirne l’idoneità (50%). Il paese più informato in proposito è il Regno Unito (79%), mentre fanalino di coda sono l’Italia (37%) e la Francia (34%). Il 66% dei genitori sostiene di esercitare un´influenza fondamentale sulla scelta dei videogiochi per i propri figli. Dato interessante, i genitori pongono al secondo posto nella scala decisionale i figli stessi (21%), a pari merito con i produttori di videogiochi (21%) e le istituzioni (18%). I genitori che ritengono di avere la maggiore influenza sulla scelta dei videogiochi sono quelli tedeschi (76%), mentre i genitori britannici si pongono al di sotto della media (60% rispetto al 66% totale). Quattro/cinque genitori su dieci (44%) permettono ai figli di dedicare ai videogiochi almeno un’ora al giorno. In Francia, tuttavia, tre genitori su dieci (30%) ritengono che ai propri figli debba essere permesso giocare solo nei fine settimana. Questa percentuale è quasi il doppio rispetto alla media degli altri paesi (18%). Sette genitori su dieci riconoscono la necessità (il 28% in modo deciso, il 43% in modo più tiepido) di preoccuparsi maggiormente dei contenuti dei videogiochi per i figli, ma sei su dieci (il 19% in modo deciso, il 41% in modo più tiepido) si ritengono sufficientemente informati sulle funzionalità incorporate nelle console di gioco che consentono di controllare l’accesso dei figli ai giochi. I genitori intervistati sostengono di avere un certo controllo sul tempo che i figli dedicano ai videogiochi. Il 50% non ritiene di avere un controllo limitato e questa percentuale sale al 72% in Germania. Il 75% dei genitori apprezzerebbe una funzione incorporata nella console o nel software che permettesse di monitorare il tempo dedicato dai figli ai videogiochi. I minori italiani utilizzano principalmente videogiochi per console (48%), in una percentuale leggermente inferiore rispetto agli altri paesi. I videogiochi per Pc hanno una percentuale di utilizzo leggermente superiore alla media (36%). Giocano prevalentemente da soli, anche se in proposito si pongono al di sotto della media. I genitori italiani mostrano diversi atteggiamenti riguardo al tempo da concedere ai figli per i videogiochi. La metà (il 49% contro il 44% totale) concorda nel concedere ai propri figli circa un’ora al giorno per i videogiochi, ma solo un genitore su dieci (il 9% contro il 14% totale) ritiene che da una a due ore al giorno sia un tempo accettabile. I genitori italiani sono meno informati sulle funzionalità di controllo e i sistemi di classificazione. Sono tra i meno informati sui sistemi di classificazione dei giochi (il 37% contro il 50% totale) e dell’età (l’87% contro il 96% totale) e sono leggermente meno informati sui controlli per i genitori rispetto agli altri paesi (il 76% contro il 79% totale). Il 63% dei genitori italiani sostiene di esercitare un’influenza fondamentale sulla scelta dei videogiochi per i propri figli, ma la percentuale è leggermente inferiore rispetto agli altri paesi. I genitori italiani dimostrano la maggiore attenzione (83%) ai contenuti dei videogiochi e i due terzi (il 66% contro il 60% totale) si ritengono sufficientemente informati sui controlli per i genitori. Sono in assoluto i più entusiasti nei confronti delle funzionalità di monitoraggio del tempo e controllo per i genitori, entusiasmo dettato almeno in parte dal fatto che la percentuale dei genitori italiani che considera limitato il proprio controllo sul tempo dedicato dai figli ai videogiochi è molto superiore alla media. I minori britannici utilizzano i videogiochi per console (64%) più che in qualsiasi altro paese, mentre l’uso dei videogiochi per Pc si pone decisamente al di sotto della media (il 18% contro il 32% totale). Giocano da soli più spesso rispetto alla media. I genitori del Regno Unito sono più indulgenti riguardo alla quantità di tempo che i propri figli possono dedicare ai videogiochi. Un quarto di essi (il 24% contro il 14% totale) acconsente a che i figli giochino da una a due ore al giorno. I genitori britannici (79%) sono decisamente più informati sui sistemi di classificazione dei videogiochi rispetto agli altri paesi (50%), ma leggermente meno informati sulle funzionalità di controllo per i genitori disponibili nelle piattaforme di gioco (il 75% contro il 79% totale). Il 60% dei genitori britannici sostiene di esercitare un´influenza fondamentale sulla scelta dei videogiochi per i propri figli, ma la percentuale è inferiore rispetto agli altri paesi. I genitori del Regno Unito si ritengono più attenti ai contenuti dei videogiochi e meno informati sui controlli per i genitori rispetto alla media. La maggioranza è interessata alle funzioni di monitoraggio del tempo e controllo per i genitori, ma dimostra in proposito meno entusiasmo rispetto agli altri paesi, probabilmente perché non ritiene di avere un controllo limitato sul tempo dedicato dai figli ai videogiochi, come avviene invece nella maggior parte degli altri paesi. I minori tedeschi utilizzano i videogiochi per console (43%) e per Pc (44%) in misura analoga, diversamente da tutti gli altri paesi in cui predominano i videogiochi per console. Giocano soprattutto da soli, ma generalmente sono più socievoli rispetto ai minori degli altri paesi, poiché giocano con amici e familiari più spesso che negli altri paesi. Le opinioni dei genitori tedeschi sul tempo massimo che i figli dovrebbero dedicare ai videogiochi sono conformi alla media, con quattro/cinque genitori su dieci che si pronunciano a favore di un’ora al giorno (45%). I genitori tedeschi sono più informati sui controlli per i genitori disponibili nelle piattaforme di gioco (l’84% contro il 79% totale), ma conoscono i sistemi di classificazione dei videogiochi quanto quelli degli altri paesi (il 51% contro il 50% totale). I genitori tedeschi esercitano un’influenza maggiore sulla scelta dei videogiochi per i propri figli (il 76% contro il 66% totale). Occupano il secondo posto nella classifica dei genitori più attenti ai contenuti dei videogiochi e sono sensibilmente più informati sui controlli per i genitori rispetto alla media. La Germania è il secondo paese con il maggiore interesse per le funzionalità di monitoraggio del tempo e controllo per i genitori integrate nelle console, ma è allo stesso tempo quello che più di tutti ritiene di avere controllo sul tempo che i figli dedicano ai videogiochi. La preoccupazione per i contenuti dei videogiochi determina l’esigenza da parte dei genitori tedeschi di disporre di funzionalità di controllo incorporate. I minori francesi utilizzano principalmente i videogiochi per console (57%), in una percentuale leggermente superiore alla media (53%). Giocano più spesso da soli (il 72% contro il 63% totale) e meno spesso in compagnia (il 7% contro il 12% totale) rispetto agli altri paesi. I genitori francesi sono i più severi in relazione al tempo che i propri figli dovrebbero dedicare ai videogiochi. Tre su dieci (30%) limitano questo tempo ai fine settimana, mentre negli altri paesi a farlo sono meno di due genitori su dieci (18%). I genitori francesi sono i meno informati sui sistemi di classificazione dei videogiochi rispetto agli altri paesi (il 34% contro il 50% totale), mentre la loro conoscenza delle funzionalità di controllo per i genitori è nella media (il 79%, allineato al 79% totale). Il 66% dei genitori francesi sostiene di esercitare un’influenza fondamentale sulla scelta dei videogiochi per i propri figli, percentuale equivalente alla media di tutti i paesi. Sono i genitori meno attenti ai contenuti dei videogiochi e si ritengono meno informati sulle funzioni di controllo per i genitori rispetto alla media. La maggioranza dei genitori francesi è interessata alle funzionalità di monitoraggio del tempo e controllo per i genitori, ma dimostra in proposito meno entusiasmo rispetto ad altri paesi, nonostante non ritenga di avere un adeguato controllo sul tempo che i propri figli dedicano ai videogiochi . .  
   
   
VIA MICHELIN: SERVIZI DI GEOLOCALIZZAZIONE  
 
I servizi di geolocalizzazione, che trasformano la cartografia e l’informazione localizzata in un fattore di performance, si stanno realizzando una vera leva di competitività per le aziende, che debbono ridurre i costi e aumentare la loro efficacia, ottimizzando gli spostamenti del personale, controllando le spese interne ed esterne o arricchendo i propri sistemi informativi. Anche in questo campo internet può rivelarsi uno strumento commerciale strategico. “E’ necessario fornire alle aziende risposte concrete, adeguate alle loro esigenze specifiche, per le loro applicazioni interne (Btob) o rivolte ai loro clienti e potenziali clienti (Btobtoc) soprattutto in ambiente web e mobile. L’attività Business Services di Viamichelin, grazie all’ampiezza della sua offerta, è in grado di offrire soluzioni adatte ad ogni problematica” ha dichiarato Andrea Biagini, Responsabile Business Services Viamichelin Italia, leader europeo dei servizi a supporto della mobilità, da oltre 6 anni. Per le aziende che desiderano una maggiore personalizzazione dei loro siti internet, intranet e extranet o vogliono semplicemente arricchire i contenuti grazie alla fornitura di servizi di prossimità (mappe e itinerari) Viamichelin ha presentato Maps & Drive Api, una nuova offerta di servizi di geolocalizzazione web2. 0, compatibile al 100 % con gli standard Html e Javascript, che completa la gamma di soluzioni cartografiche esistenti e permette agli sviluppatori di siti web di personalizzare alcune pagine aggiungendovi mappe, calcolo di itinerari . Rispettando l’ergonomia e la mappa del sito, oltre che i vincoli professionali, funzionali o tecnici dell’azienda. Disponibile 24h/24 e 7g/7, Viamichelin Maps & Drive Api copre sei gruppi di servizi, da abbinare tra loro e da interfacciare con le applicazioni web. Sono messi a disposizione 7 tipi di itinerari (consigliato, il più corto, il più rapido, economico, panoramico, a piedi, in bicicletta, riconosciuti in più di 50 paesi. E’ possibile verificare gli indirizzi in 238 paesi. Si può effettuare la prenotazione alberghiera in oltre 60. 000 alberghi in Europa, tra cui quelli consigliati dalla Guida Michelin, con visualizzazione in tempo reale della disponibilità di camere e senza spese di annullamento della prenotazione per l’utente internet. E’ possibile generare mappe, con una copertura su oltre 238 paesi, 40 dei quali con un livello di precisione fino alle piantine delle vie, oltre 19 milioni di km di strade coperte. Lla ricerca di prossimità, in linea d’aria, è possibile via strada o per parola chiave. Viamichelin propone anche ai suoi clienti un supporto tecnico completo in 5 paesi (Francia, Italia, Germania, Spagna e Regno Unito) che fornisce consulenze personalizzate e assistenza. I servizi Viamichelin Maps & Drive Api sono disponibili in due modalità: a pagamento (comprende un servizio white label, un numero illimitato di pagine, un supporto locale, la garanzia di un servizio di alto livello – Sla - oltre ad un maggior numero di funzionalità) o gratuita in cambio della presenza di pubblicità (limitata a 10. 000 richieste di mappe o di ricerche di alberghi e a 1000 itinerari con geocodifica nell’arco delle 24 ore, senza possibilità di ricerca dei punti d’interesse e supporto tecnico).  
   
   
PRIVACY: TELECAMERE CON VISTA  
 
Il Garante della Privacy è intervenuto nei confronti di un Comune a seguito della segnalazione di un cittadino che riteneva leso il proprio diritto alla riservatezza dalla presenza di diverse telecamere installate in prossimità del proprio stabile e in grado di "guardare" fin all´interno delle abitazioni, affermando che garantire la sicurezza di un quartiere non giustifica la presenza di telecamere che, anche in modo occasionale e involontario, riprendano interni di abitazioni private, violando in questo modo la privacy dei cittadini che vi risiedono. Le telecamere, come dichiarato dal comune, erano state posizionate, oltre che per monitorare il traffico, anche per esigenze di maggiore sicurezza dei cittadini, tutela del patrimonio e controllo di determinate aree. In un primo momento il comune aveva comunicato che l´impianto era programmato in modo da non riprendere edifici privati ed era comunque in grado, attraverso un sistema di mascheratura dinamica delle finestre, eventualmente riprese, di garantire la riservatezza delle persone. Tuttavia dopo aver visionato alcune foto presentate dal ricorrente, l´Autorità ha disposto un sopralluogo dal quale è emerso che il tipo di telecamera installata ("Dome") permette facilmente zoom, brandeggio e identificazione dei tratti somatici delle persone che vengono riprese. Pur non essendo posizionate in direzione delle abitazioni, il sistema consente a qualsiasi operatore, che abbia accesso diretto al server, di spostare le telecamere nelle diverse angolazioni e operare così un´intromissione ingiustificata nella vita privata degli interessati. Valutati questi elementi il Garante ha stabilito che, per utilizzare lecitamente il sistema di videosorveglianza, il comune deve adottare ogni accorgimento volto ad evitare la ripresa di persone in abitazioni private; dovrà delimitare, quindi, la dislocazione, l´uso dello zoom e, in particolare, l´angolo visuale delle telecamere in modo da escludere ogni forma di ripresa, anche quando non c´è registrazione, di spazi interni di abitazioni private, attraverso eventuali sistemi di settaggio e oscuramento automatico, non modificabili dall´operatore. Il comune dovrà integrare inoltre il modello di informativa indicando, oltre al monitoraggio del traffico, le finalità di sicurezza e di controllo di sua competenza.  
   
   
PRIVACY: NO ALLA VOCE "PIGNORAMENTO" SUL CEDOLINO DELLA PENSIONE  
 
Il Garante della Privacy ha affermato che non si può utilizzare la dicitura "pignoramento" sul cedolino della pensione, ma occorre usare formule generiche o codici identificativi più rispettosi della riservatezza della persona. Il Garante ha così accolto il ricorso di un pensionato, invalido civile, che si è opposto all´uso da parte dell´ente previdenziale della dicitura "pignoramento" sul cedolino della pensione per indicare una trattenuta che gli veniva operata. L´interessato ha chiesto la sostituzione con espressioni più generiche, tali da non consentire a terzi di venire immediatamente a conoscenza di delicati aspetti della propria sfera privata. Ciò, anche in considerazione del fatto che i cedolini della pensione, essendo spesso presentati per permettere acquisti con agevolazioni fiscali o per richiedere mutui e finanziamenti, possono circolare tra più persone. Dal canto suo l´istituto di previdenza ha fatto presente che il cedolino della pensione riportava genericamente l´esistenza di una trattenuta per pignoramento senza indicare però la causa (ad esempio per alimenti, tasse o altro); riteneva poi tale riferimento congruo, consentendo proprio ai terzi di valutare la reale situazione patrimoniale e la porzione disponibile della pensione. L´istituto si è reso comunque disponibile a utilizzare un´altra formula priva della parola "pignoramento". Nell´accogliere il ricorso, il Garante ha richiamato il rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza: pur ritenendo lecito l´uso di dati necessari a documentare le diverse voci relative alle competenze e alle trattenute in modo tale da consentire al pensionato di verificare l´esattezza della retribuzione, l´Autorità ha affermato che le finalità di documentazione e di trasparenza possono essere perseguite con metodi che, pur permettendo di individuare l´esistenza della ritenuta, non la descriva nel dettaglio: ad esempio, mediante l´utilizzo di diciture meno specifiche ("trattenute presso terzi", "recupero obbligatorio") oppure di codici identificativi. All´ente che dovrà dare conferma all´Autorità dell´avvenuto adempimento sono state imputate le spese del procedimento.  
   
   
PRIVACY: REGOLE PER CHI TELEFONA IN TRASMISSIONE  
 
Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Ministero delle comunicazioni che recepisce il "codice media e sport" di autoregolamentazione dell´informazione sportiva. Con il codice, il Ministero intende contribuire alla diffusione dei valori dello sport per contrastare fenomeni di violenza legati allo svolgimento di manifestazioni sportive, in particolare, di quelle calcistiche. Il Garante ha rivolto in particolare la sua attenzione sull´articolo 3, del codice in base al quale emittenti e fornitori di contenuti si impegnano a realizzare misure adatte, quando necessario, a rendere individuabili le persone che si collegano telefonicamente, in audio o in audio video, alle trasmissioni. Il Garante ha ritenuto questa previsione coerente rispetto alle finalità perseguite dal "codice media e sport", sia per la sua valenza dissuasiva (in caso di telefonate che incitino alla violenza), sia per l´aiuto che esso può fornire alle emittenti alle quali spetta il compito di valutare l´idoneità a partecipare ad ulteriori trasmissioni di quei soggetti che si sono resi responsabili di violazione del codice di autoregolamentazione. Il Garante ha indicato alcune ipotesi che il Ministero, una volta recepito il codice, potrà eventualmente valutare per uniformare i comportamenti delle emittenti riguardo alle misure da adottare: annotazione del numero telefonico o a seconda dei casi richiesta delle generalità del chiamante; tempi di conservazione dei dati quando non si sono verificate violazioni del codice. Al codice di autoregolamentazione hanno aderito, tra gli altri, emittenti televisive e radiofoniche, l´Ordine dei giornalisti, l´Unione stampa sportiva italiana la Fnsi, la Fieg.  
   
   
PRIVACY: LA GUIDA PER L´USO DEI DATI DEI CLIENTI DELLE BANCHE  
 
Informazioni sempre esatte ed aggiornate, richiesta di documenti di riconoscimento solo nei casi indispensabili, distanze di cortesia, adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati personali, rigoroso rispetto dei casi nei quali è lecito comunicare a terzi informazioni bancarie. Sono queste alcune delle indicazioni fornite dal Garante nelle Linee guida sul "trattamento dei dati personali della clientela in ambito bancario", adottate anche tenendo anche conto delle segnalazioni e dei reclami presentati all´Autorità da parte di numerosi clienti insoddisfatti di come venivano tutelati i loro dati personali. Il provvedimento a carattere generale fissa le garanzie per il corretto uso dei dati personali dei clienti da parte degli istituti bancari e degli operatori postali, quando operano nell´ambito bancario e finanziario. E affronta diversi aspetti che regolano il rapporto tra banca e cliente: i casi specifici nei quali è lecito comunicare a terzi informazioni bancarie, gli obblighi di riservatezza da rispettare, le modalità con le quali le banche devono soddisfare le richieste di accesso dei clienti ai propri dati personali o quelle per informarli sull´uso che viene fatto di questi dati. A tutela dei clienti, il Garante ha stabilito, in particolare, che: le comunicazioni di informazioni bancarie a terzi devono essere effettuate solo nei casi espressamente previsti dalla legge, dal Codice della privacy o nel caso in cui sia l´interessato ad autorizzare terzi (familiari, coniuge, professionisti legati da una rapporto di lavoro) ad effettuare operazioni per suo conto o a conoscere il tipo di rapporto intrattenuto con la banca; le banche possono registrare le telefonate effettuate dalla clientela per dare particolari ordini e istruzioni o nei servizi di "telephone banking", ma devono informare gli interessati. È necessario adottate misure di sicurezza contro alterazione o uso indebito del contenuto delle conversazioni; il personale deve evitare le telefonate e i colloqui ad alta voce con la clientela e occorre predisporre distanze di cortesia agli sportelli; le informazioni dei clienti trattati dalle banche devono essere sempre esatte ed aggiornate; il cliente ha diritto a ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati che lo riguardano (comprese operazioni effettuate, registrazioni telefoniche, ordini di investimento), ma non quelli riferiti ad altre persone (se presenti, nella copia dei documenti da consegnare al cliente devono essere oscurati); nel caso in cui dare l´informativa singolarmente a ciascun cliente comporti un impiego sproporzionato di mezzi (es. Operazioni di cessione di sportelli), la banca può assolvere tale obbligo pubblicando l´informativa sulla Gazzetta Ufficiale. "Il Garante prosegue così la sua opera di chiarificazione in un altro importante settore - dichiara Giuseppe Fortunato, relatore del provvedimento - "Dopo la sanità, il recupero crediti, la vita condominiale, il rapporto di lavoro, le imprese, anche per le banche, dove molteplici sono state le segnalazioni da parte dei cittadini, l´Autorità ha emanato una "Guida" per garantire i principi di correttezza, liceità e proporzionalità nell´uso dei dati personali. Evitare richieste ad alta voce, assicurare distanze di cortesia, poter conoscere tutto ciò che riguarda le proprie operazioni, pretendere la più assoluta riservatezza, sapere se le telefonate sono registrate, sono diritti sul cui pieno rispetto il Garante vigilerà con rigore".  
   
   
CATASTO: DEFINITE LE REGOLE PER L’UTILIZZO DEI DATI CATASTALI  
 
Nel supplemento ordinario n. 243 della Gazzetta ufficiale n. 274 del 24 novembre 2007 è stato pubblicato il decreto del 13 novembre 2007, con il quale il Direttore dell’Agenzia del Territorio, di concerto con il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, ha definito le regole tecniche economiche per l’utilizzo dei dati catastali per via telematica, in attuazione dell’articolo 59, comma 7 bis, del Codice dell’Amministrazione Digitale. Secondo tale articolo la base dei dati catastali gestita dall’Agenzia del Territorio è di interesse nazionale ed il decreto del direttore dell’Agenzia del Territorio serve a garantire la circolazione e la fruizione dei dati catastali per via telematica tra i sistemi informatici delle altre amministrazioni. In ottemperanza a tale disposizione il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali ha approvato, lo scorso 4 settembre, lo schema di decreto con i relativi allegati. Dopo la successiva intesa con la Conferenza Unificata, il procedimento è stato perfezionato con l’emanazione del citato decreto del 13 novembre 2007, cui sono allegati lo Schema di Convenzione per la fruizione della base dei dati catastali. E le Regole tecniche per l’accesso alla base dei dati catastali.  
   
   
INDESIT COMPANY: PREMIATA COME "MODELLO DI IMPRESA NELLA QUALITÀ DEL LAVORO E NELL’INNOVAZIONE"  
 
Indesit Company ha vinto la prima edizione del Premio ‘Valore Lavoro 2007’ nell’ambito della Giornata delle Marche “per aver considerato le risorse umane un fattore strategico dell’azienda, coniugando innovazione e ricerca nel pieno rispetto della salvaguardia dell’occupazione”. La cerimonia di premiazione si è svolta il 7 dicembre ad Ascoli Piceno presso il Palazzo dei Capitani ed è stata promossa dall’Assessorato alla Conoscenza, Istruzione, Formazione, Lavoro della Regione Marche all’interno di una tavola rotonda con il senatore Tiziano Treu, come presidente onorario di giuria, e con alcuni tra i più importanti esponenti della realtà marchigiana. L’iniziativa ha avuto lo scopo di promuovere e incentivare la conoscenza del Fondo Sociale Europeo tra gli imprenditori marchigiani e riconoscere il valore sociale e il ruolo propulsivo delle buone pratiche nell’imprenditoria regionale. Il lavoro non è considerato solo come un dovere ma anche come un diritto e un fattore determinante per l’innovazione e alla competitività. Nell’ottica della responsabilità sociale d’impresa, ingrediente necessario affinché le politiche attive del lavoro possano ritenersi efficaci, Indesit Company si è distinta come modello di pratiche virtuose per aver saputo incrementare la qualità del lavoro al proprio interno. Il capitale umano è da sempre per Indesit Company un patrimonio prezioso e strategico. Nel mese di ottobre, infatti, la Società ha vinto la prima edizione del Premio Intellectual Capital Value per lo sviluppo del capitale umano, ossia per l’impegno nello sviluppo delle persone, della loro motivazione e delle loro competenze e attitudini. In oltre trent’anni di attività, Indesit ha applicato una politica meritocratica, di sviluppo dello spirito di appartenenza e di condivisione dei valori aziendali, oltre che di valorizzazione delle diversità culturali, job rotation anche a livello internazionale, inserimento di giovani talenti in ruoli sfidanti, formazione off e on the job. Uno sviluppo prodotto dalla valorizzazione costante di quell’asset intangibile che sono i talenti e più in generale tutti i 17. 000 dipendenti dell’azienda. .  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: LA RETRIBUZIONE DELLE ORE STRAORDINARIE SECONDO UNA TARIFFA INFERIORE A QUELLA DELLE ORE “NORMALI” PUÒ COSTITUIRE UNA DISCRIMINAZIONE FONDATA SUL SESSO  
 
Il 6 dicembre 2007 la Corte di giustizia europea ha pronunciato la sentenza della causa C-300/06 Ursula Voß / Land Berlin affermando che una normativa nazionale, che comporta che i lavoratori a tempo parziale siano retribuiti in misura inferiore rispetto ai lavoratori a tempo pieno per lo stesso numero di ore effettuate, viola il principio della parità delle retribuzioni se danneggia una percentuale notevolmente più elevata di lavoratori di sesso femminile che di lavoratori di sesso maschile e se non è obiettivamente giustificata. In Germania talune categorie di dipendenti pubblici possono beneficiare di una retribuzione delle ore straordinarie in sostituzione di un riposo compensativo. La retribuzione delle ore straordinarie prevista dalla Mvergv (Verordnung über die Gewährung von Mehrarbeitsvergütung für Beamte - regolamento sulla retribuzione delle ore straordinarie effettuate dai dipendenti pubblici - del 13 marzo 1992, come modificato il 3 dicembre 1998) è tuttavia inferiore a quella delle ore di lavoro effettuate nell’ambito dell’orario normale di lavoro. La sig. Ra Voß è una dipendente pubblica impiegata come insegnante dal Land Berlin. In costanza di lavoro a tempo parziale, essa ha effettuato, tra gennaio e maggio 2000, alcune ore di insegnamento straordinarie. La retribuzione da lei percepita per tale periodo era inferiore a quella percepita per lo stesso numero di ore di lavoro da un insegnante occupato a tempo pieno. La sig. Ra Voß ha chiesto invano l’applicazione di una retribuzione equivalente a quella percepita dagli insegnati a tempo pieno. Per poter dirimere la controversia tra la sig. Ra Voß e il Land Berlin, il Bundesverwaltungsgericht chiede alla Corte se il principio della parità delle retribuzioni osti ad una normativa che comporta una retribuzione inferiore per i dipendenti pubblici che lavorano a tempo parziale rispetto a quelli che lavorano a tempo pieno. Nella sentenza pronunciata in data odierna, la Corte ricorda che il principio della parità delle retribuzioni osta non solo ad una discriminazione diretta, ma anche a qualsiasi disparità di trattamento in applicazione di criteri non fondati sul sesso, se essa danneggia una percentuale notevolmente più elevata di lavoratori di sesso femminile che di lavoratori di sesso maschile e non può essere giustificata da fattori obiettivi ed estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso. La Corte constata che la retribuzione inferiore delle ore straordinarie determina una disparità di trattamento a danno degli insegnanti che lavorano a tempo parziale, in quanto ad essi viene applicata una tariffa di retribuzione inferiore per le ore di insegnamento effettuate oltre il loro orario individuale e fino a concorrenza della durata normale di lavoro a tempo pieno. Tale disparità di trattamento potrebbe danneggiare un numero notevolmente più elevato di donne che di uomini. A tale proposito, la Corte ricorda che è compito del giudice del rinvio prendere in considerazione l’insieme dei lavoratori assoggettati alla normativa nazionale di cui trattasi per confermare tale constatazione. Poiché dalla decisione di rinvio non risultano fattori obiettivamente giustificati e estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, la Corte invita il giudice del rinvio a verificare tale aspetto. La Corte conclude che una retribuzione inferiore delle ore effettuate da un dipendente pubblico a tempo parziale oltre il suo orario individuale e fino a concorrenza dell’orario di un dipendente a tempo pieno viola il principio della parità delle retribuzioni tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile, se tale disparità di trattamento danneggia una percentuale notevolmente più elevata di donne che di uomini e non è giustificata da fattori obiettivi ed estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso .  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: DISPOSIZIONE NAZIONALE IN VIRTÙ DELLA QUALE LO STATUTO DI UNA SOCIETÀ PER AZIONI PUÒ CONFERIRE ALLO STATO O AD UN ENTE PUBBLICO CHE HANNO PARTECIPAZIONI NEL CAPITALE DI QUEST’ULTIMA IL DIRITTO DI NOMINARE DIRETTAMENTE UNO O PIÙ MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 
Nelle cause riunite C-463/04 e C-464/04 Federconsumatori e a. / Comune di Milano e a. , la Corte, con sentenza del 6 dicembre 2007, nel prendere in esame l’art. 56 Ce, ha dichiarato che la normativa italiana, che consente ad un ente pubblico di nominare direttamente dei membri del consiglio di amministrazione, è idonea a dissuadere gli investitori di altri Stati membri. Pertanto il privilegio riservato agli enti pubblici di esercitare in una società per azioni un controllo sproporzionato rispetto alla loro partecipazione è contrario al diritto comunitario. L’art. 56 Ce deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una disposizione nazionale, quale l’art. 2449 del codice civile italiano, secondo cui lo statuto di una società per azioni può conferire allo Stato o ad un ente pubblico che hanno partecipazioni nel capitale di tale società la facoltà di nominare direttamente uno o più amministratori, la quale, di per sé o, come nelle cause principali, in combinato con una disposizione, quale l’art. 4 del Decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, in seguito a modifiche, nella Legge 30 luglio 1994, n. 474, come modificata dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, che conferisce allo Stato o all’ente pubblico in parola il diritto di partecipare all’elezione mediante voto di lista degli amministratori non direttamente nominati da esso stesso, è tale da consentire a detto Stato o a detto ente di godere di un potere di controllo sproporzionato rispetto alla sua partecipazione nel capitale di detta società.  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: AIUTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE  
 
Nella causa C-280/05, Commissione / Repubblica italiana, la Terza Sezione della Corte, con sentenza 6 dicembre 2007, ha condannato l´Italia per non aver adottato, entro i termini prescritti, i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti in materia di occupazione dichiarati illegittimi ed incompatibili con il mercato comune dalla decisione della Commissione 2004/800/Ce, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della decisione stessa. Con il suo ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo preso, entro i termini prescritti, i provvedimenti necessari per sopprimere e recuperare presso i beneficiari gli aiuti dichiarati illegittimi e incompatibili con il mercato comune dalla decisione della Commissione 30 marzo 2004, 2004/800/Ce, relativa al regime di aiuto di Stato concernente disposizioni urgenti in materia di occupazione cui l’Italia ha dato esecuzione (Gu L 352, pag. 10; in prosieguo: la «decisione»), o comunque avendo omesso di informare la Commissione in merito ai provvedimenti adottati, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 2‑4 della decisione nonché dal Trattato Ce. La Commissione addebita alla Repubblica italiana di non aver preso, entro i termini prescritti, i provvedimenti necessari per sopprimere e recuperare presso i beneficiari gli aiuti dichiarati illegittimi e incompatibili con il mercato comune dalla decisione. Poiché quest’ultima è stata notificata il 1° aprile 2004, il termine impartito alla Repubblica italiana entro il quale essa doveva comunicare alla Commissione i provvedimenti presi per conformarvisi è scaduto il 1° giugno 2004. Tuttavia, la Commissione non sarebbe stata informata, né a questa data, né al momento della presentazione del ricorso, dell’adozione dei provvedimenti suddetti. La Commissione ricorda che, per giurisprudenza costante, il solo argomento di difesa che uno Stato membro può opporre ad un ricorso per inadempimento proposto a norma dell’art. 88, n. 2, Ce è quello relativo all’impossibilità assoluta di dare correttamente esecuzione alla decisione. Tuttavia, lo Stato membro convenuto non avrebbe mai addotto un’impossibilità siffatta. La Commissione precisa che risulta altresì dalla costante giurisprudenza della Corte che l’impossibilità assoluta di esecuzione non può risultare dal gran numero di imprese interessate, e osserva che comunque tale circostanza non può essere fatta valere dalla Repubblica italiana, visto che, secondo le indicazioni da questa fornite, l’aiuto da recuperare è andato a vantaggio di un’unica impresa. Infine, la Commissione aggiunge che il fatto che uno Stato membro non possa sollevare, nell’ambito di un ricorso per inadempimento, motivi diversi da quello relativo all’esistenza di un’impossibilità assoluta di esecuzione non impedisce a detto Stato membro di sottoporre alla valutazione della Commissione, in forza dell’obbligo di leale cooperazione sancito, in particolare, dall’art. 10 Ce, le difficoltà impreviste o imprevedibili da esso incontrate quando si rende conto di conseguenze non considerate da detta istituzione. Orbene, secondo la Commissione, le autorità italiane non hanno risposto né alle sue lettere, né alle sue richieste di informazioni. Lo Stato membro non avrebbe dunque addotto alcuna difficoltà o impossibilità di esecuzione, né richiesto una dilazione del termine previsto per il recupero degli aiuti, né, infine, prospettato modalità alternative di applicazione della decisione. La Repubblica italiana sostiene, nel suo controricorso, che vi è una contraddizione tra il ricorso introduttivo della Commissione, nel quale si afferma che dell’aiuto avrebbe beneficiato un’unica impresa, e la decisione, che fa riferimento ad una pluralità di imprese beneficiarie. Tale contraddizione creerebbe incertezza riguardo al soggetto (o ai soggetti) nei confronti dei quali sarebbe necessario procedere al recupero. La Repubblica italiana riteneva opportuno che la Corte sospendesse il procedimento fino a che la causa pendente dinanzi al Tribunale, riguardante il ricorso contro la decisione, fosse stata definita. Infine, secondo detto Stato membro, ove si dovesse procedere al recupero degli aiuti illegittimi nei confronti di imprese in amministrazione straordinaria, occorrerebbe inoltre considerare che l’obbligo di restituzione di un aiuto consiste nel ripristinare la situazione antecedente, evitando che il beneficiario dell’aiuto goda di un vantaggio in termini concorrenziali rispetto ai propri concorrenti. Ora, tenuto conto della situazione di dissesto patrimoniale di dette imprese, nonché della conseguente cessazione di attività da parte delle stesse, i loro concorrenti non subirebbero più alcun pregiudizio, per cui l’obbligo di restituzione dell’aiuto non avrebbe più alcun rapporto con l’obiettivo perseguito. Nella sua memoria di replica, la Commissione sottolinea che l’incertezza riguardo al numero di beneficiari dell’aiuto è imputabile alla Repubblica italiana stessa, che non ha mai fornito le necessarie informazioni. Infatti, sebbene sembri che un’unica impresa abbia beneficiato dell’aiuto, la decisione ha nondimeno preso in considerazione l’ipotesi di una pluralità di beneficiari. Quanto all’inutilità del recupero dell’aiuto, sarebbe sufficiente, ad avviso della Commissione, ricordare che tale recupero è la logica conseguenza dell’illegittimità dell’aiuto stesso e che il fatto che delle imprese si trovino in difficoltà o in stato di fallimento non incide sull’obbligo di recupero. In ogni caso, il recupero mira ad evitare che l’attività che ha beneficiato dell’aiuto venga rilevata da altre imprese grazie ad un trasferimento di attivi ad un prezzo inferiore a quello di mercato o attraverso una procedura non trasparente. Inoltre, risulterebbe dal diciottesimo ‘considerando’ della decisione che l’acquirente di un’impresa in difficoltà deve essere considerato come beneficiario del regime di aiuto in questione. Giudizio della Corte Occorre anzitutto ricordare che, per giurisprudenza consolidata, la soppressione di un aiuto illegittimo mediante recupero è la logica conseguenza dell’accertamento della sua illegittimità e che tale conseguenza non può dipendere dalla forma in cui l’aiuto è stato concesso (v. , in particolare, sentenze 1° aprile 2004, causa C‑99/02, Commissione/italia, Racc. Pag. I‑3353, punto 15, nonché 1° giugno 2006, causa C‑207/05, Commissione/italia, non pubblicata nella Raccolta, punto 39 e giurisprudenza ivi citata). Secondo una giurisprudenza altrettanto consolidata, se la decisione della Commissione che dispone la soppressione di un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune non è stata impugnata con un ricorso diretto o se un ricorso siffatto è stato respinto, il solo argomento di difesa che uno Stato membro può opporre al ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione sulla base dell’art. 88, n. 2, Ce è quello relativo all’impossibilità assoluta di dare correttamente esecuzione alla decisione che ingiunge il recupero (v. , in particolare, sentenze 1° aprile 2004, Commissione/italia, cit. , punto 16, nonché 1° giugno 2006, Commissione/italia, cit. , punto 45 e giurisprudenza ivi citata). La Corte ha statuito che uno Stato membro, il quale in occasione dell’esecuzione di una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato incontri difficoltà impreviste e imprevedibili o si renda conto di conseguenze non considerate dalla Commissione, deve sottoporre tali problemi alla valutazione di quest’ultima, proponendo appropriate modifiche della decisione stessa. In tal caso lo Stato membro e la Commissione devono – in forza del principio che impone agli Stati membri e alle istituzioni comunitarie doveri reciproci di leale collaborazione, al quale è ispirato in particolare l’art. 10 Ce – collaborare in buona fede per superare le difficoltà nel pieno rispetto delle disposizioni del Trattato, soprattutto di quelle relative agli aiuti (v. , segnatamente, sentenze 4 aprile 1995, causa C‑348/93, Commissione/italia, Racc. Pag. I‑673, punto 17; 1° aprile 2004, Commissione/italia, cit. , punto 17, e 1° giugno 2006, Commissione/italia, cit. , punto 47). A questo proposito, occorre ricordare, in primo luogo, che un ricorso di annullamento proposto contro una decisione che ingiunge il recupero di un aiuto non ha effetto sospensivo, e che, nel caso di specie, come indicato al punto 5 della presente sentenza, nessuna delle parti ricorrenti dinanzi al Tribunale ha chiesto la sospensione dell’esecuzione della decisione. Ad ogni modo, tali ricorsi sono stati respinti dal Tribunale. In secondo luogo, occorre constatare come, nei suoi contatti con la Commissione, nonché nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte, la Repubblica italiana non abbia invocato un’impossibilità assoluta di dare esecuzione alla decisione. Detto Stato membro ha poi rilevato, nel proprio controricorso, una contraddizione negli argomenti della Commissione riguardo alla determinazione dei beneficiari dell’aiuto, la quale avrebbe creato un’incertezza nell’azione di recupero. A questo proposito, occorre constatare, da un lato, che, come risulta dal primo ‘considerando’ della decisione, l’aiuto in questione è stato notificato quale regime generale di aiuti comprendente misure urgenti a favore dell’occupazione, ciò che spiega la formulazione in termini generali del dispositivo della decisione. Dall’altro lato, come risulta dal quattordicesimo ‘considerando’ della decisione, la Commissione ha osservato che, per tutta la durata del regime di aiuti, una sola impresa è stata ceduta secondo le modalità previste da quest’ultimo, vale a dire la società Ocean Spa, venduta alla società Brandt Italia Spa. Inoltre, secondo una giurisprudenza consolidata, la condizione attinente all’impossibilità assoluta di esecuzione non è soddisfatta qualora lo Stato membro convenuto si limiti a comunicare alla Commissione le difficoltà giuridiche, politiche o pratiche che l’attuazione della decisione presenta, senza intraprendere alcuna iniziativa presso le imprese interessate al fine di recuperare l’aiuto e senza proporre alla Commissione modalità alternative di messa in atto della decisione idonee a permettere il superamento di tali difficoltà (v. , segnatamente, sentenze 29 gennaio 1998, causa C‑280/95, Commissione/italia, Racc. Pag. I‑259, punto 14; 1° aprile 2004, Commissione/italia, cit. , punto 18, e 1° giugno 2006, Commissione/italia, cit. , punto 48). Tale situazione sussiste nel caso di specie. Risulta infatti che la Repubblica italiana non ha effettuato alcun tentativo per recuperare gli aiuti in questione, neppure presso l’impresa Brandt Italia Spa. Pertanto, la Repubblica italiana non ha dimostrato l’impossibilità assoluta di dare esecuzione alla decisione. Quanto all’argomento della Repubblica italiana secondo cui, qualora occorresse procedere al recupero, presso le imprese beneficiarie, degli aiuti versati a motivo del vantaggio concorrenziale da esse ottenuto, tale recupero non avrebbe più alcuna utilità sotto il profilo concorrenziale, proprio per il fatto che il regime di aiuti riguardava precisamente imprese in stato di fallimento o di cessazione dell’attività, occorre considerarlo privo di qualsiasi fondamento, atteso che la ricorrente non invoca difficoltà di esecuzione, bensì contesta la legittimità dell’ingiunzione di recupero. Orbene, risulta dalla giurisprudenza citata al punto 18 della presente sentenza che l’illegittimità di una decisione siffatta non può essere addotta a propria difesa da uno Stato membro nell’ambito di un ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione a norma dell’art. 88, n. 2, Ce. La Repubblica italiana sostiene inoltre che, tenuto conto dello stato di cessazione dell’attività delle imprese beneficiarie, il recupero degli aiuti sarebbe senza alcun rapporto con l’obiettivo perseguito. A questo proposito, il fatto che imprese beneficiarie siano in difficoltà o in stato di fallimento non incide sull’obbligo di recupero dell’aiuto, stante l’obbligo dello Stato membro, a seconda dei casi, di provocare la liquidazione della società, di far iscrivere il proprio credito nel passivo dell’impresa o di adottare qualsiasi altra misura che consenta la restituzione dell’aiuto. Stanti tali premesse, il presente ricorso è fondato nella misura in cui la Commissione addebita alla Repubblica italiana di non aver adottato, alla scadenza del termine di due mesi fissato dalla decisione, le misure necessarie per recuperare gli aiuti in questione. Non è necessario che la Corte passi ad esaminare il capo della domanda diretto a far condannare la Repubblica italiana per omessa comunicazione alla Commissione delle misure di esecuzione della decisione, posto che, per l’appunto, il detto Stato membro non ha proceduto all’esecuzione in parola entro i termini stabiliti (v. Sentenze 4 aprile 1995, Commissione/italia, cit. , punto 31, e 1° giugno 2006, Commissione/italia, cit. , punto 53). Si deve pertanto dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato, entro i termini prescritti, i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti dichiarati illegittimi e incompatibili con il mercato comune dalla decisione, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 2 e 3 della decisione stessa. Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce: Non avendo adottato, entro i termini prescritti, i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti dichiarati illegittimi e incompatibili con il mercato comune dalla decisione della Commissione 30 marzo 2004, 2004/800/Ce, relativa al regime di aiuto di Stato concernente disposizioni urgenti in materia di occupazione cui l’Italia ha dato esecuzione, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 2 e 3 di tale decisione. La Repubblica italiana è condannata alle spese.  
   
   
PROGETTO AMICO LIBRO: OGNI SCUOLA ITALIANA DOTATA DI MILLE EURO DA POTER SPENDERE PER I LIBRI  
 
Gli editori: “La nostra sfida è insegnare ad amare sempre più i libri ai ragazzi. Oggi più di uno studente su tre, fra i 6 e i 19 anni, non legge alcun libro a parte quelli scolastici nel suo tempo libero” Un libro per amico? Adesso sì. Parte ufficialmente il Progetto Amico Libro, frutto dell´accordo raggiunto tra il Ministero della Pubblica Istruzione, l´Aie (Associazione Italiana Editori), l´Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e l´Upi (Unione Province Italiane) per promuovere tra i giovani la passione della lettura e l’amore per i libri. “Si tratta di un’intesa – ha sottolineato il presidente di Aie, Federico Motta – tra soggetti uniti dal comune interesse per la promozione della lettura nelle scuole e tra i giovani, con l’obiettivo di insegnare ad amare (sempre più) i libri. Questa è un’occasione unica – ha proseguito Motta - per arricchire già dalla fine dell’anno le biblioteche scolastiche in Italia, avvicinando i giovani al piacere della lettura. La nostra grande sfida, come editori- e da qui il supporto convinto al Progetto promosso dal Ministero - è contrastare questa emergenza di non lettura dei ragazzi. Un dato per tutti: in media il 35,8% degli studenti italiani – nella fascia tra le scuole primarie e l’ingresso in università - non legge alcun libro nel tempo libero”. La fotografia che emerge dagli ultimi dati Istat elaborati dall’Ufficio studi di Aie non lascia dubbi: non legge nulla (a parte i libri scolastici) il 52,9% dei bambini tra 6 e i 10 anni, il 40,2% degli 11-14enni, il 41,3% dei 15-17enni, il 48,8% dei 18-19enni e il 46,7% di chi entra in Università. Grazie al progetto ogni scuola potrà invece spendere in libri per la propria biblioteca almeno 1000 euro, destinati a questo scopo dal Ministero della Pubblica Istruzione: “Aie – ha proseguito Motta - sul suo sito (www. Aie. It) ha inoltre già attivato una sezione in cui sono indicate le case editrici che hanno segnalato la propria adesione al Progetto e la disponibilità a proporre offerte vantaggiose alle scuole. L’associazione è intervenuta proprio per agevolare il contatto diretto tra scuole ed editori”.  
   
   
MILANO: SEI CONSIGLI DI ZONA CHIEDONO A GRAN VOCE LE CASE DELL’ACQUA ANCHE IN CITTÀ  
 
I consigli di zona di Milano chiedono a gran voce delle case dell’Acqua sul proprio territorio. Con l’approvazione all’unanimità di sei mozioni, altrettanti consigli di zona di Milano hanno chiesto al Sindaco, alla Giunta e all’Assessorato competente di procedere alla progettazione e alla realizzazione in forma sperimentale con il servizio idrico integrato della Metropolitana Milanese, di alcune Case dell’Acqua sul proprio territorio in spazi verdi prossimi ai quartieri abitati, “Volte – si legge nei documenti- a fornire ai cittadini punti di prelievo pubblico dell’acqua potabile anche gassata e refrigerata, e dotandole di un regolamento d’uso e della necessaria opera di controllo sul loro corretto utilizzo”. Precursore dell’iniziativa è stato il consiglio di zona 4, su iniziativa dei consiglieri Pier Angelo Tosi e Massimo Gentili che hanno citato la positiva iniziativa di Tasm che ha realizzato le moderne fontane in sette comuni del sud ovest Milanese. L’iniziativa dei consigli di zona fa seguito all’incontro avvenuto nello scorso mese di settembre tra il presidente di Tasm Tiziano Butturini con i vertici della società Mm che gestisce il Servizio Idrico del comune di Milano nel corso del quale si è valutata la possibilità di realizzare Case dell’Acqua che distribuiscano acqua refrigerata e gasata anche nei parchi milanesi, nelle zone popolari e nei luoghi di grande affluenza. Il presidente di Tasm ha sottolineato nel corso dell’incontro con i dirigenti di Mm l’ottimo riscontro delle Case inaugurate finora da Tasm. “Le Case dell’Acqua Tasm già realizzate - con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente a San Donato Milanese, a Pieve Emanuele, a Buccinasco, a Cesano Boscone, a Trezzano sul Naviglio, a Corsico e a Vizzolo Predabissi – spiega Tiziano Butturini - stanno ottenendo un grande successo, la gente fa la coda per andare ad approvvigionarsi alle fontane, tanto che i Sindaci hanno adottato regolamenti che ne disciplinano l’uso. Il nostro obiettivo è promuovere il consumo dell’acqua del rubinetto buona, controllata, sicura e gratuita, in alternativa alle minerali a volte scelte solo perché gassate.  
   
   
CON FABRICA ETHICA LA TOSCANA BATTE 300 “CONCORRENTI” IN EUROPA ASSEGNATO DALLA COMMISSIONE UE IL PREMIO EUROPEAN ENTERPRISE AWARDS. L’ASSESSORE BRENNA: “RICONOSCIMENTO PER LA COMPETITIVITA’ FONDATA SUI DIRITTI”  
 
Porto, 10 dicembre 2007 - Fabrica Ethica, il programma della Regione Toscana sulla responsabilita’ sociale delle imprese, ha vinto il premio European Enterprise Awards istituito dalla Commissione Europea per promuovere le migliori politiche imprenditoriali a sostegno della crescita economica di qualita’. La premiazione e’ avvenuta a Porto, la capitale di uno dei distretti piu’ industrializzati del Portogallo. E´ stato il vicepresidente della Commissione Europea, il tedesco Günter Verheugen, a consegnare nelle mani dello staff operativo di Fabrica Ethica l´ambito premio continentale. 
Per Ambrogio Brenna, assessore all´innovazione e alle attivita’ produttive della Regione Toscana, si tratta di “un riconoscimento che premia la volonta’ e la costanza di un programma regionale che costruiamo giorno dopo giorno con iniziative che creano condizioni favorevoli ad uno sviluppo di qualita’ basato sui diritti delle persone, sull´inclusione sociale, sul rispetto dell´ambiente e il benessere dei territori. Oggi la Toscana e’ piu’ competitiva grazie a Fabrica Ethica”. 
il programma Fabrica Ethica e’ risultato primo tra i tredici candidati al premio europeo dopo aver superato una prima selezione effettuata su oltre 300 esperienze presentate dalle autorita’ regionali e locali europee. L´attivita’ di Fabrica Ethica e’ fondata sul rispetto e l´estensione dei diritti sociali all´interno delle Pmi, delle filiere e dei distretti industriali, per rafforzarne le relazioni interne grazie a investimenti in innovazione gestionale, viatico fondamentale, insieme alla ricerca e allo sviluppo, per l´innovazione del sistema nel suo complesso. Suo punto di forza e’ la Commissione Etica Regionale (Cer) per la responsabilita’ sociale delle imprese, composta da tutti gli attori territoriali dello sviluppo: sistema camerale, enti locali, universita’, associazioni non profit e ong, associazioni di consumatori, sindacati, associazioni imprenditoriali. Scheda Riconoscimento europeo per lo sviluppo di qualita’ toscano
 Fabrica Ethica, quando l’innovazione incontra la responsabilita´ Il programma Fabrica Ethica nasce nel 2000 per promuovere la cultura della Responsabilita’ Sociale delle Imprese (Rsi) e facilitare la certificazione delle imprese toscane con lo standard internazionale Sa8000. Dal 2000 ad oggi sono state sostenute numerose occasioni di confronto e di crescita per il settore; e’ stata inoltre ideata e promossa la Commissione Etica Regionale (Cer), il progetto Fabrica Ethica Laboratorio Filiera Pelle (Felafip), il Sistema Microcredito Orientato Assistito Toscano (Smoat). Nel 2006 il Consiglio regionale ha promulgato la legge 17/2006 che indica il principio della tracciabilita’ sociale e norma gli incentivi per le imprese responsabili. Il Progetto Fabrica Ethica Filiera Pelle (Felafip) - Un percorso sperimentale sulla filiera delle pelletteria, partendo da un campione di 619 imprese (oggi sono 882) localizzate in diverse aree della Toscana con una incidenza maggiore nelle province di Firenze e Pisa. Obiettivo principale del progetto e’ la creazione e la diffusione di una cultura della responsabilita’ sociale e dei diritti nei territori e nelle aree produttive coinvolte dal progetto, con particolare attenzione ai sistemi di certificazione integrata della filiera pelletteria secondo gli standard Sa8000 e Iso9001 integrata alla responsabilita’ ambientale. Un riconoscimento del progetto Felafip e’ arrivato dall´Organizzazione Internazionale del Lavoro (Ilo) e dalla Commissione Europea che lo hanno individuato come buone pratiche territoriali. 
 Il Sistema Microcredito Orientato Assistito Toscano (Smoat) - Sulle tracce del premio Nobel Muhammad Yunus fondatore della Grameen Bank, il progetto mira a sostenere quelle persone che, senza differenziazioni di genere, eta’ o cittadinanza, hanno passione, idee e il desiderio di creare una piccola realta’ imprenditoriale capace di contribuire al proprio benessere ed allo sviluppo locale. Grazie ad un accordo tra Regione Toscana, il sistema bancario e Fidi Toscana vengono concessi finanziamenti a coloro che non hanno garanzie fino a 15. 000 euro. Smoat offre inoltre alle neo imprese e a quelle con meno di 36 mesi di vita, anche una serie di servizi gratuiti utili allo start-up d´impresa: orientamento (mappatura delle competenze, opportunita’ di mercato, valutazione dei rischi d´impresa), assistenza (progetti di fattibilita’ marketing, piani di restituzione, aggregazione di piccole imprese, riferimenti normativi) e tutoraggio (iter burocratici, ricerca di visibilita’ della neo impresa, rapporti con le associazioni di categoria). 
 La Commissione Etica Regionale (Cer) - Uno degli elementi fondamentali delle azioni di Fabrica Ethica costituito dalla condivisione e collaborazione multistakeholder. La Commissione Etica Regionale (Cer) mette quindi insieme i rappresentanti economici, istituzionali e della societa’ civile interessati al tema della responsabilita’ sociale delle imprese. Un gruppo di lavoro che in maniera partecipata e condivisa determina il percorso comune e le azioni da intraprendere in tema di Rsi. La Cer rappresenta quindi una sorta di ´contratto sociale´ per la definizione di nuove regole condivise per la promozione di uno sviluppo armonioso. Una scelta che nasce dalla convinzione che gli attori sono sovrani e che per questo sono invitati, tramite questo strumento, a proporre idee, formulare pareri riguardo alle proposte regionali, portare l´esperienza, le competenze acquisite e le reti di relazioni, in modo che ognuno sia a sua volta portavoce di altre realta’. Allo stesso tempo ai rappresentanti presenti in Cer e’ chiesta la loro collaborazione alla diffusione della conoscenza, della cultura e della pratica di responsabilita’ sociale. 
 La Legge Regionale 17/2006 - La Rsi e’ stata inserita tra i principi fondamentali sanciti dallo Statuto Regionale approvato nel 2004. Nel maggio del 2006, vale a dire dopo una esperienza di oltre 6 anni, la Toscana ha deciso di emanare una legge regionale che rendesse evidente e piu’ forte il proprio impegno per la diffusione di uno sviluppo economico orientato alla responsabilita’ sociale. La Toscana sottolinea così come la realizzazione di pratiche di responsabilita’ sociale porti miglioramenti continui all´interno dell´azienda (nella gestione dei lavoratori) e all´esterno (nella gestione delle relazioni con gli stakeholder) perché induce e consolida la coesione sociale nei territori. La tracciabilita’ della filiera produttiva e’ vista come il cuore di ogni azione di responsabilita’ sociale, affinché in tutti i luoghi e in tutti gli step produttivi siano rispettati, implementati e sviluppati i diritti umani, sociali, economici e del lavoro riconosciuti dalle normative nazionali, europee e internazionali. La Regione promuove quindi la tracciabilita’ sociale come obiettivo da perseguire per la valorizzazione, l´innovazione, la competitivita’ delle imprese e il consolidamento occupazionale del proprio sistema economico. 
 Perche´ Le Aziende Scelgono Di Certificarsi - Le imprese si certificano per ´una maggiore soddisfazione e motivazione dei lavoratori´; per ´la tutela del marchio e della reputazione aziendale´; ´perché si ritiene che il poter garantire l´eticita’ della produzione possa accrescerne il valore´; per ´migliorare i sistemi di gestione interna´ e per ´la diffusione e circolazione delle informazioni´. Tra gli aspetti piu’ rilevanti si trova la prevalenza di contratto di lavoro subordinato, nel 89% dei casi, e uno scarso ricorso al lavoro atipico. I risultati della ricerca ribaltano anche alcuni luoghi comuni. Per gli imprenditori che si certificano scopriamo infatti che il portatore d´interesse piu’ importante per l´azienda e’ il lavoratore (82%) seguito dai fornitori (67%) e solo al terzo posto si posizionano i clienti (62%), subito prima della pubblica amministrazione (56%). 
 La Filosofia Della Responsabilita´ Sociale Made In Tuscany – Sin dall´inizio Fabrica Ethica si e’ mossa avendo alcuni precisi punti di riferimento: da una parte il forte accento sul dialogo e l´inclusione sociale, tenendo presente che non si possono realizzare percorsi di responsabilita’ sociale delle imprese in assenza di un dialogo costruttivo tra le parti interessate. Il dialogo sociale alla base della responsabilita’ sociale prevede necessariamente la condivisione della scelta da parte di imprenditore e lavoratori. La dimensione della responsabilita’ sociale e’ inoltre necessariamente multistakeholder, ovvero sono diversi e molteplici gli attori che entrano in gioco nella costruzione del percorso di adesioni e e promozione della cultura della responsabilita’ sociale delle imprese. E´ per questo che all´interno della Commissione Etica Regionale tutti i portatori di interesse sono chiamati ad esprimersi e a portare contributi di idee e proposte. . .