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Notiziario Marketpress di Lunedì 06 Luglio 2009
NUOVO PASSAPORTO ELETTRONICO: I DATI NON SARANNO CONSERVATI NELLE BANCHE INFORMATICHE  
 
Il Ministero degli Esteri, con due Decreti del 23 giugno 2009, contenenti, rispettivamente, le disposizioni relative al modello e alle caratteristiche di sicurezza del passaporto ordinario elettronico e le disposizioni relative ai libretti di passaporto ordinario elettronico, pubblicati nella Gazzetta ufficiale n. 147 del 27 giugno, ha introdotto nuove indicazioni sul passaporto elettronico. Il documento, che non cambia nel suo aspetto esterno, contiene nella copertina un microprocessore Rf/id di prossimità, con capacità minima di 80Kb e della durata di almeno 10 anni. Nel chip sono contenute le informazioni presenti sul documento cartaceo, l’immagine del volto, le impronte dell’indice delle due mani e i codici per renderlo leggibile agli organi di controllo. Per quanto riguarda le impronte digitali, considerate tra i migliori sistemi di identificazione perché per ogni persona l’impronta è unica e irripetibile, il regolamento per il nuovo passaporto stabilisce che se non si possono prendere prima l’impronta dell’indice della mano destra e poi quella dell’indice della mano sinistra, occorre rilevare, nell’ordine, quella del dito medio, dell’anulare e del pollice di ciascuna mano. Per ottenere un’impronta utilizzabile nei sistemi di controllo alle frontiere, saranno effettuati almeno tre tentativi di acquisizione e sarà scelta l’immagine migliore. Le impronte digitali immagazzinate nel microchip del nuovo passaporto elettronico, controllabili ai passaggi di frontiera, non saranno più conservate in banche informatiche e saranno cancellate anche dagli archivi della Questura dopo una settimana dal rilascio del documento. La sperimentazione è cominciata a Grosseto e Potenza, ma presto il sistema sarà operativo in tutta Italia: saranno prese le impronte a tutti coloro che faranno richiesta del nuovo passaporto elettronico, con la sola esclusione dei minori d 12 anni non solo per la protezione dei più piccoli, ma anche perché al di sotto dei 14 anni l’impronta dei polpastrelli non è stabile e definitiva. I due provvedimenti ministeriale danno così attuazione alla procedura prevista dal regolamento europeo del 2004 secondo il quale tutti i passaporti elettronici devono contenere la fotografia in formato elettronico e le impronte digitali del titolare.  
   
   
PRIVACY: PRESENTATA LA RELAZIONE ANNUALE  
 
L´autorità Garante per la protezione dei dati personali (composta da Francesco Pizzetti, Giuseppe Chiaravalloti, Mauro Paissan, Giuseppe Fortunato) ha presentato, presso la Sala Zuccari del Senato, la Relazione sull´attività svolta nel 2008. La Relazione illustra i diversi fronti sui quali è stata impegnata l´Autorità nel suo 12mo anno di attività, fa il punto sullo stato di attuazione della legislazione sulla privacy e indica le prospettive di azione verso le quali intende muoversi il Garante. La cerimonia è avvenuta alla presenza del Presidente del Senato, Renato Schifani, di Ministri e dei rappresentanti del Parlamento, delle Istituzioni, del mondo dell´impresa e delle associazioni di categoria. Sul sito del Garante della privacy è possibile consultare sia il discorso del Presidente Francesco Pizzetti che la Relazione 2008 - Protezione dei dati e nuove tecnologie nel mondo in trasformazione.  
   
   
PRIVACY: AMMINISTRATORE DI SISTEMA - PROROGA DEL TERMINE  
 
Lo scorso 25 giugni il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato un provvedimento che integra e parzialmente modifica il precedente del 27 novembre 2008 recante prescrizioni ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni di amministratore di sistema. L´autorità, in particolare, consente che gli adempimenti connessi all´individuazione degli amministratori di sistema e alla tenuta dei relativi elenchi possano essere effettuati non solo dai titolari, ma anche dai responsabili del trattamento. In questo modo si rendono tali obblighi più agevoli per le aziendali nelle quali determinati servizi informatici vengono svolti da società esterne. Conseguentemente, solo per le misure tecniche e organizzative necessarie per quanto richiesto, il termine per l´adozione delle prescrizioni è stato prorogato al 15 dicembre 2009 .  
   
   
PRIVACY SEMPLIFICATI PER I SERVIZI DI INFORMAZIONE COMMERCIALE  
 
Il Garante per la privacy con apposito provvedimento ha stabilito che le società, che offrono servizi di informazione commerciale, aderenti alla più importante associazione di categoria (Ancic) sono esonerate dal fornire l´informativa in forma individualizzata ai soggetti di cui trattano dati personali. Le società riunite nell´Ancic -19 operatori che controllano l´80% del volume d´affari del mercato dei servizi di informazione commerciale - raccolgono dati provenienti da registri, elenchi, archivi o documenti pubblici. Le informazioni registrate possono riguardare gli aspetti organizzativi, commerciali o patrimoniali dell´attività svolta dagli operatori economici, ma anche fare riferimento a persone fisiche (visure camerali, dati catastali, protesti) e alla loro "affidabilità". Il volume complessivo dei dati trattati coinvolge, quindi, un numero di soggetti tale da rendere eccessivamente oneroso, l´invio a ciascuno di loro di un´informativa individuale. È per questo motivo che l´associazione si era rivolta al Garante per richiedere l´esonero da questo adempimento. L´autorità, dopo aver verificato l´effettiva sproporzione dei mezzi necessari a rendere un´informativa differenziata a tutti gli interessati rispetto all´interesse tutelato, ha accolto la domanda di esonero, ma ha chiesto all´Ancic di adottare misure alternative in grado di garantire i soggetti censiti nello svolgimento delle attività di informazione commerciale. Il Garante ha quindi stabilito che l´Ancic e le imprese associate dovranno garantire un´ampia conoscibilità dei trattamenti effettuati. In particolare, saranno tenute a pubblicare con adeguato rilievo, a cadenza annuale, gli estremi identificativi di tutti i titolari del trattamento - e gli altri elementi previsti dall´informativa - sulle "Pagine Gialle" e sulle "Pagine Bianche", sia nella loro versione cartacea, sia sulla homepage dei relativi siti web. L´informativa dovrà, inoltre, essere pubblicata con evidenza sul sito Internet di tutte le società appartenenti all´Ancic. Lo stesso sito dell´associazione dovrà poi tenere costantemente aggiornato l´elenco delle società aderenti, così da rendere più agevole per gli interessati l´esercizio dei diritti loro assicurati dalla disciplina sulla protezione dei dati personali .  
   
   
PRIVACY: NO AI DATI SULLA SALUTE MESSI ON LINE  
 
Il Garante ha bloccato la diffusione sul sito di una Provincia dei dati sanitari di migliaia di oltre 6000 disabili. Il provvedimento di blocco è scattato a seguito della pubblicazione sul sito di una Provincia di informazioni su patologie sofferte e stati di invalidità presenti nelle graduatorie, provvisorie e definitive, degli iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio dei disabili, delle categorie protette e dei centralinisti telefonici non vedenti dell´ente locale. All´amministrazione provinciale, sulla base dei nuovi poteri attribuiti di recente al Garante, è stata contestata anche una sanzione pecuniaria di 40mila euro per illecito trattamento dei dati. Dagli accertamenti avviati dall´Autorità è emerso che nelle graduatorie - liberamente accessibili dall´home page del sito istituzionale della Provincia - accanto ai nominativi, indirizzi, redditi, codici fiscali, erano visibili, integralmente e senza alcuna limitazione, le specifiche disabilità o le categorie di appartenenza (invalido civile, invalido del lavoro, invalido di servizio, profugo, eventi terroristici, cieco assoluto ecc. ). Nel disporre il blocco, il Garante ha rilevato che l´amministrazione provinciale, nel rispetto delle disposizioni di legge o del regolamento per il trattamento dei dati sensibili adottato dall´amministrazione stessa, può effettuare i soli trattamenti di dati indispensabili per garantire la trasparenza delle graduatorie e il corretto svolgimento delle attività di avviamento al lavoro, avendo cura di verificare che in nessun caso siano diffusi informazioni idonee a rivelare lo stato di salute. L´autorità ha comunque ricordato che tali informazioni possono essere conosciute dalle persone che ne hanno diritto esercitando il diritto di accesso agli atti amministrativi, fatto salvo dalla normativa sulla privacy. Copia del provvedimento è stata inviata anche al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e alla Conferenza Stato-regioni affinché, nella predisposizione delle graduatorie dei disabili, vengano individuate forme proporzionate di accesso ai dati in grado di contemperare il diritto alla riservatezza e la trasparenza amministrativa .  
   
   
PRIVACY: FIDELITY CARD: PER AVERLE, SOLO DATI INDISPENSABILI  
 
Quando compiliamo un modulo per il rilascio di una fidelity card pensiamo a che fine fanno i nostri dati? Dobbiamo indicarli tutti? Nella fretta forse non ci facciamo troppe domande. A volte, infatti, i dati che forniamo possono davvero essere troppi e in molti casi la società, l´agenzia di viaggi, il supermercato non ha un´effettiva ragione per chiederli. Sono ormai molti gli interventi del Garante privacy in materia. Con l´ultimo in ordine di tempo, l´Autorità, nell´ambito di un più ampio accertamento, ha ordinato ad una società operante nel settore tessile di cancellare i dati personali dei titolari della carta fedeltà "non pertinenti e eccedenti" rispetto all´unica attività perseguita con l´utilizzo della card, consistente nell´attribuire sconti presso i punti vendita che commercializzano il proprio marchio. Via dunque la professione dei richiedenti e tutti i dati riferiti ai figli (nome, data di nascita, sesso) chiesti, fin dal 2000, con la compilazione del modulo. La società che commercializza sul territorio nazionale articoli di abbigliamento per neonati e bambini, dovrà anche modificare l´informativa fornita alla clientela al momento del rilascio della carta, specificando i dati da fornire obbligatoriamente. Gli accertamenti, svolti anche presso la sede della società, avevano preso l´avvio dalla segnalazione di due negozianti che lamentavano una possibile violazione della propria privacy e di quella dei clienti. Con il provvedimento in cui ordina la cancellazione dei dati il Garante ha disposto inoltre l´apertura di un procedimento per l´eventuale applicazione di una sanzione amministrativa, in relazione ad una inidonea informativa fornita dalla società ad un negoziante .  
   
   
PRIVACY: BUSTE PAGA  
 
I cedolini dello stipendio devono essere consegnati spillati o in busta chiusa e non devono contenere informazioni lesive della riservatezza. Gli uffici addetti alla predisposizione e alla consegna dei cedolini sono tenuti a tutelare la privacy dei lavoratori, limitando l´inserimento di informazioni sulla sfera privata e impedendo l´indebita conoscenza dei dati da parte di persone non autorizzate. Il Garante privacy ha ribadito al Ministero dell´Interno le misure relative ai cedolini dello stipendio. L´intervento si è reso necessario a seguito di una segnalazione con la quale si lamentava il fatto che i cedolini di più di duemila dipendenti di una delle sedi regionali del Ministero fossero stampati su carta continua e non imbustati. Nella segnalazione si precisava che i cedolini, sistemati in scatoloni, venivano spediti dal Ministero alla sede regionale in questione e lì, una volta suddivisi per provincia e reparto, venivano smistati alle varie segreterie; gli addetti provvedevano poi a consegnarli manualmente ai dipendenti. Dalla segnalazione emergeva inoltre che spesso i cedolini venivano lasciati sui tavoli, in modo da rendere accessibili a chiunque informazioni sulla sfera privata dei lavoratori. Tra le varie voci potevano apparire, infatti, anche informazioni sulle coordinate bancarie, l´indicazione della sigla del sindacato di appartenenza destinatario della ritenuta o, ancora, trattenute per cessioni del quinto, motivazioni di eventuali circostanze debitorie del lavoratore. In seguito alla richiesta di chiarimento dell´Autorità il Ministero ha comunicato di aver subito impartito precise indicazioni al centro elettronico che elabora i cedolini affinché sostituisca le voci specifiche con descrizioni più generiche o dei codici, eliminando la sigla dell´organizzazione sindacale, in modo tale da rendere le modalità di predisposizione dei cedolini pienamente conformi alla normativa sulla protezione dei dati personali. A maggior tutela della privacy, il Ministero ha comunicato, infine, che avrebbe al più presto provveduto ad avviare il recapito delle buste paga in formato elettronico direttamente sulle mail dei dipendenti, eliminando del tutto la copia cartacea .  
   
   
DIRITTO D’AUTORE: IN GERMANIA GEMA OTTIENE LA CONDANNA DI RAPIDSHARE  
 
La Corte Regionale di Amburgo si è pronunciata a favore della richiesta della società di autori tedesca Gema che chiedeva la rimozione di 5mila brani musicali appartenenti al proprio repertorio dal sito di file hosting Rapidshare, condannato anche a pagare una forte multa. La Gema ha dichiarato: "La sentenza stabilisce che il servizio di hosting è responsabile del fatto che nessuna delle tracce musicali in questione venga distribuita dalla sua piattaforma, in futuro”. Harald Heker, Ceo della Gema, ha dichiarato che “La decisione della Corte Regionale di Amburgo è una pietra miliare nella lotta della Gema contro l’uso illegale dei brani musicali su Internet” .  
   
   
DIRITTO D’AUTORE: OFFERTA DI ACQUISTO PER THE PIRATE BAY  
 
L´azienda svedese di software Global Gaming Factory X Ab ha annunciato che acquisterà The Pirate Bay. Come si legge in un comunicato dell’azienda “la softwarehouse introdurrà un nuovo modello di business che permetterà di compensare i titolari del copyright per il materiale scaricato. La Global Gaming pagherà il sito web 60 milioni di corone svedesi, che corrispondono a 7,7 milioni di dollari. Il sito continuerà a svolgere il proprio ruolo di distributore di contenuti audio, video, software e videogiochi con un nuovo modello commerciale in grado di soddisfare i fornitori dei contenuti e i titolari dei diritti d´autore. Enzo Mazza, Presidente della Federazione Industria Musicale Italiana (Fimi) ha apprezzato la notizia - "E´ un´ottima notizia per lo sviluppo dei contenuti digitali legali, non solo nel campo della musica" - e commentato: "L´era del tutto gratis e illegale sta finendo e la rete si avvia ad essere l´elemento fondamentale nella distribuzione di contenuti.  
   
   
GIUSTIZIA SVEDESE: IL PROCESSO PER I RESPONSABILI DI THE PIRATE BAY NON SARÀ RIPETUTO  
 
La Corte d´appello svedese ha decretato che il giudice Tomas Norstrom, che ha condannato i responsabili del sito The Pirate Bay, uno dei più grandi siti di file sharing del mondo, non era prevenuto. Gli avvocati degli imputati avevano invocato un nuovo processo con la motivazione che il giudice sarebbe stato prevenuto a causa della sua adesione a diversi gruppi per la protezione del copyright. In un comunicato della stessa corte si legge: "La corte è giunta alla conclusione che nessuna di queste circostanze, né presa singolarmente né collettivamente, possa mettere in dubbio l´obiettività del giudice" ha reso noto la corte attraverso. Rimane, quindi, confermata la condanna di Carl Lundstrom, Peter Sunde, Gottfrid Svartholm Warg e Fredrik Neij, i quattro uomini che gestivano il sito, ad un anno di carcere per aver violato i diritti d´autore e ad una pena pecuniaria di 3,6 milioni di dollari, come risarcimento .  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: DETRAIBILE IVA SU SERVIZI TLC PER DESTINATARI STABILITI IN ALTRI STATI MEMBRI  
 
Un prestatore di servizi di telecomunicazione, stabilito nel territorio di uno Stato membro, ha il diritto di detrarre o ottenere il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto assolta a monte relativamente a servizi di telecomunicazione forniti ad un’impresa avente sede in un altro Stato membro, nei limiti in cui un tale prestatore avrebbe goduto di questo diritto se i servizi fossero stati forniti all’interno del primo Stato membro. La Egn è la filiale italiana della Egn, società olandese controllata dalla Société internationale de télécommunications aéronautiques, che è a sua volta una società cooperativa di diritto belga fondata nel 1949 da undici compagnie aeree per realizzare un sistema di telecomunicazioni destinato specificamente al trasporto aereo. Nel 1999, la Egn ha prestato servizi di telecomunicazione alla Ensys Ltd, un’impresa stabilita in Irlanda, dove è assoggettata ad Iva e ha chiesto all’Agenzia delle entrate il rimborso per ca. Lit 9 500 000 000. Detta richiesta di rimborso è stata respinta. La Corte di cassazione ha rivolto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un quesito pregiudiziale. (Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, causa C-377/08, Egn Bv – Filiale Italiana contro Agenzia delle entrate – Ufficio di Roma 2) . .  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: VALIDA L´IGP "BAYERISCHES BIER" MA PUÒ CONTINUARE A ESSER USATO IL MARCHIO "BAVARIA"  
 
Il 2 luglio 2009 la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-343/07 - Bavaria Nv, Bavaria Italia Srl / Bayerischer Brauerbund eV – ha affermato che la registrazione dell´indicazione geografica Protetta «bayerisches bier» E’ Valida. Il Bayerischer Brauerbund è un´associazione tedesca che ha lo scopo di tutelare gli interessi comuni dei birrifici bavaresi, fondata nel 1917 ed è titolare, nel 1968, dei marchi collettivi registrati «Bayrisch Bier» e «Bayerisches Bier». Nel 1993, ha presentato presso il governo tedesco un´istanza che, nel 2001 - malgrado l´opposizione di numerosi Stati membri - ha portato alla registrazione di «Bayerisches Bier» come indicazione geografica protetta («Igp»). La Bavaria, produttrice olandese di birra, opera sul mercato internazionale ed ha cominciato a utilizzare il termine «Bavaria» sin dal 1925. Essa è titolare di numerosi marchi, contenenti il termine «Bavaria», registrati a partire dal 1947. La Bavaria Italia appartiene a questo gruppo. Nel 2004, il Bayerischer Brauerbund, facendo seguito ad azioni promosse in numerosi Stati membri, ha chiesto al Tribunale di Torino di proibire alla Bavaria ed alla Bavaria Italia l´uso della versione italiana dei marchi. Poiché il Tribunale di Torino ha parzialmente accolto la domanda del Bayerischer Brauerbund, la Bavaria e la Bavaria Italia hanno interposto appello. La Corte d´appello di Torino ha proposto alla Corte di giustizia diverse questioni pregiudiziali, vertenti sulla validità del regolamento sulle Igp nonché sull´interpretazione delle conseguenze del riconoscimento dell´Igp «Bayerisches Bier» sui marchi preesistenti contenenti il termine «Bavaria». La Corte di giustizia non rileva nessun elemento di invalidità né dal punto di vista della sua sfera d´applicazione e del suo fondamento normativo, né da quello della procedura di registrazione detta «semplificata». La procedura di registrazione dell´Igp La Corte ricorda che la valutazione dei presupposti per la registrazione richiede conoscenze approfondite di elementi peculiari allo Stato membro, sotto il controllo dei giudici nazionali. Essa rileva che le autorità tedesche hanno verificato i detti presupposti di registrazione, senza che la fondatezza della loro decisione sia stata messa in dubbio dinanzi a un giudice nazionale. La Corte ha poi constatato che le istituzioni comunitarie hanno giustamente ritenuto che l´Igp «Bayerisches Bier», da un lato, soddisfacesse i presupposti materiali per la sua registrazione e, dall´altro, non fosse divenuta generica, poiché non è venuto meno il nesso diretto esistente tra la reputazione della birra bavarese e la sua origine geografica. Il conflitto tra l´Igp e il marchio preesistente In caso di conflitto con un marchio preesistente, la Corte ricorda che le istituzioni comunitarie - in base ad un´analisi preliminare vertente sulla possibilità di errori da parte del consumatore sull´identità del prodotto - possono negare la registrazione dell´Igp. Viceversa, una volta registrata questa domanda, spetta ai giudici nazionali verificare se il marchio «Bavaria» sia stato registrato in buona fede prima della data di deposito della domanda di registrazione dell’Igp e se non sia colpito da determinate cause di nullità o decadenza, al fine di consentire la continuazione dell´uso conflittuale di quest´ultimo. Per tutti questi motivi, la Corte dichiara che il regolamento di registrazione dell´Igp «Bayerisches Bier» non lede la validità e la facoltà di un uso corrispondente ad una delle ipotesi di conflitto previste dal regolamento 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d´origine dei prodotti agricoli ed alimentari (Igp) dei marchi di terzi preesistenti, in cui compaia il termine «Bavaria», purché questi ultimi rispettino i citati presupposti, circostanza che è compito dei giudici nazionali verificare . . .  
   
   
INVESTIRE NELL ‘ICT: UNA GUIDA DI PAOLO ZAZA PER SCELTE CONSAPEVOLI E STRATEGICHE  
 
Il volume dal titolo ‘Ict Sourcing Governance’ sarà presentato a Milano il 13 luglio, ore 18,30, in Aldai. Seguirà un dibattito con la partecipazione dell’autore. Tutte le aziende operano oggi in un contesto nel quale la capacità competitiva è sempre più legata all’abilità nel gestire in modo efficace ed efficiente l’informazione, il flusso vitale che alimenta il patrimonio di conoscenze distintive dell’azienda. La convergenza delle tecnologie It con quelle legate alle Telecomunicazioni e la velocità evolutiva di queste tecnologie rendono spesso difficile saper ottimizzare le scelte di spesa e d’investimento. Per il management, saper “governare” questi aspetti, che spesso rappresentano una parte significativa dei nuovi investimenti, non è più un’opzione, ma diventa un vero e proprio imperativo, al quale, soprattutto oggi, nessuno può permettersi di sottrarsi. Quali sono le spinte che determinano la riduzione dei costi complessivi dei servizi e prodotti Ict all’interno delle aziende? Come poter far evolvere il ruolo degli acquisti per ottimizzare tali costi? Come può un’azienda diventare più competitiva grazie all’Ict? A questi temi di estrema attualità dal valore fortemente strategico, risponde il volume ‘Ict Sourcing Governance’ di Paolo Zaza, ingegnere meccanico al Politecnico di Milano ed Mba alla Bocconi e oggi alla testa dei servizi di supporto strategico agli approvvigionamenti di tecnologia Ict che fanno capo al marchio Sourcing Consulting. Zaza raccoglie in questo volume la sua corposa esperienza in primarie aziende lungo il ventennio che ha visto evolvere l’Ict da terra di frontiera a fattore critico di successo trasversale in molti mercati. Un cambiamento epocale dove la tecnologia ha creato una nuova cultura d’impresa. Zaza, dopo undici anni al Gruppo Pirelli ricoprendo incarichi di crescente responsabilità fino al ruolo di responsabile del Market Development della Business Unit Telecom, nel 1996 passa alla Siemens come direttore sviluppo business della Teleco Cavi, per poi diventarne direttore generale. Nel 2001 entra in Accenture e nel 2004 prende la responsabilità degli acquisti Hw-sw del gruppo Telecom Italia. Oggi appunto opera con il marchio Sourcing Consulting. Nello specifico, il suo libro affronta in un’ottica multifunzionale temi quali: l’impostazione di un processo coerente per il sourcing dell’Ict; l’analisi delle forze che determinano la riduzione dei costi complessivi di fruizione dei servizi Ict detto Tco (Total Cost of Ownership) all’interno di un’azienda; l’individuazione degli strumenti per essere competitivi. Il libro sarà disponibile in formato cartaceo presso la Libreria Uffici Sas a Milano, via Turati, 26,Tel. 02/6597946 e successivamente anche in Internet. Un estratto potrà essere richiesto sul sito www. Sourcingconsulting. It .