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LUNEDI

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Notiziario Marketpress di Lunedì 12 Aprile 2010
DIRITTO D’AUTORE: REGNO UNITO APPROVA LEGGE CONTRO PIRATERIA SU INTERNET  
 
Anche il Regno Unito si è dotato di una legge per combattere la pirateria digitale, che coinvolge gli Isp provider. Il Presidente di Ifpi, John Kennedy, ha dichiarato: "il passaggio della Digital Economy Act fa capire come un paese sia in grado di riconoscere l´importanza, nel suo tessuto industriale, di aziende creative di livello mondiale, e tutelarne il valore a l´identità attraverso delle leggi che proteggono efficacemente i loro diritti dal problema della pirateria digitale, che ha effetti paralizzanti"."Il passaggio della nuova legge del Regno Unito crea slancio per un approccio simile verso altri paesi nella lotta contro la pirateria. I governi sempre più coinvolti in un´economia digitale, devono capire che in tale contesto le industrie creative come la musica, i film, i libri e giochi, possono guidare la crescita ed incidere fortemente anche in molti equilibri socio economici, come nell´ambito dell´occupazione, attraverso l´adozioni di leggi innovative ed attività di repressione del fenomeno della pirateria in collaborazione con gli Isp. Il Regno Unito, con la nuova legge approvata oggi, si aggiunge a quei paesi che hanno adottato misure decisive e ben ponderate per affrontare la questione. Ci auguriamo che questo spinga maggiore attenzione e faccia comprendere l´urgenza di misure simili in altri paesi in cui il dibattito è in corso". "Gli sviluppi normativi in Francia e Regno Unito dimostrano che gli Stati con un´economia digitale avanzata stanno affrontando seriamente la questione della tutela dei contenuti in rete", ha commentato Enzo Mazza, Presidente di Fimi ". Si tratta di norme che, adottate in Italia, insieme al già efficace quadro normativo esistente, ma scarsamente applicato, potrebbero fornire un scudo efficace contro la contraffazione digitale. Questo consentirebbe alla produzione creativa italiana di svilupparsi, purtroppo però il nostro Paese, già indietro nella diffusione della banda larga e delle tecnologie per la diffusione dei contenuti online, senza dotarsi di misure urgenti, rischia di rimanere ai margini dell´ Europa e leader incontrastato dalla pirateria, unica area dove l´Italia eccelle". Secondo lo studio Tera nel 2008, a causa della pirateria, principalmente quella digitale, le industrie creative dell’Unione Europea che hanno maggiormente subito l’impatto delle attività illecite (cinema, serie televisive, produzione musicale e software) hanno registrato perdite pari a 10 miliardi di euro ed un totale di 185.000 posti di lavoro in meno. Solo in Italia i danni sono stati di 1,4 miliardi di euro con 22.400 posti di lavoro perduti  
   
   
MUSICA: TUTTI GLI UTENTI DI FACEBOOK POSSONO AVERE GRATIS SUL PROPRIO PROFILO LA CLASSIFICA FIMI DEI DISCHI PIÙ VENDUTI E DEI BRANI PIÙ SCARICATI  
 
Fimi, la federazione dell´industria musicale italiana, che promuove le classifiche ufficiali dei dischi più venduti in Italia ha reso disponibile sul sito www.Fimi.it una nuova applicazione per tutti gli utenti di Facebook che potranno così disporre gratuitamente delle classifiche di vendita e dei brani più scaricati sulle proprie pagine di facebook, dando visibilità ai successi dei propri artisti preferiti. Non solo, oltre alle charts, gli utenti del social network più usato dagli italiani, potranno anche inserire le news rilasciate da Fimi e dalle aziende associate grazie al widget realizzato per Fimi da K Group ( www.Kgroup.eu). L´applicazione sarà anche disponibile su http://apps.Facebook.com/fimi_news/ "Molti dei fan che seguono con attenzione le classifiche di vendita ci hanno chiesto più volte di poter dare visibilità alle charts sulle proprie homepage e questa applicazione risponde a tale esigenza" ha dichiarato il Presidente di Fimi, Enzo Mazza. Prossimamente Fimi renderà disponibile anche l´applicazione music charts per Iphone.tutte le principali informazioni riguardanti il mercato della musica e i link alle classifiche settimanali sono già presenti sulla pagine Facebook, Twitter e Myspace di Fimi  
   
   
DIRITTO D’AUTORE: MUSICA DIFFUSA NEGLI STUDI DENTISTICI  
 
La Corte d’Appello di Torino, nell’ambito di un contenzioso aperto dal Consorzio Fonografici (Scf) nei confronti di un dentista per la musica diffusa all’interno dello studio, ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre il caso all’esame della Corte Europea di Giustizia. Quest’ultima dovrà decidere se la diffusione di musica all’interno di studi professionali privati, nei quali l’accesso di clienti avviene di norma in maniera programmata, rappresenta una forma di "comunicazione al pubblico di musica". La Corte dovrà quindi decidere se l’ambulatorio dentistico costituisce un "luogo aperto al pubblico" e chiarire se tale attività di diffusione dia diritto alla percezione di un compenso in favore di artisti e produttori discografici, così come previsto dalle direttive dell’Unione Europea e dalla legge italiana sul diritto d’autore, secondo le quali per la diffusione di musica registrata in pubblico è necessario ottenere l’autorizzazione da tutte le parti che contribuiscono alla creazione del prodotto musicale. Tali norme tutelano, infatti, sia i diritti degli autori ed editori, sia i diritti dei produttori e degli artisti interpreti che realizzano le registrazioni musicali: questi ultimi sono denominati diritti connessi discografici. "Siamo molto soddisfatti che il caso italiano venga posto all’attenzione della Corte Europea di Giustizia. – ha commentato Gianluigi Chiodaroli, Presidente di Scf - Anche nel nostro paese avremo così l’opportunità di ottenere una pronuncia di chiarimento generale circa l’area di applicabilità delle norme che tutelano i diritti di artisti e produttori per la musica diffusa in pubblico. L’obiettivo auspicabile è quello di ottenere in materia un’armonizzazione con quanto già da tempo avviene negli altri paesi dell’Unione Europea dove gli studi medici e dentistici riconoscono regolarmente il pagamento dei diritti discografici a fronte dell’utilizzo di musica d’ambiente, per offrire ai propri pazienti un ambiente più confortevole e rilassante"  
   
   
DIRITTO D’AUTORE: SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE  
 
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 122/10 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 1, comma 3, e 3 della Legge della Regione Piemonte 26 marzo 2009, n. 9, contenente norme in materia di pluralismo informatico, sull’adozione e la diffusione del software libero e sulla portabilità dei documenti informatici nella pubblica amministrazione. La parte dichiarata non costituzionale è relativa "alla cessione di software libero non si applicano le disposizioni di cui all´articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633". La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 4, comma 1, 5, comma 1, e 6, commi 1 e 2, della legge della Regione Piemonte n. 9/09, promosse, in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri  
   
   
INTERNET: SENTENZA IN CONTROTENDENZA DI UN GIUDICE SPAGNOLO  
 
In Italia Google è stata condannata perché ha permesso l´immissione su Youtube, di sua proprietà, di un video ed un altro sito, che rimandava a Pirate Bay, è stato chiuso. In Francia la legge Hodopi prevede che un’autorità amministrativa di controllo sul rispetto del copyright possa tagliare la connessione dalla rete a chi scarica contenuti protetti da diritto d´autore e non ottempera al primo richiamo di osservanza della legge. In Cina la forte censura, che imponeva strettissimi obblighi di filtraggio, ha indotto Google ad abbandonare il paese con il più alto numero di internauti. In Spagna, in controtendenza, una sentenza spagnola ha assolto http://www.elrincondejesus.com/, un sito di indirizzamento tramite link alle reti peer to peer che permettono la condivisione di file tra utenti. Il caso spagnolo ha destato interesse negli ambienti favorevoli allo scambio in rete tra privati di materiali coperti dal diritto di autore senza fini di lucro. Il giudice spagnolo di Barcellona ha respinto la domanda della Siae spagnola sulla constatazione della centralità del ruolo del motore di ricerca in Internet: “in senso lato, il sistema di collegamenti costituisce la base stessa di Internet e la moltitudine di pagine e di motori di ricerca come Google permettono tecnicamente di fare quello che precisamente si pretende di proibire con questo contenzioso …  
   
   
SEMPLIFICAZIONE: COMUNICAZIONE UNICA PER LA NASCITA DELL’IMPRESA  
 
Il 1° aprile 2010 è entrato a regime il sistema della Comunicazione Unica (cd. Comunica) per la nascita dell’impresa: la procedura telematica consente di assolvere contemporaneamente tutti gli adempimenti amministrativi connessi alla costituzione e alle vicende modificative dell’impresa. Il sistema è disciplinato dall’art. 9 della Legge n. 40/07, che ha convertito il Decreto legge n. 7/07), dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 2 novembre 2007, che disciplina le caratteristiche del modello di Comunicazione Unica, e dal D.p.c.m. 6 maggio 2009, che stabilisce le regole tecniche e procedurali. Con la fine del periodo sperimentale il procedimento semplificato della Comunicazione Unica è l’unico strumento per ottenere l’iscrizione nel Registro, il codice fiscale, la partita Iva e per assolvere agli adempimenti previdenziali, assistenziali e fiscali, in alternativa al sistema basato sulla precedente disciplina, che prevede distinte procedure presso ciascuna amministrazione competente. L’avvio del procedimento avviene con la presentazione all’Ufficio del Registro delle imprese del modello di Comunicazione Unica per via telematica (es. Web-browser o Web Services) o su supporto informatico rimovibile. Il modello deve essere sottoscritto tramite firma digitale; tutte le comunicazioni relative al procedimento da parte dell’Ufficio del Registro avvengono tramite posta elettronica certificata (Pec). A tal fine, il privato indica la propria casella di Pec nel modello. L’impresa che ne è priva può farne richiesta alla Camera di Commercio competente, che provvederà ad assegnargliene una gratuitamente; l’Ufficio del Registro, ricevuta la Comunicazione, verifica la completezza della documentazione presentata e rilascia all’impresa una ricevuta che costituisce titolo per l’immediato avvio dell’attività imprenditoriale; parallelamente, l’Ufficio del Registro trasmette il modello all´Agenzia delle Entrate, all´Inps, all´Inail e al Ministero del Lavoro, per le registrazioni di loro competenza. Il titolare dell’impresa in possesso di firma digitale può avviare personalmente la procedura telematica sopra descritta o, in alternativa, può delegare un professionista o a altri intermediari secondo le indicazioni contenute nella Circolare n. 3616/C del Ministero dello Sviluppo Economico  
   
   
CONVENZIONE REGIONE CALABRIA - CORTI DI APPELLO: NUOVI LAVORATORI A SUPPORTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI  
 
Regione e Corti di Appello di Catanzaro e di Reggio Calabria hanno siglato stamani, a Palazzo Alemanni, una convenzione per l’utilizzo di un certo numero di lavoratori nei vari uffici giudiziari della Calabria. Si tratta della nuova edizione di un progetto elaborato da Agenzia Calabria Lavoro e da Fondazione Calabria Etica, avviato nel mese di dicembre 2009, che ha consentito a circa 300 persone, che hanno perso il lavoro in seguito allo stato di crisi delle loro aziende e per le quali il Consiglio regionale, con la legge n.28 del 2008, aveva prefigurato un percorso di reimpiego, di rientrare nel mondo dei “garantiti”. Questo nuovo progetto, cui ha aderito volontariamente un numero significativo di lavoratori, consentirà di potenziare gli uffici giudiziari, migliorando i servizi per il pubblico ed è il frutto di una stretta ed efficace collaborazione tra il Dipartimento Lavoro della Regione e le Corti di Appello di Catanzaro e di Reggio Calabria. “L’appuntamento di oggi - ha affermato il presidente della Regione Agazio Loiero - è importante per due ragioni: la prima è quella di offrire ai lavoratori “ex Why not” una utilizzazione qualificante, al pari di quelle già in essere; la seconda è quella di rafforzare i servizi della giustizia, i cui uffici soffrono di gravi carenze di organico”. “Ma quella di oggi non è l’unica iniziativa della Regione – ha aggiunto Loiero - in favore delle Procure e dei Tribunali che operano in Calabria: è in fase di aggiudicazione, da parte della Stazione unica appaltante, la gara europea per la definizione di una nuova organizzazione degli uffici giudiziari, che prevede un investimento di oltre due milioni di euro utilizzando fondi comunitari per il periodo 2007-2013”. “Gli uffici interessati da questo specifico progetto europeo, individuati dal ministero della Giustizia – ha concluso il presidente Loiero - sono la Procura della Repubblica di Palmi, il Tribunale di Castrovillari, la Corte di Appello di Reggio Calabria, il Tribunale di Reggio Calabria, la Corte di Appello di Catanzaro, la Procura della Repubblica di Reggio Calabria, la Procura della Repubblica di Catanzaro e la Procura della Repubblica di Vibo Valentia”  
   
   
PRIVACY: TELEFONATE ELETTORALI, IL GARANTE AVVIA UN´ISTRUTTORIA  
 
Il Garante per la protezione dei dati personali ha avviato un´istruttoria sul rispetto delle regole che sovrintendono al corretto uso dei dati personali degli elettori da parte di partiti e candidati in vista delle prossime elezioni regionali. La decisione è stata presa a seguito delle numerose segnalazioni pervenute da parte di cittadini, che lamentano di aver ricevuto telefonate di propaganda elettorale senza il loro consenso, e di esposti presentati anche da associazioni di consumatori. Le regole fissate dal Garante con il provvedimento generale del 2005 e di recente confermate con il provvedimento dell´11 febbraio (G.u. Del 22 febbraio, n.43) prevedono che per effettuare telefonate a scopo elettorale, specie se preregistrate, o inviare Sms e Mms è necessario aver prima acquisito il consenso degli interessati. Per quanto riguarda in particolare i dati degli abbonati presenti negli elenchi telefonici, essi sono utilizzabili esclusivamente se accanto al nome e all´indirizzo dell´abbonato figurano il simbolo (la cornetta) che attesta la disponibilità a ricevere telefonate  
   
   
PRIVACY: CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI E TUTELE PER I CITTADINI  
 
Il Garante per la protezione dei dati personali ha dato via libera allo schema di decreto sulle modalità di assorbimento della tessera sanitaria nella carta nazionale dei servizi, predisposto dal Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, ma ha chiesto alcune garanzie per rafforzare la tutela dei dati dei cittadini: in particolare, misure di sicurezza e procedure uniformi per l’attivazione e la gestione della carta. Il decreto consente alle Regioni, mediante il ricorso ad un’unica tessera con microprocessore (smart card) che riunisce le funzioni di tessera sanitaria (Ts) e carta nazionale dei servizi (Cns), di diffondere con modalità omogenee uno strumento sicuro per l’accesso ai servizi in rete. Sino ad oggi tale strumento elettronico "multiuso", infatti, è stato adottato in forma sperimentale e con modalità diverse solo in alcuni Comuni e Regioni, permettendo ai cittadini l’accesso telematico ai differenti servizi di volta in volta offerti dalla pubblica amministrazione (prenotazione di prestazioni specialistiche, pagamenti di ticket sanitari on-line, accesso ai servizi dei Centri per l´impiego, visualizzazione dei propri dati fiscali, verifica delle pratiche edilizie etc.). Il Garante, nell’esprimere parere favorevole sullo schema di decreto, ha chiesto che tutte le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, che decideranno di avvalersi del nuovo strumento, adottino gli standard di sicurezza previsti dal Codice privacy e procedure uniformi di attivazione e gestione delle carte. L’agenzia delle entrate dovrà mettere a disposizione delle pubbliche amministrazioni coinvolte nell’erogazione dei servizi Cns solo le informazioni indispensabili per tale erogazione, evitando così l’accesso a dati non pertinenti.. Per evitare che si instauri un flusso informativo diretto tra le singole Asl e l’Anagrafe tributaria non previsto dalla normativa vigente, il Garante ha suggerito che i dati anagrafici e i codici fiscali del cittadino, necessari per l’attribuzione della tessera, siano aggiornati dalle stesse Asl mediante consultazione dell’apposito archivio regionale  
   
   
PRIVACY: NO A DATI SANITARI DEI DIPENDENTI SUI SITI DELLE AZIENDE  
 
Il Garante impone a una società di rimuovere i dati sulla salute di un dirigente pubblicati on line. Il Garante privacy ha vietato ad una società l’ulteriore diffusione dei dati sulla salute di un dirigente pubblicati sul sito dell’azienda e liberamente reperibili nel web. Il provvedimento (di cui è stato relatore Giuseppe Chiaravalloti) è stato adottato in seguito alla segnalazione del dirigente che, dopo aver ricevuto comunicazione della risoluzione del rapporto di lavoro, è venuto a conoscenza di un comunicato stampa, pubblicato su una pagina del sito dedicata agli investitori, dove erano riportati nome, cognome, informazioni sul suo stato di salute e sull’assenza dal lavoro dovuta a uno "stato morbile". Il dirigente aveva anche lamentato come a causa del comunicato stampa, veicolato a un numero elevatissimo di soggetti attraverso il sistema Nis (Network information system) di Borsa Italiana e Consob (il circuito telematico che permette alle agenzie di stampa di ricevere i comunicati delle società aderenti), incontrasse difficoltà nel proprio reinserimento professionale. Dal canto suo la società ha giustificato il proprio operato appellandosi alla necessità di chiarezza e trasparenza richiesta dal mercato nel quale opera. Nel motivare la sua decisione, il Garante ha ribadito che la diffusione delle informazioni idonee a rilevare lo stato di salute è vietata dal Codice Privacy e ha sottolineato che la richiamata esigenza di trasparenza avrebbe potuto essere ugualmente perseguita dalla società omettendo nel comunicato stampa l’indicazione delle condizioni di salute del dirigente. L’azienda ha adempiuto entro i tempi stabiliti al provvedimento del Garante rimuovendo i dati dal sito  
   
   
PRIVACY: NO ALLA PROFILAZIONE OCCULTA  
 
Per creare profili dei clienti in base ai loro gusti e alle loro abitudini o utilizzare i loro dati personali a fini di marketing, le aziende devono chiedere uno specifico consenso. E’ per questo motivo che il Garante, con un provvedimento di cui è stato relatore Mauro Paissan, ha vietato ad una società che opera nel settore dell’energia elettrica e del gas in alcune province del Nord Italia, l’ulteriore trattamento dei dati personali della clientela raccolti illecitamente. In seguito all’attività ispettiva avviata dall’Autorità, è emerso infatti che la società sottoponeva alla clientela un modello di richiesta di consenso unico sia per la fornitura del servizio richiesto (consenso peraltro non necessario quando si tratta di obblighi contrattuali), sia in ordine a diversi scopi per i quali i dati venivano raccolti e utilizzati: analisi delle abitudini e scelte di consumo; invio ai clienti di informazioni commerciali; ricerche di mercato (realizzate anche con la collaborazione di terzi attraverso lettere, telefono, e-mail); attività dirette di vendita o di collocamento di prodotti e servizi. La normativa sulla privacy stabilisce, invece, che la richiesta di consenso non può avere carattere generico: gli interessati devono essere messi in grado di esprimere consapevolmente e liberamente le proprie scelte in ordine al trattamento dei propri dati personali, manifestando un consenso specifico per ciascuna distinta finalità perseguita dal titolare. L’autorità ha dunque vietato l’ulteriore trattamento illecito dei dati, ferma restando la loro utilizzabilità per la fornitura dei servizi richiesti. Alla società, che ha provveduto tempestivamente, è stato inoltre imposto di riformulare il modello di informativa e di trasmetterne esemplare al Garante  
   
   
PRIVACY: SISTEMA DEI VISTI E GARANZIE A PROTEZIONE DEI DATI  
 
Il Garante chiede accessi selettivi alla banca dati del Vis e controlli periodici. Il Garante ha approvato lo schema di decreto interministeriale per l’attuazione del Sistema di Informazione Visti (Vis) con il quale si rende operativo, sulla base di una Decisione del Consiglio dell’Ue, lo scambio di dati relativi alle domande di visto tra gli Stati membri. Lo schema di decreto designa il Garante per la protezione dati quale Autorità di controllo nazionale sul sistema Vis. Il Sistema di Informazione Visti si compone di un Sistema di informazione centrale (Cs-vis) che comunica con punti di collegamento presenti in ciascuno degli Stati membri (N-vis presso il Ministero degli Esteri e I-vis presso il Ministero dell’Interno). I flussi informativi tra il Cs-vis e i soggetti che necessitano di poter disporre dei dati (ministeri competenti, Polizia di Stato, Polizia di frontiera) vengono realizzati attraverso un sistema denominato Fevis. Nel data base Vis sono contenuti, in particolare, i dati personali dei soggetti che fanno richiesta di rilascio del visto (sia alfanumerici, sia biometrici, come volto e impronte) e le annotazioni concernenti il visto richiesto e le operazioni eseguite. Il Sistema di Informazione Visti ha anche la funzione di facilitare i controlli ai valichi di frontiera, di agevolare l’iter delle domande d’asilo presentate da cittadini di Paesi terzi, di concorrere alla prevenzione di minacce alla sicurezza degli Stati membri. Nel dare parere favorevole sullo schema di decreto, l’Autorità ha invitato il Ministero ad adottare alcune specifiche misure a tutela delle persone. Il Ministero degli Affari Esteri dovrà innanzitutto assicurarsi che regole e procedure di ingresso al sistema siano tali da consentire l’accesso selettivo ai soli dati pertinenti e necessari, limitando a casi specifici la possibilità di conservazione. L’autorità ha inoltre raccomandato alle Amministrazioni interessate di attribuire al sistema Fevis un ruolo di semplice interfaccia, escludendo ogni forma di memorizzazione locale dei dati in transito, garantendo che la consultazione dei relativi log sia svolta da un numero ristretto di incaricati e che la loro conservazione sia priva di riferimenti ai dati personali raccolti. Periodiche attività di auditing interne dovranno essere svolte sugli accessi anche al fine di isolare anomalie di funzionamento. Lo stesso Garante effettuerà verifiche con cadenza annuale. I report svolti sulle attività Vis dovranno avere carattere statistico e contenere dati nella sola forma aggregata  
   
   
PRIVACY: PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO  
 
Si all’utilizzo dei dati per informazioni di pubblica utilità, no al marketing. Le società del settore automobilistico, incluse le officine che offrono servizi di revisione, possono usare senza consenso i dati del Pubblico registro automobilistico (Pra) per inviare agli utenti comunicazioni di rilevante interesse pubblico, come la scadenza della revisione del veicolo, e questionari con finalità di ricerca. E’ necessario invece acquisire il preventivo consenso degli interessati per inviare informazioni pubblicitarie. Lo ha chiarito definitivamente il Garante al termine di una verifica avviata sulle modalità di trattamento dei dati contenuti nel Pra, l’archivio pubblico gestito dall’Aci che contiene le informazioni relative agli oltre 110 milioni di veicoli italiani (data di immatricolazione, numero di telaio e targa, dati anagrafici dell´intestatario, etc.). L’intervento dell’Autorità trae origine da numerose segnalazioni di utenti che lamentavano di aver ricevuto, da società alle quali non avevano mai comunicato il proprio recapito, pubblicità, offerte per effettuare la revisione della propria vettura, questionari. In tutti i casi esaminati dal Garante, gli indirizzi degli utenti risultavano estratti dal Pra. Con un provvedimento, di cui è stato relatore Giuseppe Chiaravalloti, il Garante ha innanzitutto confermato la sussistenza di un rilevante interesse pubblico a far conoscere informazioni che contribuiscono a migliorare la sicurezza nella circolazione degli autoveicoli, favoriscono la tutela ambientale o sono relative ad attività di ricerca economico-sociale o di statistica. E ha quindi stabilito che le società del settore automobilistico, comprese le officine autorizzate, e le società private di ricerche e consulenze economico-sociali possono utilizzare, anche senza consenso, i dati personali contenuti nel Pra per inviare questionari o comunicazioni con la notizia dell’imminente scadenza del periodo di revisione dell’auto. L’autorità ha invece ribadito il divieto di utilizzare tali dati per mere finalità marketing (ad esempio, per l’invio di offerte su pezzi di ricambio e accessori), in assenza del preventivo consenso degli interessati  
   
   
PRIVACY: IN BAGNO SENZA IL PERMESSO DELL’AZIENDA  
 
Il Garante vieta le autorizzazioni scritte per assenze momentanee. Viola la dignità e la riservatezza delle persone il datore di lavoro che obbliga i dipendenti a richiedere l’autorizzazione scritta per andare in bagno o, comunque, per allontanarsi temporaneamente dalla postazione di lavoro. Lo ha stabilito il Garante privacy giudicando illecito il trattamento dei dati effettuato con queste modalità da parte di un’azienda nei confronti dei propri operai. Per monitorare l’allontanamento di qualsiasi addetto alla catena di montaggio la società aveva imposto ai suoi dipendenti di compilare appositi tagliandi di carta dove indicare il proprio nominativo, il reparto di appartenenza, l’orario e motivazione per cui ci si assentava. I permessi, pur restando nella disponibilità degli operai, dovevano essere controfirmati e autorizzati dal capo reparto. Al Garante, che aveva avviato accertamenti sul caso segnalato dalla stampa, la società aveva precisato che le informazioni raccolte con i tagliandi non erano registrate né conservate e che, pertanto, non veniva effettuato alcun trattamento di dati. L’utilizzo di questi permessi era comunque stato conseguenza di una non corretta interpretazione delle disposizioni impartite dalla direzione dello stabilimento e l’azienda aveva già provveduto a eliminarlo e a richiamare i capi delle singole unità. L’autorità ha invece stabilito che quello realizzato dalla società era a tutti gli effetti un trattamento di dati perché, anche se non trattenute o archiviate, le informazioni annotate sui tagliandi, comprese quelle relative alle esigenze fisiologiche degli operai, venivano conosciute dai responsabili che dovevano autorizzare gli allontanamenti. La modalità di trattamento, oltre che sproporzionata rispetto alle finalità per le quali veniva svolta, risultava peraltro lesiva della dignità dei lavoratori anche in considerazione del potenziale condizionamento della libertà di movimento che ne conseguiva. Il Garante ha dunque vietato l’uso dei permessi e ha prescritto all’azienda di predisporre nuove modalità di comunicazione degli allontanamenti dei dipendenti  
   
   
PRIVACY: TV DIGITALE E CONTRIBUTO STATALE PER ACQUISTO DECODER  
 
Via libera del Garante alla comunicazione dei dati dall’Agenzia delle entrate a Poste Italiane. Il Garante ha dato via libera alla richiesta del Ministero dello sviluppo economico di consentire all’Agenzia delle Entrate la trasmissione a Poste Italiane, anche per il triennio 2010-2012, dell’elenco dei codici fiscali dei potenziali destinatari del contributo statale per l’acquisto di decoder digitali. Il Garante ha tuttavia stabilito che l’Agenzia delle Entrate possa trasmettere a Poste italiane i soli codici fiscali degli abbonati Rai residenti nelle aree di volta in volta interessate al passaggio al digitale. Nel motivare il suo parere favorevole (relatore Mauro Paissan), l’Autorità ha riconosciuto che la comunicazione a Poste Italiane dei dati dei possibili beneficiari risulta necessaria per l’erogazione del contributo da parte del Ministero dello sviluppo economico e rientra quindi nelle funzioni istituzionali che il Ministero è chiamato a svolgere. Il documento sottoposto al Garante tiene conto delle misure prescritte in un precedente provvedimento (doc web. N.1612009) e offre idonee garanzie anche di carattere tecnologico per il trattamento dei dati personali. Il contributo, previsto in favore delle famiglie economicamente o socialmente svantaggiate, permette una riduzione sul prezzo del decoder effettuata nei confronti dell’acquirente direttamente dal rivenditore, che sarà poi rimborsato da Poste Italiane Spa per conto del Ministero sulla base di un’ apposita convenzione. Destinatari del contributo saranno abbonati Rai, in regola con il pagamento del canone, residenti nelle aree interessate al passaggio al digitale, con un reddito inferiore ai 10.000 euro e un’età superiore ai 65 anni  
   
   
CONVEGNO A CATANIA SUL RISARCIMENTO DEI DANNI DA CIRCOLAZIONE STRADALE. LA TUTELA DEL DANNEGGIATO TEMA CENTRALE DELLA GIORNATA DI STUDIO ACCREDITATA DAL CNF  
 
Il 16 aprile all’Hotel Parco degli Aragonesi si svolgerà la Giornata di Studio organizzata da Giesse Gestione Sinistri dal titolo “Danno alla persona. Rca e Danneggiato: fase stragiudiziale, questioni procedurali e diritti sostanziali”. Il convegno, che inizierà alle ore 9.15, porterà in Sicilia alcune fra le più autorevoli voci della Giurisprudenza e della Dottrina italiana e darà l’opportunità ai professionisti e legali che vi parteciperanno di acquisire 7 crediti formativi dato che è stato accreditato dal Consiglio Nazionale Forense e da A.n.e.i.s., l’Associazione Nazionale Esperti di Infortunistica Stradale, per i suoi iscritti. L’evento è patrocinato dalla Provincia di Brindisi, dalla Regione Sicilia. Per il quarto anno consecutivo Giesse Gestione Sinistri focalizza la sua attenzione sul danneggiato e sulla tutela dei diritti al giusto risarcimento. La società, che si occupa di risarcimento danni con uffici in tutta Italia, ha scelto in questa occasione di portare alcuni tra i massimi esponenti del mondo giuridico in Sicilia. I relatori analizzeranno in particolare il settore della Rca: dopo quasi due anni dalle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che hanno risistemato completamente la materia dei danni non patrimoniali, le impostazioni adottate dai tribunali italiani per risarcire il danno alle vittime di sinistri stradali hanno subìto “correzioni” e stravolgimenti. Si parlerà degli strumenti a servizio del danneggiato per garantirgli, sia nella fase stragiudiziale che in quella giudiziale, una migliore tutela. “Troppo spesso, nei convegni sul risarcimento danni - commenta Bruno Marusso, socio di Giesse Gestione Sinistri e organizzatore del convegno – si assiste al paradosso per il quale si parla di danno ma poco di danneggiato, quasi non fosse un persona in carne ed ossa a subire le conseguenze, spesso tragiche, di un sinistro. Non è un mistero che molti di questi convegni siano organizzati anche con il contributo delle compagnie di assicurazione stesse, e quindi “l’impostazione” ne risente. Noi, da qualche anno ormai, cerchiamo di rimediare a questa asimmetria, cambiando prospettiva, parlando prima dei danneggiati, di come cambiano realmente le loro vite e quelle dei loro familiari in seguito a sinistri stradali, soprattutto se gravi, e di come sia più giusto risarcirli, in modo che al danno non si aggiunga la beffa di un risarcimento poco più che simbolico!”. Tra i relatori, oltre alle personalità di spicco che già sono intervenute come relatori nelle scorse edizioni, come il magistrato di Cassazione dott. Giovanni Battista Petti, il Prof. Avv. Giorgio Gallone del Foro di Roma, il Prof. Avv. Marco Bona del Foro di Torino, presenzieranno il Giudice del Tribunale di Catania dott. Giuseppe Di Pietro, il Giudice del Tribunale di Venezia dott. Roberto Simone, il Presidente di Sezione di Corte di Appello di Roma dott. Filippo Paone, il Prof. Avv. Giulio Ponzanelli e l’Avv. Filippo Martini, entrambi del Foro di Milano, l’Avv. Alessandra Gracis del Foro di Treviso, e il dott. Mauro Menarini, Primario dell’Unità Spinale e Direttore del Dipartimento di Medicina Riabilitativa del Montecatone Rehabilitation Institute. Il convegno sarà iterato il 14 maggio ad Arona (No). Tutte le informazioni su www.Gestionesinistri.com.  
   
   
CLASS ACTION: LA NORMATIVA  
 
A seguito della richiesta avanzata da un nostro lettore ribadiamo che la normativa che regola la class action è contenuta nell’art. 49 della Legge 23 luglio 2009, n. 99, contenente disposizioni per lo sviluppo e l´internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, che modifica l´articolo 140-bis del Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) e che è consultabile sul sito del Parlamento italiano, digitando l’indirizzo internet http://www.Parlamento.it/parlam/leggi/09099l.htm  
   
   
TASSI DI INTERESSE AI FINI DELLA LEGGE SULL´USURA - II TRIMESTRE 2010  
 

 

Sono stati pubblicati i Tassi di Interesse Effettivi Globali Medi (TEGM) previsti dalla Legge n. 108/96 ed in vigore per il periodo 1° aprile – 30 giugno 2010.

Categorie di operazioni (1)

Classi di importo in unità di euro

Tassi medi (su base annua) (2)

Soglia interessi usurari (3)

Aperture di Credito in Conto Corrente

fino a 5.000

oltre 5.000

12,48

9,82

18,72

14,735

Scoperti senza affidamento

fino a 1.500

oltre 1.500

18,49

13,12

27,735

19,68

Anticipi e sconti commerciali

fino a 5.000

da 5.000 a 100.000

oltre 100.000

9,74

6,31

4,28

14,61

9,465

6,42

Factoring

fino a 50.000

oltre 50.000

5,53

3,73

8,295

5,595

Crediti personali

 

11,94

17,91

Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese

 

13,35

20,025

Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione

Fino a 5.000

oltre 5.000

14,86

11,88

22,29

17,82

Leasing autoveicoli e aeronavale

fino a 25.000

oltre 25.000

10,73

8,77

16,095

13,155

Leasing immobiliare

 

3,86

5,79

Leasing strumentale

fino a 25.000

oltre 25.000

9,23

5,55

13,845

8,325

Credito finalizzato all’acquisto rateale

fino a 5.000

oltre 5.000

13,12

11,53

19,68

17,295

Credito revolving

fino a 5.000

oltre 5.000

17,37

13,01

26,055

19,515

Mutui con garanzia ipotecaria

- a tasso fisso

- a tasso variabile

 

5,17

2,63

7,755

3,945

(1) Le categorie di operazioni sono indicate nel Decreto del Ministero dell´Economia e delle Finanze del 25 marzo 2010 e nelle istruzioni applicative della Banca d’Italia pubblicate nella Gazzetta ufficiale del 29 agosto 2009.

(2) I tassi medi indicati nella tabella sono quelli riportati in allegato al Decreto del Ministero dell´Economia e delle Finanze del 26 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 74 del 30 marzo 2010.

(3) Ai fini della determinazione della soglia oltre la quale gli interessi sono da considerarsi usurari ai sensi dell’articolo 2 della Legge n. 108/96, i tassi medi rilevati debbono essere aumentati della metà.

I TEGM vigenti sono contenuti nel decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 74/10 e sono consultabili sul sito della Banca d’Italia (http://www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Tassi).

L´articolo 2 della Legge n. 108/96 dispone che il limite oltre il quale i tassi sono sempre usurari "è stabilito nel tasso medio risultante dall´ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà".

I TEGM sono rilevati trimestralmente dalla Banca d’Italia per categorie omogenee di operazioni (tenuto conto della natura, dell’importo, dell´oggetto, della durata, dei rischi e delle garanzie delle stesse).

La rilevazione interessa l’intero sistema bancario ed il complesso degli intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale e nell’elenco speciale previsti, rispettivamente, dall’articolo 106 e 107 del Testo Unico Bancario. I criteri per la rilevazione sono indicati nelle istruzioni della Banca d´Italia pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2009.

La classificazione delle operazioni é effettuata dal Ministro dell’Economia e delle Finanze: quella attuale é prevista dal decreto del 25 marzo 2010 (Gazzetta ufficiale n. 74/10). Rispetto alla precedente classificazione è stata data separata evidenza agli anticipi e sconti (in precedenza annessi agli altri finanziamenti alle imprese) e la categoria “altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese” non prevede più la ripartizione per ente finanziatore (banca o intermediario finanziario) e per soggetto finanziato (famiglia o impresa)