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LUNEDI
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Notiziario Marketpress di
Lunedì 28 Giugno 2010 |
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NORMATTIVA: BANCA DATI ON-LINE DELLE LEGGI VIGENTI |
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A richiesta di un lettore riprendiamo una notizia già pubblicata per confermare che all´indirizzo www.Normattiva.it può essere liberamente consultata la banca dati delle leggi italiane vigenti. Il servizio è promosso da Presidenza del Consiglio, Senato della Repubblica e Camera dei Deputati, in collaborazione con la Corte di Cassazione. La realizzazione e la gestione del sito sono a cura dell´Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Come già precisato è possibile consultare le norme pubblicate nel sito www.Normattiva.it in tre modalità (cd. "multivigenza"): nel testo originario, come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, in quello vigente e, quindi, effettivamente applicabile alla data di consultazione della banca dati, nel testo vigente a qualunque data pregressa indicata dall´utente. I testi presenti nel sito Normattiva non hanno carattere di ufficialità, in quanto l´unico testo ufficiale e definitivo rimane quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa; inoltre, la banca dati - per quanto vasta - è frutto di una selezione redazionale |
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SITI INTERNET: INDICAZIONI OBBLIGATORIE |
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Nei siti internet aziendali debbono essere obbligatoriamente pubblicati le stesse indicazioni da inserire in atti e corrispondenza, ai sensi dell´art. 2250 del Codice civile ed il numero di partita Iva. L´art. 42 della Legge n. 88/2009 (legge comunitaria 2008), infatti, modificando l´art. 2250 del codice civile relativo agli obblighi di indicazione di dati aziendali negli atti e nella corrispondenza, prevedendone la pubblicazione anche nel sito web aziendale. L’art. 42 dello stesso provvedimento ha modificato anche l´art. 2630 cod. Civ. In tema di sanzioni. La nuova formulazione dell´art. 2250 cod. Civ. Conferma che le imprese devono indicare negli atti e nella corrispondenza i seguenti dati: la sede della società, l´ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta e il numero di iscrizione; il capitale indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall´ultimo bilancio (solo per società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata); dopo lo scioglimento delle società che la stessa è in liquidazione; la condizione di società con un unico socio (solo per spa e srl). L’ultimo dei tre nuovi commi aggiunti nell’art. 2250 cod. Civ. Prevede dispone che società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata che dispongono di un sito web devono pubblicare nel sito stesso tutte le informazioni specificate ai punti indicati nella frase precedente. A seguito della modifica dell´art. 2630 codice civile, in caso di omessa indicazione di quanto sopra indicato, la sanzione amministrativa pecuniaria da 206 a 2.065 euro per ogni socio amministratore. La risoluzione n. 60 del 16 maggio 2006 dell´Agenzia delle Entrate, riconfermando quanto già disposto dall´art 35 del D.p.r. N. 633/1972, come modificato dall´art. 2 del D.p.r. N. 404/2001, prevede che il numero di partita Iva deve essere indicato nella homepage del sito internet aziendale L´obbligo di indicazione del numero di partita Iva riguarda tutti i soggetti passivi Iva, anche quando il sito sia utilizzato per scopi meramente propagandistici e pubblicitari, senza il compimento di attività di commercio elettronico |
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ABI: SUL TERRITORIO SERVIZI PIÙ EFFICIENTI CON LA GIUSTIZIA ´ELETTRONICA´ |
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Seminario dell´Abi oggi a Milano sui temi legati alla digitalizzazione della giustizia, alle iniziative concrete per renderla più facilmente accessibile, rapida, meno costosa e offrire servizi più efficienti. Presentata, nel corso dell´incontro, la piattaforma web Abifor-ejustice realizzata in collaborazione con il Ministero della Giustizia. Procedure più semplici, tempi rapidi, servizi più efficienti a costi ridotti per un maggiore sostegno allo sviluppo socio-economico del territorio. Questi i risultati più importanti del graduale passaggio "dalla carta al digitale" della giustizia civile al centro dell´incontro di oggi a Milano promosso dall´Abi a cui hanno partecipato il Presidente del Tribunale di Milano, Livia Pomodoro, il Presidente dell´Ordine degli Avvocati di Milano, Paolo Giuggioli, e il Direttore Centrale dell´Associazione bancaria italiana, Enrico Granata, insieme a Istituzioni e operatori del settore. Nel corso del workshop il dibattito si è concentrato sull´approfondimento delle opportunità che derivano dalla "giustizia elettronica", sulla necessità di modernizzare l´apparato giuridico-tecnologico della giustizia civile e penale, settore essenziale per lo sviluppo economico del Paese, sui riflessi positivi per la competitività delle imprese e sui profili organizzativi nella diffusione del Processo telematico, evidenziandone lo stato di applicazione nei tribunali italiani. L´importanza della ´svolta telematica´ è stata a lungo sostenuta dall´impegno e dal lavoro fatto dal Ministero della Giustizia con la collaborazione attiva dell´Abi. Il progetto, volto a consentire l´invio informatico degli atti processuali e la gestione integrata di tutte le informazioni relative ai procedimenti, è stato, infatti, realizzato nell´ambito dell´intesa - per il consolidamento e la diffusione del Processo civile telematico - siglata dal Ministero con l´Associazione bancaria nel novembre del 2006. Il Processo telematico in Italia è oggi una realtà concreta che rende possibile lo scambio in rete di atti informatici siglati con firma digitale tra avvocati, giudici e cancellieri, l´invio di notifiche elettroniche e la dematerializzazione di fascicoli e archivi cartacei. Il passaggio di documenti e atti giudiziari dal formato cartaceo a quello digitale comporta la semplificazione delle procedure, la maggiore efficienza e rapidità del servizio accelerando gli adempimenti amministrativi e riducendo i costi operativi dei servizi. Il processo telematico ad oggi è già operativo e ha valore legale nei Tribunali di Verona, Brescia, Genova, Milano, Padova, Roma, Bologna e Torino. Entro la fine di quest´anno sarà attivo anche nelle piazze giudiziarie di Catania, Monza, Palermo, Firenze, Bari e Napoli. L´abi con il patrocinio del Ministero della Giustizia ha sviluppato un progetto di formazione elearning destinato a magistrati, cancellieri, avvocati e a tutti gli operatori del settore giudiziario per favorire la conoscenza e l´adozione degli strumenti del Processo civile telematico e, più in generale, di tutti i servizi della giustizia elettronica. Il portale Abifore-justice, presentato dal Responsabile del Settore Giustizia dell´Abi, Luigi Capaldo, lo scorso 3 dicembre in occasione del Salone della Giustizia, ha tra le sue principali finalità trasferire le conoscenze e le competenze necessarie per il corretto utilizzo degli strumenti informatici nel Processo telematico, contribuire allo scambio di informazioni e best practice tra gli addetti ai lavori e agevolare la costruzione di una cultura italiana sulla giustizia telematica. L´iniziativa è fruibile online attraverso il portale telematico multi-servizi Abiforejustice.it al quale hanno aderito il Ministero della giustizia, il Consiglio Nazionale Forense, il Consiglio Nazionale del Notariato, l´Unione Triveneta degli ordini forensi, gli Ordini degli avvocati di Milano, Verona, Bologna, Napoli e la Fondazione forense bolognese. La piattaforma web offre anche un Punto di Accesso telematico (Pda Abigiustizia) che consente la trasmissione di atti processuali agli Uffici giudiziari ed è volto a supportare lo sviluppo del processo telematico nei tribunali italiani |
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ANTITRUST: RELAZIONE SULL´ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2009 |
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Ricorrerà nel prossimo ottobre il ventennale della nascita dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. In questi vent’anni il sistema economico nazionale ha conosciuto indubbiamente grandi progressi sotto il profilo della tutela e della promozione della concorrenza. Molti mercati sono stati aperti alla libera iniziativa privata, anche su impulso del legislatore comunitario, e le conseguenti dinamiche concorrenziali hanno prodotto effetti benefici, a diretto vantaggio dei consumatori, delle imprese e del sistema economico nel suo complesso. A partire dalla sua istituzione, avvenuta con la legge n. 287 del 10 ottobre 1990, l’Autorità ha dato un importante contributo a tale evoluzione attraverso la propria attività di tutela della concorrenza e, in seguito, anche grazie a quella di tutela del consumatore, ha sostenuto e garantito con rigore l’applicazione in Italia dei princìpi della concorrenza e le ragioni dei consumatori. Di rilievo è stata l’attività finalizzata alla promozione della concorrenza nel quadro normativo, in un contesto storicamente caratterizzato da un inefficiente interventismo statale e nel quale l’iper-regolazione e il diffuso protezionismo hanno ostacolato l’agire imprenditoriale, lo sviluppo economico e il benessere collettivo. Nell’attuale situazione di recessione rimane ancora molto da fare affinchè il sistema economico nazionale raggiunga una effettiva “maturità concorrenziale”. In numerose aree di attività economica si riscontra una tendenza da parte del potere pubblico ad espandere le situazioni di monopolio, anche laddove non sarebbe tecnicamente giustificato. Spesso la gestione pubblica, condizionata dalla politica, trascura la necessaria ricerca dell’efficienza, rischiando di peggiorare la qualità di offerta dei servizi, a danno proprio della collettività in nome della quale si interviene. Promuovendo un miglioramento delle dinamiche competitive in molti mercati e proteggendo gli interessi dei consumatori, l’attività di tutela della concorrenza svolta dall’Autorità nel 2009 ha inteso contrastare o eliminare, ove possibile, questi effetti negativi sul benessere collettivo. Nel luglio del 2009 è stata infatti introdotta nell’ordinamento nazionale la “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”. Tale innovazione, con caratteristiche di unicità nel panorama europeo, si inserisce in un quadro generale che negli anni più recenti ha visto maturare una spiccata sensibilità del legislatore nazionale verso le politiche di promozione della concorrenza. In base alla nuova norma, il Governo dovrà annualmente tradurre in iniziative legislative le indicazioni formulate dall’Autorità nelle proprie segnalazioni, indicando i casi in cui queste non verranno seguite; nel successivo dibattito parlamentare le ragioni della concorrenza assumeranno un ruolo centrale. Si è, in tal modo, definitivamente sancita la piena legittimazione dell’Autorità non solo ad evidenziare gli aspetti normativi ingiustificatamente restrittivi, ma anche a svolgere la funzione di proposta degli interventi necessari a migliorare il funzionamento dei mercati |
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GARANTE PRIVACY: RELAZIONE ANNUALE |
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L´autorità Garante per la protezione dei dati personali - composta da Francesco Pizzetti, Giuseppe Chiaravalloti, Mauro Paissan, Giuseppe Fortunato - presenta il 30 giugno, presso la Sala della Lupa di Palazzo Montecitorio, la Relazione sull´attività svolta nel 2009. La Relazione illustra i diversi fronti sui quali è stata impegnata l´Autorità nel suo 13mo anno di attività, fa il punto sullo stato di attuazione della legislazione sulla privacy e indica le prospettive di azione verso le quali intende muoversi il Garante. La cerimonia avverrà alla presenza del Presidente della Camera dei Deputati, Gianfranco Fini, di Ministri e di rappresentanti del Parlamento, delle Istituzioni, del mondo dell´impresa e delle associazioni di categoria |
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GIUSTIZIA EUROPEA: SPAZIO SCHENGEN |
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Le autorità di polizia dello Stato membro che partecipa a Schengen possono essere incaricate di una competenza di controllo d´identità in una zona di 20 km entro le frontiere dello Stato. Questa competenza deve peraltro essere inquadrata, per evitare che l´esercizio di detti controlli non comporti un effetto equivalente a quello dei controlli alle frontiere. La Corte di cassazione francese aveva chiesto alla Cgue se il diritto dell´Unione, in particolare, il divieto di controlli delle persone alle frontiere interne si opponga ad una legislazione (francese, appunto) che consente alle autorità di polizia di controllare l´identità di qualsivoglia persona, in una zona di 20 km dalla frontiera terreste fra Francia e Stati parti dell´accordo di Schengen (Ccas). Sentenza del 22 giugno 2010 nelle cause riunite C-188/10 eC-189/10 Aziz Melki et Sélim Abdeli |
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GIUSTIZIA EUROPEA: TITOLO GIURIDICO PER L´UTILIZZO DELLE SUPERFICI FORAGGERE |
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La normativa nazionale può imporre al soggetto che richiede premi speciali per i bovini maschi e per l’estensivizzazione della produzione l’obbligo di produrre titolo giuridico valido che giustifichi il diritto di utilizzare le superfici foraggere interessate. In seguito ad indagini avviate nel 2004, alcuni soggetti sono imputati dinanzi al Tribunale di Treviso dei reati di associazione per delinquere nonché truffa aggravata e continuata ai danni della Comunità europea. Gli imputati avrebbero posto in essere atti simulati o fraudolenti al fine di indurre in errore le autorità nazionali e di procurare un ingiusto profitto. L’accusa muove dal presupposto che i premi speciali per bovini maschi e i pagamenti per l’estensivizzazione siano stati percepiti mediante la presentazione di contratti di comodato d’uso delle superfici foraggere utilizzate, creati all´insaputa dei proprietari. Il giudice del rinvio domanda se la normativa comunitaria relativa alle domande di aiuti per animale (il regolamento n. 1254/1999) imponga che una domanda di premi speciali ai bovini maschi o di pagamenti per l’estensivizzazione sia corredata di un titolo giuridico valido che giustifichi il diritto del richiedente di utilizzare le superfici foraggere oggetto della domanda. Gli imputati sostengono che interpretare la normativa comunitaria nel senso che l’allevamento possa essere praticato unicamente su aree foraggere di proprietà del produttore o sulle quali questi possa vantare un preciso titolo di godimento contrasterebbe con lo spirito di tale normativa. Per contro, i governi italiano ed ellenico ritengono che una normativa nazionale che imponga di produrre un titolo giuridico valido non sia in contrasto con la normativa comunitaria. Spetterebbe agli Stati membri istituire misure di sorveglianza e modalità di controllo. Come risulta dalle disposizioni, l’erogazione dei premi è determinata sulla scorta delle superfici foraggere effettivamente utilizzate e del numero di animali detenuti su tali superfici e non dipende dalla produzione di un titolo giuridico valido. L’ammissibilità di una domanda di aiuti non è subordinata alla produzione di un titolo giuridico valido che giustifichi il diritto del richiedente di utilizzare le superfici foraggere oggetto della domanda. Tuttavia, si deve esaminare se la normativa comunitaria osti a che gli Stati membri prevedano nella propria normativa nazionale un obbligo di produrre un titolo giuridico valido. Ogni Stato membro deve istituire un Sigc (sistema integrato di gestione e di controllo), applicabile a vari regimi di aiuti comunitari che comprenda una base di dati informatizzata, un sistema di identificazione delle parcelle agricole, un sistema di identificazione e di registrazione degli animali, delle domande di aiuti e un sistema integrato di controllo. La sua finalità è quella di controllare in modo efficace il rispetto delle disposizioni in materia di aiuti comunitari e di adottare disposizioni intese a prevenire e punire efficacemente le irregolarità e le frodi. Gli Stati membri devono prendere i provvedimenti atti a garantire la corretta attuazione del Sigc e in sede di attuazione di tali regimi e di scelta dei provvedimenti nazionali necessari per prevenire e sanzionare efficacemente le irregolarità e le frodi, godono di un margine di discrezionalità. Peraltro, il regolamento dispone che non sarà effettuato alcun pagamento a favore di beneficiari per i quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere i pagamenti, al fine di trarre un vantaggio contrario agli obiettivi del regime di sostegno. Tenuto conto di tale discrezionalità, gli Stati membri sono legittimati a precisare le prove da fornire a sostegno di una domanda di aiuti facendo riferimento, in particolare, alle prassi abituali relative al godimento e all’utilizzazione delle superfici foraggere nonché ai titoli da produrre. Questo margine di discrezionalità è peraltro soggetto a taluni limiti e deve rispettare gli obiettivi perseguiti dalla normativa comunitaria in materia e i principi generali del diritto comunitario, in particolare il principio di proporzionalità. Una normativa come quella italiana, la quale è diretta segnatamente a impedire che gli allevatori possano abusivamente sfruttare terreni altrui al fine di eludere la normativa comunitaria, cerca di rispettare tali obiettivi. L’obbligo di produzione di un titolo giuridico valido sembra conforme al principio di proporzionalità. La normativa comunitaria n. 1254/1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, non subordina l’ammissibilità di una domanda di premi speciali ai bovini maschi e di pagamento per l’estensivizzazione alla produzione di un titolo giuridico valido che giustifichi il diritto del richiedente di utilizzare le superfici foraggere. Tuttavia, la normativa comunitaria non osta a che gli Stati membri impongano nella loro normativa nazionale l’obbligo di produrre un titolo siffatto, a condizione che siano rispettati gli obiettivi perseguiti dalla normativa comunitaria e i principi generali del diritto comunitario, in particolare il principio di proporzionalità. Sentenza del 24 giugno 2010 nella causa C-375/08, Pontini e.A. |
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GIUSTIZIA EUROPEA: INCOMPATIBILE IL REGIME ITALIANO DI PREZZI MINIMI PER LE SIGARETTE |
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Il sistema italiano di prezzi minimi di vendita al dettaglio delle sigarette è incompatibile con il diritto dell´Unione. In effetti, esso pregiudica il vantaggio concorrenziale di taluni produttori o importatori e crea una distorsione di concorrenza. La direttiva 95/59/Ce, relativa alle imposte diverse dall’imposta sul volume d’affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati prevede che i produttori e gli importatori di paesi terzi stabiliscono liberamente i prezzi massimi di vendita al dettaglio per ciascuno Stato membro. In Italia, la legge finanziaria 2005 ha disposto, invece, che, per il perseguimento di obiettivi di pubblico interesse, compresi quelli di difesa della salute pubblica, e tramite provvedimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze, possono essere individuati criteri e modalità di determinazione di un prezzo minimo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati. Così, con decreto del 2005, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha stabilito un prezzo minimo di vendita al dettaglio delle sigarette al di sotto del quale è vietata la commercializzazione dei prodotti. Tale prezzo corrisponde ad una percentuale del prezzo medio ponderato di vendita al minuto di tutte le sigarette iscritte nella tariffa di vendita al pubblico ed effettivamente commercializzate. Nel 2007 il prezzo minimo del pacchetto da venti sigarette era di Eur 3,40. Ritenendo che queste disposizioni fossero incompatibili con la direttiva 95/59/Ce, la Commissione ha introdotto un ricorso in inadempimento contro l´Italia. Nella sentenza resa quest´oggi, la Corte di giustizia Ue ricorda che la libera determinazione del prezzo massimo di vendita serve a garantire il libero gioco della concorrenza tra produttori. Essa mira a garantire che la determinazione della base imponibile dell’accisa sui prodotti del tabacco sia sottoposta alle stesse regole in tutti gli Stati membri. Soprattutto, essa tende a tutelare la libertà degli operatori consentendo loro di beneficiare effettivamente del vantaggio concorrenziale risultante da eventuali prezzi di costo inferiori. Di conseguenza, qualora sia strutturato in modo tale da non potere escludere che il prezzo minimo imposto pregiudichi il vantaggio concorrenziale tale vantaggio concorrenziale e produca una distorsione della concorrenza, un sistema di prezzi minimi di vendita al minuto non è compatibile con la direttiva. Il regime italiano non consente di escludere che il prezzo minimo imposto pregiudichi il vantaggio concorrenziale. Al contrario, allineando ai prezzi più elevati i prezzi di vendita al minuto delle sigarette che si situano nella parte inferiore della forcella di prezzi, tende a neutralizzare le differenze di prezzo tra i vari prodotti. Pertanto, esso pregiudica la libertà dei produttori e degli importatori di stabilire il loro prezzo massimo di vendita al minuto, libertà garantita dalla direttiva 95/59/Ce. Infine, la Corte rigetta l’obiettivo di tutela della salute e della vita delle persone invocato dall´Italia a giustificazione della misura. In effetti, essa ricorda che la disciplina fiscale costituisce uno strumento importante ed efficace di lotta al consumo di tali prodotti e, pertanto, di tutela della sanità pubblica; inoltre la fissazione dei prezzi a dei livelli elevati può essere adeguatamente ottenuta mediante l’aumento dell’imposizione fiscale, senza con ciò compromettere la libertà di determinazione del prezzo. Infine, gli Stati membri possono vietare la vendita dei prodotti del tabacco lavorato a un prezzo inferiore alla somma del prezzo di costo e di tutte le imposte. Per questi motivi, la Corte dichiara che la Repubblica italiana, prevedendo un prezzo minimo di vendita per le sigarette, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della direttiva 95/59/Ce. Sentenza del 24 giugno 2010 C-571/08, Commissione/italia |
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GIUSTIZIA EUROPEA: CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO PER RAGIONI SOSTITUTIVE |
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L´abolizione degli obblighi di indicazione nei contratti a tempo determinato per ragioni sostitutive non rappresenta un arretramento del livello generale di tutela dei lavoratori qualora riguardino una categoria circoscritta di lavoratori oppure siano compensate da altre misure di tutela Secondo la legge n. 230 del 1962, il contratto di lavoro si reputava in principio a tempo indeterminato. Tuttavia era consentita l’apposizione di un termine per sostituire lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempre che nel contratto di lavoro a termine fosse indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione. L´apposizione del termine, per essere valida doveva risultare da un atto scritto. La direttiva 1999/70 mette in atto l´accordo quadro concluso dai sindacati europei in tema di lavoro a tempo determinato. Una clausola di tale accordo quadro prevede che la sua applicazione non può costituire un motivo valido per l´arretramento del livello generale della tutela dei lavoratori. Il decreto legislativo 368/2001, di attuazione della direttiva 1999/70/Ce, ha abrogato la legge n. 230/1962 a partire dal 24 ottobre 2001 e consentito l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo o sostitutivo. La sig.Ra Francesca Sorge è stata assunta dalle Poste Italiane in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato per ragioni di carattere sostitutivo. Ha citato in giudizio le Poste Italiane, chiedendo che fosse dichiarata illecita la clausola di durata determinata inserita nel contratto, in quanto non erano stati espressamente indicati il nome del lavoratore sostituito e la causa della sostituzione. Secondo il giudice del rinvio, il decreto legislativo n. 368/2001, limitandosi a consentire l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere sostitutivo, senza più pretendere che, in esso, siano indicati il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione, rappresenterebbe una riduzione del livello di tutela per i lavoratori. Il lavoratore, in effetti, non può più pretendere, al momento della stipulazione del contratto, che gli siano fornite quelle informazioni che anteriormente erano obbligatorie e lo ponevano nelle condizioni di valutare preventivamente la serietà e l’effettiva sussistenza della causale negoziale impiegata, di avere un’informazione completa e, infine, di decidere in merito all’opportunità di agire in giudizio. Nella sentenza resa quest´oggi, la Corte di giustizia Ue esamina, in primo luogo, se la conclusione di un primo contratto a tempo determinato rientri nell’ambito di applicazione dell’accordo quadro. Essa osserva che l´accordo quadro non è limitato ai soli lavoratori con contratti di lavoro a tempo determinato successivi, ma si estende a tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell’ambito di un determinato rapporto di lavoro. In secondo luogo, la Corte verifica se la modifica della normativa nazionale sia collegata con l’«applicazione» dell’accordo quadro e riguardi il «livello generale di tutela» dei lavoratori. A tal riguardo, essa costata che non si può escludere che le modifiche introdotte al diritto interno precedente siano collegate all’attuazione dell’accordo quadro, considerato che i lavoratori a tempo determinato, al momento dell’adozione della direttiva 1999/70 e dell’accordo quadro, godevano delle misure di tutela previste dalla legge n. 230/1962. Ad avviso della Corte, si avrebbe un arretramento del livello generale di tutela dei lavoratori solo qualora si tratti di una reformatio in peius di ampiezza tale da influenzare complessivamente la normativa nazionale in materia di contratti di lavoro a tempo determinato. Invece, qualora le modifiche interessino unicamente coloro che ne abbiano concluso uno al fine di sostituire un altro lavoratore e detti lavoratori non rappresentano una porzione significativa dei lavoratori, la riduzione della tutela di cui gode una ristretta categoria non è tale da influenzare complessivamente il livello di tutela applicabile nell’ordinamento giuridico interno ai lavoratori con un contratto di lavoro a tempo determinato. Pertanto, modifiche come quelle di cui alla causa principale non costituiscono una «riforma in peius» del livello generale di tutela, purché riguardino una categoria circoscritta di lavoratori oppure siano compensate dall’adozione di altre garanzie o misure di tutela. Spetterà al giudice del rinvio verificare se l’eliminazione del requisito fissato dalla legge n. 230/1962 possa essere considerata il frutto della volontà di bilanciare, al fine di alleggerire gli oneri gravanti sui datori di lavoro, le norme di tutela dei lavoratori introdotte dal decreto legislativo. Il giudice del rinvio chiedeva inoltre se egli fosse tenuto ad escludere l’applicazione di una normativa nazionale, qualora essa contrasti con le disposizioni dell’accordo quadro. La Corte ricorda che la clausola 8, n. 3, non è direttamente produttiva di effetti in quanto verte sulla sola «attuazione» di tale accordo da parte degli Stati membri ed i soggetti dell’ordinamento non potrebbero fondare sul descritto divieto di reformatio in peius un diritto dal contenuto sufficientemente chiaro, preciso e categorico. Ciò nondimeno, i giudici nazionali sono tenuti ad interpretare il diritto interno, per quanto possibile, alla luce del testo e dello scopo dell’accordo quadro, al fine di garantire la piena efficacia dell’accordo quadro e pervenire ad una soluzione conforme alla finalità da esso perseguita. Sentenza 24 giugno 2010 nella causa C-98/09, Sorge / Poste Italiane |
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SERIE A E TIM INSIEME FINO AL 2012 |
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Lo scorso 22 giugno è stato annunciato il rinnovo della partnership per altri due anni e nell’occasione sono stati anche presentati i nuovi loghi congiunti delle massime competizioni calcistiche nazionali: Serie A Tim, Tim Cup, Supercoppa Tim e Competizioni Primavera Tim. In questo modo Telecom Italia e Lega Serie A proiettano nel futuro il loro rapporto di collaborazione: il binomio, che unisce il brand Tim alle competizioni ufficiali della Lega Serie A: il Campionato di Serie A Tim, la Tim Cup, la Supercoppa Tim e le competizioni Primavera Tim, infatti, è stato rinnovato per le prossime due stagioni sportive. L’accordo, che estende fino al 30 giugno 2012 il sodalizio tra Tim e Serie A portandolo a 14 stagioni consecutive di partnership, è stato illustrato lo scorso 22 giugno presso la sede della Lega a Milano da Carlo Fornaro, Direttore Relazioni Esterne di Telecom Italia, e da Maurizio Beretta, Presidente della Lega Nazionale Professionisti e futuro Presidente della Lega Serie A. “L’accordo rinnova ancora una volta l’impegno del Gruppo Telecom Italia per lo sport - ha dichiarato Carlo Fornaro - e in particolare nei confronti del calcio, parte integrante della cultura e della tradizione di questo paese. Uno sport vicino ai valori del brand Tim in quanto capace di racchiudere in sé elementi positivi come l’aggregazione sociale, la competizione e il gusto della sfida, presenti tanto sul campo da gioco quanto nell´impegno quotidiano che caratterizza la nostra azienda". Il Presidente Maurizio Beretta ha sottolineato che “la nuova Serie A nasce brindando al rinnovo dell’accordo con Tim, partner storico del calcio italiano. Nuove sfide ci attendono nell’immediato futuro e la conferma del gruppo Telecom Italia al nostro fianco testimonia che la strada intrapresa è quella giusta per conseguire grandi traguardi” |
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CRESCE LA VOGLIA DI «AFFITTO ASSICURATO» - IN SOLI DUE MESI IL FRANCHISING SI È SVILUPPATO IN 20 PROVINCE ITALIANE |
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Piace sempre di più Affitto Assicurato, la nuova polizza creata per venire incontro alle esigenze del mercato degli affitti. Il prodotto sta avendo successo fra proprietari e inquilini in cerca di una sicurezza in più nel momento in cui stipulano un contratto di locazione. Il prodotto è stato lanciato alla fine di febbraio. L’ottimo riscontro avuto fra le agenzie immobiliari ha portato il franchisor ha studiare un progetto di affiliazione commerciale, che è stato presentato alla fiera del franchising di Roma a metà aprile. Da quel momento, in soli due mesi, il franchising Affitto Assicurato è diventato operativo in venti province in tutta Italia: si è sviluppato nell’intero Piemonte, in gran parte della Puglia (Bari, Brindisi, Lecce, Taranto, Barletta-andria-trani), e in altre province su tutto il territorio (Salerno, Chieti, Pescara, Palermo, Lucca, Brescia, Perugia, Terni, Isernia, L’aquila, Latina, Varese, Sassari). In prospettiva, arriverà a coprire il 50% delle province italiane entro la fine dell’anno. La polizza Affitto Assicurato si inserisce in un mercato immobiliare sempre più complesso, dove cresce il numero dei contratti di locazione ma allo stesso tempo aumentano i problemi legati al caro affitti e sale la morosità degli inquilini come causa degli sfratti. In questo panorama, Affitto Assicurato offre sicurezze a entrambe le parti che firmano un contratto di locazione. Gli inquilini non hanno più l’onere di versare anticipatamente le tre mensilità di garanzia, ma solamente una mensilità che corrisponde al premio assicurativo. I proprietari, invece, non devono più preoccuparsi dei rischi di morosità, di controversie legali lunghe e costose, di danneggiamenti dell’immobile poiché Affitto Assicurato garantisce una copertura assicurativa pari al massimale di 12 mensilità e la copertura legale nel caso di controversie. «Oggi, molti contratti di locazione non vengono stipulati perché i proprietari non conoscono gli affittuari -commenta Claudio De Angelis, amministratore unico di Soldi Sicuri-, e quindi preferiscono aspettare di trovare qualcuno di cui si fidano ciecamente. Questo aspetto, che pesa per il 35% sul totale degli affitti che non si concludono, grazie ad Affitto Assicurato può essere tranquillamente messo da parte». Il successo del franchising Affitto Assicurato sta sia nel suo essere in linea con le esigenze del mercato immobiliare, sia nel presentarsi come una soluzione agile e semplice, anche per gli imprenditori che decidono di diventare Area Manager. Il franchisor cede l’utilizzo del marchio Affitto Assicurato che identifica i prodotti e i servizi forniti. Per diventare Area Manager non è richiesta l’apertura di nessun punto vendita, ma sono sufficienti un computer e una connessione internet. L’affiliato dovrà convenzionare le agenzie immobiliari presenti nella propria provincia di esclusiva e monitorare la distribuzione dei prodotti fatta dalle singole agenzie immobiliari. L’investimento iniziale è di 2.500 euro che comprendono la fee d’ingresso, i kit di convenzionamento di 100 agenzie immobiliari, la mailing postale di tutte le agenzie della zona in escvlusiva, l’utilizzo del marchio e il trasferimento del know-how del franchisor. Affitto Assicurato, inoltre, garantisce la formula “soddisfatti o rimborsati”: qualora in sei mesi l’affiliato non sia riuscito a rientrare nell’investimento iniziale, Affitto Assicurato provvederà alla restituzione totale dell’importo versato. Ulteriori informazioni: www.Affittoassicurato.com |
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