Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 







MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web




 


LUNEDI

PAGINA 1 PAGINA 2 PAGINA 3 PAGINA 4 PAGINA 5 PAGINA 6 WEB E DIRITTO PER LE NUOVE TECNOLOGIE
Notiziario Marketpress di Lunedì 10 Gennaio 2011
CODICE DI CONDOTTA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI TELEMARKETING  
 
Assotelecomunicazioni-asstel ha predisposto un Codice di condotta per lo svolgimento delle attività di telemarketing, che è stato sottoscritto dalle principali imprese della filiera delle Tlc e può essere adottato anche da altri soggetti. Ulteriori informazioni sul Codice di condotta di Asstel sono disponibili sul sito dell’Associazione  
   
   
PRIVACY: IN VIGORE IL REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA IL REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI ALLE TELEFONATE COMMERCIALI  
 
Il 17 novembre scorso è entrato in vigore il Dpr n. 178/2010, contenente la disciplina del Registro pubblico degli abbonati che si oppongono all’utilizzo dei numeri telefonici contenuti in elenchi liberamente consultabili per finalità commerciali (invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, ricerche di mercato, comunicazione commerciale). Il Regolamento è stato emanato in attuazione della delega contenuta nell’art. 130 del Codice Privacy, così come modificato dall’art. 20-bis della legge n. 166/2009 che ha convertito il Dl n. 135/2009, che ha introdotto nel nostro ordinamento il sistema dell’opt-out per disciplinare le chiamate telefoniche a fini commerciali. Per effetto di tale sistema, l’impresa che svolge attività di telemarketing può utilizzare i numeri riportati negli elenchi a disposizione del pubblico, a meno che i rispettivi intestatari non abbiano iscritto la propria numerazione nel Registro pubblico delle opposizioni. Ne consegue che, prima di procedere alle telefonate, l’impresa è tenuta a verificare se i numeri che intende chiamare siano stati iscritti nel Registro. Il Dpr n. 178 ha attribuito la realizzazione e la gestione del Registro delle opposizioni al Ministero dello Sviluppo Economico, che, a sua volta, ne ha affidato l’attivazione alla Fondazione Ugo Bordoni. La Fondazione, in qualità di soggetto gestore, ha già avviato i lavori per rendere operativo il Registro, che dovrà essere definitivamente attivato entro il 30 gennaio 2011. Maggiori informazioni sulle fasi della realizzazione del Registro sono disponibili sul sito internet del gestore (http://www.fub.it/). Le nuove norme disciplinano le modalità di adesione al servizio e di consultazione del Registro da parte delle imprese, nonché le modalità e i tempi di iscrizione dei numeri da parte degli abbonati che non desiderano ricevere telefonate commerciali. In particolare, il Regolamento prevede che, per accedere al Registro, l’impresa deve presentare al gestore un’istanza, alla quale allegare la dichiarazione di avere attivato un sistema di identificazione della propria linea chiamante, nonchè gli elenchi pubblici dai quali verranno estratti i numeri che intende contattare. Tale istanza deve essere presentata anche se l’esecuzione delle telefonate è affidata a soggetti terzi (es. Call center). Entro 15 giorni dalla domanda, il gestore iscrive l’impresa nel Registro e le assegna le credenziali di autenticazione e i profili di autorizzazione, pubblicandone gli estremi identificativi in un apposito elenco sul proprio sito Internet. L’iscrizione nel Registro perde efficacia se, per 12 mesi, l’operatore non consulta il Registro. Ottenuta l’iscrizione, l’impresa trasmette al gestore la lista dei numeri telefonici che intende utilizzare. Il gestore, nelle successive 24 ore, la aggiorna e la invia nuovamente all’impresa. L’aggiornamento ha un’efficacia di soli 15 giorni, pertanto, scaduto tale termine, l’impresa per poter utilizzare gli stessi numeri deve consultare nuovamente il Registro. Per l’accesso al Registro, l’impresa corrisponde al gestore una tariffa, il cui importo è determinato con decreto del Mise. Per quanto riguarda l’iscrizione dei numeri telefonici, il Regolamento prevede che, in ogni momento, il rispettivo titolare ne può chiedere l’annotazione nel Registro. Tale richiesta può essere effettuata on-line - mediante la compilazione di un modulo sul sito web del gestore - per telefono, mediante fax, raccomandata oppure per posta elettronica. L’iscrizione nel Registro è gratuita, a tempo indeterminato, revocabile ed eventualmente rinnovabile. Sia l’iscrizione che la sua revoca sono effettuate nel più breve tempo possibile e comunque non oltre un giorno lavorativo successivo a quello della richiesta. Il Regolamento prevede l’aggiornamento automatico del Registro ogni 10 giorni, sulla base delle informazioni contenute nell’elenco telefonico generale, istituito ai sensi della delibera dell’Agcom n. 36/02/ Cons (cd. Base Dati Unica). L’iscrizione nel Registro ha l’effetto di impedire l’utilizzo del numero telefonico per attività di marketing. Tuttavia, tale iscrizione non preclude l’utilizzo, per le medesime finalità commerciali, dei numeri telefonici reperiti, nel rispetto delle norme del Codice Privacy, da fonti diverse dagli elenchi. Gli operatori, quando contattano telefonicamente gli utenti, hanno l’obbligo di garantire l’identificazione della propria linea chiamante e sono tenuti a informare i soggetti contattati che i loro numeri sono stati estratti da elenchi telefonici pubblici e che possono opporsi al loro utilizzo, iscrivendoli nel Registro delle Opposizioni. La violazione del diritto di opposizione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 120.000 euro. Inoltre, in caso di violazione delle disposizioni del Regolamento, il titolare della numerazione telefonica può avvalersi delle forme di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dal Codice Privacy. Il Registro delle opposizioni dovrà essere attivato entro il 30 gennaio 2011. Tuttavia, se entro tale data il Registro non dovesse essere ancora operativo, gli abbonati, fino alla sua attivazione, potranno comunque esercitare il diritto di opposizione attraverso l’operatore con il quale hanno stipulato il contratto di servizio telefonico, che provvederà a indicare nella Base Dati Unica l’opposizione dell’utente accanto alla corrispondente numerazione  
   
   
PRIVACY: PROROGATA L´AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI GENETICI  
 
Il Garante per la protezione dei dati personali ha disposto, con deliberazione del 23 dicembre, di differire ulteriormente di sei mesi, sino al 30 giugno 2011, l´efficacia dell´autorizzazione al trattamento dei dati genetici. La proroga del provvedimento, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è stata disposta nelle more dell’acquisizione del previsto parere del Consiglio Superiore di Sanità  
   
   
PRIVACY: LINEE GUIDA PER L’INFORMAZIONE GIURIDICA  
 
Regole più chiare per la pubblicazione di sentenze e provvedimenti giurisdizionali su riviste giuridiche, cd rom, dvd, siti istituzionali e maggiori tutele per i minori coinvolti in vicende processuali. Il Garante per la privacy, sulla base di segnalazioni e quesiti ricevuti e dopo ampia consultazione con gli operatori e gli editori del settore, ha adottato specifiche Linee guida sull’informazione giuridica. Le Linee guida, in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, non si applicano all’attività giornalistica e non incidono sulle norme processuali (non riguardano quindi gli originali delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali, né il loro deposito nelle cancellerie giudiziarie). Questi in sintesi i punti più rilevanti del provvedimento. Devono essere oscurati, sempre e in ogni caso, i dati dei minori e delle parti nei procedimenti che hanno ad oggetto i rapporti di famiglia e lo stato delle persone (ad es. Controversie in materia di matrimonio, filiazione, adozione, abusi familiari, richieste di rettificazione di sesso), anche quando il giudizio si riferisca ad aspetti patrimoniali o economici. Devono, inoltre, essere omessi i dati relativi ad altre persone dai quali si possa desumere, anche indirettamente, l’identità dei soggetti tutelati. I dati vanno oscurati non solo nei provvedimenti riprodotti per esteso, ma anche in quelli diffusi sotto forma di massima o nell’ambito di un elenco. Oltre a questa forma di tutela assoluta, in tutti gli altri casi chiunque sia interessato (le parti in un giudizio civile o l’imputato in un processo penale, ma anche un testimone o un consulente) può rivolgere un’istanza al giudice, prima della conclusione del processo, con la quale chiede che, in caso di riproduzione del provvedimento per finalità di informazione giuridica, siano oscurati le generalità e ogni altro elemento in grado di identificarlo. L’istanza deve indicare i “motivi legittimi” che la giustificano: ad es. la delicatezza del caso o la particolare natura dei dati contenuti nel provvedimento (stato di salute, vita sessuale). Se l’istanza è accolta, si appone una annotazione sull’originale della sentenza. L’anonimizzazione può essere disposta dal giudice, anche d’ufficio, nei casi in cui la diffusione di informazioni particolarmente delicate possa arrecare conseguenze negative alla vita di relazione o sociale dell’interessato (ad es. In ambito familiare o lavorativo). Non spetta all’ufficio giudiziario, ma a chi riceve la copia dei provvedimenti con l’annotazione che dispone l’oscuramento delle generalità, provvedere in tal senso ove intenda riprodurli o diffonderli, anche sotto forma di massima, per finalità di informazione giuridica  
   
   
PRIVACY: ESPORRE I DEBITI DEI CONDOMINI NEGLI SPAZI COMUNI NE COSTITUISCE VIOLAZIONE. IL CONDOMINIO DEVE RISARCIRE I DANNI  
 
La seconda sezione civile della Cassazione con la sentenza n. 186 del 4 gennaio 2011 ha precisato che anche ai condomini tocca adeguarsi alla disciplina sulla privacy. Secondo i giudici di legittimità costituisce un illecito affiggere sulle bacheche presenti negli spazi condominiali “le posizioni di debito” di inquilini e proprietari. La Corte di Cassazione ha così accolto il ricorso di un condomino che aveva chiesto di essere risarcito dall’amministratore del condominio per violazione della privacy dopo l’affissione in uno spazio comune, l’androne del palazzo, dei dati relativi ai debiti che questo non aveva ancora saldato. Sia il Tribunale civile di Napoli che la Corte d’Appello avevano rigettato le sue richieste. I giudici della Corte di Cassazione hanno accolto il ricorso e cassato con rinvio la sentenza della Corte d’Appello, ritenendo prevalenti le esigenze di privacy dei singoli condomini rispetto a quelle di efficienza dell’amministrazione condominiale e riconoscendo il diritto al risarcimento del danno per illiceità del comportamento tenuto. Il giudice del rinvio dovrà attenersi al principio secondo cui “la disciplina del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al d.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, prescrivendo che il trattamento dei dati personali avvenga nell’osservanza dei principi di proporzionalità e di non eccedenza rispetto agli scopi per cui i dati stessi sono raccolti, non consente che gli spazi condominiali, aperti all’accesso a terzi estranei al condominio, possano essere utilizzati per la comunicazione di dati personali riferibili al singolo condomino”. Peraltro i giudici della Cassazione ritengono che “fermo il diritto di ciascun condomino di conoscere, anche, anche su propria iniziativa, gli inadempimenti altrui nei confronti della collettività condominiale - l´affissione nella bacheca dell´androne condominiale, da parte dell´amministratore, dell´informazione concernente le posizioni di debito del singolo partecipante al condominio, risolvendosi nella messa a disposizione di quel dato in favore di una serie indeterminata di persone estranee, costituisce un´indebita diffusione, come tale illecita e fonte di responsabilità civile, ai sensi degli artt. 11 e 15 del codice”  
   
   
MADE IN ITALY: CONSIGLIO NAZIONALE ANTICONTRAFFAZIONE  
 
Si è insediato il 22 dicembre 2010 alla presenza del ministro dello Sviluppo Economico Paolo Romani il Consiglio Nazionale Anticontraffazione (Cnac) con l’obiettivo di rafforzare l’azione del Governo nella lotta alla contraffazione, attraverso il diretto coinvolgimento di dieci Ministeri. Scopo del Cnac è infatti coordinare le iniziative delle istituzioni nazionali nella repressione della contraffazione, concentrandosi su quattro linee strategiche: 1) creazione di una rete di amministrazioni pubbliche e di task-force di coordinamento territoriale presso le prefetture; 2) garanzia della legalità delle attività economiche e commerciali attraverso il rafforzamento delle funzioni ispettive e di monitoraggio, nonché individuazione dei settori merceologici necessari d’interventi prioritari; 3) informazione e formazione sull´intero territorio nazionale, destinate sia al mondo della scuola e dell´università, che del lavoro. 4) sensibilizzazione delle imprese, affinché adottino comportamenti anti-contraffattivi. La contraffazione rappresenta un grande ostacolo del sistema produttivo italiano che richiede un’azione efficace e congiunta di tutti gli attori che a diverso titolo sono coinvolti sia nella sensibilizzazione e informazione di cittadini e imprese, sia nella attuazione di politiche mirate al contrasto di questo fenomeno criminale. La contraffazione ha determinato in Italia la perdita di 130.000 posti di lavoro e costa allo Stato quasi 5,3 miliardi di euro l’anno. Info: www.Sviluppoeconomico.gov.it    
   
   
DIRITTO D’AUTORE: LA CORTE DI GIUSTIZIA UE HA CHIARITO LIMITI E CRITERI PER L’APPLICAZIONE DELL’EQUO COMPENSO PER COPIA PRIVATA  
 
Con la sentenza del 21 ottobre 2010, pronunciata nella causa C-467/08, la Corte di Giustizia Ue si è pronunciata sulla nozione e sui criteri per l’applicazione dell’equo compenso, che deve essere corrisposto ai titolari di diritti d’autore per la riproduzione a fini privati delle loro opere, ai sensi della Direttiva 2001/29/Ce sull’armonizzazione del diritto d’autore e dei diritti connessi. La Direttiva riconosce agli Stati membri la possibilità di prevedere eccezioni e limitazioni al diritto esclusivo di riproduzione spettante ad autori, artisti e produttori, in modo da consentire alle persone fisiche di duplicare, a fini esclusivamente privati, opere protette dal diritto d’autore, senza una preventiva autorizzazione da parte dei rispettivi titolari. Tuttavia, a fronte di tale eccezione, ai titolari dei diritti d’autore deve essere corrisposto un equo compenso a titolo di indennizzo per il pregiudizio subito dalla riproduzione privata delle loro opere. La sentenza è stata resa nell’ambito di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, sollevato dai giudici spagnoli nel corso di una controversia tra una società produttrice di apparecchi e supporti di registrazione digitale e la Società Generale degli Autori ed Editori spagnola (Sgae), avente ad oggetto il pagamento dei compensi per copia privata. La Corte afferma che la nozione di equo compenso ai sensi della Direttiva costituisce una nozione autonoma di diritto europeo e che, pertanto, deve essere interpretata in maniera uniforme in tutti gli Stati membri. La natura autonoma di tale nozione deriva dalla ratio della Direttiva, che si pone l’obiettivo di armonizzare in tutta l’Unione alcuni aspetti del diritto d’autore. Pertanto, nonostante sia rimessa agli Stati membri la facoltà di disciplinare eccezioni al diritto di riproduzione, la previsione di un equo compenso per indennizzare i titolari lesi dalla limitazione deve assumere il medesimo significato all’interno dell’Unione. Per quanto riguarda la determinazione del compenso per copia privata, la Corte fa riferimento al criterio del pregiudizio subito dai titolari di opere dell’ingegno per il loro utilizzo non autorizzato da parte di soggetti terzi. Tale criterio, ad avviso della Corte, è in grado di garantire il giusto equilibrio tra i diritti degli autori di opere protette e gli interessi degli utenti. Infatti, poiché la riproduzione per fini privati di opere dell’ingegno è suscettibile di ledere i diritti dei rispettivi titolari, l’equo compenso ha lo scopo di indennizzare tale lesione. Ne consegue che l’entità del compenso per copia privata deve essere correlata al danno che subisce l’autore dalla riproduzione non autorizzata della sua opera. Il bilanciamento tra i diritti e gli interessi coinvolti dalla riproduzione di un’opera per fini privati è inoltre garantito da un sistema in cui il pagamento dell’equo compenso è posto a carico di coloro che mettono a disposizione strumenti di riproduzione (ad esempio, produttori, importatori, distributori). In tal caso, secondo il ragionamento seguito dalla Corte, il bilanciamento deriva, in primo luogo, dal fatto che la messa a disposizione di apparecchiature di riproduzione costituisce il presupposto necessario per realizzare copie private e, in secondo luogo, dal fatto che i soggetti tenuti al pagamento del compenso possono includere il relativo importo nel prezzo di vendita degli strumenti di riproduzione. In tal caso, l’onere del prelievo grava sul soggetto che, acquistando tali strumenti, è in grado di beneficiare della riproduzione a fini privati del materiale protetto. Pertanto, affinché un sistema di pagamento dell’equo compenso risulti conforme alle previsioni della Direttiva, è necessario che ci sia un nesso tra l’applicazione del prelievo sugli apparecchi di riproduzione e l’uso di tali strumenti per realizzare copie private: gli strumenti di riproduzione devono quindi essere messi a disposizione di persone fisiche, affinché queste se ne servano per la riproduzione di opere per fini esclusivamente privati. Ne consegue che un’applicazione generalizzata e indiscriminata del compenso su tutte le tipologie di apparecchiature di riproduzione, senza la previsione di esenzioni oggettive o soggettive, non risulta conforme alla direttiva. La sentenza in esame ammette, quindi, la previsione di meccanismi che escludono il pagamento del compenso per gli strumenti acquistati da soggetti diversi dalle persone fisiche ovvero acquistati per essere utilizzati per fini diversi da quelli di riproduzione personale. Infine, la Corte precisa anche che, per l’applicazione di un compenso sugli strumenti di riproduzione, non è necessario accertare l’effettiva realizzazione di copie private e quindi l’effettiva lesione dei diritti degli autori, ma è sufficiente che coloro che li acquistano siano messi in condizione di poterla realizzare  
   
   
DIRITTO D´AUTORE: LA DISCIPLINA ITALIANA DELL´EQUO COMPENSO PER COPIA PRIVATA  
 
La disciplina dell´equo compenso per copia privata, contenuta nella Direttiva 2001/29/Ce, è stata recepita nel nostro ordinamento giuridico con il D. Lgs. N. 68/2003, che ha modificato l’art. 71-septies della legge sul diritto d’autore (legge n. 633/1941). Ai sensi di tale disposizione, chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato apparecchi di registrazione e supporti vergini idonei alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi e videogrammi, è tenuto al pagamento di un compenso in favore degli autori delle opere dell’ingegno. Nel caso in cui tali soggetti non effettuino il pagamento del compenso, è responsabile in solido il distributore dei prodotti da essi realizzati ovvero importati. La norma affida alla Siae il compito di riscuotere il compenso e di ripartirlo tra i soggetti beneficiari. In particolare, i soggetti tenuti al pagamento del compenso per copia privata devono presentare alla Siae, ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le cessioni effettuate e i pagamenti dovuti. Al riguardo, si segnala che l’entità del compenso è stata di recente rideterminata per effetto del Decreto 30 dicembre 2009 del Ministro per i beni e le attività culturali (cd. Decreto Bondi, fonte: Siae). Tuttavia, l’art. 71-septies della legge sul diritto d’autore e il Decreto ministeriale non prevedono direttamente esenzioni dal pagamento del compenso per copia privata con riferimento a particolari tipologie di strumenti di riproduzione ovvero alla natura dei soggetti che acquistano apparecchi di riproduzione e alle finalità d’uso per scopi diversi dalla realizzazione di copie private (es. Business use). L’art. 4 del citato Decreto rinvia la previsione di eventuali esenzioni alla stipula di appositi protocolli tra la Siae e le parti interessate. Tale disposizione, inoltre, fa salve, fino all’adozione dei protocolli, le esenzioni previste da accordi stipulati prima della sua entrata in vigore. Al riguardo, le esenzioni dal pagamento del compenso per copia privata, attualmente valide nel nostro ordinamento, riguardano i seguenti strumenti: consolle dei videogiochi con hard disk interno. Tale esenzione è in vigore fino a marzo 2011; apparecchi di registrazione e supporti vergini spediti verso Stati terzi, che eventualmente saranno assoggettati al compenso per copia privata nel Paese di destinazione, sulla base della relativa legislazione; supporti vergini di fatto inidonei alla copia privata (es. Cassette audio per segreteria telefonica o floppy-disc per Pc); supporti vergini acquistati da imprese di duplicazione, titolari della certificazione della Siae. Infine, alle imprese è riconosciuta la possibilità di chiedere alla Siae il rimborso dei compensi già pagati dai produttori o importatori sugli strumenti acquistati per l’archiviazione di dati, documenti digitali o registrazioni. A tal fine, l’impresa dovrà dimostrare che i prodotti acquistati sono destinati ad essere utilizzati esclusivamente per l’esercizio della propria attività imprenditoriale, di aver adottato un codice etico interno per prevenire comportamenti illeciti da parte dei propri dipendenti o collaboratori, di aver previsto procedure di controllo interno, nonchè di essere iscritta nel Registro delle imprese e di essere titolare di una partita Iva. Inoltre, sempre ai fini del rimborso, l’impresa dovrà consentire alla Siae di controllare il corretto uso (a fini diversi dalla copia privata) degli strumenti per i quali si chiede il rimborso del compenso  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: TESTIMONIANZA DI MINORI NEI REATI CONTRO LA LIBERTÀ SESSUALE  
 
Procedimento penale dinanzi al Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Firenze (assunzione della testimonianza di minori). L´art 392 ss. Del codice di procedura penale italiano, prevedono che, in casi di reati contro la libertà sessuale delle persone minori, il Pubblico Ministero, anche su richiesta della persona offesa, possa richiedere che si proceda all´assunzione della testimonianza del minore, in forma anticipata, rispetto all´audizione in un pubblico dibattimento. Si può procedere alla c.D. " assunzione protetta" della testimonianza della persona minore, specie se si tratta di minore di anni sedici. La testimonianza del minore viene assunta con modalità particolari ed in idoneo ambiente attrezzato, per favorire la tranquillità del minore stesso. La persona offesa minore non può peraltro chiedere direttamente al Giudice che proceda al suo esame nelle forme dell´incidente probatorio ma deve rivolgere queste richiesta all´Organo del Pubblico Ministero. Il Pm non ha l´obbligo di ricorrere a tali forme, ma solamente ne ha la facoltà. La persona offesa non può d´altro canto ricorrere al Giudice contro la decisione del Pm (art. 394 cpp) . Nell´attuale procedimento il Giudice deve quindi decidere sulla richiesta di archiviazione, in presenza di dichiarazioni della minore non assunte nelle più adeguate forme dell´incidente probatorio. Le norme italiane, a parere del Giudice di rinvio, non appaiono compatibili con la normativa comunitaria, in particolare la decisione n. 220/2001/Gai "Posizione della vittima nel procedimento penale". Secondo questa, "ciascuno Stato membro garantisce alla vittima un trattamento debitamente rispettoso della sua dignità personale durante il procedimento. In particolare, le vittime particolarmente vulnerabili devono beneficiare di un trattamento specifico. La vittima deve essere sentita durante il procedimento e fornire elementi di prova ma essere interrogata soltanto per quanto è necessario al procedimento penale " (A questa decisione, l´ordinamento giuridico italiano avrebbe dovuto conformarsi entro il 22/3/02. La competenza della Corte a pronunciarsi in via pregiudiziale sull´interpretazione delle decisioni quadro è rimessa alla volontà di ciascuno Stato membro, che può accettarla mediante un´apposita dichiarazione [art. 35 Tue]. L´italia ha effettuato tale dichiarazione). In particolare, appare in contrasto con la decisione 2001/220/Gai sia l´art. 392 comma 1 bis, sia l´art. 394. Il giudice italiano ha chiesto alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale. (Causa C-507/10 del 22 dicembre 2010)  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: LEGITTIMO IL RIFIUTO DI RICONOSCERE IL TITOLO NOBILIARE DI UN ALTRO STATO MEMBRO  
 
Uno Stato membro può, sulla base di considerazioni attinenti all’ordine pubblico, rifiutare di riconoscere il nome di un proprio cittadino contenente un titolo nobiliare, così come ottenuto in un altro Stato membro. L’unione europea assicura il rispetto del principio di uguaglianza dei cittadini, del quale la legge austriaca sull’abolizione della nobiltà costituisce un’applicazione. La sig.Ra Ilonka Sayn‑wittgenstein, cittadina austriaca residente in Germania, ha ottenuto come nome di nascita – in seguito alla sua adozione nel 1991 da parte del sig. Lothar Fürst von Sayn‑wittgenstein, cittadino tedesco – il cognome di quest’ultimo, con il suo titolo nobiliare, nella forma «Fürstin von Sayn‑wittgenstein» («Principessa di Sayn‑wittgenstein»). In Germania, con questo nome, essa ha ottenuto una patente di guida ed ha creato una società. Le autorità austriache hanno per parte loro proceduto all’iscrizione di questo nuovo nome nel registro dello stato civile austriaco. Esse hanno inoltre rinnovato un passaporto e rilasciato certificati di cittadinanza a nome di Ilonka Fürstin von Sayn‑wittgenstein. Tuttavia, il Verfassungsgerichtshof (Corte costituzionale austriaca) ha statuito nel 2003, in un caso simile, che la legge sull’abolizione della nobiltà del 1919 – che ha valore di norma costituzionale ed attua il principio di uguaglianza – ostava a che un cittadino austriaco acquisisse un nome comprendente un titolo nobiliare, mediante adozione da parte di un cittadino tedesco che porta legittimamente tale titolo, in quanto elemento costitutivo del suo nome. In virtù di tale pronuncia, ritenendo che l’atto di nascita rilasciato alla sig.Ra Ilonka Fürstin von Sayn‑wittgenstein a seguito della sua adozione fosse inesatto, l’ufficiale di stato civile di Vienna ha rettificato conseguentemente il nome iscritto nel registro dello stato civile in «Sayn‑wittgenstein». Dinanzi al Verwaltungsgerichtshof (Suprema corte amministrativa austriaca), la sig.Ra Sayn‑wittgenstein ha fatto valere che il mancato riconoscimento degli effetti della sua adozione sul suo nome costituisce un ostacolo alla sua libera circolazione – in quanto ciò la costringe a portare nomi differenti in due Stati membri – nonché una lesione del suo diritto a veder rispettata la propria vita familiare – a motivo della modifica del nome da essa portato in via continuativa per ben quindici anni. In tale contesto, il giudice austriaco chiede alla Corte di giustizia se il principio di libera circolazione e di libero soggiorno dei cittadini dell’Unione consenta alle autorità austriache di rifiutare di riconoscere, in tutti i suoi elementi, il cognome di un cittadino austriaco – quale determinato in Germania, dove costui risiede – per il fatto che tale cognome contiene un titolo nobiliare non consentito dal diritto costituzionale austriaco. La Corte ricorda anzitutto che, sebbene le norme che disciplinano i cognomi e i titoli nobiliari rientrino nella competenza degli Stati membri, questi ultimi devono comunque rispettare il diritto dell’Unione. Infatti, il nome è un elemento costitutivo dell’identità della persona e della sua vita privata, la tutela della quale è garantita sia dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, sia dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. La Corte ha già avuto occasione di dichiarare che, ogni volta che il cognome utilizzato da una persona in una situazione concreta non corrisponde a quello che figura nel suo documento di identità, o che il nome figurante in due documenti presentati congiuntamente non è lo stesso, possono sorgere dubbi in merito all’identità di tale persona e all’autenticità dei suoi documenti o alla veridicità dei dati. Il semplice rischio concreto di dover dissipare dei dubbi quanto all’identità della propria persona costituisce un ostacolo alla libera circolazione. Tuttavia, tale ostacolo può essere giustificato se è basato su considerazioni oggettive e se è proporzionato all’obiettivo legittimamente perseguito dalla normativa nazionale. A questo proposito, la Corte ricorda che l’Unione rispetta l’identità nazionale dei suoi Stati membri, nella quale è inclusa anche la forma repubblicana dello Stato. Essa ammette dunque che, nel contesto della storia costituzionale austriaca, la legge sull’abolizione della nobiltà può essere considerata quale giustificazione attinente all’ordine pubblico e dunque essere messa in bilanciamento con il diritto di libera circolazione delle persone, riconosciuto dalle norme dell’Unione. Pertanto, tale nozione di ordine pubblico, che giustifica una deroga ad una libertà fondamentale, deve essere intesa in senso restrittivo e non può essere determinata unilateralmente da ciascuno Stato membro senza il controllo delle istituzioni dell’Unione. Ciò non toglie che le circostanze specifiche atte a giustificare un’applicazione del limite dell’ordine pubblico possono variare da uno Stato membro all’altro e da un’epoca all’altra. Le autorità nazionali dispongono di un certo margine di discrezionalità entro i limiti imposti dal Trattato. Per quanto concerne l’Austria, risulta che la legge sull’abolizione della nobiltà dà attuazione al più generale principio dell’uguaglianza formale di tutti i cittadini austriaci, principio questo che l’ordinamento giuridico dell’Unione tende a garantire, in quanto principio generale del diritto. Eventuali misure restrittive di una libertà fondamentale dettate da motivi attinenti all’ordine pubblico possono essere giustificate solo ove risultino necessarie per tutelare gli interessi che esse mirano a garantire e solo nella misura in cui tali obiettivi non possano essere raggiunti mediante misure meno restrittive. Secondo la Corte, non è sproporzionato il fatto che uno Stato membro cerchi di realizzare l’obiettivo di preservare il principio di uguaglianza vietando qualsiasi acquisto, possesso o utilizzo, da parte dei propri cittadini, di titoli nobiliari o di elementi nobiliari capaci di far credere che il soggetto portatore del nome sia titolare di una dignità siffatta. Di conseguenza, la Corte dichiara che il rifiuto da parte delle autorità di uno Stato membro di riconoscere, in tutti i suoi elementi, il nome di un cittadino di tale Stato, quale determinato in un altro Stato membro al momento della sua adozione in età adulta da parte di un cittadino di questo secondo Stato, per il fatto che tale nome comprende un titolo nobiliare non consentito nel primo Stato in base al suo diritto costituzionale, non costituisce una lesione ingiustificata della libertà di circolazione e di soggiorno dei cittadini dell’Unione. (Sentenza del 22 dicembre 2010 nella causa C-208/09, Ilonka Sayn-wittgenstein / Landeshauptmann von Wien)  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: AVVOCATI - RICONOSCIMENTO DEL DIPLOMA E STAGE  
 
Nell’ambito di una controversia tra il sig. Koller e la commissione competente in ordine all’esame di accesso alla professione di avvocato della Corte di appello di Graz, in merito al rifiuto di quest’ultima di autorizzarlo a sostenere la prova attitudinale ai fini dell’esercizio della professione di avvocato in Austria o di dispensarlo dal sostenere tale esame, la Commissione superiore disciplinare degli avvocati (Obdk) ha proposto alla Corte di giustizia delle domande di pronuncia pregiudiziale sull’interpretazione della direttiva 89/48/Cee, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni. Nel 2002, il sig. Koller, cittadino austriaco, conseguiva presso l’Università di Graz (Austria) un diploma che sancisce un ciclo di studi universitari in giurisprudenza di durata pari ad almeno otto semestri («Magister der Rechtswissenschaften»). Nel 2004, otteneva la Spagna l’equivalenza di questo titolo con quello di «Licenciado en Derecho» (in quanto il richiedente aveva seguito corsi all’Università di Madrid ed aveva superato esami complementari conformemente alla procedura di omologazione spagnola). Nel 2005, l’ordine degli avvocati di Madrid lo autorizzava ad avvalersi del titolo di «abogado». Pertanto il sig. Koller chiedeva di sostenere la prova attitudinale alla professione forense e al contempo la dispensa, prevista dalla legge austriaca, per tutte le materie oggetto della prova attitudinale. Tanto la Commissione quanto l´organo superiore hanno respinto le sue richieste. In primo luogo, per il fatto che, in Spagna, a differenza che in Austria, non è necessario effettuare un tirocinio per esercitare la professione di avvocato. L’obdk ne ha concluso che la domanda aveva l’obiettivo di aggirare l’obbligo di tirocinio di cinque anni richiesto dalla normativa austriaca. In secondo luogo, il titolo di «Licenciado en Derecho» non può essere sufficiente per essere ammessi a sostenere la prova attitudinale, che è un esame destinato esclusivamente a valutare le conoscenze professionali. Nel 2008 la Corte costituzionale austriaca annullava la decisione di rigetto, non sussistendo elementi che evidenziassero un abuso da parte del richiedente. Di conseguenza, l’Obdk deve nuovamente pronunciarsi sulla domanda del sig. Koller. A Il giudice del rinvio (Obdk) chiede prima di tutto se, al fine di accedere, previo superamento della prova attitudinale, alla professione di avvocato nello Stato membro ospitante, la direttiva 89/48 può essere fatta valere dal possessore di un titolo rilasciato in detto Stato membro e attestante il compimento di un ciclo di studi post-secondari di oltre tre anni, nonché di un titolo equivalente rilasciato in un altro Stato membro, a seguito di una formazione complementare di durata inferiore a tre anni e che abiliti detto possessore ad accedere, in quest’ultimo Stato, alla professione di avvocato, che egli effettivamente vi esercitava. La Corte ricorda che la nozione di «diploma», definita dalla direttiva, costituisce la chiave di volta del sistema generale di riconoscimento dei diplomi. La direttiva 89/48 riconosce ad ogni richiedente in possesso di un «diploma» che gli consenta di esercitare una professione regolamentata in uno Stato membro, il diritto di esercitare la stessa professione in qualsiasi altro Stato membro. Per gli avvocati il «diploma» può essere costituito da un insieme di titoli. La Corte (facendo riferimento alla causa Consiglio Nazionale degli Ingegneri, C-311/06 del 29 gennaio 2009, v. Comunicato stampa), constata che ciascuno dei titoli del sig. Koller è stato rilasciato da un’autorità competente, designata conformemente alle disposizioni normative, rispettivamente austriache e spagnole. Inoltre, il sig. Koller soddisfa la condizione di aver seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di una durata minima di tre anni in un’università (titolo rilasciato dall’Università di Graz). Dal certificato di omologazione spagnolo risulta che il sig. Koller è in possesso delle qualifiche professionali richieste per accedere ad una professione regolamentata in Spagna. Del resto (e contrariamente al certificato di omologazione fatto valere dalla persona nella causa C-311/06, che non sanciva alcuna formazione nell’ambito del sistema spagnolo e non si fondava né su un esame né su un’esperienza professionale acquisita in Spagna), il titolo spagnolo di cui si avvale il sig. Koller attesta una qualifica supplementare rispetto a quella conseguita in Austria. La circostanza che detto titolo spagnolo non attesti una formazione di tre anni seguita in Spagna è priva di rilevanza poiché la direttiva non prescrive che il ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni sia effettuato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro ospitante. Di conseguenza, la Corte dichiara che, al fine di accedere, previo superamento di una prova attitudinale, alla professione regolamentata di avvocato nello Stato membro ospitante, la direttiva 89/48 (modificata dalla direttiva 2001/09) può essere fatta valere dal possessore di un titolo, rilasciato in detto Stato membro e attestante il compimento di un ciclo di studi post-secondari di oltre tre anni, nonché di un titolo equivalente rilasciato in un altro Stato membro, a seguito di una formazione complementare di durata inferiore a tre anni e che abiliti detto possessore ad accedere, in quest’ultimo Stato, alla professione regolamentata di avvocato, professione che egli effettivamente vi esercitava al momento della richiesta di autorizzazione ad essere ammesso alla prova attitudinale. B Il giudice del rinvio chiede in seguito se la direttiva 89/48 vieti alle autorità dello Stato membro ospitante di negare ad una persona, che si trovi nella situazione del ricorrente, l’autorizzazione a sostenere la prova attitudinale di ammissione alla professione forense, in mancanza della prova del compimento del tirocinio richiesto dalla sua normativa. La Corte chiarisce che, in quanto titolare di un «diploma», il sig. Koller beneficia dell’accesso alla professione di avvocato nello Stato membro ospitante. Tuttavia, trattandosi di una professione che richiede una conoscenza precisa del diritto nazionale, la direttiva consente allo Stato membro ospitante di esigere che il richiedente si sottoponga ad una prova attitudinale, purché tale Stato verifichi preliminarmente se le conoscenze acquisite dal richiedente nel corso della propria esperienza professionale siano tali da colmare, in tutto o in parte, la differenza sostanziale tra la formazione ricevuta e il diploma nello Stato ospitante. Orbene, dal momento che il richiedente è soggetto, nello Stato membro ospitante, ad una prova attitudinale (che ha specificamente lo scopo di consentire la verifica della sua idoneità ad esercitare la professione regolamentata in tale Stato membro), quest’ultimo non può, in forza della direttiva 89/48, negare l’autorizzazione a sostenere siffatta prova, in ragione del fatto che il richiedente non abbia effettuato il tirocinio richiesto dalla normativa di detto Stato membro. Di conseguenza, la direttiva osta a che le autorità dello Stato ospitante neghino l’autorizzazione a sostenere la prova attitudinale per l’accesso alla professione di avvocato in mancanza della prova del compimento del tirocinio richiesto dalla normativa di tale Stato membro. (Sentenza del 22 dicembre 2010 nella causa C-118/09 Roberto Koller)  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: AIUTI A FAVORE DI SOCIETÀ RECENTEMENTE QUOTATE IN BORSA – RECUPERO  
 
Con decisione 2006/261, la Commissione ha dichiarato che il regime di aiuti di Stato, cui l’Italia ha dato esecuzione sotto forma di agevolazioni tributarie a favore di società ammesse alla quotazione in una Borsa valori regolamentata europea, era incompatibile con il mercato comune. Il regime di aiuti conferiva due tipi di vantaggi economici. Innanzitutto, un’aliquota ridotta del 20% dell’imposta sul reddito delle società (aumentando così per un triennio l’utile netto realizzato dalle medesime nell’ambito di qualsiasi attività economica). In secondo luogo, riduceva il reddito imponibile nell’esercizio fiscale nel quale aveva avuto luogo l’operazione di ammissione in Borsa. Tali riduzioni si traducevano inoltre in un’aliquota fiscale effettiva più bassa sui redditi del 2004. Nel 2005, l´Italia ha chiesto al Tribunale di primo grado l’annullamento della decisione 2006/261, senza chiedere i provvedimenti provvisori. Con sentenza del 2009, causa T-211/05, il Tribunale ha respinto detto ricorso. L´italia ha impugnato tale sentenza. La causa è attualmente pendente dinanzi alla Corte (C-458/09 P). Al fine di dare esecuzione alla decisione 2006/261, le autorità italiane hanno adottato un certo numero di provvedimenti amministrativi, fiscali, giudiziari e pure legislativi (Decreto-legge n. 59/2008). Il presente ricorso per inadempimento Durante tutta la fase precontenziosa, la Commissione ha insistito sull’esecuzione immediata ed effettiva della decisione e chiesto informazioni. Le autorità italiane la hanno informata, con diverse lettere successive, circa lo stato e le modalità dell’esecuzione. La Commissione ha considerato insufficiente il procedimento di recupero, atteso che l’importo totale degli aiuti non ancora rimborsati ammontava, al mese di ottobre 2008, ad un totale di Eur 4 365 265,04. A suo parere, l’obbligo di recupero costituisce un vero e proprio obbligo di risultato che dovrebbe essere effettivo ed immediato. La condizione relativa all’esistenza di un’impossibilità assoluta di esecuzione non sarebbe soddisfatta allorché lo Stato membro non intraprende alcuna vera iniziativa, presso le imprese, al fine di recuperare l’aiuto. I provvedimenti di sospensione applicati dai giudici nazionali (Commissione tributaria provinciale di Modena e Commissione tributaria Regionale di Bologna) non sarebbero conformi alla giurisprudenza, che impone che la decisione della Commissione non sia privata di effetto utile. Oltre quattro anni dopo l’adozione della decisione 2006/261, le autorità italiane avrebbero recuperato solo il 25,91% degli aiuti per i quali è stata inviata un’ingiunzione di pagamento. Inoltre, dinanzi al Tribunale Ue, l´Italia ha impugnato la decisione, senza tuttavia chiederne la sospensione dell’esecuzione. La Corte ricorda che l´Italia era tenuta a sopprimere il regime al più presto. Qualora l’aiuto fosse già stato concesso sotto forma di riduzione dei pagamenti delle imposte dovute, doveva riscuotere l’intera imposta dovuta unitamente agli interessi con l’ultimo versamento previsto per il 2004. In tutti gli altri casi, l’imposta esigibile, doveva essere recuperata al più tardi alla fine del periodo fiscale in cui cadeva la data di notificazione di tale decisione, ossia il 17 maggio 2005. E´ pacifico che, diversi anni dopo la notifica all´Italia della decisione e dopo la scadenza di tutti i termini fissati da quest’ultima, una parte considerevole degli aiuti illegittimi non è stata ancora recuperata. La condizione dell’impossibilità assoluta di esecuzione non è soddisfatta quando lo Stato membro convenuto si limita a comunicare alla Commissione le difficoltà giuridiche, politiche o pratiche che presentava l’esecuzione della decisione, senza intraprendere alcuna vera iniziativa presso le imprese interessate al fine di recuperare l’aiuto e senza proporre alla Commissione altre modalità di esecuzione della decisione che avrebbero consentito di superare le difficoltà. La Corte ha già chiarito anche che uno Stato membro, il quale, in occasione dell’esecuzione di una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato, incontri difficoltà impreviste e imprevedibili, deve sottoporre tali problemi alla valutazione di quest’ultima, proponendo appropriate modifiche della decisione; lo Stato membro e la Commissione devono superare le difficoltà, in forza del principio di leale cooperazione. Il decreto legge n. 59/2008, destinato a risolvere il problema procedurale della sospensione degli ordini di recupero degli aiuti disposta dai giudici nazionali, può essere considerato un’azione seria. Tuttavia, non ha consentito di porre rimedio al ritardo nel recupero dell’aiuto. La Corte ricorda che le azioni legislative destinate a garantire l’esecuzione, da parte dei giudici nazionali, di una decisione della Commissione, le quali vengono adottate in ritardo o risultano inefficaci, non soddisfano i requisiti che derivano dalla giurisprudenza. Inoltre, i provvedimenti di sospensione possono essere concessi, purché talune condizioni siano soddisfatte, ossia: – se il giudice nutre gravi riserve sulla validità dell’atto, il rinvio alla Corte della questione di validità dell’atto contestato (indicando i motivi di invalidità al momento della sospensione stessa); – se ricorrono gli estremi dell’urgenza (per evitare che la parte che li richiede subisca un danno grave e irreparabile); – se il giudice tiene pienamente conto dell’interesse dell’Unione; – se, nella valutazione di tutti questi presupposti, il giudice nazionale rispetta le pronunce della Corte o del Tribunale di primo grado in ordine alla legittimità dell’atto dell’Unione o un’ordinanza in sede di procedimento sommario diretta alla concessione, al livello dell’Unione europea, di provvedimenti provvisori analoghi. La Corte esamina se le decisioni di sospensione della Commissione tributaria soddisfino tali requisiti. Essa constata che le sospensioni sono state concesse per due motivi: - l´atto di ingiunzione sarebbe stato adottato in assenza di fondamento giuridico (Commissione tributaria provinciale di Modena nel 2007) - era pendente dinanzi al Tribunale (causa T-211/05) il ricorso di annullamento della decisione 2006/261 (Commissione tributaria regionale di Bologna, nel 2010). In effetti un ricorso di annullamento presentato dinanzi al Tribunale contro una decisione che ordina il recupero di un aiuto non ha effetto sospensivo e l´Italia non ha chiesto provvedimenti provvisori nell’ambito di detto ricorso. I giudici italiani non indicano, nelle loro decisioni, i motivi per cui gli organi giurisdizionali dell’Unione dovrebbero constatare l’invalidità della decisione. Inoltre, il procedimento è stato sospeso per litispendenza dinanzi al Tribunale il 21 gennaio 2010, nonostante il fatto che il Tribunale avesse già respinto il ricorso con sentenza del 4 settembre 2009. Infine, le decisioni nazionali non fanno riferimento all’interesse dell’Unione né all’urgenza dei provvedimenti disposti. La Corte constata che le decisioni di sospensione sono state adottate dagli organi giurisdizionali italiani in manifesta inosservanza dei requisiti del diritto dell’Unione. Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce: Non avendo adottato, entro i termini stabiliti, tutti i provvedimenti necessari al fine di sopprimere il regime di aiuti dichiarato illegittimo ed incompatibile con il mercato comune dalla decisione della Commissione 16 marzo 2005, 2006/261/Ce, relativa al regime di aiuti C 8/2004 (ex Nn 164/2003) cui l’Italia ha dato esecuzione a favore di società recentemente quotate in Borsa, e di recuperare presso i beneficiari gli aiuti concessi in virtù di tale regime, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 2 e 3 di tale decisione. (Sentenza del 22 dicembre 2010 nella causa C-304/09 Commissione/italia)  
   
   
CONFARTIGIANATO ASOLOMONTEBELLUNA: GLI IMPRENDITORI CERCANO NUOVE COMPETENZE  
 
Sono 800 gli imprenditori che hanno partecipato ai 50 corsi di formazione continua proposti da Confartigianato Asolomonteblluna. Il bilancio della stagione 2010 evidenzia una forte esigenza di aggiornamento delle competenze imprenditoriali per affrontare e superare la crisi. Una vera e propria necessità delle persone così come delle aziende, a cui l’associazione si era proposta di rispondere con attenzione ed efficacia, ponendo la formazione tra i fondamentali obiettivi del nuovo corso, attivato con la fusione dei due mandamenti nel gennaio di quest’anno. La stagione articolata durante l’intero 2010 si è chiusa proprio in questi giorni con il progetto Mini Master. Un percorso di approfondimento strategico dedicato alla gestione dell’impresa, tra fattori critici e opportunità di sviluppo, attivato quest’anno a febbraio. Il percorso ha coinvolto più di 60 imprese in 5 sezioni di lavoro, in aula ma anche attraverso consulenze specialistiche in azienda, dirette a individuare soluzioni concrete e personalizzate. “La risposta straordinaria delle imprese ci spinge a rinnovare e ampliare la proposta Mini Master e l’intero progetto formativo per il prossimo anno – afferma il presidente di Confartigianato Asolomontebelluna Stefano Zanatta – i percorsi di formazione strategica come questo sono occasioni di grande valore oggi per gli imprenditori. Non solo per acquisire conoscenza e competenze ma per alimentare spazi di confronto con consulenti preparati e soprattutto tra imprese”. Il programma 2010 ha proposto corsi specialistici e tecnici, seminari di aggiornamento specifici organizzati anche dal Gruppo Giovani Imprenditori, rafforzato dopo la fusione e fortemente impegnato sul tema della formazione personale e professionale, e dal Gruppo Donne Impresa, promotore di attività che affiancano le imprenditrici nel rapporto quotidiano con il mondo del lavoro. Forte l’impegno nell’ambito ambiente e sicurezza che il prossimo anno arriverà a raddoppiare le proposte formative per supportare le imprese nelle delicate tematiche della sicurezza sul lavoro e, per la prima volta, in materia ambientale. Durante le 650 ore complessive di formazione, Confartigianato Asolomontebelluna ha accompagnato in modo specifico anche i nuovi imprenditori, seguendoli nelle prime fasi di vita dell’azienda. Con la volontà di favorire la nascita di nuove imprese e il ricambio generazionale, il progetto sarà rafforzato nel 2011. Ma l’attenzione dell’associazione si rivolge anche alla crescita del territorio, oltre che a quella degli imprenditori, con esperienze realizzate in collaborazione con altri soggetti, come l’Alta scuola di genitorialità, un progetto di conferenze e laboratori per approfondire il rapporto famiglia-scuola, proposta assieme al’istituto Cavanis. Informazioni Confartigianato Asolomontebelluna – tel. Tel.0423 5277