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LUNEDI
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Notiziario Marketpress di
Lunedì 11 Aprile 2011 |
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PIZZETTI CONFERMATO PRESIDENTE DEL GRUPPO EUROPEO SULLA COOPERAZIONE GIUDIZIARA E DI POLIZIA
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Il Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Francesco Pizzetti, è stato confermato per il quinto anno consecutivo alla guida del Gruppo europeo in materia di cooperazione giudiziaria e di polizia (Working Party on Police and Justice, Wppj). La decisione è stata presa nella recente Conferenza di primavera che ha visto riunite a Bruxelles le Autorità europee di protezione dati europee. La cooperazione in materia di giustizia e polizia tra gli Stati europei ha avuto negli ultimi anni uno sviluppo crescente e la protezione dei dati ha assunto di conseguenza sempre più rilevanza. Le dimensioni sempre più estese della raccolta, utilizzazione e conservazione dei dati, lo scambio a livello globale delle informazioni, lo sviluppo delle nuove tecnologie, specialmente sulla Rete, rappresentano una sfida enorme e rendono sempre più necessaria la definizione di un “quadro giuridico uniforme di protezione dati”. E questo anche in considerazione del nuovo contesto derivante dal Trattato di Lisbona che ha sostanzialmente trasferito il law enforcement nella sfera di diretta competenza dell’Unione. In linea con questo scenario, il nuovo mandato attribuito al Wppj e alla presidenza di Pizzetti punta, in particolare, allo sviluppo di sinergie tra il Wppj e il Gruppo che riunisce i Garanti dell’Ue (Gruppo “Articolo 29”) con l’obiettivo di rafforzare l’efficacia dell’azione a protezione dei dati dei cittadini europei e il ruolo di supporto alle decisioni della Commissione europea. Nel corso di quest’anno, inoltre, il Wppj è chiamato a portare a termine una serie di attività legate alla verifica dell’implementazione della Decisione quadro sulla protezione dei dati nel “Terzo Pilastro”, alla definizione di una politica di supervisione tra gli Stati europei nel settore giudiziario e di polizia, all’uso dei dati Dna per finalità di giustizia e sicurezza |
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SYMANTEC HA ANNUNCIATO I RISULTATI DELL’INTERNET SECURITY THREAT REPORT, VOLUME 16
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L’internet Security Threat Report, Volume 16 evidenzia un aumento significativo degli attacchi informatici, con oltre 286 milioni di nuove minacce rilevate lo scorso anno e nuove macrotendenze. Aumento delle vulnerabilità per mobile del 42%: anche se le nuove architetture per la sicurezza adottate nei dispositivi mobili sono tanto efficaci quanto quelle per desktop e server, i criminali possono spesso bypassare questi sistemi di sicurezza attaccando vulnerabilità proprie delle implementazioni delle piattaforme mobile. Roma è la quinta città al mondo per numero di bot: i bot sono computer infetti utilizzati come veicolo di attività malevole e controllati in remoto dagli attaccanti. Questi bot permettono di lanciare diversi tipi di attacchi come ad esempio quelli rivolti alle aziende, l’invio massivo di spam e phishing, la propagazione di codici malevoli e la raccolta di informazioni confidenziali con serie conseguenze economiche e legali. Il 3% di tutto lo spam mondiale proviene dal nostro paese: l’Italia genera il 3% di tutto lo spam mondiale e il 5% di quello delle regioni Emea. Infatti, il 4% degli host compromessi che inviano spam a livello mondiale si trova in Italia (7% nella classifica Emea) e il 2% dei siti di phishing globali sono ospitati in Italia (il 5% nella classifica Emea). Il 2010 è stato l’anno degli attacchi mirati: i criminali informatici hanno lanciato attacchi mirati contro diverse società quotate e multinazionali, agenzie governative e un numero sorprendente di aziende più piccole. Oltre 260.000 identità esposte per violazione nel 2010: oltre agli attacchi mirati high-profile per sottrarre la proprietà intellettuale o provocare danni materiali, molti altri hanno colpito gli utenti per le loro informazioni personali. Social Network: terreno fertile per i cyber criminali: una delle principali tecniche di attacco utilizzate sui siti di social network ha riguardato l’utilizzo di Url abbreviati. Lo scorso anno i criminali informatici hanno postato milioni di questi link sui siti dei social network, per trasformare gli utenti in vittime di malware e di phishing, aumentando esponenzialmente il tasso di attacchi andati a buon fine. $15 per 10.000 bot: Symantec ha osservato un’inserzione dell’economia sommersa nel 2010 che promuoveva 10.000 bot per 15 dollari. In genere i bot sono utilizzati per le campagne di spam o rogueware, ma sempre più anche per gli attacchi di Ddos |
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"LA FATTURAZIONE ELETTRONICA IN EUROPA E NEL MONDO DALLE ORIGINI ALLA RIVOLUZIONE"
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Oggi nel mondo vengono gestiti circa 150 miliardi di fatture. Sebbene la condivisione di documenti elettronici sia ancora piuttosto limitata, la fatturazione elettronica è in rapida diffusione. Secondo una stima, nel 2011 circa 5 milioni di aziende Europee e 75 milioni di utenti invieranno e riceveranno fatture elettroniche. Billentis - studio internazionale di analisti di mercato e consulenti focalizzati sul tema della fatturazione elettronica - ha redatto "La fatturazione elettronica in Europa e nel mondo - dalle origini alla rivoluzione" a sostegno di coloro che desiderano inviare e ricevere le fatture in formato elettronico e sostituire definitivamente la costosa gestione manuale delle fatture in formato cartaceo offrendo: consigli utili per avere successo in un progetto di passaggio alla fatturazione elettronica, materiale aggiornato e una guida per scegliere fornitore e soluzione appropriati, informazioni utili per scoprire come riuscire a ottenere un Roi elevato e risparmiare con la gestione automatizzata e in elettronico delle fatture. In Europa ci si aspetta una crescita forte e costante del mercato della fatturazione elettronica, sulla base di una combinazione di fattori: l’economia instabile, che costringe a ridurre costi operativi e organizzativi, le normative obbligatorie – in alcuni Paesi – di utilizzo della fatturazione elettronica, il sostegno dei Governi nelle iniziative relative la fatturazione elettronica, una moltitudine di soluzioni disponibili per passare con facilità e in modo conveniente alla fatturazione elettronica. La copia gratuita del Report Billentis 2011 può essere richiesta a newsletter.Lineaedp@matedizioni.it |
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ANES: NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO
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E’ stato eletto dalla Giunta associativa il nuovo Consiglio Direttivo di Anes – Associazione Nazionale Editoria Periodica Specializzata. Ad affiancare il Presidente Alessandro Cederle di Ediemme Gruppo Editoriale ed i vice-Presidenti Antonio Greco (Il Sole 24 Ore) e Roberto Pissimiglia (Edizioni Esav) - nominati dall’Assemblea Generale lo scorso 24 marzo – saranno i soci Matteo Bacchetti (Edisport Editoriale), Ivo Alfonso Nardella (Tecniche Nuove), Paolo Amedeo Pegoraro (Griffin), Claudio Rossi (Faenza Scientifics) e Fernanda Vicenzi (Publitec) con la funzione di tesoriere. L’elezione dei 5 Consiglieri conclude l’iter di rinnovo delle cariche associative di Anes per il biennio 2011-2012 e sancisce l’insediamento della nuova squadra di vertice dell’associazione, che dovrà affrontare sfide impegnative e cruciali a garanzia e tutela dello sviluppo del settore, in linea con il programma della Presidenza che prevede priorità quali assistere ed indirizzare le aziende associate nel delicato passaggio verso il digitale, bilanciando tradizione e innovazione con la consapevolezza della centralità del ruolo che l’editoria cartacea conserva. A questo scopo è previsto un focus particolare su iniziative quali l’organizzazione e la promozione di momenti formativi, di aggiornamento e di confronto riservati ai Soci, secondo una visione di “organizzazione aperta”. Tra gli altri impegni non secondari della nuova compagine direttiva ci saranno: il nodo della distribuzione e delle tariffe postali, la cura e il governo della comunicazione e delle relazioni pubbliche con i principali stakeholders e lo sviluppo dei servizi ai soci tramite partnership e convenzioni. Info: Anes - Associazione Nazionale Editoria Periodica Specializzata - via Pantano 2, 20122, Milano - tel + 39028057777 - www.Anes.it |
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OCCUPAZIONE IN PIEMONTE NEL 2010: 16MILA OCCUPATI IN MENO RISPETTO AL 2009
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Secondo gli ultimi dati diffusi dall’Ista a livello nazionale, nel 2010 il numero di occupati in Piemonte è risultato pari a 1.844mila, circa 16mila unità in meno rispetto al 2009, facendo registrare un variazione pari al -0,9%. Il trend regionale si colloca in un contesto nazionale caratterizzato da una contrazione dell’occupazione pari allo 0,7%. La caduta tendenziale dell’occupazione dipende in particolar modo dal sensibile calo della componente maschile (-1,8%, pari a circa 19mila occupati in meno), a cui si contrappone un incremento di quella femminile (+0,4%, pari a +3mila unità). "La peggior crisi che abbia colpito le imprese dal dopoguerra ad oggi sta confermando, a due anni e mezzo dal suo inizio, la sua caratteristica mutante: dopo le fasi immobiliare, finanziaria, di domanda interna e internazionale, sta ora mettendo a dura prova le finanze dei Governi e, soprattutto, l’occupazione. I dati piemontesi, 16 mila occupati in meno e 15mila disoccupati in più, non ci devono stupire, poiché sono il frutto di una situazione congiunturale che è migliorata solo negli ultimi tempi. Il forte traino dei mercati internazionali costituisce un’opportunità cruciale affinché la crescita delle imprese si tramuti anche in un rilancio occupazionale. I recentissimi dati dei primi mesi del 2011 sulle ore autorizzate di Cassa integrazione, in forte flessione, offrono già un piccolo segnale di come quest’anno possa costituire l’inizio di una ripresa dell’occupazione" dichiara il Presidente di Unioncamere Piemonte Ferruccio Dardanello. A livello settoriale, la contrazione dell’occupazione è scaturita dai cali registrati nei settori delle costruzioni (-4,9%) e dei servizi (-1,8%). L’agricoltura, al contrario, registra un consistente incremento del livello occupazionale, pari al +4,6%; positiva anche la variazione per il settore dell’industria in senso stretto (+2,0%). Nel 2010, il tasso di occupazione della popolazione in età 15-64 anni è stato pari al 63,5%, cinque decimi di punto percentuale in meno rispetto all’anno precedente. Il tasso di occupazione maschile è sceso al 71,3% (dal 72,3% registrato nel 2009), mentre quello femminile è salito al 55,8% (dal 55,7% del 2009). A livello nazionale, nel 2010 il tasso di occupazione risulta pari al 56,9%, inferiore al 57,5% registrato nell’anno precedente. Nella media 2010, la contrazione del livello occupazionale si accompagna al notevole allargamento dell’area della disoccupazione: il numero delle persone in cerca di occupazione è risultato pari a 151mila, circa 15mila unità in più rispetto al 2009, soprattutto a causa della forte crescita registrata nella prima parte dell’anno. Il numero dei disoccupati è così aumentato su base annua del 10,7%. L’incremento ha riguardato in maggior misura la componente maschile (+9mila unità, per una variazione del +13,5%), sebbene sia risultato sensibile anche per la componente femminile (+5mila unità, +8,0%). Il tasso di disoccupazione medio per il 2010 è risultato quindi pari al 7,6%, in aumento rispetto al 6,8% del 2009. Le tendenze rilevate a livello regionale si collocano in un contesto nazionale caratterizzato da un aumento del numero dell’8,1% (+158mila unità) delle persone in cerca di occupazione e da un tasso di disoccupazione salito all’8,4% dal 7,8% registrato nel 2009. Info. Www.pie.camcom.it |
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SECONDA CONFERENZA DEL DIRITTO DELL’ENERGIA: QUEST’ANNO AL CENTRO DEL DIBATTITO LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE
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Il Gestore dei Servizi Energetici e l’Università di Roma Tre, con il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico, promuovono la seconda Conferenza annuale di diritto dell’energia che quest’anno è dedicata al regime giuridico delle infrastrutture energetiche. L´iniziativa, che si terrà a Roma presso l’Auditorium via Veneto, si propone come occasione di incontro tra operatori ed esperti del settore energetico ed è finalizzata a promuovere lo studio degli aspetti giuridici di carattere internazionale, comunitario e nazionale di maggiore rilevanza relativi ai temi delle infrastrutture dell’energia. Tra le finalità del dibattito quelle di evidenziare la centralità del ruolo che le infrastrutture energetiche rivestono per la politica energetica nazionale: partendo dalla certezza dell’approvvigionamento, passando per l’integrazione delle fonti di energia rinnovabili nel sistema elettrico, fino alla massimizzazione dell’efficienza dei mercati energetici interni. I temi al centro della conferenza saranno concorrenzialità e sviluppo. Le migliori condizioni per lo sviluppo di infrastrutture e di concorrenza presuppongono una regolamentazione trasparente e certa nel lungo periodo, che garantisca l’accesso a tutti gli utilizzatori delle reti energetiche e la realizzazione di opere essenziali al funzionamento del Paese. La stabilità del sistema in un quadro così definito, inoltre, diminuisce il rischio per gli operatori, consentendo il finanziamento degli investimenti in una logica di remunerazione di lungo periodo. Le infrastrutture di rete sono fondamentali per raggiungere l´obiettivo europeo della creazione di un vero mercato interno dell´energia. L´integrazione delle reti è infatti la chiave indicata dall´Ue per gestire al meglio le varie fonti di energia, promuoverne una riduzione dei costi e garantire una maggiore sicurezza nell´approvvigionamento energetico. La prima giornata della Conferenza vedrà protagonista il dibattito scientifico con gli interventi accademico-giuridici. Mentre la seconda, che sarà chiusa dall’intervento del Ministro dello Sviluppo Economico, l’On.le Paolo Romani, ospiterà le principali imprese del settore energetico. Info: www.Gse.it - Www.corrente.gse.it - www.Conferenzadirittoenergia.it - info@conferenzadirittoenergia.It |
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ALLA LONDON BOOK FAIR DI LONDRA PRESENTE ANCHE LA REGIONE SARDEGNA |
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Da oggi, lunedì 11 aprile, è in programma a Londra, , la “London Book Fair”, uno degli appuntamenti internazionali più importanti per la negoziazione dei diritti d’autore, vendita e distribuzione di contenuti. L’evento, allestito all’Earls Court Exhibition Centre, vede la partecipazione della Regione Sardegna che ha allestito un suo stand dove trovano posto, in rappresentanza di tutta l’editoria sarda, i dirigenti dell´Associazione Editori Sardi. L´assessorato della Pubblica Istruzione e Cultura ha fortemente voluto la partecipazione alla kermesse londinese delle case editrici sarde. Su 31 editori sardi attivi (per attivi si intendono gli editori che pubblicano almeno un titolo all´anno) 16 hanno aderito alla manifestazione di Londra. Gli altri saranno rappresentati dall´Aes (associazione Editori Sardi). Le aziende Arkadia , Tiligù, Phileas, Coedisar, Scuola Sarda Editrice , Agave ed Ethos parteciperanno agli appuntamenti previsti con le Agenzie internazionali che si occupano di scambi di diritti, mentre per la prima volta la casa editrice Illisso sarà presente virtualmente, con un area dedicata. La scelta della London Book Fair nasce da un’attenta analisi e valutazione delle tendenze internazionali del mercato del libro e dall’importanza che la fiera di Londra riveste a livello mondiale per la negoziazione dei diritti e la vendita di contenuti editoriali, stampa, tv, audio e canali digitali. La partecipazione alla London Book Fair si inserisce all’interno della strategia più ampia di programmazione della promozione che l’Assessorato alla Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport sta proponendo e che prevede un percorso di sviluppo anche in collaborazione con l´Istituto nazionale per il Commercio Estero (Ice). Dai contatti intercorsi con l’Istituto sono emerse infatti alcune opportunità che l’Assessorato ritiene utile segnalare, tra cui l’iniziativa www.Italbooks.com: un sito che promuove l’editoria italiana nel mercato Nord Americano. Il sito, promosso dallo stesso Ice e dall’Associazione Italiana Editori (Aie) ospita attualmente 150 case editrici e 500 titoli e permette alle singole case editrici l’inserimento delle proprie opere. I dati rilevano che tra il 2001 e il 2007 il numero di case editrici che hanno venduto diritti di libri e autori italiani o che hanno acquistato diritti di libri stranieri è cresciuto del 75%. Il fenomeno riguarda non solo i grandi gruppi editoriali, ma soprattutto i piccoli editori: infatti 272 piccoli editori (11% sul totale editori) hanno comprato diritti all’estero (+133% sul 2001); 74 piccoli editori (3%) hanno venduto diritti all’estero (+90% sul 2001). Gli acquisti dei diritti (+74% nel 2007) avvengono prevalentemente in due Paesi: Stati Uniti (44%) e Regno Unito (30%); seguono la Francia (16%) e la Germania (10%). Complessivamente il Regno Unito è il mercato più significativo e dinamico, perché è l’unico ad avere il primo posto sia per le vendite di diritti (30%) sia per gli acquisti (30%). Alla London Book Fair 2011 l’Assessorato, ha messo a disposizione degli operatori della filiera del libro sardo, uno stand di 36 mq allestito e articolato in moduli di sotto-spazi per le contrattazioni e gli incontri all’interno dell’area Children’s and General Publishing. Il workshop si chiuderà il 13 aprile |
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ORGANISMO DI CONCILIAZIONE FORENSE DELL’ORDINE: SUPERATE LE 150 ISTANZE DEPOSITATE NEL 2010
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L’organismo di Conciliazione Forense di Milano, istituito nel 2008 su impulso dell’Ordine Degli Avvocati di Milano e riconosciuto dal Ministero della Giustizia, ha registrato nel 2010 il deposito di oltre 150 istanze di mediazione. L’organismo, nato con lo scopo di offrire ai cittadini uno strumento rapido ed economico di risoluzione stragiudiziale delle controversie, si è organizzato nell’arco dello scorso anno per sostenere l’impatto delle disposizioni del D. Lgs. 28 del 4 marzo 2010 che hanno introdotto l’obbligo del tentativo di conciliazione pre-giudiziale per una serie rilevante di controversie in materia civile e commerciale. L’ordine degli Avvocati di Milano ha così inteso rendere disponibili ai cittadini la professionalità e l’esperienza del foro milanese, offrendo un servizio di mediazione efficiente e competente sotto il profilo giuridico e ritenendo utile aprire su questi temi vari canali di cooperazione con altre realtà professionali, tra i quali occorre ricordare le due convenzioni sottoscritte dall’Ordine degli Avvocati di Milano rispettivamente con l’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, lo scorso anno, e con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano a febbraio 2011. Tali accordi prevedono l’attivazione e la gestione di un servizio di conciliazione da parte dell’Organismo di Conciliazione Forense dell’Ordine degli Avvocati diretto alla composizione delle controversie insorte nei settori di attività degli iscritti dei due Ordini partners. Grazie al carattere pubblico e super partes dell’Ordine degli Avvocati, altri Ordini potranno aderire all’Organismo di Conciliazione Forense e fare affidamento su professionisti qualificati al fine di risolvere le proprie problematiche. “L’incremento di domande di mediazione registrato lo scorso anno dall’Organismo di Conciliazione Forense dell’Ordine – afferma il Presidente Giuggioli – è il segno evidente di come i cittadini facciano affidamento sulla competenza e sulla professionalità degli avvocati milanesi per la soluzione celere ed efficace del contenzioso che li riguarda. Siamo inoltre orgogliosi di aver stipulato accordi con due tra gli Ordini più importanti di Milano, quello dei Medici e quello degli Ingegneri, i cui iscritti troveranno nel nostro Organismo di Conciliazione un valido strumento conciliativo che saprà valorizzare il dialogo, il confronto e la ricerca di soluzioni soddisfacenti per ogni tipo di controversia e, soprattutto, per quelle particolarmente delicate insorgenti nei rispettivi ambiti di competenza.” |
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LOMBARDIA: INCASSI PER 2,7 MILIARDI DAL CONTRASTO ALL’EVASIONE NEL 2010
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Ammonta a circa 2,7 miliardi di euro la somma incassata dall’Agenzia delle Entrate in Lombardia nel 2010 dall’attività di contrasto all’evasione. Si tratta di otre 25% delle somme entrate nelle casse dell’Erario a livello nazionale. In particolare, sul totale riscosso, oltre 1,8 miliardi derivano da versamenti diretti (il 28% del totale nazionale) e circa 854 milioni di euro da ruoli (oltre il 21% del totale nazionale). Sul totale in ambito regionale, è considerevole l’incidenza delle somme riscosse dall’utilizzo degli istituti deflativi del contenzioso che, con circa 1,5 miliardi di euro, rappresentano il 56% del totale incassato. Lo strumento più utilizzato dai contribuenti per evitare le liti e risolverle in contraddittorio è l’adesione che fa incassare al Fisco più di 854 milioni di euro. Riscontro positivo anche per l’adesione ai processi verbali di constatazione (263 milioni) e gli inviti al contraddittorio (circa 364 milioni incassati). Attraverso l’acquiescenza, cioè il pagamento spontaneo delle somme accertate, sono stati recuperati circa 157 milioni di euro. Per quanto riguarda l’attività esterna sono state realizzate 1.489 verifiche e controlli mirati per una maggiore Iva constatata di oltre 485 milioni di euro e rilievi ai fini delle Imposte Dirette e dell’Irap pari, rispettivamente, a 4 miliardi e a 2,8 miliardi di euro. Per quanto riguarda l’attività di accertamento ai fini delle Imposte Dirette, Iva e Irap, resta sostanzialmente stabile, rispetto al 2009, il numero di accertamenti effettuati: nel 2010 sono stati eseguiti in complesso 96.474 accertamenti rispetto ai 91.487 dell’anno precedente. La maggiore imposta accertata ammonta invece a 8,2 miliardi di euro, con una crescita del 49% rispetto al 2009. Nel 2010 gli accertamenti sintetici del reddito delle persone fisiche ammontano a 4.610, il 20% in più dei 3.822 del 2009, e hanno portato ad accertare una maggiore imposta di oltre 105 milioni di euro (+27% rispetto al 2009). Inoltre, in confronto all’anno precedente cresce del 58% il numero di accertamenti definiti con adesione o acquiescenza (si passa da 1.114 a 1.759), ma l’incremento più rilevante è nella maggiore imposta definita che passa dai 9,5 milioni del 2009 ai 18,1 milioni di euro del 2010 (+89%). Sempre nel 2010 in Lombardia sono stati effettuati 950 accertamenti assistiti da indagini finanziarie che hanno portato a una maggiore imposta accertata di oltre 151 milioni di euro. Il 28% di questi sono stati definiti con adesione o acquiescenza per un valore di oltre 9 milioni 200 mila euro. Sono 11.540 (erano 10.925 nel 2009) gli accertamenti ordinari nei confronti dei soggetti che hanno indicato un credito Iva in dichiarazione. In quest’ultimo caso l’attività di verifica ha permesso di riscontrare una maggiore Iva a debito di oltre 1 miliardo di euro (+62% rispetto al 2009) e ha ridotto i crediti vantati dai contribuenti per un ammontare complessivo di oltre 324 milioni di euro (+47% sull’anno precedente). Infine, i 47 verbali redatti dall’Ufficio Antifrode lombardo nel corso del 2010 hanno portato l’Agenzia a contestare rilievi per oltre 925 milioni di euro ai fini delle Imposte Dirette, per 841 milioni ai fini Irap e 124 milioni relativamente all’Iva |
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GIUSTIZIA EUROPEA: ITALIA NON RISPETTA DIRETTIVA IPPC PER RIDUZIONE E PREVENZIONE INQUINAMENTO
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La direttiva Ippc (2008/1/Ce) ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento proveniente da un´ampia gamma di attività industriali (allegato I) ed è diretta a conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente nel suo complesso. Gli Stati membri dovevano adottare le misure necessarie affinché le autorità competenti vigilassero, mediante autorizzazioni, affinché entro il 30 ottobre 2007, gli impianti esistenti funzionassero secondo i requisiti della medesima direttiva. Tra marzo 2005 e febbraio 2007, la Commissione ha attirato l’attenzione degli Stati membri sulla necessità di rispettare la scadenza del termine, per quanto riguarda le condizioni di autorizzazione e di controllo del funzionamento degli impianti esistenti ed ha invitato tutti gli Stati membri a fornirle informazioni sul numero totale di impianti esistenti, di autorizzazioni nuove, riesaminate e aggiornate per tali impianti. L´italia ha informato la Commissione dell’adozione del decreto legge n. 180/2007, che ha prorogato al 31 marzo 2008 il termine per l’adeguamento degli impianti esistenti alle disposizioni della direttiva Ippc e ha previsto, in caso di inadempienza delle autorità competenti, l’attivazione urgente del potere sostitutivo dello Stato. Alla luce delle informazioni trasmesse, la Commissione ha constatato che molti degli impianti esistenti erano in funzione senza essere dotati dell’autorizzazione. L´italia ha trasmesso i dati disponibili in vari momenti successivi e al 30 ottobre 2009 risultava che su 5 669 impianti esistenti in esercizio, 4 465 erano dotati di autorizzazione integrata ambientale e per i rimanenti 1 204 impianti in esercizio erano in corso procedure di rilascio di autorizzazioni integrate ambientali. La Commissione afferma che alla scadenza del termine del 30 ottobre 2007, numerosi impianti funzionavano senza essere dotati dell’autorizzazione e tale situazione persisteva allo scadere del termine previsto nel parere motivato (2 aprile 2009). Da una nota dell´Italia del 14 aprile 2009 emerge che le autorità competenti non erano neppure in possesso di tutte le informazioni relative al numero di impianti presenti sul territorio nazionale e alle loro attività. Inoltre l´Italia non avrebbe fornito alcuna informazione dettagliata per dimostrare l’equivalenza tra le autorizzazioni ambientali preesistenti e le autorizzazioni integrate ambientali ai sensi della direttiva Ippc. L´italia giustifica la variazione dei dati comunicati adducendo che, fino alla metà del 2009, non tutte le autorità competenti regionali avevano ancora trasmesso informazioni complete. La Corte ricorda innanzitutto che la data di scadenza per rendere conformi gli impianti esistenti era fissata al 30 ottobre 2007. Dalle informazioni comunicate dall´Italia nel 2009 emerge che soltanto una parte delle autorizzazioni preesistenti era stata riesaminata e aggiornata, mentre le autorità competenti non avevano ritenuto necessario riesaminare le autorizzazioni di 608 impianti preesistenti. Tra i vari obblighi che l’Unione ha imposto agli Stati membri figura il rilascio dell´autorizzazione integrale ambientale, finalizzato al conseguimento di un livello elevato di protezione dell’ambiente nel suo complesso. Il riesame delle autorizzazioni preesistenti consiste in una valutazione approfondita delle condizioni esistenti al momento del rilascio, con la conseguente possibilità di verificare la loro conformità ai requisiti specifici della direttiva Ippc e, quindi, l’eventuale necessità di un aggiornamento. Dalla direttiva risulta che i requisiti relativi al funzionamento degli impianti esistenti si applicano allo stesso modo tanto in sede di esame per il rilascio di un’autorizzazione integrata ambientale, quanto in caso di riesame delle autorizzazioni preesistenti. Pertanto, la verifica delle autorizzazioni preesistenti, diretta esclusivamente a valutare l’assenza di un evidente contrasto con i requisiti della direttiva Ippc, non appare adeguata. Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara e statuisce: L´italia, non avendo adottato le misure necessarie affinché le autorità competenti controllino, attraverso autorizzazioni rilasciate a norma della direttiva Ippc, 2008/1/Ce, ovvero mediante il riesame e l’aggiornamento delle prescrizioni, che gli impianti esistenti funzionino secondo i requisiti imposti dalla stessa, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva. (Sentenza della Corte di Giustizia del 31 marzo 2011 nella causa C-50/10, Commissione/italia) |
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GIUSTIZIA EUROPEA: GRECIA: CONDANNATA A PAGARE 3.MIO EUR PER MANCATA TRASPOSIZIONE DIRETTIVA SULL´INDENNIZZO VITTIME DI REATO
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La Grecia è condannata a pagare una somma forfettaria di 3 milioni di euro per la trasposizione tardiva della direttiva sull’indennizzo delle vittime di reato. Le misure volte ad agevolare l’indennizzo contribuiscono alla realizzazione della libera circolazione delle persone e alla tutela dell’integrità fisica dei cittadini dell’Unione che si spostano da uno Stato membro all’altro. La direttiva sull’indennizzo delle vittime di reato ha lo scopo di introdurre un sistema di collaborazione diretto ad agevolare alle vittime di reato l’accesso all’indennizzo nelle situazioni transfrontaliere. Essa si fonda sulla giurisprudenza della Corte di giustizia la quale, nel passato, ha già affermato che quando il diritto comunitario garantisce ad una persona fisica la libertà di spostarsi in un altro Stato membro, la tutela dell’integrità della medesima, allo stesso modo di quella dei cittadini e delle persone ivi residenti, costituisce il corollario di tale libertà di circolazione. Tale direttiva doveva essere trasposta dagli Stati membri entro il 1° luglio 2005. La Commissione ha presentato alla Corte di giustizia un primo ricorso per inadempimento nei confronti della Grecia per la mancata trasposizione di tale direttiva entro il termine impartito. Con una prima sentenza, pronunciata nel 2007, la Corte ha constatato che la Grecia aveva oltrepassato il termine per l’adozione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Nell’ottobre del 2009, dopo aver constatato che la Grecia non aveva ancora dato esecuzione a tale sentenza del 2007, la Commissione ha introdotto questo secondo ricorso per inadempimento. Essa ha proposto alla Corte di condannare la Grecia al versamento di una penalità di 72 532,80 euro per ogni giorno di ritardo (a decorrere dal giorno in cui sarebbe stata pronunciata la sentenza nella presente causa e sino al giorno dell´esecuzione della sentenza del 2007) e di una somma forfettaria di 10 512 euro per ogni giorno di ritardo, per il periodo compreso tra la prima sentenza e la sentenza nella presente causa o l’eventuale adozione di misure di esecuzione, ove quest´ultima fosse intervenuta prima. Il 18 dicembre 2009, la Grecia ha pubblicato una legge che assicura, secondo lo Stato stesso e la Commissione, l’esecuzione completa della sentenza del 2007. Di conseguenza, la Commissione ha rinunciato all’applicazione di una penalità. Nella sua sentenza odierna, la Corte ricorda innanzitutto che l’imposizione di una somma forfettaria si basa sulla valutazione delle conseguenze sugli interessi privati e pubblici del difetto di esecuzione degli obblighi dello Stato membro e ciò in particolare quando l’inadempimento sia persistito per un lungo periodo successivamente alla prima sentenza. Benché il Trattato non precisi il termine entro il quale deve darsi esecuzione ad una sentenza, essa deve comunque essere avviata immediatamente e concludersi al più presto. La Corte ricorda che, per statuire sulla domanda di imposizione di una somma forfettaria, occorre prendere in considerazione il complesso delle circostanze caratterizzanti l’inadempimento contestato quali, in particolare, l’atteggiamento dello Stato membro, la durata e la gravità dell’infrazione. Pertanto, essa constata che le autorità elleniche hanno risposto con notevole ritardo sia alla lettera di diffida, sia al parere motivato e che la durata dell’infrazione di 29 mesi - tra la data della prima sentenza e quella della pubblicazione della legge che ha adeguato la legislazione nazionale - è significativa. Essa ricorda che le difficoltà interne con cui si è giustificata la Grecia - in particolare quelle legate all’iter legislativo e allo svolgimento di elezioni anticipate - non possono essere accettate. Peraltro, la Corte rileva la gravità dell’inadempimento, poiché esso pregiudica la realizzazione di una libertà fondamentale, ovvero la libera circolazione delle persone in uno spazio unico di libertà, di sicurezza e di giustizia. Dallo spirito della direttiva stessa emerge che la tutela dell’integrità fisica di un cittadino dell’Unione europea che si sposti da uno Stato membro ad un altro costituisce il corollario del diritto alla libera circolazione delle persone. Di conseguenza, le misure previste dalla direttiva volte a facilitare l’indennizzo delle vittime di reato contribuiscono alla realizzazione di tale libertà. La Corte constata, da una parte, che la Grecia ha posto fine all’inadempimento contestato. Dall’altra, essa tiene conto della capacità finanziaria di tale Stato membro, quale si presenta alla luce degli ultimi dati economici sottoposti alla sua valutazione. Sulla base di tali considerazioni, la Corte condanna la Grecia a versare una somma forfettaria di tre milioni di euro sul conto «Risorse proprie dell’Unione europea» della Commissione. (Sentenza del 31 marzo 2011 della Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-407/09, Commissione / Grecia) [1] Art. 228 Ce, divenuto art. 260 Tfue |
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GIUSTIZIA EUROPEA: UNA NORMATIVA NAZIONALE NON PUÒ VIETARE COMPLETAMENTE AI DOTTORI COMMERCIALISTI/ESPERTI CONTABILI DI EFFETTUARE ATTI DI PROMOZIONE COMMERCIALE DIRETTA E AD PERSONAM DEI PROPRI SERVIZI («DÉMARCHAGE»)
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Un siffatto divieto, precluso dalla direttiva «servizi», costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi transfrontalieri La direttiva «servizi» è intesa a realizzare un mercato dei servizi, libero e concorrenziale, per promuovere la crescita economica e la creazione di posti di lavoro nell’Unione europea. A tal fine, essa prevede l´eliminazione degli ostacoli alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei servizi tra Stati membri, quali i divieti assoluti di qualsiasi forma di comunicazione commerciale per le professioni regolamentate che consenta di promuovere, direttamente o indirettamente, i beni, i servizi o l’immagine di un’impresa. La direttiva mira inoltre alla salvaguardia degli interessi dei consumatori migliorando la qualità dei servizi delle professioni regolamentate nel mercato interno. Il codice francese di deontologia della professione di dottore commercialista/esperto contabile vieta a coloro che esercitano tale professione di effettuare qualsiasi atto di «démarchage», vale a dire qualsiasi presa di contatto con un terzo che non l´abbia richiesto, al fine di proporgli i propri servizi. La loro partecipazione a dibattiti, seminari o altre manifestazioni universitarie o scientifiche è autorizzata nei limiti in cui essi non compiano, in tale occasione, atti equiparabili a un «démarchage». La Société fiduciaire ha adito il Conseil d´Etat (Francia) al fine di annullare tale normativa, ritenendo che il divieto ivi sancito fosse contrario alla direttiva «servizi». Il Conseil d´Etat ha deciso di interrogare la Corte di giustizia in merito all´interpretazione della citata direttiva, domandando se gli Stati membri possano vietare, in via generale, a coloro che esercitano una professione regolamentata – come quella di dottore commercialista/esperto contabile – di compiere atti di «démarchage». Secondo la Corte, emerge anzitutto che, adottando la direttiva in parola, il legislatore dell’Unione ha cercato, da un lato, di porre fine ai divieti assoluti, per coloro che esercitano una professione regolamentata, di ricorrere alle comunicazioni commerciali, in qualunque forma effettuate. Dall´altro, esso ha inteso eliminare i divieti di ricorso a una o più forme di comunicazione commerciale, quali, in particolare, la pubblicità, il marketing diretto o le sponsorizzazioni. Devono parimenti considerarsi quali divieti assoluti, preclusi dalla direttiva, le regole professionali che proibiscono di fornire, nell’ambito di uno o più mezzi di comunicazione, informazioni sul prestatore o sulla sua attività. Tuttavia, gli Stati membri rimangono liberi di prevedere divieti relativi al contenuto o alle modalità delle comunicazioni commerciali per quanto riguarda le professioni regolamentate, purché le regole previste siano giustificate e proporzionate al fine di assicurare l’indipendenza, la dignità e l’integrità della professione, nonché il segreto professionale. La Corte analizza, poi, la portata della nozione di «démarchage» al fine di determinare se esso costituisca una «comunicazione commerciale» che uno Stato membro non può vietare, in via generale ed assoluta, in forza della direttiva. Poiché il diritto dell´Unione non contiene una definizione legale della nozione di «démarchage», la Corte lo interpreta come una forma di comunicazione di informazioni destinata alla ricerca di nuovi clienti, che implica un contatto personalizzato tra il prestatore e il potenziale cliente, al fine di presentare a quest’ultimo un’offerta di servizi. Per tale motivo, esso può essere qualificato come marketing diretto. Il «démarchage» integra quindi una comunicazione commerciale ai sensi della direttiva. Pertanto, la Corte risponde che il divieto per i dottori commercialisti/esperti contabili di effettuare qualsiasi atto di «démarchage», ossia di promozione commerciale diretta e ad personam dei propri servizi, può essere considerato un divieto assoluto in materia di comunicazioni commerciali, precluso dalla direttiva. Infatti, il divieto, sancito in senso ampio dalla normativa francese, proibisce qualsiasi attività di promozione diretta e ad personam dei propri servizi, a prescindere dalla sua forma, dal suo contenuto o dai mezzi impiegati. Conseguentemente, tale divieto proibisce tutti i mezzi di comunicazione che consentono la sua attuazione. Ne consegue che un divieto di tal genere deve essere considerato un divieto assoluto in materia di comunicazioni commerciali che configura, quindi, una restrizione alla libera prestazione dei servizi transfrontalieri. Infatti, tale divieto può ledere maggiormente i professionisti provenienti dagli altri Stati membri, privandoli di un mezzo efficace di penetrazione del mercato francese. Sentenza Corte di giustizia dell’Unione europea del 5 aprile 2011nella causa C-119/09 Société fiduciaire nationale d´expertise comptable / Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique) |
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GIUSTIZIA EUROPEA: LE ATTIVITÀ PROFESSIONALI ASSOGGETTATE A NORME ELABORATE DA UN´ORGANIZZAZIONE PRIVATA RICONOSCIUTA DA UNO STATO MEMBRO DEVONO ESSERE CONSIDERATE ATTIVITÀ NON REGOLAMENTATE DA TALE STATO MEMBRO
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Il riconoscimento, in un altro Stato membro, delle qualifiche relative a tali attività deve basarsi su un´esperienza professionale costante e regolare durante almeno 2 anni, che copra un insieme di attività che caratterizzano la professione La direttiva sul riconoscimento dei diplomi prevede due meccanismi di riconoscimento dei diplomi, diversi a seconda che il richiedente possieda un diploma rilasciato da uno Stato membro che regolamenta questa professione, o che il richiedente abbia esercitato la professione a tempo pieno, per almeno due anni, in uno Stato membro che non la regolamenta. Se in Grecia la professione di ingegnere ambientale è regolamentata dallo Stato, essa non lo è invece nel Regno Unito. L´esercizio della medesima in tale Stato è regolamentato in una certa misura dall’Engineering Council (organizzazione privata menzionata espressamente della direttiva 89/48). Per esercitare la professione di ingegnere non è obbligatorio essere membro di tale organizzazione. La sig.Ra Christina Toki, cittadina greca, ha ottenuto nel Regno Unito i titoli di «Bachelor of Engineering» e di «Master of Science» nel settore dell’ingegneria ambientale alla fine degli anni 90. Dal 1999 al 2002 ha lavorato presso l’Università di Portsmouth, nel dipartimento di ingegneria civile. Le sue attività comprendevano la ricerca, l’assistenza agli studenti nonché la valutazione della resa di un metodo d’avanguardia per il trattamento dei rifiuti in collaborazione con un’impresa privata specializzata in tale settore. Ella ha poi chiesto che le venisse riconosciuto in Grecia il diritto di esercitare in tale Stato la professione di ingegnere ambientale, sulla base delle qualifiche e dell’esperienza acquisite nel Regno Unito. La sua domanda è stata respinta nel 2005 dal Consiglio per il riconoscimento dell’equivalenza professionale dei titoli di istruzione superiore (Symvoulio Anagnorisis Epangelmatikis Isotimias Titlon Tritovathmias Ekpaidefsis Saeitte), con la motivazione che ella non era membro a pieno titolo dell’Engineering Council e non possedeva, di conseguenza, il titolo di «Chartered Engineer». La sig.Ra Toki ha impugnato tale decisione dinanzi al Consiglio di Stato (Grecia), che chiede alla Corte di giustizia di precisare le condizioni stabilite dal sistema generale di riconoscimento dei diplomi quando si tratti di una professione regolamentata da parte di un´organizzazione privata quale l’Engineering Council, e il richiedente non ne sia membro a pieno titolo. La Corte osserva, innanzitutto, che la legge greca di trasposizione nella direttiva ha l´effetto di escludere l´applicazione del meccanismo di riconoscimento basato sull´esperienza professionale, quando l´interessato abbia acquisito la sua formazione in uno Stato membro in cui l´esercizio della professione è regolamentato non dallo Stato membro stesso, ma da organizzazioni private riconosciute da tale Stato membro. Orbene, per le professioni di cui trattasi, la Corte constata che è applicabile solo il meccanismo di riconoscimento che presuppone l´esercizio a tempo pieno per almeno due anni della professione. Tale meccanismo di riconoscimento è applicabile a prescindere dalla questione se l’interessato sia o meno membro a pieno titolo dell’associazione o dell’organismo di cui trattasi. La Corte elenca poi le tre condizioni che consentono di prendere in considerazione l´esperienza professionale. In primo luogo, l’esperienza deve consistere in un lavoro a tempo pieno per almeno due anni nel corso dei dieci anni precedenti. Tale criterio fornisce allo Stato ospitante garanzie paragonabili a quelle esistenti quando la professione è regolamentata dallo Stato membro di origine. Il contesto, organizzativo o statutario, o lo scopo, lucrativo o meno, dell´organismo in cui la professione è stata esercitata non è un fattore rilevante. È del pari irrilevante se la professione sia stata esercitata come lavoratore autonomo o subordinato. In secondo luogo, il lavoro deve essere consistito nell’esercizio costante e regolare di un insieme di attività professionali che caratterizzano la professione nello Stato membro di origine. Non è necessario che esso copra la totalità delle attività che caratterizzano la professione. La valutazione delle attività rientranti in una professione determinata è una questione di fatto che dovrà essere risolta dalle autorità dello Stato membro ospitante, sotto il controllo dei giudici nazionali. Se nello Stato membro di origine la professione non è regolamentata occorrerà far riferimento alle attività professionali normalmente esercitate dai membri di tale professione nello Stato membro stesso. In terzo luogo, la professione, come normalmente esercitata nello Stato membro di origine, deve essere equivalente, per quanto riguarda le attività in cui essa si estrinseca, a quella che si intende esercitare nello Stato membro ospitante. La direttiva fa riferimento a professioni che nello Stato membro di origine e in quello ospitante sono identiche o analoghe oppure, in certi casi, semplicemente equivalenti per quanto riguarda le attività in cui esse si estrinsecano. La Corte afferma che le attività esercitate dalla sig.Ra Toki, quali il lavoro di ricerca o l’assistenza agli studenti non costituiscono un esercizio effettivo della professione di ingegnere ambientale. Non si tratta dunque di un’esperienza professionale che deve essere presa in considerazione per il riconoscimento in Grecia delle qualifiche britanniche. Per contro, i lavori di valutazione effettuati in collaborazione con una società privata specializzata nelle tecnologie relative al trattamento dei rifiuti liquidi potrebbero costituire un esercizio effettivo della professione di cui trattasi. Ove dovesse essere dimostrato che la sig.Ra Toki ha esercitato in modo effettivo la professione di ingegnere ambientale nel Regno Unito, occorrerebbe determinare poi se tale professione sia la stessa di quella che la sig.Ra Toki ha chiesto di esercitare in Grecia. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante dovranno verificare tali elementi di fatto. (Sentenza Corte di giustizia dell’Unione europea del 5 aprile 2011nella causa C-424/09 Christina Ioanna Toki/ypourgos paideias kai Thriskevmaton) |
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GIUSTIZIA EUROPEA: LA TASSA SULL’INQUINAMENTO ROMENA GRAVANTE SUI VEICOLI IN OCCASIONE DELLA LORO PRIMA IMMATRICOLAZIONE IN DETTO STATO MEMBRO È IN CONTRASTO CON IL DIRITTO DELL’UNIONE
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Essa produce l’effetto di dissuadere l’importazione e l’immissione in circolazione di veicoli usati acquistati in altri Stati membri. La normativa romena ha stabilito, a partire dal 1° luglio 2008, una tassa sull’inquinamento in occasione della prima immatricolazione di un autoveicolo in Romania. Detta normativa non distingue tra veicoli fabbricati in detto Stato membro e quelli prodotti all’estero. Del pari, essa non distingue fra veicoli nuovi e veicoli usati. Il sig. Ioan Tatu, cittadino romeno, risiede in Romania ed ha acquistato un’autovettura usata in Germania, nel luglio 2008, ad un prezzo di Eur 6 600. Questo veicolo aveva una cilindrata di 2 155 cm3 e rispettava lo standard di inquinamento Euro 2. Fabbricato nel 1997, è stato immatricolato in Germania nello stesso anno. Per poter immatricolare il veicolo in Romania, il sig. Tatu ha dovuto pagare Ron 7 595 (quasi Eur 2 200), a titolo della tassa sull’inquinamento. Ritenendo che la tassa sia in contrasto con il diritto dell’Unione, ha richiesto la restituzione della somma versata. Egli sostiene che la tassa è incompatibile con il diritto dell’Unione poiché è riscossa su tutti i veicoli usati importati in Romania provenienti da un altro Stato membro e immatricolati per la prima volta in Romania, mentre essa non viene riscossa su veicoli similari già immatricolati in Romania, in occasione della loro rivendita come veicoli usati. Il Tribunalul Sibiu (Tribunale di Sibiu, Romania), investito della causa, chiede alla Corte di giustizia se detta normativa sia compatibile con il diritto dell’Unione. Con la sua sentenza odierna, la Corte ricorda che il diritto dell’Unione vieta a ciascun Stato membro di gravare i prodotti degli altri Stati membri con imposizioni interne, superiori a quelle gravanti sui prodotti nazionali similari. Tale divieto mira a garantire la perfetta neutralità delle imposizioni interne sotto il profilo della concorrenza fra i prodotti che si trovano già sul mercato nazionale e quelli importati. La Corte osserva poi che il regime di tassazione stabilito dalla normativa romena non distingue né tra i veicoli a seconda della loro provenienza, né tra i proprietari degli stessi a seconda della loro cittadinanza. Infatti, la tassa è dovuta indipendentemente dalla cittadinanza del proprietario del veicolo, dallo Stato membro in cui esso è stato prodotto e dal fatto che il veicolo stesso sia stato acquistato sul mercato nazionale o sia stato importato. Tuttavia, anche se le condizioni di una discriminazione diretta non sono soddisfatte, un’imposizione interna può essere indirettamente discriminatoria a causa dei suoi effetti. Al fine di stabilire se la tassa crei una discriminazione indiretta fra gli autoveicoli usati importati e gli autoveicoli usati similari già presenti sul territorio nazionale, la Corte esamina in primo luogo se essa sia neutra sotto il profilo della concorrenza tra i veicoli usati importati e i veicoli usati similari, precedentemente immatricolati sul territorio nazionale e soggetti, in occasione di detta immatricolazione, alla tassa considerata. In secondo luogo, essa esamina la neutralità della tassa tra i veicoli usati importati e i veicoli usati similari già immatricolati sul territorio nazionale prima dell’entrata in vigore della tassa, vale a dire il 1° luglio 2008. Per quanto concerne il primo aspetto della neutralità della tassa, la Corte ricorda che sussiste violazione del diritto dell’Unione quando l’importo della tassa sul veicolo usato importato eccede l’importo residuo della tassa incorporato nel valore dei veicoli usati similari già immatricolati sul territorio nazionale. A questo proposito, la Corte constata che la normativa romena è conforme al diritto dell’’Unione poiché prende in considerazione, nel calcolo della tassa di immatricolazione, il deprezzamento del veicolo e garantisce quindi che detta tassa non superi l’importo residuo incorporato nel valore dei veicoli usati similari immatricolati precedentemente sul territorio nazionale e soggetti alla tassa in occasione della loro immatricolazione. Per contro, per quanto concerne il secondo aspetto della neutralità della tassa, la Corte constata che la normativa romena produce l’effetto che i veicoli usati importati e caratterizzati da vetustà e usura notevoli sono gravati – malgrado l’applicazione di una riduzione elevata dell’importo della tassa per tenere conto del loro deprezzamento – da una tassa che può rasentare il 30% del loro valore commerciale. Viceversa, i veicoli similari, posti in vendita sul mercato nazionale dell´usato, non lo sono. In tali circostanze, la normativa romena produce l’effetto di dissuadere l’importazione e l’immissione in circolazione in Romania dei veicoli usati acquistati in altri Stati membri. Orbene, il diritto dell’Unione, anche se non impedisce agli Stati membri di introdurre nuove imposte, obbliga ciascuno Stato membro a scegliere e a strutturare le tasse sugli autoveicoli in modo che esse non producano l’effetto di favorire la vendita dei veicoli usati nazionali e di scoraggiare così l’importazione di veicoli usati similari. Di conseguenza, la Corte dichiara che il diritto dell’Unione osta a che uno Stato membro stabilisca una tassa sull’inquinamento gravante sugli autoveicoli in occasione della loro prima immatricolazione in detto Stato membro, qualora detta misura tributaria sia strutturata in modo tale da disincentivare l’immissione in circolazione, in detto Stato membro, dei veicoli usati acquistati in altri Stati membri, senza però disincentivare l’acquisto di veicoli usati aventi la stessa vetustà ed usura sul mercato nazionale. (Corte di giustizia dell’Unione europea sentenza 7 aprile 2011nella causa C-402/09 Tatu / Statul român prin Ministerul Finanţelor şi Economiei e a.) |
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PRIVACY: LA PA SU INTERNET: LE REGOLE DEL GARANTE PER RISPETTARE LA PRIVACY DI CITTADINI E DIPENDENTI
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On line solo informazioni personali indispensabili. Tempi congrui di permanenza in rete. Misure tecnologiche contro manipolazione e duplicazione massiva dei file. Cautele nel consentire la reperibilità dei dati attraverso motori di ricerca esterni ai siti. Il Garante per la protezione dei dati personali ha fissato le regole in base alle quali le pubbliche amministrazioni possono diffondere on line atti e documenti amministrativi contenenti dati personali senza ledere la riservatezza di cittadini e dipendenti e rispettare i principi stabiliti dalla normativa sulla privacy. Le “Linee guida” appena varate dall’Autorità definiscono infatti un primo quadro unitario di misure e accorgimenti che la P.a. Deve adottare sia nel caso che la pubblicazione on line sia effettuata a fini di trasparenza dell’attività amministrativa, di pubblicità degli atti o di consultazione da parte di singoli soggetti. Il provvedimento, frutto di un complesso lavoro istruttorio, tiene conto anche delle osservazioni pervenute da diverse amministrazioni pubbliche, enti locali e associazioni di consumatori nell’ambito della consultazione avviata nei mesi scorsi dal Garante. Queste in sintesi le principali indicazioni contenute nelle Linee guida. Le amministrazioni pubbliche possono mettere in rete atti o documenti contenenti dati personali solo sulla base di una norma di legge e di regolamento che lo preveda e devono rispettare i principi di necessità, proporzionalità e pertinenza. Rimane fermo il generale divieto di diffondere dati sulla salute. Contro i rischi di cancellazioni, modifiche, estrapolazioni delle informazioni presenti on line devono essere adottate adeguate misure tecnologiche. La reperibilità dei documenti deve essere, se possibile, assicurata attraverso motori di ricerca interni al sito della singola amministrazione e limitando l’indicizzazione dei documenti da parte dei motori di ricerca esterni. L’uso di motori di ricerca interni consente infatti di garantire un accesso coerente con la finalità per la quale i dati sono stati resi pubblici ed evita il rischio di manipolazione e di “decontestualizzazione” dei dati, cioè la estrapolazione arbitraria che rende incontrollabile il loro uso. I dati devono comunque rimanere disponibili soltanto per il tempo previsto dalle norme di settore. In mancanza di queste, le pubbliche amministrazioni devono individuare congrui limiti temporali oltre i quali i documenti devono essere rimossi. Infine, contro i rischi di riproduzione e riutilizzo dei file contenenti dati personali, devono essere installati software e sistemi di alert che consentono di riconoscere e segnalare accessi anomali al fine di mettere in atto adeguate contromisure |
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CAMERA DI COMMERCIO DI RAVENNA: CONTROVERSIE TRA IMPRESE E CONSUMATORI - I SISTEMI DI RISOLUZIONE ALTERNATIVA
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Si svolge oggi presso la Camera di commercio di Ravenna (Sala Verde, ingresso via di Roma, 89) il seminario “Sistemi per la risoluzione alternativa delle controversie tra imprese e consumatori” organizzata dall’Azienda Speciale Sidi Eurosportello della Camera di Commercio di Ravenna. Nel corso del seminario vengono approfondite tutte le procedure di soluzione dei conflitti in sede extragiudiziale (A.d.r. – Alternative Dispute Resolution), tra cui la conciliazione, l’arbitrato e la mediazione a cui dal 20 marzo 2011 è obbligatorio ricorrere in via preliminare per dirimere liti civili e commerciali in diverse materie. Particolare attenzione vien data all’aspetto normativo e operativo, con il supporto di esperti dell’Associazione Equilibrio (Prof.ssa Avv. Chiara Giovannucci Orlandi e Avv. Ana Uzqueda). Un breve questionario rileverà il parere delle imprese, che verrà comunicato alla Commissione europea in forma anonima. L’iniziativa è parte del progetto “Ies–italian Enterprises Speaking”, Specific Action riservata ai partner della rete Enterprise Europe Network co-finanziata dalla Commissione europea. Info e documenti correlati: www.Ra.camcom.it/eurosportello |
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