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Notiziario Marketpress di Lunedì 21 Novembre 2011
DIRITTO AD UN PROCESSO EQUO: I GOVERNI DELL’UNIONE EUROPEA SI ACCORDANO SUL DIRITTO ALL’INFORMAZIONE NEI PROCEDIMENTI PENALI  
 
I rappresentanti degli Stati membri dell’Unione europea hanno raggiunto un accordo su un progetto di atto legislativo che garantirà ovunque nell’Unione il diritto degli imputati in procedimenti penali all´informazione. «L’accordo è un passo fondamentale nel garantire che gli indagati possano beneficiare dei diritti per un processo più equo nel quadro di procedimenti penali nell’Unione europea», ha dichiarato Viviane Reding, Commissaria per la Giustizia. « L’unione sta facendo progressi rilevanti nella creazione di uno spazio unico di giustizia. Questa misura, ideata per garantire che agli imputati di un reato siano riconosciuti tali diritti, contribuirà a rafforzare la fiducia reciproca tra autorità giudiziarie in Europa. Mi auguro che il Parlamento ed il Consiglio l’adottino al più presto». La Commissione europea ha presentato questa proposta nel luglio 2010 (Ip/10/989), segno del suo impegno a garantire che i cittadini godano del diritto ad un processo equo in tutta l´Unione europea. Essa costituisce la seconda di una serie di misure per definire norme minime comuni europee nei contenziosi penali. Nell’ottobre 2010 il Parlamento europeo ed il Consiglio avevano approvato la prima proposta che ha conferito agli indagati il diritto alla traduzione e all’interpretazione (Ip/10/1305). La proposta di direttiva sul diritto all’informazione nei procedimenti penali passa ora al Parlamento europeo per essere adottata nelle prossime settimane, prima dell’adozione finale da parte dei ministri riuniti in sede di Consiglio. Ai sensi della nuova normativa, gli indagati di un reato dovranno essere informati dei loro diritti in una lingua che comprendono. Il provvedimento garantirà che i paesi dell’Unione europea forniscano a chiunque venga arrestato – o sia oggetto di un mandato d’arresto europeo – una comunicazione dei diritti che elenca i loro diritti fondamentali nel quadro del procedimento penale. La Commissione ha predisposto per gli Stati membri un modello di comunicazione che sarà tradotto nelle 23 lingue dell’Ue. Insieme al diritto alla traduzione e all’interpretazione (si vedano Ip/10/1305 e Memo/10/351), il diritto all´informazione nei procedimenti penali fa parte di una serie di misure in favore del diritto al processo equo che mirano a rafforzare la fiducia nello spazio unico europeo di giustizia. La direttiva garantirà che polizia e magistrati delle procure forniscano agli indagati informazioni sui loro diritti. In seguito ad un arresto, le autorità forniranno tali informazioni per iscritto, in una comunicazione dei diritti redatta in un linguaggio semplice e di uso corrente. Gli indagati riceveranno sistematicamente la comunicazione anche se non la chiedono e, se necessario, potranno ottenerne la traduzione. La comunicazione dei diritti conterrà dettagli pratici sui diritti dell’indagato: il diritto ad un avvocato; il diritto ad essere informato dell’accusa e, se del caso, ad avere accesso al fascicolo; il diritto alla traduzione e all’interpretazione se non si comprende la lingua del procedimento; il diritto di essere prontamente tradotto dinanzi a un´autorità giudiziaria. La comunicazione dei diritti consentirà di evitare errori giudiziari e di ridurre il numero degli appelli. Ogni anno sono più di 8 milioni i procedimenti penali nell’Unione. Al momento nell’Ue non vi è uniformità per quanto riguarda la possibilità per i cittadini di essere informati in maniera appropriata dei loro diritti qualora vengano arrestati e debbano rispondere di accuse penali. In alcuni Stati membri, gli indagati ricevono solo informazioni orali sui propri diritti processuali, mentre in altri le informazioni scritte vengono fornite solo se richieste. Ai sensi dell’articolo 82, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e al fine di facilitare il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale, l´Unione europea può adottare misure per rafforzare i diritti dei cittadini europei, in conformità della Carta dei diritti fondamentali. Il diritto a un processo equo e i diritti della difesa sono sanciti dagli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell´Ue; ma anche dall’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Nel giugno 2011, la Commissione ha presentato una terza misura che garantisce il diritto a consultare un avvocato e a comunicare con i familiari (Ip/11/689). La proposta è attualmente in discussione al Parlamento e al Consiglio  
   
   
VERSO UNA CULTURA GIURIDICA EUROPEA: L’ISTITUTO DI DIRITTO EUROPEO AVVIA I LAVORI A VIENNA  
 
Il 16 novembre 2011 Vivian Reding, Vicepresidente della Commissione e Commissaria europea per la Giustizia, ha inaugurato la prima giornata di lavoro dell’Istituto di diritto europeo. La prima riunione di lavoro dell´Istituto, divenuto realtà appena un anno dopo la sua ideazione, verterà sulla proposta della Commissione relativa a un diritto comune europeo della vendita facoltativo. Fondato in giugno con sede a Vienna, l’Istituto intende sia migliorare la coerenza giuridica in Europa, fornendo consulenza pratica ai responsabili politici e alle autorità, sia contribuire all’evoluzione del diritto dell’Unione. Organizzazione indipendente senza fine di lucro e punto d´incontro fra operatori del diritto e personalità del mondo accademico di tutta Europa, l´Istituto fornirà un contributo importante per conseguire l’obiettivo generale dell’Unione di costruire uno spazio europeo di diritto e giustizia. “L’istituto di diritto europeo aiuterà a costruire una cultura giuridica europea. Una maggiore coerenza tra i diversi sistemi giuridici europei contribuirà a rafforzare la fiducia reciproca, la fiducia dei nostri cittadini nel sistema giuridico dell’Unione e la fiducia nello stato di diritto europeo, che è il cemento che tiene insieme l’Unione europea”, ha affermato la commissaria per la Giustizia Viviane Reding . “Ciò renderà tangibile e reale lo spazio europeo di giustizia, permettendo ai cittadini di esercitare i loro diritti e di mettere a frutto le opportunità del mercato unico. L’istituto apporterà anche valore aggiunto alla ricerca, studiando come il diritto europeo è attuato all´interno dell´Unione, e si impegnerà in progetti che avranno ripercussioni concrete sulla vita quotidiana dei cittadini europei e degli operatori del diritto.“ Il diritto dell’Unione ha un profondo impatto sulla vita quotidiana dei cittadini e delle imprese europee e sulle strutture politiche e giuridiche nazionali. La ricerca accademica e la formazione giuridica sono premesse necessarie per sviluppare e rafforzare il diritto dell’Unione in tutti i suoi settori – civile, penale o amministrativo. L’istituto aiuterà ad analizzare le difficoltà cui sono confrontati i professionisti legali, a individuare possibili soluzioni per migliorare l’applicazione del diritto dell’Unione e a sviluppare ipotesi di riforma della normativa dell’Unione in tutti i settori. Costituirà inoltre un forum di scambio e discussione per avvocati, rappresentanti del mondo accademico e altri professionisti del settore. L’iniziativa di creare un Istituto di diritto europeo – promossa dalla Commissione nell’ambito del piano d’azione per creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia per i cittadini europei ( Ip/10/447 ) – si ispira all’ American Law Institute, un ente non governativo che ha svolto un ruolo fondamentale nell’elaborazione del codice commerciale uniforme ( Uniform Commercial Code), uno strumento che agevola le vendite e altre operazioni commerciali tra i 50 Stati statunitensi. L’istituto ha deciso di incentrare la sua prima riunione di lavoro sul diritto comune europeo della vendita, una normativa che potrebbe essere liberamente scelta da imprese e consumatori per le operazioni di compravendita on line nell’Unione. La creazione dell’Istituto di diritto europeo faceva parte del piano di azione 2010 della Commissione per l’attuazione del programma di Stoccolma. La Vicepresidente Reding aveva sottolineato l´importanza della sua creazione a Firenze nell‘aprile 2010 ( Speech/10/154 ). Il 1° giugno 2011 l’Istituto ha tenuto il suo primo congresso inaugurale a Parigi ( Ip/11/666 ), prima che l’Università di Vienna acquisisse il diritto di ospitarne la sede per un periodo iniziale di quattro anni. Gli obiettivi dell’Istituto europeo di diritto sono: vagliare e stimolare l’evoluzione del diritto e delle politiche e prassi giuridiche dell’Unione; presentare proposte per sviluppare il corpus normativo dell’Unione e migliorare l’attuazione negli Stati membri; individuare e analizzare gli sviluppi giuridici nei settori di competenza degli Stati membri rilevanti a livello dell’Unione; studiare gli approcci dell’Unione in materia di diritto internazionale e potenziare il ruolo che il diritto dell’Unione potrebbe avere a livello mondiale, ad esempio redigendo strumenti internazionali o norme modello; condurre e facilitare la ricerca paneuropea, finalizzata in particolare alla redazione, alla valutazione e al miglioramento dei principi e delle norme comuni ai sistemi giuridici europei; costituire un forum di discussione per giuristi – rappresentanti del mondo accademico, giudici, avvocati e altri professionisti del settore – aventi diverse tradizioni giuridiche Il Consiglio d’Istituto può nominare membri e osservatori – di sua iniziativa o su candidatura  
   
   
PRESENTAZIONE TELEMATICA ALL’INPS DELLE DOMANDE DI CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA  
 
L´inps, con la circolare n. 141 del 28 ottobre 2011, ha comunicato che dal prossimo 1° febbraio 2012 le domande di Cassa integrazione guadagni ordinaria potranno essere presentate solo ed esclusivamente in via telematica. Il periodo transitorio, durante il quale le richieste potranno essere trasmesse all´Inps secondo le tradizionali modalità cartacee, scade il 31 gennaio 2012. Per la presentazione telematica della domanda di cassa integrazione guadagni occorre accedere al canale telematico dal portale Inps, selezionando la modalità “Servizi Online” per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, e individuando l´opzione “Cig” sotto il link “Acquisizione Online Domande Cigo". Non sono contemplate dall´Istituto altre modalità di trasmissione on line della domanda come l´invio del modulo in formato pdf attraverso l’applicazione: "Invio moduli on line" o la trasmissione dei moduli per e-mail, per posta certificata o tramite il cassetto bidirezionale  
   
   
COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO: COMPENSAZIONI TERRITORIALI  
 
Il Ministero del Lavoro con la circolare n. 27 del 24 ottobre 2011, a seguito dei cambiamenti apportati dalla Legge n. 148 del 14 settembre 2011 al regime della compensazione territoriale, ha fornito gli opportuni chiarimenti. Non c’è più l´obbligo di fare la richiesta di compensazione territoriale: l´azienda, che ha più sedi a livello nazionale, infatti, può assumere, in via automatica, un numero superiore di lavoratori aventi diritto al collocamento mirato per compensare le minori assunzioni nelle altre sedi produttive (Art. 9 Decreto legge n. 138/2011). Tale modalità vale anche per le imprese che fanno parte di un "gruppo" (Art. 31 Decreto legislativo n. 276/2003, art. 2359 cod. Civ. E Decreto legislativo n. 74/2002). Per quanto riguarda le comunicazioni d´obbligo relative alla compensazione territoriale, l´informativa deve essere inviata, in via telematica, solamente tramite l´annuale Prospetto informativo entro il 31 gennaio di ogni anno, riportando le variazioni in materia di assunzioni che hanno riguardato le unità produttive dell´azienda e del "gruppo". Il Prospetto informativo dovrà essere inviato a ciascuno dei servizi competenti delle province in cui sono ubicate le unità produttive interessate alla compensazione. Permane il divieto della contemporaneità della richiesta di esonero parziale in presenza di compensazione territoriale: il ricorso all´esonero parziale potrà avvenire soltanto nel caso di accertata impossibilità di assunzione per mancanza di adeguate professionalità, dopo aver espletato ogni iniziativa per l´inserimento dei soggetti aventi diritto all´obbligo. Le imprese che hanno operato la compensazione territoriale avendo in corso delle Convenzioni con i servizi competenti possono richiedere agli stessi la modifica degli obblighi  
   
   
REGIONE EMILIA: AGENDA DIGITALE EUROPEA E PIANO TELEMATICO DELL´ER 2011-2013: LUNEDÌ 21 NOVEMBRE APPUNTAMENTO CON "GOING LOCAL"  
 
Contrasto al digital e al knowledge divide, alfabetizzazione digitale, sviluppo di reti a banda ultra larga, promozione di e-government e open data, “città intelligenti”. Sono alcune delle priorità indicate dalla Regione nel Piano Telematico dell’Emilia-romagna (Piter) 2011-2013 – e presenti nell’Agenda digitale europea – al centro dell’iniziativa in programma a Bologna (Palazzo Re Enzo), lunedì 21 novembre. E’ “European Digital Agenda Going local Italia”, prima delle tre tappe promosse in Italia dalla Commissione europea per promuovere l’Agenda digitale. Un’occasione di dialogo e scambio tra istituzioni, parti economico-sociali, università e centri di ricerca, imprese e cittadini, in cui verranno presentati anche il Piter 2011-2013 e le prime iniziative per l’elaborazione dell’Agenda digitale locale del Comune di Bologna. “L’affermazione di nuovi diritti di cittadinanza digitale – spiega l’assessore regionale alle Reti di infrastrutture materiali e immateriali Alfredo Peri – è uno dei passaggi fondamentali per attuare gli obiettivi indicati nell’Agenda digitale europea, la cui realizzazione locale deve essere affidata a programmazioni strategiche. Tutto questo per avvicinare obiettivi e risultati ai veri bisogni della popolazione e per rendere veramente ‘intelligenti’ i nostri territori e le nostre città. In quest’ottica – conclude l’assessore – diventa inoltre sempre più rilevante identificare forme nuove di cooperazione tra settore pubblico e settore privato per realizzare infrastrutture, ma anche servizi, che favoriscano la creazione e diffusione di competenze, professionalità, valore umano ed economico”. Con l’Agenda digitale europea (http://ec.Europa.eu/information_society/digital-agenda) Bruxelles ha elaborato nel 2010 la propria strategia in materia di innovazione tecnologica, società dell’informazione e nuove forme di comunicazione. Nel luglio 2011 l’Assemblea dell’Emilia-romagna ha approvato la nuova programmazione in materia di società dell’informazione: è il Piano Telematico dell’Emilia-romagna (Piter) 2011-2013. Piter prevede il riconoscimento di veri e propri nuovi diritti di cittadinanza digitale che, affiancandosi ai diritti “tradizionali”, intendono diffondere in modo omogeneo sull’intero territorio nuove competenze, accesso alla rete, ai servizi pubblici innovativi e ai dati. Il Piter 2011-2013 si sviluppa in sintonia con l’Agenda digitale europea e con i suoi obiettivi, in particolare su temi quali il digital divide (nelle sue declinazioni), il knowledge divide, lo sviluppo delle reti di nuova generazione, le tecnologie verdi, le logiche smart grid e il risparmio energetico, gli open data. Sulla base di queste affinità la Regione, insieme con il Comune di Bologna e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, organizza e ospita la presentazione dell’Agenda digitale europea in Emilia-romagna nell’ambito dell’iniziativa Going Local con un’attenzione particolare sulle priorità regionali incluse nel Piter 2011-2013 e presenti nell’Agenda e sugli elementi del nuovo Programma quadro per la Ricerca e l’Innovazione Horizon 2020. L’iniziativa prevede una sessione mattutina – inaugurata dal presidente Vasco Errani – con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni europee e italiane, e una sessione pomeridiana, interattiva e partecipata (in forma di Barcamp), con presentazioni di progetti locali e suggerimenti per adeguare l’Agenda e facilitare l’implementazione a livello regionale e locale. All’appuntamento del 21 novembre a Bologna ne seguirà uno gemello a Palermo, il 22 novembre, e uno conclusivo nazionale a Roma il 23. Obiettivo delle due sessioni locali sarà redigere e consegnare all’Unione europea e al governo nazionale uno stato dell’arte delle principali aree di sviluppo dell’Agenda digitale, evidenziando mancanze e sottolineando al tempo stesso esempi concreti e buone pratiche  
   
   
IL CODICE ANTIMAFIA  
 
Nel Supplemento ordinario n. 214 alla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre è stato pubblicato 2011 il Decreto Legislativo n. 159/2011, recante il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” (di seguito: “Codice antimafia”, entrato in vigore lo scorso 13 ottobre 2011 Il Codice antimafia, in attuazione di due specifiche deleghe previste dalla Legge n. 136/2010 (Piano straordinario antimafia), armonizza le norme antimafia e quelle in tema di misure di prevenzione emanate dal 1956 ad oggi e le coordina con quelle che regolano l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Il provvedimento aggiorna e semplifica anche la complessa disciplina della documentazione antimafia. Il codice antimafia si compone di quattro Libri: I. Le misure di prevenzione, sia personali che patrimoniali; II. La documentazione antimafia; III. Le attività informative ed investigative nella lotta contro la criminalità organizzata. Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; IV. Le modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legislazione penale complementare. Abrogazioni. Disposizioni transitorie e di coordinamento. Rispetto all’originario schema, la versione definitiva del provvedimento non contiene più uno specifico Libro dedicato alla criminalità organizzata di tipo mafioso. Infatti, specie in considerazione dei pareri resi in sede parlamentare dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni Giustizia di Camera e Senato, il Governo ha rinviato ad un successivo intervento normativo la revisione organica delle vigenti disposizioni, di natura sostanziale e processuale, in materia di criminalità organizzata. Ciò allo scopo di evitare una codificazione soltanto “parziale” e di regolare in maniera coerente e completa tutti gli aspetti del fenomeno mafioso (norme incriminatrici, pene principali e accessorie, circostanze del reato, misure di sicurezza, indagini e mezzi di ricerca della prova, intercettazioni giudiziarie, regime carcerario previsto dall’art. 41-bis della legge n. 354/1975, disciplina dei collaboratori e testimoni di giustizia, colloqui investigativi speciali e attività di cooperazione giudiziaria internazionale nel settore della confisca, ecc.). Le nuove disposizioni in materia di misure di prevenzione (Libro I) sono immediatamente efficaci per tutti i nuovi procedimenti, vale a dire quelli avviati sulla base di una proposta di applicazione della misura formulata a partire dalla data del 13 ottobre 2011, mentre ai procedimenti in corso alla suddetta data continuano ad applicarsi le norme previgenti. La nuova disciplina della documentazione antimafia (Libro II), sarà invece applicabile solo alla scadenza di un periodo transitorio (30 mesi) previsto per consentire i necessari adeguamenti sul piano regolamentare, organizzativo e tecnologico  
   
   
APPROVATA DAL PARLAMENTO EUROPEO LA RELAZIONE SU "UNA NUOVA STRATEGIA PER LA POLITICA DEI CONSUMATORI" DELL´UE  
 
Il 15 novembre 2011 il Parlamento Europeo ha approvato la relazione su “Una nuova strategia per la politica dei consumatori” dell’Ue. L’europa, ancora una volta, è più tempestiva rispetto agli stati membri nell’ambito dell’esigenze di tutela dei diritti dei cittadini e delle strategie generali da adottare al fine di promuovere le relative iniziative. La Tutela dei Diritti dei Consumatori è uno degli ambiti in cui l’Unione ha da sempre dimostrato particolare sensibilità con iniziative che hanno condizionato decisivamente le singole normative nazionali concorrendo a realizzare un’uniformità su tutto il territorio europeo. Di seguito riportiamo la relazione politica sulla tutela dei consumatori che vincolerà gli organi europei e quindi gli stati membri a partire da maggio 2012. La relazione “Una nuova strategia per la politica dei consumatori” rappresenta il punto di riferimento delle politiche comunitarie ed il nocciolo sul quale sarà varata, entro maggio 2012, la nuova strategia europea in materia di tutela dei consumatori che non solo amplifica le tutele già previste ma introduce anche novità importanti soprattutto in tema di strumenti collettivi di ricorso (class action europea) e di difesa delle categorie più deboli (es. I minori). La risoluzione proposta dalla “Commissione per il mercato interno e la difesa dei consumatori” contiene aspetti riguardanti: 1) la responsabilizzazione dei consumatori; 2) la sostenibilità sociale e ambientale; 3) la sicurezza degli alimenti e dei prodotti; 4) la tutela dei bambini dalla pubblicizzazione di alimenti nocivi per la salute; 5) garanzie per il trattamento dei dati personali del “consumatore digitale”; 6) l’implementazione di ricorsi collettivi per la risoluzione delle controversie  
   
   
MILANO: COMUNE E PROCURA UNITI CONTRO I CRIMINI INFORMATICI  
 
Solo un lavoro di collaborazione consente di essere efficaci in favore della sicurezza di imprese e cittadini. La crescente diffusione di crimini informatici e le pesanti ripercussioni su cittadini e imprese hanno spinto il comune di Milano e la Procura della Repubblica a stringere un accordo di collaborazione per favorire lo scambio di competenze, informazioni ed esperienze già acquisite al fine incrementare la prevenzione e gestire i rischi. "Oggi molti scambi economici avvengono attraverso l´ausilio di piattaforme informatiche e sono in aumento i reati e le frodi connessi. Imprese e cittadini sono ugualmente colpiti. Le imprese, in particolare, sono soggette a danni significativi e perdita di fiducia negli strumenti informatici. Per questo abbiamo deciso di approfondire e dare concretezza a una collaborazione già esistente. - Così l´Assessore al Lavoro e Sviluppo Economico Cristina Tajani commenta la partnership con la Procura della Repubblica - Solo con un´efficace collaborazione tra istituzioni è possibile dare risposte serie alle imprese e ai cittadini che ci chiedono più sicurezza e informazione per prevenire i reati informatici. Con la Procura stiamo infatti costruendo anche momenti informativi per spiegare a cittadini e imprese come difendersi". L´obiettivo della collaborazione è realizzare un piano formativo, principalmente fondato sulla piattaforma di e-learning del Consorzio Interuniversitario Lombardo per l´Elaborazione Automatica Cilea, che prevede il coinvolgimento attivo di attori istituzionali qualificati: Polizia dello Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale del Comune di Milano; il coinvolgimento attivo delle cattedre delle materie forensi e delle materie non giuridiche interessate; l´interlocuzione attiva con i più importanti operatori di servizi avanzati e di mercato. La Procura della Repubblica che dal 2004, anno dell´introduzione nel codice penale del reato informatico in senso stretto, gestisce un pool di magistrati e polizia giudiziaria specializzata, si è impegnata a farsi interlocutore in incontri con cittadini, educatori e scuole per la prevenzione e conoscenza dei più diffusi fenomeni del crimine informatico. Inoltre completerà la costruzione di un archivio culturale e tecnico a disposizione permanente delle imprese e dei cittadini e realizzerà incontri formativi e di confronto con le imprese. Con l´Amministrazione milanese verranno sviluppate in modo congiunto soluzioni di interesse comune in tema di contrasto al crimine informatico e dei relativi effetti turbativi del mercato, di individuazione di strumenti efficaci di recupero dei criminali e la disponibilità di istituire un fondo per le vittime dei reati informatici  
   
   
PRIVACY: TICKET SANITAR - GARANTITA LA PRIVACY DEGLI ASSISTITI - NO ALLA "DICHIARAZIONE DEI REDDITI” IN FARMACIA  
 
Non ci sarà bisogno di dichiarare il proprio reddito al farmacista per individuare l’importo del ticket da pagare. Basterà che i medici appongano un codice sulle ricette per l’acquisto dei farmaci e per le altre prestazioni sanitarie. In questi termini il Garante privacy ha dato via libera allo schema di linee di indirizzo in materia di misure regionali di compartecipazione alla spesa sanitaria per fasce di reddito, predisposte dal Ministero dell’economia e delle finanze. Le nuove misure, che avranno valore su tutto il territorio nazionale, traggono origine dalle segnalazioni di pazienti che, per usufruire delle esenzioni sul ticket, erano stati costretti a comunicare il loro livello di reddito al farmacista, magari in presenza di altri clienti, o alle persone che eventualmente acquistavano medicinali per loro conto. Alcune Regioni, infatti, in seguito alla manovra economica 2011, avevano deciso di non introdurre il pagamento di 10 euro sulle ricette per le prestazioni specialistiche ambulatoriali, differenziando invece il ticket richiesto in base alla fascia di reddito familiare. Le modalità adottate, però, non garantivano un’adeguata protezione dei dati personali dei pazienti. Lo schema di linee di indirizzo, che tiene conto delle indicazioni fornite dal Garante al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero della salute, prevede che, a tutela della privacy, sia il medico stesso ad apporre sulla ricetta un codice teso a identificare, non in chiaro, la fascia di reddito di appartenenza dell’assistito, e quindi a definire l’entità del contributo da pagare. All’atto della prescrizione, il medico dovrà verificare il codice da inserire per ogni persona collegandosi al Sistema tessera sanitaria oppure utilizzando l’apposita documentazione cartacea o digitale predisposta dalla azienda sanitaria locale  
   
   
IL FUTURO DELLA PRIVACY: I GARANTI EUROPEI CHIEDONO UN DIRITTO UNIFORME  
 
Il mondo della Rete, lo sviluppo di nuovi strumenti di comunicazione, le nuove possibilità di raccolta, gestione e trasmissione dei dati personali stanno cambiando l´assetto giuridico della protezione dati e lo stesso modo di concepire la privacy. In vista dell´adozione del nuovo quadro giuridico europeo in materia di protezione dati, il Garante italiano è impegnato attivamente su questo fronte insieme alle altre Autorità europee di protezione dati. E´ stato infatti inviato alla Vice Presidente della Commissione Europea, Vivian Reding, il nuovo documento elaborato dal Gruppo che riunisce i Garanti europei sul futuro della normativa in materia privacy. Un mese fa la Vice Presidente e Commissaria per la giustizia, i diritti fondamentali e la cittadinanza, aveva chiesto alle Autorità di protezione dati europee un ulteriore contributo al processo di revisione della Direttiva 95/46, iniziato all´indomani dell´entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Oltre che sul ruolo delle Autorità di protezione dati e sulla loro cooperazione, la Reding si era soffermata sulla problematica relativa al cosidetto "diritto applicabile", che costituisce uno dei punti cruciali della riforma del quadro giuridico comunitario. Nella lettera di risposta, i Garanti europei ribadiscono, in particolare, la necessità di un più alto livello di armonizzazione della normativa in materia di protezione dei dati personali allo scopo di pervenire ad una interpretazione ed un´applicazione uniformi. L´obiettivo è infatti quello di assicurare maggiore certezza giuridica a chi tratta dati personali e, al tempo stesso, garantire a tutti i cittadini europei lo stesso grado di tutela, indipendentemente dalla posizione geografica di chi usa i loro dati. E´ proprio su questo aspetto che ha insistito il Garante privacy italiano, il quale in tutte le riunioni del gruppo si è anche espresso a favore della presentazione da parte della Commissione di una proposta di regolamento tale da rendere immediatamente applicabile dagli Stati membri e in maniera uniforme la nuova disciplina in materia di protezione dati. Il documento sottolinea, inoltre, la necessità di rafforzare il ruolo delle Autorità privacy sia attraverso l´istituzione di un segretariato indipendente, che consenta una maggiore capacità di cooperazione e coordinamento in materia di privacy, sia rendendo più vincolanti gli atti adottati dalle stesse Autorità  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: QUALORA NON SIA NOTO IL DOMICILIO ATTUALE DI UN CONSUMATORE, IL GIUDICE DELL’ULTIMO DOMICILIO NOTO PUÒ ESSERE COMPETENTE A CONOSCERE DI UN’AZIONE NEI SUOI CONFRONTI  
 
L´impossibilità di localizzare il domicilio attuale del convenuto non deve privare l’attore del proprio diritto ad esercitare un’azione giurisdizionale. La banca ceca Hypoteční banka, e il sig. Lindner, cittadino tedesco, hanno concluso un contratto di mutuo ipotecario per il finanziamento dell’acquisto di un bene immobile. All’epoca della conclusione di tale mutuo, il sig. Lindner era domiciliato a Mariánské Láznĕ (Repubblica ceca) e, conformemente al contratto, era tenuto ad informare la banca di ogni mutamento di domicilio. Il contratto prevedeva inoltre, per le eventuali controversie, la competenza del giudice ordinario del luogo in cui si trovava la banca, determinato in base alla sua sede. La banca ha agito dinanzi all´Okresní soud v Chebu (Tribunale distrettuale di Cheb, Repubblica ceca) affinché ingiungesse al sig. Lindner di versarle la somma di Czk 4 383 584,60 (circa Eur 175 214), maggiorata degli interessi di mora, per gli arretrati del mutuo. Il giudice ha rilevato che il sig. Lindner non era più domiciliato presso l’indirizzo indicato nel contratto e non è stato in grado di determinare il suo domicilio nella Repubblica ceca. Pertanto il giudice ceco si è rivolto alla Corte di giustizia chiedendo l’interpretazione del regolamento sulla competenza giurisdizionale e, in particolare, chiedendo se questo ammetta una disposizione del diritto nazionale di uno Stato membro che consente che si svolga un procedimento contro una persona di cui è ignoto il domicilio. Nell’odierna sentenza la Corte rileva, anzitutto, che il regolamento non definisce espressamente la competenza giurisdizionale quando il domicilio del convenuto non è noto. Essa rammenta poi che, secondo il regolamento, l’azione dell’altra parte del contratto contro il consumatore può essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore. Se, tuttavia, il giudice nazionale non perviene ad identificare il domicilio del consumatore nel territorio nazionale, esso deve verificare se quest’ultimo sia domiciliato in un altro Stato membro dell’Unione europea. Nel caso in cui il giudice nazionale, da un lato, non sia in grado di individuare il domicilio del consumatore nel territorio dell’Unione e, dall’altro, non disponga di indizi probatori che gli consentano di ritenere che questi sia effettivamente domiciliato al di fuori dell’Unione, la regola secondo cui, in caso di controversia, il giudice competente è quello dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore deve essere intesa nel senso che essa riguarda non solo il domicilio attuale del consumatore, ma anche il suo ultimo domicilio conosciuto. Infatti, una simile interpretazione del regolamento consente all’attore di individuare agevolmente il giudice al quale può rivolgersi e, al contempo, al convenuto di prevedere ragionevolmente quello dinanzi al quale può essere citato. Allo stesso modo, essa permette di evitare che l’impossibilità di localizzare il domicilio attuale del convenuto impedisca l’individuazione del giudice competente, circostanza che priverebbe l’attore del proprio diritto ad esercitare un’azione giurisdizionale. Inoltre, tale soluzione assicura un giusto equilibrio tra i diritti dell’attore e quelli del convenuto, quando quest’ultimo aveva l’obbligo di informare il primo di qualunque mutamento di indirizzo intervenuto successivamente alla sottoscrizione del contratto di credito immobiliare di lunga durata. Di conseguenza, la Corte dichiara che, essendo nell’impossibilità di localizzare il domicilio attuale del sig. Lindner, i giudici cechi sono competenti a conoscere dell’azione intentata dalla banca nei suoi confronti. Da ultimo, la Corte esamina la possibilità, prevista dal diritto ceco in simile ipotesi, di proseguire il procedimento all’insaputa del convenuto mediante la designazione di un tutore e la notifica della domanda giudiziale a quest’ultimo. La Corte rileva che, sebbene simili misure configurino una limitazione dei diritti della difesa, tale limitazione è tuttavia giustificata alla luce del diritto dell’attore ad una tutela effettiva. Difatti, in mancanza della designazione di un tutore al quale l’atto di citazione possa essere notificato, l’attore non potrebbe far valere tale diritto nei confronti di una persona senza domicilio noto. Nondimeno, la Corte conclude dichiarando che il giudice adito deve in ogni caso assicurarsi che sia stato fatto tutto il possibile per rintracciare la persona affinché quest´ultima possa presentare le proprie difese. (Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, 17 novembre 2011, Sentenza nella causa C-327/10, Hypoteční banka a.S. Udo Mike Lindner)