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LUNEDI

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Notiziario Marketpress di Lunedì 20 Febbraio 2012
CONFINDUSTRIA CULTURA ITALIA: IL 17 FEBBRAIO A SANREMO IL "DIGITAL CONTENT FORUM - NUOVI SCENARI NEL MONDO DELL´INTRATTENIMENTO E DEI MEDIA DIGITALI"  
 
Si è svolto il 17 febbraio a Sanremo, organizzato da Confindustria Cultura Italia, il Digital Content Forum sui nuovi scenari nel mondo dell´intrattenimento e dei media digitali. Al centro del confronto Musica, game, audiovisivi, libri, periodici e film nell´evoluzione della rete. L´iniziativa, in programma nella Sala Hibiscus dell´Hotel Royal (Corso Imperatrice, 80 - Sanremo), è stata aperta dal saluto del presidente di Confindustria Cultura Marco Polillo, a cui è seguito l´intervento di Barbara Riatti di Gfk Retail and Tecnology Italia sul tema "L´innovazione come veicolo di crescita nell´era digitale". Ne hanno poi discusso, moderati da Marta Cagnola di Radio24, il presidente di Fem Filippo Sugar, il presidente di Fimi Enzo Mazza, il presidente di Univideo Roberto Guerrazzi, il presidente di Confindustria Cultura e presidente di Aie Marco Polillo, il presidente di Confindustria Digitale Stefano Parisi e gli onorevoli Antonio Palmieri e Ricardo Franco Levi della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati  
   
   
IL JOB MATCHING ARRIVA A MILANO  
 
Appuntamento al 6 marzo a Palazzo Giureconsulti. Incontri e confronti sui temi del lavoro in ambito digitale. Dopo la tappa già in programma a Udine il 29 febbraio, il 6 marzo arriva anche a Milano il Job Matching, il primo evento gratuito dedicato alle professioni digitali, in tour per tutta Italia. Territorio di riferimento per l´appuntamento di Milano, non solo la città - che rimane comunque il centro nevralgico nazionale in ambito digitale -, ma l´intera regione, fucina di talenti e di realtà aziendali all´avanguardia. L´iniziativa, progettata e sviluppata dall´Associazione Luoghi Di Relazione - già organizzatrice di 2 edizioni del Digital Experience Festival - , si avvale per la tappa di Milano della preziosa collaborazione della Camera di Commercio di Milano e di Asseprim, associazione nazionale che rappresenta le aziende di Servizi Professionali per le Imprese. Il Job Matching è uno spazio aperto al racconto delle professioni del digitale, all’incontro tra domanda e offerta, tra chi è alla ricerca di nuovi talenti e chi il talento sente di averlo e poterlo mettere a disposizione. Un’occasione per fare il punto non solo sulle opportunità per fare carriera con il digitale e sulle possibilità di formazione, ma anche e soprattutto sull’evoluzione di un mercato del lavoro – quello del digitale – in costante sviluppo, soprattutto a Milano e in Lombardia, veri riferimenti nazionali (e internazionali) del settore. Ma quali sono queste nuove professioni? Le aziende hanno esigenze in ambito digitale che ancora faticano a riconoscere e definire, quindi non sanno dove cercare le risorse che vengano incontro ai propri bisogni. Dall´altro lato, esiste un tessuto non solo di candidati (e quindi potenziali risorse), ma anche di liberi professionisti, micro imprese e società di servizi che hanno le competenze adatte alle esigenze aziendali, ma spesso non sanno a chi proporle perché il mercato sembra non essere pronto. Il Job Matching ha proprio questo obiettivo: non è il classico incontro in cui consegnare Cv, biglietti da visita e affrontare colloqui standard, bensì un’opportunità di scambio e confronto reale in cui da un lato presentare sé stessi e le proprie competenze e dall’altro scoprire le esigenze reali di chi offre lavoro, con la possibilità di un contatto diretto e immediato tra le parti. Il programma, interamente dedicato alle tematiche del lavoro in ambito digitale, e pensato per venire incontro alle esigenze di aziende, liberi professionisti, candidati, istituti formativi e studenti, si sviluppa su un´intera giornata: una conferenza su tematiche emergenti nel mondo del lavoro, workshop e servizi di consulenza per avvicinarsi in modo pratico alle tematiche trattate, un´area di incontro per aziende e istituti che si propongono al pubblico della manifestazione, nonché per conoscersi reciprocamente e magari iniziare nuove collaborazioni, ma soprattutto diverse sessioni di Elevator Pitch, un innovativo modo di presentazione “cronometrata” di pochi minuti (inutile dire che arriva dagli Usa), in cui esporre nella maniera più convincente ed efficace possibile le proprie esigenze o mostrare le proprie competenze, ambizioni e punti di forza per convincere il proprio interlocutore. Presto disponibile il programma dettagliato con gli appuntamenti della giornata, gli interventi della conferenza e gli workshop organizzati. Intanto è già possibile iscriversi gratuitamente all´evento o prenotare il proprio Elevator Pitch di presentazione sul sito www.Jobmatching.it/milano. Per esigenze particolari, per accedere ai servizi Premium riservati ad aziende, freelance e istituti scolastici, e per qualsiasi informazione, è invece attivo l´indirizzo jobmatching@luoghidirelazione.It . Job Matching è patrocinato dal Ministero per lo Sviluppo Economico e dal Dipartimento della Gioventù. Per maggiori informazioni: Associazione Luoghi Di Relazione +39 035 233 952 jobmatching@luoghidirelazione.It    
   
   
AVRÀ LUOGO A MILANO, AL PALAZZO DELLE STELLINE, IL CONVEGNO AILOG DEL PROSSIMO 23 MARZO  
 
Sono già numerose la iscrizioni al Convegno che Ailog organizza per il pomeriggio del prossimo 23 marzo a Milano, presso il Palazzo delle Stelline (in corso Magenta, 61). Inoltre, al novero delle aziende che porteranno la loro testimonianza (Ikea, Whirlpool, Number 1 Logistics Group), si è aggiunta Fata Logistics, operatore logistico del gruppo Finmeccanica. “La positiva accoglienza che il mondo della logistica sta riservando all’evento del 23 marzo, commenta Paolo Bisogni, presidente Ailog (Associazione Italiana di Logistica e di Supply Chain Management), conferma la validità e l’attualità del tema che abbiamo voluto porre al centro dei lavori: l’outsourcing delle operazioni di magazzino a cooperative di servizi costituisce infatti un modello sempre più frequentemente utilizzato, con notevoli vantaggi ma anche numerosi problemi; integrare le attività, garantire elevati livelli di servizio, controllare i costi diventano sfide sempre più complesse per i manager della logistica”. Nel corso del Convegno, manager di imprese italiane e internazionali, docenti universitari, operatori specializzati e dirigenti della pubblica amministrazione illustreranno e analizzeranno le azioni messe in campo dai protagonisti della filiera, proponendo le linee guida per la corretta gestione delle operazioni di magazzino. Porterà il suo importante contributo al Convegno, tra gli altri, il giuslavorista professor Michele Tiraboschi, docente di Diritto del Lavoro e di Diritto delle Relazioni Industriali alla Facoltà di Economia “Marco Biagi” di Modena. Ailog Associazione Italiana di Logistica e di Supply Chain Management rappresenta il punto di incontro e di riferimento per i professionisti della logistica. Ailog si propone di individuare le soluzioni finalizzate al perseguimento dell’efficienza logistica nei rapporti tra produzione, distribuzione, servizi e infrastrutture. Attenta alle tematiche di formazione, Ailog organizza congressi, convegni e seminari di approfondimento. Conta oltre 1000 soci, appartenenti ad aziende private ed enti pubblici il cui fatturato complessivo è di circa 250 miliardi di euro  
   
   
MARCO POMÈ, TITOLARE LINDBERGH SRL, NOMINATO VICE-PRESIDENTE AILOG  
 

Marco Pomè, titolare di Lindbergh srl, è il nuovo vice-presidente di AILOG (Associazione Italiana di Logistica e di Supply Chain Management). La nomina è stata annunciata dal presidente di AILOG, Paolo Bisogni.

Nato a Bergamo nel 1965, Marco Pomè è laureato in Ingegneria delle Tecnologie Industriali, Politecnico di Milano. In passato, ha lavorato, con ruoli manageriali e dirigenziali, per diverse aziende, tra cui DHL International, come Logistics Manager, e per Hewlett Packard, come Logistics Specialist e Business Manager.

Membro del Consiglio Direttivo AILOG dal 1997, Marco Pomè è presidente del National Certification Board per la Certificazione dei logistici in Italia, rappresentante per l’Italia nel Comitato Scientifico ECBL (European Certification Board for Logistics), Consigliere Direttivo ECBL, membro dell’ELA (European Logistics Association)–EU Relations Committee, membro del Comitato di Direzione della rivista “Logistica Management”. Inizialmente, ha dato il proprio contributo ad AILOG collaborando, nel 1995, alla creazione della Sezione AILOG Giovani, di cui, dal 2001 al 2005, ha assunto la Presidenza.

“Ho accettato con entusiasmo la nomina alla vicepresidenza di AILOG, associazione alla quale ho dedicato una parte importante della mia carriera professionale, ha commentato Marco Pomè, e grazie a questo nuovo incarico conto di potere offrire al mondo della logistica italiana un contributo concreto in termini di progettualità, sviluppo, autorevolezza”.

“Con la nomina di Marco Pomè alla vicepresidenza, ha spiegato Paolo Bisogni presidente AILOG, la nostra associazione potrà contare su un validissimo patrimonio di esperienza (sia a livello nazionale che internazionale), competenza e soprattutto entusiasmo: sono quindi convinto che, anche grazie al suo prezioso contributo, potremo raggiungere e consolidare i nostri obiettivi: confermare il ruolo di AILOG quale punto di riferimento della logistica italiana e quale interlocutore privilegiato delle istituzioni, valorizzare il patrimonio di professionalità e relazioni degli associati, offrire ai soci nuovi servizi e supporti professionali”.


AILOG Associazione Italiana di Logistica e di Supply Chain Management rappresenta il punto di incontro e di riferimento per i professionisti della logistica. AILOG si propone di individuare le soluzioni finalizzate al perseguimento dell’efficienza logistica nei rapporti tra produzione, distribuzione, servizi e infrastrutture. Sempre attenta alle tematiche di formazione, AILOG organizza congressi, convegni e seminari di approfondimento. Conta oltre 1000 soci, appartenenti ad aziende private ed enti pubblici il cui fatturato complessivo è di circa 250 miliardi di euro

 
   
   
TURISMO: È BOOM DEI VIAGGI “PORTA A PORTA” - NEGLI ULTIMI TRE ANNI SONO CRESCIUTI IN MEDIA DEL 20% ALL’ANNO. PIACCIONO A PERSONE TRA I 30 E I 50 ANNI  
 
Piacciono sempre di più perché garantiscono piena libertà, autonomia, ma soprattutto un confronto diretto, attorno al tavolo di casa, con un bicchiere di vino o una tazza di tè. Li prediligono uomini e donne dai 30 ai 50 anni, appassionati di avventura, buoni conoscitori delle nuove tecnologie, ma che non disdegnano il fascino romantico di un viaggio relax lontano da tutti e da tutto. In sintesi, questo è il profilo degli italiani che, sempre più, si rivolgono alle aziende della vendita diretta a domicilio che propongono soluzioni per il viaggio, il turismo e il tempo libero. Si tratta di una novità che sta riscuotendo un enorme successo. A rivelarlo è Univendita (Unione italiana vendita diretta a domicilio), l’associazione di categoria che raggruppa le aziende d’eccellenza nella vendita diretta che, tra le sue associate, ha l’azienda Cartorange, specializzata proprio nell’offerta di viaggi su misura a domicilio. Negli ultimi tre anni, Cartorange ha aumentato del 20% all’anno il suo giro d’affari, contro una flessione annua del mercato dei viaggi di circa il 30%: «L’aumento dei servizi a domicilio anche nel settore dei viaggi -dice Gianpaolo Romano, amministratore delegato di Cartorange- non è un fatto casuale. Con internet la ricerca è diventata molto più veloce e variegata, ma richiede molto tempo perché tutti i tasselli si incastrino a dovere: orari degli aerei, prenotazioni alberghiere, noleggio auto, spostamenti. Nelle tradizionali agenzie di viaggio, inoltre, è quasi sempre da mettere in conto l’attesa che, in molti casi, porta i potenziali clienti a desistere dall’organizzare un viaggio. Attorno al tavolo di casa propria, grazie alla consulenza di un incaricato preparato e professionale, all’altezza di ogni esigenza e naturalmente collegato con l’agenzia viaggi Cartorange, i clienti si sentono molto più coccolati, sicuri e soddisfatti». I clienti che prediligono i viaggi su misura a domicilio sono persone che amano farsi costruire i viaggi al di là dei soliti “pacchetti” e che amano ricevere consigli per individuare mete e tipologie di viaggio aderenti ai propri interessi e alle proprie esigenze. Sono persone che hanno un’età compresa tra i 30 e i 50 anni, appassionati di viaggi e di avventura, che amano le nuove tecnologie, e che adorano confrontarsi con i consulenti di viaggio capaci di dare loro risposte precise, puntuali e basate sulle esperienze personali. Secondo Cartorange, i viaggi confezionati su misura spaziano dai semplici week-end, ai viaggi oltre oceano fino agli itinerari insoliti e avventurosi: «Stiamo riscontrando un notevole apprezzamento per le destinazioni calde, ma che possono associare momenti di relax a momenti di conoscenza e scoperta -continua l’amministratore delegato di Cartorange-; parliamo di località quali il Sudafrica, le Mauritius, il Messico, Dubai e Oman, St. Barth. Viaggi nei deserti e nei campi tendati stanno riscuotendo un notevole apprezzamento. Per i viaggi di nozze, le mete preferite sono Australia, Polinesia e Stati Uniti. Anche se, la vera novità degli ultimi mesi sono i Tree Resort veri e propri hotel ecologici costruiti sugli alberi per una vacanza a contatto con la natura, e il cielo, senza rinunciare a tutti i comfort degli alberghi più lussuosi ed esclusivi. I più apprezzati Tree Resort della nostra clientela sono quelli di Jardin Ville, in Madagascar, il Lake Manyara in Tanzania, lo Zululand e l’Ivory Lodge, in Sudafrica». «La dimostrazione di questo apprezzamento sta nel fatto che la modalità di vendita diretta a domicilio si dimostra capace di rispondere alle esigenze della clientela in ogni ambito economico, sia esso di prodotto sia esso di servizio -è il commento di Luca Pozzoli, presidente di Univendita-. L’attività di Cartorange dimostra che la vendita diretta a domicilio è un sistema di vendita certamente antico e ricco di tradizione, ma capace di innovarsi e di trovare nuove e importanti forme di sviluppo». Info: Univendita - www.Univendita.it    
   
   
FIRENZE (CNR): GIUDIZIO PENALE “DIGITALE” - 24 FEBBRAIO 2012  
 
Il giudizio penale “digitale”, ne discute l’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica (Ittig) del Consiglio Nazionale delle Ricerche, tra analisi forense dei dati e valutazione della prova penale. Venerdi 24 febbraio 2012 – h. 10.30 nell’Aula Telematica dell’ Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica in via de’ Barucci 20 a Firenze. Introdurrà il Seminario Giancarlo Taddei Elmi dell’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica del Consiglio Nazionale delle Ricerche. E relazionerà Filippo Novario dell’Università del Piemonte Orientale. Seguirà una discussione in merito. Il Diritto vanta un’influenza informatica profonda, con riflessi in campo legislativo, documentale e giuridico sostanziale. La Convenzione del Consiglio d’Europa sui Cybercrime, Budapest 2001, mostra, per la prima volta e in primo piano, l’influsso dell’informatica anche in campo processuale, sul processo penale, attraverso la necessaria disposizione di una disciplina, per altro mai esplicitamente citata: la Computer Forensics. Atta all’acquisizione e analisi dei dati rilevanti per il caso concreto, la Computer Forensics rappresenta l’unico elemento d’influenza informatica processuale penale. Il processo è però un’architettura normativa per la celebrazione del rito giudiziario, il cui cuore è duplice: le prove e il giudizio del giudice. Quest’ultimo da intendersi come il ragionamento probatorio per la soluzione del caso giudiziale concreto, lasciato libero in campo processuale penale dai principi del rito accusatorio. Sotto questo aspetto sorgono alcune questioni. Le prove informatiche, attraverso la loro analisi, influiscono sull’atto cognitivo sotteso al Giudizio Penale? Se sì, è possibile, in via dottrinale e senza snaturare il processo penale accusatorio, concepire gli influssi dell’Informatica sul Giudizio attraverso la teorizzazione di un Giudizio Penale “Digitale”?. Filippo Novario, laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Torino, Dottore di Ricerca in Diritto presso lo stesso Ateneo, ha svolto l’attività di Sistemista Informatico con competenze in Sicurezza Informatica e d’Ausiliario Informatico-forense presso la Procura della Repubblica di Torino. È Consulente Informatico Giuridico e Forense per Aziende, Istituti Bancari e di Credito, Studi Legali, Forze dell’Ordine e Istituzioni. Già Docente a contratto per l’insegnamento dell’Introduzione all’Informatica Giuridica presso la Facoltà di Giurisprudenza di Alessandria, Università del Piemonte Orientale, collabora per la ricerca con la cattedra di Informatica Giuridica del Dipartimento di Giurisprudenza Luiss Guido Carli, Roma. È organizzatore e docente della Summer School “Informatics Law” presso la Facoltà di Legge dell’Università di Haifa, Israele. Tra le sue pubblicazioni Computer Forensics. Tra Giudizio e Business, Libreria Cortina Torino, Torino 2012; Prove penali informatiche. Il processo, l’esperto, il giudizio, Libreria Cortina Torino, Torino 2011. Il seminario è aperto a tutti. Per informazioni: tiscornia@ittig.Cnr.it  
   
   
SINELUNGA (TEATRO CIRO PINSUTTI): SICUREZZA INFORMATICA E TELEMATICA - SEMINARIO ORGANIZZATO DALL’ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO JOHN LENNON IN COLLABORAZIONE CON L’ISTITUTO DI FORMAZIONE FRANCHI - LUNEDÌ 20 FEBBRAIO ALLE ORE 18  
 
L’appuntamento è rivolto a tutti i cittadini, in particolare a genitori e allievi delle scuole primarie e secondarie di I grado. Obiettivo, mostrare le opportuni¬tà offerte dalla Rete e le necessarie precauzioni da adottare per evitare insidie e pericoli. Le opportunità offerte dalla Rete e le necessarie precauzioni da adottare per evitare insidie e pericoli, soprattutto quando a navigare in internet sono i minori. Sarà questo il tema principale del seminario sulla sicurezza informatica e telematica in programma lunedì 20 febbraio alle ore 18 al teatro Ciro Pinsuti (sala Agnolucci) di Sinalunga (Siena), organizzato dall’istituto statale comprensivo John Lennon in collaborazione con l’istituto di formazione Franchi, con la partecipazione della Polizia Postale di Arezzo e con il patrocinio dell’amministrazione comunale. L’appuntamento è rivolto a tutti i cittadini, in particolare a genitori e allievi delle scuole primarie e secondarie di I grado e mira a fornire informazioni e soluzioni sui principali aspetti della navigazione in internet, soprattutto da parte degli under 18. La Rete infatti offre opportunità irrinunciabili per lo studio, il lavoro, la condivisione, la partecipazione attiva e la cittadinanza, ma presenta anche rischi che possono essere affrontati solo grazie alla compresenza e al confronto tra allievi, insegnanti e genitori. All’interno di tale quadro, il seminario tratterà la problematica dello sviluppo sociale e civile della nuova cittadinanza digitale grazie ai contributi di esperti del settore informatico e/o educativo. Ai lavori parteciperanno infatti Dominga Bianchini, assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Sinalunga, Marco Mosconi, dirigente scolastico istituto statale comprensivo “J.lennon”, Walter Dell’arciprete, ispettore capo Polizia di Stato sezione Polizia Postale di Arezzo, Leandro Cammilli, coordinatore didattico istituto di formazione Franchi, Anna Liberatori, ingegnere informatico e Giulio Luzzi, redattore del periodico My Media – Osservatorio di cultura digitale. L’utilizzo del computer e della rete internet rap¬presenta al contempo “uno stile di pensiero”, una “modalità per comunicare e ricevere informazioni” e una “palestra di cittadinanza” presente e futura. Sempre più le transazioni con uffici privati e pubblici, le ricerche quotidiane e scolastiche, le richieste di documentazione etc. Passano per l’uso della Rete. La conoscenza informatica e la pratica quotidiana che direttamente ne conseguono offrono l’unica possibile alternativa al “digital divide” (il divario digitale), che condiziona le possibilità di sviluppo e di relazione tanto tra continenti e nazioni, che tra singoli individui all’interno di un medesimo contesto culturale. Conoscere le peculiarità della comunicazione digitale è il primo passo per evitare forme evolute di analfabetismo di ritorno. La Rete nasconde insidie, evidenzia possibilità inedite e talvolta pericolose. Tra i “netizen” (i nuovi cittadini della rete) è possibile incontrare la stessa variegata umanità che si incontra ogni giorno nel vivere quotidiano e pubblico, di conseguenza oltre a splen¬dide possibilità si potrà incorrere in alcune insidie. Ma paure non controllate che potrebbero indurre ad allontanare i minori dalla “rete sociale” più grande del mondo non sono ammissibili e penalizzano eccessivamente lo sviluppo cognitivo per poter rendere praticabili soluzioni estreme. Utilizzare con competenza e precisione il computer e le opportunità offerte da internet è un diritto/dovere dal quale i ragazzi del nuovo millennio non possono prescindere. I contributi che caratterizzano il seminario intendono fornire una conoscenza di base degli strumenti analitici e di quelli che possono aiutare a controllare i rischi che rendono insicuro il cammino nella Rete da parte dei minori  
   
   
VODAFONE PORTA LA BANDA ULTRA-LARGA NEGLI STADI ITALIANI  
 
Il Mobile Internet del futuro arriva negli stadi: a partire da marzo, Vodafone sperimenterà la tecnologia Lte, portando in anteprima il 4G nei templi dello sport Made in Italy. La sperimentazione partirà dallo stadio di Torino e toccherà, entro marzo 2012, i principali impianti italiani. A tal fine, Vodafone ha predisposto a Torino gli apparati che abilitano la connessione Lte, realizzando un impianto in grado di offrire connessioni prossime alla velocità di 100 Mbps in download e 50 Mbps in Upload. In questa prima fase, il servizio sarà testato durante tutti i principali eventi calcistici della stagione da gruppi selezionati di clienti (utenza amica), ai quali Vodafone darà la possibilità di accedere gratuitamente alla connessione super veloce per verificarne sul campo le potenzialità. Un’anteprima assoluta, che rappresenta il primo passo di Vodafone verso l’innovazione 4G. Vodafone ha scelto di puntare sulla tecnologia Lte, investendo oltre 1 miliardo di euro nella recente asta per le frequenze, con la volontà di contribuire alla nascita di una nuova esperienza del mobile internet, fatta di servizi e applicazioni innovative che potranno sfruttare appieno una velocità di connessione pari, se non addirittura superiore, a quella normalmente sperimentata all’interno delle abitazioni. Lte rappresenta inoltre un’ulteriore opportunità per il superamento del problema del digital divide che da sempre affligge il paese, una missione che vede Vodafone impegnata in prima linea, con numerosi progetti già avviati  
   
   
TELECOM ITALIA: SPERIMENTAZIONE DELLA NUOVA TECNOLOGIA LTE  
 
Dal 16 febbraio, a Torino, per la prima volta in Italia, si possono provare i servizi ultrabroadband di Telecom Italia basati sulla rete mobile di nuova generazione che consente connessioni fino a 100 Megabit al secondo. A disposizione del pubblico le nuove chiavette Lte per la fruizione in mobilità di contenuti multimediali in alta definizione. Telecom Italia avvia la sperimentazione aperta al pubblico dei nuovi servizi basati sulla tecnologia Lte (Long Term Evolution), che permette la trasmissione dati con una velocità fino a 100 Mbit/s in download e 50 Mbit/s in upload, rendendo disponibili in contemporanea servizi e contenuti multimediali ad alta definizione. Fino al 22 febbraio a Torino, per la prima volta in Italia, è possibile provare le potenzialità offerte dalla rete mobile ultrabroadband di nuova generazione presso il punto vendita Tim di Via Lagrange 20, dove sono allestite apposite postazioni aperte al pubblico. Le nuove chiavette Lte, già configurate e connesse in modalità ultrabroadband, consentono di sperimentare direttamente i servizi in mobilità ad alta velocità come il video streaming in Hd, la fruizione di contenuti on demand e la navigazione libera in Internet. Questa iniziativa si inserisce nell’ambito del piano di sviluppo nazionale della rete mobile di nuova generazione per la quale Telecom Italia ha investito 1 miliardo e 260 milioni di Euro per l’acquisizione delle frequenze a 800, 1800 e 2600 Mhz, confermando in questo modo la volontà dell’azienda di realizzare reti sempre più moderne e in grado di offrire nuovi servizi tecnologicamente evoluti che rispondono alle esigenze dei cittadini e alla crescente quantità di traffico generata da cellulari, chiavette, smartphone e tablet. L’avvio di questa fase, che anticipa il lancio commerciale dei servizi basati sulla tecnologia Lte, giunge a conclusione di un percorso che ha visto Telecom Italia impegnata, già dalla fine del 2009, nello sviluppo della nuova rete ultrabroadband e protagonista della prima sperimentazione sul campo a livello mondiale proprio a Torino, città dove ha sede il Tilab, il centro di sviluppo e ricerca del Gruppo. Nel corso del 2010 e del 2011 il progetto Lte è proseguito con una serie di test che hanno consentito di mettere a punto le soluzioni tecnologiche e l’interoperabilità tra i diversi elementi di rete  
   
   
MYWIND, L’APPLICAZIONE PER SMARTPHONE E TABLET È GIÀ UN SUCCESSO. IN POCO PIÙ DI UN MESE REGISTRATI OLTRE 100MILA DOWNLOAD  
 
Arriva Mywind, una nuova applicazione per smartphone e tablet che nel primo mese di lancio ha gia’ riscosso l’apprezzamento degli utenti con oltre 100mila download eseguiti. Secondo il direttore Mobile Internet and Innovative Services di Wind, Edoardo Thermes, “si tratta di una soluzione innovativa per tenere sotto controllo le informazioni piu’ importanti della propria linea mobile attraverso un terminale Android o Apple”. Il punto di forza dell’applicazione risiede proprio nelle nuove opportunita’ dirette offerte al cliente: verificare consumi e traffico residuo, ricaricare, modificare l’offerta, attivare promozioni, trovare i negozi Wind più vicini alla propria posizione e ricevere promozioni dedicate. “Il primo riscontro di Mywind e’ stato eccezionale” – continua Thermes – “In appena un mese l’app e’ stata scaricata da piu’ di 100mila clienti”. Il download e’ gratuito dall’Android Market e dall’App Store di Apple. Per l’utilizzo e’ necessario essere registrati all’area clienti di Wind.it e si puo’ accedere utilizzando la stessa username e password. Thermes ha commentato i dati: “Questi risultati sono sorprendenti visto che, ad esempio, nel solo mondo Android Wind in poco piu’ di un mese ha avuto oltre 50mila download rispetto ai 160mila registrati da Vodafone in circa due anni”. “E’ interessante notare” – aggiunge il direttore Mobile Internet and Innovative Services di Wind “che l’altra meta’ dei 100 mila download ha avuto luogo su terminali Apple. Un dato eclatante avvenuto in poco piu’ di dieci giorni perche’ l’app per iPhone e’ stata rilasciata il 24 gennaio, a testimonianza del fatto che gli utilizzatori di iPhone si trovano molto bene con le nostre soluzioni tariffarie, in particolare quelle di tipo All Inclusive”. Mywind non si ferma qui e ha diversi piani di sviluppo. E’ prevista l’aggiunta di nuove funzionalita’ ed il continuo miglioramento della user experience. I commenti ed i suggerimenti dei clienti saranno dunque fondamentali. “Questo continuo dialogo e’ un aspetto tipico del mondo delle app, infatti la prossima novita’ sara’ l’aggiunta di un widget per Android: un display che mostrera’ al cliente le info principali della linea senza la necessita’ di accedere all’applicazione, una delle funzioni piu’ richieste dai clienti Wind nei commenti ricevuti sull’Android Market”. Un’altra possibile evoluzione anticipata da Thermes potrebbe riguardare una applicazione rivolta alla clientela aziendale. La sfida di Wind non e’ stata lanciata ad un solo sistema operativo. Thermes spiega che “oggi nel mondo smartphone Android con Samsung ed il mondo Apple rappresentano numericamente le realta’ piu’ importanti ed in forte crescita. Tuttavia questo non vuol dire che verranno trascurati gli utilizzatori di terminali con altri sistemi operativi, come ad esempio Blackberry o Windows Mobile”. L’azienda sta lavorando ad un versione “web based” della App, conclude il direttore Mobile Internet and Innovative Services di Wind, affinche’ possa essere utilizzata da qualsiasi telefono, e perfino da terminali meno sofisticati per rendere Mywind accessibile a tutti  
   
   
WIND E MICROSOFT ADVERTISING: MSN SLIDER PER LA NUOVA CAMPAGNA WEB "INTERNET MEGA UNLIMITED"REGISTRA RISULTATI DA RECORD  
 
Wind Telecomunicazioni ha scelto Microsoft Advertising per il lancio della sua nuova campagna di comunicazione digitale dedicata all´offerta mobile "Internet Mega Unlimited". Le due aziende hanno proposto, in anteprima nel nostro Paese, Msn Slider, un nuovo formato di comunicazione non invasivo, mix vincente di grande visibilità a forte impatto e coinvolgimento degli utenti al servizio del brand. Vincitore dello Iab Rising Stars Competition, Msn Slider ha confermato le attese con ottimi risultati in termini di interazione – quasi 13.000 utenti unici e oltre 127 secondi di esposizione media per utente – e raggiungendo oltre 12,3 milioni di impression e 1,1 milione di contatti unici. Wind, da sempre innovatore e precursore nel settore della tecnologia e della comunicazione, si è affidato alla concessionaria pubblicitaria di Microsoft e alle sue property, in grado di raggiungere oltre 17 milioni di utenti in tutto il mondo, per potenziare la propria brand awareness e stimolare l´interesse degli utenti verso la nuova offerta "Internet Mega Unlimited", mediante un´esperienza unica. Il 9 febbraio all´interno della home page di Msn erano presenti un "bottone" 300x250 e una Slide Bar 950x90 che seguiva l´utente durante lo scroll della pagina, rimanendo sempre ancorata nella parte finale. Entrambi gli strumenti consentivano di accedere in maniera semplice e immediata ad un minisito interamente dedicato a Wind, raggiungibile anche grazie ad un video di 15 secondi che presentava in maniera originale e coinvolgente l´offerta Internet Mega Unlimited. Per il suo carattere interattivo e per l´efficacia capace di garantire nella veicolazione dei messaggi, Msn Slider si propone come lo strumento ideale per campagne di digital advertising orientate al branding, che richiedono creatività e call-to-action. Inoltre, l´avanzata tecnologia Microsoft e la sua profonda conoscenza del target favorita dall´appartenenza ad un network internazionale, consente agli inserzionisti di cogliere appieno il potenziale di una strategia di comunicazione digitale, sostenuti, inoltre, da ricerche e studi capaci di misurare l´efficacia delle campagne condotte. Paolo Nanni, Direttore Strategie, Business Analysis e Planning di Wind dichiara: "Wind è un´azienda che guarda sempre con estrema attenzione alle novità offerte dal mondo dei Media e, in particolare, a quelle proposte per Internet". "Grazie agli ottimi rapporti di collaborazione che abbiamo con Microsoft – continua Nanni – abbiamo potuto testare in anteprima lo Slider di Msn, che sarà uno dei formati adv di maggior impatto della campagna Internet Mega Unlimited, ideata dall´agenzia pubblicitaria Verba e pianificata da Mediainsight". “L’arrivo del formato Msn Slider in anteprima per l’Italia conferma il ruolo di Microsoft Advertising quale leader nella realizzazione e nell’offerta di nuove soluzioni e formati creativi innovativi, in grado di soddisfare le richieste degli inserzionisti in termini di reach ed efficacia dei messaggi e al tempo stesso capaci di coinvolgere gli utenti e chiamarli alla call-to-action mediante esperienze uniche” ha dichiarato Giorgio Gabrielli, Direttore della Divisione Advertising e Online Microsoft Italia. “Msn Slider è un formato originale, innovativo e dalle enormi potenzialità, che si sposa perfettamente con le esigenze comunicative dell’azienda, alla ricerca di una soluzione capace al tempo stesso di consolidare brand awareness e creare engagement”  
   
   
EPSON BUSINESS COUNCIL: COME CREARE VALORE NELLE PICCOLE IMPRESE CON LE NUOVE TECNOLOGIE  
 
La seconda edizione dell’Epson Business Council, appuntamento che mette a confronto esperti di business e piccoli imprenditori di cinque paesi europei, indica i temi più rilevanti per la crescita delle piccole imprese. Presentati cinque casi reali italiani. L’epson Business Council, nato con l’obiettivo di sostenere, motivare e stimolare le microimprese, quest’anno era dedicato, tra l’altro, all’importanza delle nuove tecnologie a supporto di modelli di business in grado di favorire la crescita economica e l’acquisizione di nuovi clienti nelle imprese di piccole dimensioni (1-10 addetti). Quattro i temi principali: crescita, acquisizione di nuovi clienti, innovazione e tecnologia. Agli invitati, provenienti da cinque paesi europei (Italia, Spagna, Francia, Germania, Regno Unito) e riunitisi a Londra, è stato chiesto di raccontare quale lezione avessero imparato nella loro carriera di imprenditori, cosa avessero scoperto di inaspettato e quali fossero le caratteristiche dell’ambiente imprenditoriale del loro Paese. In particolare durante l’incontro sono stati affrontati quattro argomenti chiave per il successo delle piccole imprese: - Crescita e investimento: come trovare il giusto equilibrio tra volontà di crescita e necessità di sopravvivere nell’incerto contento economico attuale? E’ meglio attendere un segnale di ripresa dell’economia o la crisi rappresenta il momento perfetto per destinare fondi alla crescita del business? - Acquisizione di clienti: quanto è importante mantenere e fidelizzare i clienti? - Tecnologia: con risorse e competenze limitate, le nuove tecnologie rappresentano per le piccole imprese un semplice costo o un’opportunità di crescita? - Innovazione: cosa significa innovare per una piccola impresa? Quali sono i diversi tipi di innovazione e come investire con successo su essa? Tra i tanti temi discussi, uno spunto di riflessione interessante viene da Andrea Granelli, fondatore di Kanso, autore di “L’artigiano digitale” e rappresentante italiano all’Epson Business Council, che afferma: “per avere successo nel business è necessario continuare a migliorare la propria offerta: l’innovazione non deve essere solo una curiosità. E in questo gli imprenditori hanno molto da imparare dai clienti: il consumatore, infatti, è in grado di dare grandi consigli.” Molte sono state le considerazioni e i suggerimenti emersi durante l’Epson Business Council; ne segnaliamo alcuni: - “La peggior cosa da fare è abbassare i prezzi per recuperare e attrarre i clienti.” Inma Martinez, imprenditrice e partner presso Opus Corporate Finance Llp, Spagna. - “Ci sono due tipi di innovazione: una è trovare la soluzione di un problema, l’altra è progettare e realizzare qualcosa di cui le persone hanno bisogno o vogliono e che non è mai stato fatto prima.” Jonathan Benhamou, fondatore e Ceo di Novapost, Francia. - “Per aiutare le Pmi a vedere i benefici dell’It e a considerarlo una necessità per il business servono strumenti migliori.” Harald von Kortzfleisch, fondatore e managing partner di Vonkor Gmbh, Germania - “E’ importante sottolineare che innovazione non significa numero di brevetti, bensì portare qualcosa di nuovo e utile alla società: significa risolvere i problemi.” Sara Murray, fondatrice di confused.Com e buddi.Com, Regno Unito. Il Profilo degli esperti Andrea Granelli - Nato nel 1960, laurea in informatica e specializzazione post-laurea in psichiatria. Nel 1995 entra a far parte di Video On Line (primo Internet Service Provider italiano) come assistente al suo fondatore, Nicola Grauso. Nel 1996 entra in Telecom Italia come Direttore Vendite e Marketing per Tin, servizio internet nascente del gigante delle telecomunicazioni. In seguito è diventato direttore Internet del Gruppo Telecom Italia e, infine, amministratore delegato di tin.It Spa. Granelli oggi è amministratore delegato e fondatore di Kanso, una società di consulenza specializzata nello sviluppo di innovazioni basate sulla tecnologia. È stato inoltre per diversi anni direttore scientifico della scuola internazionale di design Domus Academy. Comunicato Stampa Inma Martinez - E’ stata descritta dalle riviste Fortune e Time come uno dei maggiori talenti in Europa nell’applicazione della tecnologia in campo sociale e alle caratteristiche delle persone. Ha lavorato alle Nazioni Unite, in Goldman Sachs e in aziende di tecnologia. Inizia la sua prima avventura imprenditoriale nel 1999. Da allora ha co-fondato e guidato altre due società, l´ultima in Finlandia, su richiesta di/su incarico di Ventures 3i, che in meno di 18 mesi è passata da start-up a società a vera e propria con il lancio a livello mondiale di soluzioni tecnologiche per i suoi clienti principali, Nokia e Hp. E’ consigliere di Sport England per l’Innovation Investment Fund. Jonathan Benhamou - Novapost offre soluzioni per facilitare il lavoro quotidiano come la consegna, la memorizzazione e l’archiviazione dei documenti. Il suo obiettivo è affrontare compiti complessi riducendo il ruolo dell´utente ad azioni molto semplici che richiedono un solo clic e abbattendo drasticamente i costi di gestione dei documenti cartacei. Benhamou è anche co-fondatore e amministratore delegato dell’associazione Mire, partner del governo francese, la cui missione è contribuire a facilitare l´accesso delle giovani imprese innovative e start-up ai bandi di gara del governo francese. È anche membro della delegazione francese al G20. Harald von Kortzfleisch, nato nel 1962, è professore di ruolo presso l´Università di Coblenza. E’ fondatore e direttore accademico delle attività imprenditoriali dell´università e della “School of Entrepreneurial Design Thinking”. Tra il 2008 e il 2011, fuori dal contesto accademico, ha sostenuto circa 40 gruppi di studenti nell’avviamento di un´attività imprenditoriale. Inoltre è fondatore e managing partner di Vonkor Gmbh, una società di consulenza specializzata nel trasferimento di conoscenze scientifiche in piccole e medie imprese e start-up. Sara Murray - Laureata all´Università di Oxford in fisiologia, psicologia e filosofia, ha iniziato nella consulenza manageriale. Nel 1992 fonda la sua prima azienda, Ninah Consulting offrendo consulenza di marketing. Nel 1999 fonda inspop.Com. Nel 2007 nasce Buddi, una novità nella sicurezza personale e nella tecnologia assistenziale. Murray ha contribuito allo sviluppo di Tracker, un servizio di monitoraggio sicuro nel settore della salute mentale. È membro del Technology Strategy Board del governo britannico e siede anche nello Small Business Economic Forum del governo. Nel novembre del 2010, è stata uno dei 16 imprenditori designati a partecipare nuovo Entrepreneurs Forum del governo. Murray è infine uno dei fondatori di Seedcamp, un´intensa settimana di eventi che si tiene a Londra, destinati a giovani imprenditori provenienti da tutta l´area Emea. Comunicato Stampa Il Gruppo Seiko Epson Epson, leader mondiale nell’innovazione e nell’imaging, ha come impegno primario quello di superare la visione e le aspettative dei clienti, in tutto il mondo, con tecnologie che garantiscono compattezza, riduzione del consumo energetico, alta precisione, attraverso una gamma di prodotti che va dalle stampanti, ai videoproiettori 3Lcd per il business e la casa, sino ai dispositivi elettronici e al quarzo. Con capogruppo Seiko Epson Corporation che ha sede in Giappone, il Gruppo Epson conta quasi 75.000 dipendenti in 100 società nel mondo ed è orgoglioso di contribuire alla salvaguardia dell´ambiente naturale globale e di sostenere le comunità locali nelle quali opera. Http://global.epson.com Epson Italia S.p.a. Svolge la propria attività con l´obiettivo di fornire prodotti e servizi che soddisfino al meglio i clienti e, in sintonia con la filosofia del Gruppo Epson di cui fa parte, è impegnata ad operare come soggetto attivo in armonia con l´ambiente naturale e sociale in cui è inserita. Epson è presente in Italia con una filiale già dal dicembre 1987, che ha registrato per l’anno fiscale 2010 un fatturato di oltre 200 milioni di Euro e impiega oggi circa 150 persone. Info: Epson Italia Spa - http://www.epson.it/    
   
   
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA ITALIANA: BASILICATANET NON HA VIOLATO PAR CONDICIO - SENTENZA TAR DEL LAZIO  
 
Il Tribunale dà ragione alla Regione Basilicata e annulla la decisione assunta dall’Agcom su segnalazione dello Csail. L’autorità dovrà versare alla Regione anche le spese di giudizio Agril Tar del Lazio ha annullato la delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che a seguito di un ricorso presentato da Filippo Massaro dello Csail aveva ordinato la pubblicazione su Basilicatanet di “un messaggio recante l’indicazione di non rispondenza della dichiarazione del Presidente della Regione ivi pubblicato in tata 1 giugno 2011” alle norme sulla par condicio. La sentenza è stata adottata a seguito di ricorso presentato dall’Ufficio Legale della stessa Regione, (nelle persone del responsabile dell’Ufficio Legale, avv. Pasquale Golia e di altri due avvocati dell’Ufficio, Maurizio Brancati e Valerio di Giacomo) che evidenziava non solo come la decisione fosse stata assunta in assenza di contraddittorio con la Regione stessa (la norma prevede che debbano essere “contestati i fatti, sentiti gli interessati ed acquisite eventuali controdeduzioni), ma come la pubblicazione contestata non sia avvenuta sul sito istituzionale della Regione (www.Regione.basilicata.it) ma sul portale territoriale (www.Basilicatanet.it), così distinti dal 22 luglio del 2010. La dichiarazione del Presidente della Regione, Vito De Filippo, riguardava la decisione con cui la Corte di Cassazione aveva decretato l’ammissibilità del referendum sul Nucleare accanto ad altri quesiti quali quelli sull’acqua pubblica, al pari di altre dichiarazione sullo stesso tema di altri soggetti politici. Per il Tar, nel procedimento originato dalla segnalazione Csail, è stata “completamente omessa la prescritta e doverosa contestazione dei fatti” necessaria per garantire il “diritto di partecipazione e di difesa delle parti coinvolte”. Il Tar, pur non entrando nel merito della questione, avendo proceduto all’annullamento del provvedimento Agcom per motivi procedurali, evidenzia come “lo stesso Corecom che ha condotto l’istruttoria ha ritenuto che, nella fattispecie, non si fosse travalicato il limite imposto dalla regolamentazione di riferimento”. Alla luce di tali argomentazioni, il Tribunale ha anche condannato l’Agcom al pagamento delle spese di giudizio in favore della Regione Basilicata  
   
   
QUINTO RAPPORTO SULLA DIFFUSIONE DELLA GIUSTIZIA ALTERNATIVA IN ITALIA  
 
Sono state oltre 86.000 le procedure di giustizia alternativa avviate in Italia nel 2010 tra arbitrati amministrati (753), conciliazioni Corecom (49.348), negoziazioni paritetiche (17.407), mediazioni amministrate (18.525) e riassegnazioni di nomi a dominio (50). La mediazione si trova in uno stato di veloce evoluzione e si riscontrano i primi segnali positivi, nonostante il 2010 sia stato un anno ‘di transizione’. Cresce il numero dei successi: quando le parti si presentano in mediazione, viene raggiunto l’accordo in più del 74% dei casi, tendenza che viene confermata per il 2011 dalle proiezioni fornite da Unioncamere Nazionale. Aumenta anche il numero delle parti chiamate in mediazione che decidono di partecipare agli incontri e il professionista mantiene un ruolo centrale, assistendo la parte nell’84% dei casi. Il Rapporto Isdaci, per il quinto anno consecutivo, prosegue nell’opera di monitoraggio anche delle altre forme di giustizia alternativa, a partire dall’arbitrato amministrato, per il quale si rileva un aumento del valore medio delle controversie, nonostante il ricorso allo strumento sia sostanzialmente in stasi rispetto al 2009. Boom di procedimenti per i Corecom, che con 49.348 domande (57,3%), registrano il maggior incremento con un +13,7%. In notevole crescita, inoltre, l’attività decisoria di alcune Autorità pubbliche, dato che sottolinea le grandi potenzialità di questo fenomeno sostanzialmente ancora poco utilizzato. La giustizia alternativa si conferma più veloce di quella ordinaria: 228 giorni in media la durata di una procedura di arbitrato, circa 56 giorni per la mediazione amministrata, contro i 7 anni e tre mesi per la definizione dei procedimenti di giustizia civile, così come dichiarato dal Ministro Severino nella relazione sull’amministrazione della Giustizia nell’anno 2011. Il valore medio delle controversie è di circa 520.000 euro per gli arbitrati, +166%, e di 16.331 euro per la mediazione amministrata. Le materie del contendere sono state soprattutto telecomunicazioni, commercio e contratti bancari e finanziari per la mediazione, diritto societario, appalti, commercio e immobiliare per gli arbitrati. La giustizia alternativa delle Camere di commercio. Nel 2010 sono state 17.387 le mediazioni amministrate presso le Camere di commercio (94% del totale), di cui il 71% tra imprese e consumatori e il 26% tra imprese. 616 gli arbitrati (l’82% di tutte le domande di arbitrato presentate in Italia e la totalità delle procedure di arbitrato internazionale, il 5% del totale) per un valore medio di oltre 544.000 euro. Nel panorama nazionale spicca la Camera Arbitrale di Milano, azienda speciale della Camera di commercio di Milano, che da sola ha gestito il 17% di tutte le procedure di arbitrato (129) e il 62% degli arbitrati internazionali rilevati in Italia, per un valore medio di 4,7 milioni di euro. Questi alcuni dei temi trattati nel Quinto rapporto sulla diffusione della giustizia alternativa in Italia, realizzato da Camera di commercio di Milano, Unioncamere e Isdaci (Istituto Scientifico per l’arbitrato la mediazione e il diritto commerciale), con il patrocinio di Camera dei Deputati e Regione Lombardia, e presentato oggi in Camera di commercio di Milano a due anni dall’entrata in vigore della nuova legislazione sulla mediazione. “I ritardi per la giustizia rappresentano un costo di circa 23 miliardi per le imprese italiane - ha dichiarato Carlo Sangalli, presidente della Camera di commercio di Milano -. Una cifra troppo elevata soprattutto in un contesto di crisi economica come quello che stiamo attraversando. Imprenditori e consumatori hanno bisogno di un sistema veloce ed efficiente che consenta di risolvere in modo economico le controversie. La mediazione diventa quindi, su molti temi, la prima via di soluzione permettendo di alleggerire i procedimenti in tribunale. Per questo la Camera di commercio di Milano è attiva a livello nazionale ed internazionale, grazie all’operato della sua Camera Arbitrale e a collaborazioni per la promozione e la diffusione degli strumenti di giustizia alternativa”. “I dati dell´osservatorio Unioncamere sulla mediazione, rileva il presidente Ferruccio Dardanello, mostrano che le 93 Camere di commercio iscritte nel registro del Ministero della giustizia dal marzo a dicembre 2011 hanno gestito circa 15.000 mediazioni che costituiscono il 25% di tutte le mediazioni obbligatorie gestite in Italia e circa il 70% risulta gia definito. Di queste nel 40% dei casi la controparte ha accettato di presentarsi davanti al mediatore e nel 55% dei casi si è conclusa con un accordo soddisfacente per entrambe le parti. Con l´entrata in vigore a marzo dell´obbligatorietà per rcauto e condominio ci si aspetta una ulteriore crescita che contribuirà alla riduzione del contenzioso ad alleggerirete il carico di lavoro degli uffici giudiziari ma soprattutto una riduzione di tempi e costi per cittadini e imprese". Afferma Giovanni Deodato, presidente Isdaci: “Anche grazie alla riforma della mediazione, l’importanza della giustizia alternativa va affermandosi sempre di più nel nostro Paese, nonostante rappresenti ancora un fenomeno piuttosto limitato. Il nostro Rapporto annuale costituisce uno dei mezzi più adeguati per contribuire alla crescita e alla conoscenza degli strumenti extragiudiziali di composizione delle controversie.”  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: L’ACCESSO DEL PUBBLICO ALLE INFORMAZIONI AMBIENTALI PUÒ ESSERE NEGATO DA UN MINISTERO PURCHÉ ESSE RIENTRINO IN UN PROCEDIMENTO LEGISLATIVO CUI TALE MINISTERO PARTECIPA. TUTTAVIA, TALE ECCEZIONE NON SI APPLICA PIÙ UNA VOLTA CONCLUSOSI IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO  
 
La direttiva 2003/4, che attua la convenzione di Aahrus nel diritto dell’Unione, mira a garantire ai cittadini e alle imprese − senza che siano tenuti a far valere un interesse − un diritto di accesso alle informazioni ambientali detenute dalle autorità pubbliche. Tuttavia, la direttiva concede agli Stati membri la facoltà di escludere tale diritto nei confronti degli «organismi o (...) istituzioni che agiscono nell’esercizio di competenze (...) legislative». Peraltro, la direttiva consente agli Stati membri di prevedere la possibilità di rigetto di una richiesta di informazioni ambientali in taluni casi, segnatamente quando la divulgazione di tali informazioni arrecherebbe pregiudizio alla riservatezza delle deliberazioni delle autorità pubbliche, a condizione che tale riservatezza sia prevista dal diritto. La direttiva è stata trasposta nel diritto tedesco dalla legge sull’informazione ambientale (Umweltinformationsgesetz). Nella fattispecie, la Flachglas Torgau Gmbh è un produttore tedesco di vetro che partecipa allo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. Essa desidera ottenere informazioni sulle condizioni in cui l’Umweltbundesamt (Agenzia federale per l’ambiente), autorità responsabile per tale scambio in Germania, ha adottato alcune decisioni di assegnazione delle suddette quote nel periodo 2005 - 2007. A tale scopo, la Flachglas Torgau ha chiesto al Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (ministero federale per l’ambiente, per la protezione della natura e per la sicurezza nucleare, Germania) di trasmetterle informazioni relative sia al procedimento legislativo nell’ambito del quale è stata adottata la legge sul piano di assegnazione delle quote di emissione di gas a effetto serra per il periodo di assegnazione 2005 2007, sia all’attuazione di detta legge. Il produttore ha chiesto in particolare l’accesso ad alcune note e pareri interni di tale ministero nonché ad elementi della corrispondenza, inclusa quella elettronica, scambiata dal medesimo con l’Agenzia federale per l’ambiente. Il ministero non ha accolto la richiesta. Ha ritenuto, da una parte, di essere esentato dall’obbligo di comunicare le informazioni relative al procedimento legislativo a causa della sua partecipazione a tale procedimento, e, dall’altra, che le informazioni relative all’attuazione della legge del 2007 fossero coperte dalla riservatezza delle deliberazioni delle autorità pubbliche. Il Bundesverwaltungsgericht (Corte federale amministrativa, Germania), che deve pronunciarsi sulla controversia in ultima istanza, ha chiesto alla Corte di giustizia di precisare i limiti che gli Stati membri possono porre al diritto di accesso del pubblico alle informazioni ambientali. Secondo la Corte, gli Stati membri possono prevedere che i ministeri neghino l’accesso del pubblico alle informazioni ambientali, purché questi ultimi partecipino al procedimento legislativo, segnatamente mediante la presentazione di progetti di legge o di pareri. Infatti, in un caso del genere, gli Stati membri possono fare uso della facoltà di escludere il diritto di accesso nei confronti degli «organismi o (...) istituzioni che agiscono nell’esercizio di competenze (...) legislative». Tale facoltà consente agli Stati membri di stabilire le regole idonee ad assicurare il corretto svolgimento del procedimento di adozione delle leggi tenendo conto del fatto che, nei diversi Stati membri, l’informazione dei cittadini è, di regola, sufficientemente assicurata nell’ambito del procedimento legislativo. Tuttavia, una volta concluso il procedimento legislativo (mediante la promulgazione della legge), il ministero che vi ha partecipato non può più avvalersi di tale eccezione, poiché il corretto svolgimento di tale procedimento non può più, in linea di principio, essere ostacolato dalla messa a disposizione delle informazioni ambientali. Del resto, i documenti relativi a tale procedimento e, in particolare, le relazioni parlamentari sono generalmente accessibili al pubblico. Al contrario, non è escluso che il ministero possa negare la trasmissione di tali informazioni per altri motivi riconosciuti dal diritto dell’Unione. In tal senso, gli Stati membri possono prevedere che la richiesta di informazioni ambientali sia respinta, qualora la loro divulgazione rechi pregiudizio alla riservatezza delle deliberazioni delle autorità pubbliche, sempreché la riservatezza sia «prevista dal diritto». A tal riguardo, la Corte rileva che il legislatore dell’Unione ha chiaramente voluto che nel diritto nazionale esista una regola esplicita. Anche se non è necessario che tutte le condizioni di tale motivo di diniego siano determinate in dettaglio, deve essere escluso che le autorità pubbliche possano determinare unilateralmente le circostanze in cui può essere opposta la riservatezza. Ciò implica segnatamente che il diritto nazionale stabilisca chiaramente la portata della nozione di «deliberazioni» delle autorità pubbliche, che rinvia alle fasi finali del processo decisionale delle autorità pubbliche. La Corte conclude che la condizione prevista dalla direttiva, secondo cui la riservatezza delle deliberazioni delle autorità pubbliche deve essere «prevista dal diritto», può essere considerata soddisfatta allorché esiste, nel diritto nazionale dello Stato membro interessato, una norma che dispone, in modo generale, che la riservatezza delle deliberazioni delle autorità pubbliche costituisce un motivo di diniego di accesso a informazioni ambientali detenute da tali autorità, purché il diritto nazionale determini chiaramente la nozione di deliberazione. Peraltro, la Corte ricorda che un’autorità pubblica che intenda avvalersi della riservatezza delle proprie deliberazioni al fine di respingere una richiesta di accesso alle informazioni ambientali deve procedere per ciascun caso particolare ad una ponderazione degli interessi contrapposti. (Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, 14 febbraio 2012, sentenza nella causa C-204/09, Flachglas Torgau Gmbh / Germania)  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: L’AUTORITÀ CECA GARANTE DELLA CONCORRENZA PUÒ SANZIONARE GLI EFFETTI DI UN’INTESA MONDIALE PRODOTTI NELLA REPUBBLICA CECA PRIMA DELLA SUA ADESIONE ALL’UE  
 
La Commissione non è competente a sanzionare gli effetti di tale intesa, anche se questa è cessata soltanto dopo l’adesione La presente causa riguarda un’intesa di portata mondiale sul mercato delle apparecchiature di comando con isolamento in gas (« Aig »), di cui hanno fatto parte, in diversi periodi compresi tra il 1988 e il 2004, varie imprese europee e giapponesi del settore dell’elettrotecnica. Sia la Commissione sia l’autorità ceca garante della concorrenza hanno esaminato tale intesa, infliggendo ammende alle imprese coinvolte. In tale contesto, l’autorità ceca garante della concorrenza ha avviato un procedimento successivamente a quello avviato dalla Commissione e la sua decisione è stata adottata posteriormente a quella della Commissione. Tanto l’avvio dei procedimenti quanto l’irrogazione delle sanzioni hanno avuto luogo dopo il 1° maggio 2004, giorno dell’adesione della Repubblica ceca all’Unione europea. La Commissione ha analizzato gli effetti anticoncorrenziali dell’intesa sul mercato dell’Unione e ha applicato le regole di concorrenza dell’Unione, mentre l’autorità ceca garante della concorrenza ha esaminato gli effetti dell’intesa nel territorio ceco, applicando il diritto ceco della concorrenza, limitandosi tuttavia a sanzionare gli effetti prodotti dall’intesa nella Repubblica ceca prima del 1° maggio 2004. La Toshiba e altre società partecipanti all’intesa hanno proposto ricorso contro la decisione dell’autorità ceca garante della concorrenza dinanzi agli organi giurisdizionali cechi, ritenendo tale decisione contraria alle norme europee sulla concorrenza (nella fattispecie, le disposizioni del regolamento n. 1/2003), secondo cui le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri perdono automaticamente la competenza se la Commissione avvia un procedimento per violazione delle regole di concorrenza. A tale proposito, esse sottolineano che, secondo quanto accertato dalla Commissione, l’intesa è cessata l’11 maggio 2004 – vale a dire dopo l’adesione della Repubblica ceca all’Unione – e che la decisione della Commissione riguarda anche gli effetti dell’intesa nel territorio ceco. Tali società sostengono di essere state sanzionate due volte, in quanto l’autorità ceca garante della concorrenza ha inflitto loro un’ammenda per una violazione che era già stata oggetto di una decisione a livello europeo. Una prassi di questo genere violerebbe il divieto di cumulo delle sanzioni per il medesimo comportamento (principio del ne bis in idem). Il Krajský soud v Brně (tribunale regionale di Brno, Repubblica ceca) chiede alla Corte di giustizia se il fatto che la Commissione, nella sua decisione, abbia considerato che l’intesa era cessata qualche giorno dopo l’adesione della Repubblica ceca all’Unione europea e che l’autorità ceca garante della concorrenza aveva avviato un procedimento e adottato la propria decisione dopo il 1° maggio 2004, data in cui era entrato in vigore anche il regolamento n. 1/2003, comporti la perdita completa della competenza, da parte dell’autorità ceca garante della concorrenza, a esaminare e sanzionare gli effetti prodotti prima di tale adesione. La Corte ricorda anzitutto che il diritto dell’Unione vincola la Repubblica ceca dalla sua adesione, quindi dal 1° maggio 2004, e che si applica in tale Stato alle condizioni previste dai Trattati e dall’Atto di adesione. A tale proposito, né i Trattati né l’Atto di adesione della Repubblica ceca contengono indicazioni a favore di un’applicazione retroattiva delle regole di concorrenza dell’Unione agli effetti anticoncorrenziali prodottisi in tale paese prima della sua adesione. Orbene, in assenza di un’indicazione espressa di questo tipo, in base al principio della certezza del diritto tali effetti devono essere valutati alla luce delle norme giuridiche vigenti al momento in cui si sono prodotti, quindi alla luce del diritto ceco. La Corte conclude che le regole di concorrenza del diritto dell’Unione non sono applicabili agli effetti anticoncorrenziali di tale intesa, dato che questi ultimi si sono prodotti nel territorio della Repubblica ceca prima della sua adesione all’Unione. Inoltre, per quanto riguarda la delimitazione delle competenze delle autorità nazionali e dell’Unione in materia di intese, la Corte rammenta che, ai sensi del regolamento n. 1/2003, la competenza ad applicare le regole di concorrenza dell’Unione è ripartita tra la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri. La Corte precisa tuttavia che queste ultime perdono tale competenza se la Commissione avvia un procedimento diretto all’irrogazione di un’ammenda. Del pari, nel momento in cui la Commissione ha avviato tale procedimento, le autorità nazionali perdono anche la possibilità di applicare le disposizioni di diritto nazionale che vietano le intese. Tuttavia, la Corte osserva che le regole di concorrenza dell’Unione non prevedono che l’avvio di un procedimento da parte della Commissione comporti la perdita, permanente e definitiva, in capo alle autorità nazionali garanti della concorrenza, della loro competenza ad applicare la normativa nazionale in materia di concorrenza. Al contrario, la competenza delle autorità nazionali è ripristinata una volta terminato il procedimento avviato dalla Commissione, poiché il diritto dell’Unione e il diritto nazionale in materia di concorrenza si applicano parallelamente. Infatti, le regole di concorrenza a livello europeo e nazionale considerano le pratiche restrittive sotto aspetti diversi e i loro ambiti di applicazione non coincidono. Ciononostante, la Corte precisa che le autorità nazionali garanti della concorrenza non possono prendere decisioni che siano in contrasto con la decisione adottata dalla Commissione. Allo stesso modo, dopo che la Commissione ha preso la sua decisione, le autorità nazionali possono pronunciarsi sull’intesa sulla base del diritto della concorrenza dell’Unione se rispettano la decisione della Commissione. A tale proposito, la Corte sottolinea che la competenza delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri è ripristinata non soltanto nell’ipotesi in cui la Commissione abbia deciso di non applicare le regole di concorrenza dell’Unione a un’intesa, ma anche per tutte le decisioni immaginabili che la Commissione può adottare sulla base del regolamento n. 1/2003. Di conseguenza, la Corte dichiara che l’autorità ceca garante della concorrenza può pronunciarsi sugli effetti anticoncorrenziali prodotti dall’intesa nella Repubblica ceca prima della sua adesione. Da ultimo, la Corte rileva che la Commissione ha sanzionato solamente le conseguenze dell’intesa all’interno dello Spazio economico europeo menzionando espressamente i vecchi Stati membri dell’Unione e gli Stati parti dell’accordo See. La decisione della Commissione non sanziona quindi gli eventuali effetti anticoncorrenziali prodotti da tale intesa nel territorio della Repubblica ceca durante il periodo precedente la sua adesione. Tale constatazione è peraltro confermata dal fatto che, per calcolare l’importo delle ammende, la Commissione nella sua decisione non ha tenuto conto degli Stati che hanno aderito all’Unione il 1° maggio 2004. Poiché l’autorità ceca garante della concorrenza si è limitata a sanzionare le conseguenze dell’intesa che si sono realizzate nel territorio ceco prima del 1° maggio 2004, e che queste ultime non sono state prese in considerazione dalla Commissione all’atto dell’irrogazione delle ammende, la Corte dichiara che, in assenza di un cumulo di sanzioni, il principio del ne bis in idem non è stato violato. (Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, 14 febbraio 2012, sentenza nella causa C-17/10, Toshiba Corporation e a. / Úřad pro ochranu hospodářské soutěže)  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: LA TUTELA DEI VIAGGIATORI CONTRO IL RISCHIO DI INSOLVENZA DELL’ORGANIZZATORE DEL VIAGGIO «TUTTO COMPRESO» SI APPLICA ANCHE NEL CASO IN CUI L’INSOLVENZA SIA DOVUTA ALLA CONDOTTA FRAUDOLENTA DI QUEST’ULTIMO  
 
L’obbligo, per l’organizzatore del viaggio, di disporre di garanzie sufficienti per assicurare, in caso di insolvenza, il rimborso del prezzo del viaggio e il rimpatrio del viaggiatore si applica a prescindere dalle cause dell’insolvenza. La direttiva sui viaggi «tutto compreso» mira, fra l’altro, a garantire che, in caso di insolvenza o di fallimento dell’organizzatore del viaggio, il viaggiatore sia rimpatriato e rimborsato delle spese che ha già pagato. A tal fine, essa obbliga l’organizzatore del viaggio a dare prove sufficienti di disporre di garanzie per assicurare, in una simile evenienza, il rimpatrio ed il rimborso suddetti. In tal senso, il codice civile tedesco (Bürgerliches Gesetzbuch) dispone che l’organizzatore del viaggio deve garantire che al viaggiatore venga rifuso il prezzo pagato per il viaggio, se le prestazioni di viaggio non vengono fornite a causa dell’insolvenza di detto organizzatore. Il Landgericht Hamburg (Tribunale regionale di Amburgo, Germania) chiede alla Corte di giustizia se tale tutela dei viaggiatori si applichi anche qualora l’insolvenza sia dovuta alla condotta fraudolenta dell’organizzatore del viaggio. Tale giudice deve statuire in merito al ricorso proposto dal sig. Blödel‑plawlik nei confronti della compagnia assicurativa tedesca Hansemerkur Reiseversicherung Ag a seguito del rifiuto, da parte della stessa, di rimborsargli il prezzo del suo viaggio «tutto compreso», al quale non è stata data esecuzione a causa dell’insolvenza dell’organizzatore del viaggio, Rhein Reisen Gmbh. Quest’ultimo – che, ad avviso del Landgericht, in realtà non ha mai pianificato l’effettuazione del viaggio che il sig. Blödel‑pawlik aveva prenotato per sé e per sua moglie – è divenuto insolvente perché ha distratto le somme incassate dai viaggiatori. Esso aveva stipulato un’assicurazione contro la sua insolvenza presso la compagnia assicurativa Hansemerkur ed aveva presentato al sig. Blödel‑pawlik due buoni di garanzia nei quali era previsto che il prezzo del viaggio gli sarebbe stato rimborsato in caso di mancata effettuazione del viaggio dovuta ad insolvenza dell’organizzatore. Orbene, la compagnia assicurativa ritiene che la direttiva non sia volta a tutelare il viaggiatore dalle operazioni fraudolente compiute dall’organizzatore del viaggio «tutto compreso». Nella sua odierna sentenza, la Corte chiarisce che la tutela conferita ai viaggiatori dalla direttiva in caso di insolvenza dell’organizzatore del viaggio «tutto compreso» si applica anche qualora tale insolvenza sia dovuta alla condotta fraudolenta di quest’ultimo. La direttiva, infatti, è volta per l’appunto a tutelare il consumatore contro le conseguenze dell’insolvenza, indipendentemente dalle sue cause. Pertanto, il fatto che l’insolvenza dell’organizzatore del viaggio sia dovuta alla condotta fraudolenta del medesimo non può costituire un ostacolo al rimborso dei fondi versati per il viaggio e al rimpatrio del viaggiatore. (Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, 16 febbraio 2012Sentenza nella causa C‑134/11, Jürgen Blödel-pawlik / Hansemerkur Reiseversicherung Ag)  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: IL GESTORE DI UNA RETE SOCIALE IN LINEA NON PUÒ ESSERE COSTRETTO A PREDISPORRE UN SISTEMA DI FILTRAGGIO GENERALE, RIGUARDANTE TUTTI I SUOI UTENTI, PER PREVENIRE L’UTILIZZO ILLECITO DI OPERE MUSICALI E AUDIOVISIVE  
 
Un simile obbligo non rispetterebbe il divieto di imporre a detto gestore un obbligo generale di sorveglianza, né l’esigenza di garantire il giusto equilibrio tra la tutela del diritto d’autore, da un lato, e la libertà d’impresa, il diritto alla protezione dei dati personali e la libertà di ricevere o comunicare informazioni, dall’altro. La Sabam è una società belga di gestione dei diritti degli autori, compositori ed editori di opere musicali. A tale titolo, essa ha il compito di autorizzare l’utilizzo delle loro opere protette da parte di terzi. La Sabam si oppone alla Netlog Nv, che gestisce una piattaforma di rete sociale in linea sulla quale ogni utente iscritto riceve uno spazio personale, denominato «profilo», che egli stesso può riempire, sapendo che detto profilo è accessibile a livello mondiale. La funzione principale di tale piattaforma, quotidianamente utilizzata da decine di milioni di persone, è quella di creare comunità virtuali che consentono agli utenti di comunicare tra loro e, in tal modo, di stringere amicizie. Sul proprio profilo gli utenti possono, in particolare, tenere un diario, indicare i propri passatempi e preferenze, mostrare i propri amici, visualizzare foto personali o pubblicare estratti di video. Secondo la Sabam, la rete sociale della Netlog consente altresì agli utenti di utilizzare, tramite il loro profilo, opere musicali ed audiovisive del repertorio della Sabam, mettendo dette opere a disposizione del pubblico in maniera tale che altri utenti della rete possano avervi accesso, e questo senza l’autorizzazione della Sabam e senza che la Netlog versi un compenso a tale titolo. Il 23 giugno 2009 la Sabam ha fatto notificare alla Netlog un atto di citazione dinanzi al presidente del Tribunale di primo grado di Bruxelles (Belgio), chiedendo, in particolare, che venga ordinato alla Netlog di cessare immediatamente qualsiasi messa a disposizione illecita delle opere musicali o audiovisive del repertorio della Sabam, a pena di una sanzione pecuniaria di 1 000 euro per ogni giorno di ritardo. La Netlog ha sostenuto che se venisse accolta l’azione della Sabam ciò equivarrebbe ad imporre alla Netlog un obbligo generale di sorveglianza, vietato dalla direttiva sul commercio elettronico. In tale contesto, il Tribunale belga si è rivolto alla Corte di giustizia, chiedendo, in sostanza, se il diritto dell’Unione osti all’ingiunzione rivolta da un giudice nazionale ad un prestatore di servizi di hosting (quale un gestore di una rete sociale in linea) di predisporre un sistema di filtraggio delle informazioni memorizzate sui suoi server dai suoi utenti, che si applichi indistintamente nei confronti di tutti questi utenti, a titolo preventivo, a sue spese esclusive e senza limiti nel tempo. Secondo la Corte, è pacifico che la Netlog memorizza sui propri server informazioni fornite dagli utenti di tale piattaforma e relative al loro profilo e che, pertanto, essa è un prestatore di servizi di hosting ai sensi del diritto dell’Unione. È altresì pacifico che la predisposizione di tale sistema di filtraggio presupporrebbe che il prestatore di servizi di hosting, da un lato, identifichi, all’interno dell’insieme dei file memorizzati sui suoi server da tutti gli utenti, quelli che possono contenere opere su cui i titolari di diritti di proprietà intellettuale affermano di vantare diritti. Dall’altro, il prestatore di servizi di hosting dovrebbe, successivamente, determinare quali dei suddetti file siano memorizzati e messi a disposizione del pubblico in maniera illecita e, infine, bloccare la messa a disposizione dei file che ha considerato illeciti. Una siffatta sorveglianza preventiva richiederebbe, quindi, un’osservazione attiva dei file memorizzati dagli utenti presso il gestore della rete sociale. Di conseguenza, il sistema di filtraggio imporrebbe a quest’ultimo una sorveglianza generalizzata delle informazioni memorizzate presso il medesimo, vietata dalla direttiva sul commercio elettronico. La Corte rammenta, poi, che è compito delle autorità e dei giudici nazionali, nel contesto delle misure adottate per proteggere i titolari di diritti d’autore, garantire un giusto equilibrio tra la tutela del diritto d’autore dei titolari e quella dei diritti fondamentali delle persone su cui incidono dette misure. Nel caso di specie, l’ingiunzione di predisporre un sistema di filtraggio implicherebbe una sorveglianza, nell’interesse dei titolari di diritti d’autore, sulla totalità o sulla maggior parte delle informazioni memorizzate presso il prestatore di servizi di hosting coinvolto. Tale sorveglianza dovrebbe inoltre essere illimitata nel tempo e riguardare qualsiasi futura violazione e postulerebbe l’obbligo di tutelare non solo opere esistenti, bensì anche opere che non sono state ancora create nel momento in cui viene predisposto detto sistema. Un’ingiunzione di questo genere causerebbe, quindi, una grave violazione della libertà di impresa della Netlog, poiché l’obbligherebbe a predisporre un sistema informatico complesso, costoso, permanente e unicamente a sue spese. Inoltre, gli effetti dell’ingiunzione non si limiterebbero alla Netlog, poiché il sistema di filtraggio controverso è idoneo a ledere anche i diritti fondamentali dei suoi utenti, ossia il loro diritto alla tutela dei dati personali e la loro libertà di ricevere o di comunicare informazioni, diritti, questi ultimi, tutelati dagli articoli 8 e 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Infatti, l’ingiunzione implicherebbe, da un lato, l’identificazione, l’analisi sistematica e l’elaborazione delle informazioni relative ai profili creati sulla rete sociale, informazioni, queste, che costituiscono dati personali protetti, in quanto consentono, in linea di principio, di identificare gli utenti. Dall’altro, l’ingiunzione rischierebbe di ledere la libertà di informazione, poiché tale sistema potrebbe non essere in grado di distinguere adeguatamente tra un contenuto illecito ed un contenuto lecito, sicché il suo impiego potrebbe produrre il risultato di bloccare comunicazioni aventi un contenuto lecito. Di conseguenza, la Corte risponde che il giudice nazionale, adottando un’ingiunzione che costringa il prestatore di servizi di hosting a predisporre un simile sistema di filtraggio, non rispetterebbe l’obbligo di garantire un giusto equilibrio tra il diritto di proprietà intellettuale, da un lato, e la libertà di impresa, il diritto alla tutela dei dati personali e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni, dall’altro  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: IL DIRITTO DELL’UNIONE OSTA AD UNA NORMATIVA NAZIONALE SUI GIOCHI D’AZZARDO CHE IMPONGA UNA DISTANZA MINIMA DA RISPETTARE TRA I PUNTI DI VENDITA DELLE SCOMMESSE, QUALORA ESSA MIRI A PROTEGGERE LE POSIZIONI COMMERCIALI DEGLI OPERATORI ESISTENTI  
 
La Corte di giustizia esamina le misure adottate dall’Italia per rimediare all’esclusione di alcuni operatori di giochi d’azzardo, dichiarata illegittima dalla Corte nel 2007. La normativa italiana in vigore stabilisce che l’esercizio delle attività di raccolta e di gestione delle scommesse presuppone l’ottenimento di una concessione previa pubblica gara, nonché di un’autorizzazione di polizia. Qualsiasi violazione di tale normativa è passibile di sanzioni penali. Nel 1999 le autorità italiane hanno assegnato, a seguito di pubbliche gare, un numero rilevante di concessioni per le scommesse sulle competizioni sportive e ippiche. Le gare escludevano in particolare gli operatori costituiti in forma di società per azioni quotate nei mercati regolamentati. Nel 2007 una sentenza della Corte di giustizia ha dichiarato l’illegittimità di tale esclusione. A partire dal 2006, l’Italia ha proceduto ad una riforma del settore del gioco, destinata ad assicurarne l’adeguamento alle regole imposte dal diritto dell’Unione. In particolare, l’Italia ha messo a concorso un numero rilevante di nuove concessioni, stabilendo, tra l’altro, che i nuovi punti di vendita delle scommesse dovevano rispettare una distanza minima rispetto a quelli che avevano ottenuto una concessione a seguito della gara del 1999. I sigg. Costa e Cifone, gestori di Centri di Trasmissione di Dati (Ctd) legati alla società inglese Stanley International Betting Ltd, sono stati accusati del reato di esercizio abusivo delle attività di scommessa, per aver effettuato la raccolta di scommesse senza rispettare le prescrizioni della normativa italiana. Infatti, la Stanley opera in Italia esclusivamente tramite più di duecento agenzie, aventi veste di Ctd. La società era stata illegittimamente esclusa dalla gara del 1999 e aveva deciso di non partecipare alla gara del 2006 a motivo dell’assenza di risposte soddisfacenti da parte delle autorità italiane alle sue richieste di chiarimenti sulla nuova normativa. La Corte suprema di cassazione italiana, investita di tali procedimenti, ha ritenuto che sussistessero dubbi riguardo alla compatibilità della disciplina nazionale con la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi garantite dal diritto dell’Unione. Infatti, la disciplina nazionale presenta caratteristiche che a detto giudice apparivano discriminatorie. In tale contesto, il giudice italiano ha deciso di sottoporre alla Corte di giustizia una serie di questioni. In primo luogo, la Corte esamina la norma nazionale secondo cui i nuovi concessionari devono insediarsi ad una distanza minima da quelli già esistenti. La Corte ritiene che tale misura abbia l´effetto di proteggere le posizioni commerciali acquisite dagli operatori già insediati a discapito dei nuovi concessionari, i quali sono costretti a stabilirsi in luoghi meno interessanti dal punto di vista commerciale rispetto a quelli occupati dai primi. Una misura siffatta implica dunque una discriminazione nei confronti degli operatori esclusi dalla gara del 1999. In base al diritto dell’Unione, una simile disparità di trattamento potrebbe essere giustificata da motivi imperativi di interesse generale. Il governo italiano ne faceva valere due. Da un lato, lo scopo sarebbe di evitare che i consumatori che vivono nei pressi degli esercizi di raccolta delle scommesse siano esposti ad un eccesso di offerta. La Corte respinge tale argomento, in quanto il settore dei giochi d’azzardo in Italia è stato per lungo tempo caratterizzato da una politica di espansione finalizzata ad aumentare gli introiti fiscali. Dall’altro lato, l’Italia asseriva che l’obiettivo della normativa sarebbe quello di prevenire il rischio che i consumatori residenti in luoghi meno coperti dall’offerta di tali servizi optino per i giochi clandestini. A questo proposito, la Corte fa osservare che i mezzi impiegati per la realizzazione dell’obiettivo invocato devono essere coerenti e sistematici. Nel caso di specie, invece, le norme sulle distanze minime, che sono state imposte non ai concessionari già stabiliti sul mercato bensì ai nuovi concessionari, comporterebbero svantaggi soltanto per questi ultimi. Ad ogni modo, un regime nazionale che imponga una distanza minima da rispettare tra i punti di vendita potrebbe essere giustificato soltanto qualora il suo reale obiettivo non fosse quello di proteggere le posizioni commerciali degli operatori esistenti, ciò che spetta al giudice nazionale verificare. Inoltre, spetta al giudice italiano verificare altresì che l’obbligo di rispettare determinate distanze minime, il quale impedisce l’insediamento di punti di vendita supplementari in zone fortemente frequentate dal pubblico, sia idoneo a realizzare l’obiettivo invocato e indurrà i nuovi operatori a stabilirsi in luoghi poco frequentati, assicurando così una copertura a livello nazionale. In secondo luogo, la Corte esamina la normativa italiana che prevede la decadenza della concessione (e delle garanzie pecuniarie prestate per ottenerla) qualora il titolare della concessione stessa, ovvero l’amministratore di detto titolare, abbia proposto giochi non autorizzati incorrendo in un reato «suscettibile di far venir meno il rapporto fiduciario con l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato». La Corte dichiara che i principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi ostano a che vengano applicate sanzioni a persone (come i sigg. Costa e Cifone), legate ad un operatore (come la Stanley), qualora quest’ultimo fosse stato escluso da una gara in violazione del diritto dell’Unione. Tale constatazione resta valida anche per la nuova gara indetta al fine di rimediare a tale esclusione illegittima dell’operatore, qualora la gara suddetta non sia stata in grado di raggiungere questo obiettivo, ciò che spetterà al giudice nazionale verificare. Inoltre, la Corte dichiara che le condizioni e le modalità di una gara, e in particolare le norme contemplanti la decadenza di concessioni rilasciate, devono essere formulate in modo chiaro, preciso e univoco, ciò che invece non avviene nel caso di specie. Nondimeno, spetta in via di principio al giudice nazionale verificare tali elementi. (Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, 16 febbraio 2012, Sentenza nelle cause riunite C-72/10 Marcello Costa e C-77/10 Ugo Cifone)