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Notiziario Marketpress di Lunedì 26 Novembre 2012
OTT VS EDITORI: IN GERMANIA PRONTA A PASSARE LA LEX GOOGLE - LA WEB COMPANY MINACCIA DI ABBANDONARE IL PAESE  
 
Entro la fine del mese, il Parlamento tedesco approverà la legge nota come Lex Google, che costringe i siti aggregatori di notizie a pagare una royalty agli editori. Se dopo l’adozione delle nuove norme, i portali dovessero rifiutarsi di pagare questo compenso, i giornali potranno decidere di agire legalmente contro di loro per bloccare l’uso gratuito dei loro contenuti. Al progetto di legge è favorevole Google che, attraverso Kay Oberbeck, portavoce della controllata tedesca, ha detto: "La ricerca sulla Rete sarebbe enormemente danneggiata in Germania” e parlato di “un´interferenza su Internet che non ha paragoni nel resto del mondo". Secondo il governo, però, le nuove norme intendono garantire agli editori “un’equa partecipazione” ai profitti guadagnati dai motori di ricerca e aggregatori di notizie. Se passa la legge Google minaccia di lasciare il Paese. E dovrebbe poi farlo anche negli altri Paesi dove dovrebbe essere approvata la stessa norma. Nel mese scorso a Roma editori italiani, francesi e tedeschi, infatti, hanno deciso di avviare un’azione congiunta per la promozione e la tutela dei contenuti editoriali online. Utenti privati, blogger, aziende, federazioni e associazioni potranno, tuttavia, continuare a citare liberamente le notizie e pubblicare i link ai siti ufficiali dei giornali  
   
   
WEB COMPANY ED EDITORI: IL MEDIATORE FRANCESE AL LAVORO PER TROVARE SOLUZIONE CONDIVISA ENTRO FINE ANNO IN CASO DI FALLIMENTO DELLE TRATTATIVE, IL GOVERNO ADOTTERÀ UNA LEGGE PER COSTRINGERE GLI AGGREGATORI DI NOTIZIE AL PAGAMENTO DI UNA ROYALTY AGLI EDITORI  
 
Il governo francese ha ufficialmente nominato Marc Schwartz, della società di consulenza Mazars, come Key4biz aveva anticipato in un articolo del 13 novembre, mediatore della querelle che oppone gli editori ai motori di ricerca. Schwartz, ex giudice della Corte dei Conti, avrà il delicato compito di facilitare il confronto tra web company, Google in primis, e l’industria dei contenuti per la firma di un accordo atteso entro la fine di dicembre. In caso di fallimento delle trattative, il governo provvederà ad adottare una legge per fare in modo che i portali che indicizzano i contenuti dei siti della stampa paghino a questi ultimi un compenso per i diritti d’autore, come annunciato dal presidente François Hollande, nell’incontro avuto a fine ottobre all’Eliseo con il presidente esecutivo di Google, Eric Schmidt. Google, per voce della responsabile relazioni istituzionali della divisione francese, Alexandra Laferrière, ha fatto sapere fin da subito di essere favorevole alla nomina di un mediatore, ma ha anche tenuto a precisare di non essere d’accordo sul pagamento di una royalty per i contenuti indicizzati dal suo motore di ricerca. Riguardo, infatti, all’ipotesi, ventilata da Hollande, di una legge che costringa il motore di ricerca a pagare per i contenuti, Laferrière ha chiarito: “Abbiamo sempre detto di non essere favorevoli a questo tipo di legge, che sarebbe dannosa per gli utenti e per gli stessi editori”. E ha ricordato che il motore di ricerca reindirizza 4 miliardi di click al mese verso gli editori del mondo, 1 miliardo dei quali attraverso Google News  
   
   
CONTRAFFAZIONE DIGITALE: IL FENOMENO RISCHIA DI UCCIDERE LO SVILUPPO DEI CONTENUTI ONLINE - CONFINDUSTRIA CULTURA ITALIA LANCIA ALLARME  
 
L’industria culturale risulta essere una delle più colpite dal mercato del "falso" del nostro Paese, secondo le stime contenute nella ricerca realizzata dal Censis per conto del Ministero dello Sviluppo Economico. Il mercato del falso è inoltre in forte espansione nelle reti dove rischia di mettere in crisi il nascente mercato dei contenuti digitali, dalla musica, ai film, agli e-book, ai videogiochi e Tv. Oggi, e con un trend esponenziale, assistiamo alla proliferazione di piattaforme transfrontaliere con server all’estero che incassano risorse attraverso i banner pubblicitari, sfruttando la disponibilità di opere dell’ingegno illecitamente caricate. Si tratta di siti off shore che non collaborano in quanto nati col preciso scopo di diffondere abusivamente contenuti protetti senza autorizzazione. Ogni giorno film, fiction, libri, musica, giornali, riviste, videogiochi e quant’altro vengono saccheggiati sulle reti digitali senza scatenare il benché minimo interesse dei media e delle Istituzioni preposte. E desta estrema preoccupazione il fatto che non si riesca a porre un argine ai primi dieci siti illegali (per numeri di accesso), piattaforme che da sole coprono il 90% circa del problema “pirateria/contraffazione” su internet. Inoltre, la curva di crescita del mercato del falso è in continua ascesa, con un aumento della domanda da parte dei consumatori, indifferenti al fatto di compiere un atto profondamente illecito. I numeri parlano chiaro: sul fronte dell’audiovisivo l’allarme arriva dai dati dell’ultima ricerca Ipsos secondo cui l’incidenza della pirateria in Italia è del 37% con danni all’intero comparto audiovisivo stimati intorno ai 500 milioni di euro l’anno. In merito al mercato musicale, secondo uno studio elaborato da Tera Consultants, l’impatto della pirateria nel settore discografico è pari a 300 milioni di euro di mancato fatturato generati per il 90% dalle varie forme di distribuzione e condivisione illegali su internet. Per quanto riguarda il nascente mercato degli ebook, si osserva come la messa a disposizione in “formato pirata” di un libro avviene pochissimi giorni dopo la pubblicazione del contenuto legale, e questo rende chiaramente indispensabile l’allestimento di misure atte a prevenire e contrastare il fenomeno. Più in generale l’industria creativa soffre una contrazione in termini di posti di lavori, pari ad oltre 22 mila unità solo in Italia, con una perdita stimata di 1,4 miliardi di euro. “In assenza di cambiamenti significativi delle politiche pubbliche – sottolinea Marco Polillo – e considerata la crescita delle perdite legate alla pirateria su base annua, nel 2013 prevediamo di lasciare sul campo, tra impatti diretti e indiretti, qualche migliaio di persone e diverse centinaia di milioni di euro di perdite di fatturato. Questo si traduce in un depauperamento della filiera, con decine di aziende che sono a rischio sopravvivenza. Il Governo e l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – conclude – traggano le dovute conseguenze su un fenomeno che, al di là dello strumentale dibattito sulla rete libera, ha già messo in ginocchio un’eccellenza del nostro Paese: la cultura e la creatività italiana, che sono il cuore del Made in Italy”  
   
   
PARLAMENTO EUROPEO: REGOLE PER FARLA FINITA CON 27 NORME NAZIONALI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE DECISIONI IN CASI TRANSFRONTALIERI GIUDIZIARI  
 

Il Parlamento europeo ha dato il proprio sostegno alle proposte formulate dalla Commissione europea per aiutare le aziende e i consumatori a risolvere più facilmente le controversie giuridiche transfrontaliere. Il vicepresidente della Commissione dell´UNIONE EUROPEA, Viviane Reding, commissario alla Giustizia, ha accolto con favore il sostegno schiacciante (567 voti a favore, 28 voti contrari e 6 astensioni) a sostenere la riforma delle regole per determinare il giudice nazionale competente in casi transfrontalieri e per il riconoscimento e l´esecuzione in un altro Stato delle sentenze emesse in uno Stato membro dell´Unione. "Eliminare gli ostacoli burocratici, costi supplementari e l´incertezza giuridica di avere 27 sistemi diversi e spesso contraddittori rende il mercato unico più attraente. Questo è un ottimo esempio di come le politiche della giustizia possono stimolare la crescita", ha dichiarato la vicepresidente Viviane Reding, dell´UE Il Commissario alla Giustizia. "Questa riforma farà risparmiare tempo e denaro per le imprese ei consumatori a causa valutazioni, da uno Stato membro dell´UE sarà automaticamente riconosciuta in un altro Stato membro dell´Unione europea. Si tratta di una piccola rivoluzione per lo spazio europeo di giustizia, che ci avvicina al modello degli Stati Uniti mercato unico, in cui, secondo le parole della Costituzione degli Stati Uniti, un procedimento giudiziario sono dati ´piena fede e credito´ in ogni altro stato dell´unione. "Vorrei ringraziare il relatore, onorevole Zwiefka e i suoi colleghi del Parlamento europeo per il loro duro lavoro in questa direzione. Sono state approvate importanti proposte e non vedo l´ora per la loro rapida adozione sotto la presidenza cipriota dell´Unione europea." La normativa, proposta dalla Commissione nel dicembre 2010, mira a rafforzare il mercato unico e ridurre la burocrazia. Si propone di abolire la costosa procedura di "exequatur", che impone alle imprese di una prima fase di una procedura lunga e costosa nei tribunali per ottenere una sentenza in materia civile e commerciale, riconosciuti in un altro paese dell´UE. Con la soppressione di tale procedura amministrativa si prevede di far risparmiare alle imprese e ai consumatori fino a 48 milioni di euro l´anno. Il voto espresso dal Parlamento europeo in sessione plenaria segue il voto favorevole del commissione giuridica del Parlamento (JURI) dell´11 ottobre 2012. Il progetto di legge ora passa al Consiglio per l´adozione definitiva, che dovrebbe avvenire al prossimo Consiglio dei ministri della Giustizia nel dicembre del 2012

 
   
   
INTEROUTE NOMINATO MIGLIOR WHOLESALE PROVIDER PANEUROPEO AI CAPACITY AWARD 2012  
 
Interoute, operatore proprietario della più grande piattaforma di servizi cloud in Europa, è stato nominato miglior wholesale provider pan-europeo ai Capacity Awards 2012 per la crescita del proprio portafoglio prodotti e l´espansione della rete in un mercato difficile nel 2012. La rete di Interoute arriva da Washington in Occidente a Hong Kong, in Oriente e serve i carrier principali al mondo. Collega più di 100 città in 30 paesi, con 60.000 km di fibra accesa per fornire un’impareggiabile connettività internazionale. Nel corso dell’ultimo anno Interoute ha continuato ad investire nelle proprie infrastrutture di rete integrando nuove tecnologie per soddisfare la sempre crescente domanda di nuova capacità. Interoute ha esteso la sua rete pan-europea ad Est con un nuovo (Pop) a Hong Kong. Ha inoltre lavorato con i principali partner in Europa per aumentare la diversificazione della rete nella regione; ha stretto una partnership con Bezeq International per connettere gli utenti internet all’Europa attraverso il suo nuovo cavo sottomarino e istituendo un secondo percorso in fibra per arrivare ad Istanbul grazie a Turkcell Superonline. La domanda sostenuta a livello internazionale per servizi di rete ha contribuito fortemente ai recenti risultati finanziari positivi di Interoute, che sfidando la recessione ha visto un incremento dei ricavi del 15%, nei primi tre trimestri del 2012 rispetto allo stesso periodo nel 2011. Gareth Williams, Ceo di Interoute, ha commentato: "Siamo felici di aver ricevuto questo premio che riconosce l´innovazione di Interoute nel settore dei servizi wholesale. Questo premio è la testimonianza del ruolo chiave di Interoute nel collegare l´Europa al mondo. Rimaniamo impegnati a fornire ai carrier di livello globale servizi innovativi e competitivi supportati da prestazioni di rete eccezionali". "Questo premio rende omaggio ai risultati eccezionali di Interoute, che sono stati conseguiti in un contesto di mercato particolarmente difficile. La giuria è stata molto colpita dal crescente portafoglio di servizi, così come dall’espansione della rete in Turchia, in Russia e in Asia nel corso del 2012. Congratulazioni ad Interoute per il premio meritato ", ha detto Alex Hawkes, editore della rivista Capacity. I servizi pionieristici di outsourcing di rete di Interoute forniscono un pacchetto completo per i propri clienti, dalla fibra accesa e reti private fino a servizi di backhaul sottomarini. La sua soluzione “Network in a Box” mette a disposizione dei carrier un Pop virtuale e l´accesso al gateway internazionale di Interoute in modo che possano espandersi in nuove aree geografiche in tutta Europa. Interoute Communications Ltd è un´azienda privata di telecomunicazioni fondata nel 2002, proprietaria della più grande piattaforma per servizi cloud in Europa. Possiede e gestisce una rete per voce e dati di nuova generazione che attraversa tutta l´Europa e raggiunge Mosca e la Turchia. Grazie a 60.000 km di fibra, 21 Man (Metropolitan Area Network), 8 hosting data centre, 32 collocation centre e sedi operative in 26 fra le maggiori città d´Europa, la società collega 98 città e serve clienti in 29 nazioni dell´Unione europea, per un investimento complessivo di oltre 2,7 miliardi di euro. Un´infrastruttura all´avanguardia che poggia su otto stazioni di approdo dei cavi sottomarini dislocate ai confini dell´Europa. Grazie alla piattaforma Unified Ict Interoute offre prestazioni a grandi società internazionali e ai maggiori operatori delle telecomunicazioni in tutto il mondo. Un plus esclusivo che semplifica la fornitura e la gestione dell´infrastruttura Ict per renderla più flessibile e consentire ai clienti di modificare il servizio scelto in modo efficiente ed economico in base alle esigenze aziendali. Con l´acquisizione da Kpn di 3.600 km di rete in fibra spenta in Germania Interoute ha ulteriormente diversificato la propria rete ad alta capacità  
   
   
COMMERCIALISTI MILANO: ELETTO IL NUOVO CONSIGLIO DELL’ORDINE PER QUADRIENNIO 2013-2016  
 
Venerdì 16 novembre si è conclusa l´assemblea per le elezioni del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano con la partecipazione di 2.105 votanti. La lista n. 1 dei dottori commercialisti “Tutela dei valori e rispetto delle regole. Insieme per continuità e sviluppo”, presentata da Alessandro Solidoro, e la lista n.1 dei ragionieri commercialisti “Professione unitaria: insieme per continuità e sviluppo”, apparentate, hanno complessivamente ottenuto 1.805 voti (di cui 1.156 per i dottori, 649 per i ragionieri) mentre per la lista n.2 “Uniti per un progetto” collegata alla lista n.2 “Per un progetto comune” si registrano in totale 225 preferenze (150 per i dottori, 75 per i ragionieri). Alessandro Solidoro è quindi riconfermato presidente del Consiglio dell’Ordine per il prossimo quadriennio 2013 - 2016. Nella prima lista sono stati eletti, oltre al presidente, per i dottori commercialisti Michaela Marcarini, Alessandro Savorana, Cristina Quarleri, Vittoria Alfieri, Michele Pirotta, Roberta Zorloni, Andrea Zonca e Nicola Frangi; per i ragionieri commercialisti il vicepresidente Marcello Guadalupi insieme a Giorgio Canova, Nicola Mavellia e Giuseppe Munafò.nella lista n.2 dei dottori commercialisti sono stati eletti consiglieri Francesco Randazzo e Augusto De Simoni. Per il collegio dei revisori sono stati riconfermati: presidente Marzia Provenzano e membro effettivo Costanza Bonelli, cui si aggiunge il nuovo eletto Angelo Colombo. “Sono soddisfatto e orgoglioso di questa riconferma, della fiducia che gli iscritti hanno voluto nuovamente accordarmi - dichiara Alessandro Solidoro - e proseguirò con rinnovato impegno il percorso intrapreso, facendomi portavoce delle esigenze e delle difficoltà che ogni giorno riscontriamo sul campo: il mio obiettivo è e sarà la valorizzazione della nostra professione e il ruolo che l’Ordine di Milano riveste per lo sviluppo del territorio.”  
   
   
MILANO: AVVOCATI IN ZONA - POTENZIATO IL SERVIZIO DI ORIENTAMENTO LEGALE GRATUITO PER I CITTADINI  
 
Orientamento legale anche per i reati contro la persona, aumento degli sportelli in cui viene effettuato il servizio nelle nove Zone di Milano, corsi per aiutare i cittadini a proteggersi dalle truffe on line e dalle vecchie e nuove dipendenze. Sono le novità più significative di “Avvocati in Zona”, il servizio gratuito per i milanesi che, grazie alla nuova convenzione stipulata lo scorso 12 novembre dal Comune e dall’Ordine degli Avvocati di Milano, sarà rinnovato e ampliato nel 2013. Coinvolte nell’iniziativa le 9 Zone cittadine che metteranno a disposizione propri spazi. Il progetto “Avvocati in Zona” è stato presentato a Palazzo Marino dall’assessore all’Area metropolitana, Decentramento e municipalità, Servizi civici Daniela Benelli, dal Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano Paolo Giuggioli e dal Direttore Centrale Decentramento e Servizi al Cittadino Daria Maistri. Circa 160 avvocati presteranno la loro opera in 11 sportelli nei nove Consigli di Zona. Negli sportelli si potrà ricevere consulenza gratuita sugli adempimenti necessari per avviare causa, chiedere l’esame preliminare di un caso con indicazioni sul percorso legale più adeguato da intraprendere, avere indicazioni sui costi e sui tempi della giustizia. Si potranno inoltre ricevere informazioni sulla difesa d’ufficio e sul patrocinio a spese dello Stato e conoscere i servizi disponibili presso lo Sportello del Cittadino dell’Ordine di Milano e gli strumenti alternativi alla giustizia ordinaria per la risoluzione delle controversie, come la mediazione civile. Oltre all’assistenza su temi civilistici, sarà possibile ricevere consulenza anche per i reati contro la persona, come i maltrattamenti in famiglia, la violenza sessuale, le vecchie e nuove forme di schiavitù, lo stalking e gli abusi sui minori. Su questi temi, inoltre, l’Ordine degli Avvocati organizzerà una serie di incontri nelle Zone per fare informazione sull’uso consapevole delle nuove tecnologie, sull’utilizzo del cellulare, sui media e sulle dipendenze da alcool, stupefacenti, internet e gioco d’azzardo. Sempre legata a questo tema è l’iniziativa del Comune di Milano per mettere in rete gli assistenti sociali con gli avvocati volontari per tutti quei casi che richiedono un supporto legale. Avvocati in Zona è nato nel 2010. Nel 2011 sono stati prenotati ed effettuati circa 1.000 colloqui: il 41% in più rispetto al 2010, di cui il 67% richiesti da donne. Da gennaio a giugno 2012 i cittadini che hanno usufruito degli sportelli di Zona sono stati 562: le informazioni più richieste riguardano le pratiche di separazione (25%), i contenziosi di natura condominiale (20%) e le successioni mortis causa (10%). “Avvocati in Zona ha avuto una risposta molto significativa da parte dei cittadini negli anni scorsi, grazie all’ottimo lavoro svolto dai volontari dell’Ordine degli Avvocati – spiega l’assessore all’Area metropolitana, Decentramento e municipalità, Servizi civici Daniela Benelli –. Per il prossimo anno potenziamo il servizio, offrendo un sostegno alle persone vittime di violenza fisica e psicologica. Con questa iniziativa i Consigli di Zona diventano sempre più un luogo vicino ai cittadini dove è possibile ricevere servizi, assistenza e tutele”. “Grazie al servizio Avvocati in Zona, che coinvolge circa 160 avvocati volontari, l’utente può contare su un rapporto diretto con l’Ordine - dichiara l’Avv. Paolo Giuggioli, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano –. Per andare incontro a un’esigenza molto forte sul territorio, sarà dedicata particolare attenzione alle tematiche di allarme sociale che sono, purtroppo, di grande attualità: violenze, forme di schiavitù, stalking, aree in cui abbiamo il dovere di intervenire per garantire il massimo livello di consulenza e orientamento”. “è un’iniziativa molto importante – dichiara Francesca Zajczyk, delegato del Sindaco per le Pari opportunità -: le vittime di violenza sessuale e stalking sono molto spesso le donne, che ora ricevono dal Comune e dall’Ordine degli Avvocati una tutela di grande significato”. Contatti per prenotare gli appuntamenti con gli avvocati nei Consigli di Zona: 1 -Cam, Corso Garibaldi 27,02.88458103, Martedì e giovedì; 2 - Cam, Via Padova 118 / Cam Viale Zara 100, 02.88462830, Lunedì e mercoledì; 3 - C/o Sett, Via Sansovino 9, 02.88458308, Mercoledì e giovedì; 4 - Cam, Via Oglio 18, 02.88458420, Martedì e giovedì; 5 - C/o Sett, Viale Tibaldi 41 (1° piano), 02.88458508, Mercoledì; 6 - C/o Sett, V.le Legioni Romane 54 / Cam Via San Paolino 18, 02.88458624, Martedì e giovedì; 7 - C/o Sett, Piazza Stovani 3, 02.88465783, Giovedì; 8 - Cam, Via Lessona 20 02.88444816, Martedì; 9 - Sett, Via Guerzoni, 38.  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: LA NORMATIVA SPAGNOLA IN MATERIA DI PENSIONI DI VECCHIAIA CONTRIBUTIVE DEI LAVORATORI A TEMPO PARZIALE È DISCRIMINATORIA, IN QUANTO IMPONE AI LAVORATORI A TEMPO PARZIALE (CATEGORIA COMPOSTA PER LA MAGGIOR PARTE DA DONNE) UNA DURATA DI CONTRIBUZIONE PROPORZIONALMENTE SUPERIORE, DETERMINA UNA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO  
 
In Spagna, per poter beneficiare di una pensione di vecchiaia contributiva occorre aver raggiunto l’età di sessantacinque anni ed aver compiuto un periodo minimo di contribuzione di quindici anni. Ai fini della determinazione dei periodi contributivi richiesti, la normativa spagnola tiene esclusivamente conto delle ore effettivamente lavorate, calcolando la loro equivalenza in giorni teorici di contribuzione. Tale regola viene attenuata da due misure di correzione, volte a facilitare l’accesso alla tutela previdenziale dei lavoratori a tempo parziale. In tal senso, in primo luogo, la nozione di «giorno teorico di contribuzione» è definita quale corrispondente a 5 ore quotidiane di lavoro effettivo ovvero a 1 826 ore annuali. I contributi versati vengono presi in considerazione in funzione delle ore lavorate, calcolando la loro equivalenza in giorni teorici di contribuzione. In secondo luogo, ai fini della concessione del diritto alle prestazioni di vecchiaia, viene applicata una regola specifica, consistente in un coefficiente moltiplicatore pari a 1,5 applicato ai giorni teorici di contribuzione. Questi ultimi risultano così aumentati, il che facilita l’accesso alla tutela. La sig.Ra Elbal Moreno svolgeva per 18 anni attività lavorativa esclusivamente in qualità di collaboratrice domestica per un condominio a tempo parziale, in ragione di 4 ore settimanali (vale a dire il 10% dell’orario di lavoro legale vigente in Spagna, pari a 40 ore settimanali). All’età di 66 anni chiedeva una pensione di vecchiaia all’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inss), il quale la negava sulla base del rilievo che l’interessata non soddisfaceva il requisito del periodo minimo di contribuzione di quindici anni richiesto. Il Juzgado de lo Social de Barcelona (giudice in materia previdenziale), al quale è stata sottoposta la controversia, chiede alla Corte di giustizia se la direttiva sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale ammetta la normativa spagnola. A tal riguardo, il giudice rileva che, poichò la normativa spagnola tiene esclusivamente conto delle ore lavorate e non dei periodi di contribuzione, vale a dire dei giorni lavorati, essa implica, in fin dei conti, una duplice applicazione – ancorché con correttivi – del principio del prorata temporis. Ne consegue che al lavoratore a tempo parziale viene chiesto,per quanto attiene ai contributi, un periodo di carenza maggiore, inversamente proporzionale alla riduzione del tempo di lavoro, il cui importo è già direttamente e proporzionalmente ridotto per effetto del carattere parziale del tempo di lavoro. Nel caso della sig.Ra Elbal Moreno, l’applicazione della normativa spagnola implica che i contributi versati per 18 anni in ragione del 10% del tempo di lavoro quotidiano equivalgono a contributi corrispondenti ad un periodo inferiore a tre anni. Conseguentemente, la sig.Ra Elbal Moreno avrebbe dovuto lavorare cent’anni per poter soddisfare il periodo di carenza minimo di quindici anni, che le consentirebbe di ottenere una pensione di vecchiaia di Eur 112,93 mensili. Nella sentenza odierna, la Corte afferma che la direttiva sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di sicurezza sociale osta alla normativa spagnola che impone ai lavoratori a tempo parziale (categoria costituita per la maggior parte da donne) rispetto ai lavoratori a tempo pieno, un periodo di contribuzione di durata proporzionalmente superiore per poter beneficiare di una pensione di vecchiaia contributiva, laddove l’importo risulta già ridotto proporzionalmente al tempo di lavoro. La Corte ricorda che sussiste discriminazione indiretta quando l’applicazione di un provvedimento nazionale, ancorché formulato in modo neutro, sfavorisca di fatto un numero molto più alto di donne che di uomini. Orbene, da un lato, la normativa in questione sfavorisce i lavoratori che abbiano effettuato per lungo tempo lavoro a tempo parziale ridotto, considerato che, per effetto del metodo utilizzato per calcolare il periodo di contribuzione richiesto ai fini dell’accesso ad una pensione di vecchiaia, tale normativa esclude, in pratica, i lavoratori medesimi da qualsivoglia possibilità di ottenere detta pensione. Dall’altro, la normativa nazionale medesima riguarda una percentuale ben più rilevante di donne che non di uomini considerato che, in Spagna, quanto meno l’80% dei lavoratori a tempo parziale è costituito da donne. La Corte rileva, tuttavia, che tale normativa nazionale potrebbe risultare giustificata da fattori obiettivi ed estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso. Ciò avviene quando i mezzi scelti rispondono ad uno scopo legittimo di politica sociale dello Stato membro e sono idonei e necessari a raggiungere l’obiettivo da essa perseguito. A tal riguardo, la Corte sottolinea che nessun elemento consente di concludere che l’esclusione dei lavoratori a tempo parziale – quali la sig.Ra Elbal Moreno – da qualsivoglia possibilità di ottenere una pensione di vecchiaia costituisca una misura effettivamente necessaria ai fini del raggiungimento dell’obiettivo di salvaguardia del sistema previdenziale di tipo contributivo, cui si richiamano l’Inss ed il governo spagnolo, e che nessun’altra misura meno restrittiva per tali lavoratori sarebbe idonea al raggiungimento dell’obiettivo stesso. Tale conclusione non risulta inficiata dall’argomento secondo cui le due misure di correzione del calcolo del tempo di lavoro mirano ad agevolare l’accesso alla pensione di vecchiaia per i lavoratori a tempo parziale. Infatti, non risulta che queste due misure di correzione producano un qualsivoglia effetto positivo sulla situazione dei lavoratori a tempo parziale, come nel caso della sig.Ra Elbal Moreno. Ne consegue che una normativa nazionale di tal genere è in contrasto con la menzionata direttiva e costituisce una discriminazione indiretta. (Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, 22 novembre 2012, Sentenza nella causa C-385/11, Isabel Elbal Moreno / Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social)  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: UN PASSEGGERO PUÒ ESIGERE DAL VETTORE AEREO UN RISARCIMENTO PER LA PERDITA DEI SUOI OGGETTI QUANDO ESSI SI TROVANO IN UN BAGAGLIO REGISTRATO A NOME DI UN ALTRO PASSEGGERO DELLO STESSO VOLO. SPETTA AI PASSEGGERI INTERESSATI FORNIRNE LA PROVA  
 
La convenzione di Montreal prevede che il vettore aereo debba versare un risarcimento limitato a 1 000 diritti speciali di prelievo («Dsp») a ciascun passeggero in caso di perdita dei suoi bagagli sopravvenuta in occasione del volo o mentre il vettore aveva la custodia dei bagagli. Il vettore deve rilasciare al passeggero uno scontrino identificativo per ogni bagaglio consegnato. Il sig. Espada Sánchez, la sig.Ra Oviedo Gonzáles e i loro due figli minorenni si sono imbarcati il 1° agosto 2008 su un volo della compagnia Iberia da Barcellona a Parigi. I bagagli di tale famiglia di quattro persone erano suddivisi in due valige. Queste ultime sono state perdute in occasione del volo e non sono state ritrovate. Di conseguenza, i quattro passeggeri chiedono all’Iberia un risarcimento danni pari a Eur 4 400, corrispondenti a 4 000 Dsp (cioè 1 000 Dsp per passeggero). Il giudice spagnolo, investito della controversia, domanda alla Corte di giustizia se il vettore aereo sia tenuto a risarcire solo il passeggero cui è stato rilasciato lo scontrino identificativo del bagaglio o se esso debba risarcire anche il passeggero che chiede il risarcimento a titolo della perdita di un bagaglio consegnato a nome di un altro passeggero. Nella sua sentenza odierna, la Corte dichiara che un passeggero può esigere dal vettore aereo un risarcimento per la perdita dei suoi oggetti presenti in un in un bagaglio consegnato a nome di un altro passeggero. Di conseguenza, deve essere risarcito non solo il passeggero che ha consegnato individualmente il proprio bagaglio, ma anche quello i cui oggetti si trovavano nel bagaglio consegnato da un altro passeggero imbarcato sullo stesso volo. Spetterà ai passeggeri interessati, sotto il controllo del giudice nazionale, dimostrare che il bagaglio consegnato a nome di un passeggero conteneva effettivamente gli oggetti di un altro passeggero imbarcato sullo stesso volo. A tal riguardo, il giudice nazionale può tener conto del fatto che tali passeggeri sono membri di una medesima famiglia, hanno acquistato i biglietti insieme o ancora si sono registrati nello stesso momento. La Corte aggiunge che tale interpretazione non può essere rimessa in discussione dal fatto che i vettori aerei sono tenuti a rilasciare ai passeggeri uno scontrino identificativo per ogni bagaglio consegnato. Infatti, la convenzione di Montreal si limita ad imporre al vettore aereo un obbligo di identificazione, dal quale non si può dedurre che il diritto al risarcimento nel caso di perdita di bagagli si applichi solo al passeggero che ha registrato uno o più bagagli. Tale conclusione è peraltro confermata dagli obiettivi perseguiti dalla convenzione di Montreal, che mira a tutelare gli interessi dei consumatori in materia di trasporto aereo internazionale ed a garantire loro un equo risarcimento secondo il principio di riparazione del danno. (Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, 22 novembre 2012, Sentenza nella causa C-410/11, Pedro Espada Sánchez e a. / Iberia Líneas Aéreas de España Sa)  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: IL TERMINE PER PROMUOVERE AZIONI DIRETTE A OTTENERE UNA COMPENSAZIONE PER CANCELLAZIONE DI UN VOLO È STABILITO DALLE REGOLE DI DIRITTO NAZIONALE DI CIASCUNO STATO MEMBRO  
 
Il diritto dell´Unione riconosce ai passeggeri aerei un diritto a compensazione che varia a seconda della distanza e della destinazione del loro volo cancellato, a meno che la cancellazione sia dovuta a circostanze straordinarie, vale a dire circostanze che non avrebbero potuto essere evitate neanche con l’adozione di tutte le misure ragionevoli da parte del vettore. I passeggeri possono avvalersi di tale diritto dinanzi ai giudici nazionali. Orbene, la normativa europea non precisa il termine entro il quale possono essere promosse le azioni di compensazione. Il sig. Cuadrench Moré ha acquistato dalla compagnia Klm un biglietto per un volo da Shanghai a Barcellona previsto per il 20 dicembre 2005. Poiché tale volo è stato cancellato, egli è stato costretto a viaggiare il giorno dopo con un’altra compagnia aerea via Monaco di Baviera. Il 27 febbraio 2009 – cioè più di tre anni dopo – il sig. Cuadrench Moré ha proposto dinanzi al giudice spagnolo un ricorso nei confronti della Klm, chiedendo una compensazione di Eur 2 990 maggiorata degli interessi e delle spese, a titolo di risarcimento del danno subito a causa della cancellazione del suo volo. A tal riguardo, la Klm ha fatto valere che l’azione era prescritta, essendo scaduto il termine di due anni previsto dalle convenzioni di Varsavia e di Montreal per promuovere azioni per responsabilità nei confronti dei vettori aerei. In tale contesto, l’Audiencia Provincial de Barcelona (Spagna), investita della causa in appello, chiede alla Corte di giustizia se il termine per promuovere azioni dirette ad ottenere il versamento delle compensazioni previste dal diritto dell´Unione sia stabilito dalla convenzione di Montreal o da altre disposizioni, vale a dire, in particolare, dalle regole di ciascuno Stato membro in materia di prescrizione dell’azione. Nella sua sentenza odierna, la Corte dichiara che il termine per promuovere le azioni dirette ad ottenere il versamento della compensazione per cancellazione del volo, prevista dal diritto dell’Unione, è stabilito conformemente alle regole di ciascuno Stato membro in materia di prescrizione dell’azione. La Corte ricorda che, in mancanza di disposizioni del diritto dell’Unione in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro disciplinare le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione. Tuttavia, tali modalità procedurali devono conformarsi ai principi di effettività e di equivalenza rispetto a quelle previste dal diritto interno per situazioni analoghe. La Corte aggiunge che tale constatazione non può essere rimessa in discussione dalle disposizioni delle convenzioni di Varsavia e di Montreal; la misura della compensazione prevista dal regolamento n. 261/2004 esula dal loro campo di applicazione, pur essendo complementare al regime di risarcimento dei danni da esse disposto. Infatti, il diritto dell’Unione istituisce un regime autonomo di indennizzo, uniforme ed immediato, dei danni costituiti dai disagi dovuti ai ritardi ed alle cancellazioni di voli. (Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, 22 novembre 2012, Sentenza nella causa C-139/11, Joan Cuadrench Moré / Koninklijke Luchtvaart Maatschappij Nv)  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: LA CORTE CONFERMA CHE L’E.ON ENERGIE AG DEVE PAGARE UN’AMMENDA DI 38 MILIONI DI EURO PER VIOLAZIONE DI SIGILLI COMMESSA NEL CORSO DI UN´ISPEZIONE IN MATERIA DI CONCORRENZA  
 
In forza del diritto dell’Unione, la Commissione può irrogare alle imprese ammende il cui importo può giungere fino all’1% del loro fatturato qualora, intenzionalmente o per negligenza, abbiano infranto i sigilli apposti dalla Commissione nel corso di un´ispezione in materia di concorrenza. Nel maggio del 2006 la Commissione ha effettuato accertamenti nei locali commerciali dell’impresa E.on Energie Ag situata a Monaco (Germania) al fine di verificare la fondatezza di sospetti circa la partecipazione di tale società ad accordi anticoncorrenziali. Poiché non era stato possibile concludere l’accertamento lo stesso giorno, i documenti selezionati in vista di un esame più dettagliato sono stati depositati in un locale messo a disposizione della Commissione dall’E.on Energie. La porta del locale è stata chiusa a chiave e vi è stato apposto un sigillo ufficiale della Commissione. I sigilli della Commissione sono costituiti da autoadesivi di plastica. Se sono rimossi non si strappano, ma appaiono diciture «Void» in modo indelebile, tanto sulla loro superficie quanto sulla loro parte posteriore adesiva. Quando la squadra di ispettori è tornata sul posto il mattino della seconda giornata di accertamenti, ha constatato, in particolare, che la dicitura «Void» era visibile sul sigillo apposto il giorno prima. Di conseguenza, con decisione del 30 gennaio 2008, la Commissione ha inflitto un’ammenda di 38 milioni di euro all’impresa E.on Energie per violazione di sigilli. L’impresa ha chiesto l’annullamento di tale decisione presentando un ricorso dinanzi al Tribunale, il quale è stato respinto con sentenza del 15 dicembre 2010. L’e.on Energie ha quindi impugnato tale sentenza del Tribunale. Con la sua sentenza odierna, la Corte respinge tale impugnazione. La Corte rileva che il Tribunale non ha né operato un’inversione indebita dell’onere della prova né violato il principio della presunzione di innocenza. Infatti, poiché la Commissione aveva constatato una violazione di sigilli in base ad un complesso di prove, il Tribunale era legittimato a ritenere che spettasse all’E.on Energie apportare prove che consentissero di rimettere in discussione siffatta constatazione. In tale contesto, la Corte precisa che un’impresa non può contestare il valore probatorio di un sigillo semplicemente invocando la possibilità che fosse difettoso. Invero, qualora fosse accolta una tale argomentazione, non avvalorata da elementi di prova, la Commissione sarebbe privata di ogni possibilità di utilizzare sigilli. Peraltro, la Corte ricorda che, in linea di principio, spetta unicamente al Tribunale stimare il valore degli elementi di prova che gli sono sottoposti, poiché, in fase d’impugnazione, il controllo della Corte è limitato alle questioni di diritto. Inoltre, il Tribunale è il solo giudice dell’eventuale necessità di integrare gli elementi di informazione di cui dispone, sicché l’E.on Energie non può imputare al Tribunale di non avere dato seguito alla sua richiesta volta a far disporre misure istruttorie supplementari. Peraltro, la Corte respinge l’argomento dell’E.on Energie secondo cui il Tribunale avrebbe violato il principio di proporzionalità non riducendo l’ammenda inflitta dalla Commissione. La Corte rileva che soltanto nei limiti in cui essa ritenesse che il livello della sanzione è non soltanto incongruo ma anche eccessivo, al punto da essere sproporzionato, occorrerebbe constatare un errore di diritto commesso dal Tribunale a causa del carattere incongruo dell’importo di un’ammenda. A tal riguardo, la Corte constata che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto nel considerare che un’infrazione costituita da una violazione di sigilli è particolarmente grave per sua stessa natura. Per giunta, sapendo che la Commissione avrebbe potuto infliggere all’E.on Energie un’ammenda del 10% del suo fatturato annuo qualora avesse dimostrato la sussistenza di pratiche anticoncorrenziali, l’ammenda di 38 milioni di euro, inflitta per violazioni di sigilli, che rappresenta lo 0,14 % del suo fatturato annuo, non può essere considerata eccessiva con riguardo alla necessità di assicurare l’effetto deterrente di tale sanzione. (Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, 22 novembre 2012, Sentenza nella causa C-89/11 P, E.on Energie Ag / Commissione)  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: I PASSEGGERI DEL TRASPORTO FERROVIARIO DEVONO ESSERE INFORMATI DEI RITARDI O DELLE SOPPRESSIONI DEI TRENI CHE COSTITUISCONO LE PRINCIPALI COINCIDENZE, INDIPENDENTEMENTE DALL’IMPRESA FERROVIARIA CHE LE GARANTISCE. IL GESTORE DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA È TENUTO A FORNIRE ALLE IMPRESE FERROVIARIE TUTTE LE INFORMAZIONI IN TEMPO REALE RELATIVE ALLE COINCIDENZE GARANTITE DALLE ALTRE IMPRESE  
 
L’impresa ferroviaria Westbahn Management Gmbh fornisce servizi ferroviari di trasporto passeggeri in Austria sulla tratta Vienna-salisburgo. La Öbb-infrastruktur Ag è il gestore dell’infrastruttura ferroviaria in Austria ed anche della maggior parte della rete austriaca, compresa la tratta Vienna-salisburgo. Essa dispone dei dati in tempo reale, relativi alla posizione di tutti i treni che circolano sulla rete austriaca da essa gestita. Tali dati sono comunicati alle varie imprese ferroviarie quando riguardino i loro rispettivi treni. La Westbahn Management ha chiesto alla Öbb-infrastruktur di fornirle i dati in tempo reale relativi ai treni delle altre imprese ferroviarie, per poter informare i propri passeggeri sugli orari effettivi di partenza dei treni e per garantire le coincidenze. La Öbb-infrastruktur ha negato l’accesso a tali informazioni, in base al rilievo che, in linea di principio, essa trasmette solo i dati relativi all’impresa ferroviaria interessata. Ha quindi suggerito alla Westbahn Management di concludere un accordo con le altre imprese ferroviarie in cui ciascuna di esse si dichiarasse consenziente alla trasmissione dei dati che la riguardano. Nessun accordo del genere è stato tuttavia concluso tra la Westbahn Management ed un’altra impresa ferroviaria. Ritenendo che la mancata comunicazione dei dati in questione sia contraria al diritto dell’Unione, la Westbahn ha presentato una richiesta alla Schienen-control Kommission, organo giurisdizionale competente a risolvere le controversie relative ai mercati ferroviari. Con le questioni pregiudiziali sollevate dinanzi alla Corte di giustizia, la Schienen-control Kommission chiede, da un lato, se le informazioni relative alle principali coincidenze debbano indicare, oltre agli orari di partenza previsti nell’orario ferroviario, anche i ritardi o le soppressioni di tali coincidenze e, in particolare, quelli relativi alle altre imprese ferroviarie. Dall’altro, chiede alla Corte se il gestore dell’infrastruttura sia tenuto a fornire, in modo non discriminatorio, i dati in tempo reale relativi alle posizioni dei treni gestiti dalle altre imprese, laddove detti treni costituiscano le principali coincidenze. Nella sua odierna sentenza, la Corte sottolinea che, per rispettare gli interessi dei passeggeri nonché gli obiettivi generali perseguiti dal diritto dell´Unione, le informazioni fornite ai passeggeri devono risultare loro utili. A tale riguardo, le informazioni relative ai ritardi o alle soppressioni delle coincidenze di cui il passeggero avrebbe potuto prendere conoscenza consultando i pannelli indicatori prima della partenza − supponendo che fossero note in tale momento − sono elementi che devono parimenti essergli comunicati, qualora tali ritardi o soppressioni di treni sopravvengano successivamente alla partenza. In caso contrario, il passeggero verrebbe informato solo relativamente all’orario previsto delle principali coincidenze, ma non delle modifiche intervenute dopo la sua partenza, restando quindi in possesso di informazioni obsolete. Le imprese ferroviarie hanno quindi l’obbligo di fornire, in tempo reale, informazioni relative alle principali coincidenze. La Corte constata che tale obbligo comprende tutte le principali coincidenze, sia quelle dell’impresa ferroviaria interessata sia quelle garantite dalle altre imprese. Un’interpretazione restrittiva delle informazioni cui i passeggeri devono avere accesso ostacolerebbe il cambio di treno da parte loro. Essa comprometterebbe l’obiettivo d’informazione perseguito dal diritto dell’Unione, incoraggiando i passeggeri a preferire le grandi imprese ferroviarie, che sarebbero in grado di fornire loro, in tempo reale, informazioni relative a tutte le tappe del loro viaggio. Per quanto riguarda gli obblighi del gestore dell’infrastruttura ferroviaria, la Corte osserva che, al fine di garantire un’equa concorrenza sul mercato del trasporto ferroviario dei passeggeri, occorre assicurare che tutte le imprese ferroviarie siano in grado di fornire loro una qualità di servizio comparabile. Per esercitare il diritto di accesso all’infrastruttura ferroviaria le imprese ferroviarie devono pertanto farsi fornire, dal gestore dell’infrastruttura, informazioni in tempo reale relative alle principali coincidenze garantite dalle altre imprese ferroviarie. La Corte chiarisce che le informazioni disponibili sui pannelli indicatori delle diverse stazioni non possono essere ritenute di carattere confidenziale o sensibile, circostanza che impedirebbe di divulgarle alle diverse imprese ferroviarie interessate. Di conseguenza, la Corte statuisce che il gestore dell’infrastruttura ferroviaria è tenuto a fornire alle imprese, in modo non discriminatorio, i dati in tempo reale relativi ai treni gestiti dalle altre imprese, laddove detti treni costituiscano le principali coincidenze. (Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, 22 novembre 2012, Sentenza nella causa C‑136/11, Westbahn Management Gmbh / Öbb-infrastruktur Ag)