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LUNEDI

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Notiziario Marketpress di Lunedì 28 Gennaio 2013
AGENDA DIGITALE: LA SFIDA DELLE REGIONI - IN EMILIA-ROMAGNA INDIVIDUATI QUATTRO NUOVI DIRITTI DI CITTADINANZA DIGITALE PER RIDURRE IL ´DIGITAL DIVIDE´ E PROMUOVERE LE CONOSCENZE DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE E L´USO DELLA RETE. CONVEGNO A BOLOGNA  
 
Ridurre le disuguaglianze nella disponibilità e nell’uso delle nuove tecnologie. E’ la sfida a cui tutte le Regioni italiane sono chiamate a rispondere, dopo che il 13 dicembre scorso è stato convertito in legge il “Decreto Crescita 2.0”, il provvedimento sulla cosiddetta Agenda Digitale Italiana che rappresenta il collegamento finora mancante tra la strategia europea e le esperienze ad oggi maturate a livello nazionale e regionale. Se ne è parlato a Bologna, nel convegno “Agende digitali – Una sfida per le Regioni”, a cui hanno partecipato Alfredo Peri, assessore regionale alle Reti di infrastrutture materiali e immateriali, Patrizio Bianchi, assessore regionale a Scuola e Formazione, Gabriele Falciasecca, presidente di Lepida Spa, Oscar Cicchetti Strategy Telecom Italia Spa, Nicola Barone Strategy – Progetti Territoriali Telecom Italia Spa, Lorenzo Broccoli, direttore generale Regione Emilia-romagna, Gianluca Mazzini, direttore generale Lepida Spa, Agostino Ragosa, direttore generale Agenzia per l’Italia Digitale. Temi cardine delle agende digitali regionali, come peraltro previsto nell’agenda digitale europea, sono la lotta al “digital divide”, cioè la riduzione del divario nella disponibilità di connettività, nelle conoscenze delle nuove tecnologie informatiche e nella promozione e diffusione dell’uso della rete. “E’ arrivato il momento di costruire una nuova solidarietà tra i livelli di governo, che viva sulla complementarietà e dia fiducia ai cittadini, con risultati tangibili – ha detto l’assessore regionale alle Infrastrutture materiali e immateriali Alfredo Peri – L’agenda Digitale può diventare sinonimo di buona amministrazione, dove sia a livello centrale che locale si collabora per servizi univoci e usabili, con ruoli distinti e precisi. Per far questo le Regioni devono essere disponibili alla necessaria funzione di sintesi, portando visione e fabbisogno di tutti i territori e le Agende Digitali sono lo strumento raggiungere gli obiettivi condivisi”. La Regione Emilia-romagna ha maturato una vasta esperienza in ambito di Agenda Digitale e oggi si trova nel pieno della propria programmazione in ambito di società dell’informazione. Nel Piano Telematico dell’Emilia-romagna per la prima volta vengono definiti ed individuati, in coerenza con le indicazioni a livello europeo, quattro nuovi diritti di cittadinanza digitale. Il primo è il diritto di accesso alle reti tecnologiche, che prevede progetti e iniziative per contrastare il digital divide, attraverso la fornitura e la diffusione delle infrastrutture di rete e connettività, specie nei territori di montagna e nelle altre aree considerate non sufficientemente appetibili dagli operatori di mercato. Il secondo riguarda l’accesso all’informazione e alla conoscenza, con progetti e iniziative che contrastano il cosiddetto ‘knowledge divide’, ossia il divario di competenze e di saperi che limitano l’utilizzo delle nuove tecnologie, specie da parte di alcune categorie sociali, come i pensionati, le casalinghe, le persone disoccupate, i cittadini stranieri. Tra i diritti di cittadinanza digitale anche il diritto di accesso ai servizi alla persona e alle imprese, iniziative che puntano a creare un back office digitale integrato delle pubbliche amministrazioni emiliano-romagnole, e il diritto di accesso ai dati per favorire la piena affermazione dei principi di accesso e di trasparenza amministrativa, attraverso il rilascio da parte delle pubbliche amministrazioni di open data in formati aperti, immediatamente comprensibili, processabili e riusabili da parte di chiunque interessato a farlo. A questi quattro diritti digitali si aggiungono azioni in materia di intelligenza diffusa nel territorio urbano, progetti e iniziative per integrare le infrastrutture e i servizi già esistenti, o da realizzare, e creare nuovi sistemi, soluzioni e applicazioni che permettano di migliorare e rendere più sostenibile la qualità della vita nelle città. “Il mondo delle nuove tecnologie della comunicazione apre inedite possibilità non solo per creare nuove comunità virtuali, ma anche per rendere più efficaci e trasparenti le relazioni fra cittadini e amministrazioni, in un nuovo patto sociale in cui il territorio si rianima e nel contempo si consolida e si apre – ha spiegato l’assessore regionale alla Scuola e Formazione Patrizio Bianchi - La disponibilità di reti veloci rendono possibili interconnettività fra persone e gruppi, così da rendere disponibili modi innovativi di “fare scuola”. La Regione ha da tempo avviato una opera di infrastruttura intelligente del territorio e nel contempo di nuovi approcci didattici per superare rischi di esclusione e separazione sociale e per generare percorsi di apprendimento fra giovani che debbono vivere in un mondo tanto più complesso” Uno dei principali ambiti di intervento dell’innovazione digitale è quello legato alla disponibilità di accesso alla rete. La Regione Emilia-romagna lavora da tempo attraverso la sua società in-house Lepida Spa, e in alcuni casi con anche la collaborazione di Telecom Italia Spa, ad azioni di contrasto al “divario digitale”. L’agenda digitale europea pone come obiettivo quello di raggiungere nel 2013 il 100% della popolazione con 2 megabit per secondo (l’unità di misura che indica la velocità di trasmissione dei dati su una rete informatica), nel 2020 di dotare tutta la popolazione con una connessione di 30 Mbps per secondo, utilizzati da almeno il 50% delle persone. La Regione Emilia-romagna attraverso Lepidaspa ha definito un piano di azione, tecnologicamente neutrale, per l´azzeramento del digital divide entro il 2013 sul territorio regionale. Attualmente in Emilia-romagna vi è una copertura netta Adsl+radio superiore ai 2 Mbps per il 96,99% della popolazione. L’investimento complessivo sul nostro territorio per infrastrutture fibra e radio già realizzate è stato ad oggi di 27,6 milioni di euro. Altre due azioni sono in corso, una finanziata con i fondi Feasr per le aree rurali e una (Dorsale Sud Radio) con fondi regionali: arriveranno a portare la connettività a ulteriori 112 mila cittadini. La collaborazione tra Rer, Lepidaspa e Telecom Italia è formalizzata in un accordo alla sue seconda edizione, che tra l’altro ha lo scopo di programmare interventi per portare la banda larga in zone scoperte: è pianificata la realizzazione di 144 centrali entro il 2014, di cui 110 già realizzate. Lepidaspa in sinergia con le Province e Comuni Soci, opera per collegare in fibra gli istituti scolastici, offrendo connettività in Banda ultralarga da 1Gbps a 107 istituti scolastici, già connessi in fibra ed attivati. Altri 24 istituti scolastici sono già stati dotati dell´infrastruttura, e in corso di attivazione, mentre ad altri 100 istituti scolastici l´attivazione è prevista tra 2013 e 2014. Per completare efficacemente la realizzazione delle infrastrutture territoriali, anche a prova di futuro, saranno necessari ulteriori investimenti in fibra su ulteriori 80 aree, per un costo di circa 16 milioni, mentre per garantire l´accesso sarà necessario un ulteriore investimenti di 30 milioni di euro. Mise e Regione stanno predisponendo un piano congiunto di intervento, capace di porre a sistema: le risorse messe a disposizione da Regione, quelle messe a disposizione dal Dl 179/2012 (Crescita 2) e quelle acquisibili. /Bm  
   
   
SANZIONE AGCOM: TI MEDIA ANNUNCIA IMMEDIATO RICORSO  
 
Motivazioni incoerenti e contraddittorie Tg privato di esercitare il diritto all’informazione garantito costituzionalmenteRoma, 24 gennaio 2013Con riferimento alla sanzione notificata ieri dall’Agcom, Telecom Italia Media, editore di La7 e Mtv, annuncia immediato ricorso con richiesta di sospensiva trattandosi, a suo giudizio, di un provvedimento incostituzionale, incoerente e contraddittorio.La sanzione, infatti, trasla sui telegiornali le regole “matematiche” della comunicazione politica al fine di costringere il Tgla7 a forzare le notizie su soggetti politici ormai confluiti in nuove liste o coalizzati con i soggetti di cui è contestata la sovraesposizione. Di fatto, paradossalmente, si rileva quindi la contemporanea sovraesposizione e la sottoesposizione dei medesimi soggetti e/o coalizioni. Ciò si traduce in una illegittima compressione del diritto delle emittenti La7 e di Mtv a fornire una informazione libera, corretta e completa. Inoltre, i dati incoerenti su cui si basano le sanzioni e gli ordini di riequilibrio, dimostrano, essi stessi, il rispetto del pluralismo informativo e l’accesso all’informazione a tutti i soggetti sempre garantito dalla testata. Ti Media ritiene che l’Authority sia incorsa in una erronea interpretazione della legge sulla par condicio ledendo la libertà delle testate giornalistiche e delle redazioni di fare scelte editoriali in coerenza con l’esigenza di informare l’opinione pubblica. Le emittenti del Gruppo Ti Media assicurano, come è nella loro riconosciuta vocazione editoriale, e come è del tutto evidente attraverso un palinsesto che nell’intera giornata offre programmi e spazi dedicati all’informazione molto più ampi rispetto alle altre reti generaliste, l’equilibrio nella rappresentazione dei vari schieramenti politici. Peraltro, ad ulteriore conferma di questa strategia e di questo indirizzo è opportuno evidenziare come Ti Media sia particolarmente attiva e aperta all’utilizzo dei più innovativi strumenti legati alla campagna elettorale in corso. Proprio in questi giorni, infatti, sono state lanciate due importanti iniziative, una con La7 denominata “Google Elezioni 2013” che favorirà il dibattito politico, aperto a tutti sul web con la partecipazione dei cittadini e l’altra con Mtv denominata “Iovoto” con lo scopo di avvicinare i giovani alla politica attraverso un coinvolgimento attivo  
   
   
LOGOTEL: I BRAND DEL LUSSO E LE STRATEGIE DIGITALI - TRE CONSIGLI PER NON SBAGLIARE  
 
Il digitale è diventato un mezzo per valorizzare ed estendere i valori del marchio, ma, secondo Logotel, bisogna stare attenti a non deteriorarne la percezione attraverso la massificazione. I tre must su cui puntare: tecnologia, contenuti e customer experience La spinta che arriva dal mondo digitale rappresenta il più potente agente accelerante che il mondo dell’economia potesse immaginare. Complice anche la crisi, ormai tutti i settori si stanno indirizzando verso il web, il mobile e i social media, sia all’interno del retail, sia come mezzo di confronto e di condivisione con i clienti. Anche il mercato del lusso si è via via aperto al digitale e non a caso l´e-commerce dei beni di alta gamma è salito a 6,2 miliardi di euro, crescendo tre volte più in fretta dello shopping reale, con la prospettiva, secondo quanto afferma un report di Fondazione Altagamma, di raggiungere gli 11 miliardi di euro nel 2015. Gli esempi di digital strategy abbondano: oltre ai portali di luxury ecommerce di fama mondiale come Ahalife che punta a preservare l’esclusività dei brands o Net a Porter, fondato da Natalie Massenet, anche i negozi virtuali dei singoli brand stanno diventando sempre più interattivi sviluppando accattivanti applicazioni social: Burberry è l’astro nascente del fashion digitale, Hugo Boss ha fatto il pieno di utenti su Facebook e lo stesso ha fatto Christian Dior su Twitter e You Tube, Esteè Lauder, dal canto suo, ha articolato una strategia a più livelli collegando il sito di e-commerce al blog e al social media Pinterest, coinvolgendo al contempo bloggers e stylists famose, mentre per quanto riguarda il nostro Paese Tod’s si è lanciato nell’online con l’obiettivo di creare un polo del lusso made in Italy, capace di andare oltre i confini dei marchi di proprietà. Ma qual è l’opportunità che i brand di lusso devono cogliere aprendosi al digitale? Su cosa bisogna puntare? Anche se il lusso è un comparto in crescita, con l’approccio digitale siamo sicuri che un azienda stia preservando il giusto posizionamento del suo brand? Secondo Nicola Favini, direttore generale di Logotel, “Bisogna prestare attenzione ai rischi che si corrono prendendo con leggerezza questa strada”. Logotel ha individuato tre elementi fondamentali dai quali non può prescindere una corretta strategia digitale: la tecnologia, i contenuti e la customer experience. “La tecnologia digitale – spiega Nicola Favini – va considerata un mezzo e non un fine, mentre sul versante dei contenuti è necessario lavorare sui plus che il brand è in grado di offrire attraverso l’esclusività e non la massificazione. Ad esempio, oggi alcuni marchi hanno scelto di lavorare su progetti specifici in grado di esaltarne i valori: Tiffany, forte del suo essere un “brand per innamorati”, ha creato whatmakeslovetrue.Com, uno spazio digitale che propone un originale approccio sull´amore, attraverso consigli alle coppie, la segnalazione dei luoghi più romantici di New York e la raccolta di spot a tema progettati dagli stessi consumatori. Nowness.com, il sito editoriale indipendente di Lvmh, punta sulla narrazione di storie legate al mondo dell´arte contemporanea, senza dimenticare cinema, moda, musica, architettura e design. E ancora Dunhill´s Day 8, il canale di lifestyle creato dal retailer Dunhill, offre news su creatività, viaggi, cultura ed eleganza o infine il sito Made to Measure di Ermenegildo Zegna, vincitore di un premio Awwward, che unisce il racconto dell’italianità del “su misura” alla possibilità per il cliente di prenotare appuntamenti sartoriali. Tutti progetti dai quali si percepisce che alla base c’è uno studio degli interessi e delle preferenze dei consumatori potenziali e attuali. Per quanto riguarda infine il terzo punto, la customer experience – continua sempre Nicola Favini – ritengo che un brand debba lavorare sul digitale per estendere l’esperienza di accesso, acquisto e possesso del cliente finale, il che significa imparare a produrre emozioni facendo “vivere “il prodotto”, un operazione che implicitamente rafforza lo stesso valore del brand. In questa direzione sarebbe assai utile costruire delle esclusive community consumer in grado di fungere sia come spazio di confronto, che come strumento di consulenza e servizi a vantaggio del consumatore”  
   
   
IL SOLE24ORE: NUOVO SITO  
 
Insieme a una nuova organizzazione integrata carta-digitale della redazione è online il nuovo sito del Sole 24 ore, che rappresenta il primo step del percorso digitale intrapreso dal Gruppo 24 Ore per valorizzare i suoi contenuti di qualità in un contesto dove sta radicalmente cambiando il modo di fruire i contenuti informativi da parte di lettori e utenti. Il gruppo editoriale di Confindustria risponde, così, alle nuove sfide dell´informazione digitale, con una nuova piattaforma che, non solo rafforza il rapporto con il quotidiano, ma offre anche contenuti esclusivi e notizie aggiornate in tempo reale accompagnati dai video, dalle interviste di Radio 24 in podcast e dalle breaking news di Radiocor, gli approfondimenti esclusivi e le analisi degli esperti del Sole 24 ore. L’incremento della ricchezza informativa del sito sarà strutturata in un’offerta su più livelli che includerà aree di contenuti free e contenuti a pagamento. La grafica richiama maggiormente il quotidiano a partire dall’uso del color salmone in tutto il sito e dalla titolazione delle sezioni, che ricalcherà quella del giornale e utilizzerà i brand classici, come Plus24 e Nòva24 per l’informazione sul risparmio e sulla tecnologia. Sul fronte editoriale, al via due nuove sezioni: “Strumenti di lavoro” che presenterà statistiche, informazioni tecniche e diversi strumenti di calcolo a disposizione degli utenti (il Pensionometro, il calcolo dell’Imu, ecc) e “Documenti” che, all’interno di ogni singola sezione del sito, offrirà un rapido accesso a testi di legge, circolari, regolamenti, accompagnati da interpretazioni e analisi tecniche. Inoltre, in home page e nei singoli settori, “Store24” proporrà la libreria multimediale del Sole 24 Ore: rapporti, guide, speciali, instant e-book, elaborati appositamente dalla redazione del quotidiano, e prodotti digitali a cura dei siti professionali del Gruppo. Per garantire l’incremento di articoli, analisi, commenti e contenuti multimediali per il sito e per i prodotti digitali del quotidiano, è stata ripensata l’organizzazione del lavoro di redazione in chiave digitale, a partire dalla creazione della newsroom unica per carta e web. Un nuovo superdesk centrale, composto da 12 giornalisti guidati da Marina Macelloni, Mauro Meazza e Guido Palmieri, ha il compito di pianificare la copertura delle news e l’organizzazione dei servizi in funzione dei contenuti da declinare nei singoli mezzi; coordinerà video, analisi e contenuti, free e a pagamento, con una scansione basata sulle priorità editoriali del mezzo cartaceo e dei mezzi digitali in formato sito o in versione tablet; attiverà in tempo reale tutta la filiera informativa legata a una notizia, dalla breaking news sul sito all’inchiesta per il quotidiano. Parallelamente è stata rafforzata anche la redazione on line guidata da Luca Benecchi. Infine, nell’evoluzione digitale del Sole 24 Ore grande attenzione sarà dedicata all’interazione con la community della rete e alla veicolazione dei contenuti del quotidiano e del sito attraverso i social media, che sarà coordinata da Daniele Bellasio nel nuovo ruolo di social media editor. L’evoluzione digitale prosegue con altri due step fondamentali. A metà febbraio vedranno la luce nuovi servizi e prodotti digitali elaborati dalla redazione del Sole 24 Ore: il “Giornale di domani” e “Buongiorno dal tuo amico Sole”. Il “Giornale di domani”, a partire dalle 18.00 ogni sera, proporrà le anticipazioni e i commenti del Sole 24 Ore in edicola il giorno successivo, andando ad affiancare le edizioni digitali del quotidiano fruibili già su tablet, smartphone e pc. “Buongiorno dal tuo amico Sole” è un nuovo servizio con contenuti esclusivi che alle 6:00 del mattino proporrà il punto sulle Borse in America e in Asia e due rassegne stampa internazionali sul Mondo raccontato dal mondo e sull’Italia raccontata all’estero. La redazione darà vita anche a una filiera di nuovi prodotti digitali, a pagamento tramite microacquisti o in abbonamento: Manifattura24, Start up, Mondo & Mercati. Insieme al sito e all’avvio del percorso di evoluzione digitale del Sole 24 Ore, lanciato da Anna Matteo, Direttore Area Business Digital, parte anche la nuova offerta commerciale del Sole 24 Ore che si completerà a marzo 2013 con il lancio di “Business Class”: un servizio che offrirà tutti i preziosi vantaggi della dimensione innovativa dell’informazione economica, finanziaria, normativa e di servizio firmata Il Sole 24 Ore, integrata da aggiornamenti, selezioni, approfondimenti e personalizzazione di contenuti. Il lancio di “Business Class” a marzo – spiega Anna Matteo – completa la gamma delle diverse tipologie di abbonamento pensate dal Gruppo in funzione dei diversi bisogni informativi dell’utente. E’ una nuova formula che comprende la carta, il sito free e a pagamento, le tre edizioni digitali del giornale, le banche dati, le rassegne internazionali e nuovi servizi personalizzati in funzione dei diversi segmenti di clientela. Con Business Class, uniamo tutti i media del gruppo, in maniera sinergica, per dare ai nostri lettori e ai clienti un’offerta unica di servizi a valore aggiunto. Il lancio del nuovo sito prevederà anche novità sul fronte pubblicitario. In particolare sulla Homepage è prevista, immediatamente prima del menu di navigazione, la presenza di un nuovo formato, ad elevatissimo impatto, con possibilità di ospitare anche contenuti video: il Masthead. La sua dimensione orizzontale a tutta pagina (990 pixel) con un’altezza di ben 250 pixel, permetterà di colpire l’attenzione dell’utente alla sua prima visita giornaliera, con una forza fino ad oggi mai sperimentata sul network Websystem. Oltre a questa novità, altre posizioni pubblicitarie, già previste in passato, godranno di una migliore visibilità e distribuzione in pagina. Tra queste – spiega il Direttore di Websystem Luca Paglicci – i text box dedicati alla porta di accesso dei canali co-brand, da sempre una modalità di comunicazione che su Ilsole24ore.com ha dimostrato grande efficacia e potenzialità per i nostri inserzionisti nell’ottica di entrare ancora più profondamente a contatto con il nostro prestigioso target di lettori. La grande novità che ci attende - aggiunge Paglicci - è quella legata alla maggiore conoscenza dei nostri abbonati, spinti, attraverso la registrazione, a fornirci maggiori informazioni sul profilo socio-demografico. L’opportunità che ne deriverà a medio termine sarà quello di ottenere maggiori informazioni post-campagna in termini di analisi delle redemption con valutazioni più puntuali rispetto alle caratteristiche dei nostri utenti. Tutto ciò – conclude il Direttore della divisione digitale della concessionaria del Gruppo 24 Ore - permetterà ai nostri clienti di affinare sempre meglio le proprie campagne pubblicitarie che saranno veicolate attraverso ilsole24ore.Com con la possibilità, ad esempio, di personalizzare il messaggio in relazione al profilo dell’utente collegato in quel momento al nostro sito. Il progetto del nuovo sito è stato realizzato dal Sole 24 Ore con la collaborazione di Frogdesign  
   
   
FORMAZIONE: DPCONSULENZE INIZIA IL 2013 CON UN´IMPORTANTE NOVITÀ  
 
dpconsulenze, la società, che dal 2006 opera nel campo dell’information technology, prosegue nel suo costante impegno di presentare ogni anno una novità. La società milanese, che oggi ricopre una posizione forte nel mondo dell’informatica in Italia, svolge consulenza It ed assistenza informatica, provvede alla realizzazione di siti internet, alla programmazione di software gestionali su web, e realizza procedure per l’indicizzazione ed il posizionamento dei siti nei motori di ricerca. Ricordiamo negli ultimi anni la realizzazione dei programmi Fatturazione Web per le imprese e Finanza Web con accesso gratuito per i privati. Quest’anno dpconsulenze ci propone Corsi Pc, mettendo così a disposizione la grande esperienza maturata nei vari settori in cui opera. Corsi Pc è organizzato in video fruibili on line e in aula o con libri, come avviene nei corsi classici. Abbiamo privilegiato lo strumento dei video corsi perché rappresentano il futuro dell’e-learning. – precisa Dario Puccini, responsabile della realizzazione dei corsi di office e del collaudo del software - Lo studente può decidere di seguire veramente in qualsiasi momento e tramite qualunque dispositivo, computer, smartphone o anche tablet, il suo corso preferito, per esempio sul treno quando torna a casa dal lavoro, o ancora la sera comodamente seduto sul divano. – prosegue Puccini - I corsi spiegano in maniera chiara e coinvolgente concetti a primo impatto anche difficili, mettendo alla portata di tutti la conoscenza di programmi per i quali fino a poco tempo fa era necessario studiare in maniera molto più impegnativa. Accedendo al portale Corsi Pc è possibile visionare video per corsi sull’utilizzo del computer, del mac, dei principali programmi e linguaggi di programmazione. Al momento i corsi già disponibili e anche acquistabili sono: Mac Os X Mountain Lion (questo è gratuito per tutti!), Microsoft Windows 8 (10,00 euro) e Adobe Photoshop Cs6 Base (25,00 euro). Sono in avanzata fase di realizzazione i corsi relativi ai seguenti programmi: Linux Ubuntu Workstation, Programmazione iOs Iphone e iPad, Microsoft Excel 2010 Base. Ci aspettiamo molto da corsi. Pensiamo che i corsi più seguiti potrebbero essere quelli relativi agli aspetti multimediali e al “mondo nuovo” legato agli smartphone. – dice Alessandro Zennaro, responsabile del progetto grafico e della realizzazione dei corsi multimediali - In prima persona sto realizzando il corso sulla realizzazione di applicazioni per iOs, quindi iPhone, iPod e iPad. Successivamente saranno realizzati i corsi sulla fotografia digitale e sul fotoritocco con Adobe Photoshop, non per ultimo il corso di videoediting digitale. – conclude Zennaro - Io spero che il divertimento che sto provando io nella realizzazione di tutti questi video corsi sia lo stesso di tutti gli studenti che si avvicinano a questo fantastico mondo. Ogni guida si compone di un numero di video lezioni che va da un minimo di 4 a un massimo di 6 o 7, ognuna delle quali dura all’incirca 15-20 minuti. Oltre alle video lezioni ogni singolo pacchetto comprende anche esercizi di verifica. Gli autori hanno realizzato delle video lezioni in cui spiegano ogni concetto con la massima chiarezza e fluidità, rendendo le lezioni molto efficaci sia per il neofita che per l’utente già preparato che vuole studiare a fondo un argomento. Inoltre tutti gli insegnanti sono disponibili per ulteriori approfondimenti e quesiti che si possono porre loro in qualsiasi momento tramite modulo email presente all’interno dell’area riservata. Alla fine del corso dpconsulenze rilascia un attestato a chi dimostra di aver proficuamente seguito il corso, rispondendo correttamente al 70% degli esercizi proposti. Per usufruire delle guide è sufficiente entrare nel portale Corsi Pc (www.Corsipc.it), iscriversi e attivare la propria registrazione, gratuita e veloce, e abbonarsi al corso. Non appena si accede all’area dei corsi, al primo accesso un tutorial illustra tutte le funzionalità del portale. Il portale è realizzato e testato in maniera tale che tutti i dispositivi siano in grado di visualizzare senza il minimo problema sia i video che gli esercizi di verifica. – tiene a precisare Nicola La Notte, responsabile dello sviluppo del software e della realizzazione dei corsi più tecnici - Nessuna limitazione allo studio! I video sono “ospitati” su Youtube, questo fa si che non ci sia il minimo problema di visualizzazione grazie alla tecnologia consolidata di questo portale, inoltre sono fruibili sia in bassa qualità che addirittura in Full Hd. – prosegue La Notte - I corsi per gli studenti più “informatici” sono relativi a Linux, sia in versione Server che Client con le distribuzioni gratuite più famose Ubuntu e Centos, senza dimenticare la programmazione in Php per realizzare siti web professionali e il linguaggio Sql per la gestione dei database. Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti! Rispetto ai corsi tradizionali, i video corsi offrono la possibilità di avere a disposizione degli insegnanti in qualsiasi momento, con i quali è possibile dialogare inviando quesiti via email. Si può comodamente studiare in qualsiasi luogo: basta un computer, un smartphone o un tablet connesso a internet. I video sono fruibili in bassa qualità, per chi non avesse una connessione veloce, e anche in full Hd. Si può scegliere il momento in cui seguire le lezioni.. I corsi, che abbiamo testato, ci sono apparsi molto chiari e coinvolgenti: permettono di vedere dal vivo come si utilizza un programma, utilizzare un determinato linguaggio di programmazione o un nuovo sistema operativo. Info: dpconsulenze S.r.l. - Via Pordenone 17, Milano - Tel. 0287186074 - Tel. 0200614386 - www.Dpconsulenze.com  - info@dpconsulenze.Com  - www.Corsipc.it .  
   
   
PRIVACY: NON SI POSSONO "SCHEDARE" I PARTECIPANTI A UNA MANIFESTAZIONE SINDACALE  
 
Il Garante per la privacy ha vietato [doc. Web n. 2192643] ad una Casa Circondariale il trattamento dei dati personali dei partecipanti a una manifestazione sindacale autorizzata che si è svolta, senza incidenti, all´esterno della struttura carceraria e al di fuori dall´orario di servizio. Dagli accertamenti avviati dall´Autorità, su segnalazione di un segretario sindacale regionale, è emerso infatti che la Casa Circondariale, temendo la diffusione di informazioni su una circolare oggetto della protesta e quindi una violazione del segreto d´ufficio sanzionabile a livello disciplinare, ha raccolto i nominativi dei partecipanti, dati idonei a rivelarne l´appartenenza sindacale. La Casa Circondariale è così incorsa in un trattamento illecito perché, non essendo state riscontrate le violazioni temute, non è mai stato avviato alcun procedimento disciplinare, né nei confronti del segretario del sindacato che ha indetto la manifestazione, né nei confronti dei partecipanti. Ulteriore profilo di illiceità ravvisato dal Garante consiste nei prolungati ed immotivati tempi di conservazione, eccedenti rispetto alla finalità di un loro impiego nell´ambito di un procedimento disciplinare, peraltro – come ricordato - mai avviato. A seguito del divieto la Casa circondariale non potrà più trattare i dati dei partecipanti alla manifestazione, salva la loro conservazione esclusivamente per eventuali esigenze di tutela dei diritti in sede giudiziaria. La Casa circondariale dovrà, inoltre, informare della loro inutilizzabilità le amministrazioni alle quali li aveva comunicati (Ministero della Giustizia, Prefettura, Tribunale di sorveglianza, Provveditorato regionale). L´autorità si è riservata, infine, con un autonomo procedimento la valutazione dei presupposti per l´eventuale contestazione di una sanzione amministrativa  
   
   
PRIVACY: TUTELE RAFFORZATE PER LE INFORMAZIONI SULLE ADOZIONI - LE ATTESTAZIONI DI STATO CIVILE NON DEVONO RIPORTARE INDICAZIONI SULLA MATERNITÀ E LA PATERNITÀ DEL MINORE ADOTTATO  
 
Qualunque attestazione di stato civile riferita ad una persona adottata deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e senza l´annotazione della sentenza di adozione. Le notizie sullo stato di adozione di una persona possono essere fornite da un ufficiale pubblico solo su espressa autorizzazione dell´autorità giudiziaria. Lo ha chiarito il Garante intervenendo su un caso [doc. Web n. 2187244 ] sottoposto da un uomo che contestava al Comune di aver rilasciato ai parenti dell´interessato la copia integrale del suo atto di nascita con incluse le informazioni sul provvedimento giudiziario riguardante la sua adozione. I funzionari comunali ritenevano che la consegna del documento recante le informazioni sull´adozione fosse giustificata dalla necessità degli eventuali eredi di poter difendere i propri diritti in sede giudiziaria. L´autorità, interpellata dal Difensore Civico a cui aveva chiesto aiuto l´interessato, ha però spiegato che la normativa vigente prevede una particolare protezione dei dati sulle adozioni: qualunque attestazione di stato civile riferita all´adottato può essere rilasciata solo con l´indicazione del nuovo cognome e con l´esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità del minore. La legge prevede, infatti, che le indicazioni sul rapporto di adozione possano essere fornite solo su espressa autorizzazione dell´autorità giudiziaria. L´ufficiale di stato civile del Comune avrebbe quindi commesso una illecita comunicazione di dati personali a soggetti diversi dal diretto interessato. Il Garante ha quindi vietato ai parenti dell´uomo l´ulteriore utilizzo delle informazioni sull´adozione contenute nella copia dell´atto di nascita. Ha poi prescritto al Comune di fornire al proprio personale di stato civile adeguate istruzioni per evitare che si commettano ulteriori violazioni sui dati relativi alle persone adottate. Il provvedimento è stato inoltre trasmesso all´autorità giudiziaria che potrà valutare gli eventuali illeciti penali commessi  
   
   
PRIVACY: NO A DATI SULLA SALUTE SUL WEB - IL DIVIETO DEL GARANTE È SCATTATO PER DUE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE  
 
Non si possono mettere on line informazioni sullo stato di salute, patologie o handicap di una persona. Il Garante privacy è intervenuto su due gravi casi di violazione della riservatezza vietando al Comune di Siderno e alla Asl Napoli 2 Nord l´ulteriore diffusione in Internet, in qualsiasi area del loro sito istituzionale, dei dati sulla salute rispettivamente di cittadini disabili e di persone che hanno beneficiato di rimborsi per spese sanitarie. Alle due amministrazioni, inoltre, è stato prescritto di conformare la pubblicazione on line di atti e documenti alle disposizioni contenute nel Codice privacy e nelle Linee guida del 2 marzo 2011, rispettando, in particolare, il divieto di diffusione di dati sulla salute. Nel disporre i divieti il Garante ha dichiarato illecito il trattamento di dati effettuato dal Comune e dalla Asl perché in contrasto con la norma che vieta ai soggetti pubblici di diffondere i dati da cui si possano desumere malattie, patologie e qualsiasi riferimento a invalidità, disabilità o handicap fisici o psichici. Dagli accertamenti effettuati dal Garante a seguito di segnalazioni telefoniche è risultato infatti che sul sito del Comune era liberamente consultabile un allegato al Piano comunale di protezione civile contenente l´elenco delle persone non autosufficienti che abitano da sole o con altri inabili. Nell´allegato erano riportati in chiaro il nome e cognome, la sigla della disabilità oppure la sua indicazione per esteso (es. Non vedente) e in alcuni casi anche la data di nascita e/o l´indirizzo della persona non autosufficiente. Mentre sul sito della Asl, nella sezione dedicata all´albo pretorio, erano presenti le determinazioni con le liquidazioni degli indennizzi per patologie contratte per cause di servizio, rimborsi per spese sanitarie ( anche a favore di trapiantati o di persone affette da determinate patologie), che riportavano in chiaro il nominativo e/o il codice fiscale degli interessati o dei familiari che avevano beneficiato dei rimborsi. Con un separato procedimento l´Autorità sta valutando gli estremi per contestare al Comune e alla Asl una eventuale sanzione amministrativa  
   
   
PRIVACY: IMPRESE E TRASFERIMENTO DEI DATI ALL´ESTERO - PIÙ FACILE IL RICORSO A SOCIETÀ CHE OPERANO IN OUTSOURCING  
 
I Garanti per la privacy dei Paesi Ue riuniti nel Gruppo "Articolo 29" hanno approvato una apposita procedura che consentirà la circolazione di dati personali all´interno di gruppi societari multinazionali che offrono ad altre aziende, con sede nell´Unione europea, servizi di trattamento dati in outsourcing. La procedura prevede l´approvazione da parte delle Autorità garanti nazionali delle cosiddette "Norme d´impresa vincolanti" (Binding Corporate Rules, Bcr) per "responsabili del trattamento" ("Bcr for Processors") e potrà essere utilizzata a partire da quest´anno. Le Bcr sono regole di condotta relative al trattamento dei dati personali all´interno di un gruppo multinazionale che consentono, una volta approvate dalle Autorità nazionali, di trasferire dati personali fra le società del gruppo con sede in Ue e quelle situate in Paesi terzi, nel rispetto delle garanzie fissate in base alla direttiva 95/46. In questo caso la nuova procedura permetterà di approvare Bcr messe a punto da un´impresa multinazionale che sia nominata responsabile del trattamento per conto di titolari (clienti) stabiliti in un Paese dell´Ue, sulla base di uno specifico contratto di servizi (generalmente indicato come "Service Agreement"). Tali imprese potranno adesso, se lo desiderano, fare approvare le proprie "Bcr for Processors". Sulla base delle nuove Bcr, dunque, un´azienda ad esempio stabilita in Italia che intenda far trattare in outsourcing dati personali da una multinazionale con sedi o filiali extra-Ue potrà essere garantita dal fatto che la multinazionale ha elaborato un sistema di "Bcr for Processors" approvato dall´Ue. Il meccanismo di approvazione delle "nuove" Bcr non si differenzia da quello esistente da vari anni, i cui requisiti sono illustrati dettagliatamente anche sul sito del Garante (http://www.Garanteprivacy.it/home/provvedimenti-normativa/normativa/normativa-comunitaria-e-intenazionale/trasferimento-dei-dati-verso-paesi-terzi#3 ). Anche nel caso delle "Bcr for Processors" si prevede l´intervento di un´Autorità di protezione dati che fungerà da "capofila" nell´Ue per il processo di valutazione e approvazione, cui farà seguito un meccanismo di mutuo riconoscimento (al quale partecipano molte autorità europee di protezione dati, fra cui il Garante); in alcuni casi (come in Italia) è comunque necessaria anche una specifica richiesta di autorizzazione nazionale. I documenti elaborati dal Gruppo "Articolo 29" al fine di accedere alla procedura di approvazione (Wp195 e relativo "Application Form") sono disponibili sul sito del Gruppo (http://ec.Europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/index_en.htm ) e saranno presto pubblicati anche sul sito del Garante  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: VALIDA LA LIMITAZIONE DEI COSTI DI RITRASMISSIONE DI BREVI ESTRATTI DI CRONACA DI EVENTI DI GRANDE INTERESSE PUBBLICO, QUALI GLI INCONTRI DI CALCIO  
 

La Carta dei diritti fondamentali non osta a che la compensazione economica che il titolare di diritti esclusivi di ritrasmissione può richiedere (per brevi notiziari trasmessi da altre emittenti) sia limitata ai costi tecnici. La direttiva «Servizi di media audiovisivi» consente a qualsiasi emittente televisiva stabilita nell’Unione di realizzare brevi estratti di cronaca su eventi di grande interesse pubblico che sono oggetto di diritti esclusivi di ritrasmissione. Tali brevi estratti possono essere scelti liberamente a partire dal segnale del titolare dei diritti esclusivi, il quale può pretendere un compenso economico corrispondente unicamente ai costi supplementari direttamente sostenuti per la fornitura dell’accesso al segnale stesso.

La Sky Österreich contesta tali condizioni economiche nell’ambito di una controversia che la vede opposta all’ORF (emittente televisiva pubblica austriaca). La Sky diffonde via satellite il programma televisivo digitale codificato denominato «Sky Sport Austria» ed ha acquisito i diritti esclusivi di trasmissione televisiva sul territorio austriaco degli incontri della Europa League per le stagioni 2009/2010‑2011/2012. Essa sostiene di spendere annualmente una somma di vari milioni di euro per la licenza ed i costi di produzione. Orbene, la KommAustria, autorità austriaca in materia di comunicazioni, le ha ingiunto di concedere all’ORF il diritto di realizzare brevi estratti di cronaca senza tener conto di tali spese. I costi direttamente sostenuti per la fornitura dell’accesso al segnale satellitare erano, nella specie, pari a zero.

Il Bundeskommunikationssenat (Consiglio superiore federale in materia di comunicazione, Austria), al quale la controversia è stata sottoposta, chiede alla Corte di giustizia se la direttiva «Servizi di media audiovisivi», laddove limita il compenso economico ai costi supplementari direttamente sostenuti per la fornitura dell’accesso al segnale, sia compatibile con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che garantisce il diritto di proprietà e la libertà d’impresa.

Con la sentenza odierna la Corte risponde che la Carta non osta a tale limitazione.

Per quanto attiene alla tutela della proprietà, quale diritto fondamentale, la Corte riconosce che i diritti esclusivi di trasmissione televisiva, quali acquisiti dalla Sky, possiedono valore patrimoniale e non costituiscono solamente opportunità di ordine commerciale. Tuttavia, all’epoca in cui la Sky ha acquisito contrattualmente tali diritti (vale a dire, nel mese di agosto 2009), il diritto dell’Unione prevedeva già il diritto di realizzare brevi estratti di cronaca, limitando tuttavia il compenso economico ai costi supplementari direttamente sostenuti per la fornitura dell’accesso al segnale. La Sky non può quindi invocare una posizione giuridica acquisita che le consenta l’esercizio autonomo del proprio diritto esclusivo di ritrasmissione. Conseguentemente, non può far valere la tutela della proprietà, prevista dalla Carta dei diritti fondamentali.

Per contro, la Corte rileva che la normativa controversa incide sulla libertà d’impresa. Infatti, essa impedisce, segnatamente, al titolare dei diritti esclusivi di ritrasmissione di decidere liberamente in merito al prezzo al quale fornire l’accesso al proprio segnale e di far quindi partecipare le emittenti televisive che realizzino brevi estratti di cronaca ai costi di acquisizione dei diritti medesimi.

Tuttavia, la Corte sottolinea che la libertà d’impresa riveste, in quanto libertà fondamentale, una particolarità, potendo essere soggetta ad un ampio ventaglio di interventi da parte dei poteri pubblici suscettibili di stabilire, nell’interesse generale, limiti all’esercizio dell’attività economica. Tale circostanza si riflette, in particolare, nelle modalità con cui deve essere attuato il principio di proporzionalità.

La Corte dichiara quindi che la limitazione controversa della libertà d’impresa è giustificata e che essa rispetta, segnatamente, il principio di proporzionalità.

Infatti, tale limitazione, senza incidere sul contenuto essenziale della libertà d’impresa, persegue un obiettivo di interesse generale in quanto è volta a salvaguardare la libertà fondamentale di ricevere informazioni ed a promuovere il pluralismo, garantiti dalla Carta. Ciò premesso, la Corte rileva che la commercializzazione in via esclusiva di eventi di grande interesse pubblico è attualmente crescente e tale da restringere considerevolmente l’accesso del pubblico all’informazione relativa a tali eventi.

Inoltre, tale limitazione è idonea e necessaria a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito di tutela dell’interesse generale. Il legislatore dell’Unione poteva legittimamente ritenere che una disciplina che prevedesse un compenso economico superiore ai costi direttamente sostenuti per la fornitura dell’accesso al segnale non avrebbe consentito di conseguire, con la stessa efficacia, l’obiettivo perseguito.

Infine, la normativa controversa deve essere considerata proporzionata. Tenuto conto, da un lato, dell’importanza che rivestono la salvaguardia della libertà fondamentale di ricevere informazioni, la libertà nonché il pluralismo dei media garantiti dalla Carta e, dall’altro, della salvaguardia della tutela della libertà d’impresa riconosciuta dalla Carta stessa, legittimamente il legislatore dell’Unione ha potuto adottare norme, del genere di quelle in esame, che comportano limitazioni della libertà d’impresa privilegiando, con riguardo alla necessaria ponderazione dei diritti e degli interessi in gioco, l’accesso del pubblico all’informazione rispetto alla libertà contrattuale.

In particolare, la normativa controversa istituisce un giusto equilibrio tra i singoli diritti e le singole libertà fondamentali in gioco. Infatti, la direttiva «Servizi di media audiovisivi» prevede che i brevi estratti di cronaca possono essere realizzati unicamente per notiziari di carattere generale e non, ad esempio, per programmi di intrattenimento. Inoltre, tali estratti non dovrebbero superare i 90 secondi e deve esserne indicata la fonte. La direttiva non esclude, poi, che i titolari di diritti esclusivi di trasmissione televisiva possano sfruttare i loro diritti a titolo oneroso. Parimenti, la mancata possibilità di rifinanziamento mediante un compenso nonché l’eventuale diminuzione del valore commerciale di tali diritti esclusivi di trasmissione televisiva possono, in pratica, essere presi in considerazione nelle trattative contrattuali per l’acquisizione dei diritti medesimi e riflettersi nel prezzo per essa versato.

(Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, 22 gennaio 2013, Sentenza nella causa C-283/11, Sky Österreich GmbH / Österreichischer Rundfunk (ORF))

 
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA (TRIBUNALE): RIGETTATI I RICORSI CHE LA BUDěJOVICKý BUDVAR AVEVA PROPOSTO PER OPPORSI ALLA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO COMUNITARIO «BUD» PER LA BIRRA, RICHIESTA DALLA ANHEUSER‑BUSCH  
 
Il marchio può essere registrato a motivo dell’utilizzo non significativo in Francia e in Austria della denominazione d’origine «bud» Il regolamento sul marchio comunitario prevede che il titolare di un segno utilizzato nel traffico commerciale e di portata non puramente locale può opporsi alla registrazione di un marchio comunitario. Tra il 1996 e il 2000 l´impresa americana di fabbricazione di birra Anheuser‑busch ha chiesto all´Ufficio dei marchi comunitari (Uami) la registrazione come marchio comunitario del segno figurativo e denominativo Bud per alcuni tipi di prodotti, tra cui le birre. L´impresa ceca di fabbricazione di birra Budějovický Budvar ha proposto una serie di opposizioni contro la domanda di registrazione del marchio comunitario per l´insieme dei prodotti richiesti. L´impresa ceca invocava l´esistenza della denominazione «bud» come tutelata, da un lato, in Francia, in Italia e in Portogallo ai sensi dell´Accordo di Lisbona e, dall´altro, in Austria ai sensi dei trattati bilaterali conclusi tra l´Austria e l’ex Repubblica socialista cecoslovacca. L’uami ha interamente respinto le opposizioni della Budějovický Budvar, a motivo in particolare del fatto che le prove fornite dall´impresa ceca, quanto all´uso della denominazione d´origine «bud» in Austria, Francia, Italia e Portogallo, erano insufficienti. La Budějovický Budvar ha adito il Tribunale, il quale, in una prima sentenza, ha annullato le decisioni dell’Uami che avevano rigettato le sue opposizioni. Contro la sentenza del Tribunale, la Anheuser‑busch ha proposto un’impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia, la quale ha parzialmente annullato la pronuncia impugnata. La Corte ha statuito, in particolare, che un´indicazione geografica protetta in uno Stato membro poteva impedire la registrazione di un marchio comunitario soltanto qualora essa fosse effettivamente utilizzata in modo sufficientemente significativo nel traffico commerciale su una parte rilevante del territorio tale Stato. Poiché lo stato della controversia non consentiva alla Corte di definirla, essa ha rinviato la controversia al Tribunale. Quest´ultimo è stato dunque chiamato a verificare se, alla luce della sentenza emessa dalla Corte a seguito dell´impugnazione, l´utilizzazione da parte della Budějovický Budvar della denominazione d´origine «bud» consentisse di opporsi alla registrazione richiesta dalla Anheuser‑busch. Con la sua sentenza odierna, il Tribunale constata anzitutto che, nella causa T‑309/06 Renv, la Budějovický Budvar non ha fornito dinanzi all’Uami alcun elemento di prova idoneo a dimostrare l´utilizzo nel traffico commerciale – prima della data di deposito della domanda di marchio comunitario da parte della Anheuser‑busch, ossia il 1º aprile 1996 – di un segno anteriore di portata non puramente locale. Per tale ragione, il Tribunale respinge il ricorso in tale causa. Nelle altre cause, il Tribunale rileva che l´impresa ceca ha presentato dinanzi all’Uami alcune fatture per dimostrare l´utilizzazione effettiva della denominazione «bud» in Francia. A questo proposito, il Tribunale constata che alcune di queste fatture devono essere escluse dall´esame in quanto posteriori alla data di deposito della domanda di registrazione del marchio comunitario. Il Tribunale giudica poi che le altre fatture presentate riguardano un volume assai esiguo di prodotti e che le forniture ad esse relative erano limitate tutt´al più a tre città nel territorio francese, vale a dire Thiais, Lille e Strasburgo. In tali circostanze, il Tribunale decide che il presupposto relativo all´utilizzazione nel traffico commerciale di un segno di portata non puramente locale non risulta soddisfatto relativamente al territorio francese. Allo stesso modo, il Tribunale rileva che i documenti forniti dalla Budějovický Budvar per dimostrare l´utilizzazione effettiva della denominazione «bud» in Austria comprovano vendite assai esigue, in termini sia di volume che di fatturato. Per giunta, sebbene la fabbrica ceca abbia venduto della birra con tale denominazione in varie città dell´Austria, le vendite realizzate al di fuori di Vienna rappresentano volumi trascurabili. Su tale base il Tribunale conclude che il presupposto relativo all´utilizzazione nel traffico commerciale di un segno di portata non puramente locale non risulta soddisfatto neppure relativamente al territorio austriaco. Alla luce di tali elementi, il Tribunale rigetta i ricorsi della Budějovický Budvar nella loro interezza. (Tribunale dell’Unione europea, Lussemburgo, 22 gennaio 2013, Sentenza nelle cause riunite T‑225/06 Renv, T‑255/06 Renv, T‑257/06 Renv e T‑309/06 Renv, Budějovický Budvar, národní podnik / Uami)  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: IL DIRITTO DELL’UNIONE FISSA LIMITI AL DIRITTO ESCLUSIVO CONCESSO ALLA SOCIETÀ PER AZIONI OPAP DI ORGANIZZARE E GESTIRE GIOCHI D’AZZARDO IN GRECIA  
 
Se tuttavia lo Stato ritiene che la liberalizzazione di tale mercato non sia compatibile con il livello di tutela dei consumatori e dell’ordine sociale che intende assicurare, può limitarsi a riformare il monopolio, assoggettandolo, in particolare, ad un controllo stretto ed effettivo In Grecia, l’organizzazione e la gestione dei giochi d’azzardo e delle schedine per scommesse sono assegnate per un periodo di venti anni – ovvero fino al 2020 – alla società per azioni Opap (Organismos prognostikon agonon podosfairou – Ente pronostici sulle partite di calcio), quotata alla Borsa di Atene. Lo Stato greco approva i regolamenti riguardanti le attività dell’Opap e vigila sulla procedura di svolgimento dei giochi, pur essendo attualmente azionista di minoranza (34 %). L’opap fissa l’importo massimo delle scommesse e delle vincite per schedina (e non per giocatore) e ha il diritto di utilizzare gratuitamente fino al 10 % degli spazi pubblicitari negli stadi e nelle palestre. Esso ha altresì esteso le sue attività all’estero, in particolare a Cipro. Le società Stanleybet, William Hill e Sportingbet hanno sede nel Regno Unito, dove sono autorizzate ad organizzare i giochi d’azzardo conformemente alla normativa inglese. Esse hanno agito dinanzi al Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato, Grecia) contro i rifiuti taciti delle autorità greche di concedere loro l’autorizzazione ad organizzare in Grecia scommesse sportive. Il giudice greco ha quindi chiesto alla Corte di giustizia se il diritto dell’Unione e in particolare i principi sulle libertà fondamentali (di stabilimento e di prestazione di servizi) ostino alla normativa nazionale che concede ad un organismo unico il diritto esclusivo di gestione dei giochi d’azzardo. Esso osserva che, sebbene l’obiettivo della normativa nazionale consista nel limitare l’offerta dei giochi e nel favorire la lotta alla criminalità ad essi connessa, l’Opap persegue una politica commerciale espansionistica. La Corte, nella sua sentenza odierna, rileva anzitutto che la normativa nazionale che sancisce il monopolio dell’Opap e vieta ai concorrenti stabiliti in un altro Stato membro di offrire gli stessi giochi nel territorio greco comporta una restrizione alla libera prestazione dei servizi o alla libertà di stabilimento. Essa verifica quindi se una restrizione siffatta possa essere ammessa a titolo derogatorio, per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o per ragioni imperative di interesse generale. La Corte ricorda inoltre che la disciplina dei giochi d’azzardo rientra nei settori in cui sussistono tra gli Stati membri divergenze considerevoli di ordine morale, religioso e culturale e, in assenza di armonizzazione comunitaria, ogni Stato membro deve valutare, alla luce della propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi in gioco implica. Pertanto, come già riconosciuto dalla sua giurisprudenza, la limitazione dell’offerta dei giochi d’azzardo e la lotta alla criminalità ad essi connessa possono giustificare restrizioni alle libertà fondamentali. La Corte sottolinea, tuttavia, che le restrizioni imposte dagli Stati membri devono soddisfare le condizioni di proporzionalità e di non discriminazione, garantendo al contempo effettivamente la realizzazione degli obiettivi addotti,in modo coerente e sistematico. Spetta pertanto al giudice nazionale verificare che la normativa nazionale persegua effettivamente l’obiettivo di ridurre le occasioni di gioco d´azzardo e di lottare contro la criminalità connessa a tali giochi. Cionondimeno, la Corte suggerisce al giudice nazionale di tener conto, riguardo al primo obiettivo, dei diversi elementi del quadro normativo e del funzionamento pratico dell’Opap, quali i diritti e i privilegi di cui esso dispone per la pubblicità dei giochi e la fissazione della scommessa massima per schedina (e non per giocatore). Quanto al secondo obiettivo, il giudice nazionale dovrà verificare che il controllo statale sia effettivamente attuato, tenendo conto del fatto che una misura tanto restrittiva come un monopolio deve essere soggetta ad uno stretto controllo, mentre l’Opap, società per azioni quotata in Borsa, sarebbe sottoposto a vigilanza solo superficiale dello Stato greco. Di conseguenza, la Corte risponde che il diritto dell’Unione osta ad una normativa nazionale che concede il monopolio sui giochi d’azzardo ad un organismo unico, senza ridurre realmente le occasioni di gioco, qualora, da un lato, essa non limiti le attività in tale settore in modo coerente e sistematico e, dall’altro, non garantisca uno stretto controllo sull’espansione dei giochi d’azzardo, soltanto nella misura necessaria alla lotta alla criminalità. Inoltre, la Corte precisa che, per effetto del primato del diritto dell’Unione direttamente applicabile, una normativa nazionale che comporti restrizioni incompatibili con la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi non può continuare ad applicarsi per un periodo transitorio, nel corso del quale, di conseguenza, le autorità nazionali non possono astenersi dall’esaminare le domande di autorizzazione. In questa situazione di incompatibilità, lo Stato greco ha due possibilità. Se dovesse ritenere che la liberalizzazione del mercato dei giochi d’azzardo non sia compatibile con il livello di tutela dei consumatori e dell’ordine sociale che esso intende assicurare, lo Stato potrebbe limitarsi a riformare il monopolio e ad assoggettarlo ad un effettivo e stretto controllo da parte delle autorità pubbliche. Per contro, se lo Stato dovesse optare per la liberalizzazione del mercato – cui non è necessariamente obbligato dal diritto dell’Unione – esso dovrà rispettare i principi di parità di trattamento e di non discriminazione in base alla nazionalità, nonché l’obbligo di trasparenza. L’istituzione di un regime di previa autorizzazione amministrativa dovrà quindi essere fondata su criteri oggettivi e non discriminatori, per evitare che il potere discrezionale delle autorità nazionali possa essere utilizzato in modo arbitrario. (Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, 24 gennaio 2013, Sentenza nelle cause riunite C-186/11 e 209/11, Stanleybet International Ltd, William Hill Organization Ltd, William Hill Plc e Sportingbet Plc / Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon, Ypourgos Politismou, con l’intervento dell’Organismos prognostikon agonon podosfairou Ae (Opap)