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LUNEDI
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Notiziario Marketpress di
Lunedì 11 Marzo 2013 |
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INPS: UN VIDEO ILLUSTRA TUTTE LE NUOVE MODALITÀ PER OTTENERE IL CUD |
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L’inps ha realizzato un video illustrativo per spiegare ai pensionati come ottenere il Cud secondo le modalità previste per legge. Il video è sia sul portale http://www.inps.it/ , nella sezione“Inps In Onda”, che all’interno del canale ufficiale Youtube (http://www.Youtube.com/user/inpscomunica ). In 140 secondi vengono descritte tutte le modalità per ottenere la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati (Cud), che da quest’anno è necessario richiedere poiché non è più prevista la spedizione automatica a domicilio. Le modalità per richiedere il Cud sono descritte in dettaglio nella sezione Servizi Online del portale http://www.inps.it/ |
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PUGLIA: INFORMATIZZAZIONE UFFICI GIUDIZIARI - PRESENTATI I RISULTATI PROGETTO EUROPEO |
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Un notevole aumento della produttività e una progressiva riduzione delle tempistiche attraverso l’introduzione di sistemi informativi, come nel caso della Corte di Appello di Bari che, grazie al sistema per la digitalizzazione delle sentenze del settore civile, vede ridurre del 40% i tempi di produzione della prima copia e prossimi al 100% per le copie successive, oltre ad un importante risparmio di carta grazie al formato elettronico. Questo è soltanto uno dei risultati raggiunti dal “Progetto di Riorganizzazione dei processi lavorativi e di ottimizzazione delle risorse degli Uffici Giudiziari della Regione Puglia”. Il progetto, avviato a gennaio 2010 e durato 24 mesi, è stato parte integrante delle politiche per lo sviluppo dell’Asse Vii (Capacità Istituzionale) del Programma Operativo 2007/2013 - Fondo Sociale Europeo della Regione Puglia, da cui ha attinto i finanziamenti. I risultati sono stati presentati questa mattina dall’assessore alla Formazione, Alba Sasso e dalla dirigente regionale Giulia Campaniello nel corso di una conferenza stampa in Presidenza. “Lo sforzo – ha precisato l’assessore – è quello di migliorare i rapporti con l’utenza, sapendo che una giustizia veloce è un fattore di sviluppo per il territorio. Intendiamo continuare il progetto, disseminando i risultati sul territorio e lo faremo anche con un convegno dal titolo “Giustizia, economia e territorio”. “Non si tratta solo di risparmiare carta – ha aggiunto la Sasso – ma il programma prevede di migliorare l’efficienza degli uffici giudiziari, in modo che il personale possa ottimizzare tempi e metodi di lavoro senza inseguire i documenti cartacei, adesso in parte disponibili con un click. Dove la giustizia è efficiente, è possibile attrarre investimenti perché chi investe può sapere in tempi brevi e senza enormi spese gli esiti di cause e ricorsi”. L’iniziativa, finalizzata al trasferimento delle best practices dagli uffici giudiziari italiani più virtuosi, aveva come obiettivi la trasparenza e la semplificazione dei processi organizzativi interni degli Uffici Giudiziari pugliesi coinvolti. Questi sono stati ben nove: il Tribunale di Taranto, la Procura di Foggia, il Tribunale di Foggia, la Corte d’Appello di Bari, il Tribunale di Bari, la Corte d’Appello di Lecce, il Tribunale per i minorenni di Bari, il giudice di pace di Taranto e la Procura generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari. Le risorse economiche impiegate nel Progetto ammontano a circa 3 milioni di euro, mentre le risorse umane coinvolte sono complessivamente 700, tra personale amministrativo e di magistratura. La riorganizzazione degli Uffici Giudiziari ha avuto un’importante finalità: un recupero di efficienza e di efficacia dell’agire degli Uffici stessi, abbassando i livelli di spesa al fine di avvicinare gli stessi al cittadino migliorando l’immagine pubblica del sistema giustizia con livelli di servizio e tempistiche adeguati, così come la collettività di riferimento si attende. Notevoli e diversificati i risultati raggiunti: oltre ad un diretto aumento della produttività e della riduzione dei tempi di lavorazione grazie ad ingenti investimenti nei sistemi informativi, come nel caso della Corte di Appello di Bari di cui sopra, da segnalare è anche un miglioramento dei rapporti tra l’Ufficio Giudiziario e l’utenza, dove l’alleggerimento dei processi di back office e l’ottimizzazione delle attività ha permesso, come nel caso dell’Ufficio del Giudice di Pace di Taranto, una revisione delle modalità di comunicazione e interazione verso la collettività o della Procura Generale di Bari che ha adottato un registro informatizzato per la tracciatura delle sentenze al visto. Il recupero di efficienza è stato perseguito anche attraverso la realizzazione di interventi organizzativi che prevedono la creazione di Uffici/sportelli unici finalizzati ad accentrare in un’unica struttura determinate attività quali la gestione delle spese di giustizia, il deposito atti, la gestione delle richieste di copie sentenze: è il caso dell’Ufficio Unico per le spese di Giustizia presso il Tribunale Ordinario di Foggia, in grado di ridurre notevolmente il numero di unità di personale necessarie ed incrementare sensibilmente la produttività dell’Ufficio. Si è poi lavorato anche sulla costruzione di forme di “comunicazione strutturata” come la Carta dei Servizi e Bilancio Sociale, con linguaggi e contenuti specifici per le diverse categorie di fruitori e adottata da tutti gli uffici giudiziari della Regione Puglia coinvolti nel progetto: la Carta dei Servizi e Bilancio Sociale è un importante strumento che impatta sulla programmazione delle attività e il controllo interno. Sono stati sviluppati, inoltre, nuovi strumenti di comunicazione online come la predisposizione o la revisione del sito web degli Uffici Giudiziari, con particolare riferimento a Tribunale e Procura della Repubblica di Foggia, Tribunale per i minorenni di Bari, Ufficio del Giudice di Pace di Taranto |
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LA TOP 5 DEI MALWARE IN ITALIA |
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Torna la Top 5 dei malware in Italia, la classifica periodica delle minacce informatiche più diffuse in Italia, a cura di Eset Nod32, uno dei grandi produttori mondiali di software antivirus. New entry della classifica il malware Navipromo, che si attesta al secondo posto con il 4,56% di infezioni: questo programma, un cosiddetto adware, è specializzato nell’importunare l’utente con messaggi pubblicitari, che invia tramite Internet. Una volta installato, crea una porta aperta sul Pc per inviare la pubblicità che appare all’utente con una serie di finestre pop-up e pop - under. Al quarto posto un’altra new entry, il Trojandownloader.wauchos, che tenta di scaricare altri malware da Internet, acquisisce informazioni e comandi sul sistema operativo, sulle impostazioni di sistema e sull’indirizzo Ip del computer dell’utente. La Top 5 dei malware in Italia si basa su Live Grid, l’esclusiva tecnologia Cloud di Eset, che identifica mensilmente le minacce informatiche globali per numero di rilevazioni. --- Html/iframe – rilevato nel 5,17% delle infezioni Torna al primo posto, senza mai aver quasi mai lasciato la classifica, il virus Html/iframe, una rilevazione generica di tag iframe malevoli inseriti nelle pagine Html, che reindirizzano il browser a uno specifico Url contenente il software malevolo. In Italia è ancora abbastanza diffuso, ma la prevalenza più alta questo mese si rileva in Ungheria (11,71 %). --- Win32/adware.navipromo – rilevato nel 4,56% delle infezioni Navipromo è un programma che obbliga alla visualizzazione di banner pubblicitari. Parte furtivamente e nasconde file, processi e chiavi di registro all’utente usando tecniche di rootkit. Per raggiungere il suo obiettivo, il software rinvia gli Url visitati al server e riceve i link ai siti con le relative pubblicità, che appaiono all’utente come finestre pop-up e pop - under. Questo mese se ne registra una forte prevalenza in Spagna (9,7%). --- Win32/sirefef – rilevato nel 3,39% delle infezioni Sale al terzo posto in classifica Win32/sirefef, un pericoloso cavallo di Troia che può cambiare le impostazioni del desktop, aggiungere voci malevole al registro del sistema, causare crash del sistema o reindirizzamenti del browser; può anche essere utilizzato per infettare il computer con malware più pericolosi. Questo Trojan contiene una lista di 256 indirizzi Ip, può essere controllato da remoto e funge da porta d’accesso al sistema dell’utente per gli hacker. Entra senza farsi notare e comincia ad agire non appena il Pc viene riavviato. In Europa, l’Italia è il Paese che detiene ancora la più alta prevalenza. --- Win32/trojandownloader.wauchos – rilevato nel 2,19% delle infezioni Al quarto posto ancora un cavallo di Troia, il Trojandownloader.wauchos, che tenta di scaricare altri malware da Internet e una volta installato diventa eseguibile a ogni avvio del sistema. Può creare ed eseguire un nuovo thread con il suo codice programma e, subito dopo l’istallazione, è in grado di cancellare il file eseguibile originale. Questo Trojan acquisisce informazioni e comandi sul sistema operativo, sulle impostazioni di sistema e sull’indirizzo Ip del computer da remoto o da Internet. Riesce inoltre ad eseguire programmi e ad aggiungere e cancellare voci dal registro. Il malware ha registrato un picco negli ultimi giorni di febbraio, soprattutto in Nuova Zelanda, Australia, Germania. --- Js/exploit.pdfka – rilevato nell´1,76% delle infezioni Torna nella Top 5 Malware, all’ultimo posto, Js/exploit.pdfka, un Xfa contenente Java Script, che si nasconde in documenti Pdf malevoli per scaricare e lanciare l’esecuzione di un programma all’insaputa dell’utente. Il Trojan sfrutta una vulnerabilità delle versioni 8 e 9 di Adobe Reader e di Acrobat per eseguire un codice malevolo sui computer infetti. Exploit del genere sono comunemente usati dai worm per inserirsi nel computer dell’utente senza che sia richiesta alcuna particolare azione. Pur se con percentuali basse rispetto alla fine dell’anno scorso, in Europa questa minaccia si concentra in Germania e Italia. --- Live Grid è il sistema di raccolta informazioni sui malware basato sulla tecnologia Cloud di Eset, che utilizza i dati provenienti dagli utenti delle soluzioni Eset di tutto il mondo. Il continuo flusso di informazioni garantisce agli specialisti del Laboratorio Malware di Eset una visione precisa e in tempo reale della natura e degli scopi delle infiltrazioni su scala globale. L’attenta analisi delle minacce, delle fonti di attacco e dei pattern consente a Eset di ottimizzare gli aggiornamenti delle firme antivirali e dell’algoritmo euristico per proteggere i propri utenti dalle minacce di domani. Info: www.Eset.it - www.Nod32.it |
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I CERTIFICATI SSL: IL FUTURO DEL COMMERCIO ONLINE |
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La fiducia è la moneta più importante su Internet. Di recente si sono diffuse molte notizie su conti rubati e siti web vittime di attacchi hacker. Questo è un problema soprattutto per i negozi on-line perché gli acquirenti, per paura, diminuiscono, con effetti negativi sul business. Ma come si può costruire la fiducia sul web e come si può garantire un commercio on line in totale sicurezza per gli utenti? La risposta sta nei certificati cosiddetti Ssl (Secure Sockets Layer), che consentono un trasferimento dei dati sicuro tra utente e sito web. Questo va a beneficio di entrambe le parti: il browser rileva automaticamente che si tratta di un sito web sicuro e i visitatori possono contare sullo scambio crittografato di informazioni. Allo stesso modo, i venditori di servizi on-line hanno la garanzia che i loro servizi sono protetti, perché oltre al danno fisico che può verificarsi, la loro reputazione è sempre in gioco. Per stare al passo con le minacce informatiche nuove e sofisticate, l´Istituto Nazionale di Standard e Tecnologie (Nist) raccomanda a tutti i siti web di migrare da certificati Rsa a 1024 bit a certificati Rsa da 2048 bit entro il 1 gennaio 2014. Symantec, che ha iniziato la transizione per i propri clienti certificati già lo scorso anno, ha ampliato il suo portafoglio di Ssl con nuovi algoritmi di sicurezza per affrontare questa esigenza con una maggiore protezione e prestazioni. Symantec, inoltre, per prima è in grado di offrire certificati Ssl disponibili in commercio che utilizzano Elliptic Curve Cryptography (Ecc) e Digital Signature Algorithm (Dsa). Entrambe le due nuove tecnologie di crittografia Ssl sono approvate dal governo degli Stati Uniti e sostenute dalla National Security Agency. Info: Symantec - www.Symantec.com |
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LE APP PROTAGONISTE TRA NOVITÀ E TENDENZE MOBILE DI BARCELLONA |
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Fruibilità delle soluzioni, velocità di trasmissione dei dati, display sempre più grandi, gadget dalle prestazioni futuristiche: il Mobile World Congress ha confermato che il settore del mobile continua a essere uno dei motori dell’innovazione tecnologica. Tra i principali protagonisti di queste giornate un posto di grande rilievo ha avuto il mondo delle app. Stando ai dati del nuovo capitolo comunicazione e media nell´ultimo Rapporto Censis sulla situazione sociale dell´Italia alla fine dell´anno 2012, l’economia delle app ha avuto un vero e proprio decollo nel nostro Paese: il 37,5 per cento dei possessori di smartphone o tablet ha scaricato applicazioni gratuite o a pagamento negli ultimi 12 mesi. Nonostante questa grande “corsa” a scaricare le app, non tutte quelle che si trovano sui nostri device sono poi sempre utilizzate. Questo è quello che emerge dall’ipotesi che è possibile trovare sul diario di Jenna Wortham ospitato all’interno del New York Times, secondo cui le app che vengono usate con maggiore frequenza in realtà sono solo 16. Al di là di usarle o meno tutti i giorni, di sicuro sono sempre di più quelle che stanno nascendo per semplificare la vita, permettendo in pochissimo tempo di fare la spesa o comprare i biglietti per un viaggio: si tratta di opportunità talmente comode che anche per noi italiani il pagamento tramite mobile non sembrerebbe più un taboo, come indicano i dati presentati di recente dall’Osservatorio Nfc & Mobile Payment del Politecnico di Milano, che mostrano un grande incremento nell’ultimo anno degli acquisti tramite mobile. Proprio in questo scenario si fanno spazio nuove soluzioni che ci permettono di avere qualche mal di testa in meno, come Blink Booking, l’app di viaggi che dal lancio ha registrato circa 400.000 download in Europa, ideata per effettuare prenotazioni per il giorno stesso in hotel di qualità: utilizzandola è possibile prenotare camere d’albergo nelle maggiori destinazioni europee con poche ore d’anticipo e con un risparmio fino al 75% |
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PRIVACY:OPERAZIONE "DATA RETENTION" - ISPEZIONI DELLA GUARDIA DI FINANZA IN TUTTA ITALIA SUL RISPETTO DELLE NORME PER LA CONSERVAZIONE DEI DATI DI TRAFFICO TELEFONICO E TELEMATICO |
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Si chiama "Data
Retention" l´operazione eseguita dai Finanzieri del Nucleo Speciale
Privacy di Roma, nell´ambito delle attività di collaborazione con il Garante
per la protezione dei dati personali, nei confronti di 11 società di telefonia
e provider. Gli accertamenti ispettivi,
che si inquadrano nell´ambito dei controlli effettuati su delega dell´Autorità
per la privacy, traggono origine da un´attività di analisi effettuata dal
Nucleo, d´intesa con il Comando Unità Speciali della Guardia di Finanza, al
fine di verificare che gli operatori telefonici ed i provider della rete
internet rispettino le norme "privacy". Uno degli aspetti più
delicati è senz´altro quello del trattamento dei dati di traffico telefonico e
telematico, che consente agli operatori di disporre di una serie di importanti
informazioni quali tra l´altro il numero chiamato, ora e data e durata del
contatto nonché la localizzazione degli apparati degli utenti in caso
dell´utilizzo di un telefono mobile. Tali informazioni, in continuo aumento anche
per il diffondersi di smartphone e tablet, devono essere conservate dai
fornitori di servizi di comunicazione elettronica per ventiquattro mesi
(dati di traffico telefonico) e dodici mesi (dati di traffico telematico) per
fini investigativi e di giustizia, ad esclusiva disposizione degli organi
inquirenti. Il Garante ha stabilito con il provvedimento del 17 gennaio 2008
stringenti misure e accorgimenti che devono essere rispettati dai fornitori per
garantire la sicurezza dei dati, e la loro automatica cancellazione al termine
del periodo di conservazione previsto dalla legge. L´operazione in questione,
pertanto, mirava a verificare il rispetto della normativa in materia di
trattamento dei dati personali, nell´ottica di un bilanciamento tra le ragioni
di giustizia e di sicurezza e l´interesse alla riservatezza della vita privata
dei cittadini che, usufruendo di servizi di telefonia e di accesso ad internet
ed alla posta elettronica, anche in mobilità, hanno rilasciato i propri dati
alle aziende che forniscono i relativi servizi. I controlli eseguiti hanno
avuto in primo luogo lo scopo di sensibilizzare gli operatori del settore
circa il rispetto delle disposizioni di legge e delle prescrizioni impartite
dal Garante. In 9 casi sono state
accertate e contestate violazioni amministrative al CodicePrivacy relativamente
alla conservazione dei dati di traffico oltre i termini previsti, alla mancata
adozione delle misure minime di sicurezza, e alla mancata adozione di alcune
delle ulteriori misure di protezione prescritte dal provvedimento del Garante,
quali l´uso di tecnologie di riconoscimento biometrico per selezionare
l´accesso ai dati e la cifratura dei dati. Due sono state le
segnalazioni al Ministero dello sviluppo economico per l´eventuale
contestazione della violazione relativa alla mancata conservazione dei dati di
traffico o alla loro conservazione per un tempo inferiore a quello previsto
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CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA: RESPINTA L’IMPUGNAZIONE DELLA SVIZZERA SULLE DISPOSIZIONI TEDESCHE DEL 2003 CIRCA LE OPERAZIONI DI AVVICINAMENTO ALL’AEROPORTO DI ZURIGO |
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L’aeroporto di Zurigo è situato a km 15 dalla frontiera tedesca. Tutti gli aerei che atterrano a Zurigo da nord o da nord-ovest devono utilizzare lo spazio aereo tedesco. Al fine di ridurre il rumore cui la popolazione locale era esposta, la Germania aveva adottato, nel 2003, disposizioni che evitavano il sorvolo a bassa quota del territorio tedesco presso la frontiera svizzera tra le 21:00 e le 7:00 nei giorni lavorativi e tra le 20:00 e le 9:00 nei week-end e nei giorni festivi. Di conseguenza, gli avvicinamenti d’atterraggio all’aeroporto di Zurigo da nord e da nord ovest, che avevano precedentemente costituito le operazioni di avvicinamento principali, erano impossibili durante tali ore. Inoltre, gli aerei che decollavano in tali orari in direzione nord dovevano cambiare rotta per raggiungere la quota minima di volo prescritta prima di entrare in territorio tedesco. Il 10 giugno 2003, la Svizzera ha proposto un reclamo presso la Commissione, chiedendole di vietare alla Germania di applicare dette disposizioni. Secondo la Svizzera tali disposizioni erano in contrasto con l’Accordo sul trasporto aereo, concluso con l’Unione europea. Il 5 dicembre 2003, la Commissione ha deciso che la Germania poteva continuare ad applicare tali disposizioni. Il Tribunale ha respinto, con sentenza del 9 settembre 2010, il ricorso proposto dalla Svizzera contro la decisione della Commissione. La Svizzera ha quindi impugnato dinanzi alla Corte di giustizia la sentenza del Tribunale e la decisione della Commissione per ottenere l’annullamento. Con la sentenza odierna la Corte di giustizia respinge l’impugnazione della Svizzera. La Corte conferma che le disposizioni tedesche non implicano il divieto di attraversamento dello spazio aereo tedesco, bensì una semplice modifica della direzione dei voli successiva al decollo o anteriore all´atterraggio all’aeroporto di Zurigo. Conferma inoltre che la decisione della Commissione non violava il principio della libera prestazione dei servizi, in quanto tale principio non si applica nell’ambito dell´accordo Ue-svizzera sul trasporto aereo. Peraltro, la Corte condivide il parere sia della Commissione sia del Tribunale secondo cui non era necessario prendere in considerazione, all’atto dell´esame delle disposizioni tedesche, i diritti del gestore dell’aeroporto di Zurigo e dei residenti nelle zone limitrofe di tale aeroporto. (Corte di giustizia dell’Unione europea, 7 marzo 2013, Sentenza nella causa C-547/10 P, Svizzera / Commissione europea) |
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GIUSTIZIA EUROPEA: LE EMITTENTI TELEVISIVE POSSONO VIETARE LA RITRASMISSIONE VIA INTERNET DEI LORO PROGRAMMI DA PARTE DI UN’ALTRA SOCIETÀ |
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Tale ritrasmissione costituisce, a talune condizioni, «una comunicazione al pubblico» delle opere e deve essere autorizzata dal loro autore Il diritto dell’Unione è volto ad instaurare un livello elevato di protezione a favore degli autori di opere, consentendo loro di ottenere un adeguato compenso per l’utilizzazione di queste ultime, in particolare in occasione di una comunicazione al pubblico. A tal fine, gli autori hanno un diritto esclusivo di autorizzare o di vietare qualsiasi comunicazione al pubblico delle loro opere. La Tvcatchup Ltd («Tvc») offre su Internet servizi di diffusione di programmi televisivi che consentono agli utenti di ricevere «in diretta» via Internet flussi di programmi televisivi gratuiti. Essa garantisce che i suoi abbonati ottengano l’accesso solo ad un contenuto che sono già legittimati a guardare nel Regno Unito grazie alla loro licenza televisiva. Le condizioni che gli utenti devono accettare comprendono il possesso di una valida licenza televisiva e la limitazione dell’utilizzo dei servizi della Tvc al solo Regno Unito. Il sito Internet della Tvc dispone di un sistema per verificare il luogo in cui si trova l’utente e di negare così l’accesso qualora non siano soddisfatte le condizioni imposte agli utenti. Varie televisioni commerciali britanniche si oppongono alla Tvc in merito alla diffusione che essa realizza via Internet, e pressoché in tempo reale, dei loro programmi. Esse, pertanto, hanno citato in giudizio la Tvc dinanzi alla High Court of Justice (England & Wales) (Chancery Division) per violazione dei propri diritti d’autore sui loro programmi e film, consistente, segnatamente, in una comunicazione al pubblico, vietata sia dalla normativa nazionale sia dalla direttiva 2001/29. Il giudice nazionale chiede alla Corte di giustizia se un organismo, quale la Tvc, realizzi una comunicazione al pubblico ai sensi della direttiva 2001/29 quando diffonde su Internet programmi radiodiffusi a membri del pubblico che avrebbero avuto il diritto di accedere al segnale di radiodiffusione originale utilizzando a casa propria i loro apparecchi televisivi o i propri computer portatili. Innanzitutto la Corte determina il contenuto della nozione di «comunicazione» e verifica se, nella fattispecie, l’attività della Tvc rientri nel suo ambito. In base alla direttiva 2001/29, il diritto di comunicazione al pubblico comprende qualsiasi trasmissione o ritrasmissione di un’opera al pubblico non presente nel luogo di origine della comunicazione, su filo o senza filo, inclusa la radiodiffusione. Inoltre, l’autorizzazione dell’inclusione delle opere protette in una comunicazione al pubblico non esaurisce il diritto di autorizzare o di vietare altre comunicazioni di tali opere al pubblico. Pertanto, secondo la Corte, quando una determinata opera è oggetto di molteplici utilizzi, ogni trasmissione o ritrasmissione di tale opera mediante l’utilizzo di uno specifico mezzo tecnico deve essere in linea di principio autorizzata individualmente dal suo autore. Di conseguenza, dato che la messa a disposizione delle opere tramite la ritrasmissione su Internet di una radiodiffusione televisiva terrestre è effettuata mediante uno specifico mezzo tecnico, diverso da quello della comunicazione originale, essa va considerata una «comunicazione» ai sensi della direttiva. Pertanto, una siffatta ritrasmissione è soggetta all’autorizzazione degli autori delle opere ritrasmesse quando queste ultime sono comunicate al pubblico. Successivamente, la Corte verifica se le opere protette siano state effettivamente comunicate ad un «pubblico». In base alla giurisprudenza della Corte, la nozione di pubblico riguarda un numero indeterminato di destinatari potenziali e comprende un numero di persone piuttosto considerevole. La Corte precisa che occorre tener conto dell’effetto cumulativo che deriva dal fatto di mettere a disposizione opere presso destinatari potenziali e che, al riguardo, è rilevante sapere quante persone hanno accesso contestualmente e successivamente alla medesima opera. La Corte constata che, nel caso di specie, la ritrasmissione delle opere via Internet riguarda l’insieme delle persone residenti nel Regno Unito che abbiano una connessione Internet e che affermino di possedere in tale Stato una licenza televisiva. Queste possono accedere contestualmente alle opere protette nell’ambito del «live streaming» dei programmi televisivi su Internet. Pertanto, detta ritrasmissione concerne un numero indeterminato di destinatari potenziali e un numero di persone piuttosto considerevole. La Corte constata quindi che, con la ritrasmissione in esame, le opere protette sono effettivamente comunicate ad un pubblico ai sensi della direttiva. Di conseguenza, la Corte risponde che la nozione di «comunicazione al pubblico» ai sensi della direttiva 2001/29 deve essere interpretata nel senso che essa riguarda una ritrasmissione delle opere incluse in una radiodiffusione televisiva terrestre, effettuata da un organismo diverso dall’emittente originale, mediante un flusso Internet messo a disposizione dei suoi abbonati che possono ricevere detta ritrasmissione connettendosi al server di quest’ultimo, sebbene tali abbonati si trovino nell’area di ricezione di detta radiodiffusione televisiva terrestre e possano riceverla legalmente su un apparecchio televisivo. (Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, 7 marzo 2013, Sentenza nella causa C-607/11, Itv Broadcasting Ltd. E a. / Tvcatchup Ltd) |
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GIUSTIZIA EUROPEA: LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE RELATIVA ALL´ASSEGNAZIONE GRATUITA DELLE QUOTE DI EMISSIONE DI GAS A EFFETTO SERRA A PARTIRE DAL 2013 È CONFORME AL DIRITTO DELL´UNIONE |
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La decisione non tratta in modo discriminatorio gli impianti industriali che utilizzano il carbone come combustibile Al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra, nel 2003 il legislatore dell´Unione ha adottato una direttiva che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione nell´Unione. In forza di tale direttiva, la Commissione doveva adottare le misure di esecuzione relative all´assegnazione armonizzata e gratuita delle quote. La Commissione ha così adottato, nel 2011, una decisione la quale si applica sostanzialmente all´assegnazione gratuita di quote di emissione per gli impianti fissi individuati nella direttiva durante i periodi di scambio a partire dal 2013. La Commissione ha determinato i parametri di riferimento di ciascun settore e sottosettore, basandosi sulla prestazione media degli impianti più efficienti di questi ultimi durante il 2007 e il 2008. È sulla base di tali parametri che viene calcolato, a partire dal 2013, il numero di quote di emissione da assegnare gratuitamente a ciascun impianto interessato. Ritenendo che la decisione della Commissione violasse sia il Trattato sul funzionamento dell´Unione europea (Tfue) sia la direttiva, la Polonia ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale dell´Unione europea. Nella sua sentenza odierna il Tribunale accerta, in primo luogo, che la decisione costituisce una misura di esecuzione della direttiva la quale è stata adottata in base alle disposizioni del Tfue relative alla politica dell´ambiente. Di conseguenza, il Tribunale respinge il ricorso della Polonia nella parte in cui questa pone in dubbio la legittimità della decisione rispetto alle norme del Tfue in materia di politica energetica. In secondo luogo, il Tribunale rileva che la Commissione non ha violato il principio della parità di trattamento quando ha deciso di trattare in modo uniforme gli impianti che si trovano in situazioni diverse, in ragione dell´utilizzo di combustibili diversi, all´atto della determinazione dei parametri di riferimento per calcolare il numero delle quote di emissioni da assegnare. A questo riguardo il Tribunale constata che la distinzione dei parametri di riferimento di prodotto in funzione del combustibile utilizzato non porterebbe a incoraggiare gli impianti industriali che fanno uso di combustibili che provocano elevate emissioni di Co2 a cercare soluzioni che consentano di ridurre queste ultime. Inoltre, una siffatta distinzione implicherebbe il rischio di una crescita delle emissioni, poiché gli impianti industriali che utilizzano combustibile che provoca deboli emissioni di Co2 potrebbero essere indotti a sostituire quest´ultimo con un combustibile che ne emette maggiori quantitativi. Il Tribunale ritiene parimenti che la scelta del gas naturale, combustibile che produce deboli emissioni di Co2, per determinare i parametri di riferimento di calore e di combustibile mira a ridurre le emissioni di gas a effetto serra. In terzo luogo, il Tribunale dichiara che la decisione impugnata tiene adeguatamente conto delle conseguenze economiche e sociali delle misure miranti a ridurre le emissioni di Co2. Da un lato, le regole di funzionamento applicabili saranno introdotte progressivamente a partire dal 2013. Di conseguenza, gli impianti che emettono forti quantitativi di Co2 – come quelli che utilizzano carbone in Polonia – e che hanno bisogno di un gran numero di quote per la loro produzione, otterranno in un primo tempo, gratuitamente, un numero più grande di quote per coprire il loro fabbisogno. Dall´altro, il legislatore dell´Unione ha istituito procedure che consentono di sostenere gli sforzi degli Stati membri, che presentano bassi livelli di reddito pro capite e prospettive di crescita relativamente elevate, per ridurre l’intensità dell’impiego del carbonio nella loro economia da qui al 2020. Il Tribunale rileva infine che il sistema di assegnazione delle quote di emissione si baserà, a partire dal 2013, sul principio della vendita all´asta. In tal modo gli Stati membri potranno mettere all´asta la totalità delle quote che non saranno assegnate gratuitamente, affinché gli impianti possano acquistare le quote mancanti. Tale sistema sarà in accordo con il principio «chi inquina, paga», in quanto gli impianti maggiori produttori di Co2 saranno obbligati a pagare il prezzo delle quote acquistate all´asta o a ridurre le loro emissioni. Di conseguenza, il Tribunale respinge l´argomento della Polonia, secondo il quale la decisione impugnata comporterebbe una diminuzione della competitività delle imprese situate negli Stati membri la cui produzione si basa principalmente sul carbone quale combustibile. Esso precisa che la direttiva, nel tener conto della diversa situazione delle varie regioni dell´Unione, concede agli Stati membri un margine di discrezionalità che consentirà loro di adottare misure economiche a favore dei settori e sottosettori che possano presentare un rischio significativo di fuga dal carbone a causa dei costi delle emissioni di gas a effetto serra, nonché di prevedere l´assegnazione gratuita di quote agli impianti in detti settori e sottosettori. Alla luce di tutto ciò, il Tribunale respinge integralmente il ricorso proposto dalla Polonia contro la Commissione. (Tribunale dell’Unione europea, Lussemburgo, 7 marzo 2013, Sentenza nella causa T-370/11, Polonia / Commissione) |
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