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LUNEDI

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Notiziario Marketpress di Lunedì 18 Marzo 2013
SPAM: ORIGINATE DA 20 PROVIDER  
 
Secondo una ricerca dell´Università olandese di Twente il 50% di tutte la mail indesiderate o dannose, che circolano nella rete, proviene da appena 20 provider sparsi nel mondo. Inoltre, questo tipo di mail contagia, di solito, per prime, le reti geograficamente più vicine. Secondo lo studio, che ha preso in esame oltre 42mila provider, la maggior parte di spam indesiderate o dannose è concentrata in India, Vietnam e Brasile. New Delhi, inoltre, è risultata la capitale mondiale dello spam  
   
   
PIRATERIA INFORMATICA: DANNI 1,4 MLD  
 
In occasione di Play It Safe, la campagna internazionale di Redmond sulla sicurezza, lo studio Idc, commissionato da Microsoft, ha dimostrato che la pirateria informatica costa 1,5 miliardi di ore e 22 miliardi di dollari per le attività di identificazione, riparazione e ripristino, 114 miliardi di dollari complessivi per la gestione dell´impatto di un attacco informatico. In Italia, quasi la metà dei software in circolazione è senza licenza con una perdita per l´industria di 1.398 milioni  
   
   
FRANCIA: SKYPE RISPETTI OBBLIGHI OPERATORI TLC  
 
L´autorità francese delle tlc vorrebbe imporre a Skype di definirsi: è una compagnia telefonica o un fornitore di servizi? Skype, app per le chiamate via web, se ritiene di essere un fornitore di servizi internet, secondo l’Autorità francese deve, quindi, registrarsi come operatore telefonico e rispettare gli obblighi connessi. Fra questi, sottolinea l’autorità, c’è quello di far passare sulle sue linee le chiamate di emergenza e, soprattutto, quello di consentire che le conversazioni possano essere intercettate dalle forze dell´ordine, come già lo sono quelle effettuate sulle classiche linee telefoniche  
   
   
APP MOBILE O SITI WEB: COSA PREFERISCONO GLI UTENTI?  
 
L’85% degli intervistati per la ricerca promossa da Compuware sulle aspettative e l’esperienza relative alle applicazioni mobili preferisce le app alla versione mobile di un sito web - L’84% si affida ai rating degli app store - Il 75% si aspetta che le app siano veloci o più veloci del sito web. La ricerca svela che i consumatori preferiscono le app mobile rispetto ai siti web mobile. Gli intervistati ritengono che le app rendano la loro vita più semplice ottimizzando i calendari e la lista della spesa, offrendo intrattenimento e aumentando la collaborazione con i colleghi. I consumatori associano le app con il banking, il pagamento delle bollette, lo shopping, la prenotazione di viaggi e hotel e con la possibilità di restare connessi al proprio lavoro e gestire i propri impegni lavorativi e non. Alla domanda sui benefici di usare una app mobile rispetto alla versione mobile di un sito web, l’85% degli intervistati ha risposto di preferire le app principalmente perché più convenienti, più veloci e più facili da navigare. Il 78% si aspetta che le app siano veloci o più veloci del sito web. Fra quelli che hanno avuto problemi (che secondo la ricerca sono il 56%): il 62% ha riferito di un crash, un blocco o un errore, il 47% ha parlato di lentezza nel lancio della app, il 40% ha provato una app che semplicemente non si è aperta La ricerca condotta su più di 3.500 intervistati ha lo scopo di individuare cosa i consumatori realmente vogliono e necessitano quando utilizzando le applicazioni mobili. La risposta a questa domanda è spesso diversa, ma ci sono degli elementi comuni e ricorrenti: Accesso facile alle informazioni e allo store -·Supporto nella pianificazione e nella navigazione secondo le propri modalità·- La capacità di comunicare in tempo reale I consumatori vogliono che le app forniscano dei contenuti personalizzati come offerte e promozioni in base ai propri interessi, insieme alla possibilità di condividere le offerte, le novità e opinioni e commenti sui prodotti in maniera virale sui social network. Anche cattive esperienze con le app mobile vengono condivise viralmente, il che ha un impatto negativo sulle loro recensioni e sulle classifiche. Per l’84% degli intervistati, infatti, le classifiche delle app negli app store sono importanti. Una esperienza negativa può anche scoraggiare gli utenti dal riutilizzare la app in futuro, come dichiarato dal 48% degli utenti. “I consumatori si aspettano esperienze molto positive con le app mobile ora più che mai, e far fronte a questa aspettativa non avviene per caso, ma richiede uno sforzo consapevole attraverso ogni elemento della progettazione e dello sviluppo della app,” ha commentato Stephen Pierzchala, Technology Strategist del Compuware Apm Center of Excellence. “Le prestazioni sono fondamentali per una user experience affidabile e quindi dovrebbero essere considerate un fattore chiave nello sviluppo delle app. Le applicazioni mobili devono essere veloci e affidabili per essere efficaci.” Per leggere l’intera ricerca dal titolo: “Mobile Apps: What Consumers Really Need and Want”: http://cpwr.It/iwa3b. Info: Compuware - www.Compuware.it    
   
   
IUS EXPLORER: IL GOOGLE DEI MOTORI DI RICERCA GIURIDICA  
 
Nel corso dell’Viii Congresso giuridico forense per l’aggiornamento professionale, svoltosi a Roma, dal 14 al 16 marzo, Giuffrè Editore ha presentato Ius Explorer, il rivoluzionario motore di ricerca che agevola il lavoro dei professionisti del mondo legale. Www.iusexplorer.it è il più potente, veloce ed efficace motore di ricerca in ambito giuridico, destinato a tutti gli abbonati delle banche dati Giuffrè ma con accesso libero anche a tutti i professionisti del diritto. Ius Explorer permette di consultare milioni di documenti, garantiti per qualità e quantità, inclusi l’Enciclopedia del Diritto, più di 14.000 volumi e 6.000 fascicoli delle riviste del catalogo Giuffrè. Ius Explorer si fonda sull’immediatezza della ricerca, facilitata da una grafica intuitiva e da un approccio ispirato ai più noti motori di ricerca. Inoltre, la ricerca è libera e anche chi non è abbonato alle banche dati Giuffrè può visualizzare la lista dei risultati e la versione ridotta dei documenti. Grazie alla presenza di un unico campo full text, l’utente può soddisfare qualunque richiesta sia utilizzando il linguaggio corrente – per esempio dl spending review – sia inserendo gli estremi di un codice, di una massima o di una sentenza. Un’unica lista per i risultati. Tutto è più chiaro. Ius Explorer presenta tutti i risultati della ricerca in un’unica lista organizzata per tipologie (giurisprudenza, fonti normative, dottrina, formulari, casi e pareri, riviste, volumi …) con il vantaggio di catalogare e vedere i risultati per ordine di data più recente, in modo da avere sempre l’ultimo aggiornamento a portata di mano. Afferma l’Ing. Antonio Giuffrè, Direttore Generale della casa editrice: “Siamo lieti di presentare, in occasione dell’Viii Congresso giuridico-forense per l’aggiornamento professionale, il rivoluzionario motore di ricerca giuridico Ius Explorer, frutto dell’attività di Ricerca & Sviluppo di Giuffrè Editore, volta a trasformare la casa editrice da fornitrice di contenuti ad erogatrice di servizi di consulenza online a 360° a favore dei professionisti del mondo giuridico.” Info: Giuffrè Editore - www.Iusexplorer.it  
   
   
NOMI A DOMINIO: CAMBIA GLI INDIRIZZI SUL WEB  
 
L´icann, l´organizzazione non profit che gestisce l´assegnazione dei nomi dei domini, ha deciso di estendere i Top Level Domain con l’aggiunta di una cospicua quantità di estensioni per agevolare l’immissione nel mercato di nuove potenzialità. Ha perciò chiesto di ricevere proposte con un bando pubblico. Sono arrivate circa 1400 domande. Sono state esaminate per effettuare una selezione e dal prossimo 23 aprile dovremmo avere la nuove possibili forme di dominio. Ricordiamo che il primo dominio internet è stato registrato nel 1985 come ".Com" (società commerciale, company, in lingua inglese): Symbolics.com ha così tagliato il traguardo di 28 anni. La liberalizzazione ha aperto una gara tra le aziende per arrivare prime. Colossi delle tecnologie come Amazon, Apple, Google, Microsoft hanno presentato le loro richieste, rispettivamente, per .Amazon, .Apple, .Google, .Microsoft. Per il dominio ".App", ad esempio, sono pervenute 13 proposte e l´Icann deciderà a chi attribuirlo  
   
   
PRIVACY: NO A DATI SULLA SALUTE DEI CITTADINI SUI SITI WEB DEI COMUNI  
 
Il Garante fa rimuovere i dati personali dalle ordinanze di dieci Comuni. E sono in arrivo sanzioni Sì alla trasparenza on line nella Pa, ma rispettando la dignità delle persone. Sui siti dei Comuni non possono essere pubblicati atti e documenti contenenti dati sullo stato di salute dei cittadini. Il Garante per la privacy ha fatto oscurare dai siti web di dieci Comuni italiani, di piccola e media grandezza, i dati personali contenuti in alcune ordinanze con le quali i sindaci disponevano il trattamento sanitario obbligatorio per determinati cittadini. Nuovi provvedimenti sono in arrivo per altri Comuni. Nelle ordinanze, con le quali i sindaci disponevano il ricovero immediato di diversi cittadini, erano infatti indicati "in chiaro" non solo i dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita) e la residenza, ma anche la patologia della quale soffriva la persona (ad es. "infermo mentale"), o altri dettagli davvero eccessivi, quali ad esempio l´indicazione di "persona affetta da manifestazioni di ripetuti tentativi di suicidio". Il trattamento dei dati effettuato dai Comuni è risultato dunque illecito: come ha ricordato l´Autorità, le disposizioni del Codice della privacy, richiamate anche dalle Linee guida sulla trasparenza on line della Pa [doc. Web n. 1793203] emanate dallo stesso Garante nel 2011, vietano espressamente la diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone. Le ordinanze, per giunta, oltre ad essere visibili e liberamente consultabili sui siti istituzionali dei Comuni, attraverso link che rimandavano all´archivio degli atti dell´ente, erano nella maggioranza dei casi facilmente reperibili anche sui più usati motori di ricerca, come Google: bastava digitare il nome e cognome delle persone. Nel disporre il divieto di ulteriore diffusione dei dati, l´Autorità per la privacy ha prescritto alle amministrazioni comunali non solo di oscurare i dati personali, presenti nei provvedimenti, da qualsiasi area del sito, ma anche di attivarsi presso i responsabili dei principali motori di ricerca per fare in modo che vengano rimosse le copie web delle ordinanze e di tutti gli altri atti aventi ad oggetto il ricovero per trattamento sanitario obbligatorio dagli indici e dalla cache. I Comuni, inoltre, per il futuro dovranno far sì che la pubblicazione di atti e documenti in Internet avvenga nel rispetto della normativa privacy e delle Linee guida in materia di trasparenza on line della Pa. "La sacrosanta esigenza di trasparenza della Pubblica amministrazione - ha commentato Antonello Soro, Presidente dell´Autorità - non può trasformarsi in una grave lesione per la dignità dei cittadini interessati. Prima di mettere on line sui propri siti dati delicatissimi come quelli sulla salute, le pubbliche amministrazioni, a partire da quelle più vicine ai cittadini, come i Comuni, devono riflettere e domandarsi se stanno rispettando le norme poste a tutela della privacy. E devono evitare sempre di recare ingiustificato pregiudizio ai cittadini che amministrano. Oltretutto, errori gravi e scarsa attenzione alle norme comportano come conseguenza che il Garante debba poi applicare pesanti sanzioni" . L´autorità procederà, infatti, ad avviare nei confronti dei Comuni interessati le previste procedure sanzionatorie per trattamento illecito di dati personali  
   
   
PRIVACY: NUOVE REGOLE UE PER IL RISARCIMENTO RAPIDO  
 
Gli acquirenti europei che vogliono denunciare commercianti di beni e servizi potranno utilizzare un sistema di mediazione a basso costo, veloce ed equo per vedere i propri diritti rispettati, piuttosto che procedimenti giudiziari lunghi, grazie a due nuove leggi approvate martedì dal Parlamento europeo. Le nuove norme comunitarie sui sistemi di risoluzione alternativa delle controversie (Alternative Dispute Resolution o Adr in inglese) e quelli specifici per le vendite online (Online Dispute Resolution o Odr), già informalmente concordate con gli Stati membri, mirano a garantire che organismi Adr siano presenti in tutti i settori economici. Un mediatore Adr per ogni causa - Molti Stati membri hanno già introdotto sistemi di risoluzione alternativa delle controversie, ma la mancanza d´informazione, la copertura non uniforme o il sovraccarico di procedimenti ne rendono oggi difficile l´utilizzo. La nuova direttiva impone agli Stati membri di prevedere organismi Adr per tutti i settori di attività e introdurre disposizioni per garantire l´imparzialità dei mediatori. Gli amanti dello shopping, grazie alle nuove norme, potranno evitare di andare in tribunale per reclami in merito a qualsiasi bene o servizio, se acquistato on-line, in un negozio, nel mercato interno o oltre frontiera. I deputati hanno assicurato anche la gratuità dell´arbitrato o l´imposizione solo di una "tassa nominale". In generale, qualsiasi controversia deve essere risolta entro 90 giorni, secondo quanto approvato dal Parlamento. "La direttiva Adr è una situazione vincente per gli acquirenti e per i venditori. Il meccanismo di ricorso Ue rapido e a basso costo farà risparmiare ai consumatori miliardi di euro l´anno e incoraggerà il commercio online transfrontaliero, stimolo fondamentale per la crescita", ha detto Louis Grech (S&d, Mt), relatore per il provvedimento. Piattaforma web per reclami online - Per risolvere le controversie sulle vendite on-line, un regolamento distinto sulla risoluzione delle controversie online (Odr) introdurrà una piattaforma web in tutte le lingue dell´Ue, gestita dalla Commissione europea e accessibile sul portale "Your Europe". La piattaforma Odr offrirà moduli di reclamo standard e consigli per gli acquirenti per scegliere il regime di risoluzione più appropriato per la loro controversia. "I consumatori e i commercianti, in particolare quelli più piccoli, si sentono insicuri sul commercio elettronico transfrontaliero, perché non sanno a chi rivolgersi nel caso incontrassero un problema. L´odr darà loro la fiducia per comprare e vendere in tutta l´Ue. Questo rende l´Odr una pietra miliare per il rilancio del mercato unico", ha detto il relatore Róża Thun (Ppe, Pl). Prossime tappe - La direttiva Adr e il regolamento Odr entreranno in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea. La direttiva Adr sarà applicabile in tutti gli Stati membri entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore, e la piattaforma Odr sarà disponibile poco dopo. La direttiva Adr è stata approvata dal 617 voti favorevoli, 51 contrari e 5 astenuti. Il regolamento Odr è stato approvato con 622 voti favorevoli, 24 contrari e 32 astenuti  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: L’OMESSA VALUTAZIONE DELL’IMPATTO AMBIENTALE DI UN PROGETTO, IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO DELL’UNIONE, IN LINEA DI PRINCIPIO NON COMPORTA, DI PER SÉ, LA RESPONSABILITÀ DELLO STATO PER UN DANNO PURAMENTE PATRIMONIALE  
 
Tale responsabilità può sussistere nel caso in cui il giudice nazionale accerti l’esistenza di un nesso causale diretto tra l’omissione e il danno subito, quale la diminuzione del valore di un bene immobile conseguente all’ampliamento di un aeroporto Successivamente all´adesione dell´Austria all´Unione europea (1995) l´aeroporto di Vienna è stato più volte ristrutturato e ampliato, senza che i progetti siano stati preventivamente sottoposti ad una valutazione del loro impatto ambientale. Al momento dei lavori, la sig.Ra Leth abitava già in una casa, di sua proprietà, situata nella zona di sicurezza dell’aeroporto. La signora ha citato lo Stato austriaco e il Land Niederösterreich (Bassa-austria) dinanzi ai giudici austriaci, chiedendo, a titolo di risarcimento del danno, Eur 120 000 a causa della diminuzione del valore della sua casa, cagionata segnatamente dal rumore degli aeromobili. Inoltre, ha chiesto che sia constatata la responsabilità dello Stato e del Land per i danni futuri. Fonda tali domande sulla violazione della direttiva 85/337, la quale impone una valutazione dell´impatto ambientale per i progetti pubblici o privati che possono incidere in modo rilevante in materia. L’oberster Gerichtshof (Corte di cassazione, Austria), chiamato a dirimere la controversia in ultima istanza, chiede se l´obbligo a carico delle autorità nazionali competenti di procedere alla valutazione dell´impatto ambientale sia atto a tutelare i singoli interessati contro i danni puramente patrimoniali causati da un progetto che non sia stato sottoposto ad una simile valutazione. Secondo l’odierna sentenza della Corte di giustizia, allorché la direttiva richiede una valutazione dell´impatto ambientale di un progetto, quale la ristrutturazione o l’ampliamento di un aeroporto, laddove detto progetto incida sull´utilizzazione di un bene immobile tale valutazione deve identificare, descrivere e valutare gli effetti diretti ed indiretti del rumore sull´uomo. Nondimeno, dal momento che la valutazione non include le ripercussioni del progetto sul valore dei beni materiali, essa non si estende al valore del bene immobile. Ciò posto, i danni patrimoniali, qualora siano conseguenze economiche dirette dell´impatto ambientale del progetto, rientrano nell´obiettivo di protezione perseguito dalla direttiva. Pertanto, in circostanze in cui l´esposizione al rumore risultante da un progetto abbia effetti rilevanti sull´uomo – una casa ad uso abitativo, interessata da tale rumore, sia resa meno atta ad assolvere la sua funzione e il contesto ambientale dell´uomo, la sua qualità di vita e, eventualmente, la sua salute siano pregiudicati – una diminuzione del valore patrimoniale di tale casa può essere una conseguenza economica diretta di simili effetti sull´ambiente, circostanza che va esaminata caso per caso. Tuttavia, oltre alla verifica che la norma di diritto dell´Unione violata sia preordinata a conferire diritti ai singoli lesi, come accertato nel caso di specie, e che la violazione di tale norma sia sufficientemente qualificata, condizione indispensabile del diritto al risarcimento è la sussistenza di un nesso di causalità diretto tra la violazione e i danni subiti, sussistenza che spetta ai giudici nazionali verificare, conformemente alle indicazioni fornite dalla Corte. La Corte ricorda in proposito che, sebbene la direttiva prescriva una valutazione dell´impatto ambientale di un progetto pubblico o privato, essa tuttavia né enuncia le regole sostanziali relative ad una ponderazione dell´impatto ambientale con altri fattori, né vieta la realizzazione dei progetti atti ad avere un impatto negativo sull´ambiente. Conseguentemente, l´omessa valutazione dell´impatto ambientale di un progetto, in violazione della direttiva, non per questo conferisce al singolo, di per sé, un diritto al risarcimento del danno puramente patrimoniale causato dalla diminuzione del valore del suo bene immobile conseguente all’impatto ambientale di detto progetto. Tale constatazione si fonda sul diritto dell’Unione e lascia impregiudicate le eventuali norme del diritto nazionale meno restrittive in materia di responsabilità dello Stato. Spetta tuttavia al giudice nazionale verificare se siano soddisfatte le prescrizioni poste dal diritto dell´Unione, applicabili al diritto al risarcimento, in particolare l’esistenza di un nesso causale diretto tra la violazione lamentata e i danni subiti. (Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, 14 marzo 2013, Sentenza nella causa C-420/11, Jutta Leth / Austria, Land Niederösterreich)