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LUNEDI
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Notiziario Marketpress di
Lunedì 29 Aprile 2013 |
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DECRETO DEBITI PA: ASSINFORM CHIEDE DI INCLUDERE ANCHE ENTI DI STATO E SOCIETA´ IN HOUSE |
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“Per il settore dell’Information Technology, il decreto del Governo sui debiti pubblici così com’è formulato oggi, non risulta equo ed è largamente inefficiente giacché non comprende i più importanti committenti pubblici di servizi e tecnologie informatiche, che sono i grandi enti di Stato, le oltre 30 società Ict in house degli enti locali e le aziende partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni, i quali vanno considerati a tutti gli effetti come alter ego delle Pa controllanti. Siamo quindi impegnati, con l’appoggio di Confindustria a presentare in Parlamento specifici emendamenti per ampliare a questi soggetti il perimetro di applicazione del provvedimento che auspichiamo fortemente vengano accolti nell’iter di conversione in legge” - è quanto afferma in una nota Paolo Angelucci, presidente di Assinform, l´associazione delle imprese It operanti sul mercato italiano, che aggiunge: “Il settore It vanta verso la Pa, sanità compresa, crediti per una cifra stimata tra 1,7 e 2 miliardi di euro. Questo importo, raffrontato ai circa 3,7 miliardi di euro di spesa pubblica annua in It, dimostra chiaramente come il debito della Pa nei confronti delle imprese informatiche costituisca un enorme fardello in grado di ipotecare non solo l’andamento di queste aziende, ma anche la loro sopravvivenza, soprattutto nei casi di dimensione media e piccola. Essendo, inoltre, l’It un settore labour-intensive, se non si provvede a sanare la piaga dei ritardati pagamenti, le ricadute immediate e più drammatiche si avranno sul fronte occupazionale. Si tratta di circa 400 mila addetti, che rappresentano probabilmente il più importante bacino di occupazione qualificata e giovanile del Paese. E´ per questo – ha continuato Angelucci - che chiediamo che il provvedimento venga reso più equo nei confronti degli imprenditori, dei lavoratori e del mercato, compresa la pubblica amministrazione che, appesantita dai debiti, è la prima a risentire di questa situazione non potendo realizzare, o ritardando, gli investimenti in innovazione di cui ha enorme bisogno. Ma affinché il provvedimento possa avere effetti positivi sull´economia sarà importante la rapidità di intervento per far ripartire il sistema produttivo che sta soffrendo, con conseguenze gravi per l’economia italiana, che sono sotto gli occhi di tutti" |
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NUOVO STUDIO HEAD PER LIONHEAD |
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Microsoft Studios Emea ha annunciato la nomina di John Needham al ruolo di Studio Testa di Lionhead, con effetto immediato. Segnalazione in Phil Harrison, Corporate Vice President di Interactive business di Microsoft Entertainment (Emea), John sarà responsabile della gestione del giorno per giorno di Lionhead Studios. John è stato una figura di primo piano nel settore dei videogiochi dal 2001. Come l´ex amministratore delegato di entrambe Cryptic Studios e, più recentemente, Gazillion Spettacolo, John vanta oltre dodici anni di leadership, sviluppo del business e l´esperienza finanziaria nelle industrie di gioco di intrattenimento e online, per il ruolo. Comprensione profonda di Giovanni di tutti gli aspetti del settore del gioco, da abbonamento, massively multi-player per console basata su client e le esperienze free-to-play online, Pc e mobile, sarà un enorme vantaggio per Lionhead e al nostro Studio europeo operazioni più ampiamente. Oltre ai suoi ruoli di Cryptic Studios e Gazillion Spettacolo, John ha servito come: Senior Vice President del Business Development and Operations e Cfo di Sony Online Entertainment (Soe), dove ha gestito lo sviluppo del business, le iniziative strategiche, operazioni internazionali, servizio al cliente e garanzia della qualità; un membro del consiglio di Quark Games (editore di oltre cinquanta Top 25 applicazioni, con oltre 40 milioni di installazioni), ed è un ex membro del Consiglio Consultivo Digital Gamestop (Us). "Questo è un momento storico nel nostro settore e sono entusiasta e onorato, di entrare a far Lionhead e Microsoft Studios ´, dice John della sua nomina. "La nostra visione è focalizzata sulla creazione di servizi innovativi di gioco ed esperienze Aaa a Lionhead, e il resto di Microsoft Studios, che sfruttano incredibile piattaforme hardware e software di Microsoft. Personalmente, non vedo l´ora di iniziare. " Nel dare il benvenuto a John il suo gruppo dirigente, Phil Harrison aggiunge: "E ´un piacere dare il benvenuto John Needham di Microsoft Studios e Lionhead. Egli porta una ricchezza di esperienza comprovata leadership esecutiva nello spazio di gioco on-line per la società e so che sarà fiduciosamente condurre Lionhead verso un ambizioso futuro on-line " |
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LE CAMERE DI COMMERCIO DEL PIEMONTE E LA REGIONE PIEMONTE AL FIANCO DEI PICCOLI EDITORI |
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Anche quest’anno le Camere di commercio del Piemonte (presenti al Salone all’interno del Padiglione 2 nello stand M153) e la Regione Piemonte hanno deciso di sostenere la partecipazione dei piccoli editori piemontesi al Salone Internazionale del Libro di Torino, che avrà luogo dal 16 al 20 maggio 2013 presso il Lingotto Fiere di Torino. Le Camere di commercio del Piemonte, infatti, hanno messo a disposizione la somma di 1.000 € o.F.i. Per ciascun editore piemontese fino a un massimo di 40.000 € o.F.i. La Regione Piemonte ha reso disponibile un’ulteriore somma, fino a un massimo di 10.000 € o.F.i., portando così il totale del contributo a 50mila euro. “Le Camere di commercio sono da sempre attente alle politiche di sostegno all’imprenditoria piemontese e, soprattutto in una fase economica così delicata, hanno deciso di rinnovare il proprio aiuto al settore più fragile dell’industria editoriale, quello dei piccoli editori - dichiara Ferruccio Dardanello, Presidente Unioncamere Piemonte -. Il sistema camerale piemontese, attraverso la sua presenza al Salone internazionale del Libro intende dare un segnale forte di promozione di un segmento importante delle industrie culturali, quali sono i libri e la stampa che, come richiamato da importanti comunicazioni della Commissione Europea e come evidenziato dalla Strategia Europa 2020, fanno parte integrante della cultura, contribuendo allo sviluppo di un territorio nel creare ricchezza, benessere e qualità della vita, attraverso un circuito virtuoso”. “Per il secondo anno consecutivo Regione Piemonte, grazie alla preziosa e decisiva collaborazione di Unioncamere Piemonte e del Sistema camerale piemontese, rinnova il sostegno ai piccoli editori piemontesi per il Salone Internazionale del Libro 2013. Si tratta di una scelta importante e utile in questa fase storica perché conferma un intervento volto a tutelare e sviluppare l´attività produttiva e le ricadute occupazionali legate al settore dell´editoria. Il Piemonte, terra di editori e scrittori, ribadisce il suo impegno per valorizzare l´editoria e la lettura. La filiera del libro - partecipata inoltre da Circolo dei lettori, circuito delle biblioteche, librerie, piccoli e medi editori e festival - rappresenta nella nostra regione un sistema in grado di generare crescita culturale e ricadute economiche” commenta l’Assessore alla Cultura, Patrimonio linguistico e Politiche giovanili della Regione Piemonte Michele Coppola. L’editoria In Piemonte Delineare le dimensioni del settore editoriale non è un’impresa semplice. Da un lato, le imprese di dimensione medio-piccola vanno sempre di più verso il decentramento di alcune fasi produttive, mantenendo al loro interno soprattutto le fasi relative alla politica editoriale, al rapporto con gli autori e alla divisione marketing, ed esternalizzando alcune funzioni redazionali, con la nascita di veri e propri service aziendali. Dall’altro lato, le imprese di grandi dimensioni si orientano sempre di più verso una maggiore integrazione verticale delle proprie attività, sia a monte (processi di stampa) che a valle (librerie di proprietà o in franchising). I grandi gruppi italiani negli ultimi anni hanno concentrato numerose sigle editoriali specializzate in determinate aree tematiche e hanno sviluppato un elevato livello di diversificazione extrasettoriale, soprattutto verso aree limitrofe come quelle dei quotidiani, dei periodici e della pubblicità. Le Imprese Dell’editoria Sulla base del Registro Imprese delle Camere di commercio, in Italia a fine 2012 risultano operanti 14.231 imprese di editoria. La distribuzione territoriale mostra come il Piemonte, con le sue 838 imprese, sia la quinta regione per presenza di editori, in coda a Lombardia, Lazio, Emilia Romagna e Campania. In Piemonte, si rileva una forte concentrazione in provincia di Torino, contrapposta ad una localizzazione abbastanza diradata sugli altri territori. Il settore piemontese “Libri e stampa”occupa nel 2011 circa 22mila unità, pari al 41,1% dell’occupazione complessiva dell’insieme delle industrie culturali piemontesi. Analogamente a quanto osservato per le localizzazioni, è Torino la provincia che concorre in maggior misura a creare occupazione in questo comparto, impiegando più di 12mila occupati (il 56,2% del totale), mentre il contributo proveniente dalle altre realtà provinciali risulta nettamente inferiore. In Piemonte, nel 2011, il valore aggiunto prodotto dal comparto “Libri e stampa” ammonta a 1,3 miliardi di euro, pari al 42,9% dell’output creato dall’aggregato totale delle industrie culturali piemontesi. A livello territoriale, si osserva ancora una volta come sia Torino la provincia a contribuire in maggior misura alla creazione della ricchezza del settore (con 758,4 milioni di euro, il 56,4% del totale), seguita a distanza da Cuneo e Novara, con un’incidenza rispettivamente pari al 14,1% e all’11,5%. Per quanto riguarda la forma giuridica, il 39% delle imprese piemontesi nel campo dell’editoria è strutturato come società di capitale, sintomo di un settore robusto sotto il profilo dell’organizzazione aziendale. Va tuttavia segnalato come una quota altrettanto rilevante, pari al 29%, sia costituita da imprese individuali; a seguire, il 19% sono società di persone e il 13% ricade sotto la categoria “altre forme”. Info: http://www.pie.camcom.it/ |
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PRIVACY: BANCHE - SÌ ALL’USO DELLA FIRMA BIOMETRICA, MA CON PRECISE GARANZIE
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Il Garante per la privacy ha autorizzato l’avvio di due progetti innovativi che consentono ad alcune banche di identificare i propri clienti tramite l’analisi biometrica della firma apposta su dei lettori digitali, ma solo in seguito all’adozione di apposite garanzie a tutela della privacy. La nuova procedura prevede che l’utente non firmi più su un normale foglio di carta, ma su un tablet elettronico “grafometrico” in grado di acquisire alcuni parametri biometrici della persona come il ritmo, la velocità, la pressione esercitata durante il movimento di firma. I dati registrati sono poi confrontati con quelli già memorizzati in precedenza al fine di consentire l’autenticazione informatica del cliente che l’ha apposta. Nel corso dell’istruttoria sui due progetti presentati per una verifica preliminare, il Garante ha riconosciuto l’effettiva utilità del nuovo strumento, anche alla luce della specifica normativa del settore bancario - che richiede, ad esempio, l´identificazione certa e rigorosa dell´utenza, in un´ottica di sana e prudente gestione del rischio. L’autorità non ha riscontrato significativi profili di criticità nel primo progetto, presentato da un unico istituto bancario. Sono infatti assicurate adeguate misure di sicurezza e procedure per garantire la corretta gestione dei dati trattati. Il Garante ha però rimarcato che, data la particolare delicatezza delle informazioni raccolte (dati biometrici che potrebbero anche consentire, tra l’altro, di risalire a eventuali patologie dell’utente che appone la firma), esse dovranno essere usate esclusivamente per effettuare l’identificazione dell’utente. Sono state invece prescritte alcune integrazioni al secondo progetto di firma biometrica, proposto da quattro diverse banche appartenenti allo stesso gruppo e da una società che offre servizi tecnologici alla Pa e alle imprese, al fine di renderlo conforme alla normativa sulla privacy. Il Garante ha rilevato che, diversamente da quanto sostenuto nella documentazione, nel caso specifico le banche e la società di servizi tecnologici condividono la titolarità della gestione dei dati: dovranno quindi definire insieme le modalità del trattamento per le parti di rispettiva competenza e fornire ai clienti un’adeguata informativa in merito. L’autorità ha poi sottolineato che non si può imporre, neppure indirettamente, alla clientela di aderire alla nuova procedura di analisi biometrica della firma. Gli utenti, infatti, devono poter esprimere il loro consenso al trattamento dei dati in forma libera, con la garanzia di poter usufruire di procedure alternative per la sottoscrizione di documenti bancari. L’autorità ha infine evidenziato che i dati biometrici così raccolti, a meno che non sia previsto da apposite normative di settore, potranno essere conservati solo per il tempo strettamente necessario a offrire il servizio o per rispondere a eventuali contestazioni presentate anche in sede giudiziaria |
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PRIVACY: VIETATO DIFFONDERE DATI SANITARI DEI CITTADINI SUI SITI WEB DEI COMUNI
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Dopo i primi dieci provvedimenti, il Garante fa rimuovere i dati personali dalle ordinanze di altri 16 Comuni. E sono in arrivo sanzioni Sì alla trasparenza on line nella Pa, ma rispettando la dignità delle persone. Sui siti dei Comuni non possono essere pubblicati atti e documenti contenenti dati sullo stato di salute dei cittadini. Dopo i primi dieci provvedimenti di divieto adottati nelle scorse settimane, il Garante per la privacy ha fatto oscurare dai siti web di altri sedici Comuni italiani, di piccola e media grandezza, i dati personali contenuti in alcune ordinanze con le quali i sindaci disponevano il trattamento sanitario obbligatorio per determinati cittadini. Nelle ordinanze, con le quali si disponeva il ricovero immediato di diversi cittadini, erano infatti indicati “in chiaro” non solo i dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita) e la residenza, ma anche la patologia della quale soffriva la persona (ad es. “infermo mentale”), o altri dettagli davvero eccessivi, quali ad esempio l’indicazione di “persona affetta da manifestazioni di ripetuti tentativi di suicidio”. Il trattamento dei dati effettuato dai Comuni è risultato dunque illecito: come ha ricordato l’Autorità, le disposizioni del Codice della privacy, richiamate anche dalle Linee guida sulla trasparenza on line della Pa emanate dallo stesso Garante nel 2011, vietano espressamente la diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone. Le ordinanze, per giunta, oltre ad essere visibili e liberamente consultabili sui siti istituzionali dei Comuni, attraverso link che rimandavano all’archivio degli atti dell’ente, erano nella maggioranza dei casi facilmente reperibili anche sui più usati motori di ricerca, come Google: bastava digitare il nome e cognome delle persone. Nel disporre il divieto di ulteriore diffusione dei dati, l’Autorità per la privacy ha prescritto alle amministrazioni comunali non solo di oscurare i dati personali, presenti nei provvedimenti, da qualsiasi area del sito, ma anche di attivarsi presso i responsabili dei principali motori di ricerca per fare in modo che vengano rimosse le copie web delle ordinanze e di tutti gli altri atti aventi ad oggetto il ricovero per trattamento sanitario obbligatorio dagli indici e dalla cache. I Comuni, inoltre, per il futuro dovranno far sì che la pubblicazione di atti e documenti in Internet avvenga nel rispetto della normativa privacy e delle Linee guida in materia di trasparenza on line della Pa. L’autorità procederà ad avviare nei confronti dei Comuni interessati le previste procedure sanzionatorie per trattamento illecito di dati personali |
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PRIVACY: SI AL MONITORAGGIO DEI TRAPIANTI DI CELLULE E TESSUTI UMANI - DATI ANONIMI E NO ALL’IDENTIFICAZIONE ANCHE INDIRETTA DEI PAZIENTI |
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Via libera del Garante privacy su uno schema di Accordo tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con il quale si intende avviare una ricognizione a livello nazionale dei trapianti sperimentali di cellule e tessuti umani (cornee, cute, valvole cardiache) e dei nuovi medicinali per terapie avanzate. L’accordo, che tiene conto delle indicazioni fornite dall’Ufficio del Garante nel corso di contatti informali, esclude la raccolta di dati personali e prevede di rilevare per ogni trattamento terapeutico (terapia cellulare somatica, terapia genica, ingegneria tissutale, trapianto sperimentale) informazioni sul numero dei pazienti coinvolti, lo scopo del trattamento e le patologie curate, il numero delle reazioni o gli eventi avversi gravi. Nell’esprimere parere favorevole il Garante ha comunque chiesto di innalzare ulteriormente le garanzie, adottando opportuni accorgimenti di aggregazione dei dati relativi al numero dei pazienti coinvolti da parte delle strutture sanitarie al fine di escludere il rischio di identificazione anche indiretta dei pazienti. Il sistema, in attesa dell’istituzione del registro nazionale in materia, prevede che il Ministero della salute metta a disposizione sul proprio sito due schede. La prima, compilata dalla struttura sanitaria che ha effettuato i trattamenti, va trasmessa alla autorità regionale o provinciale di riferimento, che a sua volta riempie la seconda scheda con i dati riepilogativi regionali. Le due schede vanno poi inviate da Regioni e province autonome al Ministero della salute attraverso una apposita casella di posta elettronica certificata. Ogni sei mesi, con le stesse modalità le strutture sanitarie devono provvedere all’aggiornamento dei dati, mentre l’elenco dei trattamenti terapeutici censiti e delle strutture sanitarie che li hanno effettuati dovrà essere pubblicato annualmente sul sito del Ministero |
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GIUSTIZIA EUROPEA: CONGELAMENTO DI FONDI - DEFINITIVAMENTE IRRICEVIBILI LE IMPUGNAZIONI DI GBAGBO (COSTA D´ AVORIO) |
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La Corte respinge le impugnazioni del sig. Gbagbo, ex presidente della Costa d’Avorio, e di altre persone del suo gruppo politico avverso le ordinanze che dichiarano irricevibili i loro ricorsi intesi all’annullamento delle misure adottate nei loro confronti La Corte conferma che tali ricorsi erano stati proposti tardivamente e respinge i loro argomenti relativi all´esistenza di un caso di forza maggiore Nell’autunno del 2010 hanno avuto luogo in Costa d’Avorio le elezioni presidenziali in esito alle quali l’Onu ha certificato la vittoria del sig. Alassane Ouattara. In tale contesto, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato una serie di atti imponendo misure restrittive in materia di viaggi e di congelamento di capitali nei confronti delle persone che ostacolano i processi di pace e di riconciliazione nazionale in Costa d’Avorio e in particolare nei confronti delle persone che minacciano il buon esito del processo elettorale. Tra i destinatari di tali misure vi erano il sig. Gbagbo, ex presidente della Costa d’Avorio, il sig. N’guessan, ex Primo Ministro, nonché i sigg. Djédjé e Koné e la sig.Ra Boni-claverie, che avrebbero asseritamente partecipato al governo illegittimo del sig. Gbagbo. Il 7 luglio 2011, tali persone hanno presentato dinanzi al Tribunale dell’Unione europea ricorsi di annullamento avverso molti di questi atti del Consiglio, nella parte in cui essi li riguardavano. Con ordinanze del 13 luglio 2011, il Tribunale ha respinto i loro ricorsi in quanto manifestamente irricevibili perché tardivi. Il 21 settembre 2011, i sigg. Gbagbo e Koné, la sig.Ra Boni-claverie nonché i sigg. Djédjé e N’guessan hanno presentato, davanti alla Corte di giustizia, le presenti impugnazioni avverso tali ordinanze del Tribunale. Da una parte, essi fanno valere che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel ritenere che, essendo stati pubblicati gli atti controversi, il termine di ricorso doveva essere calcolato a far data dalla loro pubblicazione. La Corte, nella sentenza odierna, ricorda che gli atti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (Guue), ma dovevano anche essere comunicati agli interessati, direttamente se i loro indirizzi erano noti o, in caso contrario, mediante la pubblicazione di un avviso. Tale comunicazione ha proprio lo scopo di consentire ai destinatari di difendere i loro diritti nelle migliori condizioni possibili e di decidere, con piena cognizione di causa, se sia utile per loro adire il giudice dell’Unione. Pertanto, il termine per la proposizione di un ricorso di annullamento avverso tali atti deve decorrere, per ciascuna di tali persone ed enti destinatari delle misure restrittive, dalla data della comunicazione che deve essere compiuta nei loro confronti e non dalla data di pubblicazione degli atti nella Guue. I sigg. Gbagbo e Koné, la sig.Ra Boni-claverie nonché i sigg. Djédjé e N’guessan considerano che gli atti non erano stati loro dovutamente comunicati, poiché non sono stati oggetto di una comunicazione diretta, ma di una comunicazione indiretta mediante avvisi pubblicati nella Guue. Orbene, secondo la Corte, dato che tali avvisi consentono agli interessati di individuare la modalità di ricorso a loro disposizione per contestare il loro inserimento negli elenchi nonché la data di scadenza del termine per la proposizione del ricorso, tali persone non possono differire il dies a quo del termine di ricorso avvalendosi dell’assenza di una comunicazione diretta o dell’effettiva presa di conoscenza ulteriore degli atti. Se si offrisse loro una tale possibilità in assenza di un caso di forza maggiore, verrebbe intaccata la finalità stessa del termine di ricorso, che consiste nel preservare la certezza del diritto, evitando che atti dell’Unione produttivi di effetti giuridici vengano rimessi in discussione all´infinito. Ne consegue che gli atti sono stati loro effettivamente comunicati e che il termine per la proposizione dei ricorsi decorreva dalla data della pubblicazione degli avvisi. Pertanto, il Tribunale è incorso in un errore di diritto giudicando che i termini dei ricorsi iniziavano a decorrere dalla data della pubblicazione degli atti. Tali termini, tuttavia, anche se dovevano essere calcolati dalla data di pubblicazione degli avvisi, erano già scaduti alla data di proposizione dei ricorsi. Conseguentemente, correttamente il Tribunale ha dichiarato i ricorsi irricevibili, in quanto introdotti tardivamente. Dall’altra parte, i sigg. Gbagbo e Koné, la sig.Ra Boni-claverie nonché i sigg. Djédjé e N’guessan addebitano al Tribunale di non aver considerato che la situazione di conflitto armato in Costa d’Avorio costituiva un caso di forza maggiore che impediva loro di esercitare effettivamente il loro diritto di agire in giudizio. La Corte respinge tale argomento. È pur vero che la decadenza risultante dallo spirare dei termini non può essere eccepita in caso di forza maggiore, ma la Corte considera che i ricorrenti si limitano a far valere in termini generici la situazione di conflitto armato in Costa d’Avorio, senza presentare elementi tali da consentire a quest’ultima di individuare sotto quale profilo e durante quale periodo preciso la situazione generale di tale conflitto e le circostanze personali invocate avrebbero impedito loro di presentare ricorso tempestivamente. Conseguentemente, l´esistenza di un caso di forza maggiore non può essere accertata nel caso di specie. (Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, 23 aprile 2013, Sentenza nelle cause riunite C-478/11 P Gbagbo/consiglio, C-479/11 P Koné/consiglio, C-480/11 P Boni-claverie/consiglio, C-481/11 P Djédjé/consiglio, C-482/11 P N’guessan /Consiglio) |
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GIUSTIZIA EUROPEA: RIFIUTI IN CAMPANIA - LEGITTIMO IL BLOCCO DEI FONDI DA PARTE DELLA COMMISSIONE
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Il Tribunale conferma le decisioni della Commissione di non versare all´Italia contributi finanziari Fesr per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti in Campania, poiché l´Italia non ha adottato tutte le misure necessarie per lo smaltimento dei rifiuti in detta regione Per rifiutare i pagamenti intermedi è sufficiente che la Commissione dimostri che l’oggetto di un procedimento d’infrazione presenta un collegamento diretto con quello del finanziamento (Sentenza nelle cause riunite T-99/09 e T-308/09, Italia / Commissione)
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GIUSTIZIA EUROPEA: IMPOSTA SU PLUSVALENZE NON REALIZZATE - ILLEGITTIMA SE COLPISCE SOLO SOCIETÀ CHE SI TRASFERISCONO IN ALTRO STATO UE |
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La normativa spagnola, imponendo le plusvalenze non realizzate al momento del trasferimento della residenza o degli attivi di una società stabilita in Spagna verso un altro Stato membro, viola il diritto dell’Unione La libertà di stabilimento ammette una siffatta imposta, ma non invece la sua esigibilità immediata (Sentenza nella causa C-64/11, Commissione / Spagna) |
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GIUSTIZIA EUROPEA: LOTTA AI REATI FINANZIARI |
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Legittimo imporre alle banche di comunicare direttamente con l´ufficio di informazione finanziaria dello Stato in cui prestano i loro servizi. Il diritto dell’Unione non osta alla normativa spagnola che impone agli enti creditizi operanti in Spagna senza avervi una sede stabile di comunicare direttamente alle autorità spagnole i dati necessari ai fini della lotta al riciclaggio di capitali e al finanziamento del terrorismo Si tratta di una misura proporzionata in assenza di un meccanismo efficace che garantisca una cooperazione piena e completa tra gli Stati membri per lottare in maniera efficace contro tali delitti (Sentenza nella causa C-212/11, Jyske Bank Gibraltar Ltd / Administración del Estado) |
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GIUSTIZIA EUROPEA: DISCRIMINAZIONI DI GENERE - IL DATORE DI LAVORO DEVE PROVARE CHE NON PRATICA POLITICA DISCRIMINATORIA |
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Le dichiarazioni omofobe del «patron» di una squadra di calcio professionistica possono far gravare su di essa l’onere di dimostrare che non segue una politica discriminatoria in materia di assunzioni L’apparenza di discriminazione fondata sulle tendenze sessuali potrebbe essere confutata mediante una serie di indizi concordanti (Sentenza nella causa C-81/12, Asociația Accept / Consiliul Național pentru Combaterea Discriminãrii) |
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